Articolo 9 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 febbraio 1953
Art. 9.
La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo di cui al primo comma del precedente art. 6 (escluse le quote supplementari per i figli a carico) le percentuali stabilite dall' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 . Le stesse percentuali si applicano nel caso di integrazione di pensione ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1 settembre 1942.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente