Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 06/07/2023, n. 11329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11329 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2023
N. 11329/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2023, proposto da
Condominio “Villa delle Meduse” via Nerone 41, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Epis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di LA, S.LI e S.IO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Bianco, Giuseppe Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento formatosi a seguito della diffida ad adempiere del 07.01.2022, in virtù del quale il Condominio ha diffidato il Consorzio rilevando: “Vista la impossibilità di realizzazione della proposta da voi rappresentata a seguito del diniego formale da parte dell' Ufficio del Demanio del Comune di Anzio, di cui si allega la comunicazione già a voi pervenuta, (doc.1). Con la presente sono ad intimare in via definitiva di indicare le modalità di allaccio del condominio “Villa delle Meduse” per il deflusso delle acque chiare alla rete fognaria principale di vostra competenza e responsabilità…” e dell'ulteriore sollecito del 21.11.2022, nonchè
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
dell'obbligo del Consorzio resistente di concludere il procedimento tramite l'adozione di provvedimenti espressi e motivati ex artt. 2 e 3 L. 241/'90 e con la contestuale
CONDANNA
anche previa nomina di un Commissario ad acta, al facere contenuto nell'atto di diffida
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio di LA, S.LI e S.IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, il Condominio ricorrente agisce per ottenere la condanna del Consorzio intimato, titolare dell’impianto di smaltimento reflui meglio descritto agli atti, a provvedere sulla richiesta dello stesso Condominio di allaccio e conferimento delle proprie acque reflue nell’impianto di proprietà del Consorzio stesso.
Il Condominio espone, a fondamento dell’azione, quanto segue.
Il 6.5.2021, il Condominio chiedeva al Consorzio di allacciarsi al proprio scarico di acque chiare e di conoscere altresì la posizione (pozzetto consortile) e le quote (quota di scorrimento tubazione consorzio e nuova quota di innesto condominio) di allaccio alla rete fognante acque meteoriche presente nel comune di Anzio in via Passeggiate delle Sirene e più precisamente sulla discesa a mare n.9 in LA (Anzio - RM) al fine di redigere il progetto.
Con raccomandata A/R del 02.07.2021, il Consorzio rigettava la richiesta di allaccio, disponendo, in particolare, che: “ il consorzio consentirà al condominio Villa delle Meduse di realizzare a propria cura e spese la condotta di convogliamento e scarico delle acque chiare di cui alle premesse sotto la discesa a mare n. 5 che in realtà è la n 9 (erroneamente indicato nella missiva del consorzio) di proprietà consortile fino all’ingresso dello stabilimento balneare il Pioniere”.
Seguivano varie altre interlocuzioni, puntualmente elencate, culminanti nella diffida del 21.11.2022, rivolta sia al Consorzio che al Comune di Anzio.
Quest’ultimo replicava (07.12.2022) dichiarando in maniera esplicita che “Lo scrivente Ufficio, in relazione alla problematica relativa all'allaccio alla condotta delle acque meteoriche sita in Via Passeggiata delle Sirene, precisa che non trattasi di fognatura di proprietà comunale. Pertanto, voglia la S.V. rivolgersi al Consorzio di LA S. LI e S. IO.”
Il Consorzio, con nota 09.12.2022, rispondeva che “in esito alla precorsa corrispondenza e vista la dichiarazione rilasciata il 7/12/2022 dal Comune di Anzio con la quale esclude ogni sua competenza per l'allaccio alla condotta delle acque meteoriche di Passeggiata delle Sirene, Le chiedo se non sia il caso di accettare la proposta di transazione avanzata dal mio assistito in data 2/07/2021 che sembrava non praticabile per opposizione del Comune di Anzio alla realizzazione dell'innesto nella condotta di Passeggiata delle Sirene.”
Sostiene la ricorrente che il Consorzio è Ente Pubblico non economico, come risulterebbe dalla delibera n. 33 del 6 maggio 2015 dell’ANAC.
A tal fine deporrebbe la circostanza che il Consorzio di LA S. LI e S. IO è stato costituito in data 15 luglio 1950, con atto a rogito del Notaio dott. Giuseppe Intersimone (Rep. N.9806, Racc. n.4673), registrato in Palestrina il 24 luglio 1950 (al n.108 vol.125 Atti Pubblici) e che dallo Statuto del consorzio “ All. R ” si evince che:
- “Il Consorzio ha lo scopo di mantenere, esercire, ricostruire ed eseguire le opere stradali, quelle per l’approvvigionamento idrico, per la regolazione del deflusso delle acque, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica, ed in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e connesse con quelle sopra specificate ed interessanti le zone comprese nel suo perimetro…”
- Inoltre:
a) nel preambolo punto II “Le Società costituenti il Consorzio, proprietarie delle strade e delle aree pubbliche non assegnabili e/o cedibili ai soci, considerato il disposto del Decreto Legge Luogotenenziale 1° settembre 1918, n.1446, convertito in legge con Legge 13 aprile 1925, n.473, hanno ritenuto che la creazione di un ente consortile potesse perseguire con maggiore efficienza, efficacia ed economicità la realizzazione, il completamento e la manutenzione delle opere viarie, idriche, elettriche ed accessorie di interesse generale.”;
b) nel preambolo punto III “Riconosciuta nella costituzione del Consorzio la presenza di un preminente interesse pubblico, il Comune di Anzio, con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 25 luglio 1951, ne ha approvato la costituzione con il relativo statuto…”;
c) nel preambolo punto IV “La deliberazione consiliare n.34/51, in data 8 novembre 1951 è stata approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Roma, considerato che la costituzione del Consorzio consente la realizzazione di varie opere di interesse pubblico, necessarie ed indispensabili per le esigenze di vita degli abitanti della zona.”.
Secondo la parte ricorrente, dall’analisi dello Statuto del Consorzio si evincerebbe che la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle opere per la regolazione del flusso delle acque sia di competenza del Consorzio; ed inoltre che la competenza all’allaccio è devoluta al Consorzio.
Seguono ulteriori deduzioni sul comportamento del Consorzio, sulla sussistenza di un perdurante inadempimento e sull’obbligo di provvedere in ordine all’allaccio.
Il Consorzio, costituitosi, rileva quanto segue.
La questione relativa all’immissione delle acque pluviali del Condominio nella rete di raccolta delle acque chiare Consortili rientrerebbe in una più ampia controversia pendente avanti al Tribunale di Velletri iniziata a seguito di accertamento tecnico preventivo e sfociata in un ordinario giudizio di merito, distinto al n.R.G. 3549/2021 prossima udienza fissata al 20/06/2023, nel quale si tratterà della responsabilità del Condominio per mancanza dell’impianto di raccolta delle acque pluviali e conseguente danneggiamento per allagamento dei locali di due condomini meglio identificati in atti.
Esistendo la controversia civile, le parti erano addivenute a delle trattative di cui costituirebbe prova la lettera inviata al Condominio dal Consorzio in data 2/07/2021, replicata con lettera del 04/10/2021 e conclusa con lettera del 27/01/2022 con la quale il Consorzio addebitando al Condominio la responsabilità per i danni lamentati dai condomini di cui sopra, chiedeva che il Condominio si facesse carico dell’intero risarcimento danni e delle spese di esecuzione delle opere per l’immissione dei propri scarichi pluviali nella rete consortile.
La proposta non veniva accettata ed il contenzioso proseguiva.
Conclude chiedendo che il TAR dichiari il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Ordinario di Velletri; formula richiesta di prova per testi (su capitoli specifici); all’esito, chiede di respingere l’avverso ricorso per insussistenza di un procedimento amministrativo finalizzato a consentire al Condominio l’allaccio alla conduttura consortile e quindi dell’obbligo del Consorzio a consentire e realizzare l’allaccio alla propria fognatura consortile delle acque pluviali del Condominio. Con vittoria di compensi di lite oltre accessori.
In replica, la ricorrente insiste sulla giurisdizione e sull’accoglimento del ricorso, precisando che non sarebbero mai intervenuti accordi tra le parti.
Nella camera di consiglio del 30 maggio 2023, le parti sono state invitate ad approfondire il profilo della giurisdizione; parte ricorrente ha insistito nella sussistenza della giurisdizione amministrativa, in funzione della natura pubblica del Consorzio resistente; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione che il Consorzio ha sollevato, ferma restando la natura pubblica dell’Ente, che non è oggetto di replica da parte della resistente, si osserva che la materia inerente la regolazione degli scarichi di acque reflue è oggetto della specifica ed articolata disciplina di cui all’art. 100 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 (e nella Regione Lazio anche dal Piano di Tutela delle Acque Regionale, PTAR, BUR Lazio, 20.12.2018, nr. 103) che comporta specifici obblighi in capo alle Amministrazioni proprietarie delle reti fognarie e di smaltimento (cfr. in particolare l’art. 124 del d.lgs. nr. 152/2006, il cui comma 7 prevede che “ 7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda ”).
Secondo la giurisprudenza, invero, (cfr. Consiglio di Stato , sez. IV , 31/07/2014 , n. 4043), l'autorizzazione allo scarico di acque reflue è un'attività amministrativa vincolata, in quanto tipicamente connotata dall'assenza, in capo al soggetto pubblico, di margini di scelta discrezionale (per varie fattispecie, cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 02/02/2023, n.219; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 30/06/2020, n.7320; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12/03/2018, n.1529).
Sulla domanda di accertamento dell’inerzia di una PA alla definizione di un’istanza di allaccio in fogna, pertanto, non è dunque sufficiente invocare la pendenza di un più ampio contenzioso civile in merito alla ritenuta insufficienza o meno dell’impianto o collettore di raccolta delle acque della parte ricorrente, perché tale contenzioso costituisce solo un riferimento fattuale che può condurre – a seconda dei casi – ad assentire o negare l’esito dell’istanza, alla quale va comunque data una risposta sul piano amministrativo.
A tale proposito, il relativo procedimento è di natura vincolata, nel senso che – ove sussistano i requisiti tecnici di idoneità dell’impianto ed una volta accertata la natura della fonte dalla quale provengono gli scarichi, ossia domestici, industriali e così via – l’Amministrazione proprietaria del collettore è tenuta a consentire l’allaccio (potendo opporre all’accoglimento dell’istanza solo fattori ed elementi di natura tecnica o attinenti ai requisiti di smaltimento delle acque a monte, secondo le prescrizioni applicabili del TUA o delle previsioni regionali o del relativo regolamento locale che ne costituisce applicazione).
Pertanto, non è idoneo a integrare gli estremi di un provvedimento la nota che il Consorzio ha indirizzato al Condominio il 9.12.2022, avendo detta nota un contenuto interlocutorio e propositivo, a sua volta, di una soluzione transattiva (quindi priva di effetti utili a definire l’istanza sul piano strettamente amministrativo, non riguardando alcuno dei requisiti tecnici o ambientali che dovrebbero essere oggetto di accertamento ai fini del provvedere).
Il Consorzio dovrà provvedere sull’istanza della parte ricorrente, mediante adozione di un provvedimento esplicito che – dopo aver accertato la natura degli scarichi - consenta o neghi l’allaccio del Condominio alla rete del Consorzio, in dipendenza – rispettivamente – della sussistenza o meno dei requisiti tecnici ed ambientali applicabili, che dovranno essere (laddove non sussistenti) puntualmente indicati ed individuati, al fine di consentire, in tal caso, all’odierna ricorrente di potersi determinare in proposito facendo affidamento su di un contesto giuridico certo.
Il provvedimento esplicito dovrà essere adottato e comunicato alla parte ricorrente entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente sentenza, che a tal fine è posta a carico della parte ricorrente che vi provvederà mediante rituale notifica al Responsabile legale del Consorzio presso la sua sede, oltre che presso il domicilio del procuratore in atti.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, su istanza di parte ricorrente debitamente notificata a controparte, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta con oneri a carico del Consorzio.
Attesa la particolare complessità della fattispecie, sussistono evidenti ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Consorzio resistente di provvedere sull’istanza di parte ricorrente del 21.11.2022 entro i termini e con le modalità di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria giurisdizionale della Sezione:
- di trasmettere la presente decisione, ai sensi e per le valutazioni di cui all’art. 2, comma 9, della L. n. 241/90, all’Organismo di Valutazione Interna e al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consorzio intimato (o, in loro mancanza, al rappresentante legale del Consorzio, affinchè provveda ai necessari incombenti di legge);
- di trasmettere la presente decisione in via telematica, ex art. 2, comma 8, della l. n. 241/90, alla Corte dei Conti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 30 maggio 2023 e 26 giugno 2023, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO