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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 970/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 970/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CAPPELLETTI FABIO e dell'avv. PERICOLI GINEVRA ( ) C.F._2
VIA GIULIO BECHI 15 50041 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPPELLETTI FABIO
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
con il patrocinio dell'avv. GENTILE MARTINA elettivamente CP_2 domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 245 59100 PRATO presso il difensore avv. GENTILE MARTINA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
14.1.2025 ha citato in giudizio la società chiedendo Parte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale, previa acquisizione del Fascicolo R.G.E. n. 85/2024 e R.G.R. n. 85/2024 sub 1 del Tribunale di
Firenze, accogliere nel merito la presente opposizione ex art. 617 e ss. cpc e per
l'effetto i) annullare, revocare e/o dichiarare prive di efficacia e/o affette di nullità le
pagina 1 di 7 Ordinanze oggetto di impugnazione;
ii) confermare l'Ordinanza del 11 settembre 2024 indicata in narrativa (all. 4) e/o comunque accertare e dichiarare l'obbligo del terzo pignorato e/o adottare ogni provvedimento necessario per la prosecuzione del procedimento esecutivo ivi compresa la fissazione dell'udienza di precisazione e assegnazione del credito. In ogni caso: riformare le ordinanze impugnate quanto alla statuizione di condanna al pagamento delle spese per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio e condanna ex art. 96 cpc.”.
Il presente giudizio fa seguito alla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2
c.p.c. introdotta dal con ricorso avverso il provvedimento del 20.9.2024 con il Pt_1
quale il G.E. dott.ssa Maria Teresa Vitiello nella procedura esecutiva avente ad oggetto il pignoramento di somme presso terzi [procedimento iscritto a ruolo con r.g.e. n.
85/2024] in sede di sub-procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549
c.p.c. così statuiva “viste le note e gli allegati depositati dal terzo che non sono stati esaminati in quanto – probabilmente, non visibili sulla consolle per il giorno dell'udienza” accerta “che la dichiarazione del terzo è negativa e che il terzo non è debitore di alcuna somma nei confronti del debitore esecutato”.
In particolare detta opposizione era rigettata dal GE con ordinanza del 19.12.2024 per i seguenti motivi:
- l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. del era stata proposta con atto di Pt_1
citazione, invece che con ricorso, nonché erroneamente iscritta al ruolo generale degli affari civili il 10.10.2024, piuttosto che nell'ambito della procedura esecutiva pendente
[r.g.e. n. 85/2024];
- l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 549 c.p.c. “poteva comunque essere ancora modificata, melius res perpensa, una volta rilevato che non erano state prese in considerazioni le deduzioni del terzo, costituitosi in giudizio”;
- in ogni caso, l'opposizione “va dichiarata inammissibile in quanto proposta in violazione del termine perentorio ex art. 617, secondo comma, c.p.c”.
La debitrice esecutata sebbene regolarmente citata in giudizio Controparte_1
rimaneva contumace.
Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione CP_2
depositata per via telematica del 25.3.2025 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o reietta: - in via preliminare: (i) accertare e dichiarare la tardività
pagina 2 di 7 dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. per causa imputabile esclusivamente al Sig. , in Pt_1
quanto promossa oltre il termine di legge e comunque per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'avversa azione in accoglimento delle dirimenti argomentazioni di cui al Par. I;
(ii) accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle argomentazioni versate nel V motivo di diritto del Sig. Pt_1
(pagg. 13 – 17), poiché afferenti al merito della vicenda, non censurabile tramite
l'opposizione agli atti esecutivi;
- nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale di Firenze ritenesse tempestiva l'opposizione ex art. 617 c.p.c. spiegata dal Sig. , si chiede di accertarne e dichiararne Pt_1 comunque l'infondatezza, e quindi respingerla integralmente, per tutte le ragioni esposte in atti. - in ogni caso: con condanna del Sig. a rifondere a Pt_1 CP_2
anche le spese processuali della presente fase di merito”.
Nella propria comparsa di costituzione la società terza pignorata ha contestato sia in fatto che in diritto la domanda attorea sostenendone in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva con riferimento al termine previsto a pena di decadenza dall'art. 617 co. 2 c.p.c.; quindi nel merito l'infondatezza dell'opposizione svolta giacché alla data di notificazione dell'atto di pignoramento la debitrice esecutata non vantava più alcun credito nei propri confronti- segnatamente a Controparte_1
titolo di canoni- avendo in precedenza (i.e. in data 29.9.2022) esercitato il diritto di opzione previsto nel contratto di affitto di azienda divenendone perciò proprietaria.
All'udienza del 15.5.2025 di prima comparizione il Tribunale con ordinanza riservata del 16.6.2025 in presenza di prova scritta avete data certa – e non contestata – circa l'intervenuta estinzione da parte di terzo pignorato del proprio debito CP_2
(per canoni di affitto di ramo di azienda) nei confronti del debitore esecutato
[...]
a seguito di esercizio del diritto di opzione previsto nel relativo contratto CP_1
stipulato il 20.9.2022 ed esercitato con il pagamento della somma di Euro 20.000 a mezzo bonifico bancario in data 29.9.2022 antecedente alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, riteneva inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere i capitoli di prova già formulati in atto di citazione da parte attrice e nuovamente proposti con memoria ex art. 171 –ter co. 1 n. 2 c.p.c. quindi fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 11.12.2025 con assegnazione di termini per note di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c..
pagina 3 di 7 A tale udienza tenutasi in forma cartolare secondo le modalità previste dall'art. 127 – ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I.
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è improcedibile e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
Nella fattispecie è documentale che:
- l'ordinanza del giudice dell'esecuzione qui contestata è stata notificata via posta elettronica certifica dalla Cancelleria del Tribunale di Firenze in data 20.9.2024;
- il termine di venti giorni per opporla scadeva, dunque, il 10.10.2024;
- il ha proposto opposizione agli atti esecutivi con citazione anziché con Pt_1 ricorso, provvedendo successivamente all'iscrizione del procedimento al ruolo generale degli affari civili (G.I. dott.ssa Francesca Romana Bisegna), anziché, come avrebbe dovuto, nel fascicolo dell'esecuzione pendente;
- in data 14.10.2024 la dott.ssa Bisegna prima assegnataria del fascicolo, rilevando la nullità dell'atto in quanto risultava integralmente pretermessa la necessaria fase sommaria del giudizio ex art. 617 c.p.c., disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, ordinando contestualmente la trasmissione del fascicolo al competente Giudice dell'esecuzione;
- soltanto il 15.10.2024, vale a dire quando il termine di legge era inutilmente spirato da cinque giorni, l'opposizione entrava nella sfera di conoscibilità del Giudice competente a deciderla.
Tanto premesso in fatto, deve allora valutarsi la conseguenza sotto il profilo processuale della mancata tempestiva attivazione della fase cautelare.
Sul punto è acquisizione del tutto pacifica in giurisprudenza che l'introduzione delle opposizioni esecutive non possa prescindere dalla celebrazione della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione che è pertanto ineludibile e necessaria anche a prescindere dalla formulazione della domanda cautelare di sospensione ed ove l'opposizione esecutiva sia stata erroneamente introdotta, e l'azione debba essere esercitata entro un termine perentorio, affinché quest'ultimo possa ritenersi rispettato è necessario che la trasmissione dell'atto introduttivo al giudice dell'esecuzione sia pagina 4 di 7 realizzata in tempo utile e, quindi, prima che la scadenza del termine perentorio sia maturata.
La Corte di Cassazione ha invero affermato che “in considerazione delle finalità per le quali la legge ha imposto il peculiare regime di introduzione delle opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione (e cioè la forma del ricorso rivolto di rettamente al giudice dell'esecuzione), la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto introduttivo che non rispetti il modello legale richiede che il giudice dell'esecuzione sia comunque effettivamente messo in condizione di esaminare l'atto di opposizione tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell'opposizione: poiché lo scopo della forma legale ha la finalità di consentire al giudice dell'esecuzione di valutare immediatamente il contenuto dell'opposizione, onde eventualmente adottare tempestivamente i provvedimenti di sua competenza relativi al successivo corso del processo esecutivo, i quali potrebbero determinare il venir meno dell'interesse delle parti di dar luogo alla fase di merito dell'opposizione, il mancato rispetto della forma dell'atto introduttivo imposta dalla legge, laddove impedisca al giudice dell'esecuzione di averne immediata conoscenza, è causa di nullità per inidoneità dell'atto al raggiungimento del suo scopo (ex art. 156, comma 2, c.p.c.) e la sanatoria di tale nullità per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., richiede che oggettivamente e concretamente l'atto stesso pervenga di fatto nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, sia cioè inserito nel fascicolo dell'esecuzione, restando altrimenti di fatto comunque frustrata la finalità della previsione legislativa”
(Cfr. in tal senso Cass. n. 25170/2018).
Nella fattispecie l'opposizione è stata introdotta con citazione e non con ricorso, la circostanza che il suddetto termine perentorio sia o meno spirato deve dunque essere apprezzata non con riferimento al momento della notificazione alla controparte della citazione introduttiva, ma alla data in cui quest'ultima, già in precedenza notificata, sia stata depositata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario adito cui appartiene il giudice dell'esecuzione unitamente alla nota di iscrizione a ruolo poiché in tale ipotesi,
l'atto presenta certamente un vizio formale che ne determina la nullità per la sua difformità dal modello legale, ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c. che può rimanere sanata ai sensi dell'art. 156, co. 3 c.p.c. solo se abbia comunque raggiunto il suo scopo.
Tanto premesso e rilevato il Tribunale osserva tuttavia come nel caso in scrutinio il raggiungimento dello scopo sia certamente da escludere, poiché questo sarebbe stato pagina 5 di 7 raggiunto solo iscrivendo a ruolo l'opposizione entro il 10.10.2024 nel fascicolo dell'esecuzione: sennonché l'atto introduttivo risulta tramesso al ruolo dell'esecuzione in data 15.10.2024 ovvero in ogni caso oltre il termine di decadenza di giorni venti previsto dall'art. 617, co. 2 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata avvenuta in data 20.9.2024.
A fronte di ciò è dunque evidente come nella fattispecie l'opposizione agli atti esecutivi svolta dal risulti inammissibile sin dalla sua proposizione. Pt_1
In tali principali e preminenti valutazioni resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate, anche logicamente, sollevate da detta parte convenuta per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida” (cfr. Cass.
s.u. 26242-3/2014).
Rilevato come sia tabulare e non contestato che la società convenuta CP_1
sia rimasta contumace, il Tribunale ne dichiarata la contumacia in sentenza.
[...]
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda CP_2
svolta da : in applicazione del principio di causalità questi va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo in favore del convenuto opposto, liquidate con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di pagina 6 di 7 valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00), in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto attesa l'improcedibilità della domanda considerata altresì l'assenza di fase istruttoria si reputa congruo liquidare nei valori minimi i compensi per le tre fasi di giudizio ovvero in complessivi Euro 1.700,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
- dichiara improcedibile la domanda svolta da;
Parte_1
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese processuali del Parte_1 CP_2
presente giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022 in complessivi Euro 1.700,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 29.12.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il Giudice
dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 970/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CAPPELLETTI FABIO e dell'avv. PERICOLI GINEVRA ( ) C.F._2
VIA GIULIO BECHI 15 50041 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CAPPELLETTI FABIO
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
con il patrocinio dell'avv. GENTILE MARTINA elettivamente CP_2 domiciliato in VIALE DELLA REPUBBLICA 245 59100 PRATO presso il difensore avv. GENTILE MARTINA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
14.1.2025 ha citato in giudizio la società chiedendo Parte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale, previa acquisizione del Fascicolo R.G.E. n. 85/2024 e R.G.R. n. 85/2024 sub 1 del Tribunale di
Firenze, accogliere nel merito la presente opposizione ex art. 617 e ss. cpc e per
l'effetto i) annullare, revocare e/o dichiarare prive di efficacia e/o affette di nullità le
pagina 1 di 7 Ordinanze oggetto di impugnazione;
ii) confermare l'Ordinanza del 11 settembre 2024 indicata in narrativa (all. 4) e/o comunque accertare e dichiarare l'obbligo del terzo pignorato e/o adottare ogni provvedimento necessario per la prosecuzione del procedimento esecutivo ivi compresa la fissazione dell'udienza di precisazione e assegnazione del credito. In ogni caso: riformare le ordinanze impugnate quanto alla statuizione di condanna al pagamento delle spese per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio e condanna ex art. 96 cpc.”.
Il presente giudizio fa seguito alla opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2
c.p.c. introdotta dal con ricorso avverso il provvedimento del 20.9.2024 con il Pt_1
quale il G.E. dott.ssa Maria Teresa Vitiello nella procedura esecutiva avente ad oggetto il pignoramento di somme presso terzi [procedimento iscritto a ruolo con r.g.e. n.
85/2024] in sede di sub-procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549
c.p.c. così statuiva “viste le note e gli allegati depositati dal terzo che non sono stati esaminati in quanto – probabilmente, non visibili sulla consolle per il giorno dell'udienza” accerta “che la dichiarazione del terzo è negativa e che il terzo non è debitore di alcuna somma nei confronti del debitore esecutato”.
In particolare detta opposizione era rigettata dal GE con ordinanza del 19.12.2024 per i seguenti motivi:
- l'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. del era stata proposta con atto di Pt_1
citazione, invece che con ricorso, nonché erroneamente iscritta al ruolo generale degli affari civili il 10.10.2024, piuttosto che nell'ambito della procedura esecutiva pendente
[r.g.e. n. 85/2024];
- l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 549 c.p.c. “poteva comunque essere ancora modificata, melius res perpensa, una volta rilevato che non erano state prese in considerazioni le deduzioni del terzo, costituitosi in giudizio”;
- in ogni caso, l'opposizione “va dichiarata inammissibile in quanto proposta in violazione del termine perentorio ex art. 617, secondo comma, c.p.c”.
La debitrice esecutata sebbene regolarmente citata in giudizio Controparte_1
rimaneva contumace.
Si costituiva in giudizio la convenuta con comparsa di costituzione CP_2
depositata per via telematica del 25.3.2025 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o reietta: - in via preliminare: (i) accertare e dichiarare la tardività
pagina 2 di 7 dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. per causa imputabile esclusivamente al Sig. , in Pt_1
quanto promossa oltre il termine di legge e comunque per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'avversa azione in accoglimento delle dirimenti argomentazioni di cui al Par. I;
(ii) accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle argomentazioni versate nel V motivo di diritto del Sig. Pt_1
(pagg. 13 – 17), poiché afferenti al merito della vicenda, non censurabile tramite
l'opposizione agli atti esecutivi;
- nel merito, in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale di Firenze ritenesse tempestiva l'opposizione ex art. 617 c.p.c. spiegata dal Sig. , si chiede di accertarne e dichiararne Pt_1 comunque l'infondatezza, e quindi respingerla integralmente, per tutte le ragioni esposte in atti. - in ogni caso: con condanna del Sig. a rifondere a Pt_1 CP_2
anche le spese processuali della presente fase di merito”.
Nella propria comparsa di costituzione la società terza pignorata ha contestato sia in fatto che in diritto la domanda attorea sostenendone in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva con riferimento al termine previsto a pena di decadenza dall'art. 617 co. 2 c.p.c.; quindi nel merito l'infondatezza dell'opposizione svolta giacché alla data di notificazione dell'atto di pignoramento la debitrice esecutata non vantava più alcun credito nei propri confronti- segnatamente a Controparte_1
titolo di canoni- avendo in precedenza (i.e. in data 29.9.2022) esercitato il diritto di opzione previsto nel contratto di affitto di azienda divenendone perciò proprietaria.
All'udienza del 15.5.2025 di prima comparizione il Tribunale con ordinanza riservata del 16.6.2025 in presenza di prova scritta avete data certa – e non contestata – circa l'intervenuta estinzione da parte di terzo pignorato del proprio debito CP_2
(per canoni di affitto di ramo di azienda) nei confronti del debitore esecutato
[...]
a seguito di esercizio del diritto di opzione previsto nel relativo contratto CP_1
stipulato il 20.9.2022 ed esercitato con il pagamento della somma di Euro 20.000 a mezzo bonifico bancario in data 29.9.2022 antecedente alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, riteneva inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere i capitoli di prova già formulati in atto di citazione da parte attrice e nuovamente proposti con memoria ex art. 171 –ter co. 1 n. 2 c.p.c. quindi fissava udienza di rimessione della causa in decisione al 11.12.2025 con assegnazione di termini per note di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c..
pagina 3 di 7 A tale udienza tenutasi in forma cartolare secondo le modalità previste dall'art. 127 – ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I.
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è improcedibile e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
Nella fattispecie è documentale che:
- l'ordinanza del giudice dell'esecuzione qui contestata è stata notificata via posta elettronica certifica dalla Cancelleria del Tribunale di Firenze in data 20.9.2024;
- il termine di venti giorni per opporla scadeva, dunque, il 10.10.2024;
- il ha proposto opposizione agli atti esecutivi con citazione anziché con Pt_1 ricorso, provvedendo successivamente all'iscrizione del procedimento al ruolo generale degli affari civili (G.I. dott.ssa Francesca Romana Bisegna), anziché, come avrebbe dovuto, nel fascicolo dell'esecuzione pendente;
- in data 14.10.2024 la dott.ssa Bisegna prima assegnataria del fascicolo, rilevando la nullità dell'atto in quanto risultava integralmente pretermessa la necessaria fase sommaria del giudizio ex art. 617 c.p.c., disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, ordinando contestualmente la trasmissione del fascicolo al competente Giudice dell'esecuzione;
- soltanto il 15.10.2024, vale a dire quando il termine di legge era inutilmente spirato da cinque giorni, l'opposizione entrava nella sfera di conoscibilità del Giudice competente a deciderla.
Tanto premesso in fatto, deve allora valutarsi la conseguenza sotto il profilo processuale della mancata tempestiva attivazione della fase cautelare.
Sul punto è acquisizione del tutto pacifica in giurisprudenza che l'introduzione delle opposizioni esecutive non possa prescindere dalla celebrazione della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione che è pertanto ineludibile e necessaria anche a prescindere dalla formulazione della domanda cautelare di sospensione ed ove l'opposizione esecutiva sia stata erroneamente introdotta, e l'azione debba essere esercitata entro un termine perentorio, affinché quest'ultimo possa ritenersi rispettato è necessario che la trasmissione dell'atto introduttivo al giudice dell'esecuzione sia pagina 4 di 7 realizzata in tempo utile e, quindi, prima che la scadenza del termine perentorio sia maturata.
La Corte di Cassazione ha invero affermato che “in considerazione delle finalità per le quali la legge ha imposto il peculiare regime di introduzione delle opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione (e cioè la forma del ricorso rivolto di rettamente al giudice dell'esecuzione), la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell'atto introduttivo che non rispetti il modello legale richiede che il giudice dell'esecuzione sia comunque effettivamente messo in condizione di esaminare l'atto di opposizione tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell'opposizione: poiché lo scopo della forma legale ha la finalità di consentire al giudice dell'esecuzione di valutare immediatamente il contenuto dell'opposizione, onde eventualmente adottare tempestivamente i provvedimenti di sua competenza relativi al successivo corso del processo esecutivo, i quali potrebbero determinare il venir meno dell'interesse delle parti di dar luogo alla fase di merito dell'opposizione, il mancato rispetto della forma dell'atto introduttivo imposta dalla legge, laddove impedisca al giudice dell'esecuzione di averne immediata conoscenza, è causa di nullità per inidoneità dell'atto al raggiungimento del suo scopo (ex art. 156, comma 2, c.p.c.) e la sanatoria di tale nullità per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., richiede che oggettivamente e concretamente l'atto stesso pervenga di fatto nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, sia cioè inserito nel fascicolo dell'esecuzione, restando altrimenti di fatto comunque frustrata la finalità della previsione legislativa”
(Cfr. in tal senso Cass. n. 25170/2018).
Nella fattispecie l'opposizione è stata introdotta con citazione e non con ricorso, la circostanza che il suddetto termine perentorio sia o meno spirato deve dunque essere apprezzata non con riferimento al momento della notificazione alla controparte della citazione introduttiva, ma alla data in cui quest'ultima, già in precedenza notificata, sia stata depositata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario adito cui appartiene il giudice dell'esecuzione unitamente alla nota di iscrizione a ruolo poiché in tale ipotesi,
l'atto presenta certamente un vizio formale che ne determina la nullità per la sua difformità dal modello legale, ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c. che può rimanere sanata ai sensi dell'art. 156, co. 3 c.p.c. solo se abbia comunque raggiunto il suo scopo.
Tanto premesso e rilevato il Tribunale osserva tuttavia come nel caso in scrutinio il raggiungimento dello scopo sia certamente da escludere, poiché questo sarebbe stato pagina 5 di 7 raggiunto solo iscrivendo a ruolo l'opposizione entro il 10.10.2024 nel fascicolo dell'esecuzione: sennonché l'atto introduttivo risulta tramesso al ruolo dell'esecuzione in data 15.10.2024 ovvero in ogni caso oltre il termine di decadenza di giorni venti previsto dall'art. 617, co. 2 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata avvenuta in data 20.9.2024.
A fronte di ciò è dunque evidente come nella fattispecie l'opposizione agli atti esecutivi svolta dal risulti inammissibile sin dalla sua proposizione. Pt_1
In tali principali e preminenti valutazioni resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni comprimarie o subordinate, anche logicamente, sollevate da detta parte convenuta per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida” (cfr. Cass.
s.u. 26242-3/2014).
Rilevato come sia tabulare e non contestato che la società convenuta CP_1
sia rimasta contumace, il Tribunale ne dichiarata la contumacia in sentenza.
[...]
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda CP_2
svolta da : in applicazione del principio di causalità questi va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo in favore del convenuto opposto, liquidate con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di pagina 6 di 7 valore da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00), in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto attesa l'improcedibilità della domanda considerata altresì l'assenza di fase istruttoria si reputa congruo liquidare nei valori minimi i compensi per le tre fasi di giudizio ovvero in complessivi Euro 1.700,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
- dichiara improcedibile la domanda svolta da;
Parte_1
letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese processuali del Parte_1 CP_2
presente giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022 in complessivi Euro 1.700,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 29.12.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il Giudice
dott. Stefano GUGLIELMI
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