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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5805/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 29 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5805/2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di C.F._2
citazione depositato telematicamente il 19.10.2020, dagli avv.ti Aniello Di Palma e Carmen Di
Palma, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Nola (Na) alla via Mario De Sena, n.
156;
- OPPONENTI -
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 4 giugno 2021 dall' avv. Andrea Adamo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n. 190;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1369/2020 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_3 Parte_2
spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1369/2020 di questo Tribunale, con il quale era stato ad essi ordinato di pagare, nella veste di garanti della società Margi S.r.l. ed
P a g . 1 | 10 in solido con questa, in favore di l'importo complessivo di euro 12.222,32, Controparte_1
oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 11/4639/1 intrattenuto con la Banca Popolare di Sviluppo Soc. Coop. per Azioni, affidato con finanziamento BT, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento della spiegata opposizione, gli odierni istanti, hanno eccepito l'inesistenza dell'obbligazione principale in ragione della dedotta novazione del debito, rispetto alla proposta di rientro e rateizzo sottoscritta dalla in data 3.10.2012; l'erroneità della somma Parte_1 ingiunta per non avere la banca scomputato le somme già pagate e l'usurarietà dei tassi di interessi applicati;
l'estinzione della fideiussione ai sensi degli artt. 1955 c.c. e 1957 c.c. Hanno, quindi, insistito per la revoca del decreto ingiuntivo per tutte le ragioni esposte ed inoltre poiché inammissibile ed improcedibile in ragione della intervenuta dichiarazione di fallimento della che avrebbe determinato la competenza funzionale del Tribunale Fallimentare, con il Parte_4
favore delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Ha resistito all'opposizione controbattendo argomentatamente a ciascun CP_1 CP_1
motivo di “impugnazione” e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma risultante dall'istruttoria, con aggravio delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3. Concessa in corso di causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata vanamente la procedura di mediazione ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c., la causa, nel subentro dello scrivente magistrato, ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione allegata, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 ottobre 2024, poi differita (in ragione della necessità di definire cause di più risalente iscrizione in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi imposti dal PNRR), alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore di parte opposta a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. Va in via preliminare affermata la certa competenza di questo Tribunale a decidere sulla opposizione spiegata da e nella loro veste di garanti della Parte_1 Parte_2
società Margi S.r.l.
P a g . 2 | 10 Ed invero, il fallimento della società debitrice principale se indubbiamente comporta l'attrazione al foro fallimentare delle pretese creditorie avanzate nei confronti del fallito soggette al regime del concorso ai sensi dell'art. 24 L. Fall, con conseguente inammissibilità o improcedibilità della domanda instaurata innanzi al Tribunale ordinario (cfr. Cass., nn. 24847/2011, 10640/2012,
1115/2014), tale vis actrativa non si estende alla posizione dei garanti, obbligati solidali, versandosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo e non potendo in alcun modo la richiesta di pagamento avanzata nei loro confronti incidere sul patrimonio del fallito.
Donde, avendo la coltivato il decreto ingiuntivo (pur ottenuto nei confronti Controparte_1
della Margi S.r.l.) unicamente nei confronti dei garanti, le eccezioni da questi ultimi sollevate circa l'inammissibilità della domanda e l'incompetenza funzionale del Tribunale adito si rilevano del tutto pretestuose ed infondate.
1.2 Tanto debitamente chiarito, mette conto, in diritto, innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto
– dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n.
4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004
e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione,
P a g . 3 | 10 presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
1.3. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione del contratto di conto corrente e dell'affidamento concesso in data 13 maggio 2011 dai quali origina la pretesa creditoria azionata in via monitoria, contenenti la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate, delle serie integrali dei relativi estratti conto e dei contratti di garanzia omnibus sottoscritto da e Parte_1 Parte_2
1.4. Ciò posto, al fine di inquadrare correttamente la controversia de quo occorre pregiudizialmente individuare la natura giuridica delle garanzie prestata dagli odierni opponenti in favore della società Parte_4
Ebbene, in base alla espressa pattuizione del contratto in esame (art. 7), i garanti erano tenuti "a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio".
Altresì è stato contrattualmente previsto che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la presente fideiussione si intende fin da ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca a favore del debitore".
Tali clausole depongono univocamente nel senso della qualificazione della garanzia come
“contratto autonomo”.
Secondo quanto precisato dalla più autorevole e recente giurisprudenza, infatti, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, la quale fa deliberatamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola «a semplice richiesta» o «senza eccezioni», sia espressamente derogato l'art. 1945 c.c., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
cfr. Cass. Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14;
19736/11 e più di recente Cass. n. 26380 e n. 26383/2024).
P a g . 4 | 10 Discende da quanto osservato che il garante è legittimato a proporre unicamente le eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative (cfr., ex aliis, Cass. n. 9071 del 2023; Cass. n. 10786 del 2024).
Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
Dunque, si è detto che sono tre i casi in cui il garante, può opporre eccezione al beneficiario dell'accordo: l'inesistenza del contratto principale;
la nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta;
l'esecuzione fraudolenta od abusiva, rientrando in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento (cfr. in arg. Cass. SS. UU. n.
3947/2010; Cass. n. 3193/2021; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 16345/2018 e Cass. n. 10652/2008).
Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche, dunque, deve ritenersi che le uniche eccezioni suscettibili di esame siano quella relative alla inesistenza del contratto principale e all'applicazione dei tassi di interesse usurari.
1.4.1. Quanto alla prima, la tesi sostenuta dall'opponente secondo la quale l'originario contratto di conto corrente affidato sarebbe stato sostituito dall'accordo di ripianamento del debito concordato in data 3.10.20212 con la , nella sua veste di legale rappresentante della Parte_1
Margi S.r.l. è immeritevole di seguito.
Il carattere novativo della transazione, infatti, è espressamente escluso dal testo dell'accordo versato in atti, ove si legge “Diamo atto che né il presente impegno né il rilascio degli effetti cambiari di cui sopra costituiscono novazione alcuna delle obbligazioni originarie da noi assunte, che hanno determinato le esposizioni di cui in premessa e rimaniamo in ogni caso obbligati per l'intero vostro credito in linea capitale, interessi convenzionali e spese anche nell'ipotesi in cui codesta Banca addivenisse a transazione con altro coobligato, dovendosi considerare la presente quale esplicita rinuncia ad avvalersi della dichiarazione prevista dall'art. 1304 c.c. Le suddette obbligazioni originarie permangono con le garanzie personali e/o reali che le assistono e restano disciplinate, per quanto qui non espressamente convenuto, dalle rispettive originarie pattuizioni”.
È, quindi, evidente che non traspare in alcun modo la volontà delle parti di mutare il rapporto
P a g . 5 | 10 obbligatorio sottostante. In proposito, varrà richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione” (cfr. Cass. 27028/2022, conforme a 7194/2019).
Ne discende che, avendo la banca legittimamente esercitato, in forza della clausola risolutiva espressa prevista, il diritto di risoluzione dell'accordo per il mancato pagamento delle rate del piano di rientro (cfr. lettere raccomandate A/R allegate alla produzione di parte opposta) rivive l'obbligazione precedente all'accordo.
Donde, poiché non è controverso l'inadempimento in cui sono incorsi i debitori ne consegue la piena legittimità del credito preteso in via monitoria.
1.4.2. Del tutto destituita di fondamento è del pari l'eccezione relativa all'usurarietà del tasso di interessi applicato, mancando finanche l'indicazione di quale sarebbe il tasso di interessi pattuito, il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto ed in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato. Vieppiù, parte opponente non ha depositato i decreti ministeriali atti ad individuare i tassi soglia vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, con ciò neppure provando l'usura originaria, l'unica in tesi rilevante stante il noto pronunciamento delle Sezioni
Unite (cfr. SS.UU. n. 24675/2017).
1.5. Infine, e solo per amore di completezza, va osservato che anche l'eccezione relativa all'asserito mancato conteggio di alcune rate è destituita di fondamento, poiché parte opposta ha dettagliatamente specificato ed indicato le rate incassate e decurtate dalla somma richiesta e quelle non incassate, restando incontestate le risultanze dell'estratto conto da cui emerge come il creditore abbia regolarmente contabilizzato tutti i pagamenti effettuati dall'opponente.
Allo stesso modo, del tutto generica è la contestazione del calcolo degli interessi, non essendo neppure allegato in che misura gli stessi sarebbero stati applicati in difformità alle previsioni contrattuali.
1.6.1. Quanto alle doglianze sollevate dai garanti con specifico riferimento alla nullità del contratto di garanzia prestata va osservato che le deduzioni in ordine a non meglio definite condotte contrarie a buona fede della banca che avrebbe ritardato l'azione contro il debitore
P a g . 6 | 10 principale ciò comportando la definitiva perdita del regresso in capo al garante si infrangono contro la previsione dell'art. 6 del contratto di garanzia, che in espressa deroga dell'art. 1957
c.c., stabiliva il diritto della banca di agire direttamente nei confronti del garante senza preventiva escussione del debitore principale anche oltre il termine stabilito dalla norma richiamata.
Quanto alla gittata operativa delle norma di cui all'art. 1957 c.c. e alla sua derogabilità, la
Giurisprudenza ha precisato che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21867 del 24 settembre 2013), ulteriormente, si è specificato che “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31569 del 3 dicembre 2019).
Difatti, è bene precisare che nel caso de quo non trova applicazione il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 2021, ove i Giudici di legittimità hanno sancito la nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus riproduttive delle clausole predisposte dall'ABI contrastanti con le disposizioni della legge n. 287/1990 (Legge
Antitrust), come evidenziato dalla Banca d'Italia, con il Provv. n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto lesive della concorrenza.
Tale precisazione risulta necessaria allorché si consideri che una delle clausole comportanti la nullità ex art. 1419 c.c. del contratto di fideiussione omnibus è proprio quella derogatoria del regime di cui all'art. 1957 c.c.
In tal caso, evidentemente, tale nullità parziale non opera, non essendo stata la stessa in alcun modo prospettata dall'opponente (così anche precludendone l'eventuale rilievo officioso).
1.6.2. Infine, se in linea astratta, la natura autonoma della garanzia prestata, comporta l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., non porta tuttavia ad escludere l'applicabilità al contratto autonomo di garanzia del disposto di cui all'art. 1956 c.c. “liberazione del fideiussore per obbligazione futura”.
P a g . 7 | 10 Infatti, la liberazione del fideiussore derivante dal disposto di cui all'art. 1956 c.c. non risulta di per sé derivante dal vincolo di accessorietà tra obbligazione del debitore principale e obbligazione del garante, ma, piuttosto, riguardare una esigenza di protezione del garante che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, risolvendosi, in sostanza, nella applicazione del canone generale di buona fede al rapporto tra beneficiario della garanzia e garante, canone la cui mancata applicazione rispetto a tale rapporto non risulta giustificata dal carattere autonomo della garanzia, anche in presenza del quale la condotta del beneficiario che abusi della propria posizione in spregio di quella del garante merita dunque di essere sanzionata con la liberazione del garante, così come, sempre nell'ipotesi di garanzia autonoma, la assenza di accessorietà tra il rapporto principale e quello di garanzia non impedisce al garante l'exeptio doli laddove il beneficiario escuta il garante pur se consapevole della sopravvenuta estinzione del debito garantito.
È evidente che il problema concreto risiede nella prova che il garante deve fornire della sussistenza dei presupposti dell'applicabilità dell'art. 1956 c.c.: concessione di ulteriore credito al debitore principale;
peggioramento significativo delle condizioni patrimoniali del debitore del rapporto garantito;
la sopravvenienza di tale modifica in peius delle condizioni patrimoniali rispetto alla stipulazione della fideiussione e che tale peggioramento sia tale da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore e rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
la conoscenza, da parte del creditore, di tale deterioramento patrimoniale;
l'assenza di speciale autorizzazione del fideiussore all'elargizione di ulteriore credito al debitore principale.
Nel caso in disamina nessuna prova liquida ed incontrovertibile è stata fornita dagli opponenti dell'abusiva concessione del credito.
Ed invero, giova rilevare che l'art. 5 della garanzia prestata dagli odierni opponenti sanciva l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca.
Ma non emerge dagli atti che gli opponenti, avvalendosi della facoltà contemplata dal richiamato art. 5, abbiano richiesto notizie circa l'entità dell'esposizione debitoria maturata in capo alla
Parte_5
dalla richiamata pattuizione negoziale, che i garanti non possono lamentare di avere
[...]
ignorato quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essi erano tenuti ad informarsi di tanto.
P a g . 8 | 10 A tanto deve poi aggiungersi che era non solo garante ma anche socio ed Parte_1
amministratrice unica della Margi S.r.l., quindi, questa era in grado di avere piena conoscenza dello stato di salute della società e anche di intervenire per impedire la sua negativa gestione.
Ed infatti, non può configurarsi una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (cfr. Trib. Milano Sez. VI, 15/07/2010; Cass. civ., Sez. I, 21/02/2006 n. 3761).
2. In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. La soccombenza degli opponenti governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate d'ufficio, in applicazione del DM n. 55 del 2014, così come integrato dal successivo D.M.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in base al valore della domanda determinato dall'importo del credito ingiunto (cd criterio del disputatum: scaglione di valore compreso tra €
5.201 e 26.000), ai parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
3.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Andrea Adamo, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Infine, la mancata partecipazione degli opponenti senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dalla opposta (cfr. verbale di mediazione del 12.07.2021) impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo di euro 118,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1369/2020, emesso da questo Tribunale in data 30 luglio 2020 e notificato il 31 luglio 2020, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'avv. antistatario di parte opposta, Andrea Adamo, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed P a g . 9 | 10 euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 118,50 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 29/04/2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 10 | 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 29 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5805/2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di C.F._2
citazione depositato telematicamente il 19.10.2020, dagli avv.ti Aniello Di Palma e Carmen Di
Palma, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Nola (Na) alla via Mario De Sena, n.
156;
- OPPONENTI -
CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 4 giugno 2021 dall' avv. Andrea Adamo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n. 190;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1369/2020 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_3 Parte_2
spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1369/2020 di questo Tribunale, con il quale era stato ad essi ordinato di pagare, nella veste di garanti della società Margi S.r.l. ed
P a g . 1 | 10 in solido con questa, in favore di l'importo complessivo di euro 12.222,32, Controparte_1
oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 11/4639/1 intrattenuto con la Banca Popolare di Sviluppo Soc. Coop. per Azioni, affidato con finanziamento BT, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento della spiegata opposizione, gli odierni istanti, hanno eccepito l'inesistenza dell'obbligazione principale in ragione della dedotta novazione del debito, rispetto alla proposta di rientro e rateizzo sottoscritta dalla in data 3.10.2012; l'erroneità della somma Parte_1 ingiunta per non avere la banca scomputato le somme già pagate e l'usurarietà dei tassi di interessi applicati;
l'estinzione della fideiussione ai sensi degli artt. 1955 c.c. e 1957 c.c. Hanno, quindi, insistito per la revoca del decreto ingiuntivo per tutte le ragioni esposte ed inoltre poiché inammissibile ed improcedibile in ragione della intervenuta dichiarazione di fallimento della che avrebbe determinato la competenza funzionale del Tribunale Fallimentare, con il Parte_4
favore delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Ha resistito all'opposizione controbattendo argomentatamente a ciascun CP_1 CP_1
motivo di “impugnazione” e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma risultante dall'istruttoria, con aggravio delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
3. Concessa in corso di causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata vanamente la procedura di mediazione ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c., la causa, nel subentro dello scrivente magistrato, ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione allegata, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 ottobre 2024, poi differita (in ragione della necessità di definire cause di più risalente iscrizione in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi imposti dal PNRR), alla odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore di parte opposta a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. Va in via preliminare affermata la certa competenza di questo Tribunale a decidere sulla opposizione spiegata da e nella loro veste di garanti della Parte_1 Parte_2
società Margi S.r.l.
P a g . 2 | 10 Ed invero, il fallimento della società debitrice principale se indubbiamente comporta l'attrazione al foro fallimentare delle pretese creditorie avanzate nei confronti del fallito soggette al regime del concorso ai sensi dell'art. 24 L. Fall, con conseguente inammissibilità o improcedibilità della domanda instaurata innanzi al Tribunale ordinario (cfr. Cass., nn. 24847/2011, 10640/2012,
1115/2014), tale vis actrativa non si estende alla posizione dei garanti, obbligati solidali, versandosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo e non potendo in alcun modo la richiesta di pagamento avanzata nei loro confronti incidere sul patrimonio del fallito.
Donde, avendo la coltivato il decreto ingiuntivo (pur ottenuto nei confronti Controparte_1
della Margi S.r.l.) unicamente nei confronti dei garanti, le eccezioni da questi ultimi sollevate circa l'inammissibilità della domanda e l'incompetenza funzionale del Tribunale adito si rilevano del tutto pretestuose ed infondate.
1.2 Tanto debitamente chiarito, mette conto, in diritto, innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto
– dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n.
4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004
e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione,
P a g . 3 | 10 presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
1.3. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione del contratto di conto corrente e dell'affidamento concesso in data 13 maggio 2011 dai quali origina la pretesa creditoria azionata in via monitoria, contenenti la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate, delle serie integrali dei relativi estratti conto e dei contratti di garanzia omnibus sottoscritto da e Parte_1 Parte_2
1.4. Ciò posto, al fine di inquadrare correttamente la controversia de quo occorre pregiudizialmente individuare la natura giuridica delle garanzie prestata dagli odierni opponenti in favore della società Parte_4
Ebbene, in base alla espressa pattuizione del contratto in esame (art. 7), i garanti erano tenuti "a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio".
Altresì è stato contrattualmente previsto che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la presente fideiussione si intende fin da ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca a favore del debitore".
Tali clausole depongono univocamente nel senso della qualificazione della garanzia come
“contratto autonomo”.
Secondo quanto precisato dalla più autorevole e recente giurisprudenza, infatti, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, la quale fa deliberatamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola «a semplice richiesta» o «senza eccezioni», sia espressamente derogato l'art. 1945 c.c., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
cfr. Cass. Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14;
19736/11 e più di recente Cass. n. 26380 e n. 26383/2024).
P a g . 4 | 10 Discende da quanto osservato che il garante è legittimato a proporre unicamente le eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative (cfr., ex aliis, Cass. n. 9071 del 2023; Cass. n. 10786 del 2024).
Infatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.
Dunque, si è detto che sono tre i casi in cui il garante, può opporre eccezione al beneficiario dell'accordo: l'inesistenza del contratto principale;
la nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta;
l'esecuzione fraudolenta od abusiva, rientrando in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento (cfr. in arg. Cass. SS. UU. n.
3947/2010; Cass. n. 3193/2021; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 16345/2018 e Cass. n. 10652/2008).
Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche, dunque, deve ritenersi che le uniche eccezioni suscettibili di esame siano quella relative alla inesistenza del contratto principale e all'applicazione dei tassi di interesse usurari.
1.4.1. Quanto alla prima, la tesi sostenuta dall'opponente secondo la quale l'originario contratto di conto corrente affidato sarebbe stato sostituito dall'accordo di ripianamento del debito concordato in data 3.10.20212 con la , nella sua veste di legale rappresentante della Parte_1
Margi S.r.l. è immeritevole di seguito.
Il carattere novativo della transazione, infatti, è espressamente escluso dal testo dell'accordo versato in atti, ove si legge “Diamo atto che né il presente impegno né il rilascio degli effetti cambiari di cui sopra costituiscono novazione alcuna delle obbligazioni originarie da noi assunte, che hanno determinato le esposizioni di cui in premessa e rimaniamo in ogni caso obbligati per l'intero vostro credito in linea capitale, interessi convenzionali e spese anche nell'ipotesi in cui codesta Banca addivenisse a transazione con altro coobligato, dovendosi considerare la presente quale esplicita rinuncia ad avvalersi della dichiarazione prevista dall'art. 1304 c.c. Le suddette obbligazioni originarie permangono con le garanzie personali e/o reali che le assistono e restano disciplinate, per quanto qui non espressamente convenuto, dalle rispettive originarie pattuizioni”.
È, quindi, evidente che non traspare in alcun modo la volontà delle parti di mutare il rapporto
P a g . 5 | 10 obbligatorio sottostante. In proposito, varrà richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione” (cfr. Cass. 27028/2022, conforme a 7194/2019).
Ne discende che, avendo la banca legittimamente esercitato, in forza della clausola risolutiva espressa prevista, il diritto di risoluzione dell'accordo per il mancato pagamento delle rate del piano di rientro (cfr. lettere raccomandate A/R allegate alla produzione di parte opposta) rivive l'obbligazione precedente all'accordo.
Donde, poiché non è controverso l'inadempimento in cui sono incorsi i debitori ne consegue la piena legittimità del credito preteso in via monitoria.
1.4.2. Del tutto destituita di fondamento è del pari l'eccezione relativa all'usurarietà del tasso di interessi applicato, mancando finanche l'indicazione di quale sarebbe il tasso di interessi pattuito, il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto ed in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato. Vieppiù, parte opponente non ha depositato i decreti ministeriali atti ad individuare i tassi soglia vigenti al momento della sottoscrizione del contratto, con ciò neppure provando l'usura originaria, l'unica in tesi rilevante stante il noto pronunciamento delle Sezioni
Unite (cfr. SS.UU. n. 24675/2017).
1.5. Infine, e solo per amore di completezza, va osservato che anche l'eccezione relativa all'asserito mancato conteggio di alcune rate è destituita di fondamento, poiché parte opposta ha dettagliatamente specificato ed indicato le rate incassate e decurtate dalla somma richiesta e quelle non incassate, restando incontestate le risultanze dell'estratto conto da cui emerge come il creditore abbia regolarmente contabilizzato tutti i pagamenti effettuati dall'opponente.
Allo stesso modo, del tutto generica è la contestazione del calcolo degli interessi, non essendo neppure allegato in che misura gli stessi sarebbero stati applicati in difformità alle previsioni contrattuali.
1.6.1. Quanto alle doglianze sollevate dai garanti con specifico riferimento alla nullità del contratto di garanzia prestata va osservato che le deduzioni in ordine a non meglio definite condotte contrarie a buona fede della banca che avrebbe ritardato l'azione contro il debitore
P a g . 6 | 10 principale ciò comportando la definitiva perdita del regresso in capo al garante si infrangono contro la previsione dell'art. 6 del contratto di garanzia, che in espressa deroga dell'art. 1957
c.c., stabiliva il diritto della banca di agire direttamente nei confronti del garante senza preventiva escussione del debitore principale anche oltre il termine stabilito dalla norma richiamata.
Quanto alla gittata operativa delle norma di cui all'art. 1957 c.c. e alla sua derogabilità, la
Giurisprudenza ha precisato che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21867 del 24 settembre 2013), ulteriormente, si è specificato che “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 31569 del 3 dicembre 2019).
Difatti, è bene precisare che nel caso de quo non trova applicazione il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 2021, ove i Giudici di legittimità hanno sancito la nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus riproduttive delle clausole predisposte dall'ABI contrastanti con le disposizioni della legge n. 287/1990 (Legge
Antitrust), come evidenziato dalla Banca d'Italia, con il Provv. n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto lesive della concorrenza.
Tale precisazione risulta necessaria allorché si consideri che una delle clausole comportanti la nullità ex art. 1419 c.c. del contratto di fideiussione omnibus è proprio quella derogatoria del regime di cui all'art. 1957 c.c.
In tal caso, evidentemente, tale nullità parziale non opera, non essendo stata la stessa in alcun modo prospettata dall'opponente (così anche precludendone l'eventuale rilievo officioso).
1.6.2. Infine, se in linea astratta, la natura autonoma della garanzia prestata, comporta l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., non porta tuttavia ad escludere l'applicabilità al contratto autonomo di garanzia del disposto di cui all'art. 1956 c.c. “liberazione del fideiussore per obbligazione futura”.
P a g . 7 | 10 Infatti, la liberazione del fideiussore derivante dal disposto di cui all'art. 1956 c.c. non risulta di per sé derivante dal vincolo di accessorietà tra obbligazione del debitore principale e obbligazione del garante, ma, piuttosto, riguardare una esigenza di protezione del garante che prescinde dalla esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, risolvendosi, in sostanza, nella applicazione del canone generale di buona fede al rapporto tra beneficiario della garanzia e garante, canone la cui mancata applicazione rispetto a tale rapporto non risulta giustificata dal carattere autonomo della garanzia, anche in presenza del quale la condotta del beneficiario che abusi della propria posizione in spregio di quella del garante merita dunque di essere sanzionata con la liberazione del garante, così come, sempre nell'ipotesi di garanzia autonoma, la assenza di accessorietà tra il rapporto principale e quello di garanzia non impedisce al garante l'exeptio doli laddove il beneficiario escuta il garante pur se consapevole della sopravvenuta estinzione del debito garantito.
È evidente che il problema concreto risiede nella prova che il garante deve fornire della sussistenza dei presupposti dell'applicabilità dell'art. 1956 c.c.: concessione di ulteriore credito al debitore principale;
peggioramento significativo delle condizioni patrimoniali del debitore del rapporto garantito;
la sopravvenienza di tale modifica in peius delle condizioni patrimoniali rispetto alla stipulazione della fideiussione e che tale peggioramento sia tale da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore e rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
la conoscenza, da parte del creditore, di tale deterioramento patrimoniale;
l'assenza di speciale autorizzazione del fideiussore all'elargizione di ulteriore credito al debitore principale.
Nel caso in disamina nessuna prova liquida ed incontrovertibile è stata fornita dagli opponenti dell'abusiva concessione del credito.
Ed invero, giova rilevare che l'art. 5 della garanzia prestata dagli odierni opponenti sanciva l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la banca.
Ma non emerge dagli atti che gli opponenti, avvalendosi della facoltà contemplata dal richiamato art. 5, abbiano richiesto notizie circa l'entità dell'esposizione debitoria maturata in capo alla
Parte_5
dalla richiamata pattuizione negoziale, che i garanti non possono lamentare di avere
[...]
ignorato quale fosse la reale situazione patrimoniale della debitrice, atteso che, per contratto, essi erano tenuti ad informarsi di tanto.
P a g . 8 | 10 A tanto deve poi aggiungersi che era non solo garante ma anche socio ed Parte_1
amministratrice unica della Margi S.r.l., quindi, questa era in grado di avere piena conoscenza dello stato di salute della società e anche di intervenire per impedire la sua negativa gestione.
Ed infatti, non può configurarsi una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (cfr. Trib. Milano Sez. VI, 15/07/2010; Cass. civ., Sez. I, 21/02/2006 n. 3761).
2. In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. La soccombenza degli opponenti governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate d'ufficio, in applicazione del DM n. 55 del 2014, così come integrato dal successivo D.M.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in base al valore della domanda determinato dall'importo del credito ingiunto (cd criterio del disputatum: scaglione di valore compreso tra €
5.201 e 26.000), ai parametri minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
3.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Andrea Adamo, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2. Infine, la mancata partecipazione degli opponenti senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dalla opposta (cfr. verbale di mediazione del 12.07.2021) impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo di euro 118,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1369/2020, emesso da questo Tribunale in data 30 luglio 2020 e notificato il 31 luglio 2020, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'avv. antistatario di parte opposta, Andrea Adamo, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed P a g . 9 | 10 euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 118,50 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 29/04/2025
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 10 | 10