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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4534 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
V sezione civile
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 17447 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Li Mandri del foro di Parte_1
Palermo e dagli avv.ti Giuseppe e Francesco Giunta
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, MO MI
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di trattazione scritta del 17.4.2025
MOTIVI della DECISIONE
ha convenuto in giudizio deducendo di essere Parte_1 Controparte_1 titolare di due rapporti di conto corrente, il primo n. 000500025511 (ex conto n. 467057,
a sua volta ex conto n. 000410786244) e il secondo n. 000103561920 e che,
1 nell'esecuzione di detti contratti, la banca convenuta aveva indebitamente applicato interessi, commissioni e spese non legittimamente pattuiti e capitalizzati trimestralmente. Ha quindi domandato, previa declaratoria di illegittimità delle clausole invalide, la rideterminazione dei saldi dei rapporti di c/c mediante eliminazione delle poste illegittimamente applicate.
In particolare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 000500025511 parte attrice ha rilevato la violazione della normativa in materia di usura per superamento delle soglie usurarie nel terzo trimestre 2013; l'illegittima capitalizzazione degli interessi per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e 120 T.U.B. ratione temporis applicabili;
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (cd.
C.M.S.) per mancanza di giustificazione causale e per indeterminatezza;
l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione disponibilità immediata fondi (cd. D.I.F) per mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 117 T.U.B. e per illegittimo esercizio dello ius variandi; l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione utilizzi oltre disponibilità, per contrasto con l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009, poi sostituito con legge n. 214 del 2011 dall'art. 117 bis T.U.B.
(che prevede come omnicomprensiva la commissione di messa a disposizione fondi); da ultimo, l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione istruttoria veloce (cd.
CIV), in assenza di qualsivoglia attività istruttoria da parte dell'istituto di credito convenuto.
Con riferimento al rapporto di c/c n. 000103561920, parte attrice ha dedotto la nullità del regime di capitalizzazione degli interessi per i periodi successivi al IV trimestre del
2013 e l'illegittima capitalizzazione di oneri diversi dagli interessi. si è costituita in giudizio, preliminarmente eccependo l'inammissibilità Controparte_1 delle domande di ripetizione formulate ex adverso, per essere il rapporto di conto corrente n. 500025511 ancora aperto al momento di introduzione del giudizio;
la cessazione della materia del contendere con conseguente carenza dell'interesse ad agire per intervenuta transazione tra le parti (“atto di rimodulazione e rientro su affidamenti regolati in conto corrente” datato 14.12.2017); l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie avversarie in relazione ad entrambi i conti correnti oggetto di causa.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attore, non avendo questi prodotto i contratti di apertura di conto corrente,
2 gli affidamenti e gli estratti conto analitici, né alcuna perizia di parte relativa ai rapporti litigiosi;
con riferimento all'ipotizzato superamento, in relazione al primo rapporto di conto corrente, delle soglie usurarie nel terzo trimestre 2013, ha osservato che si tratterebbe di cd. usura sopravvenuta, come tale irrilevante;
con riferimento all'asserita violazione del divieto di anatocismo, ha dedotto l'esistenza di una specifica pattuizione di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi;
quanto infine alle censure inerenti l'applicazione delle diverse commissioni (C.M.S., C.I.V., D.I.F., C.D.F.), ne ha evidenziato la genericità, deducendone l'espressa pattuizione nei rispettivi contratti.
La causa – istruita a mezzo di c.t.u. contabile – è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di trattazione scritta del
15.05.2025.
***
Così riassunta la res litigiosa, va anzitutto respinta l'eccezione formulata dalla banca convenuta di inammissibilità delle domande attoree sul rilievo della mancata risoluzione del contratto di c/c n. 500025511, che risultava ancora aperto alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La società attrice, infatti oltre a domandare la condanna della convenuta alla restituzione delle somme ritenute illegittimamente addebitate sul conto (pag. 29 della citazione) ha inoltre formulato domande di nullità delle singole clausole contrattuali e di conseguente accertamento negativo del credito come risultante dagli estratti conto della banca, ed ha dunque agito in giudizio anche al fine di ottenere una rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di contestazione per effetto dell'espunzione delle poste illegittime.
Sotto tale profilo, ricorre certamente l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca” (Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214, conforme a
Sezioni Unite n. 24418/2010). Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema
Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento
3 concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate. Pertanto, l'azione di ripetizione dell'indebito, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna pronuncia restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (cfr. Cass. civ., sez. I, n.13586 del 16/05/2024).
2. Ciò posto, va parimenti disattesa la deduzione di parte convenuta secondo cui l'“atto di rimodulazione e rientro su affidamenti in conto corrente” (all. n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), concluso tra le parti in data 14.12.2017, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, con conseguente difetto di interesse ad agire in capo all'attore, per intervenuta transazione tra le parti.
Il richiamato atto di rimodulazione, da un lato, non può essere qualificato come un mero atto di ricognizione di debito, in quanto, con detto negozio, le parti non hanno soltanto quantificato il credito sino a quella data maturato dalla banca, ma hanno disciplinato il rapporto tra loro intercorrente, sia quanto all'importo dei fidi (da ridursi progressivamente sino all'azzeramento), sia quanto agli interessi da applicare (in luogo di quelli originariamente pattuiti); dall'altro, allo stesso non può riconoscersi natura transattiva, in quanto, a fronte della rinuncia, contenuta nell'art. 4 del richiamato atto, da parte della all'esercizio di qualsiasi azione e/o contestazione, Parte_1 anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti di conto corrente, non risulta alcuna rinuncia/concessione ai sensi dell'art. 1965 c.c. da parte della banca contraente.
Dal testo del richiamato atto si evince, infatti, che a fronte di due affidamenti a revoca, di cui meglio si dirà in seguito, rispettivamente di € 50.000,00 e di € 150.000,00, risultanti da due contratti di affidamento del 17 febbraio 2015, l'esposizione
4 complessiva della ammontava, alla data del 14.12.2017, a € Parte_1
192.000,00, ragion per cui, in vista di un progressivo rientro dell'esposizione debitoria, la società si impegnava a mantenere l'esposizione degli affidamenti entro i limiti e secondo le scadenze e gli importi indicati nella tabella allegata all'art. 2, rubricata
“Determinazione delle Modalità di Riduzione Graduale e Automatica”.
Gli articoli 2 e 6 del predetto atto di rimodulazione consentono, altresì, di escludere qualsivoglia effetto novativo del negozio concluso tra le parti, rimanendo ferma l'impalcatura negoziale base contenuta nei richiamati contratti di affidamento (si legge, infatti, all'art. 2: “Le parti convengono, in relazione all'AFFIDAMENTO A, all'AFFIDAMENTO B ed alla Esposizione, senza soluzione di continuità e senza alcun effetto novativo sul/i relativo/i contratto/i di affidamento, una graduale riduzione della
Esposizione, in base ai seguenti importi e scadenze” e all'art. 6: “Il presente Accordo non costituisce in alcun modo novazione degli Affidamenti”).
Esclusa la natura di transazione dell'atto invocato da parte convenuta con conseguente irrilevanza delle censure svolte da parte attrice in relazione alla invalidità della stessa, deve poi ritenersi che alla rinuncia formulata dal correntista in relazione alle possibili cause di nullità delle clausole contenute nei contratti richiamati osta la previsione di cui all'art. 1423 c.c. che impedisce la convalida dell'accordo nullo (cfr. sul punto Cass.
19792/2014 secondo la quale: “In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”).
3. Nel merito, preliminarmente, con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata da va ribadito che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre Controparte_1 distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente,
5 la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti. Per questi ultimi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, n.14958 del 14/07/2020).
La banca convenuta, nel qualificare come solutorie tutte le rimesse operate sui conti correnti oggetto di contestazione, muove dalla considerazione che il correntista abbia addotto ma non provato l'affidamento del conto. In mancanza di prova dell'affidamento, infatti, secondo parte convenuta, tutte le rimesse devono considerarsi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute prima del
29.12.2011 (ovvero oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione).
In punto di riparto dell'onere della prova, va osservato che, nell'ambito dell'azione di accertamento dell'indebito avanzata dal correntista (quale quella qui proposta), l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto grava sull'attore correntista (cfr. da ultimo Cass.
37800/2022). La prova dei movimenti di conto può poi trarsi non solo dagli estratti conto, ma anche da altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. E' stato così evidenziato come, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n.
23974).
Con riferimento poi all'onere del deposito dei contratti bancari, si ritiene di dover distinguere l'ipotesi in cui il correntista (che agisce per l'accertamento negativo del credito), alleghi di non aver mai sottoscritto il relativo documento negoziale e che lo stesso si è quindi concluso per facta concludentia, così deducendo una circostanza in fatto incompatibile con il deposito del contratto, dall'ipotesi in cui invece svolga contestazioni relative alle singole clausole pattizie, che presuppongono appunto la relativa sottoscrizione e la disamina del relativo contenuto.
Mentre nella prima ipotesi l'onere del deposito compete alla banca convenuta che si difenda in giudizio contestando l'assunto dell'attore, nella seconda evenienza compete al correntista attore depositare il documento negoziale le cui clausole intende censurare
(in tale senso, Cass. civ. n. 6480/2021).
6 In quest'ultimo caso, “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”
(Cass. SS.UU. n. 15895 del 13.6.2019).
Nel caso in esame, parte attrice ha depositato in giudizio il contratto di apertura di credito del 10 agosto 2007 per un ammontare di € 80.000,00 (doc. 1 allegato alla citazione), il contratto di affidamento del 21 febbraio 2012 per complessivi € 180.000,00
(doc. 1 bis allegato alla citazione), nonché quello del 17 febbraio 2015 per complessivi
€ 50.000,00 (doc. 1 quater allegato alla citazione), dovendosi pertanto ritenere, almeno dal 2007 in poi, provato l'affidamento in conto, con conseguente infondatezza in parte qua dell'eccezione sollevata dalla convenuta.
Per il periodo antecedente al 2007, deve ritenersi che il conto corrente n. 000500025511
(ex conto 467057), già dal gennaio 2004, era assistito da affidamento, ricorrendo nella fattispecie plurimi elementi presuntivi da cui inferire che - pur in difetto di una formale apertura di credito in forma scritta - il conto corrente fosse dotato di elasticità di cassa, elementi da individuare, in particolare, nella costante esposizione debitoria del rapporto bancario in oggetto nel corso degli anni (v. e/c agli atti), segno evidente dell'attivazione in favore della correntista di una linea di credito atta a consentirle lo svolgimento dell'attività d'impresa.
Sul punto, si è certamente a conoscenza dell'orientamento della S.C. sui limiti di ammissibilità dell'apertura di credito per facta concludentia (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
19941/2006, nonché Cass. civ., sez. I, n. 14470/2005) e sull'esclusione della rilevanza del c.d. “fido di fatto” ai fini della prova della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti (cfr. da ultimo Cass. n. 27705 del 30.10.2018), da cui viene fatto discendere che, in difetto di pattuizione in forma scritta dell'apertura di credito, il conto deve ritenersi non affidato e che di conseguenza tutte le rimesse del correntista hanno carattere solutorio.
Ritiene, tuttavia, questo organo giudicante, in adesione alla preferibile più recente giurisprudenza (Cass. 35189/2023; Cass. 34997/2023), che tale impostazione finisca
7 con l'obliterare in toto il disposto di cui all'art. 127, comma 2, T.U.B., a mente del quale
“Le nullità previste dal presente titolo [cioè il Titolo VI, ndr] operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”. Dalla citata norma si ricava, infatti, che l'invalidità per mancanza di forma ad substantiam (art. 117 T.U.B.)
è una nullità di protezione del cliente e che quindi rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, e di riflesso, che al cliente che invochi detto contratto, non si possa opporre che di esso dovesse fornirsi la prova scritta, con conseguente preclusione anche al rilievo officioso in mancanza di una espressa domanda (per tutte cfr. SS.UU. nn.
26242 e 26243 del 2014, SS.UU. n. 898 del 2018). Dunque la banca non può certamente giovarsi della mancanza di forma pretendendo, appunto, di ritenere - e far dichiarare dal
Giudice - solutorie tutte le rimesse nel periodo dell'affidamento non documentato da contratto scritto.
E allora, far derivare dalla nullità (di protezione) per inesistenza del documento contrattuale la natura solutoria e l'immediata decorrenza della prescrizione delle rimesse intervenute in costanza di fido di fatto, significa, paradossalmente, trarne proprio la produzione di quegli effetti distorsivi in sede giurisdizionale scongiurati dalle Sezioni
Unite; significa, cioè, applicare una norma di protezione all'inverso, proteggendo, anziché il soggetto debole del rapporto, quello forte sul quale incombeva l'obbligo di forma da egli medesimo violato.
In conclusione, con riferimento al conto corrente n. 000500025511, essendo provato l'affidamento del conto dal 2007 in poi e dovendosi ritenere, almeno a partire dal 2004, sussistente un cd. “fido di fatto”, le rimesse operate sul contro entro i limiti del fiso sono ripristinatorie della provvista, con conseguente rigetto in parte qua dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, salva la quantificazione, che si vedrà in seguito, delle rimesse solutorie prescritte e, come tali, non ripetibili, operata in seno alla consulenza.
Con riferimento, invece, al contratto di conto corrente n. 000103561920, l'eccezione di prescrizione è certamente infondata, in quanto il conto è stato aperto in data 20.01.2015,
l'atto di citazione è stato notificato in data 29.12.2021, sicché, non essendo maturato il decennio, non vi sono rimesse solutorie prescritte.
8 4. Analizzando ora le risultanze della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, la società ha intrattenuto con i seguenti rapporti: Parte_1 Controparte_1 conto corrente ordinario n. 000500025511 (ex conto 467057, a sua volta ex conto n.
000410786244); conto corrente ordinario n. 000103561920.
Con riferimento al primo rapporto di conto corrente, il relativo contratto non è presente agli atti del giudizio, essendo il primo contratto scritto un'apertura di credito risalente al 10.08.2007 (doc. 1 allegato alla citazione), con cui veniva concesso alla società attrice un fido di € 80.000,00 fino a revoca su un conto corrente già sottoscritto. Le principali condizioni economiche pattuite nell'ambito di detto contratto erano le seguenti: tasso d'interesse annuo per gli interessi creditori nella misura di 0,03240%; tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori nella misura dell'8,815%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori pari a 9,1140%; commissione di massimo scoperto nella misura dello 0,25% annua;
periodicità di liquidazione delle competenze trimestrale.
In data 21/02/2012, in forza di apposito contratto di affidamento depositato agli atti del presente giudizio (doc. 1 bis allegato all'atto di citazione), è stato concesso un affidamento su conto pari a € 180.000,00 valido fino alla revoca. Successivamente, con contratto del 15/05/2013 (doc. 1 ter allegato all'atto di citazione), sono state pattuite le seguenti variazioni delle condizioni economiche: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori pari a EURIBOR 3M - 14,50%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori pari a EURIBOR 3M - 15,54374%; periodicità di liquidazione delle competenze trimestrale.
In data 17/02/2015 (doc. 1 quater allegato all'atto di citazione) la banca convenuta ha concesso all'odierna attrice un affidamento su conto di € 50.000,00 valido fino a revoca alle seguenti condizioni: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori nella misura del 15,256%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori pari a
16,15118%.
Con riferimento al secondo rapporto di conto corrente, contrassegnato con il n.
000103561920, il relativo contratto è stato concluso in data 20/01/2015 (all. n. 7 comparsa di costituzione e risposta) alle seguenti condizioni economiche: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi creditori pari a 0,00100%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi creditori pari a 0,00100%; tasso d'interesse annuo
9 nominale per gli interessi debitori per utilizzi fino a € 5.000,00 nella misura del 16,90%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori per utilizzi fino a € 5.000,00 pari a 18,00152%; tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori per utilizzi oltre a € 5.000,00 nella misura del 15,125%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori per utilizzi oltre a € 5.000,00 pari a 16,00470%; CIV: € 75,00 per sconfinamenti sino a € 5.000,00 - € 100,00 per sconfinamenti sino a € 25.000,00 - €
120,00 per sconfinamenti oltre 25.000,00; periodicità di liquidazione delle competenze trimestrale.
Con riferimento a detto conto, in data 17/02/2015 è stato concesso un affidamento di €
150.000,00 valido fino a revoca alle seguenti condizioni economiche: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori nella misura di 15,12500%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori nella misura di 16,00469%.
Gli estratti conto, relativi al rapporto di conto corrente da ultimo richiamato, si sono chiusi in data 30/09/2020 con saldo a debito di € 94,73.
5. Com'è noto, il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità previsti dal d.lgs. 385/1993, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n.
8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando “la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”).
L'attuale formulazione dell'art. 118 del TUB, distinguendo contratti di durata a tempo indeterminato e contratti di durata a tempo determinato, àncora il diritto della banca alla modifiche sfavorevoli al correntista alla sussistenza di specifici requisiti (al co. 1 è così previsto che per i primi è necessaria una clausola approvata specificamente dal cliente, ed un giustificato motivo, per modificare unilateralmente tassi e altre condizioni previsti
10 nel contratto;
per i secondi e la clausola in questione non può avere ad oggetto i tassi di interesse) e a concrete modalità di esercizio del diritto (deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
"Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.).
È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Tutto ciò premesso, correttamente il c.t.u. in relazione al rapporto di conte n.
000500025511 ha concluso nel senso che, pur esistendo in base alle risultanze degli estratti conto un rapporto di affidamento già in data antecedente al 10.08.2007 sino a tale data in assenza di contratto scritto, devono essere eliminate tutte le voci di costo e calcolato solo l'interesse nella misura legale.
Per il periodo successivo al 2007 e fino al 21.02.2012 (data di stipula del successivo contratto di affidamento), correttamente il c.t.u. ha recepito l'osservazione n. 2 di parte attrice contenuta nelle osservazioni alla c.t.u. con la quale è stata eccepita l'indeterminatezza degli interessi debitori e la conseguente necessaria applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Ed invero nel contratto del 10 agosto 2007 e nel documento di sintesi del 7 settembre
2007 si prevede l'applicazione, in relazione al rapporto di conto corrente n. 467057, di tassi aventi importi non coincidenti (cfr. pagg. 5, 17 e 25 del Doc. 1 allegato alla citazione di parte attrice) laddove emerge l'esistenza di plurime ed incompatibili pattuizioni con riguardo alla misura tanto degli interessi entro fido, quanto di quelli extra fido). In conseguenza dell'assoluta indeterminatezza e inintelligibilità del tasso di interesse debitorio praticato, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B.
La difesa svolta dalla banca sul punto non risulta poi condivisibile. Il documento di sintesi del 7 settembre 2007 (n. 2007700002) si riferisce infatti al medesimo rapporto
“affidamento in conto corrente” dell'importo di € 80.000,00 (come ivi indicato a pag.17) contemplato alla pag. 25 del medesimo documento laddove reca le condizioni economiche in modo difforme rispetto a quanto precedentemente previsto.
11 Ne consegue che risulta condivisibile la conclusione del c.t.u. che ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB a detto rapporto.
6. In relazione all'eccepita natura usuraria degli interessi pattuiti con riferimento al rapporto n. 000500025511, in relazione al terzo trimestre 2013, la consulenza tecnica ha chiarito che, il TAEG risultava pari al 9,884 %; il TEGM (Tasso effettivo globale medio), rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, ammontava al momento della stipula a 9,96 % e, conseguentemente, il tasso soglia al 14,94 %. Dunque, il tasso effettivo globale alla data di stipula del contratto era entro soglia.
Sul punto, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 24675 del 2017, la quale ha escluso la configurabilità della cd. usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996,
(rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma
1, che attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi.
Sennonché, come pocanzi anticipato, in data 15/05/2013 le parti in causa hanno concluso un contratto di conto corrente modificativo del precedente, ragion per cui, trattandosi di nuova pattuizione, si impone un nuovo vaglio di usurarietà. Nel menzionato contratto modificativo sono state pattuite le seguenti variazioni delle condizioni economiche: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori pari a EURIBOR 3M - 14,50%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori pari a EURIBOR 3M - 15,54374%; periodicità di liquidazione delle competenze trimestrale.
Ne discende che, essendo il tasso soglia nel terzo trimestre del 2013, pari a 16,70 %, il tasso effettivo globale alla data della stipula del contratto modificativo era entro soglia.
7. Quanto al secondo motivo di contestazione dedotto da parte attrice e avente ad oggetto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori per violazione degli artt.
1283 c.c. e 1418 c.c. e 120 T.U.B., esso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 adottata in attuazione dell'art. 25 del
D. Lgs. 4 agosto '99 n. 342, richiamato da parte attrice e rubricato “Trasparenza contrattuale”, così recita: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio
e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera
12 indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, concluso in data 10.08.2007, a ben vedere, ricorre la previsione relativa alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, che è stata espressamente pattuita e approvata per iscritto, in quanto l'art. 2 del citato contratto rinvia per la disciplina della maturazione degli interessi all'allegata tabella
(che costituisce parte integrante del contratto sottoscritto dal cliente), la quale prevede
(pg. 1 tabella) la periodicità “T”, quindi trimestrale, di capitalizzazione e, nella parte relativa alle “Condizioni economiche e chiusura periodica del conto” (pg. 5), prevede che “I rapporti di dare e avere relativi al conto vengono regolati con identica periodicità”.
Nonostante la pattuizione di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi, va osservato, come correttamente dedotto da parte attrice nelle osservazioni alla consulenza, che la previsione di un tasso nominale creditore annuale (individuato in
0,03250%) inferiore al tasso effettivo creditore (individuato in 0,03240% - pg. 1 del documento di sintesi del 7.09.2007) rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa la previsione dell'art. 6 sopra richiamato.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha dedotto che “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass. civ., sez. VI, n.4321 del 10/02/2022; Cass. civ., sez. I, n.
18664 del 3/07/2023).
13 Correttamente, dunque, con riferimento al conto corrente n. 500025511, il CTU ha, in punto di anatocismo, eliminato la capitalizzazione trimestrale degli interessi perché non regolarmente pattuita.
8. Il terzo motivo, avente a oggetto l'illegittima applicazione, nel rapporto di conto corrente n. 000500025511, della Commissione di Massimo Scoperto per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., è risultato fondato.
Nel più volte richiamato contratto del 10 agosto 2007, e più precisamente nel documento di sintesi ad esso allegato, risulta indicata la “Commissione di Massimo Scoperto secca trimestrale” e la si quantifica nella misura percentuale dello 0,2500%. Ne viene, dunque, indicata la periodicità, la misura percentuale, ma non la base di calcolo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che: “è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ., sez. I, n. 18664/2023).
Correttamente, dunque, il c.t.u., in sede di rideterminazione del saldo, ha provveduto a espungere tale voce di costo.
9. In ordine al quarto motivo, vertente sulla dedotta illegittimità degli addebiti a titolo di commissione disponibilità immediata fondi (cd. D.I.F.), va osservato che nei due contratti di affidamento del 17.02.2015, rispettivamente per l'importo di € 50.000,00 relativamente al conto corrente n. 500025511 e di € 150.000,00 relativamente al conto n. 103561920, è prevista la Commissione per la messa a disposizione di fondi, nella misura percentuale dello 0,5000%, indicata quale “commissione omnicomprensiva sulle somme disponibili per elasticità di cassa e anticipi vari, calcolata trimestralmente in proporzione all'importo tempo per tempo accordato” (pg. 2 dei richiamati contratti).
Prima facie, la richiamata previsione, contenuta in entrambi i contratti, pare coerente con l'art. 117 bis T.U.B., introdotto dalla legge n. 214/2011, secondo cui “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
14 Senonché, con riferimento al conto corrente nr. 500025511, il consulente tecnico, rispondendo alle osservazioni di parte convenuta, che lamentava la mancata computazione di detta commissione, ha rappresentato che nell'applicazione concreta della cd. D.I.F. “Si rinvengono, come si evince dagli allegati e dagli estratti conto, addebiti trimestrali sempre diversi di importi sempre sopra € 1.000,00 che arrivano anche nel 4°/2014 ad € 1.784,48, (il) che denota e conferma un arbitrio della banca nell'applicazione di questa commissione” (pg. 1151 consulenza tecnica). Ne discende l'illegittima applicazione di detta commissione ad opera della banca convenuta, sicché correttamente il consulente ha provveduto nel rideterminare il saldo ad espungerla.
Per contro, con riferimento al conto corrente n. 103561920, sulla scorta delle risultanze della CTU, la commissione di messa a disposizione dei fondi, prevista nel contratto di affidamento del 17 febbraio 2015, viene regolarmente applicata nel trimestre nella misura dello 0,50% sul fido concesso (pari a € 150.000,00).
10. Ancora, venendo alle altre due censure di parte attrice in ordine alla dedotta illegittimità degli addebiti a titolo di commissione utilizzi oltre disponibilità e a titolo di commissione istruttoria veloce (cd. CIV), per le quali si impone un discorso unitario, anche in tal caso va osservato che i due contratti di affidamento del 17.02.2015 prevedono la commissione istruttoria veloce, rispettivamente per il primo rapporto di conto corrente pari a € 50 per sconfinamenti sino a € 5.000,00, pari a € 100 per sconfinamenti sino a € 25.000,00, pari a € 120 per sconfinamenti oltre € 25.000,00, e per il secondo rapporto di conto corrente pari a € 75 per sconfinamenti sino a € 5.000,00, pari a € 100 per sconfinamenti sino a € 25.000,00, pari a € 120 per sconfinamenti oltre
€ 25.000,00.
A tal proposito, il secondo comma del sopra citato art. 117 bis T.U.B. prevede che: “A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri
a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
Su tale versante, con riferimento al conto corrente n. 500025511, il consulente ha rilevato che il contratto prevede una “Commissione utilizzi oltre i limiti del fido di €
2,25 giornalieri”, che risulta “totalmente in contrasto con quanto realmente applicato
15 dalla banca. Infatti si rinvengono, come si evince dagli allegati e dagli estratti conto, addebiti trimestrali consistenti che arrivano anche nel 1°/2013 ad € 1.550,00,
(circostanza) che denota e conferma una difformità tra quanto pattuito e quanto applicato e quindi un arbitrio della banca nell'applicazione di questa commissione”
(pg. 1151 della consulenza).
Per le ragioni sopra illustrate, le doglianze di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione delle richiamate commissioni, con riferimento al conto corrente nr.
500025511, risultano fondate, con conseguente espunzione delle medesime in quanto non regolarmente pattuite.
Per contro, la cd. CIV risulta regolarmente pattuita nel contratto di conto corrente n. n.
103561920.
11. I rapporti vanno quindi ricostruiti, conformemente ai criteri indicati nell'ordinanza di conferimento dell'incarico al c.t.u., nei termini di seguito indicati.
Con riferimento al rapporto n. 000500025511:
➢ Per il periodo contabile dal 31/12/2003 al 09/08/2007, in assenza di contratto scritto, eliminazione di tutte le voci di costo e applicazione del solo interesse legale;
➢ Per il periodo contabile dal 10/08/2007 al 20/02/2012, applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 T.U.B. per indeterminatezza del tasso pattuito;
- Anatocismo: Eliminazione della capitalizzazione trimestrale perché non regolarmente pattuita;
- Commissioni: esclusione, perché non regolarmente pattuite, della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi e commissione utilizzi oltre limiti del fido.
➢ Per il periodo contabile dal 21/02/2012 al 05/08/2021:
- Tasso d'interesse creditore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
- Tasso d'interesse debitore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
- Anatocismo: Eliminazione della capitalizzazione trimestrale perché non regolarmente pattuita;
16 - Commissioni: esclusione, perché non regolarmente pattuite, della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi e commissione utilizzi oltre limiti del fido
Con riferimento al rapporto n. 000103561920:
➢ Tasso d'interesse creditore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
➢ Tasso d'interesse debitore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
➢ Anatocismo: Applicazione della capitalizzazione trimestrale, perché regolarmente pattuita, fino all'entrato in vigore dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre
2013, n. 147, che ha novellato l'art. 120 tub facendo divieto di applicazione di qualsiasi forma di anatocismo e dunque trattandosi di contratto concluso successivamente alla modifica normativa richiamata, esclusione di ogni capitalizzazione;
➢ Commissioni e Spese: Applicazione delle spese e delle commissioni regolarmente pattuite (commissione per la messa a disposizione fondi e CIV).
12. Alla luce dei principi fino ad ora illustrati e degli approfonditi accertamenti effettuati dall'ausiliario, il saldo dei rapporti oggetto di lite deve così essere rideterminato come segue.
Il conto corrente ordinario n. 000500025511 presenta un saldo ricostruito di €
175.475,61 a credito per il correntista alla data del 5.8.2021.
Considerato che
dalla ricostruzione contabile delle rimesse solutorie, come si evince dall'allegato 5 della consulenza, il totale delle competenze non ripetibili perché prescritte è risultato pari ad
€ 19.671,14, il saldo definitivo è pari a € 155.804,47 a credito per il correntista
(175.475,61 – 19.671,14).
In punto di quantificazione delle rimesse solutorie, infatti, correttamente il c.t.u. ha recepito l'osservazione di parte attrice, che ha dedotto l'esistenza di un affidamento, risultante dalla documentazione contabile prodotta in giudizio, ammontante a €
80.000,00 già dal gennaio 2004, provvedendo a rettificare le rimesse solutorie e quindi il calcolo delle competenze irripetibili, pari non agli originari € 49.129,21, ma a €
19.671,14.
Con riferimento a detto rapporto, dunque, il saldo tiene conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta e del riconteggio delle
17 rimesse solutorie effettuate (e per tali intendendosi versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, secondo i noti principi elaborati dalla Corte di cassazione sezioni unite n. 24418/10) compiute nel decennio anteriore alla domanda. Nella relativa valutazione, correttamente il c.t.u. ha valutato il fido di fatto evincibile dagli estratti conto depositati, in quanto pur frutto di un accordo non valido, detta circostanza rileva ai fini della valutazione della natura solutoria dei pagamenti effettuati dal correntista.
Con riferimento all'osservazione n. 5 formulata da parte attrice alla consulenza, delle due ipotesi prospettate dal c.t.u. deve poi adottarsi quella che individua le rimesse solutorie sulla scorta dei dati riportati nell'estratto conto bancario – non già di quelli depurati dalle poste indebite come pure sostenuto della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9141/2020), in quanto diversamente ragionando si verificherebbe una sostanziale vanificazione degli effetti dell'eccezione.
Secondo il diverso orientamento cui intende darsi seguito in questa sede, il saldo di partenza deve essere individuato in quello indicato negli estratti conto, giacché
“assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi (…) verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo” (sent. C. App. Torino n. 205 del 26.01.2017; in termini Trib. Napoli Nord 11.01.2017; Trib. Udine n. 1299/16; Trib.
Milano n. 14041/16; Trib. Modena n. 10/16; Trib. Milano 29/07/14).
Il conto corrente n. 000103561920 presenta un saldo ricostruito di € 6.055,02 alla data del 30.9.2020 a credito per il correntista, dal quale non va alcunché decurtato, in quanto il conto corrente è stato aperto in data 20/01/2015, l'atto di citazione è stato notificato in data 29/12/2021, sicché non sono state riscontrate rimesse solutorie prescritte.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, attestandosi sui parametri medi per le diverse fasi del giudizio, in € 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, e spese vive pari a € 786,00.
La medesima regola devono seguire le spese di c.t.u., che vanno quindi poste, così come già liquidate, a carico della banca convenuta.
PQM
18 1) Dichiara che il saldo del conto corrente n. 000500025511, alla data del 5.8.2021, è pari a € 155.804,47 a credito per il correntista;
2) Dichiara che il saldo del conto corrente n. 000103561920, alla data del 30.9.2020, è pari a € 6.055,02 a credito per il correntista;
3) Condanna la convenuta a pagare in favore di parte attrice le spese di lite che si CP_2 liquidano in € 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, e spese vive pari a € 786,00.
4) Pone le spese della c.t.u. come già liquidate, a carico di parte convenuta.
Palermo, lì 11.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Spiga
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
V sezione civile
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 17447 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Li Mandri del foro di Parte_1
Palermo e dagli avv.ti Giuseppe e Francesco Giunta
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer, MO MI
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di trattazione scritta del 17.4.2025
MOTIVI della DECISIONE
ha convenuto in giudizio deducendo di essere Parte_1 Controparte_1 titolare di due rapporti di conto corrente, il primo n. 000500025511 (ex conto n. 467057,
a sua volta ex conto n. 000410786244) e il secondo n. 000103561920 e che,
1 nell'esecuzione di detti contratti, la banca convenuta aveva indebitamente applicato interessi, commissioni e spese non legittimamente pattuiti e capitalizzati trimestralmente. Ha quindi domandato, previa declaratoria di illegittimità delle clausole invalide, la rideterminazione dei saldi dei rapporti di c/c mediante eliminazione delle poste illegittimamente applicate.
In particolare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 000500025511 parte attrice ha rilevato la violazione della normativa in materia di usura per superamento delle soglie usurarie nel terzo trimestre 2013; l'illegittima capitalizzazione degli interessi per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e 120 T.U.B. ratione temporis applicabili;
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (cd.
C.M.S.) per mancanza di giustificazione causale e per indeterminatezza;
l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione disponibilità immediata fondi (cd. D.I.F) per mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 117 T.U.B. e per illegittimo esercizio dello ius variandi; l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione utilizzi oltre disponibilità, per contrasto con l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009, poi sostituito con legge n. 214 del 2011 dall'art. 117 bis T.U.B.
(che prevede come omnicomprensiva la commissione di messa a disposizione fondi); da ultimo, l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione istruttoria veloce (cd.
CIV), in assenza di qualsivoglia attività istruttoria da parte dell'istituto di credito convenuto.
Con riferimento al rapporto di c/c n. 000103561920, parte attrice ha dedotto la nullità del regime di capitalizzazione degli interessi per i periodi successivi al IV trimestre del
2013 e l'illegittima capitalizzazione di oneri diversi dagli interessi. si è costituita in giudizio, preliminarmente eccependo l'inammissibilità Controparte_1 delle domande di ripetizione formulate ex adverso, per essere il rapporto di conto corrente n. 500025511 ancora aperto al momento di introduzione del giudizio;
la cessazione della materia del contendere con conseguente carenza dell'interesse ad agire per intervenuta transazione tra le parti (“atto di rimodulazione e rientro su affidamenti regolati in conto corrente” datato 14.12.2017); l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie avversarie in relazione ad entrambi i conti correnti oggetto di causa.
Nel merito, parte convenuta ha dedotto il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attore, non avendo questi prodotto i contratti di apertura di conto corrente,
2 gli affidamenti e gli estratti conto analitici, né alcuna perizia di parte relativa ai rapporti litigiosi;
con riferimento all'ipotizzato superamento, in relazione al primo rapporto di conto corrente, delle soglie usurarie nel terzo trimestre 2013, ha osservato che si tratterebbe di cd. usura sopravvenuta, come tale irrilevante;
con riferimento all'asserita violazione del divieto di anatocismo, ha dedotto l'esistenza di una specifica pattuizione di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi;
quanto infine alle censure inerenti l'applicazione delle diverse commissioni (C.M.S., C.I.V., D.I.F., C.D.F.), ne ha evidenziato la genericità, deducendone l'espressa pattuizione nei rispettivi contratti.
La causa – istruita a mezzo di c.t.u. contabile – è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di trattazione scritta del
15.05.2025.
***
Così riassunta la res litigiosa, va anzitutto respinta l'eccezione formulata dalla banca convenuta di inammissibilità delle domande attoree sul rilievo della mancata risoluzione del contratto di c/c n. 500025511, che risultava ancora aperto alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La società attrice, infatti oltre a domandare la condanna della convenuta alla restituzione delle somme ritenute illegittimamente addebitate sul conto (pag. 29 della citazione) ha inoltre formulato domande di nullità delle singole clausole contrattuali e di conseguente accertamento negativo del credito come risultante dagli estratti conto della banca, ed ha dunque agito in giudizio anche al fine di ottenere una rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente oggetto di contestazione per effetto dell'espunzione delle poste illegittime.
Sotto tale profilo, ricorre certamente l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca” (Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2024, n. 4214, conforme a
Sezioni Unite n. 24418/2010). Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema
Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento
3 concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate. Pertanto, l'azione di ripetizione dell'indebito, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna pronuncia restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (cfr. Cass. civ., sez. I, n.13586 del 16/05/2024).
2. Ciò posto, va parimenti disattesa la deduzione di parte convenuta secondo cui l'“atto di rimodulazione e rientro su affidamenti in conto corrente” (all. n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), concluso tra le parti in data 14.12.2017, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere, con conseguente difetto di interesse ad agire in capo all'attore, per intervenuta transazione tra le parti.
Il richiamato atto di rimodulazione, da un lato, non può essere qualificato come un mero atto di ricognizione di debito, in quanto, con detto negozio, le parti non hanno soltanto quantificato il credito sino a quella data maturato dalla banca, ma hanno disciplinato il rapporto tra loro intercorrente, sia quanto all'importo dei fidi (da ridursi progressivamente sino all'azzeramento), sia quanto agli interessi da applicare (in luogo di quelli originariamente pattuiti); dall'altro, allo stesso non può riconoscersi natura transattiva, in quanto, a fronte della rinuncia, contenuta nell'art. 4 del richiamato atto, da parte della all'esercizio di qualsiasi azione e/o contestazione, Parte_1 anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta dei rapporti di conto corrente, non risulta alcuna rinuncia/concessione ai sensi dell'art. 1965 c.c. da parte della banca contraente.
Dal testo del richiamato atto si evince, infatti, che a fronte di due affidamenti a revoca, di cui meglio si dirà in seguito, rispettivamente di € 50.000,00 e di € 150.000,00, risultanti da due contratti di affidamento del 17 febbraio 2015, l'esposizione
4 complessiva della ammontava, alla data del 14.12.2017, a € Parte_1
192.000,00, ragion per cui, in vista di un progressivo rientro dell'esposizione debitoria, la società si impegnava a mantenere l'esposizione degli affidamenti entro i limiti e secondo le scadenze e gli importi indicati nella tabella allegata all'art. 2, rubricata
“Determinazione delle Modalità di Riduzione Graduale e Automatica”.
Gli articoli 2 e 6 del predetto atto di rimodulazione consentono, altresì, di escludere qualsivoglia effetto novativo del negozio concluso tra le parti, rimanendo ferma l'impalcatura negoziale base contenuta nei richiamati contratti di affidamento (si legge, infatti, all'art. 2: “Le parti convengono, in relazione all'AFFIDAMENTO A, all'AFFIDAMENTO B ed alla Esposizione, senza soluzione di continuità e senza alcun effetto novativo sul/i relativo/i contratto/i di affidamento, una graduale riduzione della
Esposizione, in base ai seguenti importi e scadenze” e all'art. 6: “Il presente Accordo non costituisce in alcun modo novazione degli Affidamenti”).
Esclusa la natura di transazione dell'atto invocato da parte convenuta con conseguente irrilevanza delle censure svolte da parte attrice in relazione alla invalidità della stessa, deve poi ritenersi che alla rinuncia formulata dal correntista in relazione alle possibili cause di nullità delle clausole contenute nei contratti richiamati osta la previsione di cui all'art. 1423 c.c. che impedisce la convalida dell'accordo nullo (cfr. sul punto Cass.
19792/2014 secondo la quale: “In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”).
3. Nel merito, preliminarmente, con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata da va ribadito che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre Controparte_1 distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente,
5 la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti. Per questi ultimi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, n.14958 del 14/07/2020).
La banca convenuta, nel qualificare come solutorie tutte le rimesse operate sui conti correnti oggetto di contestazione, muove dalla considerazione che il correntista abbia addotto ma non provato l'affidamento del conto. In mancanza di prova dell'affidamento, infatti, secondo parte convenuta, tutte le rimesse devono considerarsi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute prima del
29.12.2011 (ovvero oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione).
In punto di riparto dell'onere della prova, va osservato che, nell'ambito dell'azione di accertamento dell'indebito avanzata dal correntista (quale quella qui proposta), l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto grava sull'attore correntista (cfr. da ultimo Cass.
37800/2022). La prova dei movimenti di conto può poi trarsi non solo dagli estratti conto, ma anche da altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. E' stato così evidenziato come, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n.
23974).
Con riferimento poi all'onere del deposito dei contratti bancari, si ritiene di dover distinguere l'ipotesi in cui il correntista (che agisce per l'accertamento negativo del credito), alleghi di non aver mai sottoscritto il relativo documento negoziale e che lo stesso si è quindi concluso per facta concludentia, così deducendo una circostanza in fatto incompatibile con il deposito del contratto, dall'ipotesi in cui invece svolga contestazioni relative alle singole clausole pattizie, che presuppongono appunto la relativa sottoscrizione e la disamina del relativo contenuto.
Mentre nella prima ipotesi l'onere del deposito compete alla banca convenuta che si difenda in giudizio contestando l'assunto dell'attore, nella seconda evenienza compete al correntista attore depositare il documento negoziale le cui clausole intende censurare
(in tale senso, Cass. civ. n. 6480/2021).
6 In quest'ultimo caso, “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con
l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”
(Cass. SS.UU. n. 15895 del 13.6.2019).
Nel caso in esame, parte attrice ha depositato in giudizio il contratto di apertura di credito del 10 agosto 2007 per un ammontare di € 80.000,00 (doc. 1 allegato alla citazione), il contratto di affidamento del 21 febbraio 2012 per complessivi € 180.000,00
(doc. 1 bis allegato alla citazione), nonché quello del 17 febbraio 2015 per complessivi
€ 50.000,00 (doc. 1 quater allegato alla citazione), dovendosi pertanto ritenere, almeno dal 2007 in poi, provato l'affidamento in conto, con conseguente infondatezza in parte qua dell'eccezione sollevata dalla convenuta.
Per il periodo antecedente al 2007, deve ritenersi che il conto corrente n. 000500025511
(ex conto 467057), già dal gennaio 2004, era assistito da affidamento, ricorrendo nella fattispecie plurimi elementi presuntivi da cui inferire che - pur in difetto di una formale apertura di credito in forma scritta - il conto corrente fosse dotato di elasticità di cassa, elementi da individuare, in particolare, nella costante esposizione debitoria del rapporto bancario in oggetto nel corso degli anni (v. e/c agli atti), segno evidente dell'attivazione in favore della correntista di una linea di credito atta a consentirle lo svolgimento dell'attività d'impresa.
Sul punto, si è certamente a conoscenza dell'orientamento della S.C. sui limiti di ammissibilità dell'apertura di credito per facta concludentia (cfr. Cass. civ., sez. I, n.
19941/2006, nonché Cass. civ., sez. I, n. 14470/2005) e sull'esclusione della rilevanza del c.d. “fido di fatto” ai fini della prova della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti (cfr. da ultimo Cass. n. 27705 del 30.10.2018), da cui viene fatto discendere che, in difetto di pattuizione in forma scritta dell'apertura di credito, il conto deve ritenersi non affidato e che di conseguenza tutte le rimesse del correntista hanno carattere solutorio.
Ritiene, tuttavia, questo organo giudicante, in adesione alla preferibile più recente giurisprudenza (Cass. 35189/2023; Cass. 34997/2023), che tale impostazione finisca
7 con l'obliterare in toto il disposto di cui all'art. 127, comma 2, T.U.B., a mente del quale
“Le nullità previste dal presente titolo [cioè il Titolo VI, ndr] operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”. Dalla citata norma si ricava, infatti, che l'invalidità per mancanza di forma ad substantiam (art. 117 T.U.B.)
è una nullità di protezione del cliente e che quindi rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, e di riflesso, che al cliente che invochi detto contratto, non si possa opporre che di esso dovesse fornirsi la prova scritta, con conseguente preclusione anche al rilievo officioso in mancanza di una espressa domanda (per tutte cfr. SS.UU. nn.
26242 e 26243 del 2014, SS.UU. n. 898 del 2018). Dunque la banca non può certamente giovarsi della mancanza di forma pretendendo, appunto, di ritenere - e far dichiarare dal
Giudice - solutorie tutte le rimesse nel periodo dell'affidamento non documentato da contratto scritto.
E allora, far derivare dalla nullità (di protezione) per inesistenza del documento contrattuale la natura solutoria e l'immediata decorrenza della prescrizione delle rimesse intervenute in costanza di fido di fatto, significa, paradossalmente, trarne proprio la produzione di quegli effetti distorsivi in sede giurisdizionale scongiurati dalle Sezioni
Unite; significa, cioè, applicare una norma di protezione all'inverso, proteggendo, anziché il soggetto debole del rapporto, quello forte sul quale incombeva l'obbligo di forma da egli medesimo violato.
In conclusione, con riferimento al conto corrente n. 000500025511, essendo provato l'affidamento del conto dal 2007 in poi e dovendosi ritenere, almeno a partire dal 2004, sussistente un cd. “fido di fatto”, le rimesse operate sul contro entro i limiti del fiso sono ripristinatorie della provvista, con conseguente rigetto in parte qua dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, salva la quantificazione, che si vedrà in seguito, delle rimesse solutorie prescritte e, come tali, non ripetibili, operata in seno alla consulenza.
Con riferimento, invece, al contratto di conto corrente n. 000103561920, l'eccezione di prescrizione è certamente infondata, in quanto il conto è stato aperto in data 20.01.2015,
l'atto di citazione è stato notificato in data 29.12.2021, sicché, non essendo maturato il decennio, non vi sono rimesse solutorie prescritte.
8 4. Analizzando ora le risultanze della consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, la società ha intrattenuto con i seguenti rapporti: Parte_1 Controparte_1 conto corrente ordinario n. 000500025511 (ex conto 467057, a sua volta ex conto n.
000410786244); conto corrente ordinario n. 000103561920.
Con riferimento al primo rapporto di conto corrente, il relativo contratto non è presente agli atti del giudizio, essendo il primo contratto scritto un'apertura di credito risalente al 10.08.2007 (doc. 1 allegato alla citazione), con cui veniva concesso alla società attrice un fido di € 80.000,00 fino a revoca su un conto corrente già sottoscritto. Le principali condizioni economiche pattuite nell'ambito di detto contratto erano le seguenti: tasso d'interesse annuo per gli interessi creditori nella misura di 0,03240%; tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori nella misura dell'8,815%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori pari a 9,1140%; commissione di massimo scoperto nella misura dello 0,25% annua;
periodicità di liquidazione delle competenze trimestrale.
In data 21/02/2012, in forza di apposito contratto di affidamento depositato agli atti del presente giudizio (doc. 1 bis allegato all'atto di citazione), è stato concesso un affidamento su conto pari a € 180.000,00 valido fino alla revoca. Successivamente, con contratto del 15/05/2013 (doc. 1 ter allegato all'atto di citazione), sono state pattuite le seguenti variazioni delle condizioni economiche: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori pari a EURIBOR 3M - 14,50%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori pari a EURIBOR 3M - 15,54374%; periodicità di liquidazione delle competenze trimestrale.
In data 17/02/2015 (doc. 1 quater allegato all'atto di citazione) la banca convenuta ha concesso all'odierna attrice un affidamento su conto di € 50.000,00 valido fino a revoca alle seguenti condizioni: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori nella misura del 15,256%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori pari a
16,15118%.
Con riferimento al secondo rapporto di conto corrente, contrassegnato con il n.
000103561920, il relativo contratto è stato concluso in data 20/01/2015 (all. n. 7 comparsa di costituzione e risposta) alle seguenti condizioni economiche: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi creditori pari a 0,00100%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi creditori pari a 0,00100%; tasso d'interesse annuo
9 nominale per gli interessi debitori per utilizzi fino a € 5.000,00 nella misura del 16,90%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori per utilizzi fino a € 5.000,00 pari a 18,00152%; tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori per utilizzi oltre a € 5.000,00 nella misura del 15,125%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori per utilizzi oltre a € 5.000,00 pari a 16,00470%; CIV: € 75,00 per sconfinamenti sino a € 5.000,00 - € 100,00 per sconfinamenti sino a € 25.000,00 - €
120,00 per sconfinamenti oltre 25.000,00; periodicità di liquidazione delle competenze trimestrale.
Con riferimento a detto conto, in data 17/02/2015 è stato concesso un affidamento di €
150.000,00 valido fino a revoca alle seguenti condizioni economiche: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori nella misura di 15,12500%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori nella misura di 16,00469%.
Gli estratti conto, relativi al rapporto di conto corrente da ultimo richiamato, si sono chiusi in data 30/09/2020 con saldo a debito di € 94,73.
5. Com'è noto, il contratto bancario, per rispettare gli obblighi di forma, determinatezza e specificità previsti dal d.lgs. 385/1993, deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.
La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n.
8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando “la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”).
L'attuale formulazione dell'art. 118 del TUB, distinguendo contratti di durata a tempo indeterminato e contratti di durata a tempo determinato, àncora il diritto della banca alla modifiche sfavorevoli al correntista alla sussistenza di specifici requisiti (al co. 1 è così previsto che per i primi è necessaria una clausola approvata specificamente dal cliente, ed un giustificato motivo, per modificare unilateralmente tassi e altre condizioni previsti
10 nel contratto;
per i secondi e la clausola in questione non può avere ad oggetto i tassi di interesse) e a concrete modalità di esercizio del diritto (deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
"Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.).
È evidente, dunque, che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.
Tutto ciò premesso, correttamente il c.t.u. in relazione al rapporto di conte n.
000500025511 ha concluso nel senso che, pur esistendo in base alle risultanze degli estratti conto un rapporto di affidamento già in data antecedente al 10.08.2007 sino a tale data in assenza di contratto scritto, devono essere eliminate tutte le voci di costo e calcolato solo l'interesse nella misura legale.
Per il periodo successivo al 2007 e fino al 21.02.2012 (data di stipula del successivo contratto di affidamento), correttamente il c.t.u. ha recepito l'osservazione n. 2 di parte attrice contenuta nelle osservazioni alla c.t.u. con la quale è stata eccepita l'indeterminatezza degli interessi debitori e la conseguente necessaria applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
Ed invero nel contratto del 10 agosto 2007 e nel documento di sintesi del 7 settembre
2007 si prevede l'applicazione, in relazione al rapporto di conto corrente n. 467057, di tassi aventi importi non coincidenti (cfr. pagg. 5, 17 e 25 del Doc. 1 allegato alla citazione di parte attrice) laddove emerge l'esistenza di plurime ed incompatibili pattuizioni con riguardo alla misura tanto degli interessi entro fido, quanto di quelli extra fido). In conseguenza dell'assoluta indeterminatezza e inintelligibilità del tasso di interesse debitorio praticato, deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B.
La difesa svolta dalla banca sul punto non risulta poi condivisibile. Il documento di sintesi del 7 settembre 2007 (n. 2007700002) si riferisce infatti al medesimo rapporto
“affidamento in conto corrente” dell'importo di € 80.000,00 (come ivi indicato a pag.17) contemplato alla pag. 25 del medesimo documento laddove reca le condizioni economiche in modo difforme rispetto a quanto precedentemente previsto.
11 Ne consegue che risulta condivisibile la conclusione del c.t.u. che ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB a detto rapporto.
6. In relazione all'eccepita natura usuraria degli interessi pattuiti con riferimento al rapporto n. 000500025511, in relazione al terzo trimestre 2013, la consulenza tecnica ha chiarito che, il TAEG risultava pari al 9,884 %; il TEGM (Tasso effettivo globale medio), rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, ammontava al momento della stipula a 9,96 % e, conseguentemente, il tasso soglia al 14,94 %. Dunque, il tasso effettivo globale alla data di stipula del contratto era entro soglia.
Sul punto, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 24675 del 2017, la quale ha escluso la configurabilità della cd. usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996,
(rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma
1, che attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi.
Sennonché, come pocanzi anticipato, in data 15/05/2013 le parti in causa hanno concluso un contratto di conto corrente modificativo del precedente, ragion per cui, trattandosi di nuova pattuizione, si impone un nuovo vaglio di usurarietà. Nel menzionato contratto modificativo sono state pattuite le seguenti variazioni delle condizioni economiche: tasso d'interesse annuo nominale per gli interessi debitori pari a EURIBOR 3M - 14,50%; tasso d'interesse annuo effettivo per gli interessi debitori pari a EURIBOR 3M - 15,54374%; periodicità di liquidazione delle competenze trimestrale.
Ne discende che, essendo il tasso soglia nel terzo trimestre del 2013, pari a 16,70 %, il tasso effettivo globale alla data della stipula del contratto modificativo era entro soglia.
7. Quanto al secondo motivo di contestazione dedotto da parte attrice e avente ad oggetto l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori per violazione degli artt.
1283 c.c. e 1418 c.c. e 120 T.U.B., esso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 adottata in attuazione dell'art. 25 del
D. Lgs. 4 agosto '99 n. 342, richiamato da parte attrice e rubricato “Trasparenza contrattuale”, così recita: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio
e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera
12 indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, concluso in data 10.08.2007, a ben vedere, ricorre la previsione relativa alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, che è stata espressamente pattuita e approvata per iscritto, in quanto l'art. 2 del citato contratto rinvia per la disciplina della maturazione degli interessi all'allegata tabella
(che costituisce parte integrante del contratto sottoscritto dal cliente), la quale prevede
(pg. 1 tabella) la periodicità “T”, quindi trimestrale, di capitalizzazione e, nella parte relativa alle “Condizioni economiche e chiusura periodica del conto” (pg. 5), prevede che “I rapporti di dare e avere relativi al conto vengono regolati con identica periodicità”.
Nonostante la pattuizione di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi, va osservato, come correttamente dedotto da parte attrice nelle osservazioni alla consulenza, che la previsione di un tasso nominale creditore annuale (individuato in
0,03250%) inferiore al tasso effettivo creditore (individuato in 0,03240% - pg. 1 del documento di sintesi del 7.09.2007) rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa la previsione dell'art. 6 sopra richiamato.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha dedotto che “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (Cass. civ., sez. VI, n.4321 del 10/02/2022; Cass. civ., sez. I, n.
18664 del 3/07/2023).
13 Correttamente, dunque, con riferimento al conto corrente n. 500025511, il CTU ha, in punto di anatocismo, eliminato la capitalizzazione trimestrale degli interessi perché non regolarmente pattuita.
8. Il terzo motivo, avente a oggetto l'illegittima applicazione, nel rapporto di conto corrente n. 000500025511, della Commissione di Massimo Scoperto per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., è risultato fondato.
Nel più volte richiamato contratto del 10 agosto 2007, e più precisamente nel documento di sintesi ad esso allegato, risulta indicata la “Commissione di Massimo Scoperto secca trimestrale” e la si quantifica nella misura percentuale dello 0,2500%. Ne viene, dunque, indicata la periodicità, la misura percentuale, ma non la base di calcolo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che: “è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. civ., sez. I, n. 18664/2023).
Correttamente, dunque, il c.t.u., in sede di rideterminazione del saldo, ha provveduto a espungere tale voce di costo.
9. In ordine al quarto motivo, vertente sulla dedotta illegittimità degli addebiti a titolo di commissione disponibilità immediata fondi (cd. D.I.F.), va osservato che nei due contratti di affidamento del 17.02.2015, rispettivamente per l'importo di € 50.000,00 relativamente al conto corrente n. 500025511 e di € 150.000,00 relativamente al conto n. 103561920, è prevista la Commissione per la messa a disposizione di fondi, nella misura percentuale dello 0,5000%, indicata quale “commissione omnicomprensiva sulle somme disponibili per elasticità di cassa e anticipi vari, calcolata trimestralmente in proporzione all'importo tempo per tempo accordato” (pg. 2 dei richiamati contratti).
Prima facie, la richiamata previsione, contenuta in entrambi i contratti, pare coerente con l'art. 117 bis T.U.B., introdotto dalla legge n. 214/2011, secondo cui “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
14 Senonché, con riferimento al conto corrente nr. 500025511, il consulente tecnico, rispondendo alle osservazioni di parte convenuta, che lamentava la mancata computazione di detta commissione, ha rappresentato che nell'applicazione concreta della cd. D.I.F. “Si rinvengono, come si evince dagli allegati e dagli estratti conto, addebiti trimestrali sempre diversi di importi sempre sopra € 1.000,00 che arrivano anche nel 4°/2014 ad € 1.784,48, (il) che denota e conferma un arbitrio della banca nell'applicazione di questa commissione” (pg. 1151 consulenza tecnica). Ne discende l'illegittima applicazione di detta commissione ad opera della banca convenuta, sicché correttamente il consulente ha provveduto nel rideterminare il saldo ad espungerla.
Per contro, con riferimento al conto corrente n. 103561920, sulla scorta delle risultanze della CTU, la commissione di messa a disposizione dei fondi, prevista nel contratto di affidamento del 17 febbraio 2015, viene regolarmente applicata nel trimestre nella misura dello 0,50% sul fido concesso (pari a € 150.000,00).
10. Ancora, venendo alle altre due censure di parte attrice in ordine alla dedotta illegittimità degli addebiti a titolo di commissione utilizzi oltre disponibilità e a titolo di commissione istruttoria veloce (cd. CIV), per le quali si impone un discorso unitario, anche in tal caso va osservato che i due contratti di affidamento del 17.02.2015 prevedono la commissione istruttoria veloce, rispettivamente per il primo rapporto di conto corrente pari a € 50 per sconfinamenti sino a € 5.000,00, pari a € 100 per sconfinamenti sino a € 25.000,00, pari a € 120 per sconfinamenti oltre € 25.000,00, e per il secondo rapporto di conto corrente pari a € 75 per sconfinamenti sino a € 5.000,00, pari a € 100 per sconfinamenti sino a € 25.000,00, pari a € 120 per sconfinamenti oltre
€ 25.000,00.
A tal proposito, il secondo comma del sopra citato art. 117 bis T.U.B. prevede che: “A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri
a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”.
Su tale versante, con riferimento al conto corrente n. 500025511, il consulente ha rilevato che il contratto prevede una “Commissione utilizzi oltre i limiti del fido di €
2,25 giornalieri”, che risulta “totalmente in contrasto con quanto realmente applicato
15 dalla banca. Infatti si rinvengono, come si evince dagli allegati e dagli estratti conto, addebiti trimestrali consistenti che arrivano anche nel 1°/2013 ad € 1.550,00,
(circostanza) che denota e conferma una difformità tra quanto pattuito e quanto applicato e quindi un arbitrio della banca nell'applicazione di questa commissione”
(pg. 1151 della consulenza).
Per le ragioni sopra illustrate, le doglianze di parte attrice in ordine all'illegittima applicazione delle richiamate commissioni, con riferimento al conto corrente nr.
500025511, risultano fondate, con conseguente espunzione delle medesime in quanto non regolarmente pattuite.
Per contro, la cd. CIV risulta regolarmente pattuita nel contratto di conto corrente n. n.
103561920.
11. I rapporti vanno quindi ricostruiti, conformemente ai criteri indicati nell'ordinanza di conferimento dell'incarico al c.t.u., nei termini di seguito indicati.
Con riferimento al rapporto n. 000500025511:
➢ Per il periodo contabile dal 31/12/2003 al 09/08/2007, in assenza di contratto scritto, eliminazione di tutte le voci di costo e applicazione del solo interesse legale;
➢ Per il periodo contabile dal 10/08/2007 al 20/02/2012, applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 T.U.B. per indeterminatezza del tasso pattuito;
- Anatocismo: Eliminazione della capitalizzazione trimestrale perché non regolarmente pattuita;
- Commissioni: esclusione, perché non regolarmente pattuite, della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi e commissione utilizzi oltre limiti del fido.
➢ Per il periodo contabile dal 21/02/2012 al 05/08/2021:
- Tasso d'interesse creditore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
- Tasso d'interesse debitore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
- Anatocismo: Eliminazione della capitalizzazione trimestrale perché non regolarmente pattuita;
16 - Commissioni: esclusione, perché non regolarmente pattuite, della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi e commissione utilizzi oltre limiti del fido
Con riferimento al rapporto n. 000103561920:
➢ Tasso d'interesse creditore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
➢ Tasso d'interesse debitore: applicazione del tasso di interesse pattuito o comunque dei tassi di interesse applicati se migliorativi per il correntista;
➢ Anatocismo: Applicazione della capitalizzazione trimestrale, perché regolarmente pattuita, fino all'entrato in vigore dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre
2013, n. 147, che ha novellato l'art. 120 tub facendo divieto di applicazione di qualsiasi forma di anatocismo e dunque trattandosi di contratto concluso successivamente alla modifica normativa richiamata, esclusione di ogni capitalizzazione;
➢ Commissioni e Spese: Applicazione delle spese e delle commissioni regolarmente pattuite (commissione per la messa a disposizione fondi e CIV).
12. Alla luce dei principi fino ad ora illustrati e degli approfonditi accertamenti effettuati dall'ausiliario, il saldo dei rapporti oggetto di lite deve così essere rideterminato come segue.
Il conto corrente ordinario n. 000500025511 presenta un saldo ricostruito di €
175.475,61 a credito per il correntista alla data del 5.8.2021.
Considerato che
dalla ricostruzione contabile delle rimesse solutorie, come si evince dall'allegato 5 della consulenza, il totale delle competenze non ripetibili perché prescritte è risultato pari ad
€ 19.671,14, il saldo definitivo è pari a € 155.804,47 a credito per il correntista
(175.475,61 – 19.671,14).
In punto di quantificazione delle rimesse solutorie, infatti, correttamente il c.t.u. ha recepito l'osservazione di parte attrice, che ha dedotto l'esistenza di un affidamento, risultante dalla documentazione contabile prodotta in giudizio, ammontante a €
80.000,00 già dal gennaio 2004, provvedendo a rettificare le rimesse solutorie e quindi il calcolo delle competenze irripetibili, pari non agli originari € 49.129,21, ma a €
19.671,14.
Con riferimento a detto rapporto, dunque, il saldo tiene conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta e del riconteggio delle
17 rimesse solutorie effettuate (e per tali intendendosi versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, secondo i noti principi elaborati dalla Corte di cassazione sezioni unite n. 24418/10) compiute nel decennio anteriore alla domanda. Nella relativa valutazione, correttamente il c.t.u. ha valutato il fido di fatto evincibile dagli estratti conto depositati, in quanto pur frutto di un accordo non valido, detta circostanza rileva ai fini della valutazione della natura solutoria dei pagamenti effettuati dal correntista.
Con riferimento all'osservazione n. 5 formulata da parte attrice alla consulenza, delle due ipotesi prospettate dal c.t.u. deve poi adottarsi quella che individua le rimesse solutorie sulla scorta dei dati riportati nell'estratto conto bancario – non già di quelli depurati dalle poste indebite come pure sostenuto della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9141/2020), in quanto diversamente ragionando si verificherebbe una sostanziale vanificazione degli effetti dell'eccezione.
Secondo il diverso orientamento cui intende darsi seguito in questa sede, il saldo di partenza deve essere individuato in quello indicato negli estratti conto, giacché
“assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi (…) verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo” (sent. C. App. Torino n. 205 del 26.01.2017; in termini Trib. Napoli Nord 11.01.2017; Trib. Udine n. 1299/16; Trib.
Milano n. 14041/16; Trib. Modena n. 10/16; Trib. Milano 29/07/14).
Il conto corrente n. 000103561920 presenta un saldo ricostruito di € 6.055,02 alla data del 30.9.2020 a credito per il correntista, dal quale non va alcunché decurtato, in quanto il conto corrente è stato aperto in data 20/01/2015, l'atto di citazione è stato notificato in data 29/12/2021, sicché non sono state riscontrate rimesse solutorie prescritte.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, attestandosi sui parametri medi per le diverse fasi del giudizio, in € 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, e spese vive pari a € 786,00.
La medesima regola devono seguire le spese di c.t.u., che vanno quindi poste, così come già liquidate, a carico della banca convenuta.
PQM
18 1) Dichiara che il saldo del conto corrente n. 000500025511, alla data del 5.8.2021, è pari a € 155.804,47 a credito per il correntista;
2) Dichiara che il saldo del conto corrente n. 000103561920, alla data del 30.9.2020, è pari a € 6.055,02 a credito per il correntista;
3) Condanna la convenuta a pagare in favore di parte attrice le spese di lite che si CP_2 liquidano in € 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, e spese vive pari a € 786,00.
4) Pone le spese della c.t.u. come già liquidate, a carico di parte convenuta.
Palermo, lì 11.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Spiga
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