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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8848 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, in definitiva sostituzione del magistrato assegnatario del processo, all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 2849/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Domenico Naso) Parte_1 contro Controparte_1
ciascuno
[...] in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. Alessia Cavallo) Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2021-2024, per le quali aveva presentato tempestiva domanda di aggiornamento, il servizio militare di leva dallo stesso prestato non in costanza di nomina venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione, per tale voce, di un punteggio pari a 6. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi. Deduceva, in particolare, di aver conseguito il diploma di maturità in data 15.07.1983, e di aver successivamente svolto il servizio militare di leva dal 1.02.1984 al 31.01.1985. Rivendicava, quindi, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente riconoscimento del punteggio di 6 per l'anno di servizio militare reso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, quindi, decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c., depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Il ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio militare successivamente al conseguimento del diploma e non in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
ha pure dedotto e dimostrato di aver presentato domanda per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2021 – 2024. Ciò posto, per quanto attiene la richiesta dallo stesso formulata di attribuzione del punteggio pieno anche al servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent. 22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit., in senso analogo Cass. L., ord. 13705/2025). pagina 2 di 3 Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente (ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023). Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversi discostare. Alla luce di ciò, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento. Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione dei precedenti contrastanti.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, 15 settembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 3 di 3
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, in definitiva sostituzione del magistrato assegnatario del processo, all'udienza del 15.09.2025, ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 2849/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Domenico Naso) Parte_1 contro Controparte_1
ciascuno
[...] in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. Alessia Cavallo) Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato all'amministrazione convenuta di cui in epigrafe, unitamente al decreto di fissazione di udienza, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato tribunale, chiedendo che, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2021-2024, per le quali aveva presentato tempestiva domanda di aggiornamento, il servizio militare di leva dallo stesso prestato non in costanza di nomina venisse equiparato a quello prestato in costanza di nomina, con conseguente attribuzione, per tale voce, di un punteggio pari a 6. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi. Deduceva, in particolare, di aver conseguito il diploma di maturità in data 15.07.1983, e di aver successivamente svolto il servizio militare di leva dal 1.02.1984 al 31.01.1985. Rivendicava, quindi, di aver diritto al riconoscimento integrale del punteggio relativo al servizio di leva militare prestato non in costanza di rapporto di impiego al pari del servizio militare di leva (o servizio ad esso equiparato) prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente riconoscimento del punteggio di 6 per l'anno di servizio militare reso. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, quindi, decisa con sentenza ex art.429 co.1 c.p.c., depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e, pertanto, non può essere accolta. Il ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato servizio militare successivamente al conseguimento del diploma e non in costanza di rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta;
ha pure dedotto e dimostrato di aver presentato domanda per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il periodo 2021 – 2024. Ciò posto, per quanto attiene la richiesta dallo stesso formulata di attribuzione del punteggio pieno anche al servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in punto di diritto si osserva che la giurisprudenza di legittimità più recente, ha rettificato il precedente orientamento giurisprudenziale, testualmente ritenendo che: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». (Cass. L, sent. 22432/2024 del 08.08.2024). A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte ha evidenziato infatti come “… l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.” (Cass. cit., in senso analogo Cass. L., ord. 13705/2025). pagina 2 di 3 Peraltro, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Ufficio, che si trascrive testualmente, ex art.118 disp. Att. C.p.c., “… a ben vedere, tale previsione è totalmente conforme a quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza della S.C. citata dal ricorrente (ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020) la quale ha statuito che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cod. ordinamento militare), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co.
6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); - che, quindi, come agevolmente si ricava da quanto appena riportato, vanno disapplicate solo le norme che non valutano per nulla il servizio militare, non certo quelle che valutano con un peso diverso il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego pubblico rispetto a quello reso anteriormente ad esso” (Tribunale di Roma, sent. 8174/2023). Si ritiene, quindi, di aderire al predetto orientamento, a modifica del precedente assunto da questo giudice, in ragione della maggiore pervasività delle argomentazioni articolate dalla Suprema Corte, dalle quali non si ritiene di doversi discostare. Alla luce di ciò, il ricorso non potrà pertanto trovare accoglimento. Per quanto attiene la regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che queste vadano integralmente compensate in ragione dei precedenti contrastanti.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, 15 settembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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