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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 427/2025 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
delle Orchidee 3, elettivamente domiciliata in Pisa, Via S. Andrea 56, presso lo studio dell'avv. Tiziana Mannocci, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F. ), residente in residente in [...]Parte_2 C.F._2
(PI), Via dei Gattici 4, elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno B. Buozzi 13 presso lo studio dell'avv. Luca Pappalardo, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista dell'udienza cartolare del 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10.02.2025 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile a Livorno in data 10 marzo 2007, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Livorno al n.88, Serie, c, anno 2007; - che dall'unione non sono nati figli;
- di essersi separati consensualmente, come da verbale del 19 01 2024 e giusta sentenza del 23 01 2024 nel procedimento 3465/ 2023 RG Tribunale di Pisa;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che tra le parti non sono pendenti altri procedimenti;
- che è titolare di pensione da lavoro Parte_2
autonomo; - che lavora con contratto a tempo indeterminato con Parte_1
qualifica di commessa presso un negozio di abbigliamento in Tirrenia (PI); - di non avere proprietà o investimenti, né mutui o finanziamenti in comune;
- che all'atto della separazione aveva corrisposto a la somma di € Parte_2 Parte_1
21.000,00 a titolo di contributo mantenimento “una tantum” e quale contributo forfettario per le spese abitative arretrate;
- di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, anche al fine di regolare tutti i rapporti economici e patrimoniali ancora pendenti.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in corso di causa i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pag. 2 di 4 Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Dispone in conformità degli accordi tra le parti, che si recepiscono come segue:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Livorno in data 10 marzo 2007, Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Livorno al n.88, Serie, c, anno
2007;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Livorno al n.88, Serie, c, anno 2007;
Pag. 3 di 4 c) prende atto che si obbliga a versare contestualmente alla Parte_2
sottoscrizione del ricorso, a titolo di corresponsione una tantum, a Parte_1 la somma di € 21.000,00 (ventunomilaeuro//00 cent) mediante assegno circolare non trasferibile e recante n 600 3372 465 – 12;
d) prende atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce liquidazione in un'unica soluzione in luogo dell'assegno divorzile periodico;
e) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 19 marzo 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 427/2025 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
delle Orchidee 3, elettivamente domiciliata in Pisa, Via S. Andrea 56, presso lo studio dell'avv. Tiziana Mannocci, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
e
(C.F. ), residente in residente in [...]Parte_2 C.F._2
(PI), Via dei Gattici 4, elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno B. Buozzi 13 presso lo studio dell'avv. Luca Pappalardo, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83 comma 3 c.p.c.;
- ricorrenti
OGGETTO: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo informatico in vista dell'udienza cartolare del 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 10.02.2025 ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio civile a Livorno in data 10 marzo 2007, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Livorno al n.88, Serie, c, anno 2007; - che dall'unione non sono nati figli;
- di essersi separati consensualmente, come da verbale del 19 01 2024 e giusta sentenza del 23 01 2024 nel procedimento 3465/ 2023 RG Tribunale di Pisa;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che tra le parti non sono pendenti altri procedimenti;
- che è titolare di pensione da lavoro Parte_2
autonomo; - che lavora con contratto a tempo indeterminato con Parte_1
qualifica di commessa presso un negozio di abbigliamento in Tirrenia (PI); - di non avere proprietà o investimenti, né mutui o finanziamenti in comune;
- che all'atto della separazione aveva corrisposto a la somma di € Parte_2 Parte_1
21.000,00 a titolo di contributo mantenimento “una tantum” e quale contributo forfettario per le spese abitative arretrate;
- di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, anche al fine di regolare tutti i rapporti economici e patrimoniali ancora pendenti.
Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in corso di causa i coniugi hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
*****
Sullo status.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Pag. 2 di 4 Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Sui provvedimenti accessori.
In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Spese.
Le spese processuali devono dichiararsi compensate in considerazione della natura della causa congiuntamente promossa e dell'assenza di una parte soccombente ex art. 91
c.p.c.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Dispone in conformità degli accordi tra le parti, che si recepiscono come segue:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , Livorno in data 10 marzo 2007, Parte_1 Parte_2
trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Livorno al n.88, Serie, c, anno
2007;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello stato civile del
Comune di Livorno al n.88, Serie, c, anno 2007;
Pag. 3 di 4 c) prende atto che si obbliga a versare contestualmente alla Parte_2
sottoscrizione del ricorso, a titolo di corresponsione una tantum, a Parte_1 la somma di € 21.000,00 (ventunomilaeuro//00 cent) mediante assegno circolare non trasferibile e recante n 600 3372 465 – 12;
d) prende atto che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce liquidazione in un'unica soluzione in luogo dell'assegno divorzile periodico;
e) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 19 marzo 2025
La Presidente
dott.sa Santa Spina
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