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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3196/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Arceri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3196/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA ) – e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
–, elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Colletta n. 7, presso lo studio
[...] dell'avv. Aldo Bissi e Monica Giacometti, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in Milano, via Plinio n. 5, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Chiara Baldascini, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
Parte_3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 21 Avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma,
IN VIA PRINCIPALE
1. In totale riforma della sentenza del 18.10.2022 del Tribunale monocratico di Milano – Giudice
Unico Dott.ssa Anna Giorgia Carbone -, con cui è stata definita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 40657/2021 R.G. Trib. Milano, respingere tutte le domande proposte dai Sig.ri Pt_3
, e contro e conseguentemente
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_1 condannare gli stessi al pagamento in favore di della somma di € 416.943,79 oltre agli Parte_1
interessi legali dalle scadenze sino al saldo.
2. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Per e : Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le Parte_1
ragioni indicate, dichiarare improcedibile l'appello per omesso deposito dei messaggi pec in versione
.eml o .msg, ovvero, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione incardinata da parte appellante;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 2, 7;
NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
confermando la sentenza n. 8178/2022 resa dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Giorgia
Carbone, R.G. n 40657/2021, sez. VI civile, in data 18.10.2022 e depositata in data 18.10.2022, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere le domande tutte svolte dall'attore appellante contro gli odierni convenuti appellati, per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 21 in linea con l'art. 346 c.p.c., provvedere all'accoglimento delle domande, eccezioni ed istanze istruttorie avanzate dagli odierni appellati in primo grado e non esaminate dal Giudice dott.ssa
Carbone poiché legittimamente assorbite nella questione preliminare di merito, così dichiarando di non rinunciarvi:
“In via preliminare:
Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato.
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e di titolarità del credito in capo a che agisce per tramite della mandataria Parte_1 Parte_2
qui rappresentata da e, per l'effetto, dichiarare invalido e/o Controparte_3
inefficace il D.I. n. 13009/2021, emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 7491/2021 dal
Tribunale civile di Milano nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale in capo alla mandataria Pt_2
e, conseguentemente, in capo a
[...] Parte_2 Controparte_3
per indeterminatezza dell'oggetto della procura notarile di in favore di Parte_1 [...]
e di tale ultima nei confronti di e Parte_2 Controparte_3
sua conseguente nullità e, per l'effetto, dichiarare invalido e/o inefficace il D.I. n. 13009/2021, emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 7491/2021 dal Tribunale civile di Milano nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani;
In via principale, nel merito
Accertare e dichiarare la carenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo e che il decreto ingiuntivo, oggi opposto, non è certo, liquido ed esigibile e, per
l'effetto, dichiarare invalido e/o inefficace o comunque revocare il il D.I. n. 13009/2021, R.G. n.
7491/2021, emesso in data 16.06.2021 e pubblicato in data 16.07.2021 dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani;
accogliere la presente Opposizione al Decreto Ingiuntivo in premessa indicato e, per l'effetto, revocare
e/o, comunque, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il suddetto decreto n. 13009/2021, R.G. n.
7491/2021 emesso in data 16.06.2021 e pubblicato in data 16.07.2021 dal Giudice dott. Antonio S.
Stefani del Tribunale di Milano, per i motivi esposti in narrativa, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma di €.
416.943,79 erronea ed infondata in fatto ed in diritto;
pagina 3 di 21 condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia provvedere all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in capo a parte opposta di istanza di insinuazione al passivo nel fallimento C.I.D.E. n. R.G. 50/2011
Tribunale di Milano dott. Sergio Rossetti presentata da Banco di Brescia San Paolo Cab S.p.a. e
BA LA Commercio ed Industria nonchè di piano di riparto relativo ai crediti ammessi in favore di parte opposta.
Senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova si chiede sin d'ora che il Giudice Voglia ordinare, ex art. 210 e segg. c.p.c. alla convenuta opposta di voler esibire in giudizio, anche al fine di consentire la successiva acquisizione in copia agli atti di causa, tutti gli estratti conto periodici relativi ai rapporti per cui è causa, nonchè di ogni altra documentazione in possesso della BA relativa ai rapporti suddetti.
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia provvedere all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in capo
a parte opposta, di contratto di cessione stipulato in data 20.07.2018 Controparte_3
tra le parti e BI BA s.p.a. ed il cui avviso di cessione risulta pubblicato in G.U. del Parte_1
26.07.2018 nonchè prova della registrazione dello stesso nel Registro delle Imprese.
Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a parte avversaria
nonché, ad BI BA (incorporante della BA LA commercio ed Industria) Pt_2
l'esibizione della modulistica dei contratti di fideiussione utilizzati dal 2008 al 2011 da parte di BA
LA Commercio Industria nonché ad ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione ad ABI –
Associazione BAria Italiana - dei modelli in uso dal 2008 al 2011 presso gli Istituti di credito aderenti.
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere la richiesta di interrogatorio formale nella persona del legale rappresentante di sui seguenti capitoli di prova: Controparte_3
1) Vero che BA LA Commercio ed Industria era a conoscenza della gravosa condizione economica in cui versava il debitore principale, ovvero, la società CIDE prima della declaratoria di fallimento di tale ultima intervenuta in data 27.01.2011?
2) Vero che BA LA Commercio ed Industria manteneva il rapporto obbligatorio con il debitore principale facendo credito a tale ultimo a ridosso della data di declaratoria di fallimento della società C.I.D.E. intervenuta in data 27.01.2011?
pagina 4 di 21 3) Vero che la BA LA Commercio ed Industria manteneva il rapporto obbligatorio con il debitore principale facendo credito a tale ultimo a ridosso della data di declaratoria di fallimento della società C.I.D.E. intervenuta in data 27.01.2011 in assenza di relative autorizzazioni alla concessione del credito da parte dei fideiussori signori , e CP_2 Parte_3 [...]
? CP_1
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere la richiesta di interrogatorio formale in capo a
in persona del legale rappresentante p.t. ed in capo a Parte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. sui seguenti capitoli:
[...]
4) Vero che Lei sottoscriveva di suo pugno la dichiarazione di cessione del credito di cui al doc. n. 14 , allegato alla memoria n. 2 di parte avversaria che si rammostra?
Si chiede l'interrogatorio formale di parte avversaria seguenti Controparte_5
capitoli di prova:
5) Vero che l'istanza di insinuazione al passivo di BA LA Commercio ed Industria nel fallimento CIDE che si rammostra (doc. n. 4, controparte) reca la data del 13.05.2011?
6) Vero che il D.I. oggi opposto e che si rammostra (doc. n. 1, 2 è stato notificato in data CP_2
02.08.2021 al sig. ed alla sig.ra e in data 04.08.2021 al sig. Parte_3 Controparte_1
? CP_2
7) Vero che le lettere (docc. n. 11 – 12, D.I. controparte con cui veniva richiesto il pagamento Pt_2
dell'importo di euro 193.034,64 in relazione al finanziamento n. 6201 recano quale data il 09.02.2011?
8) Vero che tra le date indicate nei capitoli sopra formulati 5) 7) e la data di notifica del D.I. opposto intercorrono più di dieci anni?
9) Vero che alla data del 13.02.2020 pendeva la procedura concorsuale Fallimento CIDE n. 50/2011?
10) Vero che la lettera datata 13.02.2020 di inviata al sig. e che si rammostra Pt_2 CP_2
(allegato n. 7 di parte avversaria) chiedeva al sig. di non prendere in considerazione la CP_2
missiva se fosse pendente una procedura concorsuale?
11) Vero che il sig. inviava email pec in data 04.03.2020 a con la lettera che si CP_2 Pt_2
rammostra (doc. n. 10, con cui comunicava che essendo pendente la procedura concorsuale CP_2
R.G. n. 50/2011 – fallimento C.I.D.E - ignorava come da indicazione di la missiva di cui al Pt_2 cap. n. 10 ritenendola “nulla”?”
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 5 di 21
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con decreto ingiuntivo n. 13009/21 emesso il 16.07.2021, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta da contro , e Parte_1 Parte_3 CP_2 Controparte_1
, ingiungendo il pagamento della somma di euro 416.943,79 oltre interessi.
[...]
Il creditore ricorrente esponeva che:
- Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a. aveva stipulato con Compagnia Italiana Distribuzione
Elettrodisiel s.p.a. (di seguito un contratto di conto corrente di corrispondenza n. CP_6
10359 in data 3.7.2006;
- avevano stipulato, in data 12.11.2007, con Controparte_7 CP_6 un “prestito finanziario”;
- per effetto di atto di fusione del 2.2.2017, Banco di Brescia San Paolo era stato incorporato in
BI BA s.p.a. e, per effetto di atto di fusione del 15.11.2016, Controparte_7
era stata incorporata in BI BA s.p.a.;
[...]
- le obbligazioni derivanti dai predetti contratti risultavano garantite da fideiussione omnibus dai sigg. , e sino alla concorrenza di euro Parte_3 CP_2 Controparte_1
2.926.500,00;
- la società garantita era risultata fallita in data 27.1.2011;
- i crediti oggetto di causa erano stati ceduti pro soluto da BI BA Spa alla in data Parte_1
20.07.2018 con pubblicazione in G.U. del 26.7.2018.
I.b. Proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo , e Parte_3 CP_2 [...]
contestando la legittimazione ad agire della ricorrente e la mancanza di prova della CP_1
cessione del credito, nonché la carenza di titolarità del credito, dichiarando di aver garantito obbligazioni solo verso e non verso Banco di Brescia, Controparte_7
eccependo inoltre la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust e indeterminatezza dell'oggetto.
pagina 6 di 21 I.c. Si costituiva contestando l'opposizione, sostenendo la regolarità della cessione e la Parte_1
validità della fideiussione, eccependo l'interruzione della prescrizione.
I.d. La causa, non istruita ulteriormente, veniva decisa mediante discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I.e. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8178/2022, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore della condannando quest'ultima al pagamento delle Parte_1
spese di lite, liquidate in euro 10.634,00 oltre accessori.
In particolare, il giudice:
- rilevava che non aveva provato né la propria legittimazione sostanziale ad Parte_1
agire né la titolarità dei crediti azionati. Secondo il Tribunale, infatti, la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di cessione della banca cedente prodotte in giudizio risultavano insufficienti per comprovare la cessione effettiva del credito e la conseguente legittimazione della società ricorrente;
- evidenziava la necessità, non soddisfatta da di produrre il contratto di Parte_1
cessione da cui poter ricavare che lo specifico credito per il quale la cessionaria agisce sia stato oggetto della cartolarizzazione;
- considerava assorbita la questione relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust e per indeterminatezza dell'oggetto, essendo stata decisiva la mancata prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_8
[...]
[..
. L'appello
II. a. Avverso la suddetta decisione del Tribunale ha interposto appello e per essa, Parte_1
quale mandataria, sulla scorta di sei motivi, come di seguito rubricati e Parte_2
riassunti in sintesi:
1. Circa la natura e il carattere probatorio della dichiarazione di cessione sottoscritta dal cedente
e dal cessionario
pagina 7 di 21 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha erroneamente qualificato la dichiarazione di cessione sottoscritta dal cedente e dal cessionario come mero elemento indiziario, privandola di efficacia probatoria per la sola mancanza della produzione del contratto di cessione. Tale impostazione, oltre a risultare contraddittoria rispetto al richiamo dell'art. 2720 c.c., finisce per svuotare di significato la funzione stessa dell'atto ricognitivo, che è per sua natura destinato a confermare il contenuto di un precedente negozio, senza necessità di allegarlo.
Secondo l'appellante, la dichiarazione prodotta costituisce a tutti gli effetti un atto di ricognizione ai sensi della norma citata, idoneo a fornire piena prova delle dichiarazioni ivi contenute. Il documento, sottoscritto da entrambe le parti del rapporto giuridico – la banca cedente e la società cessionaria – attesta in modo specifico l'avvenuta cessione dei crediti, con puntuale indicazione delle linee oggetto del trasferimento, integrando così tutti i presupposti richiesti per attribuirgli pieno valore probatorio.
2. Circa l'indicazione del credito nell'elenco dei codici identificativi
L'appellante contesta la valutazione del primo giudice secondo cui l'elenco dei codici identificativi delle posizioni debitorie sarebbe inidoneo a dimostrare la titolarità del credito azionato, per l'assenza di univoca e precisa riconducibilità ai crediti oggetto della domanda. Secondo l'appellante, tale affermazione non tiene conto della prassi bancaria, secondo cui ogni debitore viene identificato mediante un codice numerico (NDG) che, pur non riportando il nominativo, consente di individuare in modo inequivocabile la relativa posizione debitoria.
L'appellante evidenzia che, nel caso di specie, l'elenco richiamato nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – e prodotto in giudizio – contiene tutti gli elementi utili all'identificazione del credito ceduto: in particolare, risulta indicato il numero NDG 4499926, nonché il numero 10359 riferito al contratto di conto corrente per corrispondenza stipulato il 03.07.2006 tra Banco di Brescia San Paolo e CIDE, e il numero 1000621 relativo al prestito finanziario concluso in data 12.11.2007 tra la stessa CIDE e la
. Controparte_7
Tali dati, precisi e riscontrabili, dimostrerebbero che il credito azionato rientra tra quelli oggetto di cessione.
Alla luce di ciò, il documento avrebbe dovuto essere ritenuto idoneo a comprovare la titolarità del credito in capo a Parte_1
pagina 8 di 21 L'approccio seguito dal Tribunale, che ha richiesto un'ulteriore documentazione per attribuire efficacia probatoria all'elenco, risulterebbe eccessivamente formalistico e non coerente con i principi di ragionevolezza e libertà nella valutazione delle prove.
3. Circa la nullità del contratto di fideiussione
L'appellante contesta l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sollevata dagli opponenti, osservando come tale doglianza sia stata proposta in modo generico e privo di specifica indicazione delle clausole ritenute invalide. In particolare, gli opponenti si sono limitati a richiamare il presunto recepimento di uno schema ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità Antitrust nel 2005, senza tuttavia dimostrare alcun collegamento concreto tra le intese anticoncorrenziali e la fideiussione oggetto di causa.
Secondo l'appellante, la validità del contratto di garanzia deve essere valutata in base alla sua struttura e al contenuto negoziale concreto. Nel caso di specie, la fideiussione risulta formalmente valida e non presenta clausole che violino, di per sé, norme imperative. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità di una fideiussione può derivare dall'adesione a un'intesa anticoncorrenziale solo qualora sia dimostrata una connessione funzionale diretta tra tale intesa e il contratto stipulato “a valle”. In mancanza di tale prova, la fideiussione non può ritenersi radicalmente nulla. In ogni caso,
l'appellante richiama l'art. 1419 c.c., evidenziando che l'eventuale nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, se non risulta che le parti non lo avrebbero concluso in assenza delle disposizioni colpite da invalidità. Inoltre, anche qualora si ritenesse nulla, ad esempio, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., tale circostanza sarebbe ininfluente nel merito, essendo stata comunque proposta l'azione nei termini previsti dalla legge.
4. Circa l'asserita nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto
L'appellante contesta l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti per presunta indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione, rilevando come tale censura sia infondata. Ai sensi dell'art. 1938 c.c., la fideiussione può garantire anche obbligazioni future, purché sia previsto un importo massimo garantito.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere valido l'oggetto della fideiussione omnibus, poiché determinabile per relationem rispetto all'obbligazione principale. Ne consegue che l'oggetto è sufficientemente determinato e l'eccezione deve essere rigettata.
pagina 9 di 21
5. Circa l'indeterminatezza ed erroneità delle somme ingiunte
L'appellante respinge le contestazioni relative alla presunta indeterminatezza o erroneità dell'importo ingiunto, osservando che il credito è stato documentato mediante estratti conto certificati ex art. 50
T.U.B. e piano di ammortamento del finanziamento. In sede monitoria e nel giudizio di opposizione, sono stati prodotti tutti gli atti contabili necessari a dimostrare il quantum dovuto. Le doglianze degli opponenti, prive di riscontri concreti, appaiono meramente dilatorie e infondate.
6. Circa l'asserita prescrizione del credito ingiunto
L'appellante nega l'intervenuta prescrizione, evidenziando che l'interruzione è avvenuta con il deposito delle domande di ammissione al passivo nelle procedure fallimentari della società debitrice principale nel 2011. Tale atto produce effetti anche nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1310 c.c. Inoltre, sono state inviate plurime diffide nei confronti degli opponenti, idonee a interrompere ulteriormente il decorso del termine. Anche sotto questo profilo, l'eccezione sarebbe dunque priva di fondamento.
II.b. Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto Controparte_1 Parte_3 CP_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare, hanno sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; per difetto di specificità e mancanza di una chiara individuazione delle parti della sentenza impugnata e dei motivi concreti di dissenso;
nonché eccezione di improcedibilità per omesso deposito, al momento della costituzione in giudizio, dei messaggi PEC in formato .eml o .msg, richiesto a pena di improcedibilità per le notifiche effettuate telematicamente.
Nel merito, hanno ribadito l'inidoneità della documentazione prodotta da parte appellante a dimostrare la titolarità del credito e la legittimazione ad agire, in assenza del contratto di cessione e della prova dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cartolarizzazione. Hanno altresì insistito sull'invalidità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, sull'erroneità e non intelligibilità delle somme ingiunte, nonché sull'intervenuta prescrizione del credito azionato.
II.c. Nel corso del giudizio d'appello, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori delle parti hanno comunicato l'intervenuto decesso di;
conseguentemente, le parti hanno Parte_3 chiesto l'interruzione del procedimento, disposta dalla Corte con provvedimento del 9.1.2025.
pagina 10 di 21 La causa è stata successivamente riassunta dal difensore dell'appellante con ricorso ex Parte_1
art. 303 c.p.c., depositato in data 23.1.2025.
II.d. In data 24.2.2025, e si sono costituiti nuovamente in Controparte_1 CP_2 giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel corso del presente giudizio.
II.e. All'udienza del 26.2.2025, la Corte d'Appello di Milano, verificata la mancata costituzione di alcuno quale erede di e rilevato che in atti vi era unicamente riscontro della rinuncia Parte_3 all'eredità da parti di , ha dichiarato la contumacia in riassunzione degli eredi Controparte_1
di , impersonalmente e collettivamente, trattenendo la causa in decisione con assegnazione Parte_3
dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
In data 28.04.2025, ha depositato nel fascicolo telematico comparsa di costituzione e CP_2
risposta anche nella pretesa qualità di “chiamato all'eredità” di , affermando di non avere Parte_3 ancora accettato l'eredità, reiterando le difese e conclusioni tutte del padre.
III. Le osservazioni della Corte:
Preliminarmente vanno delibate le eccezioni di inammissibilità dell'appello.
Quanto all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'eccezione è superata giacché soddisfa il requisito di specificità dell'appello l'esposizione chiara ed univoca sia delle domande rivolte al giudice del gravame, sia delle ragioni delle doglianze.
È parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per omesso deposito dei messaggi
PEC in formato .eml o .msg, atteso che l'appellante ha fornito prova, nel corso del giudizio1, dell'avvenuto invio in uno dei formati richiesti (.msg), ancorché l'atto di appello risulti depositato nel
PCT in formato analogico scannerizzato e non come PDF navigabile. 1 Cfr. nota di deposito del 14.3.2023. pagina 11 di 21 È altresì infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163, commi II e VII, c.p.c., formulata con riferimento all'erronea indicazione del cognome del difensore di controparte e della PEC, atteso che gli appellati si sono comunque ritualmente costituiti in giudizio, realizzando lo scopo cui l'atto era destinato, ossia consentire la loro tempestiva costituzione e la piena conoscenza del contenuto dell'impugnazione. Deve pertanto ritenersi integrata la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio del Sig.
[...]
, asseritamente quale erede del defunto , avvenuta in data 28.2.2025. Come risulta CP_2 Parte_3
dagli atti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025 è stata dichiarata la contumacia in riassunzione degli eredi del Sig. e, contestualmente, la causa è stata trattenuta in decisione. Parte_3
Ai sensi dell'art. 293 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022
(cd. “Riforma Cartabia”) – applicabile ratione temporis al presente giudizio – la parte contumace può costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale, nel caso di specie, risultava già celebrata.
Venendo al merito, la Corte osserva quanto segue.
III.a. Il primo motivo d'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
La parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito2. 2 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. pagina 12 di 21 Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte in una successiva pronuncia, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”3.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma
2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito4.
In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto5. 3 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020. I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
Nel caso in esame, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2, T.U.B. non risulta essere stato prodotto in giudizio.
L'appellante ha infatti depositato – al doc. 5 del fascicolo monitorio – un estratto della Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 26 luglio 2018, limitato alle pagine da 41 a 84, dal quale non si evince alcuna comunicazione di cessione dei crediti relativa alla posizione controversa.
Come già rilevato dal primo giudice (doc. n. 5 fascicolo monitorio non è stato prodotto l'indice con
l'elenco delle cessioni né parte opposta si è premurata di indicare a quale pagina delle 42 prodotte fosse indicata la cessione oggetto di causa e comunque sfogliando il documento non si rinviene la cessione dei crediti del 20.7.2018; pag. 7 della sentenza), l'estratto depositato, nelle sue pur numerose pagine, non contiene l'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B., di tal ché non consente in alcun modo di desumere l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti.
Parimenti privo di rilievo probatorio risulta il documento n. 13 prodotto in primo grado dall'odierna appellante. Esso, infatti, è stato unilateralmente predisposto dalla stessa e non è assistito da Pt_1 alcuna attestazione o riscontro oggettivo che ne comprovi l'effettiva corrispondenza all'elenco effettivo dei crediti ceduti. Né vale, peraltro, quanto sostenuto dalla medesima appellante nella memoria ex art. 183, co. 1, ovvero che: “Nell'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale è indicato il sito web (https://archivio.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-BI-BA.aspx) nel quale è contenuto l'elenco dei crediti ceduti, rappresentante parte integrante del contratto di cessione (all.
13).” Tale assunto resta infatti privo di riscontro, atteso che, come già rilevato, l'appellante non ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione del suddetto link, rendendo così impossibile verificare la correttezza e la corrispondenza di quanto dichiarato. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che l'indirizzo web indicato nella memoria risulta attualmente inattivo: cliccando sul medesimo compare esclusivamente un messaggio di errore, “not found 404”.
pagina 14 di 21 Tutto ciò detto, è tuttavia da rilevare che in primo grado l'appellante ha prodotto, dapprima, una dichiarazione di Intesa San Paolo di cessione del credito datata 28.1.2022 (doc. 10 della comparsa di risposta) -che è stata contestata in quanto sottoscritta da un soggetto, dott. la cui Persona_1 qualità non era allegata e di cui non erano comprovati i poteri rappresentativi verso l'esterno- e, successivamente, una seconda dichiarazione di cessione proveniente da BI BA, sottoscritta in data
20.7.2020 dal dott. corredata da apposita attestazione della stessa BI BA che Persona_2 certifica in capo al predetto firmatario “la qualifica di Dirigente quale Responsabile presso l'unità organizzativa Recupero Crediti di BI BA S.p.A.” (doc. 10 di primo grado). Tale documento attesta espressamente che il credito nascente dal c/c ordinario (Rapp. n. 1-6244-10359, pari a € 238.964,05) e dal mutuo chirografario (Rapp. n. 80-5588-10006201, pari a € 177.979,74) è stato ceduto da BI
BA a in data 20.7.2018. Parte_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che quest'ultima dichiarazione della BA cedente sia idonea e sufficiente a dimostrare che il credito in esame sia stato effettivamente oggetto di cessione.
Invero, come già più volte affermato da questa Corte, nel solco della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte di Cass., n. 10200/20216; Corte d'Appello di Milano, sez. I, n.
220/2023; n. 3180/2024).
Del resto, tale dichiarazione riscontra con esattezza l'avvenuta cessione della posizione creditoria con il numero identificativo che trova precisa e puntuale rispondenza numerica nei contratti prodotti (docc. 1
e 2 del fascicolo monitorio) e negli estratti conto autenticati ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (docc. 8 e 9 del fascicolo monitorio), sicché risultano allegati tutti i dati necessari a individuare, tra i rapporti oggetto di cessione, il credito azionato in giudizio. 6 “Non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” […] “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”. pagina 15 di 21 Infine, sebbene non sia stata fornita prova dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta agli atti che, in data 21 settembre 2018, , in qualità di mandataria di Parte_2
ha comunicato alla società debitrice e al sig. l'intervenuta cessione del Parte_1 CP_2 credito con contestuale diffida di pagamento, dando così notizia dell'avvenuta cessione.
III.b. Ritenuta provata la titolarità del credito in capo a il secondo motivo di appello, Parte_1 avente ad oggetto l'indicazione del credito nell'elenco dei codici identificativi, deve ritenersi assorbito.
Occorre pertanto procedere all'esame delle ulteriori questioni sollevate dagli opponenti nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale, al fine di verificare se l'opposizione sia, comunque, fondata nel merito. In tale prospettiva, va osservato che gli ulteriori motivi di appello dedotti da Pt_1
si risolvono, nella sostanza, in controdeduzioni difensive alle eccezioni sollevate dagli opponenti in sede di opposizione.
III.c. Quanto all'asserita nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa Antitrust, la censura di nullità integrale si rivela infondata alla luce dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n. 41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. civile SS.UU. n. 41994/2021).
Esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di invalidità totale, nel caso di specie risulta predicabile la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus de qua, che riproducono pedissequamente il testo delle clausole n. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurato dalla BA d'Italia con provvedimento n.
55/2005.
Giova tuttavia osservare che la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 nei contratti di fideiussione intercorsi nel caso specifico tra le parti presenta un ruolo neutro, poiché:
pagina 16 di 21 - quanto alle clausole n. 2 e 8 (che comportano la sopravvivenza della garanzia all'eventuale estinzione e/o invalidità sopravvenuta dell'obbligazione principale), non può prescindersi dall'analisi specifica volta a verificare se le stesse siano state azionate dalla banca nel caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 28028/2021; Cass. n. 4175/2020; Cass. Civ. n.
24044/2019) e pare appena il caso di evidenziare come, nel caso in esame, non risultino essersi concretizzati gli eventi estintivi o invalidanti che costituiscono i presupposti sostanziali di applicazione di tali pattuizioni;
- quanto alla clausola n. 6, recante deroga all'art. 1957 c.c., va osservato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è idonea ad evitare la decadenza prevista dalla predetta norma la tempestiva presentazione, da parte del creditore, della domanda di insinuazione al passivo fallimentare del debitore principale, purché depositata entro il termine decadenziale previsto7. Nel caso di specie, risulta che tale domanda è stata depositata da Banco di Brescia San Paolo Cab S.p.A. e da Controparte_9
rispettivamente in data 18.05.2011 e 19.05.2011 (docc. 3 e 4). A ciò si aggiunga che la
[...]
in data 10.02.2011, ha inviato ai fideiussori – odierni Controparte_9
appellati – una comunicazione recante l'indicazione dell'esposizione debitoria della società
CIDE, con contestuale invito a provvedere al pagamento dello scoperto. Tale comunicazione costituisce richiesta scritta di pagamento in sede stragiudiziale e, come tale, integra un atto idoneo ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.8, atteso che la BA ha azionato il proprio credito sulla base della clausola n. 7 del contratto, non è incisa dal provvedimento antitrust e contenente l'obbligo del garante di “pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”. III.d. Quanto all'asserita nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto si rileva quanto segue.
Come noto, la fideiussione omnibus – ampiamente diffusa nella prassi bancaria – è una garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore in dipendenza di qualsiasi operazione.Tale peculiarità rende applicabile all'istituto le regole sulle obbligazioni future, di cui agli artt. 1938 e 1956
c.c.
La Legge n. 154 del 1992, modificando il testo dell'art. 1938 c.c., ha sopito ogni perplessità circa la determinatezza dell'oggetto di questo contratto, imponendo per le fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni future la fissazione di un importo massimo garantito, all'evidente fine di cristallizzare quantitativamente l'esposizione debitoria complessiva del fideiussore, che oltre tale importo non sarà tenuto a rispondere. Ciò rappresenta un elemento di certezza che contrasta con ogni rischio di indeterminatezza del contratto ed esclude la nullità della fideiussione, non essendo necessaria la specificazione del tipo di obbligazione oggetto della garanzia.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, risulta agli atti una fideiussione omnibus limitata all'importo massimo di euro 2.962.500,00 (doc. 4 fasc. di primo grado).
III.e. Quanto all'eccezione di indeterminatezza ed erroneità delle somme ingiunte, dalla documentazione versata in atti risulta che l'unico contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dagli appellati è quello concluso con in data 06.08.2009, volto Controparte_9
a garantire le obbligazioni assunte da nei confronti della medesima banca, fino alla CP_6
concorrenza massima di euro 2.926.500,00, importo successivamente ridotto, per espressa volontà delle parti, a euro 650.000,00 in data 29.09.2010.
Nessun contratto di fideiussione risulta invece stipulato a garanzia delle obbligazioni assunte da CIDE nei confronti di Banco di Brescia San Paolo, banca con la quale la debitrice aveva sottoscritto in data
03.07.2006 un contratto di conto corrente (n. 10359). Ne consegue che la somma di euro 238.964,05, derivante da detto rapporto, non può essere richiesta agli odierni appellati, in assenza di un vincolo fideiussorio in favore della predetta banca.
pagina 18 di 21 L'importo che può ritenersi validamente ingiunto è, dunque, limitato al credito residuo di euro
177.979,74 afferente al contratto di finanziamento stipulato in data 12.11.2007 tra
[...]
e CIDE, somma da ritenersi dovuta unitamente agli interessi maturati e Controparte_7 maturandi al tasso legale e alla tassa di registro sull'emanando decreto.
In relazione a tale credito, si osserva quanto segue.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenze n. 1031/2023 e n. 1522/2023), l'art. 50
TUB prevede espressamente che: “La BA d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. La valenza probatoria del documento in esame non è esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo dal quale desumere la sussistenza del credito, soprattutto laddove non si limiti all'indicazione del saldo a una determinata data, ma riporti tutte le operazioni compiute dall'inizio del rapporto. ha assolto all'onere probatorio, producendo non solo il contratto di finanziamento e Parte_1
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., ma anche il piano di ammortamento del finanziamento stesso, depositato nel corso del giudizio di primo grado (sub doc. 12 nel fascicolo di appello).
La pretesa creditoria risulta pertanto fondata solo nei limiti sopra precisati, con conseguente parziale accoglimento dell'opposizione nella parte eccedente tale importo.
III.e. Infine, l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto – per la sola parte di credito effettivamente accertata come garantita dai fideiussori, nei limiti sopra indicati – è infondata.
Come già indicato, a seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice principale,
[...]
ha presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data Controparte_7
19.05.2011 (doc. 4, fasc. I grado). Tale domanda costituisce atto interruttivo della prescrizione, producendo effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale. In tal senso si è espressa la Cassazione civile, Sez. III, sent. 17 luglio 2014, n. 16408, secondo cui “la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione [...] con effetti permanenti”.
Ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'interruzione si estende anche ai coobbligati, tra cui i fideiussori.
pagina 19 di 21 Inoltre, come già rilevato, in data 10.2.2011, ha inviato agli Controparte_7 appellati, quali garanti, comunicazione dell'inadempimento della debitrice principale, con invito al pagamento. Tale atto integra una richiesta stragiudiziale idonea a costituire in mora e a interrompere la prescrizione.
Ulteriori atti interruttivi sono rappresentati dalle diffide trasmesse da in data Parte_1
08.11.2018 e 26.02.2020, contenenti comunicazione della cessione del credito e intimazione ad adempiere per l'importo complessivo azionato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (v. Cass. civ., Sez. III, sent. 12 febbraio 2010, n.
3371), l'efficacia interruttiva della prescrizione è riconosciuta a quegli atti che contengano l'identificazione del debitore, l'indicazione della pretesa creditoria e un'espressa richiesta di adempimento.
Nel caso di specie, tali requisiti risultano soddisfatti. Deve dunque escludersi che il termine prescrizionale sia decorso, con riferimento al credito di euro 177.979,74, garantito dall'unica fideiussione in atti.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in conclusione, l'appello può essere parzialmente accolto.
Benché la sentenza impugnata resti confermata quanto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli odierni appellati devono essere condannati al pagamento, in favore della parte appellante, della minore somma risultata dovuta, maggiorata degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla scadenza al saldo.
IV. Il regolamento delle spese di lite
La riforma della sentenza di primo grado comporta ex se la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
pagina 20 di 21 Data la loro sostanziale soccombenza, gli appellati devono essere condannati alla refusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo Parte_1
secondo il criterio del decisum (Cass. 26819/2024:“ Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata
- sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum)”).
Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi, dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 – € 260.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 3196/2023, promossa in grado d'appello da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8178/2022 Parte_1
pubblicata il 18.10.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in via fra loro solidale , e gli eredi di al CP_2 Controparte_1 Parte_3 pagamento, in favore di della somma capitale di € 177.979,74 oltre interessi Parte_1
come da motivazione.
2. conferma nel resto.
3. condanna gli appellati in solido a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e, quanto al secondo grado, in € 9.991,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Alessandra Arceri
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188. 5 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. pagina 13 di 21 7 Cfr. Cass. n. 24296/2017, Cass. n. 24295/2017, Cass. n. 18779/2017; tutte conformi a Cass. n. 8723/1994 secondo cui:
“L'osservanza del creditore all'onere di proporre e coltivare con diligenza istanza contro il debitore principale, ai fini della conservazione della garanzia del fideiussore (art. 1957 c.c.), esige il ricorso a mezzi processuali di tutela del diritto in via cognitoria od esecutiva e, pertanto, in presenza della crisi economica di detto debitore principale, non è ravvisabile nella mera proposizione di richiesta di fallimento, la quale rimane sul piano della sollecitazione dell'apertura della procedura concorsuale, senza esprimere esercizio del diritto indirizzato al suo soddisfacimento, ma abbisogna, prima della dichiarazione di fallimento, di iniziative giudiziali rivolte a conseguire l'adempimento, ovvero, dopo tale declaratoria, della presentazione d'istanza di insinuazione al passivo”. 8 Cfr. Corte di Cassazione n. 5598/2020; Corte di Cassazione n. 22346/17; Corte di Cassazione n. 13078/2008:
“l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”. pagina 17 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Arceri Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3196/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F./P.IVA ) – e per essa, quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
–, elettivamente domiciliata in Milano, via Pietro Colletta n. 7, presso lo studio
[...] dell'avv. Aldo Bissi e Monica Giacometti, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in Milano, via Plinio n. 5, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Chiara Baldascini, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
Parte_3
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 21 Avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma,
IN VIA PRINCIPALE
1. In totale riforma della sentenza del 18.10.2022 del Tribunale monocratico di Milano – Giudice
Unico Dott.ssa Anna Giorgia Carbone -, con cui è stata definita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 40657/2021 R.G. Trib. Milano, respingere tutte le domande proposte dai Sig.ri Pt_3
, e contro e conseguentemente
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_1 condannare gli stessi al pagamento in favore di della somma di € 416.943,79 oltre agli Parte_1
interessi legali dalle scadenze sino al saldo.
2. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Per e : Controparte_1 CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le Parte_1
ragioni indicate, dichiarare improcedibile l'appello per omesso deposito dei messaggi pec in versione
.eml o .msg, ovvero, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione incardinata da parte appellante;
dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 2, 7;
NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
confermando la sentenza n. 8178/2022 resa dal Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Giorgia
Carbone, R.G. n 40657/2021, sez. VI civile, in data 18.10.2022 e depositata in data 18.10.2022, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere le domande tutte svolte dall'attore appellante contro gli odierni convenuti appellati, per i motivi esposti in narrativa;
pagina 2 di 21 in linea con l'art. 346 c.p.c., provvedere all'accoglimento delle domande, eccezioni ed istanze istruttorie avanzate dagli odierni appellati in primo grado e non esaminate dal Giudice dott.ssa
Carbone poiché legittimamente assorbite nella questione preliminare di merito, così dichiarando di non rinunciarvi:
“In via preliminare:
Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato.
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e di titolarità del credito in capo a che agisce per tramite della mandataria Parte_1 Parte_2
qui rappresentata da e, per l'effetto, dichiarare invalido e/o Controparte_3
inefficace il D.I. n. 13009/2021, emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 7491/2021 dal
Tribunale civile di Milano nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale in capo alla mandataria Pt_2
e, conseguentemente, in capo a
[...] Parte_2 Controparte_3
per indeterminatezza dell'oggetto della procura notarile di in favore di Parte_1 [...]
e di tale ultima nei confronti di e Parte_2 Controparte_3
sua conseguente nullità e, per l'effetto, dichiarare invalido e/o inefficace il D.I. n. 13009/2021, emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 7491/2021 dal Tribunale civile di Milano nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani;
In via principale, nel merito
Accertare e dichiarare la carenza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo e che il decreto ingiuntivo, oggi opposto, non è certo, liquido ed esigibile e, per
l'effetto, dichiarare invalido e/o inefficace o comunque revocare il il D.I. n. 13009/2021, R.G. n.
7491/2021, emesso in data 16.06.2021 e pubblicato in data 16.07.2021 dal Tribunale di Milano nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani;
accogliere la presente Opposizione al Decreto Ingiuntivo in premessa indicato e, per l'effetto, revocare
e/o, comunque, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il suddetto decreto n. 13009/2021, R.G. n.
7491/2021 emesso in data 16.06.2021 e pubblicato in data 16.07.2021 dal Giudice dott. Antonio S.
Stefani del Tribunale di Milano, per i motivi esposti in narrativa, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma di €.
416.943,79 erronea ed infondata in fatto ed in diritto;
pagina 3 di 21 condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia provvedere all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in capo a parte opposta di istanza di insinuazione al passivo nel fallimento C.I.D.E. n. R.G. 50/2011
Tribunale di Milano dott. Sergio Rossetti presentata da Banco di Brescia San Paolo Cab S.p.a. e
BA LA Commercio ed Industria nonchè di piano di riparto relativo ai crediti ammessi in favore di parte opposta.
Senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova si chiede sin d'ora che il Giudice Voglia ordinare, ex art. 210 e segg. c.p.c. alla convenuta opposta di voler esibire in giudizio, anche al fine di consentire la successiva acquisizione in copia agli atti di causa, tutti gli estratti conto periodici relativi ai rapporti per cui è causa, nonchè di ogni altra documentazione in possesso della BA relativa ai rapporti suddetti.
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia provvedere all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in capo
a parte opposta, di contratto di cessione stipulato in data 20.07.2018 Controparte_3
tra le parti e BI BA s.p.a. ed il cui avviso di cessione risulta pubblicato in G.U. del Parte_1
26.07.2018 nonchè prova della registrazione dello stesso nel Registro delle Imprese.
Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a parte avversaria
nonché, ad BI BA (incorporante della BA LA commercio ed Industria) Pt_2
l'esibizione della modulistica dei contratti di fideiussione utilizzati dal 2008 al 2011 da parte di BA
LA Commercio Industria nonché ad ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione ad ABI –
Associazione BAria Italiana - dei modelli in uso dal 2008 al 2011 presso gli Istituti di credito aderenti.
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere la richiesta di interrogatorio formale nella persona del legale rappresentante di sui seguenti capitoli di prova: Controparte_3
1) Vero che BA LA Commercio ed Industria era a conoscenza della gravosa condizione economica in cui versava il debitore principale, ovvero, la società CIDE prima della declaratoria di fallimento di tale ultima intervenuta in data 27.01.2011?
2) Vero che BA LA Commercio ed Industria manteneva il rapporto obbligatorio con il debitore principale facendo credito a tale ultimo a ridosso della data di declaratoria di fallimento della società C.I.D.E. intervenuta in data 27.01.2011?
pagina 4 di 21 3) Vero che la BA LA Commercio ed Industria manteneva il rapporto obbligatorio con il debitore principale facendo credito a tale ultimo a ridosso della data di declaratoria di fallimento della società C.I.D.E. intervenuta in data 27.01.2011 in assenza di relative autorizzazioni alla concessione del credito da parte dei fideiussori signori , e CP_2 Parte_3 [...]
? CP_1
Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia accogliere la richiesta di interrogatorio formale in capo a
in persona del legale rappresentante p.t. ed in capo a Parte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. sui seguenti capitoli:
[...]
4) Vero che Lei sottoscriveva di suo pugno la dichiarazione di cessione del credito di cui al doc. n. 14 , allegato alla memoria n. 2 di parte avversaria che si rammostra?
Si chiede l'interrogatorio formale di parte avversaria seguenti Controparte_5
capitoli di prova:
5) Vero che l'istanza di insinuazione al passivo di BA LA Commercio ed Industria nel fallimento CIDE che si rammostra (doc. n. 4, controparte) reca la data del 13.05.2011?
6) Vero che il D.I. oggi opposto e che si rammostra (doc. n. 1, 2 è stato notificato in data CP_2
02.08.2021 al sig. ed alla sig.ra e in data 04.08.2021 al sig. Parte_3 Controparte_1
? CP_2
7) Vero che le lettere (docc. n. 11 – 12, D.I. controparte con cui veniva richiesto il pagamento Pt_2
dell'importo di euro 193.034,64 in relazione al finanziamento n. 6201 recano quale data il 09.02.2011?
8) Vero che tra le date indicate nei capitoli sopra formulati 5) 7) e la data di notifica del D.I. opposto intercorrono più di dieci anni?
9) Vero che alla data del 13.02.2020 pendeva la procedura concorsuale Fallimento CIDE n. 50/2011?
10) Vero che la lettera datata 13.02.2020 di inviata al sig. e che si rammostra Pt_2 CP_2
(allegato n. 7 di parte avversaria) chiedeva al sig. di non prendere in considerazione la CP_2
missiva se fosse pendente una procedura concorsuale?
11) Vero che il sig. inviava email pec in data 04.03.2020 a con la lettera che si CP_2 Pt_2
rammostra (doc. n. 10, con cui comunicava che essendo pendente la procedura concorsuale CP_2
R.G. n. 50/2011 – fallimento C.I.D.E - ignorava come da indicazione di la missiva di cui al Pt_2 cap. n. 10 ritenendola “nulla”?”
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 5 di 21
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con decreto ingiuntivo n. 13009/21 emesso il 16.07.2021, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta da contro , e Parte_1 Parte_3 CP_2 Controparte_1
, ingiungendo il pagamento della somma di euro 416.943,79 oltre interessi.
[...]
Il creditore ricorrente esponeva che:
- Banco di Brescia San Paolo Cab s.p.a. aveva stipulato con Compagnia Italiana Distribuzione
Elettrodisiel s.p.a. (di seguito un contratto di conto corrente di corrispondenza n. CP_6
10359 in data 3.7.2006;
- avevano stipulato, in data 12.11.2007, con Controparte_7 CP_6 un “prestito finanziario”;
- per effetto di atto di fusione del 2.2.2017, Banco di Brescia San Paolo era stato incorporato in
BI BA s.p.a. e, per effetto di atto di fusione del 15.11.2016, Controparte_7
era stata incorporata in BI BA s.p.a.;
[...]
- le obbligazioni derivanti dai predetti contratti risultavano garantite da fideiussione omnibus dai sigg. , e sino alla concorrenza di euro Parte_3 CP_2 Controparte_1
2.926.500,00;
- la società garantita era risultata fallita in data 27.1.2011;
- i crediti oggetto di causa erano stati ceduti pro soluto da BI BA Spa alla in data Parte_1
20.07.2018 con pubblicazione in G.U. del 26.7.2018.
I.b. Proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo , e Parte_3 CP_2 [...]
contestando la legittimazione ad agire della ricorrente e la mancanza di prova della CP_1
cessione del credito, nonché la carenza di titolarità del credito, dichiarando di aver garantito obbligazioni solo verso e non verso Banco di Brescia, Controparte_7
eccependo inoltre la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust e indeterminatezza dell'oggetto.
pagina 6 di 21 I.c. Si costituiva contestando l'opposizione, sostenendo la regolarità della cessione e la Parte_1
validità della fideiussione, eccependo l'interruzione della prescrizione.
I.d. La causa, non istruita ulteriormente, veniva decisa mediante discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
I.e. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8178/2022, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo emesso in favore della condannando quest'ultima al pagamento delle Parte_1
spese di lite, liquidate in euro 10.634,00 oltre accessori.
In particolare, il giudice:
- rilevava che non aveva provato né la propria legittimazione sostanziale ad Parte_1
agire né la titolarità dei crediti azionati. Secondo il Tribunale, infatti, la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di cessione della banca cedente prodotte in giudizio risultavano insufficienti per comprovare la cessione effettiva del credito e la conseguente legittimazione della società ricorrente;
- evidenziava la necessità, non soddisfatta da di produrre il contratto di Parte_1
cessione da cui poter ricavare che lo specifico credito per il quale la cessionaria agisce sia stato oggetto della cartolarizzazione;
- considerava assorbita la questione relativa alla nullità della fideiussione per violazione della normativa Antitrust e per indeterminatezza dell'oggetto, essendo stata decisiva la mancata prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_8
[...]
[..
. L'appello
II. a. Avverso la suddetta decisione del Tribunale ha interposto appello e per essa, Parte_1
quale mandataria, sulla scorta di sei motivi, come di seguito rubricati e Parte_2
riassunti in sintesi:
1. Circa la natura e il carattere probatorio della dichiarazione di cessione sottoscritta dal cedente
e dal cessionario
pagina 7 di 21 L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha erroneamente qualificato la dichiarazione di cessione sottoscritta dal cedente e dal cessionario come mero elemento indiziario, privandola di efficacia probatoria per la sola mancanza della produzione del contratto di cessione. Tale impostazione, oltre a risultare contraddittoria rispetto al richiamo dell'art. 2720 c.c., finisce per svuotare di significato la funzione stessa dell'atto ricognitivo, che è per sua natura destinato a confermare il contenuto di un precedente negozio, senza necessità di allegarlo.
Secondo l'appellante, la dichiarazione prodotta costituisce a tutti gli effetti un atto di ricognizione ai sensi della norma citata, idoneo a fornire piena prova delle dichiarazioni ivi contenute. Il documento, sottoscritto da entrambe le parti del rapporto giuridico – la banca cedente e la società cessionaria – attesta in modo specifico l'avvenuta cessione dei crediti, con puntuale indicazione delle linee oggetto del trasferimento, integrando così tutti i presupposti richiesti per attribuirgli pieno valore probatorio.
2. Circa l'indicazione del credito nell'elenco dei codici identificativi
L'appellante contesta la valutazione del primo giudice secondo cui l'elenco dei codici identificativi delle posizioni debitorie sarebbe inidoneo a dimostrare la titolarità del credito azionato, per l'assenza di univoca e precisa riconducibilità ai crediti oggetto della domanda. Secondo l'appellante, tale affermazione non tiene conto della prassi bancaria, secondo cui ogni debitore viene identificato mediante un codice numerico (NDG) che, pur non riportando il nominativo, consente di individuare in modo inequivocabile la relativa posizione debitoria.
L'appellante evidenzia che, nel caso di specie, l'elenco richiamato nell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale – e prodotto in giudizio – contiene tutti gli elementi utili all'identificazione del credito ceduto: in particolare, risulta indicato il numero NDG 4499926, nonché il numero 10359 riferito al contratto di conto corrente per corrispondenza stipulato il 03.07.2006 tra Banco di Brescia San Paolo e CIDE, e il numero 1000621 relativo al prestito finanziario concluso in data 12.11.2007 tra la stessa CIDE e la
. Controparte_7
Tali dati, precisi e riscontrabili, dimostrerebbero che il credito azionato rientra tra quelli oggetto di cessione.
Alla luce di ciò, il documento avrebbe dovuto essere ritenuto idoneo a comprovare la titolarità del credito in capo a Parte_1
pagina 8 di 21 L'approccio seguito dal Tribunale, che ha richiesto un'ulteriore documentazione per attribuire efficacia probatoria all'elenco, risulterebbe eccessivamente formalistico e non coerente con i principi di ragionevolezza e libertà nella valutazione delle prove.
3. Circa la nullità del contratto di fideiussione
L'appellante contesta l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione sollevata dagli opponenti, osservando come tale doglianza sia stata proposta in modo generico e privo di specifica indicazione delle clausole ritenute invalide. In particolare, gli opponenti si sono limitati a richiamare il presunto recepimento di uno schema ABI dichiarato illegittimo dall'Autorità Antitrust nel 2005, senza tuttavia dimostrare alcun collegamento concreto tra le intese anticoncorrenziali e la fideiussione oggetto di causa.
Secondo l'appellante, la validità del contratto di garanzia deve essere valutata in base alla sua struttura e al contenuto negoziale concreto. Nel caso di specie, la fideiussione risulta formalmente valida e non presenta clausole che violino, di per sé, norme imperative. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità di una fideiussione può derivare dall'adesione a un'intesa anticoncorrenziale solo qualora sia dimostrata una connessione funzionale diretta tra tale intesa e il contratto stipulato “a valle”. In mancanza di tale prova, la fideiussione non può ritenersi radicalmente nulla. In ogni caso,
l'appellante richiama l'art. 1419 c.c., evidenziando che l'eventuale nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, se non risulta che le parti non lo avrebbero concluso in assenza delle disposizioni colpite da invalidità. Inoltre, anche qualora si ritenesse nulla, ad esempio, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., tale circostanza sarebbe ininfluente nel merito, essendo stata comunque proposta l'azione nei termini previsti dalla legge.
4. Circa l'asserita nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto
L'appellante contesta l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti per presunta indeterminatezza dell'oggetto della fideiussione, rilevando come tale censura sia infondata. Ai sensi dell'art. 1938 c.c., la fideiussione può garantire anche obbligazioni future, purché sia previsto un importo massimo garantito.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere valido l'oggetto della fideiussione omnibus, poiché determinabile per relationem rispetto all'obbligazione principale. Ne consegue che l'oggetto è sufficientemente determinato e l'eccezione deve essere rigettata.
pagina 9 di 21
5. Circa l'indeterminatezza ed erroneità delle somme ingiunte
L'appellante respinge le contestazioni relative alla presunta indeterminatezza o erroneità dell'importo ingiunto, osservando che il credito è stato documentato mediante estratti conto certificati ex art. 50
T.U.B. e piano di ammortamento del finanziamento. In sede monitoria e nel giudizio di opposizione, sono stati prodotti tutti gli atti contabili necessari a dimostrare il quantum dovuto. Le doglianze degli opponenti, prive di riscontri concreti, appaiono meramente dilatorie e infondate.
6. Circa l'asserita prescrizione del credito ingiunto
L'appellante nega l'intervenuta prescrizione, evidenziando che l'interruzione è avvenuta con il deposito delle domande di ammissione al passivo nelle procedure fallimentari della società debitrice principale nel 2011. Tale atto produce effetti anche nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1310 c.c. Inoltre, sono state inviate plurime diffide nei confronti degli opponenti, idonee a interrompere ulteriormente il decorso del termine. Anche sotto questo profilo, l'eccezione sarebbe dunque priva di fondamento.
II.b. Si sono costituiti e , chiedendo il rigetto Controparte_1 Parte_3 CP_2 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare, hanno sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; per difetto di specificità e mancanza di una chiara individuazione delle parti della sentenza impugnata e dei motivi concreti di dissenso;
nonché eccezione di improcedibilità per omesso deposito, al momento della costituzione in giudizio, dei messaggi PEC in formato .eml o .msg, richiesto a pena di improcedibilità per le notifiche effettuate telematicamente.
Nel merito, hanno ribadito l'inidoneità della documentazione prodotta da parte appellante a dimostrare la titolarità del credito e la legittimazione ad agire, in assenza del contratto di cessione e della prova dell'inclusione del credito azionato nell'operazione di cartolarizzazione. Hanno altresì insistito sull'invalidità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto, sull'erroneità e non intelligibilità delle somme ingiunte, nonché sull'intervenuta prescrizione del credito azionato.
II.c. Nel corso del giudizio d'appello, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori delle parti hanno comunicato l'intervenuto decesso di;
conseguentemente, le parti hanno Parte_3 chiesto l'interruzione del procedimento, disposta dalla Corte con provvedimento del 9.1.2025.
pagina 10 di 21 La causa è stata successivamente riassunta dal difensore dell'appellante con ricorso ex Parte_1
art. 303 c.p.c., depositato in data 23.1.2025.
II.d. In data 24.2.2025, e si sono costituiti nuovamente in Controparte_1 CP_2 giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel corso del presente giudizio.
II.e. All'udienza del 26.2.2025, la Corte d'Appello di Milano, verificata la mancata costituzione di alcuno quale erede di e rilevato che in atti vi era unicamente riscontro della rinuncia Parte_3 all'eredità da parti di , ha dichiarato la contumacia in riassunzione degli eredi Controparte_1
di , impersonalmente e collettivamente, trattenendo la causa in decisione con assegnazione Parte_3
dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
In data 28.04.2025, ha depositato nel fascicolo telematico comparsa di costituzione e CP_2
risposta anche nella pretesa qualità di “chiamato all'eredità” di , affermando di non avere Parte_3 ancora accettato l'eredità, reiterando le difese e conclusioni tutte del padre.
III. Le osservazioni della Corte:
Preliminarmente vanno delibate le eccezioni di inammissibilità dell'appello.
Quanto all'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'eccezione è superata giacché soddisfa il requisito di specificità dell'appello l'esposizione chiara ed univoca sia delle domande rivolte al giudice del gravame, sia delle ragioni delle doglianze.
È parimenti infondata l'eccezione di improcedibilità dell'appello per omesso deposito dei messaggi
PEC in formato .eml o .msg, atteso che l'appellante ha fornito prova, nel corso del giudizio1, dell'avvenuto invio in uno dei formati richiesti (.msg), ancorché l'atto di appello risulti depositato nel
PCT in formato analogico scannerizzato e non come PDF navigabile. 1 Cfr. nota di deposito del 14.3.2023. pagina 11 di 21 È altresì infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per violazione dell'art. 163, commi II e VII, c.p.c., formulata con riferimento all'erronea indicazione del cognome del difensore di controparte e della PEC, atteso che gli appellati si sono comunque ritualmente costituiti in giudizio, realizzando lo scopo cui l'atto era destinato, ossia consentire la loro tempestiva costituzione e la piena conoscenza del contenuto dell'impugnazione. Deve pertanto ritenersi integrata la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi inammissibile la costituzione in giudizio del Sig.
[...]
, asseritamente quale erede del defunto , avvenuta in data 28.2.2025. Come risulta CP_2 Parte_3
dagli atti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025 è stata dichiarata la contumacia in riassunzione degli eredi del Sig. e, contestualmente, la causa è stata trattenuta in decisione. Parte_3
Ai sensi dell'art. 293 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022
(cd. “Riforma Cartabia”) – applicabile ratione temporis al presente giudizio – la parte contumace può costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, la quale, nel caso di specie, risultava già celebrata.
Venendo al merito, la Corte osserva quanto segue.
III.a. Il primo motivo d'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
La parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito2. 2 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. pagina 12 di 21 Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte in una successiva pronuncia, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”3.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma
2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito4.
In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto5. 3 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020. I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
Nel caso in esame, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58, comma 2, T.U.B. non risulta essere stato prodotto in giudizio.
L'appellante ha infatti depositato – al doc. 5 del fascicolo monitorio – un estratto della Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 26 luglio 2018, limitato alle pagine da 41 a 84, dal quale non si evince alcuna comunicazione di cessione dei crediti relativa alla posizione controversa.
Come già rilevato dal primo giudice (doc. n. 5 fascicolo monitorio non è stato prodotto l'indice con
l'elenco delle cessioni né parte opposta si è premurata di indicare a quale pagina delle 42 prodotte fosse indicata la cessione oggetto di causa e comunque sfogliando il documento non si rinviene la cessione dei crediti del 20.7.2018; pag. 7 della sentenza), l'estratto depositato, nelle sue pur numerose pagine, non contiene l'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B., di tal ché non consente in alcun modo di desumere l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti.
Parimenti privo di rilievo probatorio risulta il documento n. 13 prodotto in primo grado dall'odierna appellante. Esso, infatti, è stato unilateralmente predisposto dalla stessa e non è assistito da Pt_1 alcuna attestazione o riscontro oggettivo che ne comprovi l'effettiva corrispondenza all'elenco effettivo dei crediti ceduti. Né vale, peraltro, quanto sostenuto dalla medesima appellante nella memoria ex art. 183, co. 1, ovvero che: “Nell'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale è indicato il sito web (https://archivio.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-BI-BA.aspx) nel quale è contenuto l'elenco dei crediti ceduti, rappresentante parte integrante del contratto di cessione (all.
13).” Tale assunto resta infatti privo di riscontro, atteso che, come già rilevato, l'appellante non ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione del suddetto link, rendendo così impossibile verificare la correttezza e la corrispondenza di quanto dichiarato. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che l'indirizzo web indicato nella memoria risulta attualmente inattivo: cliccando sul medesimo compare esclusivamente un messaggio di errore, “not found 404”.
pagina 14 di 21 Tutto ciò detto, è tuttavia da rilevare che in primo grado l'appellante ha prodotto, dapprima, una dichiarazione di Intesa San Paolo di cessione del credito datata 28.1.2022 (doc. 10 della comparsa di risposta) -che è stata contestata in quanto sottoscritta da un soggetto, dott. la cui Persona_1 qualità non era allegata e di cui non erano comprovati i poteri rappresentativi verso l'esterno- e, successivamente, una seconda dichiarazione di cessione proveniente da BI BA, sottoscritta in data
20.7.2020 dal dott. corredata da apposita attestazione della stessa BI BA che Persona_2 certifica in capo al predetto firmatario “la qualifica di Dirigente quale Responsabile presso l'unità organizzativa Recupero Crediti di BI BA S.p.A.” (doc. 10 di primo grado). Tale documento attesta espressamente che il credito nascente dal c/c ordinario (Rapp. n. 1-6244-10359, pari a € 238.964,05) e dal mutuo chirografario (Rapp. n. 80-5588-10006201, pari a € 177.979,74) è stato ceduto da BI
BA a in data 20.7.2018. Parte_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che quest'ultima dichiarazione della BA cedente sia idonea e sufficiente a dimostrare che il credito in esame sia stato effettivamente oggetto di cessione.
Invero, come già più volte affermato da questa Corte, nel solco della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte di Cass., n. 10200/20216; Corte d'Appello di Milano, sez. I, n.
220/2023; n. 3180/2024).
Del resto, tale dichiarazione riscontra con esattezza l'avvenuta cessione della posizione creditoria con il numero identificativo che trova precisa e puntuale rispondenza numerica nei contratti prodotti (docc. 1
e 2 del fascicolo monitorio) e negli estratti conto autenticati ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (docc. 8 e 9 del fascicolo monitorio), sicché risultano allegati tutti i dati necessari a individuare, tra i rapporti oggetto di cessione, il credito azionato in giudizio. 6 “Non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” […] “nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”. pagina 15 di 21 Infine, sebbene non sia stata fornita prova dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta agli atti che, in data 21 settembre 2018, , in qualità di mandataria di Parte_2
ha comunicato alla società debitrice e al sig. l'intervenuta cessione del Parte_1 CP_2 credito con contestuale diffida di pagamento, dando così notizia dell'avvenuta cessione.
III.b. Ritenuta provata la titolarità del credito in capo a il secondo motivo di appello, Parte_1 avente ad oggetto l'indicazione del credito nell'elenco dei codici identificativi, deve ritenersi assorbito.
Occorre pertanto procedere all'esame delle ulteriori questioni sollevate dagli opponenti nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale, al fine di verificare se l'opposizione sia, comunque, fondata nel merito. In tale prospettiva, va osservato che gli ulteriori motivi di appello dedotti da Pt_1
si risolvono, nella sostanza, in controdeduzioni difensive alle eccezioni sollevate dagli opponenti in sede di opposizione.
III.c. Quanto all'asserita nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa Antitrust, la censura di nullità integrale si rivela infondata alla luce dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n. 41994/2021, secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass. civile SS.UU. n. 41994/2021).
Esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di invalidità totale, nel caso di specie risulta predicabile la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus de qua, che riproducono pedissequamente il testo delle clausole n. 2, 6 e 8 del modello ABI, censurato dalla BA d'Italia con provvedimento n.
55/2005.
Giova tuttavia osservare che la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 nei contratti di fideiussione intercorsi nel caso specifico tra le parti presenta un ruolo neutro, poiché:
pagina 16 di 21 - quanto alle clausole n. 2 e 8 (che comportano la sopravvivenza della garanzia all'eventuale estinzione e/o invalidità sopravvenuta dell'obbligazione principale), non può prescindersi dall'analisi specifica volta a verificare se le stesse siano state azionate dalla banca nel caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 28028/2021; Cass. n. 4175/2020; Cass. Civ. n.
24044/2019) e pare appena il caso di evidenziare come, nel caso in esame, non risultino essersi concretizzati gli eventi estintivi o invalidanti che costituiscono i presupposti sostanziali di applicazione di tali pattuizioni;
- quanto alla clausola n. 6, recante deroga all'art. 1957 c.c., va osservato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è idonea ad evitare la decadenza prevista dalla predetta norma la tempestiva presentazione, da parte del creditore, della domanda di insinuazione al passivo fallimentare del debitore principale, purché depositata entro il termine decadenziale previsto7. Nel caso di specie, risulta che tale domanda è stata depositata da Banco di Brescia San Paolo Cab S.p.A. e da Controparte_9
rispettivamente in data 18.05.2011 e 19.05.2011 (docc. 3 e 4). A ciò si aggiunga che la
[...]
in data 10.02.2011, ha inviato ai fideiussori – odierni Controparte_9
appellati – una comunicazione recante l'indicazione dell'esposizione debitoria della società
CIDE, con contestuale invito a provvedere al pagamento dello scoperto. Tale comunicazione costituisce richiesta scritta di pagamento in sede stragiudiziale e, come tale, integra un atto idoneo ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.8, atteso che la BA ha azionato il proprio credito sulla base della clausola n. 7 del contratto, non è incisa dal provvedimento antitrust e contenente l'obbligo del garante di “pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”. III.d. Quanto all'asserita nullità del contratto di fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto si rileva quanto segue.
Come noto, la fideiussione omnibus – ampiamente diffusa nella prassi bancaria – è una garanzia personale che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore in dipendenza di qualsiasi operazione.Tale peculiarità rende applicabile all'istituto le regole sulle obbligazioni future, di cui agli artt. 1938 e 1956
c.c.
La Legge n. 154 del 1992, modificando il testo dell'art. 1938 c.c., ha sopito ogni perplessità circa la determinatezza dell'oggetto di questo contratto, imponendo per le fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni future la fissazione di un importo massimo garantito, all'evidente fine di cristallizzare quantitativamente l'esposizione debitoria complessiva del fideiussore, che oltre tale importo non sarà tenuto a rispondere. Ciò rappresenta un elemento di certezza che contrasta con ogni rischio di indeterminatezza del contratto ed esclude la nullità della fideiussione, non essendo necessaria la specificazione del tipo di obbligazione oggetto della garanzia.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, risulta agli atti una fideiussione omnibus limitata all'importo massimo di euro 2.962.500,00 (doc. 4 fasc. di primo grado).
III.e. Quanto all'eccezione di indeterminatezza ed erroneità delle somme ingiunte, dalla documentazione versata in atti risulta che l'unico contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dagli appellati è quello concluso con in data 06.08.2009, volto Controparte_9
a garantire le obbligazioni assunte da nei confronti della medesima banca, fino alla CP_6
concorrenza massima di euro 2.926.500,00, importo successivamente ridotto, per espressa volontà delle parti, a euro 650.000,00 in data 29.09.2010.
Nessun contratto di fideiussione risulta invece stipulato a garanzia delle obbligazioni assunte da CIDE nei confronti di Banco di Brescia San Paolo, banca con la quale la debitrice aveva sottoscritto in data
03.07.2006 un contratto di conto corrente (n. 10359). Ne consegue che la somma di euro 238.964,05, derivante da detto rapporto, non può essere richiesta agli odierni appellati, in assenza di un vincolo fideiussorio in favore della predetta banca.
pagina 18 di 21 L'importo che può ritenersi validamente ingiunto è, dunque, limitato al credito residuo di euro
177.979,74 afferente al contratto di finanziamento stipulato in data 12.11.2007 tra
[...]
e CIDE, somma da ritenersi dovuta unitamente agli interessi maturati e Controparte_7 maturandi al tasso legale e alla tassa di registro sull'emanando decreto.
In relazione a tale credito, si osserva quanto segue.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenze n. 1031/2023 e n. 1522/2023), l'art. 50
TUB prevede espressamente che: “La BA d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. La valenza probatoria del documento in esame non è esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo dal quale desumere la sussistenza del credito, soprattutto laddove non si limiti all'indicazione del saldo a una determinata data, ma riporti tutte le operazioni compiute dall'inizio del rapporto. ha assolto all'onere probatorio, producendo non solo il contratto di finanziamento e Parte_1
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., ma anche il piano di ammortamento del finanziamento stesso, depositato nel corso del giudizio di primo grado (sub doc. 12 nel fascicolo di appello).
La pretesa creditoria risulta pertanto fondata solo nei limiti sopra precisati, con conseguente parziale accoglimento dell'opposizione nella parte eccedente tale importo.
III.e. Infine, l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto – per la sola parte di credito effettivamente accertata come garantita dai fideiussori, nei limiti sopra indicati – è infondata.
Come già indicato, a seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice principale,
[...]
ha presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare in data Controparte_7
19.05.2011 (doc. 4, fasc. I grado). Tale domanda costituisce atto interruttivo della prescrizione, producendo effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale. In tal senso si è espressa la Cassazione civile, Sez. III, sent. 17 luglio 2014, n. 16408, secondo cui “la presentazione dell'istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione [...] con effetti permanenti”.
Ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'interruzione si estende anche ai coobbligati, tra cui i fideiussori.
pagina 19 di 21 Inoltre, come già rilevato, in data 10.2.2011, ha inviato agli Controparte_7 appellati, quali garanti, comunicazione dell'inadempimento della debitrice principale, con invito al pagamento. Tale atto integra una richiesta stragiudiziale idonea a costituire in mora e a interrompere la prescrizione.
Ulteriori atti interruttivi sono rappresentati dalle diffide trasmesse da in data Parte_1
08.11.2018 e 26.02.2020, contenenti comunicazione della cessione del credito e intimazione ad adempiere per l'importo complessivo azionato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (v. Cass. civ., Sez. III, sent. 12 febbraio 2010, n.
3371), l'efficacia interruttiva della prescrizione è riconosciuta a quegli atti che contengano l'identificazione del debitore, l'indicazione della pretesa creditoria e un'espressa richiesta di adempimento.
Nel caso di specie, tali requisiti risultano soddisfatti. Deve dunque escludersi che il termine prescrizionale sia decorso, con riferimento al credito di euro 177.979,74, garantito dall'unica fideiussione in atti.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in conclusione, l'appello può essere parzialmente accolto.
Benché la sentenza impugnata resti confermata quanto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, gli odierni appellati devono essere condannati al pagamento, in favore della parte appellante, della minore somma risultata dovuta, maggiorata degli interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dalla scadenza al saldo.
IV. Il regolamento delle spese di lite
La riforma della sentenza di primo grado comporta ex se la necessità per la Corte di Appello di rivedere il regolamento delle spese del primo grado (Cfr. Cass. Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
pagina 20 di 21 Data la loro sostanziale soccombenza, gli appellati devono essere condannati alla refusione in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo Parte_1
secondo il criterio del decisum (Cass. 26819/2024:“ Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata
- sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum)”).
Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le spese secondo i parametri medi, dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 – € 260.000,00), avuto riguardo all'attività concretamente prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 3196/2023, promossa in grado d'appello da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8178/2022 Parte_1
pubblicata il 18.10.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in via fra loro solidale , e gli eredi di al CP_2 Controparte_1 Parte_3 pagamento, in favore di della somma capitale di € 177.979,74 oltre interessi Parte_1
come da motivazione.
2. conferma nel resto.
3. condanna gli appellati in solido a rifondere a le spese di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge, e, quanto al secondo grado, in € 9.991,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Alessandra Arceri
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188. 5 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. pagina 13 di 21 7 Cfr. Cass. n. 24296/2017, Cass. n. 24295/2017, Cass. n. 18779/2017; tutte conformi a Cass. n. 8723/1994 secondo cui:
“L'osservanza del creditore all'onere di proporre e coltivare con diligenza istanza contro il debitore principale, ai fini della conservazione della garanzia del fideiussore (art. 1957 c.c.), esige il ricorso a mezzi processuali di tutela del diritto in via cognitoria od esecutiva e, pertanto, in presenza della crisi economica di detto debitore principale, non è ravvisabile nella mera proposizione di richiesta di fallimento, la quale rimane sul piano della sollecitazione dell'apertura della procedura concorsuale, senza esprimere esercizio del diritto indirizzato al suo soddisfacimento, ma abbisogna, prima della dichiarazione di fallimento, di iniziative giudiziali rivolte a conseguire l'adempimento, ovvero, dopo tale declaratoria, della presentazione d'istanza di insinuazione al passivo”. 8 Cfr. Corte di Cassazione n. 5598/2020; Corte di Cassazione n. 22346/17; Corte di Cassazione n. 13078/2008:
“l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria”. pagina 17 di 21