Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 725 /2024 da:
L'avv. RENDE GAETANO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. NUCCI PIERLUIGI per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 725 del RGAC dell'anno 2024 avente ad o ggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 129/2024 (n. cron. 554/2024), depositata in data
2 marzo 2024, e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Rende C.F._2
Appellante
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Pierluigi Nucci
Appellata
E
CP_2
Appellato-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. e hanno proposto appello avverso la sentenza n. 129/24 emessa Pt_1 Parte_2 dal Giudice di Pace di Castrovillari, con cui è stata respinta la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 10 agosto 20 20, alle ore 5.00 circa, in
Mottafollone, sulla S.P. 123, in località Scarani, allorquando l'auto Fiat Punto tg. DH744ZX, di proprietà e condotta da e con a bordo il fratello , sarebbe stata urtata Parte_1 Parte_2 sul lato anteriore sinistro dall'auto Fiat Punto tg BL928FC, di proprietà e condotta da
[...]
[..
[...]
Hanno dedotto l'erronea interpretazione delle prove, avendo le dichiarazioni rese da in sede di CP_2 interrogatorio formale valore di prova legale e dovendo ritenersi attendibile il teste , e Tes_1
l'inattendibilità della CTU modale.
Hanno chiesto, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, la condanna delle parti appellate, in solido tra loro, al risarcimento dei danni.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
2. L'appello è infondato.
Infatti, la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore non può ritenersi provata.
2.1. In tale prospettiva, va subito chiarito che “in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 2733, co. 3, c.c., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è liberamente apprezzata dal giudice, in relazione a tutti i litisconsorzi e non solo in relazione ai non confitenti” (Cass. civ. Sez. III , 7 maggio 2007,
n. 10304; cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite, 5 maggio 2006, n. 10311, secondo cui “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” e Cass civ., Sez. III, 7 dicembre 2005, n. 27005, secondo cui “in mancanza di completezza formale e sostanziale o in caso di difformità delle dichiarazioni rispetto ad altre dalle parti in precedenza rese, il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale non è assistito da alcuna presunzione di veridicità, ma assume valore di mero indizio in ordine ai fatti in esso indicati relativi al sinistro, ovvero di rettifica delle precedenti dichiarazioni”).
Per tali ragioni, deve escludersi che le dichiarazioni confessorie rese dall'appellato contumace nel CP_2 corso dell'interrogatorio formale deferito nel giudizio di primo grado abbiano valore di prova legale anche nei confronti dello stesso interrogato, dovendo, invece, essere liberamente apprezzate dal giudice.
Allo stesso modo, il modulo Cai prodotto, peraltro incompleto a causa dell'impossibilità di lettura di tutte le parti per come già indicato dal Giudice di primo grado, non ha valore di prova legale.
2.2. Ciò chiarito, le dichiarazioni rese dal al pari di quelle rese dal teste , non possono CP_2 Tes_1 ritenersi credibili per la lacunosità e la contraddittorietà che le contraddistingue, così come del pari non è Per attendibile la ricostruzione contenuta nel modello
Infatti, innanzitutto il in sede stragiudiziale all'investigatore della compagnia assicuratrice, ha CP_2 dichiarato che a bordo dell'auto dell'appellante era presente il solo salvo, poi, in sede di Parte_1 interrogatorio, riferire della presenza anche del fratello Persona_2
Inoltre, mentre in citazione viene indicato che l'impatto sarebbe avvenuto con il lato anteriore sinistro, il sempre all'investigatore della compagnia, ha riferito di aver impattato con la fiancata sinistra della CP_2
Punto del Pt_1
2 Infine, le dichiarazioni rese dal non sono in alcun modo compatibili con la documentazione CP_2 fotografica presente in atti, dalla quale non emergono segni di un impatto tra la parte anteriore sinistra dell'auto del e la fiancata sinistra e il lato anteriore sinistro dell'auto del CP_2 Pt_1
2.2.1. Per quel che riguarda, invece, le dichiarazioni del teste , in primo luogo va evidenziato che Tes_1 Pers nel modulo non è indicata la presenza di testimoni, il che di per sé induce a dubitare della sua attendibilità.
Inoltre, un ulteriore elemento che esclude l'attendibilità del teste è costituito dal carattere lacunoso e generico delle sue dichiarazioni, in quanto egli ha riferito di non essere in grado di dire se al momento dell'impatto il fosse all'inizio, a metà o alla fine del sorpasso, il che equivale a dire di non essere in CP_2 grado di descrivere la dinamica del sinistro e il momento dell'impatto e la posizione delle auto coinvolte.
A questo punto, merita ricordare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito, condiviso da questo Giudice, “in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale, l'attore ha l'onere di provare la dinamica dell'incidente. La testimonianza, per essere ritenuta attendibile e idonea a fondare la decisione, deve essere coerente, precisa e non contrastare con gli altri elementi probatori. In particolare, quando la testimonianza è l'unico elemento probatorio e presenta incongruenze rispetto alle allegazioni dell'attore o ad altri elementi di prova, il giudice può legittimamente disattenderla e rigettare la domanda risarcitoria”
(Trib. Torre Annunziata, sez. II, 20 novembre 2024, n. 3000).
2.3. Va, poi, evidenziato che le dichiarazioni rese dall'appellato contumace e dal teste si scontrano con gli esiti della ctu modale disposta nel corso del giudizio di primo grado che, sulla base della documentazione fotografica allegata, con considerazioni che questo Giudice condivide pienamente, anche in relazione alle osservazioni ricevute, ampiamente confutate e semplicemente riportate nell'atto di appello, ha chiarito l'incompatibilità tra la condizione dei veicoli a seguito del sinistro e la dinamica dell'evento narrata in citazione.
In particolare, il ctu ha osservato che i danni presenti sull'auto del sulla fiancata sinistra e sulla parte Pt_1 anteriore sono derivati dal cappottamento e risultano del tutto incompatibili con un urto diretto con l'auto del
CP_2
Identico discorso riguarda l'auto di quest'ultimo, la quale non presenta alcun danno riconducibile ad un urto con l'auto del Pt_1
3. In definitiva, tutti gli elementi istruttori acquisiti non soltanto non dimostrano, ma addirittura escludono che la dinamica del sinistro sia quella descritta in citazione.
Pertanto, in difetto di prova dell'evento lesivo come narrato da parte attrice, la domanda risarcitoria non poteva che essere respinta (cfr. Corte Appello Napoli sez. VIII, 12 febbraio 2020, n. 637, la quale ha confermato la sentenza di primo grado proprio in quanto l'evento lesivo ricostruito all'esito dell'istruttoria è risultato del tutto diverso da quello descritto in citazione).
4. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice m onocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata costituita per il presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro
2.700,00 per compensi professionali (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattaz ione ed euro 900,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello .
Così deciso in Castrovillari, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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