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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 3.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2792/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], CF: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' avv. Nerino Allocati (C.F. ), giusta C.F._3 procura depositata nei rispettivi fascicoli telematici di primo grado, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Renato Gomez D'Ayala n. 6 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.p.c., come modificato dalla L. 80/2005, si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente numero: 081.191.38.204 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ) Email_1
Appellanti
CONTRO
P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.,
appellata-non costituita OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.3891/2024 del Tribunale di Napoli, resa in data 27.5.2024, nel giudizio ex art. 414 c.p.c., iscritto al NRG 8021/2023 a cui è stato riunito quello con NRG 9178/2023, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art 414 cpc depositati il 25.04.2023 ed il 22.05.2023, e esponevano di essere dipendenti di Parte_2 Parte_1
il primo dal 01.4.2006 ed il secondo dal 05.4.2004, con mansioni di _2 autista degli autobus di linea e con inquadramento, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL del settore Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nel profilo professionale di operatore di ES.
-di essersi visti riconoscere, in funzione degli anni di guida espletati, il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale di operatore di esercizio (140 – 158 – 175 e 183) raggiungendo, da ultimo, il parametro 158, che ha mantenuto sino a marzo Parte_2
2020, mentre sino al 31.12.2022. Parte_1
-di essere stati giudicati, a seguito di sopraggiunta infermità, soggetto non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente e dopo definitivamente e conseguentemente, di essere stati assegnati alla mansione di agente di polizia amministrativa incaricato della verifica dei titoli di viaggio, con il medesimo inquadramento nell'area esercizio ed il parametro conseguito.
-di avere partecipato con esito positivo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale della Campania e dalla L. n. 16/2014, al corso di idoneità alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa, e di essere stati dotati di apposita tessera di riconoscimento rilasciatagli dalla azienda e dalla Regione Campania.
- di essersi visti attribuire un diverso profilo professionale di “Operatore Qualificato di Mobilità” con inquadramento nel parametro 151 (
[...]
, con ordine di servizio n. 64 del 16.3.2020, e decorrenza dal Parte_2
01.4.2020; con ordine di servizio n. 33 del 19.3.2018, e Parte_1 decorrenza dal 01.8.2018, pur continuando ad essere adibiti alle superiori mansioni di VTV e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di provenienza (operatore di esercizio) ed al parametro già acquisito (parametro 158). Tanto esposto in punto di fatto ,censuravano in punto di diritto l'operato dell' _2
, in violazione della disciplina del personale inidoneo prevista nell'allegato 2)
[...] dal verbale di ipotesi di accordo del 3 luglio 1986 – comparto Controparte_3
Lamentavano che la dequalificazione con conseguente riproporzionamento della retribuzione tabellare del lavoratore dal parametro 158 al parametro 151, aveva inciso negativamente da un punto di vista retributivo, precisando che il riconoscimento di una specifica voce retributiva cd. “ad personam”, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza (Operatore di ES, parametro 158) e quello della nuova qualifica assegnata (Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151) era pregiudizievole atteso che l'assegno cd. ad personam aveva natura assorbibile;
che tale dequalificazione nel profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità, parametro 151, aveva fatto mutare i requisiti per l'accesso a pensione, non potendo usufruire dello sconto dei 5 anni previsti per il personale cd. viaggiante;
nonché era preclusa la possibilità di partecipare a tutte le job Contr opportunity avviate da per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori. Contestavano l'effettiva attribuzione di un inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui erano stati immessi dopo la sopraggiunta inidoneità e, in ogni caso, la divergenza tra le mansioni concretamente svolte, proprie del profilo professionale dell'Operatore di ES, e quelle proprie del nuovo profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità, richiamando l'accordo del 3 luglio 1986, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di ES e di Operatore qualificato della mobilità, l'art. 2103 c.c. e l'art. 18 dell'All. A al R.D. n. 148/1931. Tanto premesso, convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di _2
Napoli, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità degli O.d.s. n. 64 del 16.3.2020 e n. 33 del 19.3.2018, con cui era stato disposto il loro inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di Mobilità parametro 151, di condannare la resistente al ripristino del precedente livello di inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore di ES, quand'anche assegnati a mansioni di agente di polizia amministrativa addetti alla verifica di titoli di viaggio;
accertare che avevano continuato a svolgere, anche dopo il nuovo inquadramento attribuitogli, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di ES (parametro 158) e, per l'effetto, condannare la resistente al predetto inquadramento ed al pagamento delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 158 del CCNL
maturate per dall'aprile 2020 al giorno Controparte_3 Parte_2 del deposito del ricorso e per dall'agosto 2018 al giorno del Parte_1 deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
in subordine, accertare che avevano continuato a svolgere, anche dopo il nuovo inquadramento attribuitogli, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di ES (parametro 158) e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 158 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate per
[...]
dall'aprile 2020 al giorno del deposito del ricorso e per Parte_2 Pt_1
dall'agosto 2018 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e
[...] rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva _2 tempestivamente in entrambi i giudizi contestando i ricorsi e chiedendone il rigetto in quanto infondati, con vittoria delle spese di lite. Disposta la riunione dei giudizi per connessione, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava i ricorsi con compensazione delle spese .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 27.10.2024, deducendo l'erroneità della interpretazione della normativa contrattuale di riferimento per i motivi ivi indicati, chiedendo ,in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva parte l'appellata.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 3.7.2025
Il consigliere estensore rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 3.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2792/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], CF: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall' avv. Nerino Allocati (C.F. ), giusta C.F._3 procura depositata nei rispettivi fascicoli telematici di primo grado, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Renato Gomez D'Ayala n. 6 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.p.c., come modificato dalla L. 80/2005, si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente numero: 081.191.38.204 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ) Email_1
Appellanti
CONTRO
P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.,
appellata-non costituita OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.3891/2024 del Tribunale di Napoli, resa in data 27.5.2024, nel giudizio ex art. 414 c.p.c., iscritto al NRG 8021/2023 a cui è stato riunito quello con NRG 9178/2023, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art 414 cpc depositati il 25.04.2023 ed il 22.05.2023, e esponevano di essere dipendenti di Parte_2 Parte_1
il primo dal 01.4.2006 ed il secondo dal 05.4.2004, con mansioni di _2 autista degli autobus di linea e con inquadramento, ai sensi delle declaratorie contrattuali del CCNL del settore Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nel profilo professionale di operatore di ES.
-di essersi visti riconoscere, in funzione degli anni di guida espletati, il parametro contrattuale di inquadramento previsto dalla scala gerarchica del profilo professionale di operatore di esercizio (140 – 158 – 175 e 183) raggiungendo, da ultimo, il parametro 158, che ha mantenuto sino a marzo Parte_2
2020, mentre sino al 31.12.2022. Parte_1
-di essere stati giudicati, a seguito di sopraggiunta infermità, soggetto non più idoneo alla guida degli autobus, dapprima temporaneamente e dopo definitivamente e conseguentemente, di essere stati assegnati alla mansione di agente di polizia amministrativa incaricato della verifica dei titoli di viaggio, con il medesimo inquadramento nell'area esercizio ed il parametro conseguito.
-di avere partecipato con esito positivo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale della Campania e dalla L. n. 16/2014, al corso di idoneità alla mansione di Agente di Polizia Amministrativa, e di essere stati dotati di apposita tessera di riconoscimento rilasciatagli dalla azienda e dalla Regione Campania.
- di essersi visti attribuire un diverso profilo professionale di “Operatore Qualificato di Mobilità” con inquadramento nel parametro 151 (
[...]
, con ordine di servizio n. 64 del 16.3.2020, e decorrenza dal Parte_2
01.4.2020; con ordine di servizio n. 33 del 19.3.2018, e Parte_1 decorrenza dal 01.8.2018, pur continuando ad essere adibiti alle superiori mansioni di VTV e di Agente di polizia amministrativa, riconducibili al profilo professionale di provenienza (operatore di esercizio) ed al parametro già acquisito (parametro 158). Tanto esposto in punto di fatto ,censuravano in punto di diritto l'operato dell' _2
, in violazione della disciplina del personale inidoneo prevista nell'allegato 2)
[...] dal verbale di ipotesi di accordo del 3 luglio 1986 – comparto Controparte_3
Lamentavano che la dequalificazione con conseguente riproporzionamento della retribuzione tabellare del lavoratore dal parametro 158 al parametro 151, aveva inciso negativamente da un punto di vista retributivo, precisando che il riconoscimento di una specifica voce retributiva cd. “ad personam”, pari alla differenza fra il trattamento economico riferito alla retribuzione normale della qualifica di provenienza (Operatore di ES, parametro 158) e quello della nuova qualifica assegnata (Operatore qualificato di Mobilità, parametro 151) era pregiudizievole atteso che l'assegno cd. ad personam aveva natura assorbibile;
che tale dequalificazione nel profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità, parametro 151, aveva fatto mutare i requisiti per l'accesso a pensione, non potendo usufruire dello sconto dei 5 anni previsti per il personale cd. viaggiante;
nonché era preclusa la possibilità di partecipare a tutte le job Contr opportunity avviate da per la selezione di personale interno da inquadrare nei parametri superiori. Contestavano l'effettiva attribuzione di un inquadramento non corrispondente al profilo professionale in cui erano stati immessi dopo la sopraggiunta inidoneità e, in ogni caso, la divergenza tra le mansioni concretamente svolte, proprie del profilo professionale dell'Operatore di ES, e quelle proprie del nuovo profilo professionale dell'Operatore qualificato di mobilità, richiamando l'accordo del 3 luglio 1986, le declaratorie contrattuali dei profili di Operatore di ES e di Operatore qualificato della mobilità, l'art. 2103 c.c. e l'art. 18 dell'All. A al R.D. n. 148/1931. Tanto premesso, convenivano in giudizio la innanzi al Tribunale di _2
Napoli, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità degli O.d.s. n. 64 del 16.3.2020 e n. 33 del 19.3.2018, con cui era stato disposto il loro inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore Qualificato di Mobilità parametro 151, di condannare la resistente al ripristino del precedente livello di inquadramento nel profilo professionale dell'Operatore di ES, quand'anche assegnati a mansioni di agente di polizia amministrativa addetti alla verifica di titoli di viaggio;
accertare che avevano continuato a svolgere, anche dopo il nuovo inquadramento attribuitogli, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di ES (parametro 158) e, per l'effetto, condannare la resistente al predetto inquadramento ed al pagamento delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 158 del CCNL
maturate per dall'aprile 2020 al giorno Controparte_3 Parte_2 del deposito del ricorso e per dall'agosto 2018 al giorno del Parte_1 deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
in subordine, accertare che avevano continuato a svolgere, anche dopo il nuovo inquadramento attribuitogli, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di ES (parametro 158) e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 158 del CCNL Autoferrotranvieri, maturate per
[...]
dall'aprile 2020 al giorno del deposito del ricorso e per Parte_2 Pt_1
dall'agosto 2018 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e
[...] rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva _2 tempestivamente in entrambi i giudizi contestando i ricorsi e chiedendone il rigetto in quanto infondati, con vittoria delle spese di lite. Disposta la riunione dei giudizi per connessione, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava i ricorsi con compensazione delle spese .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 27.10.2024, deducendo l'erroneità della interpretazione della normativa contrattuale di riferimento per i motivi ivi indicati, chiedendo ,in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva parte l'appellata.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 3.7.2025
Il consigliere estensore rel. Il Presidente Dr. Rosa B. Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.