Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2009, n. 5283
CASS
Sentenza 5 marzo 2009

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Il ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, contestato al magistrato in sede disciplinare, si traduce in una condotta a carattere omissivo collegata al permanere del dovere di provvedere all'adempimento omesso e, quindi, cessa per il sopravvenire, in alternativa, del contegno attivo dello stesso magistrato, consistente nella redazione e deposito dei provvedimenti riservati, ovvero della contestazione dell'infrazione nella predetta sede disciplinare. Nella seconda ipotesi, siccome la formalizzazione dell'addebito non elimina il dovere di emettere il provvedimento riservato, insorge (con decorrenza dalla data considerata nell'atto di incolpazione) una nuova condotta omissiva, che costituisce fatto diverso da quello a tale data esaurito. Ne consegue che il procedimento instaurato in relazione a questo nuovo fatto e l'eventuale nuova sanzione non comportano la violazione del divieto di reiterazione di procedimenti e di sanzioni. (Fattispecie di rigetto del ricorso avverso ordinanza di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio relativa a magistrato il quale, incolpato per il ritardo nel deposito di provvedimenti civili fino a dieci anni e di provvedimenti penali fino a cinque anni, dopo essere stato condannato alla censura, aveva, nonostante nuovi solleciti provenienti dal dirigente del suo ufficio, perpetuato i ritardi in relazione a quegli stessi provvedimenti di cui già aveva tardato il deposito).

In tema di ritardi del giudice nel deposito di provvedimenti giudiziari, lo svolgimento di incarichi extragiudiziari (nella specie, l'incarico di componente della commissione giudicatrice degli esami della professione di avvocato) può costituire causa di giustificazione o attenuante soltanto se, prima di accettarli, il magistrato abbia rappresentato agli organi conferenti la difficoltà di svolgerli per l'eccessivo lavoro giudiziario, sempre che i ritardi non siano talmente prolungati, reiterati e sistematici da superare la soglia della ragionevolezza e della giustificabilità e da concretare un diniego di giustizia, posto che in quest'ultimo caso, risultando leso il prestigio dell'ordine giudiziario, è comunque configurabile l'illecito disciplinare. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso ordinanza di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio relativa a magistrato responsabile del ritardo nel deposito di provvedimenti civili fino a dieci anni e di provvedimenti penali fino a cinque anni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2009, n. 5283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5283
    Data del deposito : 5 marzo 2009

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