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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 11374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11374 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI
PROCEDIMENTO R.G. N. 6923/2024
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 29.07.2025 alle ore 10,30
Il Giudice
visto il provvedimento emesso in data 03.06.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ed è stato assegnato alle parti il termine per il deposito delle note;
lette le note di trattazione depositate in data 23.07.2025 dalla parte opposta;
P.Q.M.
dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare ex art. 281 sexies c.p.c.
Alle ore 16,45, all'esito della camera di consiglio, riaperto il presente processo verbale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6923 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
– (C.F./P.IVA: ̶ in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma (RM) alla Via Cassia n. 1801, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Gambardella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM) alla Via della Conciliazione n.10, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
-attrice opponente -
E
– (C.F. ) – in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma (RM) al Viale di Villa Pamphili, n. 33,
presso lo studio dell'Avv. Luigi De Santis che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.02.2024 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
precetto notificato in data 01.02.2024 ad istanza del Controparte_1
per il pagamento dell'importo di Euro 17.569,55 oltre spese ed interessi successivi, in forza del
[...]
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 11687/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data
07.07.2023, notificato in data 17.07.2023.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo il seguente unico motivo che si riassume sinteticamente: nullità/annullabilità del precetto in quanto «(…) il , Parte_2
nonostante la pendenza di due giudizi in corso, il primo avente ad oggetto l'impugnazione della delibera
assembleare (R.G. 33578/2023) e, il secondo, l'opposizione a decreto ingiuntivo p.e. (R.G. n. 38222/2023),
in data 1/2/2024, ha deciso di notificare alla società un atto di precetto su decreto ingiuntivo Pt_1
provvisoriamente esecutivo, che la società , con il presente atto impugna chiedendone la Pt_1
sospensione dell'efficacia. Infatti, ove l'ill.mo Tribunale gravato non sospendesse l'efficacia dell'atto di
precetto impugnato nell'attesa dello scioglimento della riserva dell'udienza del 5 marzo 2024, che, per le
ragioni sopra esposte, potrebbe revocare il decreto ingiuntivo opposto, la società sarebbe Pt_1
esposta ad un altissimo rischio di avvio di ingiuste procedure esecutive da parte del opposto.». CP_1
Ha concluso, pertanto, previa istanza di «sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto» come segue: «
accogliere la presente opposizione per i tutti i motivi dedotti in narrativa, e, per l'effetto, in attesa dello
scioglimento della riserva del 5 marzo 2024, dichiarare la nullità/annullabilità dell'atto di precetto
impugnato e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal
[...]
, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi Parte_2
oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge, da distrarre in favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.».
L'opposto , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della spiegata CP_1
opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto con il favore delle spese di lite e la richiesta di condanna ex art. 96, comma 1 c.p.c.
3 All'udienza di prima comparizione del giorno 08.10.2024 la difesa della parte opponente ha rinunciato all'istanza cautelare ed il giudizio è stato rinviato per il tentativo di conciliazione con comparizione personale delle parti all'udienza del 21.01.2025, successivamente rinviata per impedimento della parte opponente all'udienza del 06.03.2025 in occasione della quale, atteso nuovamente il difetto di comparizione del legale rappresentante dell'attrice, è stata formulata alle parti la seguente proposta ex
art. 185 bis c.p.c.: «definizione del giudizio con pagamento da parte opponente in favore della parte
opposta dell'importo di Euro 15.600,00 a tacitazione della pretesa creditoria portata dall'atto di precetto
entro la data del 15.06.2025; spese di lite compensate»».
All'udienza successiva del 03.06.2025 parte opponente ha dichiarato di non accettare la proposta;
parte opposta, preso atto, ha chiesto la decisione.
Il giudizio è stato così rinviato per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
In data 13.07.2025 la difesa della parte opponente ha depositato la revoca del suo mandato, alla quale tuttavia non ha fatto seguito la nomina di nuovo difensore con ogni effetto ai sensi dell'art. 85.c.p.c
Premesso quanto sopra, qualificata la domanda complessivamente come opposizione all'esecuzione ex
art. 615 c.p.c., la stessa merita di essere rigettata per quanto qui di seguito si espone.
Le doglianze sollevate da parte opponente sono prive di alcun valore giuridico attesa la natura provvisoriamente esecutiva del titolo azionato con l'atto di precetto. Per contro nulla è stato dedotto e provato in merito all'adempimento della pretesa creditoria vantata dall'opposto, neppure in via parziale.
L'opposizione all'esecuzione è un rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale
“successivi” alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia riservate alla cognizione del giudice naturale. Nel caso di specie, peraltro, risulta pendente il giudizio di merito relativo al titolo azionato.
Diversamente opinando, si minerebbe alla radice il concetto di titolo esecutivo come strutturato dall'art. 4 Ed invero, ottenuto il titolo esecutivo, il creditore ha la possibilità per ciò stesso di promuovere l'esecuzione forzata. Il titolo giudiziale non va inteso nell'esecuzione forzata quale prosecuzione del giudizio da cui esso è originato, bensì come dato autonomo e indipendente rispetto a quel processo di formazione.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, con conseguente condanna dell'opponente, in ossequio al principio della soccombenza, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite, da liquidarsi,
nella misura di cui al dispositivo sulla base dei vigenti parametri forensi in considerazione dell'attività
svolta.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di condanna per lite temeraria, non avendo l'opposto dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
M) che liquida per compensi in complessivi Euro Controparte_1
3.387,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi.
Roma, all'udienza del 29 luglio 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
474 c.p.c., in cui è fondamentale il requisito dell'astrattezza.