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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Anna Rita Pasca - Presidente
- dott. Riccardo Mele - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 305 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(c.f. ), rappresenta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN OR, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
NT MM De MA, come da mandato in atti
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 19.10.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO § 1.
Con atto di citazione del 20.8.2018, ha introdotto il giudizio di merito Controparte_1 relativo all'opposizione proposta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n.
1225/17, instaurata con ricorso ex art. 612 c.p.c. avanzato dalla germana Parte_1 per l'esecuzione della sentenza di condanna n. 1449 del 18.8.2016 emessa dal tribunale di Brindisi nei confronti dell'odierno appellato, con riferimento agli obblighi di fare da adempiersi sulla veranda, di proprietà delle parti, posta al secondo piano di un fabbricato ubicato a Torre San Gennaro, in Marina di RO.
Le ragioni dell'opposizione sono state enunciate come segue:
- indebita esecuzione dei lavori di divisione del terrazzo, di cui non si fa alcuna menzione né nell'atto di precetto, né nel successivo ricorso ex art. 612 c.p.c.;
- arbitraria e illegittima divisione materiale del terrazzo ad opera del c.t.u. incaricato dal G.E., operata in difformità rispetto al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza n. 1449/16.
§ 1.1
Con sentenza n. 129/2023, pubblicata in data 25.1.2023, il tribunale di Brindisi ha accolto in parte l'opposizione presentata da e, per l'effetto, ha Controparte_1 annullato, nei limiti evidenziati nella parte motiva, l'ordinanza emessa dal G.E. in data
30.5.2018, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 1225/17; con compensazione delle spese di lite.
§ 1.2
Nell'accogliere il terzo motivo di opposizione, il tribunale ha affermato che il c.t.u.
incaricato dal G.E. di individuare le modalità di esecuzione degli obblighi Persona_1 di fare statuiti nella sentenza n. 1449/16, quanto alla disposta divisione della veranda avrebbe dovuto attenersi ai parametri già individuati nella suddetta sentenza;
per contro, il c.t.u., al fine di realizzare una divisione - a suo avviso equa - avrebbe impiegato in luogo del parametro di riferimento indicato in sentenza, individuato nell' “asse del muro che separa la veranda dal terrazzo”, un diverso criterio, vale a dire quello dell' “asse del muro del vano scala”, in tal modo violando il precetto giudiziale, che costituiva la pag. 2/7 regola da osservarsi nel caso di specie.
Quanto agli ulteriori motivi sollevati dall'opponente, il giudice di prime cure li ha dichiarati infondati.
§ 2.
Avverso la sentenza n. 129/23, ha proposto appello ed ha chiesto: - in via Parte_1 preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- in rito, di accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità o l'improcedibilità dell'azione proposta dalla controparte, per assenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; - nel merito, di accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza del 30.5.2018 (emessa dal
G.E. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 1225/17) e per l'effetto revocare l'annullamento disposto con l'impugnata sentenza;
- di accertare e dichiarare il comportamento assunto da contrario ai principi di cui all'art. 88 c.p.c. e, Controparte_1 per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c. 1 e 3 c.p.c. in favore dell'appellante; con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello con Controparte_1 vittoria di spese del presente grado di giudizio.
In data 2.4.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su due articolati motivi che, afferendo il medesimo capo della sentenza impugnata, si ritiene opportuno trattare congiuntamente.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto l' “errata Parte_1 interpretazione dei fatti e della sentenza azionata rispetto alle finalità dell'esecuzione”, rilevando, nello specifico che: - il tribunale non avrebbe tenuto conto che l'ordinanza con cui il G.E. aveva autorizzato il c.t.u. Ing. a suddividere la veranda, secondo la Per_1 prospettata “sol. 2”, era frutto di uno studio approfondito, condotto nell'osservanza pag. 3/7 dello stato dei luoghi più attuale, della normativa urbanistico-edilizia, dei diritti dei terzi, della migliore tecnica costruttiva oltre che degli interessi dello stesso esecutato;
- il rapporto di complementarietà sussistente, secondo l'opinione prevalente, tra titolo esecutivo e ordinanza del G.E., conferirebbe a quest'ultimo (nel fissare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare) il potere di interpretare il titolo, di individuarne la portata precettiva e, all'occorrenza, di integrarne il contenuto, sino a modificarlo, se necessario all'attuazione dello specifico interesse tutelato attraverso l'esecuzione forzata;
- la “sol. 2”, offerta dal c.t.u. della fase esecutiva, era l'unica che, nel rispetto delle statuizioni della sentenza 1449/16, sarebbe stata autorizzata dal Comune di
RO (diversamente, la soluzione del primo c.t.u., Geom. non avrebbe Pt_2 diviso a metà la veranda né avrebbe permesso di regolamentare lo scolo delle acque;
la
“sol. 1”, invece, benché conforme alla lettera della sentenza, era stata esclusa per non pregiudicare l'immobile dell'esecutato).
Con il secondo motivo d'appello, ha censurato le violazioni di legge in Parte_1 cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nell'adottare la decisione impugnata: - come già dedotto nel primo motivo, il tribunale avrebbe travisato la portata dell'art. 612 c.p.c. che, sulla scorta della lettura offerta da dottrina e giurisprudenza, consente al G.E. di interpretare il titolo esecutivo e portarlo ad esecuzione nel modo in concreto più utile a realizzarne le finalità; - il giudice di prime cure avrebbe errato, altresì, nel ritenere che l'autorizzazione del G.E. della “sol. 2” si fondasse su principi equitativi anziché su quelli regolatori del richiamato art. 612 c.p.c., tesi all'unico scopo di realizzare le finalità della sentenza impugnata (nella specie, divisione in parti uguali della veranda e regolamentazione dello scolo delle acque); - il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che solo la “sol. 2”, tra quelle prospettate, si è rivelata conforme sia alle norme in materia di scioglimento della comunione sia a quelle urbanistiche;
- il tribunale, poi, non avrebbe tenuto conto della complessiva condotta dilatoria e ostruzionista di
[...]
(contestata in più occasioni anche dal c.t.u. , tale da integrare gli estremi CP_1 Per_1 di una condanna risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché assunta in violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. oltre che in difetto di un reale interesse ad agire.
I motivi sono infondati.
Occorre premettere che il giudice dell'esecuzione non può mai esorbitare dalla lettera pag. 4/7 del titolo esecutivo ma è tenuto ad attenervisi, salvo quando si renda indispensabile un'attività di integrazione - alla luce di tutte le circostanze del caso concreto - e sempre che la stessa non si traduca in un'inammissibile modificazione del titolo da eseguirsi.
Ciò posto, la corte ritiene che il titolo esecutivo (la sentenza n. 1449/2016), portato ad esecuzione da non dia spazio a dubbi in ordine alla esatta collocazione Parte_1 della linea che, nelle intenzioni del tribunale, avrebbe dovuto dividere le due proprietà dei germani CP_1
Senza negare l'ampia portata dei poteri generalmente riconosciuti al G.E., tra cui quello di determinare le concrete modalità di esecuzione dell'obbligo di fare o non fare previsto nel titolo esecutivo e quello di interpretarne l'esatto significato, non può altrettanto disconoscersi che la formulazione del capo della condanna oggetto di causa, di cui è stata chiesta l'attuazione in via esecutiva, non lasciava alcun margine di discrezionalità sulla determinazione della linea mediana della veranda, individuata nei termini inequivocabilmente espressi nella stessa pronuncia azionata. L'assenza di genericità e indeterminatezza del dato letterale espresso in sentenza esclude che potessero ritenersi integrati, nel caso di specie, i presupposti necessari ai fini dell'esercizio da parte del G.E. del potere-dovere di interpretare il titolo esecutivo e determinarne l'esatto contenuto precettivo;
il G.E., pertanto, avrebbe dovuto attenersi agli stringenti limiti testuali del prescritto comando, essendogli preclusa ogni ultronea valutazione sulla resa finale. Invero, i poteri inscrivibili nell'ambito operativo del G.E. – organo di attuazione del diritto e non di cognizione - non possono in alcun caso spingersi fino a sovvertire il titolo azionato, modificandolo o sostituendolo, specie in presenza di un precetto chiaro e preciso nel suo contenuto (nella specie, una statuizione giudiziale).
Quanto poi ai rilievi sollevati dal c.t.u. sulla asserita non configurabilità di soluzioni alternative a quella portata ad esecuzione (“sol 2”) e ugualmente resistenti al vaglio di conformità attuato dall'amministrazione territorialmente competente, anche tale circostanza non può ritenersi di per sé idonea a legittimare una modifica del titolo esecutivo, nella misura in cui ciò consenta l'assenso ai lavori della p.a. procedente;
secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, infatti, ove la realizzazione del risultato prescritto dal titolo esecutivo “richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni pag. 5/7 o altri provvedimenti da parte della P.A., che si pongano come elementi strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo, il giudice dell'esecuzione ha il potere di richiederli, collocandosi tale richiesta nella fase esecutiva dell'attuazione del diritto sostanziale riconosciuto con il titolo esecutivo” (Cass. n. 10959/2010).
Ciò posto, la corte osserva che la documentazione in atti non dimostra che sia stata effettivamente esplorata ogni possibile soluzione che, previa interlocuzione con i competenti uffici comunali, consentisse di attuare il titolo esecutivo in stretta aderenza al suo tenore letterale e in conformità alla normativa urbanistica vigente.
L'Ing. (CTU del G.E.), per contro, nel proporre la soluzione che a suo avviso Per_1 meglio si attagliava al caso di specie, ha meramente ipotizzato che la stessa fosse l'unica che l'ufficio tecnico del comune di RO avrebbe autorizzato ed ha escluso aprioristicamente la assentibilità di qualsiasi altra, senza che, in concreto la p.a. avesse previamente espresso alcun diniego.
In definitiva, gli sforzi profusi dal CTU del G.E. per “correggere” la portata precettiva della sentenza n. 1449/16 esulano dalla competenza e dai poteri riservati dalla legge agli organi della procedura esecutiva, considerato che unica via per emendare il titolo esecutivo era quella della sua impugnazione;
sicché correttamente il tribunale - investito dell'opposizione all'esecuzione degli obblighi di fare, instaurata da ex art. Parte_1
612 c.p.c. - ha annullato parzialmente l'ordinanza 30.5.2018 del G.E. che - nella parte in cui aveva autorizzato l'esecuzione dei lavori sulla scorta dell'ipotesi n. 2) della perizia del c.t.u. – era stata emessa in insanabile contrasto con il testo della Per_1 sentenza azionata.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei pag. 6/7 presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Anna Rita Pasca
Si da atto che la presente sentenza è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Giulia
Perrino con la direzione del Consigliere relatore dott. Carolina Elia.
pag. 7/7