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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/05/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 52-1/2024
Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice Relatore e Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
, nato a [...], il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1 residente a [...], in Contrada Morgia n. 7, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ennio Cerio (C.F.: ) e dall'Avvocato Mauro Luciani (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._3 in Campobasso (CB) alla via Cardarelli n. 23, nel procedimento in atti;
− Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 09.12.24 da , nato a [...] il Controparte_1
07.05.1975, assistito dall'OCC dott. Carlo De Socio;
− Sentite le parti comparse all'udienza del 26.03.25;
− Visti gli atti e la documentazione prodotta;
− Ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII, avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− Dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
1 − Considerato che il debitore istante è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in una situazione di sovra- indebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di euro 477.802,82, di cui euro 126.124,84 in privilegio ed euro 351.677,98 in chirografo, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio prontamente liquidabile di cui dispone il è Controparte_1 chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto da reddito da lavoro dipendente come operaio presso la ditta “Tecnopack s.r.l.”, con sede in San Salvo (CH), contrada Piane Sant'Angelo Snc – zona industriale, pari ad euro 1.777,00 (anno 2023), a fronte di un fabbisogno mensile di euro 1.425,00;
− Rilevato che le cause del sovraindebitamento si rinvengono nella crisi economica dell'attività di ristorazione di cui era socio il debitore, che ha subito perdite di esercizio al punto da essere messa in liquidazione in data 03.08.12, con la nomina a liquidatore di , quale amministratore e legale rappresentante della Parte_1 società suddetta. Quest'ultima veniva dichiarata cessata con atto del 15.10.24 e conseguenza di tale chiusura, come attestato dall'OCC, è stato l'accumulo di debiti di natura fiscale e la mancata contribuzione al pagamento della rata mensile di un mutuo fondiario stipulato, assieme alla madre , in data 9.11.2017 per Persona_1 un importo di euro 170.000,00. Successivamente, il 03.12.13 la Banca mutuante, stante il protrarsi degli inadempimenti, comunicava la risoluzione del contratto di mutuo precedentemente stipulato dal sovraindebitato ed intraprendeva la procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Larino sull'immobile della madre oggetto di garanzia ipotecaria. La chiusura dell'attività determinava anche la mancata estinzione del debito con , la quale intraprendeva le azioni giudiziarie di CP_2 recupero del credito contro la suddetta società ormai in liquidazione, ricevendo notifica del decreto ingiuntivo prot. n. 11053 emesso dal Tribunale di Roma in data 29.01.19, poi confermato con sentenza n. 12890/2023, pubblicata il 12.09.23;
− Rilevato che il debitore non risulta intestatario di beni immobili, e che, con riguardo al bene immobile presso il quale il ricorrente ha stabilito la propria residenza, i sig.ri
, e Persona_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, in qualità di comproprietari dell'appartamento, hanno messo a disposizione
[...] del debitore l'immobile di loro proprietà, come da contratto di comodato del 01.01.24, registrato in data 05.11.24 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Termoli;
− Rilevato che dagli accertamenti effettuati presso il PRA, il debitore risulta proprietario di un bene mobile registrato, e precisamente di un'autovettura JEEP RENEGADE, targata GE116WC, immatricolata il 26.05.2021, quotato dall'Istituto Vendite Giudiziarie del Molise in euro 17.000,00. Come attestato dall'OCC, il veicolo ha un valore commerciale da cui ricavare una somma apprezzabile per i creditori, pertanto essa verrà messa in vendita dal liquidatore tramite procedura competitiva;
2 − Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− Considerato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
− Dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
− Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non sussistenti;
− Visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di:
, nato a [...], il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1 residente a [...], in Contrada Morgia n. 7;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Marco Ponsiglione;
Liquidatore il dott. Carlo De Socio, con studio in Campobasso (CB), iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Campobasso;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere
3 al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AVVERTE
- che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti, per cui dispone che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b) CCII, che il debitore , Controparte_1 tenuto conto dei redditi percepiti, possa trattenere per sé gli importi accantonati nel fondo
4 pensione e al contempo versare la somma mensile di euro 350,00, che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione,
AVVERTE IL LIQUIDATORE
- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
5 - che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al Giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII.
ORDINA
Che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
Che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.
Così deciso in Isernia in data 16.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
6
Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice Relatore e Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
, nato a [...], il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1 residente a [...], in Contrada Morgia n. 7, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ennio Cerio (C.F.: ) e dall'Avvocato Mauro Luciani (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._3 in Campobasso (CB) alla via Cardarelli n. 23, nel procedimento in atti;
− Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 09.12.24 da , nato a [...] il Controparte_1
07.05.1975, assistito dall'OCC dott. Carlo De Socio;
− Sentite le parti comparse all'udienza del 26.03.25;
− Visti gli atti e la documentazione prodotta;
− Ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII, avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− Dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
1 − Considerato che il debitore istante è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in una situazione di sovra- indebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di euro 477.802,82, di cui euro 126.124,84 in privilegio ed euro 351.677,98 in chirografo, come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio prontamente liquidabile di cui dispone il è Controparte_1 chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto da reddito da lavoro dipendente come operaio presso la ditta “Tecnopack s.r.l.”, con sede in San Salvo (CH), contrada Piane Sant'Angelo Snc – zona industriale, pari ad euro 1.777,00 (anno 2023), a fronte di un fabbisogno mensile di euro 1.425,00;
− Rilevato che le cause del sovraindebitamento si rinvengono nella crisi economica dell'attività di ristorazione di cui era socio il debitore, che ha subito perdite di esercizio al punto da essere messa in liquidazione in data 03.08.12, con la nomina a liquidatore di , quale amministratore e legale rappresentante della Parte_1 società suddetta. Quest'ultima veniva dichiarata cessata con atto del 15.10.24 e conseguenza di tale chiusura, come attestato dall'OCC, è stato l'accumulo di debiti di natura fiscale e la mancata contribuzione al pagamento della rata mensile di un mutuo fondiario stipulato, assieme alla madre , in data 9.11.2017 per Persona_1 un importo di euro 170.000,00. Successivamente, il 03.12.13 la Banca mutuante, stante il protrarsi degli inadempimenti, comunicava la risoluzione del contratto di mutuo precedentemente stipulato dal sovraindebitato ed intraprendeva la procedura esecutiva immobiliare davanti al Tribunale di Larino sull'immobile della madre oggetto di garanzia ipotecaria. La chiusura dell'attività determinava anche la mancata estinzione del debito con , la quale intraprendeva le azioni giudiziarie di CP_2 recupero del credito contro la suddetta società ormai in liquidazione, ricevendo notifica del decreto ingiuntivo prot. n. 11053 emesso dal Tribunale di Roma in data 29.01.19, poi confermato con sentenza n. 12890/2023, pubblicata il 12.09.23;
− Rilevato che il debitore non risulta intestatario di beni immobili, e che, con riguardo al bene immobile presso il quale il ricorrente ha stabilito la propria residenza, i sig.ri
, e Persona_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, in qualità di comproprietari dell'appartamento, hanno messo a disposizione
[...] del debitore l'immobile di loro proprietà, come da contratto di comodato del 01.01.24, registrato in data 05.11.24 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Termoli;
− Rilevato che dagli accertamenti effettuati presso il PRA, il debitore risulta proprietario di un bene mobile registrato, e precisamente di un'autovettura JEEP RENEGADE, targata GE116WC, immatricolata il 26.05.2021, quotato dall'Istituto Vendite Giudiziarie del Molise in euro 17.000,00. Come attestato dall'OCC, il veicolo ha un valore commerciale da cui ricavare una somma apprezzabile per i creditori, pertanto essa verrà messa in vendita dal liquidatore tramite procedura competitiva;
2 − Verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− Considerato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
− Dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
− Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non sussistenti;
− Visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di:
, nato a [...], il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1 residente a [...], in Contrada Morgia n. 7;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Marco Ponsiglione;
Liquidatore il dott. Carlo De Socio, con studio in Campobasso (CB), iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti Contabili di Campobasso;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere
3 al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
AVVERTE
- che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti, per cui dispone che, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b) CCII, che il debitore , Controparte_1 tenuto conto dei redditi percepiti, possa trattenere per sé gli importi accantonati nel fondo
4 pensione e al contempo versare la somma mensile di euro 350,00, che sarà invece direttamente acquisita alla procedura;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione,
AVVERTE IL LIQUIDATORE
- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
5 - che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al Giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII.
ORDINA
Che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
Che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale.
Così deciso in Isernia in data 16.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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