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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale, in persona dei magistrati
Dr.ssa Silvia Vitrò Presidente e rel.
Dr.ssa Luciana Dughetti Giudice
Dr. Stefano Demontis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14254/2022 promossa da:
(C.F. / Parte_1
P.IVA ), con il patrocinio degli Avv. ALESSANDRO SCIOLLA, P.IVA_1
SERGIO VIALE, DIEGO IULA ED Parte_2
ATTRICE
Contro
pagina 1 di 24 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_1
dell'Avv. SANDRO STROZZI (dopo la morte del legale non si è più costituito nel processo riassunto, cosa indicare?)
CONVENUTO
OGGETTO: cooperativa edilizia, rapporti sociali, esclusione del socio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
A) in via istruttoria: ammettere tutte le prove documentali depositate in giudizio, e quelle orali dedotte nelle memorie istruttorie;
B) nel merito:
1) accertare e dichiarare che, nella seduta del 21/07/2021, il Consiglio di
Amministrazione della attrice ha escluso il convenuto Sig. Parte_1 CP_1
da socio della Cooperativa, ex art. 11, dello Statuto sociale, per la grave
[...]
situazione di morosità, e che, conseguentemente, il convenuto è decaduto dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Alessandria, Via Cesare
Battisti n. 23, censito al NCEU al foglio 120, mapp. 1257, sub. 7, categoria A/2 classe 1, box al piano interrato identificato al foglio 120, mapp. 1257, sub. 28 cat. C6 classe 4, che dunque oggi detiene sine nullo titulo;
2) dichiarare pertanto tenuto e condannare il convenuto Sig. a Controparte_1
rilasciare immediatamente il predetto alloggio sociale, sito in Alessandria, Via Cesare
pagina 2 di 24 Battisti n. 23, censito al NCEU al foglio 120, mapp. 1257, sub. 7, categoria A/2 classe 1, box al piano interrato identificato al foglio 120, mapp. 1257, sub. 28 cat. C6 classe 4, libero da persone e sgombero da cose, e ad immettere la Cooperativa attrice nel possesso del medesimo;
3) dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Sig. a Controparte_1
corrispondere alla Cooperativa attrice l'importo di € 9.394,21 per i canoni di assegnazione e spese accessorie liquidati come segue: € 206,43 per residuo sul canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di GENNAIO 2020; € 438,71 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di FEBBRAIO 2020; € 438,71 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di MARZO 2020; € 438,71 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di APRILE 2020; € 438,71 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di € 438,73 Parte_3
per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di € 356,64 Persona_1
per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di SETTEMBRE 2020;€
356,64 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di NOVEMBRE
2020; € 438,72 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di
DICEMBRE 2020; € 1.518,22 per conguaglio spese condominiali relative all'anno
2019; € 438,72 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di
GENNAIO 2021; € 438,72 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di FEBBRAIO 2021; 438,72per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di MARZO 2021; € 438,72 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di APRILE 2021; € 438,72 per canone di godimento e spese accessorie relativo al mese di € 438,72 per canone di godimento e spese accessorie relativo al Parte_4
mese di €438,72 per canone di godimento e spese accessorie relativo al Persona_2
mese di LUGLIO 2021; € 1.252,95 per conguaglio spese condominiali relative all'anno
2020;
4) dichiarare altresì tenuto e condannare il convenuto Sig. a Controparte_1
corrispondere alla attrice l'importo di € 29.287,94 a titolo di indennità per Parte_1
pagina 3 di 24 l'occupazione sine titulo, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento e corrispondente, allo stato, in € 515,23 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di AGOSTO 2021; € 515,23 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di SETTEMBRE 2021; € 515,23 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di OTTOBRE 2021; € 515,23 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di NOVEMBRE 2021; € 515,23 per
indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di DICEMBRE 2021; € 515,23
per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GENNAIO 2022; € 515,23
per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di FEBBRAIO 2022; € 515,23
per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MARZO 2022;€ 515,23 per
indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di APRILE 2022; € 515,23 per
indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MAGGIO 2022, € 515,23 per
indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GIUGNO 2022; € 537,92 per
indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di LUGLIO 2022; € 2.638,99 per conguaglio spese condominiali relative all'anno 2021; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di AGOSTO 2022; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di SETTEMBRE 2022; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di OTTOBRE 2022; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di NOVEMBRE 2022; € 537,92 per
indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di DICEMBRE 2022; € 537,92
per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GENNAIO 2023; € 537,92
per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di FEBBRAIO 2023; € 537,92
92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MARZO 2023; € 537,92
92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di APRILE 2023; € 537,92
per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MAGGIO 2023; € 537,92
per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GIUGNO 2023; € 537,92
per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di LUGLIO 2023; €. 1.781,40
per conguaglio spese condominiali 2022; € 537,92 per indennità di occupazione senza
pagina 4 di 24 titolo relativa al mese di AGOSTO 2023; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di SETTEMBRE 2023; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di OTTOBRE 2023; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di NOVEMBRE 2023 , € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di DICEMBRE 2023; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GENNAIO 2024 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di FEBBRAIO 2024 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MARZO 2024; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di APRILE 2024; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MAGGIO 2024; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GIUGNO 2024; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di LUGLIO 2024 ; € 910,74 per conguaglio spese condominiali 2023; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di AGOSTO 2024 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di SETTEMBRE 2024 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di OTTOBRE 2024 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di NOVEMBRE 2024 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di DICEMBRE 2024 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di GENNAIO 2025 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di FEBBRAIO 2025 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di MARZO 2025 ; € 537,92 per indennità di occupazione senza titolo relativa al mese di APRILE 2025 ; così come mensilmente determinato dalla Cooperativa, ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all'intervenuta decadenza, da liquidarsi nella misura pari al canone sociale per l'assegnazione in godimento maggiorato del 20%, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità e con riserva di quantificare con precisione l'importo;
pagina 5 di 24 5) dichiarare tenuto e condannare il convenuto Sig. a Controparte_1
corrispondere alla attrice le indennità di occupazione senza titolo che Parte_1
matureranno nelle more del giudizio sino all'emanazione della sentenza nonché quelle successive sino all'effettiva liberazione dell'unità abitativa, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione in godimento così come mensilmente determinato dalla Cooperativa maggiorato del 20% ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno per la ritardata restituzione dell'immobile, dovuto per la perdurante occupazione dello stesso successivamente all'intervenuta decadenza, da liquidarsi nella misura pari al canone sociale per l'assegnazione in godimento, ovvero ancora in altra veriore somma accertanda dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità e con riserva di quantificare con precisione l'importo; 6) il tutto, maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino alla domanda e con gli interessi di cui all'art. 1284, comma IV, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale al saldo effettivo, come per legge.
C) Sulle eccezioni e difese avversarie:
C.1) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni, difese e conclusioni di parte convenuta:
i) per carenza di legittimazione attiva ed interesse, essendo controparte irrimediabilmente esclusa dalla Compagine sociale e decaduta dall'assegnazione;
ii) per mancata impugnazione della delibera di esclusione e decadenza dall'assegnazione adottata dal C.d.A. della con delibera in data Parte_1
21/07/2021;
C.2) nel merito: respingere le eccezioni e difese avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto oltreché sfornite di prova.
D) In via riconvenzionale subordinata, rispetto alla eccezione di nullità ex adverso formulata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle conclusioni rassegnate dal convenuto in comparsa di risposta:
pagina 6 di 24 1) accertare e dichiarare che l'occupazione dell'alloggio sociale è ab origine sine titulo
e, conseguentemente, condannare il convenuto Sig. al rilascio Controparte_1
immediato dell'alloggio sociale sito in Alessandria, Via Cesare Battisti n. 23, censito al
NCEU al foglio 120, mapp. 1257, sub. 7, categoria A/2 classe 1, box al piano interrato identificato al foglio 120, mapp. 1257, sub. 28 cat. C6 classe 4;
2) dichiarare tenuto e condannare il convenuto Sig. a Controparte_1
corrispondere alla attrice una indennità a titolo di arricchimento senza Parte_1
causa ex art. 2041 c.c. per l'occupazione senza titolo dell'alloggio, in misura pari ai canoni sociali ed alle spese non pagati fino all'esclusione per un importo di € 9.394,21, nonché pari alle indennità di occupazione maturate successivamente all'esclusione e fino alla sentenza, ad oggi ammontanti ad €. 29.287,94 come indicato nel precedente punto 4). Il tutto, maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino alla domanda e con gli interessi di cui all'art.
1284, comma IV, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale al saldo effettivo, come per legge.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Per il convenuto:
“Tutto ciò premesso, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Torino voglia:
1) Dichiarare la nullità dell'atto di assegnazione dell'alloggio e box prenotati dal sig.
, ma per motivi ben diversi da quelli denunciati dalla cooperativa, Controparte_1
dal momento che la condizione stabilita anche nello statuto, che fossero ultimati i lavori di costruzione del complesso immobiliare non si era ancora verificata;
2) Dichiarare quindi illegittimo e respingere l'atto di esclusione del sig. CP_1
quale socio della cooperativa e annullare tutti gli atti che ne sono conseguiti,
[...]
pagina 7 di 24 con particolare riferimento alla domanda di rilascio dell'alloggio prenotato e che intempestivamente gli era stato assegnato;
3) Dichiarare illegittime e respingere le richieste di condanna a corrispondere alla cooperativa le somme indicate nei punti nn. 3,4 e 5 dell'atto di citazione e le eventuali e successive, dando comunque atto di quanto versato da parte del sig. Controparte_1
(€. 9.557,12) e come conseguenza dell'illegittimità dell'atto di assegnazione non preceduto dall'ultimazione dei lavori di costruzione ed ora anche perché la cooperativa, sospendendo illegittimamente l'erogazione dei servizi sino ad oggi e dunque per tutto
l'inverno, ha illegalmente costretto alcuni soci a corrispondere gli importi indicati in citazione prima che ne fosse maturato il diritto alla relativa riscossione e non agendo giudizialmente supposto che ne avesse il diritto e ne sussistessero le condizioni.
4) Dichiarare illegittima la pretesa di porre a carico dei soci unilateralmente un'indennità di occupazione abusiva, senza rinunciare al contributo mutualistico che per statuto era cessato con la contestata esclusione da socio deliberata dalla
. Parte_1
5) Dichiarare che l'attrice ha applicato ai danni dei soci ed in particolare del sig.
le segg. illegittime maggiorazioni mensili (calcolati per 19 mesi CP_1
dall'estromissione del socio/assegnatario avvenuta l'1.8.'21); per il Controparte_1
canone €. 55,52; per il cond. €. 60,00, per mutualità €. 79,83 per un carico mensile di €.
165,35 da moltiplicarsi per le mensilità decorse dalla data dell'estromissione (per 19 mesi = €. 3.141,65) e che la voce “mutualità” non poteva più essere applicata con la sua esclusione da socio;
6) [sic]
7) Dichiarare infine che quanto erogato dall'esponente supera il costo dei servizi resi dalla cooperativa depurati delle voci che si riferiscono a titoli diversi Ci si oppone alle Con prove dedotte da in quanto irrilevanti e frammiste di valutazioni (si v. ad esempio il capo n.11).
Con rifusione delle spese”.
pagina 8 di 24
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 26/7/2022 la Parte_1
(d'ora in avanti “ ”) conveniva in giudizio
[...] Parte_5
il sig. riferendo che: Controparte_1
- il sig. era stato ammesso a socio della cooperativa in data 2/5/2011 dietro CP_1
versamento della quota di partecipazione di € 260,00;
- in data 19/3/2018 ne veniva deliberata l'ammissione all'assegnazione di alloggio sociale sito in Alessandria, Via Cesare Battisti n. 23, seguita, in data 30/6/2018 dalla stipula del contratto di assegnazione e di quello di rapporto mutualistico;
- tale alloggio era parte di un complesso realizzato dalla Cooperativa stessa in regime di edilizia abitativa convenzionata, disciplinato da Convenzione stipulata tra la Cooperativa
e il Comune di Alessandria;
- il sig. aveva cessato di corrispondere i canoni previsti da detta Convenzione;
CP_1
- in data 17/5/2021 la Cooperativa aveva invitato formalmente il sig. a versare CP_1
gli importi dovuti, pari al tempo a € 7.263,82, entro trenta giorni, pena l'esclusione da socio e la decadenza dell'assegnazione;
- a fronte della perdurante morosità, la Cooperativa aveva deliberato l'esclusione di da socio in data 21/7/2021 e la decadenza dall'assegnazione dell'immobile; CP_1
- con missiva del 19/8/2021 il provvedimento di cui sopra era stato comunicato a
, indicando altresì la facoltà di proporre impugnazione entro il termine CP_1
perentorio di 60 giorni come da previsione statutaria;
- il termine era decorso senza che alcuna impugnazione fosse proposta;
- era stato esperito senza successo un tentativo di negoziazione assistita;
- il sig. continuava ad occupare senza titolo l'alloggio e incrementava la sua CP_1
esposizione debitoria nei confronti della , pari – alla data di avvio del Parte_1
pagina 9 di 24 procedimento in oggetto - a € 14.546,51 per canoni di godimento e indennità di occupazione.
Concludeva chiedendo accertarsi l'avvenuta esclusione da socio e la conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio, condannare al CP_1
rilascio dell'immobile nonché alla corresponsione degli importi maturati e maturandi a titolo di canoni di assegnazione e indennità di occupazione.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 22/12/2022, il sig.
[...]
si costituiva in giudizio rilevando che: CP_1
- le contribuzioni mutualistiche non erano inizialmente previste nello statuto, ove erano state introdotte solo successivamente;
- la possibilità, per la Cooperativa, di poter pretendere dai soci il versamento di tali contributi era subordinata all'avvenuta assegnazione in godimento degli immobili che, a sua volta, presupponeva l'ultimazione dei lavori;
- nonostante la avesse indicato nel 19/7/2017 la data di ultimazione dei Parte_1
lavori, gli stessi non erano invero mai stati del tutto completati;
- nell'ottobre 2020 e nel settembre 2021, infatti, l'odierno convenuto e altri soci avevano commissionato ad un professionista di parte il compimento di operazioni di descrizione dell'immobile, dalle quali erano emersi numerosi e gravi vizi, tali da configurare l'erroneità della dichiarazione di fine lavori resa dalla;
Parte_1
- il mancato completamento dei lavori avrebbe dovuto precludere alla cooperativa la possibilità di procedere all'assegnazione degli immobili e di pretendere i relativi corrispettivi;
- l'assegnazione era avvenuta, nonostante la mancata ultimazione, allo scopo di riscuotere gli oneri a titolo di corrispettivo di godimento e spese di amministrazione, nonché il contributo mutualistico più recentemente introdotto;
pagina 10 di 24 - tale vizio si ripercuoteva necessariamente su tutti gli atti successivi, invalidando le assegnazioni e rendendo illegittime le richieste di versamento delle somme dedotte dall'attrice;
- secondo la previsione statutaria e l'art. 2533 c.c., l'esclusione del socio era una facoltà
e non un obbligo e l'inadempimento del medesimo andava messo a confronto con i pregressi inadempimenti della stessa , la quale avrebbe dovuto agire con Parte_1
prudenza, solidarietà e buona fede;
- nella speranza che la ultimasse i lavori e ponesse rimedio ai vizi, diversi Parte_1
soci, tra cui il sig. , avevano sospeso la corresponsione della quota e degli CP_1
oneri accessori dovuti;
- a fronte degli inadempimenti dei soci, la aveva recentemente sospeso Parte_1
l'erogazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, abusando della propria posizione di potere;
- la mancata disponibilità di bollette, fatture e documentazione contabile rendeva complesso rivedere i conteggi predisposti dalla Cooperativa.
Chiedeva, pertanto, respingersi la richiesta attorea, dichiarare nullo l'atto di assegnazione dell'immobile, annullare la delibera di esclusione del socio e respingere le richieste di condanna al pagamento delle somme indicate dalla Cooperativa, disponendosi CTU per accertare le effettive debenze del sig. . CP_1
All'udienza di prima comparizione dell'11/1/2023, le parti le parti presentavano le proprie istanze e difese.
Parte attrice formulava domanda riconvenzionale in caso di accoglimento dell'eccezione di nullità del rapporto di assegnazione formulata dal convenuto, chiedendo, in tal caso, accertarsi che l'occupazione dell'immobile era avvenuta ab origine sine titulo, condannare il sig. al rilascio immediato dello stesso e al pagamento di una CP_1
somma a titolo di arricchimento senza causa pari al canone sociale mensile per tutto il periodo oggetto di occupazione.
pagina 11 di 24
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., le parti precisavano ulteriormente le proprie istanze e difese.
Entrambe le parti chiedevano ammettersi prove orali.
Parte convenuta chiedeva altresì ammettersi CTU volta a descrivere le opere asseritamente mancanti;
non reiterava, invece, nella seconda memoria, l'istanza di esibizione documentale precedentemente formulata.
Con ordinanza del 15/11/2023, il G.I. scioglieva la riserva assunta all'esito dell'udienza dell'8/11/2023 e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termine per il deposito di memorie contenenti le proprie conclusioni definitive nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. e, in data 11/12/2023 tratteneva la causa a decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 13/2/2024, il rimetteva la causa in istruttoria disponendo CP_3
l'espletamento di C.T.U. contabile volta ad accertare l'esatto ammontare delle debenze del sig. nei confronti della e a determinare il rapporto dare/avere CP_1 Parte_1
tra le parti.
All'esito della C.T.U., ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter. in data 27/11/2024.
Nelle more del termine di cui sopra, il procedimento registrava il mutamento del G.I. e
l'interruzione del procedimento medesimo in data 18/9/2024 per decesso del procuratore di parte convenuta.
A fronte dell'istanza di riassunzione del procedimento formulata in data 3/10/2024 da parte dell'odierna attrice, il nuovo G.I., in data 14/2/25 assegnava termine a parte attrice pagina 12 di 24 termine per la notifica del ricorso e fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni nelle modalità previste dall'art. 127 ter in data 22/4/2025.
In data 18/2/2025 mutava nuovamente il G.I.
Parte convenuta non si costituiva nel giudizio riassunto.
Con ordinanza del 24/4/2025, il G.I. tratteneva la causa a decisione collegiale.
3) La domanda attorea va integralmente accolta.
3.1) La morosità del socio, gli asseriti vizi dell'immobile e la legittimità del provvedimento di esclusione
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno - di carattere associativo - che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente” (Cass., sez. I, n. 16231/2024).
Trattasi di rapporti distinti ma collegati, considerato che la qualità di socio è presupposto per l'acquisizione del bene;
di conseguenza, l'eventuale esclusione del socio dalla cooperativa comporta la risoluzione di entrambi i rapporti e determina, pertanto,
l'obbligo di rilascio dell'immobile.
Ai fini dell'esclusione del socio sono necessarie gravi inadempienze nelle obbligazioni
(ex art. 2533 c.c.) tale da rendere, se non impossibile, quantomeno non agevole il raggiungimento dello scopo sociale (Cass., sez. I, n. 2344/1982): tra questi rientra senz'altro un perdurante inadempimento degli obblighi contributivi. pagina 13 di 24 Sotto il profilo procedimentale, secondo quanto previsto dall'art. 2533 c.c., il socio può proporre al tribunale opposizione avverso il provvedimento di esclusione entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera.
Nel caso di cui al presente procedimento, la legittimità dell'esclusione del socio
deve ritenersi accertata. CP_1
Parte attrice ha, infatti, documentalmente provato l'avvenuta ammissione a socio del sig. (vedasi all. 1 all'atto di citazione) l'avvenuta assegnazione a questi CP_1
dell'immobile (verbale del C.d.a. del 19/3/2018, allegato 2b), la sottoscrizione da parte del convenuto del contratto di assegnazione di godimento e del contratto di rapporto mutualistico (allegati 3 e 4).
Parimenti provato è l'avvenuto svolgimento, nel rispetto delle forme statutariamente previste, del procedimento di delibera di esclusione del socio a fronte delle allegate inadempienze nei pagamenti a vario titolo pattuiti: parte attrice ha infatti prodotto la raccomandata del 17/5/2021 (trasmessa in data 19/5/2021) con la quale, conformemente a quanto previsto all'art. 11 dello Statuto, ha invitato il sig. a regolarizzare la CP_1
propria posizione saldando il proprio debito nei confronti della Cooperativa – al tempo ammontante a € 7.263,82, secondo quanto descritto nell'allegato prospetto - nel termine perentorio di 30 giorni, pena la sua “espulsione” (sic) da socio e la conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile.
Ha altresì prodotto verbale di C.d.a. attestante l'avvenuta deliberazione, in data
21/7/2021, dell'esclusione del sig. dalla Cooperativa (allegato 8) – con CP_1
puntuale indicazione, nel testo del provvedimento, degli inadempimenti addebitati al convenuto e della facoltà di impugnare il provvedimento medesimo entro 60 giorni dal ricevimento presso il Tribunale delle Imprese – nonché prova dell'avvenuta notifica dello stesso.
pagina 14 di 24 Il convenuto, dal canto suo, non ha, in primis, proposto opposizione nel previsto termine di 60 giorni, portando la delibera a cristallizzare definitivamente i propri effetti.
Inoltre, non ha comunque provato l'avvenuto versamento delle somme dovute per il godimento dell'alloggio e delle sue pertinenze, fatto salvo l'importo di € 9.557,12 che, peraltro, parte attrice aveva già detratto dal novero delle morosità addebitate a
. CP_1
Non può accogliersi l'eccezione con la quale il convenuto, al fine di paralizzare la pretesa attorea al pagamento dei canoni di locazione, ha allegato l'inesatto adempimento della Cooperativa-locatrice all'obbligo di mettere a disposizione un immobile realizzato secondo le regole dell'arte, stanti i vizi asseritamente sussistenti secondo la perizia di parte prodotta con comparsa di costituzione e risposta (vedasi all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta, rapporto preliminare del geom. ; Persona_3
sul rapporto tra tali vizi e la validità del provvedimento di assegnazione, vedasi infra): secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “se il conduttore ha, in ogni caso, continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, e quindi ha ricevuto la prestazione, per quanto nei termini predetti, non può lo stesso sospendere l'intera sua prestazione, perché in questo caso mancherebbe la proporzionalità tra i due inadempimenti”, mentre “la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte” (Cass., sez.
III, n. 3341/2001).
Secondo il sig. , inoltre, i vizi di cui alla perizia di parte precedentemente CP_1
menzionata (all. 1, rapporto preliminare del geom. ) sarebbero tali da Persona_3
inficiare la veridicità della dichiarazione resa dalla cooperativa, secondo la quale i lavori di costruzione dell'immobile sarebbero terminati in data 19/7/2017.
pagina 15 di 24 La stessa, infatti, sarebbe stata resa allo scopo di “rendere possibile l'assegnazione e
l'abitabilità dell'edificio e a cominciare a porre a carico dei soci gli oneri previsti per il godimento e, in aggiunta quello relativo alla mutualità” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 5) che, invece, non avrebbe potuto pretendere.
Ne conseguirebbe, secondo la convenuta, l'invalidazione del provvedimento di assegnazione e, a cascata, la nullità di tutti gli atti successivi, comprese le pretese creditorie relative ai canoni e la delibera di esclusione del sig. . CP_1
Tale doglianza non è accoglibile.
La ha infatti prodotto documentazione attestante l'avvenuta trasmissione Parte_1
della documentazione necessaria al conseguimento, per silenzio-assenso, del permesso di agibilità, tra cui la dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal
Direttore dei Lavori al Comune di Alessandria e correlata da perizia asseverata, nonché trasmesso la segnalazione certificata di agibilità (doc. 13 e 14 allegati a memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. di parte attrice).
A fronte di tale comunicazione, non risulta invece prodotto alcun provvedimento in senso contrario proveniente dell'Amministrazione comunale.
I vizi documentati dalla Convenuta con la propria perizia di parte non risultano, sotto questo profilo, idonei a smentire la veridicità della dichiarazione di parte attrice, non risultando tali da compromettere l'agibilità dell'immobile – tanto che questi risulta regolarmente occupato dall'odierno convenuto – quanto, piuttosto, inadempienze in grado di incidere sulla qualità del godimento dello stesso, tutelabili con gli ordinari mezzi contro l'inadempimento.
Stante l'applicabilità al contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di una cooperativa edilizia, quale quello di cui si tratta, delle norme disciplinanti la locazione
(vedi Trib. Torino, sent. n. 3041/2024 del 23/5/2024), i vizi della cosa che pregiudicano pagina 16 di 24 la qualità del godimento dell'immobile non comportano la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, attenendo invece all'inesatto adempimento delle reciproche obbligazioni.
Il convenuto avrebbe potuto, peraltro, attivare i rimedi previsti dall'art. 1578 c.c., domandando la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Tuttavia, non solo non risulta aver attivato alcuno dei rimedi precedenti ma, come evincibile dal contratto di assegnazione da lui sottoscritto (e la cui sottoscrizione non risulta contestata), ha espressamente dichiarato che “l'immobile si trova in perfetto stato ed esente da difetti” (cfr. doc. 3 allegato ad atto di citazione, pag. 10, art. 9).
Accertato l'avvenuto, legittimo esercizio del potere di esclusione del socio da parte della
Cooperativa, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio costituisce una conseguenza della predetta esclusione (Cass., sez. I, 10425/2005), comportando, pertanto, l'obbligo di rilascio dell'immobile stante il venir meno di un titolo abilitante al suo godimento.
3.2) I contributi mutualistici
Quanto evidenziato al punto precedente in merito alla validità del provvedimento di assegnazione contribuisce altresì al rigetto di un'ulteriore eccezione sollevata da parte convenuta, la quale, sostanzialmente, muovendo dall'asserzione di nullità del provvedimento di assegnazione, contestava altresì la possibilità per la Cooperativa di deliberare in capo ai soci l'assunzione dell'obbligo di versare – in seguito alla contestata assegnazione degli immobili - contributi a carattere mutualistico inizialmente non previsti dallo statuto.
Tali contributi risultano essere stati introdotti dall'assemblea straordinaria dell'ente in data 12/4/2018, prevedendo in capo ai soci, in caso di assegnazione in godimento di pagina 17 di 24 un'unità immobiliare, un contributo da contabilizzare quale “Riserva Straordinaria del
Patrimonio Netto” concorrente a costituire il patrimonio sociale e finalizzata a consentire il mantenimento di condizioni di equilibrio finanziario.
In primis, si rileva come tale modifica – che ha interessato gli articolo 3, 7, 11 e 22 dello statuto – risulti essere stata approvata all'unanimità dai soci presenti, compreso il voto favorevole dell'odierno convenuto, presente per delega conferita al socio . Persona_4
A ciò si aggiunga che non solo non risultano successive impugnazioni della deliberazione dell'assemblea ma, anzi, si registra l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'odierno convenuto, in data successiva (30/6/2018) a quella della deliberazione, del contratto di rapporto mutualistico – il quale, all'articolo 11, riporta l'assunzione del (deliberato) obbligo, da parte del socio, di “versare mensilmente alla Cooperativa, al fine di partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale consistente nella realizzazione di alloggi e pertinenze da offrire a condizioni competitive di mercato ai propri Soci, una quota integrativa relativa all'unità immobiliare e relativa pertinenza assegnata anche nel rispetto dell'art. 7, lettera a) dello Statuto Sociale (…) a compensazione del disavanzo tra quanto imputato a titolo di corrispettivo di godimento e rispettiva quota di mutuo a tasso variabile operando anche una mutualità di carattere orizzontale all'interno dell'intervento assegnato”.
Si evidenzia, inoltre, come rientrasse tra i poteri dell'assemblea straordinaria quello di modificare lo statuto introducendo in capo ai soci nuovi obblighi, purché funzionali al perseguimento dello scopo mutualistico.
Non risulta, infine, meritevole di accoglimento l'ulteriore eccezione formulata dalla parte convenuta, secondo la quale, una volta deliberata l'esclusione da socio, i
pagina 18 di 24 rapporti mutualistici pendenti sarebbero cessati, facendo conseguentemente venir meno anche la debenza dei relativi contributi.
Il contratto di assegnazione dell'immobile (all. 3 prodotto con l'atto di citazione) prevede, infatti, che al venir meno del rapporto mutualistico, il socio sia tenuto a liberare l'immobile, così che la Cooperativa possa riassegnarlo “ad altro Socio, al fine di poter far fronte alle obbligazioni assunte e per cui ha dato garanzia ipotecaria”. Essendo tale riassegnazione impossibile sinché perdura l'occupazione senza titolo da parte del socio escluso per inadempienza, quest'ultimo conserva i precedenti obblighi di concorso alle spese, compreso il contributo mutualistico.
3.3) La contestazione relativa all'impiego dei contributi regionali
L'odierno convenuto ha formulato una generica contestazione in merito ai contributi erogati dalla Regione Piemonte nell'ambito del “Programma casa”, i quali non sarebbero stati correttamente utilizzati dalla Cooperativa.
Sul punto ci si limita ad osservare come, dalla documentazione prodotta dallo stesso convenuto (vedasi allegati alla memoria n. 2), non risultino censure nei confronti della a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dall'ente, non Parte_1
risultando pertanto provato alcun uso dei fondi per finalità differenti da quelle previste.
È bene rilevare, in ogni caso, che, quand'anche fosse stato accertato un uso improprio di tali fondi, questo non avrebbe potuto comunque incidere sull'obbligo del convenuto di versare i canoni e gli altri contributi contrattualmente pattuiti, elidendolo.
3.4) Le contestazioni relative agli importi delle morosità
Per quanto riguarda l'ammontare degli importi addebitati, il sig. , facendo CP_1
seguito ad una generica considerazione circa asserite difficoltà nella revisione dei conteggi predisposti dall'attrice stante “la mancata disponibilità delle bollette, delle pagina 19 di 24 fatture e della documentazione contabile” – non è indicato quali siano i documenti asseritamente mancanti, né i periodi di riferimento - ha in primis eccepito che le spese di amministrazione sarebbero pretese due volte: la prima, nel contratto di assegnazione, “al paragrafo n. 13 dove si espone che le spese di amministrazione dell'immobile sono pari al 5% del canone”; la seconda, nel contratto di rapporto mutualistico, “dove sono i ndicate in €.3.500,00 annui + IVA”.
Tale eccezione non merita accoglimento, stante la distinzione corrente tra le spese di amministrazione dell'alloggio e il contributo mutualistico finalizzato ad assicurare alla cooperativa adeguate risorse per il conseguimento dello scopo societario.
Non merita accoglimento neppure l'ulteriore eccezione sollevata dal convenuto, il quale asserisce di aver già corrisposto all'attrice pagamenti per un importo complessivo pari a € 9.557,12. Trattasi, infatti, come evidenziato in precedenza, di somme già decurtate dalla posizione debitoria quantificata da parte attrice e al netto delle quali risulta un'ulteriore, significativa esposizione debitoria, come altresì confermato dalle risultanze della disposta CTU contabile.
Non merita accoglimento neppure l'ulteriore eccezione relativa all'asserita computazione di voci non dovute – nello specifico, maggiorazioni - nei conteggi predisposti dalla Cooperativa: la stessa, infatti, avrebbe “esatto dai soci [delle somme, ndr.] a titolo di occupazione senza titolo sul canone (€. 55,52) sulle spese accessorie (€.
60,00 + 30,00) sulla mutualità (€. 79,83) non dovuta in quanto per la cooperativa il socio era stato estromesso, per un totale da agosto 2020 a febbraio 2023 (19 mensilità di €. 165,35 X 19 = €. 3.141,65” (vedasi memoria ex art. art. 183 c.p.c. n. 1 di parte convenuta).
Al netto della genericità in merito alle ragioni per le quali tali conteggi sarebbero errati e tali somme non dovute, si rileva - come altresì osservato in sede di CTU – quanto pagina 20 di 24 segue: la somma di € 55,52 corrisponde alla maggiorazione del 20% applicata sulla base del canone di godimento pari a € 277,59 (al gennaio 2023, data alla quale si riferisce il documento prodotto a sostegno dell'affermazione di parte convenuta – allegato XIII a memoria x art. art. 183 c.p.c. n. 1), a titolo di indennità di occupazione senza titolo successiva all'esclusione del socio, come contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 5 del contratto di godimento;
l'importo di € 60,00 si riferisce alla quota di acconto mensile per le spese condominiali per gli alloggi trilocali, così come determinata, nel suo ammontare, dall'assemblea ordinaria dei soci in data 23/05/2019 (cfr. doc. 18 di parte attrice, pag. 9); l'ulteriore importo di € 30,00 risulta essere stato aggiunto, a mano, sul documento prodotto, senza ulteriori indicazioni di sorta;
quanto, infine, alla mutualità, mentre sulla sua legittimità anche in seguito all'esclusione del socio si rimanda a quanto già detto precedentemente, circa l'importo - pari a € 79,83 - ci si limita ad osservare come questo corrisponda perfettamente a quello indicato nella tabella allegata al contratto di rapporto mutualistico, alla voce “mutualità”.
Non risultano, infine, altre specifiche ed apprezzabili contestazioni in merito ad ulteriori minori oneri o maggiori pagamenti effettuati, dovendosi pertanto ritenere corretta la quantificazione operata dall'odierna attrice, peraltro sostanzialmente suffragata dalla disposta CTU.
4) Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto accertata la legittima esclusione del sig. dalla Cooperativa edilizia e, pertanto, lo stesso dovrà CP_1
essere condannato al rilascio dell'immobile oggetto del procedimento.
Il sig. dovrà altresì essere condannato al pagamento delle somme richieste CP_1
dalla Cooperativa.
pagina 21 di 24 In merito a queste ultime, la CTU contabile ha attestato le seguenti debenze in capo al sig. : CP_1
- € 18.951,25 a titolo di canoni di assegnazione in godimento e spese condominiali fino alla data della sua esclusione da socio (sino al mese di luglio
2021, a fronte dell'esclusione deliberata in data 21/7/2021);
- € 22.578,40 a titolo di indennità di occupazione sine titulo e spese condominiali dal mese successivo all'esclusione e fino alla data della relazione peritale (maggio 2024).
Ha altresì accertato l'avvenuto versamento, da parte del sig. , dell'importo di € CP_1
9.557,12.
Il saldo dare\avere tra le parti, a maggio 2024 (incluso), indicava, pertanto, un debito del sig. nei confronti della pari a € 31.972,53. CP_1 Parte_1
In seguito alla riassunzione del procedimento, con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 18/4/2025, stante la perdurante occupazione dell'immobile parte attrice aggiornava la morosità di parte convenuta al mese di aprile 2025 incluso, portando il totale dell'importo richiesto a titolo di indennità di occupazione e spese condominiali a € 29.287,94.
Tale asserzione non è stata contestata dal convenuto, non costituitosi nel procedimento in seguito alla sua riassunzione.
Il sig. andrà pertanto condannato al versamento dell'importo di € 9.394,13 a CP_1
titolo di canoni di assegnazione in godimento e spese condominiali fino alla data della sua esclusione da socio, e al versamento dell'importo di € 29.287,94 a titolo di indennità di occupazione sine titulo e spese condominiali dal mese successivo all'esclusione e fino al mese di aprile 2025 incluso.
pagina 22 di 24 Il convenuto deve essere altresì condannato, come da domanda attorea, al pagamento delle mensilità di occupazione dovute a partire da maggio 2025 e sino all'effettivo rilascio dell'immobile, come prevede consolidata giurisprudenza in materia di locazione applicabile al caso di specie (vedasi, tra le ultime, Cass., sez. III, n.
24819/2023).
Sulle somme di cui sopra sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Non è dovuta la richiesta rivalutazione monetaria, attesa la mancata prova del maggior danno.
5) Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza.
Vanno poste altresì a carico del convenuto le spese di CTU, precedentemente poste a carico solidale delle parti con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
- Accerta l'esclusione di dalla Controparte_1 Parte_1
a decorrere dal 21/7/2021, e la sua decadenza dal rapporto di
[...]
assegnazione dell'alloggio di proprietà della stessa;
Parte_1
- Condanna a rilasciare immediatamente alla Controparte_1 [...]
l'alloggio sito in Alessandria, Via Cesare Battisti n. 23, Parte_1
pagina 23 di 24 censito al NCEU al foglio 120, mapp. 1257, sub. 7, categoria A/2 classe 1, box al piano interrato identificato al foglio 120, mapp. 1257, sub. 28 cat. C6 classe 4,, libero da persone e cose;
- Condanna a pagare alla Controparte_4 Parte_1
, a titolo di canoni di godimento scaduti e relative spese accessorie, la
[...]
somma di € 9.394,21, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna a pagare alla Controparte_4 Parte_1
, a titolo di indennità di occupazione maturata sino ad aprile 2025, la somma
[...]
di € 29.287,94, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, nonché a corrispondere le successive mensilità dovute, fino all'effettivo rilascio dell'immobile;
- Condanna a pagare alla Controparte_4 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase studio, €
[...]
777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria e € 1.701,00 per fase decisionale), oltre esposti per €. 514,88, rimborso spese forfettarie al 15%, Cpa e Iva;
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/9/2025.
Il Presidente ed estensore
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario CP_5
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