CA
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 44 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 493/2023, pubblicata il 11.07.2023, in punto:
opposizione a decreto ingiuntivo;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. Lorenzo Favero e Tania Parte_1
Finocchiaro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Casucci per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Nel merito: ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1
reietta, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ad integrale riforma della sentenza impugnata: rigettare l'opposizione esperita dalla Controparte_1
in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto
[...]
ed in diritto;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 18.500,00 oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs.
9.10.2002 n.
231 dal 9.11.2020 al saldo. In via subordinata: voglia l'Ill.mo Tribunale condannare la a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 18.500,00, oltre interessi legali dal 9.11.2020 al dì del deposito CP_2
del ricorso monitorio e di mora al tasso di cui agli artt. 1284 co. 4 c.c. e art. 5 d.lgs
231/2002 per il periodo successivo al saldo. Spese del procedimento monitorio, del primo e secondo grado di giudizio refuse, con condanna dell'appellato a restituire all'appellante l'importo già versato in suo favore a titolo di refusione delle spese di lite in adempimento di quanto disposto dal Tribunale di Pordenone.”
Per Controparte_1
“Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Spese del grado rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che il 25.5.2020 era stato dichiarato chiuso il fallimento Parte_1
della società Atena Costruzioni S.n.c. che in data 6.11.2020 Controparte_3
la società Autonord Fioretto S.p.A. gli aveva versato sul conto corrente acceso presso
2 la la somma di euro 18.500,00; CP_1 Controparte_1
che nondimeno con lettera del 13.11.2020 la banca gli aveva comunicato la trattenuta della provvista a compensazione del proprio maggior credito derivante dalla posizione a sofferenza della Atena Costruzioni S.n.c. di NO RE & C., rimasto insoddisfatto a seguito di riparto fallimentare;
che successivamente con decreto di esdebitazione in data 9.7.2021 il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato inesigibili nei propri confronti i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti a seguito della chiusura del fallimento della Atena Costruzioni S.n.c. di NO RE & C.; tutto ciò premesso, ritenuta l'illegittimità della anzidetta trattenuta, aveva chiesto al
Tribunale di Pordenone di ingiungere alla Controparte_1
il pagamento della somma di euro 18.500,00 oltre
[...] CP_2
interessi di mora al tasso di cui al d.lgs.
9.10.2002 n. 231 dal 9.11.2020 al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto ingiuntivo, emesso in data 4.10.2022, aveva svolto opposizione la eccependo che, Controparte_1
per effetto dell'incameramento della provvista, si era verificata la compensazione legale tra l'importo dell'assegno e il maggior credito rimasto insoddisfatto a seguito della chiusura della procedura fallimentare per complessivi euro 1.449,278,04; che il decreto di esdebitazione era intervenuto in data successiva e non aveva effetti retroattivi;
che erano stati erroneamente applicati gli interessi nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002.
L'opposto si era costituito eccependo l'infondatezza dell'opposizione e richiamando le ragioni espresse con la domanda monitoria.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
3 11.07.2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione come formulata da parte attrice/opponente e per l'effetto revoca il d.i. n. 964/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 6 ottobre
2022; 2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda di condanna come formulata da parte convenuta/opposta in via subordinata;
3) condanna parte convenuta/opposta a rifondere a parte attrice/opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 146,50 per esborsi e in euro 4.300,00 per compenso, oltre ad i.v.a., c.n.p.a. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex d.m. n. 37 del 2018 e succ. modifiche.”
Con tale decisione, premesso che alla data della trattenuta a compensazione l'esdebitazione non era ancora stata dichiarata e che in data 18 - 29 dicembre 2020 la banca aveva altresì ceduto a terzi il proprio credito residuo, nell'importo già decurtato a seguito dell'incameramento dell'assegno, era stato osservato che già a partire da quel momento la stessa non era più titolare di alcun credito, come dimostrato dal fatto che l'opposizione alla esdebitazione era stata svolta dalla sola cessionaria e che gli effetti della dichiarazione di inesigibilità ex art. 143 l. fall. potevano riferirsi ai soli debiti concorsuali sussistenti al momento del decreto, non avendo quest'ultimo effetti retroattivi.
Tale sentenza era stata gravata da con atto di citazione in appello Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 8.2.2024; la si Controparte_1
era costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure proposte;
radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito
4 telematico di note scritte, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che era stato erroneamente accertato il verificarsi, sin dal 9 novembre 2020,
della compensazione legale tra il credito della banca residuato alla chiusura del fallimento e quello azionato in via monitoria, non essendo a tal fine sufficiente la mera coesistenza di crediti liquidi ed esigibili, ma richiedendosi in proposito una pronuncia giudiziale passata in giudicato, potendo la compensazione essere dichiarata solo previa eccezione di parte ex art. 1242, comma 1, cod. civ., e non anche di ufficio;
che inoltre dal mancato intervento dell' opponente nella procedura di esdebitazione doveva CP_4
desumersi che quest'ultimo, avendo ceduto l'intero credito rimasto insoddisfatto a seguito della chiusura del fallimento, nulla più poteva avanzare ed opporre in compensazione;
che a riprova di ciò dall'avviso di cessione dei crediti pro soluto diffuso nella Gazzetta Ufficiale dd. 29.12.2020 risultava che era stato trasferito ai sensi dell'art. 1263 cod. civ. l'intero credito “a sofferenza.”
Con il secondo motivo l'appellante ha inoltre lamentato che il giudice di prime cure aveva travisato la portata effettuale del decreto di esdebitazione ex art. 143 l. fall., non avendo tenuto conto della propria definitiva liberazione da tutte le obbligazioni rimaste insoddisfatte all'esito della chiusura del fallimento, e non avendo considerato che tale decreto operava con effetti ex tunc in relazione ai debiti residuati al termine della procedura fallimentare, provocando la loro irreversibile estinzione e la definitiva liberazione del debitore ex art. 142 l. fall.
* * *
5 Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello è infondato, ed andrà
conseguentemente respinto.
Quanto al primo motivo, deve infatti essere ricordato che per pacifico orientamento di legittimità “la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è
meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio,
ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte” (Sez. 3, Sentenza n.
22324 del 22/10/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16120 del 09/07/2009; Sez. 3, Sentenza n.
260 del 11/01/2006).
Non essendo nel caso di specie in contestazione la sussistenza dei requisiti di liquidità,
certezza ed esigibilità dei contrapposti crediti, la compensazione legale deve dunque ritenersi già verificata di diritto, per effetto della coesistenza dei reciproci debiti, alla data in cui la banca aveva incamerato l'assegno.
Resta invece priva di sostanziale rilevanza la tematica relativa alla cessione del credito, avuto riguardo in primo luogo all'anteriorità dell'effetto estintivo conseguente alla già intervenuta compensazione, e in secondo luogo al fatto che in caso di erroneo trasferimento integrale della posizione creditoria, comprensiva dell'importo già
incamerato a seguito della trattenuta in compensazione, solamente il cessionario sarebbe legittimato ad azionare, nei confronti del cedente, la speciale garanzia prevista dall'art. 1266 cod. civ.
Quanto al secondo motivo deve invece essere rilevato che gli effetti liberatori nei
6 confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti si producono a favore del debitore dichiarato fallito, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge,
solo con l'emanazione del decreto di concessione del beneficio dell'esdebitazione.
Tra i debiti residui oggetto del beneficio ex artt. 142 e segg. l. fall. non può dunque essere compreso l'importo recato dal decreto ingiuntivo, per le medesime ragioni sopra evidenziate, vale a dire in considerazione dell'effetto estintivo anteriormente verificatosi ex lege, in conseguenza della già intervenuta compensazione.
* * *
Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
va inoltre dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Pordenone n. 493/2023, pubblicata il 11.07.2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
7 Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 44 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 493/2023, pubblicata il 11.07.2023, in punto:
opposizione a decreto ingiuntivo;
causa vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv. Lorenzo Favero e Tania Parte_1
Finocchiaro per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Casucci per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
3, c.p.c.
APPELLATA * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per “Nel merito: ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1
reietta, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ad integrale riforma della sentenza impugnata: rigettare l'opposizione esperita dalla Controparte_1
in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto
[...]
ed in diritto;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 18.500,00 oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs.
9.10.2002 n.
231 dal 9.11.2020 al saldo. In via subordinata: voglia l'Ill.mo Tribunale condannare la a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 18.500,00, oltre interessi legali dal 9.11.2020 al dì del deposito CP_2
del ricorso monitorio e di mora al tasso di cui agli artt. 1284 co. 4 c.c. e art. 5 d.lgs
231/2002 per il periodo successivo al saldo. Spese del procedimento monitorio, del primo e secondo grado di giudizio refuse, con condanna dell'appellato a restituire all'appellante l'importo già versato in suo favore a titolo di refusione delle spese di lite in adempimento di quanto disposto dal Tribunale di Pordenone.”
Per Controparte_1
“Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Spese del grado rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che il 25.5.2020 era stato dichiarato chiuso il fallimento Parte_1
della società Atena Costruzioni S.n.c. che in data 6.11.2020 Controparte_3
la società Autonord Fioretto S.p.A. gli aveva versato sul conto corrente acceso presso
2 la la somma di euro 18.500,00; CP_1 Controparte_1
che nondimeno con lettera del 13.11.2020 la banca gli aveva comunicato la trattenuta della provvista a compensazione del proprio maggior credito derivante dalla posizione a sofferenza della Atena Costruzioni S.n.c. di NO RE & C., rimasto insoddisfatto a seguito di riparto fallimentare;
che successivamente con decreto di esdebitazione in data 9.7.2021 il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato inesigibili nei propri confronti i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti a seguito della chiusura del fallimento della Atena Costruzioni S.n.c. di NO RE & C.; tutto ciò premesso, ritenuta l'illegittimità della anzidetta trattenuta, aveva chiesto al
Tribunale di Pordenone di ingiungere alla Controparte_1
il pagamento della somma di euro 18.500,00 oltre
[...] CP_2
interessi di mora al tasso di cui al d.lgs.
9.10.2002 n. 231 dal 9.11.2020 al saldo, oltre alle spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto ingiuntivo, emesso in data 4.10.2022, aveva svolto opposizione la eccependo che, Controparte_1
per effetto dell'incameramento della provvista, si era verificata la compensazione legale tra l'importo dell'assegno e il maggior credito rimasto insoddisfatto a seguito della chiusura della procedura fallimentare per complessivi euro 1.449,278,04; che il decreto di esdebitazione era intervenuto in data successiva e non aveva effetti retroattivi;
che erano stati erroneamente applicati gli interessi nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002.
L'opposto si era costituito eccependo l'infondatezza dell'opposizione e richiamando le ragioni espresse con la domanda monitoria.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
3 11.07.2023, con la quale era stato statuito quanto segue: “1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione come formulata da parte attrice/opponente e per l'effetto revoca il d.i. n. 964/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in data 6 ottobre
2022; 2) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda di condanna come formulata da parte convenuta/opposta in via subordinata;
3) condanna parte convenuta/opposta a rifondere a parte attrice/opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 146,50 per esborsi e in euro 4.300,00 per compenso, oltre ad i.v.a., c.n.p.a. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex d.m. n. 37 del 2018 e succ. modifiche.”
Con tale decisione, premesso che alla data della trattenuta a compensazione l'esdebitazione non era ancora stata dichiarata e che in data 18 - 29 dicembre 2020 la banca aveva altresì ceduto a terzi il proprio credito residuo, nell'importo già decurtato a seguito dell'incameramento dell'assegno, era stato osservato che già a partire da quel momento la stessa non era più titolare di alcun credito, come dimostrato dal fatto che l'opposizione alla esdebitazione era stata svolta dalla sola cessionaria e che gli effetti della dichiarazione di inesigibilità ex art. 143 l. fall. potevano riferirsi ai soli debiti concorsuali sussistenti al momento del decreto, non avendo quest'ultimo effetti retroattivi.
Tale sentenza era stata gravata da con atto di citazione in appello Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 8.2.2024; la si Controparte_1
era costituita eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure proposte;
radicatosi il contraddittorio, la causa era stata trattenuta in decisione previo deposito
4 telematico di note scritte, al decorso dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che era stato erroneamente accertato il verificarsi, sin dal 9 novembre 2020,
della compensazione legale tra il credito della banca residuato alla chiusura del fallimento e quello azionato in via monitoria, non essendo a tal fine sufficiente la mera coesistenza di crediti liquidi ed esigibili, ma richiedendosi in proposito una pronuncia giudiziale passata in giudicato, potendo la compensazione essere dichiarata solo previa eccezione di parte ex art. 1242, comma 1, cod. civ., e non anche di ufficio;
che inoltre dal mancato intervento dell' opponente nella procedura di esdebitazione doveva CP_4
desumersi che quest'ultimo, avendo ceduto l'intero credito rimasto insoddisfatto a seguito della chiusura del fallimento, nulla più poteva avanzare ed opporre in compensazione;
che a riprova di ciò dall'avviso di cessione dei crediti pro soluto diffuso nella Gazzetta Ufficiale dd. 29.12.2020 risultava che era stato trasferito ai sensi dell'art. 1263 cod. civ. l'intero credito “a sofferenza.”
Con il secondo motivo l'appellante ha inoltre lamentato che il giudice di prime cure aveva travisato la portata effettuale del decreto di esdebitazione ex art. 143 l. fall., non avendo tenuto conto della propria definitiva liberazione da tutte le obbligazioni rimaste insoddisfatte all'esito della chiusura del fallimento, e non avendo considerato che tale decreto operava con effetti ex tunc in relazione ai debiti residuati al termine della procedura fallimentare, provocando la loro irreversibile estinzione e la definitiva liberazione del debitore ex art. 142 l. fall.
* * *
5 Ciò premesso, va a questo punto rilevato che l'appello è infondato, ed andrà
conseguentemente respinto.
Quanto al primo motivo, deve infatti essere ricordato che per pacifico orientamento di legittimità “la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è
meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio,
ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte” (Sez. 3, Sentenza n.
22324 del 22/10/2014; Sez. 3, Sentenza n. 16120 del 09/07/2009; Sez. 3, Sentenza n.
260 del 11/01/2006).
Non essendo nel caso di specie in contestazione la sussistenza dei requisiti di liquidità,
certezza ed esigibilità dei contrapposti crediti, la compensazione legale deve dunque ritenersi già verificata di diritto, per effetto della coesistenza dei reciproci debiti, alla data in cui la banca aveva incamerato l'assegno.
Resta invece priva di sostanziale rilevanza la tematica relativa alla cessione del credito, avuto riguardo in primo luogo all'anteriorità dell'effetto estintivo conseguente alla già intervenuta compensazione, e in secondo luogo al fatto che in caso di erroneo trasferimento integrale della posizione creditoria, comprensiva dell'importo già
incamerato a seguito della trattenuta in compensazione, solamente il cessionario sarebbe legittimato ad azionare, nei confronti del cedente, la speciale garanzia prevista dall'art. 1266 cod. civ.
Quanto al secondo motivo deve invece essere rilevato che gli effetti liberatori nei
6 confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti si producono a favore del debitore dichiarato fallito, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di legge,
solo con l'emanazione del decreto di concessione del beneficio dell'esdebitazione.
Tra i debiti residui oggetto del beneficio ex artt. 142 e segg. l. fall. non può dunque essere compreso l'importo recato dal decreto ingiuntivo, per le medesime ragioni sopra evidenziate, vale a dire in considerazione dell'effetto estintivo anteriormente verificatosi ex lege, in conseguenza della già intervenuta compensazione.
* * *
Sulla base di tali considerazioni l'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese del grado dovranno, per l'effetto, seguire la soccombenza, ed essere liquidate sulla base dello scaglione relativo al valore della controversia;
va inoltre dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Pordenone n. 493/2023, pubblicata il 11.07.2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali nella misura massiva, iva e c.p.a. di legge;
7 Dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
8