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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11612 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pastori Andrea
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4443/2023 promossa da:
in persona dell'amm.re unico sig. , con sede in Roma al Largo Parte_1 Parte_2 dell'Olgiata 15 ed. 104/H, (CF. ), P.IVA_1
ATTORE contro in persona dell'amministratore pro tempore dott. Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ) P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 16.02.2023, la conveniva in giudizio il Parte_1 [...] per ivi sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare del 13/07/2022, di CP_1 approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno 2022, per aver l'assemblea illegittimamente derogato ai criteri applicativi delle tabelle millesimali stabiliti nel regolamento condominiale contrattuale, con particolare riferimento al riparto delle spese di pulizia.
Con comparsa di risposta del 22/05/2023 si costituiva in giudizio il , che eccepiva Controparte_3 preliminarmente l'improcedibilità della domanda, per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010; in subordine la decadenza dall'impugnativa della delibera assembleare del 13/07/2022, proposta oltre il termine decadenziale di giorni 30, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; comunque la decadenza dall'impugnativa delle delibere assembleari per carenza di legittimazione attiva di parte attrice, stante l'avvenuta approvazione del capo impugnato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; comunque la decadenza dall'impugnativa della delibera assembleare ex art. 1137, comma 2, c.c., per inesistenza- nullità della notifica p.e.c. (relata di notifica) dell'atto di citazione ex artt.
3-bis, commi 1 e 5 lettera f, e
11 della legge n° 53/1994 del 21/01/1994. Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle argomentazioni ex adverso addotte concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione formulata e per la conferma della validità della delibera assembleare del 13 luglio 2022.
All'esito dell'istruttoria processuale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 11.11.2025.
In data 6 novembre 2025 venivano depositate le note scritte del convenuto, che CP_1 concludeva insistendo preliminarmente per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010 e comunque chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Con successive note depositate in data 10 novembre 2025 parte attrice, rappresentando che, nel mese di luglio del corrente anno, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo
RG 21828/2022 relativo alle somme dovute da essa società in favore del alla data del CP_1
31/12/2022, ed all'esito di CTU contabile, riduceva il debito di quest'ultima al 31/12/2022 da euro
49.124,20 ad euro 16.409,92 deduceva la sopravvenuta carenza di interesse alla declaratoria di nullità della delibera del 13 luglio 2022 e alla prosecuzione del giudizio. pagina 2 di 3 ***
Rileva il Tribunale che la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
“postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023), deve condurre, nel caso che occupa, ad un pronunciamento di avvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda da parte dell'attore.
L'emananda sentenza, stante le reciproche posizioni sopra illustrate e l'esito della causa stessa, porterà come corollario la pronuncia di compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara l'estinzione del presente processo.
- Rigetta ogni diversa domanda.
- Spese compensate.
Il Giudice
dott. Pastori Andrea
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pastori Andrea
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4443/2023 promossa da:
in persona dell'amm.re unico sig. , con sede in Roma al Largo Parte_1 Parte_2 dell'Olgiata 15 ed. 104/H, (CF. ), P.IVA_1
ATTORE contro in persona dell'amministratore pro tempore dott. Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ) P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 16.02.2023, la conveniva in giudizio il Parte_1 [...] per ivi sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare del 13/07/2022, di CP_1 approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno 2022, per aver l'assemblea illegittimamente derogato ai criteri applicativi delle tabelle millesimali stabiliti nel regolamento condominiale contrattuale, con particolare riferimento al riparto delle spese di pulizia.
Con comparsa di risposta del 22/05/2023 si costituiva in giudizio il , che eccepiva Controparte_3 preliminarmente l'improcedibilità della domanda, per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010; in subordine la decadenza dall'impugnativa della delibera assembleare del 13/07/2022, proposta oltre il termine decadenziale di giorni 30, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; comunque la decadenza dall'impugnativa delle delibere assembleari per carenza di legittimazione attiva di parte attrice, stante l'avvenuta approvazione del capo impugnato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c.; comunque la decadenza dall'impugnativa della delibera assembleare ex art. 1137, comma 2, c.c., per inesistenza- nullità della notifica p.e.c. (relata di notifica) dell'atto di citazione ex artt.
3-bis, commi 1 e 5 lettera f, e
11 della legge n° 53/1994 del 21/01/1994. Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle argomentazioni ex adverso addotte concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione formulata e per la conferma della validità della delibera assembleare del 13 luglio 2022.
All'esito dell'istruttoria processuale, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 11.11.2025.
In data 6 novembre 2025 venivano depositate le note scritte del convenuto, che CP_1 concludeva insistendo preliminarmente per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010 e comunque chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Con successive note depositate in data 10 novembre 2025 parte attrice, rappresentando che, nel mese di luglio del corrente anno, il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo
RG 21828/2022 relativo alle somme dovute da essa società in favore del alla data del CP_1
31/12/2022, ed all'esito di CTU contabile, riduceva il debito di quest'ultima al 31/12/2022 da euro
49.124,20 ad euro 16.409,92 deduceva la sopravvenuta carenza di interesse alla declaratoria di nullità della delibera del 13 luglio 2022 e alla prosecuzione del giudizio. pagina 2 di 3 ***
Rileva il Tribunale che la sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
“postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023), deve condurre, nel caso che occupa, ad un pronunciamento di avvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia alla domanda da parte dell'attore.
L'emananda sentenza, stante le reciproche posizioni sopra illustrate e l'esito della causa stessa, porterà come corollario la pronuncia di compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara l'estinzione del presente processo.
- Rigetta ogni diversa domanda.
- Spese compensate.
Il Giudice
dott. Pastori Andrea
pagina 3 di 3