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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 1327/25 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 4.6.25 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Simona Marotta in forza di procura in atti RICORRENTE
e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De CP_1
Gasperi 55 , con l'avv. Anna di Stefano RESISTENTE ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1
esponendo che con ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto a ruolo con il n.5878/2024 R.G., la ricorrente aveva adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di handicap di cui all'art. 3 co. 3, L. 104/92, nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli davano diritto all'accoglimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.12.24 e la dichiarazione è stata depositata il 30.12.24 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in quattro settimane, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.1.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante, elencate le patologie sofferte, si duole che il CTU non ha considerato che la ricorrente è, altresì, affetta da una grave scoliosi con discopatie degenerative, realizzante una sindrome disventilatoria prevalentemente restrittiva di grado moderato-severo (cfr. considerazioni medico legali CTP dott. . Persona_1 Inoltre, la sig.ra è affetta da una grave patologia artrosica a livello delle Parte_1
ginocchia e delle anche per la quale la deambulazione risulta essere a piccoli passi e con difficoltà, con l'ausilio di un bastone.
La ricorrente è,altresì, in terapia con farmaci specifici (cfr. certificati medici) ed effettua periodici controlli clinici presso ambulatorio di neurologia (cfr. certificati Asl Na 2 Nord).
Risulta affetta da un complesso di patologie di una gravità tale da minare l'autonomia personale e da rendere necessario l'accudimento da parte di terzi.
Orbene il CTU ha espressamente valutato l'artrosi quale Obesità di II classe con complicanze artrosiche e l'istante non ha indicato la documentazione medica (esami strimentali) per la quale vi starebbero non mere complicanze artrosiche, bensì scoliosi con discopatie degenerative e come tale asserita scoliosi con discopatie degenerative realizzi una sindrome disventilatoria prevalentemente restrittiva di grado moderato-severo: invero sfugge del tutto come tale asserita patologia a carico dell'apparato muscolo scheletrico possa avere una efficacia fisiopatologica sull'apparato respiratorio.
Identicamente non è indicato da quali esami strumentali si evincerebbe una grave patologia artrosica a livello delle ginocchia e delle anche e come tali patologie determinino la necessità di un intervento assistenziale e permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione della istante.
Quanto alla circostanza che la ricorrente è in terapia con farmaci specifici ed effettua periodici controlli clinici presso ambulatorio di neurologia, l'istante non indica le specifiche certificazioni mediche e quale effetto abbiano le patologie indicate negli stessi, nella gravità dagli stessi provata, sulla necessità di un intervento assistenziale e permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione della istante.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Spese compensate viste le condizioni sanitarie dell'istante.
Napoli, 4.6.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 1327/25 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 4.6.25 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Simona Marotta in forza di procura in atti RICORRENTE
e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De CP_1
Gasperi 55 , con l'avv. Anna di Stefano RESISTENTE ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1
esponendo che con ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto a ruolo con il n.5878/2024 R.G., la ricorrente aveva adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di handicap di cui all'art. 3 co. 3, L. 104/92, nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli davano diritto all'accoglimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 19.12.24 e la dichiarazione è stata depositata il 30.12.24 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in quattro settimane, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.1.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante, elencate le patologie sofferte, si duole che il CTU non ha considerato che la ricorrente è, altresì, affetta da una grave scoliosi con discopatie degenerative, realizzante una sindrome disventilatoria prevalentemente restrittiva di grado moderato-severo (cfr. considerazioni medico legali CTP dott. . Persona_1 Inoltre, la sig.ra è affetta da una grave patologia artrosica a livello delle Parte_1
ginocchia e delle anche per la quale la deambulazione risulta essere a piccoli passi e con difficoltà, con l'ausilio di un bastone.
La ricorrente è,altresì, in terapia con farmaci specifici (cfr. certificati medici) ed effettua periodici controlli clinici presso ambulatorio di neurologia (cfr. certificati Asl Na 2 Nord).
Risulta affetta da un complesso di patologie di una gravità tale da minare l'autonomia personale e da rendere necessario l'accudimento da parte di terzi.
Orbene il CTU ha espressamente valutato l'artrosi quale Obesità di II classe con complicanze artrosiche e l'istante non ha indicato la documentazione medica (esami strimentali) per la quale vi starebbero non mere complicanze artrosiche, bensì scoliosi con discopatie degenerative e come tale asserita scoliosi con discopatie degenerative realizzi una sindrome disventilatoria prevalentemente restrittiva di grado moderato-severo: invero sfugge del tutto come tale asserita patologia a carico dell'apparato muscolo scheletrico possa avere una efficacia fisiopatologica sull'apparato respiratorio.
Identicamente non è indicato da quali esami strumentali si evincerebbe una grave patologia artrosica a livello delle ginocchia e delle anche e come tali patologie determinino la necessità di un intervento assistenziale e permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione della istante.
Quanto alla circostanza che la ricorrente è in terapia con farmaci specifici ed effettua periodici controlli clinici presso ambulatorio di neurologia, l'istante non indica le specifiche certificazioni mediche e quale effetto abbiano le patologie indicate negli stessi, nella gravità dagli stessi provata, sulla necessità di un intervento assistenziale e permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione della istante.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Spese compensate viste le condizioni sanitarie dell'istante.
Napoli, 4.6.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)