Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE nella causa di primo grado iscritta al n. RG 987/2025, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ); CP C.F._2
- Ricorrente entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio delle avv.te Stefania Moretti
(c.f. ) e Roberta Mangiarotti (c.f. ) in Melegnano (MI), C.F._3 C.F._4 alla via G. G. Medici n. 10;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
MODALITA' DI AFFIDO E COLLOCAMENTO:
2)Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., le decisioni di maggiore interesse relative alla prole. Le decisioni di maggior interesse e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 1 di 5
(MI), alla Via Del Faggio n. 5 e ciò anche ai fini della residenza anagrafica, così come il fratello maggiorenne, ma non economicamente indipendente. Per_2
MODALITA' DI VISITA:
4)Il padre potrà, fatto salvo ogni diverso migliore accordo, che verrà assunto di volta in volta e che terrà in primaria considerazione le esigenze di , potrà vedere e tenere con sé il figlio, presso Per_1 la di lui abitazione, con le seguenti modalità:
- Sino a che il padre sarà domiciliato a Parma per motivi lavorativi, starà col papà a Per_1 weekend alterni, a far tempo dal venerdi sera, allorquando il padre lo preleverà dall'abitazione materna, alla domenica sera, allorquando il padre lo riaccompagnerà dalla madre.
- Nel caso in cui il padre trasferisse il proprio domicilio in prossimità di quello materno ( nell'arco di almeno 30 km), resterà col padre a weekend alterni dal venerdi sera alla domenica sera e un Per_1 pomeriggio ( indicativamente il mercoledì) sino alle 21,30 e, nella settimana col weekend di spettanza materna, due giorni infrasettimanali (indicativamente martedì e venerdi) dal pomeriggio sino alle ore
21,30 il martedì, e col pernotto il venerdi.
5)Sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo, da assumersi all'occorrenza e tenendo principalmente conto degli impegni del figlio, il padre vedrà e terrà con sé il figlio:
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con l'altro, di anno in anno, i periodi dal giorno di chiusura della scuola sino alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre sino al giorno di ripresa della scuola. Vige tuttavia il regime dell'alternanza per i giorni di Natale e della Vigilia, di modo che almeno uno dei due giorni venga trascorso da ciascun genitore con i ragazzi;
- per metà delle vacanze pasquali, alternandosi, di anno in anno, con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le restanti festività, sia civili sia religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
6)In ragione dell'età del figlio oggi di anni 25, nulla viene disposto in termini di visite e Per_2 frequentazioni paterne. Il padre potrà accordarsi direttamente col figlio per incontrarlo e frequentarlo.
MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO FIGLI
7)Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario indiretto dei figli e , mediante CP Per_2 Per_1 il versamento mensile della somma di euro 1.100,00 (550,00 euro per ciascun figlio) sul cc bancario intestato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal corrente mese di aprile 2025, con rivalutazione istat annuale, e ciò sino alla indipendenza economica degli stessi.
8)Il sig. contribuirà al 75% delle spese straordinarie inerenti i figli, mentre la IG.ra al CP Pt_1
25%, il tutto secondo lo schema e le modalità di cui alle Linee guida della Corte d'Appello di Milano siglate in data 14 novembre 2017, a precisamente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) pagina 2 di 5 trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
9)L'assegno unico familiare, laddove percepito, sarà integralmente versato alla IG.ra , Pt_1 CP_ rinunciando il sig. a richiedere la quota del 50% ed autorizzando espressamente la mamma di a richiedere l'intero 100%. Per_1
MANTENIMENTO ORDINARIO CONIUGE:
10) Il sig. in ragione delle differenze retributive percepite, verserà alla moglie, IG.ra CP
, la somma mensile di euro 500,00 sul cc bancario intestato alla stessa entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese, a far data dal corrente mese di aprile 2025, con rivalutazione istat annuale.
CASA FAMILIARE:
11) La casa familiare, sita in Dresano (MI), Via Del Faggio n. 5, di proprietà al 50% dei coniugi, resta assegnata alla moglie, che la abiterà coi figli e che si farà interamente carico delle utenze e della manutenzione ordinaria della stessa.
12) Il mutuo gravante sulla stessa, intestato al 50% tra i coniugi, continuerà ad essere corrisposto da entrambi. pagina 3 di 5 CP_ 13) Il IG. ha già lasciato la casa familiare, spostando il proprio domicilio presso altra abitazione in Parma, Strada Repubblica, n. 63/A;
ULTERIORI QUESTIONI:
14) I coniugi dichiarano di aver già regolamentato le ulteriori questioni economiche.
15) I coniugi reciprocamente autorizzano il rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per il figlio minore e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici. CP_ 16) Il IGnor si impegna a cedere, a titolo gratuito, l'autovettura Toyota Yaris, targata
GB335FM, attualmente intestata allo stesso ma in uso alla moglie, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le spese relative al passaggio di proprietà del veicolo saranno interamente a carico della IGnora . Pt_1
17) Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 02.05.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP matrimonio in Sestri Levante (GE) il 01.02.1997, trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto
Comune con atto n. 4, parte II, serie A, anno 1997;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese di lite;
pagina 4 di 5 5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sestri Levante (GE), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 9.06.2025
La Giudice rel./est. dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Ada Cappello
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