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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/10/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1943/2018 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
9.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: scioglimento di comunione ordinaria tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Parte_1 Controparte_1
Iapicca;
Attori
Nei confronti di:
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_2
Ristorante Macrito S.r.l. con l'avv. Francesco Capolupo; convenuti;
nonchè
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della CP_3 Parte_2
, , tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Controparte_4 Controparte_5
PE IC;
convenuti
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e , hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, e nonché le società CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] e Ristorante Macrito S.r.l.. e – premesso: di essere comproprietari Controparte_6
di diversi immobili in Marano Marchesato (alcuni per la piena proprietà, altri per la nuda proprietà) in gran parte utilizzati dalle società e Controparte_6
dal Ristorante Macrito S.r.l. che vi esercitavano le loro attività commerciali, ovvero fino al
2017 sia l'attività di bar che quella di ristorante dalla dal 2017 Controparte_6
l'attività di bar dalla predetta S.a.s., mentre l'attività di ristorante dalla Ristorante Macrito
S.r.l. sino al 23/11/2011, data in cui avevano ceduto le loro quote di partecipazione sociale
- chiedevano:
1) disporsi la divisione dei beni comuni ed indivisi;
2) il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo degli immobili da parte degli altri comunisti, ovvero delle due società convenute facenti capo ai predetti , Controparte_2
, ed , a decorrere dal 31/11/2011 (data dalla quale gli attori non CP_6 CP_4 CP_5
compartecipavano più alle attività commerciali esercitate in detti locali).
Con comparsa di costituzione del 28.8.2018, si costituivano in giudizio Controparte_2
ed il ristorante Macrito S.r.l. e chiedevano, previa corretta individuazione dei beni comuni e della loro reale consistenza e valore, procedersi alla divisione degli immobili in comunione tra le parti nochè rigettare, la domanda degli attori in ordine al corrispettivo per l'utilizzo dei beni comuni ovvero, in subordine e salvo gravame, accoglierla nei limiti indicati nella comparsa di costituzione.
Si costituivano, altresì, in giudizio , ed CP_3 Controparte_4 Controparte_5
il che eccepivano in via preliminare, la mancata CP_6 Controparte_6
chiamata in causa di e nel merito chiedevano, previa corretta Controparte_4
individuazione dei beni comuni e della loro reale consistenza e valore, procedersi alla divisione degli immobili in comunione tra le parti ed il rigetto la domanda degli attori in ordine al corrispettivo per l'utilizzo dei beni comuni ovvero, in via meramente gradata, accoglierla nei limiti indicati, previa declaratoria di prescrizione.
Espletata prova orale e ctu, al fine di redigere un progetto di divisione, le parti, dopo il sopralluogo effettuato nell'ambito del tentativo di conciliazione demandato al consulente tecnico in data 10.01.2025, raggiungevano un accordo sul progetto di divisione, riportato nel verbale redatto nella stessa data e sottoscritto da tutte le parti in causa.
All'uopo, deve evidenziarsi che oggetto della massa da dividere sono i cespiti rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Marano Marchesato al foglio 3, particella 282, subalterno 1, 2, 3, 18 e 19, appartenenti a per 1/10, a Parte_1
per 2/10, per 2/10, per 2/10 CP_3 Controparte_5 Controparte_4
e nel foglio 3 particella 293 subalterni 1, 7 e 8, in comproprietà tra per Controparte_2
2/10, per 1/10. Controparte_1
Le parti, con l'ausilio del ctu, hanno inteso approvare il progetto divisionale di cui alla
Tabella n.5 indicata nella relazione peritale, che prevede l'assegnazione degli immobili di cui al foglio 3 particella 282 subalterni 2 e 3 agli attori del foglio 3, e tutti gli altri cespiti ai convenuti – con le precisazioni di cui in appresso - nonchè il riconoscimento di un conguaglio in favore di parte attrice di euro 4.740,00.
Le parti hanno, in sede di accordo, previsto, in particolare: che il subalterno 8 viene assegnato al convenuto con contestuale impegno di quest'ultimo ad Controparte_2 isolare ed insonorizzare tale vano su ogni lato confinante con il bene assegnando a parte attrice e che su tale vano procederà, a propria cura e spese, alla chiusura della parete attestata sul vano scala ed avendo facoltà di realizzare porta-filtro all'interno del locale pizzeria, in adiacenza al forno;
che il lato est della particella identificata con il Sub 18 sarà assegnato interamente a parte attrice, a meno della porzione ricompresa tra il sub 19 e la proiezione del balcone (soprastante) già di proprietà di parte attrice;
detta porzione sarà chiusa a cura e spese da che avrà facoltà di utilizzare nella parte Controparte_2 sommitali mattoni in vetro-cemento per detta chiusura;
sul Lato Est del Sub 18, CP_2
procederà ad installare legnaia delle dimensioni di 3x2 metri lineari (con lato
[...]
lungo parallelo al muro di confine lotto) ed accesso unico dal Sub 19 previa apertura di porta interna a detto locale;
l'altezza massima di tale legnaia sarà paria quella del muro di confine attuale e non oltre;
sul Lato Ovest del Sub 18 , procederà a Controparte_2 propria cura e spese a realizzare divisorio in laterizio in corrispondenza dello spigolo della muratura sterna (corpo scala) di altezza pari al paravento metallico esistente;
eseguita tale divisione la parte a Nord sarà assegnata a parte attrice e la parte a Sud sarà assegnata a
; la parte attrice procederà ad aprire porta di ingresso dal vano scala per Controparte_2
accesso al Sub 3 assegnato giusta Tabella 5 prefata;
il vano scala Lato Ovest, allo stato rustico, sarà rifinito dalle parti interessate , , Controparte_2 CP_3 Parte_1
e ; le spese saranno ripartite secondo le quote di proprietà
[...] Controparte_1
millesimale; tale vano di proprietà esclusiva di diventerà proprietà, Controparte_2 comune e non divisa, dei titolari afferenti le unità immobiliari che compongono lo stabile;
la restante porzione lato Nord (piano seminterrato) del Sub 18 resterà di proprietà comune ed indivisa e l'utilizzo sarà disposto secondo piantina grafica allegata alla verbale di conciliazione;
la porzione Lato Ovest del Sub 18 (piano seminterrato, sotto il soppalco di legno) resterà di proprietà comune ed indivisa a meno della porzione posta oltre l'esistente finestra adiacente il muro sottostrada che sarà assegnata a con Controparte_2 facoltà di delimitazione con opera muraria permanente;
l'intercapedine perimetrale sarà assegnata secondo la suddivisione riportata nella planimetria inclusa nell'Elaborato A e le suddivisioni di tale intercapedine potranno essere realizzate con parete in vetrocemento;
la scala esterna che collega le due quote del Sub 18 sarà assegnata a parte attrice;
il tutto, come da planimetrie redatte congiuntamente dai rispettivi Consulenti di Parte che esplicano, anche per via grafica, quanto descritto nel Verbale già sopra richiamato
(planimetrie definite, appunto, come Elaborato A).
In questa sede, quindi, deve dichiararsi esecutivo il progetto di divisione approvato da tutte le parti, ex articolo 789 c.p.c.
Per quanto concerne la domanda giudiziale diretta a conseguire la corresponsione dell'indennità di occupazione, occorre osservarsi come la stessa vada esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso" ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento, rispetto al quale è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici).
La disposizione che disciplina l'uso, da parte del singolo, delle cose comuni va rinvenuta nell'art. 1102 c.c. in base al quale è previsto che "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
L'uso della cosa comune, pertanto, incontra due tipi di limitazioni: la prima di ordine oggettivo (o qualitativo), ossia attinente alla res, volendo evitare che la funzione della cosa comune sia distolta da quella sua propria e la seconda di ordine soggettivo (o quantitativo), nel senso che viene posto l'accento sul potere degli altri comproprietari di usare ugualmente la cosa in conformità del diritto di comproprietà. Il "pari uso" della cosa comune a cui si riferisce la norma non va inteso nel senso di uso "identico" e contemporaneo a quello realizzato dal comunista perché se così fosse non sarebbero concepibili né praticamente attuabili eventuali modifiche lecite sul bene comune per il suo migliore godimento (cfr., ad es., tra le più recenti, Cass. n. 7466/2015 e Cass. n. 6458/2019).
Ne discende che non ogni condotta di uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario può essere definita "illecita" ma solo quella che, tenuta in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1102 c.c., è idonea ad arrecare un'illegittima compromissione del diritto di proprietà degli altri comunisti.
Ed infatti, affinché possa ravvisarsi un atto illecito e perciò un danno risarcibile, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius) e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Per pacifica giurisprudenza "quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà" (così Cass. 18548/2022 arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez.
2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).
Ne discende che ove risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari - come nel caso di occupazione dell'intero immobile ai fini della destinazione all'utilizzazione dello stesso in via personale ed esclusiva, con privazione della disponibilità dei residui partecipanti - il danno può dirsi risarcibile, con riferimento ai prezzi di mercato correnti (così, anche Cass. 1738/2022 conf.
Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, precisato che "il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto,
l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune" (ex multis, Cass. Civ. n. 1738/2022; n.
2423/2015; n. 24647/2010).
Nel caso che ci occupa, è accertato che l'uso dell'immobile da parte dei convenuti si è svolto in via esclusiva, atteso che ivi hanno esercitato le attività di bar e ristorazione, beneficiando di fatto dei beni in comproprietà con gli attori.
Gli attori, nell'atto introduttivo, hanno dedotto l'impossibilità di poter fruire dell'immobile stesso ed il mancato riconoscimento di una corrispettivo per l'uso esercitato dai convenuti.
Tenuto conto dell'esito degli interrogatori formali ed in assenza di dimostrazione delle somme corrisposte a titolo di “fitto” nei 60 mesi successivi alla cessione delle quote sociali da parte degli attori, deve ritenersi acclarato che dal momento della domanda espressa di riconoscimento di una compartecipazione ai frutti (aprile 2017), alcuna somma sia stata corrisposta a tale titolo dai convenuti occupanti in via esclusiva i cespiti.
In assenza di un titolo che giustifichi il godimento esclusivo - e non solo pro quota - dell'immobile in capo ai convenuti, tale godimento, insieme al rifiuto opposto ai comproprietari di consentire il compossesso e la fruizione o, in alternativa, la percezione dei frutti, rappresenta un abuso della disciplina dettata in tema di comunione dal codice civile, cui consegue il diritto dei ricorrenti di ottenere la condanna dei comproprietari che esercitano il possesso esclusivo al pagamento dell'indennità di occupazione.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.). Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario “pro indiviso” che risulti inerte. Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati i ricorrenti possono, tuttavia, sentir soddisfatta la loro pretesa soltanto da quando hanno effettivamente reclamato il loro diritto e, cioè, da quando hanno chiesto l'uso turnario o promiscuo del bene o, in alternativa, di poter trarre dei frutti civili dall'immobile, come se fosse dato in locazione.
La domanda può essere quindi accolta non con riferimento all'apertura della successione del coniuge e padre degli attori o a quella in cui gli stessi hanno ceduto le proprie quote e cessato di godere di tutti i cespiti, ma dal momento in cui gli stessi hanno in concreto manifestato tale richiesta ai convenuti, ossia in data 26.4.2017 con l'avvio del procedimento di mediazione per rientrare nel possesso del bene ereditario ed ottenere l'indennità di occupazione, procedimento che - stante la volontà del resistente di non proseguire con la procedura conciliativa - si è concluso con esito negativo.
Né può farsi retroagire la condanna alla data della diffida stragiudiziale allegata sub, 9 all'atto introduttivo, atteso che ivi è preannunziata la richiesta di un corrispettivo della locazione, poi effettivamente formulata con la domanda di mediazione.
In ordine alla quantificazione, che deve essere operata in via equitativa, ritiene questo giudice che il credito dell'attrice possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti, nonché della relazione di chiarimenti, le cui conclusioni, anche sul punto, appaiono corrette e conseguenti ad una esatta individuazione dei parametri di riferimento (cfr. risposte controdeduzioni del
14.7.2024).
Deve, invero, ritenersi corretto il metodo di calcolo utilizzato dal consulente, tanto in relazione all'utilizzo dei dati forniti dall'OMI, che sono allineati al mercato reale, avuto riguardo alla specificità dei cespiti per cui è causa ed alla relativa ubicazione e contesto.
Non si ritiene possa accordarsi la chiesta riduzione del canone individuato dal consulente in prima battuta, stante l'impatto negativo dell'emergenza pandemica sulle attività aperte al pubblico, atteso che nulla hanno documentato i convenuti in relazione alla concreta incidenza sul valore dell'immobile dell'attività riduzione dell'attività esercitata in conseguenza delle chiusure autoritativamente imposte sull'attività, onde consentire uno scostamento dai valori medi utilizzati dal tecnico. A ciò si aggiunga che devono essere considerati pure gli spazi comuni, pacificamente utilizzati dagli esercenti le attività di ristorazione, il che imporrebbe comunque di compensare l'ipotizzata riduzione di valore dei cespiti nel (solo) periodo emergenziale con il maggiore spazio in uso ai convenuti prima e dopo tale momento storico.
In aggiunta alle 72 mensilità individuate dal tecnico (pari a complessivi euro 131.184,00), quindi, occorre aggiungere 12 ratei (pari ad euro 21.864,00), per complessive 84 mensilità.
Dalla data dell'introduzione della domanda di mediazione (26.4.2017) e fino alla data di deposito dell'elaborato peritale, quindi, il valore dei frutti, deve ritenersi pari alla complessiva somma € 153.084,50.
Il credito maturato, per detto titolo, dagli attori, detratte le quote di spettanza dei convenuti condividenti, è dunque pari ad € 30.616,80 oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione.
In assenza di specifica domanda di regresso tempestivamente formulata dai convenuti, tale somma, oltre a quella maturata sino alla pubblicazione della presente decisione, dovrà essere corrisposta da tutti i convenuti persone fisiche condividenti, in solido tra loro, essendo ai medesimi, pacificamente, attribuibile la determinazione di continuare ad esercitare all'interno dei beni condivisi le attività aperte al pubblico di bar e ristorazione e di trarne i frutti, con la costituzione delle relative società.
Quanto alle spese di lite, occorre ribadire il noto principio sulla scorta del quale “le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese
o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (cfr.Cassazione civile, sez. II, 22/01/2015, n. 1185).
Il giudizio di divisione, invero, si svolge nell'interesse comune dei condividenti, per cui le relative spese vanno poste a carico di tutti, in proporzione delle rispettive quote;
infatti la dizione 'spese a carico della massa' indica, in realtà, solo la misura in cui le spese vanno divise tra i comunisti, non autorizzando una sorta di diritto di prededuzione sulle somme eventualmente ricavate dalla divisione e conseguentemente il principio della soccombenza vale solo nel caso di eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
Né può giungersi a diversa conclusione valorizzando, come pretende parte attrice, il mancato raggiungimento di un accordo bonario in epoca antecedente all'epoca di effettiva adesione della proposta del CTU, atteso che il rifiuto della proposta conciliativa a suo tempo formulata ai convenuti - peraltro involgente altri beni non compresi nella domanda
- non integra per sé una condotta ostruzionistica in capo ai convenuti, e tenuto conto che all'accordo si è pervenuti dopo una articolata e complessa valutazione e, quindi, risoluzione dell'ampia gamma di problematiche di natura tecnica emerse in fase di istruttoria.
Quanto alla domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione, le contestazioni articolate dai convenuti in ordine alla debenza di tale diritto e ed il tenore della decisione di accoglimento della domanda attorea limitatamente alla somma indicata in parte motiva, costituiscono, complessivamente considerati, motivi tali da giustificare la compensazione parziale (1/3) delle spese di lite in relazione a tale segmento di domanda, con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo in favore della parte attrice. Esse si liquidano come in dispositivo, con riguardo al valore, in parte qua, della domanda
(individuato sulla scorta del criterio del “decisum”), ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
Sono, invece, poste a carico di tutte le parti in pari misura le spese per l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA ESECUTIVO il APPROVATO DALLE Parte_3
PARTI;
➢ ORDINA la TRASCRIZIONE della presente SENTENZA AL CONSERVATORE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI, con esonero da ogni personale responsabilità;
➢ CONDANNA i condividenti convenuti, in solido, a corrispondere agli attori la somma di euro 30.616,80 oltre all'indennità di occupazione, nella misura di 1/5 per il periodo successivo al deposito dell'elaborato peritale sino alla data odierna, quantificata secondo i criteri ivi individuati, ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
➢ COMPENSA le spese relative alla domanda di divisione;
➢ CONDANNA i convenuti, in solido, al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3 (due terzi), previa loro compensazione tra le parti nella misura di 1/3 (un terzo), liquidandole, per l'intero, in complessivi
Euro 7.616,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15%, oltre spese generali, IVA e CAP ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, che ha dichiarato di averle anticipate;
➢ PONE definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 9.9.2024.
Cosenza, 7.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1943/2018 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
9.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: scioglimento di comunione ordinaria tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Parte_1 Controparte_1
Iapicca;
Attori
Nei confronti di:
in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_2
Ristorante Macrito S.r.l. con l'avv. Francesco Capolupo; convenuti;
nonchè
in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della CP_3 Parte_2
, , tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Controparte_4 Controparte_5
PE IC;
convenuti
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e , hanno convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, e nonché le società CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] e Ristorante Macrito S.r.l.. e – premesso: di essere comproprietari Controparte_6
di diversi immobili in Marano Marchesato (alcuni per la piena proprietà, altri per la nuda proprietà) in gran parte utilizzati dalle società e Controparte_6
dal Ristorante Macrito S.r.l. che vi esercitavano le loro attività commerciali, ovvero fino al
2017 sia l'attività di bar che quella di ristorante dalla dal 2017 Controparte_6
l'attività di bar dalla predetta S.a.s., mentre l'attività di ristorante dalla Ristorante Macrito
S.r.l. sino al 23/11/2011, data in cui avevano ceduto le loro quote di partecipazione sociale
- chiedevano:
1) disporsi la divisione dei beni comuni ed indivisi;
2) il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo degli immobili da parte degli altri comunisti, ovvero delle due società convenute facenti capo ai predetti , Controparte_2
, ed , a decorrere dal 31/11/2011 (data dalla quale gli attori non CP_6 CP_4 CP_5
compartecipavano più alle attività commerciali esercitate in detti locali).
Con comparsa di costituzione del 28.8.2018, si costituivano in giudizio Controparte_2
ed il ristorante Macrito S.r.l. e chiedevano, previa corretta individuazione dei beni comuni e della loro reale consistenza e valore, procedersi alla divisione degli immobili in comunione tra le parti nochè rigettare, la domanda degli attori in ordine al corrispettivo per l'utilizzo dei beni comuni ovvero, in subordine e salvo gravame, accoglierla nei limiti indicati nella comparsa di costituzione.
Si costituivano, altresì, in giudizio , ed CP_3 Controparte_4 Controparte_5
il che eccepivano in via preliminare, la mancata CP_6 Controparte_6
chiamata in causa di e nel merito chiedevano, previa corretta Controparte_4
individuazione dei beni comuni e della loro reale consistenza e valore, procedersi alla divisione degli immobili in comunione tra le parti ed il rigetto la domanda degli attori in ordine al corrispettivo per l'utilizzo dei beni comuni ovvero, in via meramente gradata, accoglierla nei limiti indicati, previa declaratoria di prescrizione.
Espletata prova orale e ctu, al fine di redigere un progetto di divisione, le parti, dopo il sopralluogo effettuato nell'ambito del tentativo di conciliazione demandato al consulente tecnico in data 10.01.2025, raggiungevano un accordo sul progetto di divisione, riportato nel verbale redatto nella stessa data e sottoscritto da tutte le parti in causa.
All'uopo, deve evidenziarsi che oggetto della massa da dividere sono i cespiti rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Marano Marchesato al foglio 3, particella 282, subalterno 1, 2, 3, 18 e 19, appartenenti a per 1/10, a Parte_1
per 2/10, per 2/10, per 2/10 CP_3 Controparte_5 Controparte_4
e nel foglio 3 particella 293 subalterni 1, 7 e 8, in comproprietà tra per Controparte_2
2/10, per 1/10. Controparte_1
Le parti, con l'ausilio del ctu, hanno inteso approvare il progetto divisionale di cui alla
Tabella n.5 indicata nella relazione peritale, che prevede l'assegnazione degli immobili di cui al foglio 3 particella 282 subalterni 2 e 3 agli attori del foglio 3, e tutti gli altri cespiti ai convenuti – con le precisazioni di cui in appresso - nonchè il riconoscimento di un conguaglio in favore di parte attrice di euro 4.740,00.
Le parti hanno, in sede di accordo, previsto, in particolare: che il subalterno 8 viene assegnato al convenuto con contestuale impegno di quest'ultimo ad Controparte_2 isolare ed insonorizzare tale vano su ogni lato confinante con il bene assegnando a parte attrice e che su tale vano procederà, a propria cura e spese, alla chiusura della parete attestata sul vano scala ed avendo facoltà di realizzare porta-filtro all'interno del locale pizzeria, in adiacenza al forno;
che il lato est della particella identificata con il Sub 18 sarà assegnato interamente a parte attrice, a meno della porzione ricompresa tra il sub 19 e la proiezione del balcone (soprastante) già di proprietà di parte attrice;
detta porzione sarà chiusa a cura e spese da che avrà facoltà di utilizzare nella parte Controparte_2 sommitali mattoni in vetro-cemento per detta chiusura;
sul Lato Est del Sub 18, CP_2
procederà ad installare legnaia delle dimensioni di 3x2 metri lineari (con lato
[...]
lungo parallelo al muro di confine lotto) ed accesso unico dal Sub 19 previa apertura di porta interna a detto locale;
l'altezza massima di tale legnaia sarà paria quella del muro di confine attuale e non oltre;
sul Lato Ovest del Sub 18 , procederà a Controparte_2 propria cura e spese a realizzare divisorio in laterizio in corrispondenza dello spigolo della muratura sterna (corpo scala) di altezza pari al paravento metallico esistente;
eseguita tale divisione la parte a Nord sarà assegnata a parte attrice e la parte a Sud sarà assegnata a
; la parte attrice procederà ad aprire porta di ingresso dal vano scala per Controparte_2
accesso al Sub 3 assegnato giusta Tabella 5 prefata;
il vano scala Lato Ovest, allo stato rustico, sarà rifinito dalle parti interessate , , Controparte_2 CP_3 Parte_1
e ; le spese saranno ripartite secondo le quote di proprietà
[...] Controparte_1
millesimale; tale vano di proprietà esclusiva di diventerà proprietà, Controparte_2 comune e non divisa, dei titolari afferenti le unità immobiliari che compongono lo stabile;
la restante porzione lato Nord (piano seminterrato) del Sub 18 resterà di proprietà comune ed indivisa e l'utilizzo sarà disposto secondo piantina grafica allegata alla verbale di conciliazione;
la porzione Lato Ovest del Sub 18 (piano seminterrato, sotto il soppalco di legno) resterà di proprietà comune ed indivisa a meno della porzione posta oltre l'esistente finestra adiacente il muro sottostrada che sarà assegnata a con Controparte_2 facoltà di delimitazione con opera muraria permanente;
l'intercapedine perimetrale sarà assegnata secondo la suddivisione riportata nella planimetria inclusa nell'Elaborato A e le suddivisioni di tale intercapedine potranno essere realizzate con parete in vetrocemento;
la scala esterna che collega le due quote del Sub 18 sarà assegnata a parte attrice;
il tutto, come da planimetrie redatte congiuntamente dai rispettivi Consulenti di Parte che esplicano, anche per via grafica, quanto descritto nel Verbale già sopra richiamato
(planimetrie definite, appunto, come Elaborato A).
In questa sede, quindi, deve dichiararsi esecutivo il progetto di divisione approvato da tutte le parti, ex articolo 789 c.p.c.
Per quanto concerne la domanda giudiziale diretta a conseguire la corresponsione dell'indennità di occupazione, occorre osservarsi come la stessa vada esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso" ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento, rispetto al quale è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (dandone prova anche mediante ricorso a nozioni di comune esperienza o a presunzioni semplici).
La disposizione che disciplina l'uso, da parte del singolo, delle cose comuni va rinvenuta nell'art. 1102 c.c. in base al quale è previsto che "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
L'uso della cosa comune, pertanto, incontra due tipi di limitazioni: la prima di ordine oggettivo (o qualitativo), ossia attinente alla res, volendo evitare che la funzione della cosa comune sia distolta da quella sua propria e la seconda di ordine soggettivo (o quantitativo), nel senso che viene posto l'accento sul potere degli altri comproprietari di usare ugualmente la cosa in conformità del diritto di comproprietà. Il "pari uso" della cosa comune a cui si riferisce la norma non va inteso nel senso di uso "identico" e contemporaneo a quello realizzato dal comunista perché se così fosse non sarebbero concepibili né praticamente attuabili eventuali modifiche lecite sul bene comune per il suo migliore godimento (cfr., ad es., tra le più recenti, Cass. n. 7466/2015 e Cass. n. 6458/2019).
Ne discende che non ogni condotta di uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario può essere definita "illecita" ma solo quella che, tenuta in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1102 c.c., è idonea ad arrecare un'illegittima compromissione del diritto di proprietà degli altri comunisti.
Ed infatti, affinché possa ravvisarsi un atto illecito e perciò un danno risarcibile, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius) e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri.
Per pacifica giurisprudenza "quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà" (così Cass. 18548/2022 arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez.
2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).
Ne discende che ove risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari - come nel caso di occupazione dell'intero immobile ai fini della destinazione all'utilizzazione dello stesso in via personale ed esclusiva, con privazione della disponibilità dei residui partecipanti - il danno può dirsi risarcibile, con riferimento ai prezzi di mercato correnti (così, anche Cass. 1738/2022 conf.
Cass. n. 7716/1990; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 17876/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, precisato che "il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo. Con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto,
l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune" (ex multis, Cass. Civ. n. 1738/2022; n.
2423/2015; n. 24647/2010).
Nel caso che ci occupa, è accertato che l'uso dell'immobile da parte dei convenuti si è svolto in via esclusiva, atteso che ivi hanno esercitato le attività di bar e ristorazione, beneficiando di fatto dei beni in comproprietà con gli attori.
Gli attori, nell'atto introduttivo, hanno dedotto l'impossibilità di poter fruire dell'immobile stesso ed il mancato riconoscimento di una corrispettivo per l'uso esercitato dai convenuti.
Tenuto conto dell'esito degli interrogatori formali ed in assenza di dimostrazione delle somme corrisposte a titolo di “fitto” nei 60 mesi successivi alla cessione delle quote sociali da parte degli attori, deve ritenersi acclarato che dal momento della domanda espressa di riconoscimento di una compartecipazione ai frutti (aprile 2017), alcuna somma sia stata corrisposta a tale titolo dai convenuti occupanti in via esclusiva i cespiti.
In assenza di un titolo che giustifichi il godimento esclusivo - e non solo pro quota - dell'immobile in capo ai convenuti, tale godimento, insieme al rifiuto opposto ai comproprietari di consentire il compossesso e la fruizione o, in alternativa, la percezione dei frutti, rappresenta un abuso della disciplina dettata in tema di comunione dal codice civile, cui consegue il diritto dei ricorrenti di ottenere la condanna dei comproprietari che esercitano il possesso esclusivo al pagamento dell'indennità di occupazione.
Se è vero, infatti, che l'uso diretto del bene altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, è pur vero che il comproprietario resta obbligato a non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre dal bene i frutti civili (art. 1102 cod. civ.). Ne consegue che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario “pro indiviso” che risulti inerte. Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati i ricorrenti possono, tuttavia, sentir soddisfatta la loro pretesa soltanto da quando hanno effettivamente reclamato il loro diritto e, cioè, da quando hanno chiesto l'uso turnario o promiscuo del bene o, in alternativa, di poter trarre dei frutti civili dall'immobile, come se fosse dato in locazione.
La domanda può essere quindi accolta non con riferimento all'apertura della successione del coniuge e padre degli attori o a quella in cui gli stessi hanno ceduto le proprie quote e cessato di godere di tutti i cespiti, ma dal momento in cui gli stessi hanno in concreto manifestato tale richiesta ai convenuti, ossia in data 26.4.2017 con l'avvio del procedimento di mediazione per rientrare nel possesso del bene ereditario ed ottenere l'indennità di occupazione, procedimento che - stante la volontà del resistente di non proseguire con la procedura conciliativa - si è concluso con esito negativo.
Né può farsi retroagire la condanna alla data della diffida stragiudiziale allegata sub, 9 all'atto introduttivo, atteso che ivi è preannunziata la richiesta di un corrispettivo della locazione, poi effettivamente formulata con la domanda di mediazione.
In ordine alla quantificazione, che deve essere operata in via equitativa, ritiene questo giudice che il credito dell'attrice possa essere determinato sulla base delle risultanze della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti, nonché della relazione di chiarimenti, le cui conclusioni, anche sul punto, appaiono corrette e conseguenti ad una esatta individuazione dei parametri di riferimento (cfr. risposte controdeduzioni del
14.7.2024).
Deve, invero, ritenersi corretto il metodo di calcolo utilizzato dal consulente, tanto in relazione all'utilizzo dei dati forniti dall'OMI, che sono allineati al mercato reale, avuto riguardo alla specificità dei cespiti per cui è causa ed alla relativa ubicazione e contesto.
Non si ritiene possa accordarsi la chiesta riduzione del canone individuato dal consulente in prima battuta, stante l'impatto negativo dell'emergenza pandemica sulle attività aperte al pubblico, atteso che nulla hanno documentato i convenuti in relazione alla concreta incidenza sul valore dell'immobile dell'attività riduzione dell'attività esercitata in conseguenza delle chiusure autoritativamente imposte sull'attività, onde consentire uno scostamento dai valori medi utilizzati dal tecnico. A ciò si aggiunga che devono essere considerati pure gli spazi comuni, pacificamente utilizzati dagli esercenti le attività di ristorazione, il che imporrebbe comunque di compensare l'ipotizzata riduzione di valore dei cespiti nel (solo) periodo emergenziale con il maggiore spazio in uso ai convenuti prima e dopo tale momento storico.
In aggiunta alle 72 mensilità individuate dal tecnico (pari a complessivi euro 131.184,00), quindi, occorre aggiungere 12 ratei (pari ad euro 21.864,00), per complessive 84 mensilità.
Dalla data dell'introduzione della domanda di mediazione (26.4.2017) e fino alla data di deposito dell'elaborato peritale, quindi, il valore dei frutti, deve ritenersi pari alla complessiva somma € 153.084,50.
Il credito maturato, per detto titolo, dagli attori, detratte le quote di spettanza dei convenuti condividenti, è dunque pari ad € 30.616,80 oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione.
In assenza di specifica domanda di regresso tempestivamente formulata dai convenuti, tale somma, oltre a quella maturata sino alla pubblicazione della presente decisione, dovrà essere corrisposta da tutti i convenuti persone fisiche condividenti, in solido tra loro, essendo ai medesimi, pacificamente, attribuibile la determinazione di continuare ad esercitare all'interno dei beni condivisi le attività aperte al pubblico di bar e ristorazione e di trarne i frutti, con la costituzione delle relative società.
Quanto alle spese di lite, occorre ribadire il noto principio sulla scorta del quale “le spese relative al giudizio di divisione vanno poste a carico della massa allorché attengano al comune interesse dei condividenti, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese
o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” (cfr.Cassazione civile, sez. II, 22/01/2015, n. 1185).
Il giudizio di divisione, invero, si svolge nell'interesse comune dei condividenti, per cui le relative spese vanno poste a carico di tutti, in proporzione delle rispettive quote;
infatti la dizione 'spese a carico della massa' indica, in realtà, solo la misura in cui le spese vanno divise tra i comunisti, non autorizzando una sorta di diritto di prededuzione sulle somme eventualmente ricavate dalla divisione e conseguentemente il principio della soccombenza vale solo nel caso di eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio.
Né può giungersi a diversa conclusione valorizzando, come pretende parte attrice, il mancato raggiungimento di un accordo bonario in epoca antecedente all'epoca di effettiva adesione della proposta del CTU, atteso che il rifiuto della proposta conciliativa a suo tempo formulata ai convenuti - peraltro involgente altri beni non compresi nella domanda
- non integra per sé una condotta ostruzionistica in capo ai convenuti, e tenuto conto che all'accordo si è pervenuti dopo una articolata e complessa valutazione e, quindi, risoluzione dell'ampia gamma di problematiche di natura tecnica emerse in fase di istruttoria.
Quanto alla domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione, le contestazioni articolate dai convenuti in ordine alla debenza di tale diritto e ed il tenore della decisione di accoglimento della domanda attorea limitatamente alla somma indicata in parte motiva, costituiscono, complessivamente considerati, motivi tali da giustificare la compensazione parziale (1/3) delle spese di lite in relazione a tale segmento di domanda, con condanna della parte convenuta al pagamento del residuo in favore della parte attrice. Esse si liquidano come in dispositivo, con riguardo al valore, in parte qua, della domanda
(individuato sulla scorta del criterio del “decisum”), ai medi tabellari, da ritenersi congrui in relazione all'attività difensiva espletata.
Sono, invece, poste a carico di tutte le parti in pari misura le spese per l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ DICHIARA ESECUTIVO il APPROVATO DALLE Parte_3
PARTI;
➢ ORDINA la TRASCRIZIONE della presente SENTENZA AL CONSERVATORE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI, con esonero da ogni personale responsabilità;
➢ CONDANNA i condividenti convenuti, in solido, a corrispondere agli attori la somma di euro 30.616,80 oltre all'indennità di occupazione, nella misura di 1/5 per il periodo successivo al deposito dell'elaborato peritale sino alla data odierna, quantificata secondo i criteri ivi individuati, ed interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
➢ COMPENSA le spese relative alla domanda di divisione;
➢ CONDANNA i convenuti, in solido, al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3 (due terzi), previa loro compensazione tra le parti nella misura di 1/3 (un terzo), liquidandole, per l'intero, in complessivi
Euro 7.616,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15%, oltre spese generali, IVA e CAP ed accessori nella misura di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, che ha dichiarato di averle anticipate;
➢ PONE definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 9.9.2024.
Cosenza, 7.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei