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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2024, n. 28561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28561 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS KR (CUI 03NO2L2) nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette la memoria della difesa che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 gennaio 2024, la Corte di Appello di Genova, confermava la pronuncia del Tribunale di Imperia datata 21-11-2021, che aveva condannato AS EM alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di concorso in tentata rapina aggravata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Burlo, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione al termine a comparire di giorni 20 per il giudizio di appello fissato in violazione della disciplina dettata dall'art. 601 cod.proc.pen. come riformulato dalla c.d. riforma Cartabia (D.Lgs 150/2022) che prevede un maggior termine di giorni 40 così come anche affermato da alcune pronunce di legittimità (Cass. 49644/2023); Penale Sent. Sez. 2 Num. 28561 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 03/07/2024 violazione di legge ed omessa o apparente motivazione quanto alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. del danno di speciale tenuità in quanto la persona offesa nulla aveva riferito circa il possesso di beni di valore all'interno della borsa che l'imputato aveva cercato di sottrarre in occasione dell'azione criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce motivi non fondati e deve pertanto essere respinto. Quanto al primo motivo, va sottolineato come le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la recentissima pronuncia del 27 giugno 2024 ric. Hassan Nafi, hanno stabilito che la disciplina dettata dall'art. 601 comma 3 cod.proc.pen. introdotta dall'art. 34 D.Lgs 150 del 2022 che individua in 40 giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, anziché in 20 giorni, è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dall'i luglio 2024. L'applicazione del sopra esposto principio comporta proprio dichiarare l'infondatezza del primo motivo posto che nel caso in esame l'atto di appello avverso la pronuncia del 2021 del tribunale risultava depositato il 6 aprile 2022 e, quindi, in data ampiamente antecedente l'entrata in vigore della nuova disciplina. 2. Anche il secondo motivo non è fondato;
innanzi tutto va ricordato come ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173 - 01). E nel caso in esame la corte di appello ha escluso la possibilità di ritenere il fatto lieve avuto riguardo all'evento considerato nel suo complesso, con valutazione non censurabile nella presente sede di legittimità. 3. Peraltro va ancora ricordato in tema di compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e tentata rapina, costituisce principio di riferimento quello dettato dalla pronuncia delle Sez. Un. Zonni e secondo cui nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528 - 01). Orbene, proprio facendo riferimento a detto principio, la corte di appello pur in assenza di precise indicazioni circa il contenuto della borsa che si cercava di sottrarre alla vittima, ha Roma, 3 luglio 2024 L CONSIGLIERE ST. DO affermato come per la destinazione di tale 'oggetto alla custodia abituale di mezzi di pagamento od altri oggetti di valore la possibilità di concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare lievità dovesse essere esclusa. Trattasi con evidenza di preciso giudizio basato su corretti presupposti di diritto ed ampiamente giustificato in fatto in assenza di qualsiasi illogicità e, pertanto, non censurabile nella presente sede di legittimità. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. PRESIDENTE n AN TR ze lis
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette la memoria della difesa che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11 gennaio 2024, la Corte di Appello di Genova, confermava la pronuncia del Tribunale di Imperia datata 21-11-2021, che aveva condannato AS EM alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole di concorso in tentata rapina aggravata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Burlo, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione al termine a comparire di giorni 20 per il giudizio di appello fissato in violazione della disciplina dettata dall'art. 601 cod.proc.pen. come riformulato dalla c.d. riforma Cartabia (D.Lgs 150/2022) che prevede un maggior termine di giorni 40 così come anche affermato da alcune pronunce di legittimità (Cass. 49644/2023); Penale Sent. Sez. 2 Num. 28561 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 03/07/2024 violazione di legge ed omessa o apparente motivazione quanto alla mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. del danno di speciale tenuità in quanto la persona offesa nulla aveva riferito circa il possesso di beni di valore all'interno della borsa che l'imputato aveva cercato di sottrarre in occasione dell'azione criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce motivi non fondati e deve pertanto essere respinto. Quanto al primo motivo, va sottolineato come le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la recentissima pronuncia del 27 giugno 2024 ric. Hassan Nafi, hanno stabilito che la disciplina dettata dall'art. 601 comma 3 cod.proc.pen. introdotta dall'art. 34 D.Lgs 150 del 2022 che individua in 40 giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, anziché in 20 giorni, è applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dall'i luglio 2024. L'applicazione del sopra esposto principio comporta proprio dichiarare l'infondatezza del primo motivo posto che nel caso in esame l'atto di appello avverso la pronuncia del 2021 del tribunale risultava depositato il 6 aprile 2022 e, quindi, in data ampiamente antecedente l'entrata in vigore della nuova disciplina. 2. Anche il secondo motivo non è fondato;
innanzi tutto va ricordato come ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173 - 01). E nel caso in esame la corte di appello ha escluso la possibilità di ritenere il fatto lieve avuto riguardo all'evento considerato nel suo complesso, con valutazione non censurabile nella presente sede di legittimità. 3. Peraltro va ancora ricordato in tema di compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e tentata rapina, costituisce principio di riferimento quello dettato dalla pronuncia delle Sez. Un. Zonni e secondo cui nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528 - 01). Orbene, proprio facendo riferimento a detto principio, la corte di appello pur in assenza di precise indicazioni circa il contenuto della borsa che si cercava di sottrarre alla vittima, ha Roma, 3 luglio 2024 L CONSIGLIERE ST. DO affermato come per la destinazione di tale 'oggetto alla custodia abituale di mezzi di pagamento od altri oggetti di valore la possibilità di concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare lievità dovesse essere esclusa. Trattasi con evidenza di preciso giudizio basato su corretti presupposti di diritto ed ampiamente giustificato in fatto in assenza di qualsiasi illogicità e, pertanto, non censurabile nella presente sede di legittimità. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. PRESIDENTE n AN TR ze lis