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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9407 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 21165/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ALOIA FABIO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA CASCIARO 28, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: subordinazione+ spettanze CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15-11-2023, l'istante in epigrafe esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della ditta individuale convenuta, esercente attività nel settore edile, dal 30-11-2021 al 13-3-2023; che aveva svolto, presso i diversi cantieri della convenuta, le mansioni di elettricista, idraulico e posatore rivestimenti e cartongesso, compiti riconducibili ad un inquadramento di 4° livello del CCNL edili;
che aveva osservato un orario di lavoro dalle 6.30 alle 16.30, fino a febbraio 2022, e dalle 7,30 alle 16,30 per il periodo successivo, dal lunedì al sabato, percependo una retribuzione giornaliera di 90,00 e, quindi, di 80,00 euro, come indicata negli allegati prospetti;
che non aveva ricevuto la 13^ e la 14^ mensilità e la retribuzione per il lavoro straordinario svolto;
che, alla cessazione del rapporto, avvenuta per licenziamento, nulla aveva percepito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e TFR;
che, non avendo usufruito di un trattamento economico e normativo quale previsto dal CCNL di settore, era sua intenzione conseguire le dovute spettanze.
Pertanto adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare la sussistenza di un lavoro subordinato tra le parti e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive, per i titoli di cui in premessa, pari a euro 19.266,17, oltre accessori, così come dettagliati in allegati conteggi. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si costituiva restando contumace.
**** Il ricorso non può trovare accoglimento. La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
2 Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie gravava interamente su parte attrice. Orbene, l'unico teste indotto dal ricorrente –figlio dell'attuale moglie, in seconde nozze, del ricorrente- ha stanzialmente confermato la versione attorea in ordine alla presenza di Parte_1 presso i diversi cantieri di ristrutturazione edile facenti capo a negli anni dal Controparte_1 2021 al 2023 per avere, in tale arco di tempo, anch'egli lavorato per il convenuto negli stessi cantieri dove lavorava il ricorrente che si occupava di lavori di idraulica e di elettricista;
che entrambi lavoravano dalle 6,30, successivamente dalle 7,15, alle 16,30, dal lunedì al venerdì, secondo le disposizioni di che controllava lo svolgimento della prestazione lavorativa. CP_1 Come noto, però, in materia di prova testimoniale, pur non sussistendo con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, tenuto conto che è venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, tuttavia tali testimonianze devono essere valutate con il più assoluto rigore, non risultando idonee a supportare un fondato convincimento laddove contrastino con ogni altro elemento acquisito al giudizio. Tali principi possono ritenersi applicabili anche nel caso in cui il vincolo di parentela non sia legale ma, come nella specie, di fatto sostanzialmente assimilabile. Questo giudice, dunque, non può in proposito che uniformarsi ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudice del merito, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la loro attendibilità il vincolo di parentela che unisce alcuni testimoni alle parti (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 12259 del 20/08/2003; n.403 del 12/01/2006 Cass., sez. III, 14.2.2000, n. 1632; Cass., sez. lav., 28 novembre 1998, n. 12127; Cass., sez. lav., 18.4.94, n. 3651), atteso che questo vincolo può indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti (Cass., sez. II, 24.2.92, n. 2250; Cass. n. 3651 del 18/04/1994 e, da ultimo Cass. n. 1547 del 27/01/2015). E l'attendibilità del teste è fortemente in discussione in quanto ha riferito di aver anch'egli instaurato una controversia giudiziaria nei confronti del convenuto per il lavoro svolto nel medesimo periodo. La sua deposizione, infine, non ha ricevuto alcun elemento di supporto dalla deposizione di altri testi ovvero documentale. In definitiva, su di un così incerto quadro probatorio, privo di un minimo di coerenza e di precisione, non può fondarsi l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di circa 20 mila euro. In tal caso, ritenendo sussistere seri dubbi sull'attendibilità della deposizione rese dal testimone in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento sul dato oggettivo del contrasto evidenziato, ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non superabile sulla scorta di ulteriori risultanze istruttorie, nella specie mancanti, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr in questo senso Cass. civ., Sez. II, 05/05/2003, n.6760). Attesa la contumacia della parte convenuta, nulla per le spese.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
3 Così deciso in data 18/12/2025 .
4
il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 21165/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ALOIA FABIO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in VIA CASCIARO 28, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: subordinazione+ spettanze CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15-11-2023, l'istante in epigrafe esponeva che aveva lavorato alle dipendenze della ditta individuale convenuta, esercente attività nel settore edile, dal 30-11-2021 al 13-3-2023; che aveva svolto, presso i diversi cantieri della convenuta, le mansioni di elettricista, idraulico e posatore rivestimenti e cartongesso, compiti riconducibili ad un inquadramento di 4° livello del CCNL edili;
che aveva osservato un orario di lavoro dalle 6.30 alle 16.30, fino a febbraio 2022, e dalle 7,30 alle 16,30 per il periodo successivo, dal lunedì al sabato, percependo una retribuzione giornaliera di 90,00 e, quindi, di 80,00 euro, come indicata negli allegati prospetti;
che non aveva ricevuto la 13^ e la 14^ mensilità e la retribuzione per il lavoro straordinario svolto;
che, alla cessazione del rapporto, avvenuta per licenziamento, nulla aveva percepito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e TFR;
che, non avendo usufruito di un trattamento economico e normativo quale previsto dal CCNL di settore, era sua intenzione conseguire le dovute spettanze.
Pertanto adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare la sussistenza di un lavoro subordinato tra le parti e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive, per i titoli di cui in premessa, pari a euro 19.266,17, oltre accessori, così come dettagliati in allegati conteggi. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la convenuta non si costituiva restando contumace.
**** Il ricorso non può trovare accoglimento. La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
2 Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie gravava interamente su parte attrice. Orbene, l'unico teste indotto dal ricorrente –figlio dell'attuale moglie, in seconde nozze, del ricorrente- ha stanzialmente confermato la versione attorea in ordine alla presenza di Parte_1 presso i diversi cantieri di ristrutturazione edile facenti capo a negli anni dal Controparte_1 2021 al 2023 per avere, in tale arco di tempo, anch'egli lavorato per il convenuto negli stessi cantieri dove lavorava il ricorrente che si occupava di lavori di idraulica e di elettricista;
che entrambi lavoravano dalle 6,30, successivamente dalle 7,15, alle 16,30, dal lunedì al venerdì, secondo le disposizioni di che controllava lo svolgimento della prestazione lavorativa. CP_1 Come noto, però, in materia di prova testimoniale, pur non sussistendo con riguardo alle deposizioni dei parenti e del coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, tenuto conto che è venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, tuttavia tali testimonianze devono essere valutate con il più assoluto rigore, non risultando idonee a supportare un fondato convincimento laddove contrastino con ogni altro elemento acquisito al giudizio. Tali principi possono ritenersi applicabili anche nel caso in cui il vincolo di parentela non sia legale ma, come nella specie, di fatto sostanzialmente assimilabile. Questo giudice, dunque, non può in proposito che uniformarsi ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, secondo la quale il giudice del merito, tenuto conto di ogni altro elemento, può legittimamente assumere quale criterio discriminante circa la loro attendibilità il vincolo di parentela che unisce alcuni testimoni alle parti (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 12259 del 20/08/2003; n.403 del 12/01/2006 Cass., sez. III, 14.2.2000, n. 1632; Cass., sez. lav., 28 novembre 1998, n. 12127; Cass., sez. lav., 18.4.94, n. 3651), atteso che questo vincolo può indurre il teste a riferire, anche in modo inconsapevole, una visione distorta della realtà fenomenica e ad assumere posizioni non obiettive, per aprioristico atteggiamento di favore per uno dei contendenti (Cass., sez. II, 24.2.92, n. 2250; Cass. n. 3651 del 18/04/1994 e, da ultimo Cass. n. 1547 del 27/01/2015). E l'attendibilità del teste è fortemente in discussione in quanto ha riferito di aver anch'egli instaurato una controversia giudiziaria nei confronti del convenuto per il lavoro svolto nel medesimo periodo. La sua deposizione, infine, non ha ricevuto alcun elemento di supporto dalla deposizione di altri testi ovvero documentale. In definitiva, su di un così incerto quadro probatorio, privo di un minimo di coerenza e di precisione, non può fondarsi l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento di circa 20 mila euro. In tal caso, ritenendo sussistere seri dubbi sull'attendibilità della deposizione rese dal testimone in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento sul dato oggettivo del contrasto evidenziato, ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non superabile sulla scorta di ulteriori risultanze istruttorie, nella specie mancanti, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr in questo senso Cass. civ., Sez. II, 05/05/2003, n.6760). Attesa la contumacia della parte convenuta, nulla per le spese.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
3 Così deciso in data 18/12/2025 .
4
il Giudice Dott. Giovanna Picciotti