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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
25
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO ONsigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI ONsigliere est.
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3326 del Ruolo Generale
ONtenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , rappresentati Parte_7 Parte_8 Parte_9
e difesi dagli avv.ti Carlo Guglielmi e Pier Luigi Panici, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E in persona del legale rappresentante p.t., ONtroparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza, Domenico De Feo e Piermassimo
Chirulli, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8327/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data
02/08/2024.
ONclusioni delle parti: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , premesso
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 di lavorare tutti, senza soluzione di continuità, per la Compagnia di volo nazionale
“LI”, addetti al ramo di azienda “aviation” e di essere stati illegittimamente esclusi dall'operazione di cessione dell'asset “Aviation” perfezionatasi con decorrenza 15/10/2021 in favore della cessionaria (d'ora in poi per brevità anche soltanto ONtroparte_2
ON
o , hanno agito in giudizio contro la predetta società rassegnando le seguenti CP_2 conclusioni: “1). accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società resistente sin dal 15.10.2021 (o da epoca successiva ritenuta di giustizia) e con gli effetti tutti di cui all'art. 2112 c.c. e normative di sua attuazione, oltreché della Direttiva UE n. 23/2001; 2) per l'effetto condannare la società
al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle retribuzioni globali di fatto dal CP_2
15.10.2021 (o da epoca successiva) a titolo di adempimento ovvero di risarcimento danni, sulla base delle retribuzioni mensili indicate al cap. 27 della parte in fatto del ricorso (o per la diversa somma ritenuta di giustizia). E comunque: 3) accertare e dichiarare l'obbligo della società resistente di stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione e scelta predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità
e trasparenza (ex artt. 97 e 3 Cost. e art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali della Unione
Europea) ed il conseguente diritto delle parti ricorrenti ad essere valutate ai fini della assunzione in base a tali criteri;
4) accertata la violazione del predetto obbligo da parte della resistente, condannare la medesima: a) al risarcimento danni in favore delle parti ricorrenti nella misura equivalente alle retribuzioni mensili o dela diversa somma ritenuta di giustizia, dal 15.10.2021, b9 ai danni non patrimoniali, alla professionalità, alla immagine, alla vita di relazione ed alla personalità morale nella misura di € 100,000,00 ciascuno o per la diversa somma da liquidarsi equitativamente. In ogni caso 5) accertare e dichiarare la discriminazione nell'accesso al lavoro in violazione degli artt. 25 e 27 D. Lgs
198/2006 e artt. 1 e 3 D. Lgs 216/2003; 6) per l'effetto, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs 198/2006
e art. 4 D. Lgs 216/2003, ordinare alla società resistente la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti con l'immediata assunzione delle parti ricorrenti;
7) condannare la società resistente al risarcimento danni tutti nei confronti delle ricorrenti: a) quanto a quelli patrimoniali nella misura delle retribuzioni intercorse dal 15:10.2021; b) quanto a quelli non patrimoniali, alla immagine, alla personalità morale, esistenziali ed alla vita di relazione, nella misura di euro 100.000,00 ciascuno o da determinarsi secondo equità. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate. ON espressa riserva di agire in separato giudizio per tutti i danni successivi alla emananda sentenza” .
Nella resistenza di , il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, Parte_10 ha così statuito: “Rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese processuali”.
Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda di accertamento del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con dal 15/10/2021, CP_2 anche mediante al richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. a precedenti di merito (CdA Milano nn. 260 e 460/2024), affermando la non assoggettabilità della presente fattispecie all'art. 2112 c.c. in ragione dell'applicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 56, comma 3 bis, del d.lgs 270/1999 evidenziando la natura liquidatoria e non conservativa della cessione.
Il Tribunale ha affermato anche l'infondatezza delle rivendicazioni fondate sulla violazione degli obblighi della convenuta a stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità e trasparenza, in ragione della inapplicabilità nei suoi confronti dell'art. 19
d.lgs. n. 175/2016 alla stregua di quanto disposto dall'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 in legittima applicazione della riserva di legge prevista dall'art. 97, comma 4, Cost. evidenziando a tale proposito il contesto emergenziale pandemico da Covid-19 nel cui abito era stata emanata la citata normativa derogatoria. Ha respinto, per carenza di idonee allegazioni, anche la domanda di accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 25 e 27 del d.lgs. 198/2006 e artt. 1 e 3 del d.lgs. 216/2003.
Avverso la detta decisione hanno proposto appello gli originari ricorrenti censurandola, in sintesi, con i primi tre motivi, nella parte in cui, applicando erroneamente i principi comunitari e la normativa nazionale, ha escluso, in ragione di quanto disposto dall'art. 56 del d.lgs.270/1999, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., ribadendo la sussistenza di un trasferimento di ramo di azienda assoggettato a tale disposizione di legge , come sarebbe emerso dalle deduzioni in fatto e dallo stesso “contratto di cessione del Ramo di azienda
Aviation del 14/10/2021”. Affermano inoltre l'irrilevanza in diritto della decisione della
Commissione Europea del 10/9/2021 ed il suo insanabile contrasto con il successivo contratto di cessione.
Lamentano l'erronea applicazione dell'art. 56 della l. 270/1999 in luogo dell'art. 47, comma
4 bis, L. 428/90 la cui applicazione avrebbe comportato l'accoglimento della domanda.
Affermano altresì l'irrilevanza, ai fini della decisione della presente controversia, stante il contenuto dell'art. 5 della Direttiva comunitaria n. 23/2012, della eventuale natura liquidatoria della operazione di cessione contestata e comunque la non ravvisabilità della stessa.
ON un ulteriore quarto motivo contestano la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto il capo di domanda volta ad ottenere la declaratoria della illegittimità delle procedure selettive adottate da ai fini dell'assunzione dei lavoratori per violazione CP_2 dei canoni di trasparenza, pubblicità e imparzialità, ed in violazione degli artt. 25 e 27 d.lgs.
198/2006 e degli artt. 1 e 3 d.lgs. 216/2003, per errata interpretazione dell'art. 97, comma 4,
Cost.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_2
Il giorno antecedente l'udienza di discussione, la difesa degli appellanti ha depositato istanza di sospensione del giudizio “ai sensi dell'art. 295 cpc ed ex art. 23 Statuto della Corte di
Giustizia UE ovvero ex art. 337, co. 2, c.p.c., sino alla definizione del giudizio pregiudiziale
(relativo al giudizio incardinato avanti al Tribunale di Roma sub R.G. n. 36860/2023) pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a seguito di ordinanza del
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del 16 settembre 2025 ex art. 19, co. 3, TUE ed art.
267 del TFUE”.
All'udienza di discussione del 25/9/2025, dopo che la difesa dell'appellata si è opposta alla sospensione e dopo che le parti hanno discusso la causa illustrando le rispettive ragioni,
l'appello è stato deciso come da dispositivo.
In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. L'impugnazione, infatti, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione, in fatto e in diritto, che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta, nel suo complesso e fatto salvo quanto di seguito si dirà con riferimento a singole contestazioni, la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
Va disattesa, inoltre, l'istanza, avanzata dalla parte appellante, di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disposto dal Tribunale di
Roma con ordinanza del 16/09/2025 nell'ambito di procedimento analogo al presente giudizio: istanza giustificata dalla considerazione che “i quesiti sottoposti alla Corte di
Lussemburgo vanno ad incidere e a dirimere le questioni fondamentali relative al thema decidendum anche del presente giudizio”.
Osserva la Corte sul punto, in primo luogo, che il giudice nazionale non di ultima istanza, quale è nel caso di specie la Corte di appello, non ha, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità confermato anche in epoca recente (Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 21635 del 09/10/2006, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025), l'obbligo bensì soltanto la facoltà di sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente ed avente ad oggetto una controversia la cui soluzione dipende dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria.
Nel caso che occupa, inoltre, non vi è spazio per l'esercizio di tale facoltà: la sentenza della
Corte costituzionale n. 99/2025, che, come si dirà compiutamente oltre, ha tenuto conto sia delle norme dell'ordinamento unionale sia degli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, omettendo tra l'altro di sollevare qualsivoglia questione pregiudiziale pur trattandosi di giudice di ultima istanza, le plurime pronunce della Corte di cassazione aventi ad oggetto analoghe vicende di cessione di di azienda che hanno coinvolto le società che Parte_11 hanno gestito il servizio pubblico di trasporto aereo (cfr. ex multiis Cass. n. 10414/2020,
Cass. n. 19446/2023, Cass. n. 12596/2024), ed i precedenti di merito aventi ad oggetto la medesima vicenda (cessione del lotto c.d. aviation) forniscono alla Corte un quadro normativo ed interpretativo compiuto, chiaro e consolidato, che consente di giungere alla definizione del giudizio senza attendere oltre, attesi l'oggetto della controversia e la data di iscrizione al ruolo.
In definitiva, l'ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto interpretativo
(quella della natura conservativa della procedura) che la Corte, per tutto quanto si dirà oltre, non condivide e postula l'applicabilità al presente giudizio dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. 4/2004, già ritenuto inapplicabile dalla Corte costituzionale. Muovendo, invece, da un opposto piano esegetico, ossia da quello qui recepito, vengono meno i dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione prospettati dal Tribunale di Roma.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Parte appellante, in primo luogo, censura la gravata sentenza, con i primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, nella parte in cui ha rigettato la domanda principale di accertamento del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la convenuta, ex art. 2112 c.c., dal 15/10/2021.
Premesso che nel caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n.
270/1999, come successivamente modificato, in quanto incompatibile con l'art. 47, comma
4 bis, legge n. 228/1990 come modificato dalla legge n. 166/2009, l'appellante lamenta, in sintesi, una errata applicazione e valutazione, alla luce del contenuto della Decisione della
Commissione europea, delle circostanze di fatto oggetto di causa e dei principi della giurisprudenza anche comunitaria sulla qualificabilità del compendio ceduto quale azienda o ramo di azienda, nonché la valorizzazione di circostanze fattuali invero inutilizzabili, e l'omessa valutazione del compendio dei beni acquisiti dalla società cessionaria.
ON un ulteriore quarto motivo di impugnazione lamenta l'errata affermazione di infondatezza delle domande subordinate, volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle procedure selettive del personale adottate da per violazione dei canoni di CP_2 imparzialità, trasparenza e pubblicità delle stesse e, comunque, in ragione della discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25 e 27 d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 216/2003.
Il giudice di prime cure, nella prospettiva dell'appellante, avrebbe in particolare errato nel non ritenere esistente nel nostro ordinamento un principio di carattere generale tale da imporre ad una società a partecipazione pubblica, in tutti i casi, di procedere alla selezione pubblica del personale, a prescindere dalla previsione di cui all'art. 19 del d. lgs. 175/2016.
Ritiene la Corte che, ai fini della valutazione di infondatezza delle argomentazioni di cui ai primi tre motivi, sia sufficiente richiamare la corposa motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, sopravvenuta in corso di causa, assumendo rilievo assorbente - rispetto alle questioni articolate nel gravame - la questione di diritto dell'applicabilità nel caso che occupa dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 alla stregua di quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella richiamata pronuncia, che di seguito verrà analiticamente riportata. La Corte costituzionale, in primo luogo, ha analizzato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 nel modo che segue:
a) quanto alla rilevanza della questione: i) il giudice rimettente riferiva di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di LI, società in amministrazione straordinaria, che hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto aviation, operata nell'ambito della ON procedura a favore di , come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza soluzione di continuità; ii) ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti è idoneo a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo;
iii) a diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della
Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica tra cedente e cessionaria, poiché tale decisione, adottata ex ante, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato;
iv) il Tribunale esclude anche l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 c.c., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura, poiché, nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori;
v) senza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuità di sorta, con la società cessionaria del ramo di azienda;
b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione: i) la norma in esame, dietro le parvenze dell'interpretazione autentica, si configurerebbe come innovativa, prefiggendosi di condizionare l'esito dei giudizi in corso: tale finalità traspare dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all'applicabilità delle garanzie di cui ON all'art. 2112 cod. civ. alla cessione di beni da LI a , e, in particolare, il sopravvenire di pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società cessionaria;
ii) il legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale;
iii) a distanza di «moltissimi anni» dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della
Commissione europea, che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario;
iv) l'incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere «ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica», implicherebbe la lesione di molteplici princìpi e valori costituzionali, ossia «giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro».
La ONsulta, quindi, ha riportato il quadro normativo in cui si collocano le censure del giudice a quo, rilevando quanto segue.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt.
4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.). La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva
98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE. Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, mentre all'art. 5, paragrafo
1, sancisce l'inapplicabilità di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)». Dunque, la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento
e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale
o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto
o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede
- è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Le questioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale si intersecano, inoltre, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07) che aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n.
428 del 1990, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, affermando che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende «ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23» e neppure si trova «sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo» (punto 39); per contro, l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, «priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23»
(punto 45). Il legislatore è intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata con l'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-bis, destinato a regolare il trasferimento delle aziende «a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.
675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»: in tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo» (così l'alinea di detto comma
4-bis). Quindi, l'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n. 134, ha inserito le lettere b-bis) e b-ter) nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del
1990 e ha così aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende
«per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo» e «per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti». Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2009, come convertito, che dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante». Dunque, emerge nitida la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).
In definitiva, afferma la Corte costituzionale, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa, nozioni che devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata. Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato: - con la sentenza CGUE, sentenza 7 febbraio 1985, causa C-135/83, che la direttiva Parte_12
77/187/CEE non impone «agli Stati membri l'obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, che una procedura ha come Parte_13 finalità la continuazione dell'attività dell'impresa, quando «mira a salvaguardare
l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa
C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, che per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata;
- con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20,
Federatie Nederlandse Vakbeweging, che la procedura non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata: anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire «il rischio che l'impresa, lo stabilimento
o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato». Dunque, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'ambito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.
Il decreto legislativo n. 14/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, introducendo le seguenti innovazioni:
i) la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende «a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata
l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»; si conferma «il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro», che già la giurisprudenza di legittimità aveva individuato come nucleo intangibile di tutela, e si ribadisce che le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione «per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
ii) viene modificato anche il comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario nell'ipotesi del trasferimento di
«imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»: nel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l'occupazione,
è consentito disporre l'inapplicabilità delle garanzie previste dall'art. 2112, primo, terzo e quarto comma, cod. civ., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal già richiamato art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è fatta salva, inoltre, la facoltà di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro;
iii) vengono aggiunti i commi 5- bis e 5-ter all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, che riservano una regolamentazione autonoma all'amministrazione straordinaria, dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5: il nuovo art. 47, comma 5-ter, nella fattispecie del trasferimento riguardante «imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata», conferma l'inapplicabilità delle tutele dell'art. 2112 cod. civ. ai «lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente», quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, mentre restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall'accordo.
Il decreto legislativo n. 136/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14) ha soppresso il richiamo all'amministrazione straordinaria nell'art. 47, comma 4-bis, lettera c), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell'attività, ed ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990, che statuisce che al trasferimento delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria si applica «la disciplina speciale di riferimento».
Dunque, osserva il Giudice delle Leggi, anche in queste tappe più recenti della vicenda normativa, trova conferma e si staglia in modo sempre più netto la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro.
Tali esigenze sono declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39). In particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2-ter, del d.l.
n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 347 del
2003) e al cessionario una specifica facoltà: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono «concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario». In linea generale, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con più di duecento dipendenti, e persegue «finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue disparate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo, mentre all'autorità amministrativa spetta la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. Tali alternative prevedono, in primo luogo, la «cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”)» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28); in secondo luogo, la «ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”)» (art. 27, comma 2, lettera b); in terzo luogo, per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)» (art. 27, comma 2, lettera b-bis). Il contenuto del programma è poi definito dall'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, che stabilisce che esso deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1), ed è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione, perché nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori» (comma 2), mentre nell'altro dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle «modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato» (comma 3).
Tanto premesso, la Corte costituzionale muove ad esaminare l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs.
n. 270/1999, previsione aggiunta dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.
2. La disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 della medesima norma e realizzate «in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti. Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile».
Rileva, in primo luogo la ONsulta che, come affermato anche dal giudice rimettente, l'art. 56, comma 3-bis si attaglia alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa: inoltre, tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 135 del 2009, in quanto mentre l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha come tratto qualificante l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
l'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio: pur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo spazio applicativo. Dunque, con il
Codice dell'Impresa, che ha ridisegnato l'art. 47, non vi è stata una implicita abrogazione dell'art. 56, comma 3 bis, che è stato introdotto nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell'amministrazione straordinaria: la perdurante vigenza della normativa in esame
è confermata dalla stessa disposizione censurata nell'odierno giudizio, che è intervenuta a novellare l'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, e dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all'amministrazione straordinaria nel contesto dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e ha sancito l'applicabilità della normativa speciale sull'amministrazione straordinaria, che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999. ONsapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell'azienda inattiva, già disciplinata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, non esaurisce il più ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell'attività d'impresa ma sempre in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.
Il giudice a quo, prosegue la Corte costituzionale, ha tuttavia escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 56, comma 3 bis, poiché ha attribuito carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto aviation ed ha qualificato tale cessione come trasferimento di ramo di azienda, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di LI abbia una «natura solo formalmente liquidatoria», con la conseguenza che alla prosecuzione dell'attività d'impresa si affiancherebbe la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro. In particolare, afferma il Tribunale che: - la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a «massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori», e assume, invece, carattere conservativo quando «miri a salvaguardare
l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie»; - la finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella «disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore», dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettere a), e b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999; - con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di LI, nel trasferimento dei rami handling e manutenzione, pur correlato ai medesimi programmi di cessione in attuazione dei quali si è avuto il trasferimento del compendio aviation, sono state riconosciute le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. ed è stata pertanto esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie;
- la cessione del compendio aviation, d'altra parte, è avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale «in piena attività produttiva», depurato di tutte le poste passive, e che un'operazione così congegnata «abbia comunque salvaguardato i creditori da future e più ingenti perdite di valore».
Diversamente, la Corte costituzionale afferma che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie.
Atteso che è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, è al contenuto dei piani predisposti dai commissari che occorre avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria. In primo luogo, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro: in tal caso, il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività
d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti, e non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare. Dunque, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione. Inoltre, nel caso di specie la finalità liquidatoria si apprezza, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali: i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico- finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente, articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione;
il programma relativo al perimetro aviation è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.
Evidenzia, ancora, la ONsulta che la finalità liquidatoria del programma di cessione del lotto aviation trova puntuale e decisiva rispondenza anche nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari. E difatti:
i) l'art. 79, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato «la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta», destinata a esercitare l'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci ed ha subordinato l'esercizio delle attività di trasporto aereo alle valutazioni della
Commissione europea;
ii) l'art. 79, comma 4, d.l. n. 18/2020 ha demandato a un «decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei ONti, che rappresenta l'atto costitutivo della società», il compito di definire «l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società»;
iii) l'art. 79, comma 4-bis, ha autorizzato la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che dev'essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev'essere integrato e modificato;
iv) con decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla Corte dei conti e dall'Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la società per azioni denominata
, destinata all'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del ONtroparte_1 trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della società (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d'amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4);
v) nelle more della decisione della Commissione europea, l'art. 11-quater, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio
2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa « ONtroparte_3
e l' in amministrazione straordinaria»;
[...] ONtroparte_4 vi) in seguito alla decisione della Commissione europea, l'LI in amministrazione straordinaria e l'LI in amministrazione straordinaria «provvedono, anche CP_4 mediante trattativa privata» a trasferire alla società costituita ai sensi del citato art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, i «complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo»
(art. 11-quater, comma 3); ai commissari straordinari spetta la facoltà di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche «distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» e di modificare il programma, con la «cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea» (art. 11- quater, comma 4); l'art. 11-quater, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima società costituita ai sensi dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, «di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea» (terzo periodo), disponendo che, a seguito «della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente» siano «restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento
(CEE) n. 95/93 del ONsiglio, del 18 gennaio 1993» (quarto periodo); vii) l'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021 stabilisce che, intervenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: una volta che sia perfezionata l'integrale cessione di tutti i complessi aziendali, è revocata con decreto l'attività d'impresa dell'LI in amministrazione straordinaria e dell' in amministrazione ONtroparte_4 straordinaria e, a far data da tale revoca, la procedura prosegue con finalità liquidatoria (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo), dando così compimento a quel piano di dismissione già delineato nei programmi dei commissari;
quanto ai proventi, «al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria», essi «sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea» (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo); viii) analoghe previsioni detta l'art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che reca la rubrica «Completamento dell'attività liquidatoria dell'LI» e regola, per un verso, gli effetti dell'esecuzione dei programmi di cessione (comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria dopo la revoca dell'attività d'impresa dell'LI (comma 2); ON ix) in questo quadro normativo, il 24/08/2021 ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto del lotto aviation e l'offerta è stata accettata dall'amministrazione straordinaria di
LI: le consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una comunicazione ON trasmessa da ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l'8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990; la Commissione europea, con la già citata decisione 2021/6665, ha affermato che ON il trasferimento degli asset di LI a non determina continuità economica tra le due ON società e che l'apporto di capitale in non configura aiuto di Stato;
i commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma 2021), anche con riferimento al perimetro aviation;
x) su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l'art. 12 del decreto- legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n.
136, che ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di LI, società in amministrazione straordinaria, e e, al fine di agevolarne la ONtroparte_4 ricollocazione e il reimpiego, ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle società del gruppo LI.
Dunque, conclude la Corte costituzionale, il carattere liquidatorio della procedura si evince:
a) dall'art. 11 quater d.l. n. 73/2021, che privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell'impresa; b) dall'art. 31 del d.l. n. 48 del
2023, come convertito, che menziona ex professo il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell'attività da parte dell'impresa in amministrazione straordinaria;
c) dalle misure di sostegno, introdotte dal d.l. n. 104 del 2023, come convertito, che sono correlate a una liquidazione, che è all'origine della necessità di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele più incisive. La Corte costituzionale richiama altresì la preponderante giurisprudenza di merito che, pronunciandosi in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (ex multiis Corte di appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024,
n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n.
463, e 15 maggio 2024, n. 426): nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d'appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Osserva, inoltre, la ONsulta che i dati desumibili sia dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, sia dal concreto contenuto dei programmi stessi, sia dalla regolamentazione che li ha via via definiti, non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario. Difatti: - il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea;
- l'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, è coessenziale, a ben considerare,
a tutte le fasi della procedura, poiché guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario;
- non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano;
- il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
Dunque, conclude la Corte costituzionale, l'atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, individua nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata: come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella oggetto di causa alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999
(Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie. I plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999: diversamente, la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, attrae la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma
3-bis. Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.
Le argomentazioni della pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025 sopra riportate esimono il Collegio dalla valutazione di tutti i profili che vengono affrontati dai primi tre motivi di gravame, da ritenersi assorbiti dall'affermata natura liquidatoria della procedura di Amministrazione straordinaria che ha interessato e dalla conseguente ONtroparte_5 applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999: norma che, come sopra diffusamente analizzato, prevede che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis) (ossia di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.
ONforta la decisione oggi assunta da questo Collegio anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Corte di appello di Milano sentenze nn. 426/2024,
437/2024, 438/2024, 439/2024, 460/2024, 461/2024, 462/2024, 463/2024, 483/2024,
547/2024, 549/2024, 550/2024 e numerose altre) formatosi in ordine alla medesima vicenda traslativa (cessione del lotto aviation) oggetto del presente giudizio, e (per quanto qui di maggiore interesse) alla stregua del quale: a) la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non può essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione;
b) l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 non può ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009 e deve qualificarsi come norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47; c) in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente, quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda, l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c., e ciò al fine di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro;
d) l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56, comma 3 bis, cit. non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale, fermo restando che, nel caso di specie, la mancanza di un accordo sindacale appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “Marzano”, laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario;
e) nella fattispecie in esame, la procedura di amministrazione straordinaria ha avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, che emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari, dai quali si evince che la procedura, pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto un servizio pubblico essenziale che, per sua natura, non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali: la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale;
difatti, attraverso la liquidazione, ha inteso passare definitivamente al cessionario il CP_5 compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale;
f) la disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente, posto che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale. Per tutto quanto sin qui esposto, i primi tre motivi di gravame devono essere, pertanto, rigettati restando quindi assorbita la censura relativa all'omesso esame della configurabilità dell'operazione contestata come cessione di azienda alla stregua di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.
Non può trovare accoglimento nemmeno il quarto motivo di appello con cui si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato infondata la domanda subordinata volta ad ottenere la declaratoria della illegittimità delle procedure selettive adottate da ai fini dell'assunzione dei lavoratori per violazione dei canoni CP_2 di imparzialità, trasparenza e pubblicità, e l'accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25, 26 d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 1, 3 d.lgs. n.
216/2003.
Il Tribunale aveva affermato l'infondatezza delle rivendicazioni fondate sulla violazione degli obblighi della convenuta a stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità e trasparenza, e della violazione di tale obbligo da parte della società, sul presupposto della inapplicabilità nei suoi riguardi dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 alla stregua di quanto disposto dall'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 (ove prevede espressamente l'inapplicabilità dell'intero d.lgs. 175/2016 ad e alle società da quest'ultima CP_2 partecipate o controllate), in legittima applicazione della riserva di legge prevista dall'art. 97, comma 4, Cost. evidenziando a tale proposito la situazione emergenziale derivata dall'epidemia Covid-19 nel cui ambito era stata emanata la citata normativa derogatoria.
Aveva inoltre respinto, per carenza di idonee allegazioni, anche la domanda di accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro ai sensi degli artt. 25 e 27 del d.lgs. 198/2006 e degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 216/2003 (quanto in particolare alla riduzione del c.d. indice di femminilità e della incidenza percentuale del personale con benefici assistenziali ex l.
104/92 nonché alla preferenza nelle assunzioni degli iscritti alle sigle sindacali sottoscrittrici il rinnovo del contratto del Trasporto aereo).
Evidenziava, in particolare, come i lavoratori non avessero comprovato la sussistenza in proposito di un loro specifico interesse ( non avendo allegato ad es. chi fosse beneficiario delle agevolazioni ex l. 104/92, anche in termini di assistenza ai familiari) mentre, quanto alla paventata discriminazione per motivi sindacali, avevano assunto esclusivamente la assenza (e mancanza di volontà) di aderire al sindacato asseritamente “privilegiato”, evidenziando a tale proposito come i lavoratori non avessero fornito idonei dati di carattere statistico tale da determinare il gravare dell'onere della prova sulla mancata discriminazione sulla società datrice.
Trattasi di conclusioni che la Corte ritiene meritevoli di conferma.
Deve innanzitutto ribadirsi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla inapplicabilità nei riguardi di degli obblighi, in materia di reclutamento del CP_2 personale, sanciti dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016.
Non vi è dubbio, difatti, che, alla stregua dell'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 la società appellata non fosse tenuta allo svolgimento di procedure di assunzione del personale di tipo concorsuale ovvero ad evidenza pubblica.
E non vale dubitare della legittimità costituzionale della predetta disposizione tenuto conto delle deroghe che lo stesso art. 97, comma 4, Cost. consente, deroga nella specie determinata dal noto contesto emergenziale pandemico e della necessità di assicurare in detto contesto il servizio pubblico di trasporto aereo.
Non decisivo, inoltre, è il richiamo alla sentenza del ONsiglio di Stato n. 860/2023, per cui deve “escludersi che l'art. 79 co.5 D.L. 18/2020, statuendo la non applicabilità del predetto
D.Lgs. n. 175/2016, precluda l'operatività anche dell'art. 2 bis D.Lgs. n. 33/2013”, perché quest'ultimo va a regolare una diversa materia (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), e l'invocato principio è stato affermato in diversa fattispecie (l'esclusione della “sussistenza di un diritto delle società a controllo pubblico alla completa e totale segretezza dei propri atti”). Anzi, il ONsiglio di Stato, con la richiamata pronuncia, conferma chiaramente che, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 79, comma 5, cit., le norme di cui al d.lgs. n. 175/2016 in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego non si applicano nei riguardi di CP_2
Quanto al paventato secondo profilo di illegittimità delle procedure selettive del personale ON di , ossia la discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25, 26 d.lgs.
n. 198/2006 e degli artt. 1, 3 d.lgs. n. 216/2003, gli odierni appellanti non si confrontano con le motivazioni e gli accertamenti in fatto specificamente posti a fondamento della gravata sentenza (in particolare in ordine alla non ravvisabilità, in assenza di idonee allegazioni e prove, in loro capo delle posizioni di rischio relative alla paventata discriminazione) limitandosi a riproporre le tesi già svolte in primo grado, senza però confrontarsi con la sentenza appellata
Quanto sinora illustrato, assorbita ogni ulteriore questione, conduce al rigetto dell'appello poiché infondato. La complessità della vicenda e la particolarità della vicenda sostanziale e processuale, nel contesto della quale è sopravvenuta – nel corso del giudizio di appello – la pronuncia della
Corte costituzionale n. 99/2025, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite anche per il grado di appello.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25/09/2025
Il ONsigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
25
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO ONsigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI ONsigliere est.
All'esito dell'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3326 del Ruolo Generale
ONtenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , rappresentati Parte_7 Parte_8 Parte_9
e difesi dagli avv.ti Carlo Guglielmi e Pier Luigi Panici, elettivamente domiciliati come in atti
Appellanti
E in persona del legale rappresentante p.t., ONtroparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza, Domenico De Feo e Piermassimo
Chirulli, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8327/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data
02/08/2024.
ONclusioni delle parti: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 25/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , , , premesso
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 di lavorare tutti, senza soluzione di continuità, per la Compagnia di volo nazionale
“LI”, addetti al ramo di azienda “aviation” e di essere stati illegittimamente esclusi dall'operazione di cessione dell'asset “Aviation” perfezionatasi con decorrenza 15/10/2021 in favore della cessionaria (d'ora in poi per brevità anche soltanto ONtroparte_2
ON
o , hanno agito in giudizio contro la predetta società rassegnando le seguenti CP_2 conclusioni: “1). accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la società resistente sin dal 15.10.2021 (o da epoca successiva ritenuta di giustizia) e con gli effetti tutti di cui all'art. 2112 c.c. e normative di sua attuazione, oltreché della Direttiva UE n. 23/2001; 2) per l'effetto condannare la società
al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle retribuzioni globali di fatto dal CP_2
15.10.2021 (o da epoca successiva) a titolo di adempimento ovvero di risarcimento danni, sulla base delle retribuzioni mensili indicate al cap. 27 della parte in fatto del ricorso (o per la diversa somma ritenuta di giustizia). E comunque: 3) accertare e dichiarare l'obbligo della società resistente di stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione e scelta predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità
e trasparenza (ex artt. 97 e 3 Cost. e art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali della Unione
Europea) ed il conseguente diritto delle parti ricorrenti ad essere valutate ai fini della assunzione in base a tali criteri;
4) accertata la violazione del predetto obbligo da parte della resistente, condannare la medesima: a) al risarcimento danni in favore delle parti ricorrenti nella misura equivalente alle retribuzioni mensili o dela diversa somma ritenuta di giustizia, dal 15.10.2021, b9 ai danni non patrimoniali, alla professionalità, alla immagine, alla vita di relazione ed alla personalità morale nella misura di € 100,000,00 ciascuno o per la diversa somma da liquidarsi equitativamente. In ogni caso 5) accertare e dichiarare la discriminazione nell'accesso al lavoro in violazione degli artt. 25 e 27 D. Lgs
198/2006 e artt. 1 e 3 D. Lgs 216/2003; 6) per l'effetto, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs 198/2006
e art. 4 D. Lgs 216/2003, ordinare alla società resistente la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti con l'immediata assunzione delle parti ricorrenti;
7) condannare la società resistente al risarcimento danni tutti nei confronti delle ricorrenti: a) quanto a quelli patrimoniali nella misura delle retribuzioni intercorse dal 15:10.2021; b) quanto a quelli non patrimoniali, alla immagine, alla personalità morale, esistenziali ed alla vita di relazione, nella misura di euro 100.000,00 ciascuno o da determinarsi secondo equità. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate. ON espressa riserva di agire in separato giudizio per tutti i danni successivi alla emananda sentenza” .
Nella resistenza di , il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, Parte_10 ha così statuito: “Rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese processuali”.
Il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda di accertamento del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. con dal 15/10/2021, CP_2 anche mediante al richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. a precedenti di merito (CdA Milano nn. 260 e 460/2024), affermando la non assoggettabilità della presente fattispecie all'art. 2112 c.c. in ragione dell'applicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 56, comma 3 bis, del d.lgs 270/1999 evidenziando la natura liquidatoria e non conservativa della cessione.
Il Tribunale ha affermato anche l'infondatezza delle rivendicazioni fondate sulla violazione degli obblighi della convenuta a stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità e trasparenza, in ragione della inapplicabilità nei suoi confronti dell'art. 19
d.lgs. n. 175/2016 alla stregua di quanto disposto dall'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 in legittima applicazione della riserva di legge prevista dall'art. 97, comma 4, Cost. evidenziando a tale proposito il contesto emergenziale pandemico da Covid-19 nel cui abito era stata emanata la citata normativa derogatoria. Ha respinto, per carenza di idonee allegazioni, anche la domanda di accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 25 e 27 del d.lgs. 198/2006 e artt. 1 e 3 del d.lgs. 216/2003.
Avverso la detta decisione hanno proposto appello gli originari ricorrenti censurandola, in sintesi, con i primi tre motivi, nella parte in cui, applicando erroneamente i principi comunitari e la normativa nazionale, ha escluso, in ragione di quanto disposto dall'art. 56 del d.lgs.270/1999, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., ribadendo la sussistenza di un trasferimento di ramo di azienda assoggettato a tale disposizione di legge , come sarebbe emerso dalle deduzioni in fatto e dallo stesso “contratto di cessione del Ramo di azienda
Aviation del 14/10/2021”. Affermano inoltre l'irrilevanza in diritto della decisione della
Commissione Europea del 10/9/2021 ed il suo insanabile contrasto con il successivo contratto di cessione.
Lamentano l'erronea applicazione dell'art. 56 della l. 270/1999 in luogo dell'art. 47, comma
4 bis, L. 428/90 la cui applicazione avrebbe comportato l'accoglimento della domanda.
Affermano altresì l'irrilevanza, ai fini della decisione della presente controversia, stante il contenuto dell'art. 5 della Direttiva comunitaria n. 23/2012, della eventuale natura liquidatoria della operazione di cessione contestata e comunque la non ravvisabilità della stessa.
ON un ulteriore quarto motivo contestano la gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto il capo di domanda volta ad ottenere la declaratoria della illegittimità delle procedure selettive adottate da ai fini dell'assunzione dei lavoratori per violazione CP_2 dei canoni di trasparenza, pubblicità e imparzialità, ed in violazione degli artt. 25 e 27 d.lgs.
198/2006 e degli artt. 1 e 3 d.lgs. 216/2003, per errata interpretazione dell'art. 97, comma 4,
Cost.
Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituita resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. CP_2
Il giorno antecedente l'udienza di discussione, la difesa degli appellanti ha depositato istanza di sospensione del giudizio “ai sensi dell'art. 295 cpc ed ex art. 23 Statuto della Corte di
Giustizia UE ovvero ex art. 337, co. 2, c.p.c., sino alla definizione del giudizio pregiudiziale
(relativo al giudizio incardinato avanti al Tribunale di Roma sub R.G. n. 36860/2023) pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a seguito di ordinanza del
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro del 16 settembre 2025 ex art. 19, co. 3, TUE ed art.
267 del TFUE”.
All'udienza di discussione del 25/9/2025, dopo che la difesa dell'appellata si è opposta alla sospensione e dopo che le parti hanno discusso la causa illustrando le rispettive ragioni,
l'appello è stato deciso come da dispositivo.
In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. L'impugnazione, infatti, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione, in fatto e in diritto, che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta, nel suo complesso e fatto salvo quanto di seguito si dirà con riferimento a singole contestazioni, la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
Va disattesa, inoltre, l'istanza, avanzata dalla parte appellante, di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, disposto dal Tribunale di
Roma con ordinanza del 16/09/2025 nell'ambito di procedimento analogo al presente giudizio: istanza giustificata dalla considerazione che “i quesiti sottoposti alla Corte di
Lussemburgo vanno ad incidere e a dirimere le questioni fondamentali relative al thema decidendum anche del presente giudizio”.
Osserva la Corte sul punto, in primo luogo, che il giudice nazionale non di ultima istanza, quale è nel caso di specie la Corte di appello, non ha, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità confermato anche in epoca recente (Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 21635 del 09/10/2006, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11815 del 05/05/2025), l'obbligo bensì soltanto la facoltà di sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente ed avente ad oggetto una controversia la cui soluzione dipende dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria.
Nel caso che occupa, inoltre, non vi è spazio per l'esercizio di tale facoltà: la sentenza della
Corte costituzionale n. 99/2025, che, come si dirà compiutamente oltre, ha tenuto conto sia delle norme dell'ordinamento unionale sia degli orientamenti giurisprudenziali della CGUE, omettendo tra l'altro di sollevare qualsivoglia questione pregiudiziale pur trattandosi di giudice di ultima istanza, le plurime pronunce della Corte di cassazione aventi ad oggetto analoghe vicende di cessione di di azienda che hanno coinvolto le società che Parte_11 hanno gestito il servizio pubblico di trasporto aereo (cfr. ex multiis Cass. n. 10414/2020,
Cass. n. 19446/2023, Cass. n. 12596/2024), ed i precedenti di merito aventi ad oggetto la medesima vicenda (cessione del lotto c.d. aviation) forniscono alla Corte un quadro normativo ed interpretativo compiuto, chiaro e consolidato, che consente di giungere alla definizione del giudizio senza attendere oltre, attesi l'oggetto della controversia e la data di iscrizione al ruolo.
In definitiva, l'ordinanza del Tribunale di Roma muove da un presupposto interpretativo
(quella della natura conservativa della procedura) che la Corte, per tutto quanto si dirà oltre, non condivide e postula l'applicabilità al presente giudizio dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. 4/2004, già ritenuto inapplicabile dalla Corte costituzionale. Muovendo, invece, da un opposto piano esegetico, ossia da quello qui recepito, vengono meno i dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione prospettati dal Tribunale di Roma.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Parte appellante, in primo luogo, censura la gravata sentenza, con i primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, nella parte in cui ha rigettato la domanda principale di accertamento del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la convenuta, ex art. 2112 c.c., dal 15/10/2021.
Premesso che nel caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n.
270/1999, come successivamente modificato, in quanto incompatibile con l'art. 47, comma
4 bis, legge n. 228/1990 come modificato dalla legge n. 166/2009, l'appellante lamenta, in sintesi, una errata applicazione e valutazione, alla luce del contenuto della Decisione della
Commissione europea, delle circostanze di fatto oggetto di causa e dei principi della giurisprudenza anche comunitaria sulla qualificabilità del compendio ceduto quale azienda o ramo di azienda, nonché la valorizzazione di circostanze fattuali invero inutilizzabili, e l'omessa valutazione del compendio dei beni acquisiti dalla società cessionaria.
ON un ulteriore quarto motivo di impugnazione lamenta l'errata affermazione di infondatezza delle domande subordinate, volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle procedure selettive del personale adottate da per violazione dei canoni di CP_2 imparzialità, trasparenza e pubblicità delle stesse e, comunque, in ragione della discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25 e 27 d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 216/2003.
Il giudice di prime cure, nella prospettiva dell'appellante, avrebbe in particolare errato nel non ritenere esistente nel nostro ordinamento un principio di carattere generale tale da imporre ad una società a partecipazione pubblica, in tutti i casi, di procedere alla selezione pubblica del personale, a prescindere dalla previsione di cui all'art. 19 del d. lgs. 175/2016.
Ritiene la Corte che, ai fini della valutazione di infondatezza delle argomentazioni di cui ai primi tre motivi, sia sufficiente richiamare la corposa motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025, sopravvenuta in corso di causa, assumendo rilievo assorbente - rispetto alle questioni articolate nel gravame - la questione di diritto dell'applicabilità nel caso che occupa dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 alla stregua di quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella richiamata pronuncia, che di seguito verrà analiticamente riportata. La Corte costituzionale, in primo luogo, ha analizzato le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023 nel modo che segue:
a) quanto alla rilevanza della questione: i) il giudice rimettente riferiva di dover decidere sulle domande di alcuni dipendenti di LI, società in amministrazione straordinaria, che hanno chiesto di qualificare la cessione del lotto aviation, operata nell'ambito della ON procedura a favore di , come trasferimento di ramo di azienda, regolato dall'art. 2112 cod. civ., e conseguentemente di accertare e dichiarare la prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria senza soluzione di continuità; ii) ad avviso del giudice a quo, sussisterebbero tutti gli elementi costitutivi della cessione di ramo di azienda: il ramo preesiste alla cessione e il complesso di beni trasferiti è idoneo a consentire l'avvio e la gestione delle attività di volo;
iii) a diverse conclusioni non indurrebbe la decisione della
Commissione europea 2021/6665, che esclude la continuità economica tra cedente e cessionaria, poiché tale decisione, adottata ex ante, prima dell'attuazione del piano aziendale sottoposto a valutazione, verte sul distinto profilo della compatibilità con la disciplina europea in tema di aiuti di Stato;
iv) il Tribunale esclude anche l'applicabilità delle deroghe all'art. 2112 c.c., che presuppongono la natura liquidatoria della procedura, poiché, nel caso di specie, tale natura dovrebbe essere esclusa, in quanto la cessione non sarebbe preordinata al miglior soddisfacimento dei creditori;
v) senza la norma interpretativa, troverebbero, dunque, integrale applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. e il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguirebbe, senza discontinuità di sorta, con la società cessionaria del ramo di azienda;
b) quanto alla non manifesta infondatezza della questione: i) la norma in esame, dietro le parvenze dell'interpretazione autentica, si configurerebbe come innovativa, prefiggendosi di condizionare l'esito dei giudizi in corso: tale finalità traspare dalla stessa relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di conversione, che menziona i contrasti della giurisprudenza di merito, insorti con specifico riguardo all'applicabilità delle garanzie di cui ON all'art. 2112 cod. civ. alla cessione di beni da LI a , e, in particolare, il sopravvenire di pronunce favorevoli alla continuità dei rapporti di lavoro con la società cessionaria;
ii) il legislatore avrebbe dunque inteso risolvere specifiche controversie, in difetto di imperative ragioni di interesse generale;
iii) a distanza di «moltissimi anni» dall'entrata in vigore della norma oggetto di interpretazione autentica, la disposizione censurata avrebbe introdotto un riferimento del tutto avulso dalla formulazione originaria, con il richiamo alle decisioni della
Commissione europea, che escludono la continuità economica tra cedente e cessionario;
iv) l'incidenza sui giudizi in corso, determinata da mere «ragioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica», implicherebbe la lesione di molteplici princìpi e valori costituzionali, ossia «giusto processo, stabilità e certezza dei rapporti giuridici patrimoniali, rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parità di armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro».
La ONsulta, quindi, ha riportato il quadro normativo in cui si collocano le censure del giudice a quo, rilevando quanto segue.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt.
4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. Sez. L sentenza n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.). La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva
98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE. Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento, mentre all'art. 5, paragrafo
1, sancisce l'inapplicabilità di tali garanzie ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti, «nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)». Dunque, la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003. A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento
e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale
o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto
o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede
- è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Le questioni sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale si intersecano, inoltre, con la disciplina del trasferimento delle aziende in crisi e con la sua evoluzione, che prende le mosse dalla necessità di ottemperare alle indicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, seconda sezione, sentenza 11 giugno 2009, causa C-561/07) che aveva contestato alla Repubblica italiana di aver escluso, con l'art. 47, commi 5 e 6, della legge n.
428 del 1990, l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al trasferimento di un'impresa di cui fosse stato accertato lo stato di crisi, affermando che la procedura di accertamento della crisi aziendale non tende «ad un fine analogo a quello perseguito nell'ambito di una procedura di insolvenza quale quella di cui all'art. 5, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/23» e neppure si trova «sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, come previsto dal medesimo articolo» (punto 39); per contro, l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione allora vigente, «priva puramente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23 e non si limita, di conseguenza, ad una modifica delle condizioni di lavoro quale è autorizzata dall'art. 5, n. 3, della direttiva 2001/23»
(punto 45). Il legislatore è intervenuto per porre rimedio alle disarmonie segnalate nella pronuncia citata con l'art. 19-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato l'art. 47 della legge n. 428 del 1990, inserendo un comma 4-bis, destinato a regolare il trasferimento delle aziende «a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.
675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»: in tali ipotesi, quando sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo» (così l'alinea di detto comma
4-bis). Quindi, l'art. 46-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n. 134, ha inserito le lettere b-bis) e b-ter) nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del
1990 e ha così aggiunto, rispettivamente, il richiamo al trasferimento riguardante aziende
«per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo» e «per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti». Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, parzialmente modificato dall'art. 19-quater, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2009, come convertito, che dispone che non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante». Dunque, emerge nitida la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020).
In definitiva, afferma la Corte costituzionale, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa, nozioni che devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha contribuito a chiarirne latitudine e portata. Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato: - con la sentenza CGUE, sentenza 7 febbraio 1985, causa C-135/83, che la direttiva Parte_12
77/187/CEE non impone «agli Stati membri l'obbligo di estendere le norme che essa contiene ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti avvenuti nell'ambito di un procedimento fallimentare mirante, sotto il controllo della competente autorità giudiziaria, alla liquidazione dei beni del cedente»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile 2025, causa C-431/23, che una procedura ha come Parte_13 finalità la continuazione dell'attività dell'impresa, quando «mira a salvaguardare
l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori»; - con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 22 giugno 2017, causa
C-126/16, Federatie Nederlandse Vakvereniging e altri, che per quanto le due finalità si possano in concreto sovrapporre, l'obiettivo principale di una procedura che mira al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata;
- con la sentenza CGUE, terza sezione, sentenza 28 aprile 2022, causa C-237/20,
Federatie Nederlandse Vakbeweging, che la procedura non cessa di essere liquidatoria, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività di impresa, se l'obiettivo principale non è la salvaguardia dell'impresa interessata: anche nelle procedure liquidatorie, difatti, l'attività di impresa può essere proseguita al fine di prevenire «il rischio che l'impresa, lo stabilimento
o la parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira dunque a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato». Dunque, la deroga alla continuità del rapporto di lavoro può trovare giustificazione solo al ricorrere di presupposti tassativi, che trascendono l'interesse meramente individuale dell'impresa insolvente e si raccordano a una procedura, come quella liquidatoria, destinata a bilanciare una pluralità di interessi contrapposti, nell'ambito della vigilanza dell'autorità pubblica competente. Solo in tale ipotesi, al cospetto di interessi generali preminenti e sotto l'egida del controllo dell'autorità pubblica, possono essere sacrificate le garanzie che la legge riconosce al lavoratore.
Il decreto legislativo n. 14/2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) ha ridisegnato la normativa sul trasferimento delle imprese in crisi, introducendo le seguenti innovazioni:
i) la disciplina dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 si applica al trasferimento riguardante aziende «a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata
l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»; si conferma «il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro», che già la giurisprudenza di legittimità aveva individuato come nucleo intangibile di tutela, e si ribadisce che le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. trovano applicazione «per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
ii) viene modificato anche il comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, riconoscendo la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario nell'ipotesi del trasferimento di
«imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata»: nel corso delle consultazioni sindacali, al fine di salvaguardare l'occupazione,
è consentito disporre l'inapplicabilità delle garanzie previste dall'art. 2112, primo, terzo e quarto comma, cod. civ., mediante la conclusione dei contratti collettivi contemplati dal già richiamato art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed è fatta salva, inoltre, la facoltà di stipulare accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro;
iii) vengono aggiunti i commi 5- bis e 5-ter all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, che riservano una regolamentazione autonoma all'amministrazione straordinaria, dapprima accomunata alle altre procedure concorsuali enumerate nel comma 5: il nuovo art. 47, comma 5-ter, nella fattispecie del trasferimento riguardante «imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata», conferma l'inapplicabilità delle tutele dell'art. 2112 cod. civ. ai «lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente», quando nel corso delle consultazioni sindacali sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, mentre restano impregiudicate le eventuali condizioni di miglior favore determinate dall'accordo.
Il decreto legislativo n. 136/2024 (Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14) ha soppresso il richiamo all'amministrazione straordinaria nell'art. 47, comma 4-bis, lettera c), della legge n. 428 del 1990, destinato a regolare la fattispecie della continuazione o della mancata cessazione dell'attività, ed ha introdotto un nuovo art. 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990, che statuisce che al trasferimento delle imprese sottoposte all'amministrazione straordinaria si applica «la disciplina speciale di riferimento».
Dunque, osserva il Giudice delle Leggi, anche in queste tappe più recenti della vicenda normativa, trova conferma e si staglia in modo sempre più netto la peculiarità del trasferimento delle imprese nella procedura di amministrazione straordinaria, oggi regolata dal d.lgs. n. 270 del 1999 e volta a contemperare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore con la salvaguardia del complesso produttivo in crisi e dei posti di lavoro.
Tali esigenze sono declinate in termini di ancor più marcata specialità nelle procedure riservate alle imprese di maggiori dimensioni, che impieghino più di cinquecento dipendenti ed eroghino servizi pubblici essenziali o gestiscano almeno uno stabilimento strategico d'interesse nazionale (artt. 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39). In particolare, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, l'art. 5, comma 2-ter, del d.l.
n. 347 del 2003, come convertito, introdotto dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, riconosce al commissario straordinario (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato d.l. n. 347 del
2003) e al cessionario una specifica facoltà: nel corso delle consultazioni sindacali e una volta che le stesse si siano infruttuosamente svolte, essi possono «concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario». In linea generale, l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale delle grandi imprese insolventi, con più di duecento dipendenti, e persegue «finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999). Essa contempla, anzitutto, una fase giudiziaria, contraddistinta, nelle sue disparate scansioni, dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza (art. 3), dall'avvio della procedura vera e propria al ricorrere di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali» (art. 27, comma 1), dall'accertamento del passivo e dalla ripartizione dell'attivo, mentre all'autorità amministrativa spetta la concreta gestione della procedura, affidata a un commissario, che provvede ad attuare le concrete prospettive di detto recupero secondo le alternative delineate dall'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999. Tali alternative prevedono, in primo luogo, la «cessione dei complessi aziendali o dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”)» (art. 27, comma 2, lettera a, modificata dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28); in secondo luogo, la «ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”)» (art. 27, comma 2, lettera b); in terzo luogo, per le società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali, «la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”)» (art. 27, comma 2, lettera b-bis). Il contenuto del programma è poi definito dall'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, che stabilisce che esso deve indicare «a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione; d-bis) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza» (comma 1), ed è poi diversamente modulato a seconda che si privilegi l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali o quello della ristrutturazione, perché nell'un caso, il programma deve indicare anche «le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori» (comma 2), mentre nell'altro dev'essere corredato dall'indicazione di «eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali», dei tempi e delle «modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato» (comma 3).
Tanto premesso, la Corte costituzionale muove ad esaminare l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs.
n. 270/1999, previsione aggiunta dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.
2. La disposizione riguarda le operazioni descritte dai commi 1 e 2 della medesima norma e realizzate «in vista della liquidazione dei beni del cedente», in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999, e dunque, rispettivamente, di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti. Il legislatore chiarisce che tali operazioni, alle condizioni descritte, «non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile».
Rileva, in primo luogo la ONsulta che, come affermato anche dal giudice rimettente, l'art. 56, comma 3-bis si attaglia alla fattispecie controversa, in cui vengono in rilievo operazioni attuate in esecuzione di particolari programmi di cessione, alternativi rispetto ai programmi di ristrutturazione e rispetto alla prosecuzione dell'attività d'impresa: inoltre, tale disciplina presenta innegabili caratteri di specialità rispetto a quella delineata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella versione introdotta dal d.l. n. 135 del 2009, in quanto mentre l'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 s'incardina, in chiave più generale, sulla mancata prosecuzione o sulla cessazione dell'attività d'impresa e ha come tratto qualificante l'accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
l'art. 56, comma 3- bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 non subordina l'operatività delle deroghe all'accordo sindacale e concerne una specifica modalità di realizzazione del programma liquidatorio: pur accomunate dalla natura liquidatoria delle procedure, le previsioni coesistono e si integrano e serbano intatto un autonomo spazio applicativo. Dunque, con il
Codice dell'Impresa, che ha ridisegnato l'art. 47, non vi è stata una implicita abrogazione dell'art. 56, comma 3 bis, che è stato introdotto nel 2008 allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dell'amministrazione straordinaria: la perdurante vigenza della normativa in esame
è confermata dalla stessa disposizione censurata nell'odierno giudizio, che è intervenuta a novellare l'art. 56 del d.lgs. n. 270 del 1999, e dal d.lgs. n. 136 del 2024, che ha eliminato ogni riferimento all'amministrazione straordinaria nel contesto dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e ha sancito l'applicabilità della normativa speciale sull'amministrazione straordinaria, che ha uno dei suoi capisaldi nella previsione dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999. ONsapevole del fatto che, soprattutto nelle procedure di amministrazione straordinaria, la fattispecie dell'azienda inattiva, già disciplinata dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, non esaurisce il più ampio spettro delle procedure liquidatorie, il legislatore ha conferito autonomo rilievo alle ipotesi in cui la liquidazione assume forme diverse, anche attraverso la temporanea continuazione dell'attività d'impresa ma sempre in vista della cessione dei complessi aziendali a terzi.
Il giudice a quo, prosegue la Corte costituzionale, ha tuttavia escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 56, comma 3 bis, poiché ha attribuito carattere conservativo alla procedura che ha condotto alla cessione del lotto aviation ed ha qualificato tale cessione come trasferimento di ramo di azienda, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di LI abbia una «natura solo formalmente liquidatoria», con la conseguenza che alla prosecuzione dell'attività d'impresa si affiancherebbe la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro. In particolare, afferma il Tribunale che: - la procedura si connota come liquidatoria quando sia volta a «massimizzare la soddisfazione della massa dei creditori», e assume, invece, carattere conservativo quando «miri a salvaguardare
l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie»; - la finalità liquidatoria, proprio perché si risolve nella «disapplicazione di garanzie importanti per il lavoratore», dovrebbe essere accertata in concreto e non discenderebbe indefettibilmente dal fatto che siano stati adottati – come nel caso di specie – i programmi di cessione di cui all'art. 27, comma 2, lettere a), e b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999; - con specifico riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria di LI, nel trasferimento dei rami handling e manutenzione, pur correlato ai medesimi programmi di cessione in attuazione dei quali si è avuto il trasferimento del compendio aviation, sono state riconosciute le garanzie dell'art. 2112 cod. civ. ed è stata pertanto esclusa la finalità liquidatoria, incompatibile con tali garanzie;
- la cessione del compendio aviation, d'altra parte, è avvenuta per il corrispettivo di un euro, senza che vi sia prova che un simile corrispettivo sia congruo rispetto al reale prezzo di mercato di un complesso aziendale «in piena attività produttiva», depurato di tutte le poste passive, e che un'operazione così congegnata «abbia comunque salvaguardato i creditori da future e più ingenti perdite di valore».
Diversamente, la Corte costituzionale afferma che l'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 rappresenta il paradigma esclusivo di riferimento per la soluzione del caso di specie.
Atteso che è al momento dell'elaborazione dei programmi che si compiono le scelte strategiche, indirizzate al risanamento dell'impresa, anche mediante la cessione di alcuni complessi, oppure alla sua definitiva dismissione, è al contenuto dei piani predisposti dai commissari che occorre avere riguardo per tracciare, in base a criteri predeterminati e oggettivi, la linea di confine tra le procedure con finalità conservativa e quelle con finalità liquidatoria. In primo luogo, il programma di cessione dei complessi di beni e contratti di cui all'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999 si caratterizza per un'intrinseca finalità liquidatoria, perseguita sotto il controllo di un'autorità pubblica competente, conformemente a quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE, ai fini della inoperatività della garanzia del trasferimento dei rapporti di lavoro: in tal caso, il programma predisposto dai commissari è disancorato dalla prosecuzione dell'attività
d'impresa e dalla sua riorganizzazione e tende, in ultima istanza, alla cessione dei complessi aziendali, secondo procedure assoggettate a vincoli stringenti, e non ha come obiettivo il recupero dell'attività del cedente, in vista di un suo ritorno in bonis, ma il trasferimento a terzi di un'attività che l'impresa cedente non è più in grado di esercitare. Dunque, tra la prosecuzione dell'attività d'impresa e la liquidazione intercorre un nesso funzionale inscindibile: la prosecuzione, lungi dal perseguire una finalità di risanamento e di ristrutturazione, è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, in vista della sua alienazione. Inoltre, nel caso di specie la finalità liquidatoria si apprezza, in concreto, alla luce della stessa valutazione comparativa del programma del 27 gennaio 2018 e del programma del 10 ottobre 2021, legato a un contesto economico e normativo profondamente mutato e oramai permeato dalla finalità di dismissione dei complessi aziendali: i commissari straordinari, dopo aver acclarato l'impossibilità di attuare un ritorno in bonis del debitore mediante un programma di continuità aziendale calibrato sulla ristrutturazione economico- finanziaria dell'impresa, hanno adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e alla liquidazione dei beni del cedente, articolato in tre programmi di cessione, riguardanti il perimetro aviation, il ramo handling e il ramo manutenzione;
il programma relativo al perimetro aviation è elaborato ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 270 del 1999, secondo le particolarità di un programma di cessione dei complessi di beni e contratti, riferito a società che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali.
Evidenzia, ancora, la ONsulta che la finalità liquidatoria del programma di cessione del lotto aviation trova puntuale e decisiva rispondenza anche nella disciplina, che ha scandito le fasi più recenti della procedura e ha plasmato il contenuto dei programmi adottati dai commissari. E difatti:
i) l'art. 79, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha autorizzato «la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta», destinata a esercitare l'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e di merci ed ha subordinato l'esercizio delle attività di trasporto aereo alle valutazioni della
Commissione europea;
ii) l'art. 79, comma 4, d.l. n. 18/2020 ha demandato a un «decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei ONti, che rappresenta l'atto costitutivo della società», il compito di definire «l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società»;
iii) l'art. 79, comma 4-bis, ha autorizzato la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale, piano che dev'essere trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di sua competenza e che, alla luce di queste ultime valutazioni, dev'essere integrato e modificato;
iv) con decreto del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre 2020 dalla Corte dei conti e dall'Ufficio centrale di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha costituito la società per azioni denominata
, destinata all'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del ONtroparte_1 trasporto aereo di persone e merci (art. 1), ha approvato lo statuto della società (art. 2), ha designato i nove membri del consiglio d'amministrazione (art. 3) e i membri del collegio sindacale (art. 4);
v) nelle more della decisione della Commissione europea, l'art. 11-quater, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio
2021, n. 106, ha autorizzato alla prosecuzione dell'attività d'impresa « ONtroparte_3
e l' in amministrazione straordinaria»;
[...] ONtroparte_4 vi) in seguito alla decisione della Commissione europea, l'LI in amministrazione straordinaria e l'LI in amministrazione straordinaria «provvedono, anche CP_4 mediante trattativa privata» a trasferire alla società costituita ai sensi del citato art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, i «complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo»
(art. 11-quater, comma 3); ai commissari straordinari spetta la facoltà di adottare, per ciascun compendio dei beni oggetto di cessione, anche «distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» e di modificare il programma, con la «cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea» (art. 11- quater, comma 4); l'art. 11-quater, comma 4, autorizza, inoltre, la cessione diretta alla medesima società costituita ai sensi dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, «di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea» (terzo periodo), disponendo che, a seguito «della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente» siano «restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento
(CEE) n. 95/93 del ONsiglio, del 18 gennaio 1993» (quarto periodo); vii) l'art. 11 quater, comma 8, d.l. n. 73/2021 stabilisce che, intervenuta l'integrale cessione dei complessi aziendali nel termine inizialmente previsto o in quello prorogato, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiari con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: una volta che sia perfezionata l'integrale cessione di tutti i complessi aziendali, è revocata con decreto l'attività d'impresa dell'LI in amministrazione straordinaria e dell' in amministrazione ONtroparte_4 straordinaria e, a far data da tale revoca, la procedura prosegue con finalità liquidatoria (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo), dando così compimento a quel piano di dismissione già delineato nei programmi dei commissari;
quanto ai proventi, «al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria», essi «sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea» (art. 11-quater, comma 8, secondo periodo); viii) analoghe previsioni detta l'art. 31 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che reca la rubrica «Completamento dell'attività liquidatoria dell'LI» e regola, per un verso, gli effetti dell'esecuzione dei programmi di cessione (comma 1) e, per altro verso, la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria dopo la revoca dell'attività d'impresa dell'LI (comma 2); ON ix) in questo quadro normativo, il 24/08/2021 ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto del lotto aviation e l'offerta è stata accettata dall'amministrazione straordinaria di
LI: le consultazioni sindacali, avviate il 23 agosto 2021 con una comunicazione ON trasmessa da ai sindacati e ai ministri competenti, si sono concluse l'8 settembre 2021, con la sottoscrizione di un verbale, in cui le parti hanno dichiarato chiusa, con un mancato accordo, la procedura di informazione e di consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990; la Commissione europea, con la già citata decisione 2021/6665, ha affermato che ON il trasferimento degli asset di LI a non determina continuità economica tra le due ON società e che l'apporto di capitale in non configura aiuto di Stato;
i commissari straordinari, il 10 ottobre 2021, hanno sottoposto al Ministero dello sviluppo economico il nuovo programma (Programma 2021), anche con riferimento al perimetro aviation;
x) su una procedura connotata in senso liquidatorio si innesta anche l'art. 12 del decreto- legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n.
136, che ha approvato misure di sostegno dei lavoratori dipendenti di LI, società in amministrazione straordinaria, e e, al fine di agevolarne la ONtroparte_4 ricollocazione e il reimpiego, ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, introducendo una prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, e ha accordato sgravi contributivi a chi assuma i dipendenti delle società del gruppo LI.
Dunque, conclude la Corte costituzionale, il carattere liquidatorio della procedura si evince:
a) dall'art. 11 quater d.l. n. 73/2021, che privilegia la dismissione del patrimonio aziendale rispetto alla prospettiva della ristrutturazione dell'impresa; b) dall'art. 31 del d.l. n. 48 del
2023, come convertito, che menziona ex professo il completamento della procedura liquidatoria e conferma che la cessione dei complessi aziendali non scaturisce da un disegno di riorganizzazione e di continuazione dell'attività da parte dell'impresa in amministrazione straordinaria;
c) dalle misure di sostegno, introdotte dal d.l. n. 104 del 2023, come convertito, che sono correlate a una liquidazione, che è all'origine della necessità di ricollocare e reimpiegare i lavoratori, approntando le tutele più incisive. La Corte costituzionale richiama altresì la preponderante giurisprudenza di merito che, pronunciandosi in molteplici occasioni, ha riscontrato in concreto la natura liquidatoria della procedura (ex multiis Corte di appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 29 luglio 2024,
n. 583 e n. 557, 11 luglio 2024, n. 438 e n. 437, 17 giugno 2024, n. 618, 10 giugno 2024, n.
463, e 15 maggio 2024, n. 426): nella disamina del contenuto dei programmi di cessione anche alla stregua dell'avvicendarsi della disciplina applicabile, i giudici d'appello hanno accertato che la dismissione dei complessi aziendali ha carattere definitivo e non esprime alcun disegno di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Osserva, inoltre, la ONsulta che i dati desumibili sia dalla normativa astratta che disciplina i programmi di cessione, sia dal concreto contenuto dei programmi stessi, sia dalla regolamentazione che li ha via via definiti, non sono contraddetti da elementi decisivi di segno contrario. Difatti: - il corrispettivo pattuito per la cessione non dev'essere considerato in modo atomistico, ma nel contesto di un più articolato assetto, chiamato a uniformarsi alle indicazioni della Commissione europea;
- l'obiettivo del miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, disconosciuto dal rimettente, è coessenziale, a ben considerare,
a tutte le fasi della procedura, poiché guida dapprima la scelta di fondo tra la prosecuzione e la cessazione dell'attività d'impresa e quindi la concreta attuazione della fase liquidatoria, in un contesto presidiato da controlli e rimedi contro ogni deviazione dallo scopo che la legge indica come prioritario;
- non sono risolutive neppure le diverse condizioni previste per la cessione dei distinti complessi handling e manutenzione, in quanto ciascun programma dev'essere valutato nelle sue irriducibili peculiarità e nelle finalità che di volta in volta lo ispirano;
- il trasferimento d'azienda in crisi non può essere assimilato, per il differente contesto in cui si colloca e per la molteplicità di interessi che coinvolge, al trasferimento di un'impresa in bonis.
Dunque, conclude la Corte costituzionale, l'atteggiarsi del programma di cessione del lotto aviation, unito all'evoluzione della normativa speciale che ne ha regolato le fasi salienti, individua nell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999 il modello esaustivo, cui è chiamata a conformarsi la decisione del caso concreto, e a privare di rilievo determinante la normativa censurata: come hanno rimarcato le Corti di merito nello scrutinare vicende assimilabili a quella oggetto di causa alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 270 del 1999
(Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, sentenze 11 luglio 2024, n. 475 e n. 437, e 10 giugno 2024, n. 463 e n. 461), l'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, come convertito, non dispiega influenza decisiva sul percorso argomentativo che il giudice è chiamato a compiere per definire il caso di specie. I plurimi elementi finora esaminati contraddicono la supposta natura conservativa della procedura, che rappresenta il fulcro del ragionamento sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e ha condotto il rimettente a negare l'applicabilità dell'art. 56, comma 3-bis, del d.lgs. n. 270 del 1999: diversamente, la dichiarata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria, oggetto del giudizio principale, attrae la fattispecie nell'àmbito di operatività del citato art. 56, comma
3-bis. Né rileva che il legislatore, con la disposizione censurata, abbia integrato la previsione in esame, affiancando la fattispecie delle cessioni di complessi aziendali, di beni e contratti, effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario, a quella, già regolata e applicabile all'odierno giudizio, delle cessioni poste in essere in esecuzione dei programmi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b-bis) dell'art. 27, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 270 del 1999.
Le argomentazioni della pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2025 sopra riportate esimono il Collegio dalla valutazione di tutti i profili che vengono affrontati dai primi tre motivi di gravame, da ritenersi assorbiti dall'affermata natura liquidatoria della procedura di Amministrazione straordinaria che ha interessato e dalla conseguente ONtroparte_5 applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999: norma che, come sopra diffusamente analizzato, prevede che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis) (ossia di programmi di cessione dei complessi aziendali e, per le aziende esercenti servizi pubblici essenziali, di programmi di cessione dei complessi di beni e contratti), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile”.
ONforta la decisione oggi assunta da questo Collegio anche il consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito (cfr. Corte di appello di Milano sentenze nn. 426/2024,
437/2024, 438/2024, 439/2024, 460/2024, 461/2024, 462/2024, 463/2024, 483/2024,
547/2024, 549/2024, 550/2024 e numerose altre) formatosi in ordine alla medesima vicenda traslativa (cessione del lotto aviation) oggetto del presente giudizio, e (per quanto qui di maggiore interesse) alla stregua del quale: a) la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non può essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione;
b) l'art. 56, comma 3 bis, d.lgs. n. 270/1999 non può ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009 e deve qualificarsi come norma speciale, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47; c) in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente, quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda, l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c., e ciò al fine di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro;
d) l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. ad opera dell'art. 56, comma 3 bis, cit. non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale, fermo restando che, nel caso di specie, la mancanza di un accordo sindacale appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto “Marzano”, laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario;
e) nella fattispecie in esame, la procedura di amministrazione straordinaria ha avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria, che emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari, dai quali si evince che la procedura, pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto un servizio pubblico essenziale che, per sua natura, non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali: la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale;
difatti, attraverso la liquidazione, ha inteso passare definitivamente al cessionario il CP_5 compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale;
f) la disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente, posto che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale. Per tutto quanto sin qui esposto, i primi tre motivi di gravame devono essere, pertanto, rigettati restando quindi assorbita la censura relativa all'omesso esame della configurabilità dell'operazione contestata come cessione di azienda alla stregua di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.
Non può trovare accoglimento nemmeno il quarto motivo di appello con cui si lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato infondata la domanda subordinata volta ad ottenere la declaratoria della illegittimità delle procedure selettive adottate da ai fini dell'assunzione dei lavoratori per violazione dei canoni CP_2 di imparzialità, trasparenza e pubblicità, e l'accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25, 26 d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 1, 3 d.lgs. n.
216/2003.
Il Tribunale aveva affermato l'infondatezza delle rivendicazioni fondate sulla violazione degli obblighi della convenuta a stabilire, per il reclutamento del personale, criteri e modalità di selezione predeterminati e pubblicizzati aventi carattere di obiettività, imparzialità e trasparenza, e della violazione di tale obbligo da parte della società, sul presupposto della inapplicabilità nei suoi riguardi dell'art. 19 d.lgs. n. 175/2016 alla stregua di quanto disposto dall'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 (ove prevede espressamente l'inapplicabilità dell'intero d.lgs. 175/2016 ad e alle società da quest'ultima CP_2 partecipate o controllate), in legittima applicazione della riserva di legge prevista dall'art. 97, comma 4, Cost. evidenziando a tale proposito la situazione emergenziale derivata dall'epidemia Covid-19 nel cui ambito era stata emanata la citata normativa derogatoria.
Aveva inoltre respinto, per carenza di idonee allegazioni, anche la domanda di accertamento della discriminazione nell'accesso al lavoro ai sensi degli artt. 25 e 27 del d.lgs. 198/2006 e degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 216/2003 (quanto in particolare alla riduzione del c.d. indice di femminilità e della incidenza percentuale del personale con benefici assistenziali ex l.
104/92 nonché alla preferenza nelle assunzioni degli iscritti alle sigle sindacali sottoscrittrici il rinnovo del contratto del Trasporto aereo).
Evidenziava, in particolare, come i lavoratori non avessero comprovato la sussistenza in proposito di un loro specifico interesse ( non avendo allegato ad es. chi fosse beneficiario delle agevolazioni ex l. 104/92, anche in termini di assistenza ai familiari) mentre, quanto alla paventata discriminazione per motivi sindacali, avevano assunto esclusivamente la assenza (e mancanza di volontà) di aderire al sindacato asseritamente “privilegiato”, evidenziando a tale proposito come i lavoratori non avessero fornito idonei dati di carattere statistico tale da determinare il gravare dell'onere della prova sulla mancata discriminazione sulla società datrice.
Trattasi di conclusioni che la Corte ritiene meritevoli di conferma.
Deve innanzitutto ribadirsi quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla inapplicabilità nei riguardi di degli obblighi, in materia di reclutamento del CP_2 personale, sanciti dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016.
Non vi è dubbio, difatti, che, alla stregua dell'art. 79, comma 5, d.l. n. 18/2020 la società appellata non fosse tenuta allo svolgimento di procedure di assunzione del personale di tipo concorsuale ovvero ad evidenza pubblica.
E non vale dubitare della legittimità costituzionale della predetta disposizione tenuto conto delle deroghe che lo stesso art. 97, comma 4, Cost. consente, deroga nella specie determinata dal noto contesto emergenziale pandemico e della necessità di assicurare in detto contesto il servizio pubblico di trasporto aereo.
Non decisivo, inoltre, è il richiamo alla sentenza del ONsiglio di Stato n. 860/2023, per cui deve “escludersi che l'art. 79 co.5 D.L. 18/2020, statuendo la non applicabilità del predetto
D.Lgs. n. 175/2016, precluda l'operatività anche dell'art. 2 bis D.Lgs. n. 33/2013”, perché quest'ultimo va a regolare una diversa materia (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), e l'invocato principio è stato affermato in diversa fattispecie (l'esclusione della “sussistenza di un diritto delle società a controllo pubblico alla completa e totale segretezza dei propri atti”). Anzi, il ONsiglio di Stato, con la richiamata pronuncia, conferma chiaramente che, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 79, comma 5, cit., le norme di cui al d.lgs. n. 175/2016 in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego non si applicano nei riguardi di CP_2
Quanto al paventato secondo profilo di illegittimità delle procedure selettive del personale ON di , ossia la discriminazione nell'accesso al lavoro, in violazione degli artt. 25, 26 d.lgs.
n. 198/2006 e degli artt. 1, 3 d.lgs. n. 216/2003, gli odierni appellanti non si confrontano con le motivazioni e gli accertamenti in fatto specificamente posti a fondamento della gravata sentenza (in particolare in ordine alla non ravvisabilità, in assenza di idonee allegazioni e prove, in loro capo delle posizioni di rischio relative alla paventata discriminazione) limitandosi a riproporre le tesi già svolte in primo grado, senza però confrontarsi con la sentenza appellata
Quanto sinora illustrato, assorbita ogni ulteriore questione, conduce al rigetto dell'appello poiché infondato. La complessità della vicenda e la particolarità della vicenda sostanziale e processuale, nel contesto della quale è sopravvenuta – nel corso del giudizio di appello – la pronuncia della
Corte costituzionale n. 99/2025, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite anche per il grado di appello.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 25/09/2025
Il ONsigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa