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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8569/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 8569 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
, , , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pettenuzzo, attori contro
, , Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, con l'Avvocatura dello Stato,
[...]
convenuti nonché contro
Controparte_4
convenuta avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter dd. 17.12.2024: Accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale della per i Controparte_4
crimini di guerra commessi in danno del sig. nel periodo 09.09.43-21.08.45 per Parte_4 le argomentazioni tutte dedotte in narrativa, per l'effetto condannare i convenuti, in solido o alternativamente, al risarcimento del relativo danno patrimoniale e non patrimoniale patito, trasmesso agli eredi iure haereditatis, da liquidarsi nella misura già indicata in narrativa, ovvero
1 in quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, da maggiorarsi per rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo effettivo;
con rifusione integrale delle spese, anche generali,
e dei compensi di lite, oltre accessori di legge;
in via istruttoria […].
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero e il Controparte_2
, come da note ai sensi dell'art. Controparte_3
127-ter c.p.c. del 13.12.2024: a) in via pregiudiziale affermate la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al;
comunque Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alle altre Amministrazioni intimate ed il difetto di giurisdizione nei confronti della Repubblica Federale Tedesca;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e hanno citato in giudizio la Repubblica Parte_1 Parte_2 Parte_3
italiana, il , il Controparte_2 Controparte_3
nonché la per il risarcimento dei
[...] Controparte_4
danni patiti dal congiunto , deceduto il 23.7.1991, di cui sono eredi legittimi. Parte_4
Espongono quanto segue. , arruolato nel 1940, dopo aver combattuto sul fronte Parte_4
occidentale e sul fronte greco-albanese, il giorno seguente alla resa del Regno d'Italia agli alleati (8.9.1943) venne fatto prigioniero dalle forze armate tedesche e deportato in CP_4
ove fu internato nel campo di concentramento Stalag XI di Fallingbostel e successivamente nel campo di concentramento Stammlager 6001 di Hildesheim, ove prestò attività lavorativa in stato di sostanziale schiavitù e visse in condizioni di schiavitù. venne liberato il Parte_4
29.4.1945 e fece rientro in Italia il 21.8.1945. Gli attori ritengono sussistente la giurisdizione del giudice adito, in applicazione degli sviluppi della giurisprudenza di legittimità in materia.
Reputano applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 62 l. 218/1995, in ragione del fatto che
2 le condotte illecite hanno avuto principio in territorio italiano. Ritengono che gli illeciti oggetto di causa siano imprescrittibili, secondo fonti sovranazionali e l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nella mancata percezione della retribuzione per il lavoro prestato, e dei danni non patrimoniali, conseguenti al deterioramento della qualità della vita conseguente alle vessazioni patite.
L'atto di citazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.1.2023 si sono costituiti in giudizio la
[...]
il e il Controparte_5 Controparte_2 [...]
. I convenuti hanno anzitutto eccepito il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva della e del Controparte_5 [...]
, in considerazione del tenore letterale dell'art. 43 d.l. Controparte_3
36/2022, istitutivo del Fondo di ristoro. In ragione della disposizione citata, assumono essersi verificato nel caso di specie un fenomeno successorio, nella forma dell'accollo, in forza del quale il Ministero è l'unico soggetto titolare del lato passivo del Controparte_2
rapporto obbligatorio inerente ai crediti risarcitori;
esso è pertanto legittimato a sollevare tutte le eccezioni di carattere non personale inerenti al credito. Pertanto, svolgono eccezione di prescrizione sia con riferimento al credito per le retribuzioni non percepite dal congiunto degli attori sia con riferimento al danno non patrimoniale. Nel merito, fermi gli oneri probatori a carico degli attori relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, eccepiscono la decadenza degli attori dal diritto al risarcimento in ragione del tenore dei cd.
Accordi di Bonn del 1962 (eseguiti con il d.P.R. 2043/1963) con i quali si intese ristorare anche gli internati militari e i lavoratori non volontari in e in subordine la compensazione CP_4
delle somme percepite o percepibili a titolo di indennizzo per i fatti di causa in applicazione della disciplina da ultimo richiamata ovvero della l. 791/1980.
La di Germania non si è costituita in giudizio. Controparte_4
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. Gli attori hanno ribadito le ragioni illustrate nell'atto di citazione;
le amministrazioni convenute hanno argomentato sulla applicabilità al caso di specie del diritto tedesco e sulla natura non illecita dell'internamento del dante causa degli attori
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa degli attori a seguito della deportazione in campi di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-
1945.
3 *
1.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost.,
21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2022, successivamente all'entrata in vigore del d.l.
36/2022 (1.5.2022) il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma 6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio.
*
1.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del Fondo ha inciso sulla vicenda sostanziale oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al Fondo anche in forza di un contratto di transazione da concludersi
4 «sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al
Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la Controparte_4
responsabile civile degli illeciti. Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in CP_4 applicazione di un ordinario canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del Fondo individua la Repubblica italiana come il soggetto giuridico titolare del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
l. 190/2014 e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la ) che per i motivi sopra esposti nessun Controparte_4
interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 5 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa
Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione «speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo
6 di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n.
159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il «ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto
3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto 5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi-ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione CP_4
interna.
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di
7 giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito.
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la
[...]
(Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio Controparte_4
con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
La conclusione ha trovato da ultimo la conferma della giurisprudenza di legittimità: «[…] in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al [,] in virtù delle disposizioni speciali in Controparte_2 materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, […] A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale» (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
*
1.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto dunque che legittimato passivo è il , quale Ente gestore del Fondo e dunque CP_3 Controparte_2
articolazione dello Stato italiano direttamente interessata a contraddire in giudizio.
Sono invece privi di legittimazione passiva la costituita Controparte_5
per la Repubblica italiana, e il . CP_3 Controparte_3
Alla luce del fenomeno successorio sopra descritto, va affermata la possibilità da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze convenuto di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuto titolare dal lato passivo.
Inoltre, l'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto, è la vicenda di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dall'intervenuto.
*
8 2. Il convenuto in sede di precisazione delle conclusioni ha eccepito il difetto di CP_3
giurisdizione del giudice adito.
La questione è comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta non costituita la convenuta e trattandosi di difetto di Controparte_4
giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra richiamata relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non è mai venuto meno nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24 Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della Repubblica CP_4
convenuta.
[...]
*
3. Gli attori hanno esteso la domanda di condanna al risarcimento dei danni contro la
Repubblica italiana, il e contro il Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
*
4. Il , che come sopra si visto è legittimato passivo ed Controparte_2
è titolato a eccepire i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad
9 applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
*
4.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del
Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Successivamente la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Trattato di
Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della retroattività.
A partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, art. 7; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49; Trattato di
Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente alla loro commissione e in nessun ordinamento attualmente vigente, interno, sovranazionale o internazionale, è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
10 Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria, l'irretroattività della legge.
Quanto all'ordinamento interno, l'art. 157, co. VIII, c.p. contempla poi quale unica ipotesi di imprescrittibilità i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. L'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è tuttavia quella dell'art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) che era ed
è punito con la reclusione, non con l'ergastolo.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044).
Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024
n. 3642) – la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
*
4.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
11 Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni,
a fronte di una aspettativa di vita in ben inferiore, come documentato dalle CP_4
amministrazioni convenute.
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione, a cui può farsi ricorso in assenza dell'individuazione dei soggetti che perpetrarono le condotte. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n. 14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei, che deve tenersi per avvenuta secondo quanto osservato.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2022, a
12 settantasette anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione andrebbe individuato in tre lustri (Trib. Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib.
Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento, 19.2.2025; Trib. Trento, 14.2.2025).
Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va individuato, se non addirittura nell'epoca di consumazione delle condotte illecite
(1945), quantomeno nel 1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire. Infatti, l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori sarebbe stato giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
Esso in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, tre anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso il diritto azionato in giudizio è dunque prescritto.
*
13 5. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della Controparte_4
[...]
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
e del;
Controparte_3
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia l'11 aprile 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 8569 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
, , , con l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pettenuzzo, attori contro
, , Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3
, con l'Avvocatura dello Stato,
[...]
convenuti nonché contro
Controparte_4
convenuta avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 17.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter dd. 17.12.2024: Accertata e dichiarata la responsabilità extracontrattuale della per i Controparte_4
crimini di guerra commessi in danno del sig. nel periodo 09.09.43-21.08.45 per Parte_4 le argomentazioni tutte dedotte in narrativa, per l'effetto condannare i convenuti, in solido o alternativamente, al risarcimento del relativo danno patrimoniale e non patrimoniale patito, trasmesso agli eredi iure haereditatis, da liquidarsi nella misura già indicata in narrativa, ovvero
1 in quella diversa, anche maggiore, ritenuta di giustizia, da maggiorarsi per rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo effettivo;
con rifusione integrale delle spese, anche generali,
e dei compensi di lite, oltre accessori di legge;
in via istruttoria […].
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero e il Controparte_2
, come da note ai sensi dell'art. Controparte_3
127-ter c.p.c. del 13.12.2024: a) in via pregiudiziale affermate la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al;
comunque Controparte_2
dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alle altre Amministrazioni intimate ed il difetto di giurisdizione nei confronti della Repubblica Federale Tedesca;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e hanno citato in giudizio la Repubblica Parte_1 Parte_2 Parte_3
italiana, il , il Controparte_2 Controparte_3
nonché la per il risarcimento dei
[...] Controparte_4
danni patiti dal congiunto , deceduto il 23.7.1991, di cui sono eredi legittimi. Parte_4
Espongono quanto segue. , arruolato nel 1940, dopo aver combattuto sul fronte Parte_4
occidentale e sul fronte greco-albanese, il giorno seguente alla resa del Regno d'Italia agli alleati (8.9.1943) venne fatto prigioniero dalle forze armate tedesche e deportato in CP_4
ove fu internato nel campo di concentramento Stalag XI di Fallingbostel e successivamente nel campo di concentramento Stammlager 6001 di Hildesheim, ove prestò attività lavorativa in stato di sostanziale schiavitù e visse in condizioni di schiavitù. venne liberato il Parte_4
29.4.1945 e fece rientro in Italia il 21.8.1945. Gli attori ritengono sussistente la giurisdizione del giudice adito, in applicazione degli sviluppi della giurisprudenza di legittimità in materia.
Reputano applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 62 l. 218/1995, in ragione del fatto che
2 le condotte illecite hanno avuto principio in territorio italiano. Ritengono che gli illeciti oggetto di causa siano imprescrittibili, secondo fonti sovranazionali e l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti nella mancata percezione della retribuzione per il lavoro prestato, e dei danni non patrimoniali, conseguenti al deterioramento della qualità della vita conseguente alle vessazioni patite.
L'atto di citazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.1.2023 si sono costituiti in giudizio la
[...]
il e il Controparte_5 Controparte_2 [...]
. I convenuti hanno anzitutto eccepito il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva della e del Controparte_5 [...]
, in considerazione del tenore letterale dell'art. 43 d.l. Controparte_3
36/2022, istitutivo del Fondo di ristoro. In ragione della disposizione citata, assumono essersi verificato nel caso di specie un fenomeno successorio, nella forma dell'accollo, in forza del quale il Ministero è l'unico soggetto titolare del lato passivo del Controparte_2
rapporto obbligatorio inerente ai crediti risarcitori;
esso è pertanto legittimato a sollevare tutte le eccezioni di carattere non personale inerenti al credito. Pertanto, svolgono eccezione di prescrizione sia con riferimento al credito per le retribuzioni non percepite dal congiunto degli attori sia con riferimento al danno non patrimoniale. Nel merito, fermi gli oneri probatori a carico degli attori relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, eccepiscono la decadenza degli attori dal diritto al risarcimento in ragione del tenore dei cd.
Accordi di Bonn del 1962 (eseguiti con il d.P.R. 2043/1963) con i quali si intese ristorare anche gli internati militari e i lavoratori non volontari in e in subordine la compensazione CP_4
delle somme percepite o percepibili a titolo di indennizzo per i fatti di causa in applicazione della disciplina da ultimo richiamata ovvero della l. 791/1980.
La di Germania non si è costituita in giudizio. Controparte_4
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. Gli attori hanno ribadito le ragioni illustrate nell'atto di citazione;
le amministrazioni convenute hanno argomentato sulla applicabilità al caso di specie del diritto tedesco e sulla natura non illecita dell'internamento del dante causa degli attori
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa degli attori a seguito della deportazione in campi di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-
1945.
3 *
1.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost.,
21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2022, successivamente all'entrata in vigore del d.l.
36/2022 (1.5.2022) il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma 6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio.
*
1.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del Fondo ha inciso sulla vicenda sostanziale oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al Fondo anche in forza di un contratto di transazione da concludersi
4 «sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al
Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la Controparte_4
responsabile civile degli illeciti. Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in CP_4 applicazione di un ordinario canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del Fondo individua la Repubblica italiana come il soggetto giuridico titolare del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
l. 190/2014 e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la ) che per i motivi sopra esposti nessun Controparte_4
interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 5 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa
Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione «speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo
6 di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n.
159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il «ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto
3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto 5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi-ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione CP_4
interna.
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di
7 giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito.
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la
[...]
(Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio Controparte_4
con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
La conclusione ha trovato da ultimo la conferma della giurisprudenza di legittimità: «[…] in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al [,] in virtù delle disposizioni speciali in Controparte_2 materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, […] A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale» (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
*
1.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto dunque che legittimato passivo è il , quale Ente gestore del Fondo e dunque CP_3 Controparte_2
articolazione dello Stato italiano direttamente interessata a contraddire in giudizio.
Sono invece privi di legittimazione passiva la costituita Controparte_5
per la Repubblica italiana, e il . CP_3 Controparte_3
Alla luce del fenomeno successorio sopra descritto, va affermata la possibilità da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze convenuto di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuto titolare dal lato passivo.
Inoltre, l'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto, è la vicenda di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dall'intervenuto.
*
8 2. Il convenuto in sede di precisazione delle conclusioni ha eccepito il difetto di CP_3
giurisdizione del giudice adito.
La questione è comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta non costituita la convenuta e trattandosi di difetto di Controparte_4
giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra richiamata relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non è mai venuto meno nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24 Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti della Repubblica CP_4
convenuta.
[...]
*
3. Gli attori hanno esteso la domanda di condanna al risarcimento dei danni contro la
Repubblica italiana, il e contro il Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
*
4. Il , che come sopra si visto è legittimato passivo ed Controparte_2
è titolato a eccepire i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad
9 applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
*
4.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del
Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Successivamente la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Trattato di
Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della retroattività.
A partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, art. 7; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49; Trattato di
Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente alla loro commissione e in nessun ordinamento attualmente vigente, interno, sovranazionale o internazionale, è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
10 Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria, l'irretroattività della legge.
Quanto all'ordinamento interno, l'art. 157, co. VIII, c.p. contempla poi quale unica ipotesi di imprescrittibilità i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. L'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è tuttavia quella dell'art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) che era ed
è punito con la reclusione, non con l'ergastolo.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044).
Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024
n. 3642) – la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
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4.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
11 Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni,
a fronte di una aspettativa di vita in ben inferiore, come documentato dalle CP_4
amministrazioni convenute.
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione, a cui può farsi ricorso in assenza dell'individuazione dei soggetti che perpetrarono le condotte. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n. 14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei, che deve tenersi per avvenuta secondo quanto osservato.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2022, a
12 settantasette anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione andrebbe individuato in tre lustri (Trib. Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib.
Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento, 19.2.2025; Trib. Trento, 14.2.2025).
Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va individuato, se non addirittura nell'epoca di consumazione delle condotte illecite
(1945), quantomeno nel 1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire. Infatti, l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori sarebbe stato giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
Esso in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, tre anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso il diritto azionato in giudizio è dunque prescritto.
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13 5. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della Controparte_4
[...]
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5
e del;
Controparte_3
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia l'11 aprile 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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