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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4746/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SE Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4746 dell'anno 2023, vertente tra
CH IA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale ARno. C.F._1
-APPELLANTE-
e
CI ST (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Visconti. C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 8703/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
25/09/2023 e notificata in pari data, in tema di rimborso, pro quota, di canoni di locazione.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate il 9.4.2025 dalla difesa di LO AR e il 14.4.2025 dalla difesa di CI FA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO AR ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, CI FA, proponendo appello avverso la sentenza n. 8703/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25/09/2023 (e notificata in pari data ai fini della decorrenza del c.d. termine breve di trenta giorni per l'impugnazione).
****
pagina 1 di 7 Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta da CI FA avverso il decreto ingiuntivo n.1468/2022 emesso dallo stesso Tribunale e, per l'effetto, ha revocato tale decreto, condannando la parte opposta (LO AR) a pagare le spese di lite in favore della detta opponente (spese liquidate in euro
100,00 per esborsi ed in euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge).
****
In sede monitoria LO AR, deducendo di essere comproprietaria, per la quota di 11/24, dell'immobile sito in Napoli alla Via Nuova San Rocco 169 (catastalmente n. 46; riportato al N.C.E.U. al foglio 14, particella 110, sub. 15, piano 3, z.c. 2, cat. A2), concesso in locazione ad uso abitativo, senza alcun preavviso e, comunque, senza autorizzazione, dall'altra comproprietaria (CI FA) ad un terzo, con contratto stipulato in data
14.05.2020, aveva chiesto ed ottenuto (con il suddetto decreto) che fosse ingiunto a CI FA il pagamento di euro 3.850,00, oltre interessi legali, lamentando la mancata corresponsione della sua quota di canoni (11/24esimi) relativamente al periodo dal maggio 2020 (inizio del rapporto di locazione) al 26.04.2021 (data di riconsegna dell'immobile), pari, per l'appunto, ad euro 3.850,00 (a fronte del totale di canoni incassati dall'altra comproprietaria, pari ad euro 9.800,00).
****
Con la sentenza n. 8703/2023 impugnata in questa sede il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta da CI FA ritenendo, in sintesi, che, in base agli atti depositati, LO AR non fosse più comproprietaria dell'immobile al momento del contratto di locazione (stipulato nel maggio del 2020) – e che, quindi, non avesse titolo per ottenere il rimborso, pro quota, dei detti canoni di locazione - essendo tale contratto stato concluso tre mesi dopo l'avvenuto trasferimento delle quote in proprietà della LO in favore di CI
FA (con atto di compravendita del 30 gennaio 2020).
Il primo giudice ha precisato, in aggiunta: “Al riguardo non rilevano le denunce di successione in atti, in alcun modo circostanziate, in quanto dal 2001 - momento in cui è stata stipulata la compravendita con la quale l'opposta è divenuta proprietaria degli
11/24 esimi dell'immobile, al 2020, momento nel quale ha ceduto le quote di 11/24 alla sig.ra CI - l'immobile era in proprietà della
LO AR e del OR SE rispettivamente nelle quote del 11/24 esimi e 13/24 esimi. Parte opposta non ha provato né ha prodotto documentazione dalla quale desumere alcun cambiamento delle quote in proprietà delle LO lungo tutto il periodo dal 30 novembre 2001 al 31 gennaio 2020.”.
****
LO AR ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2947, CO. 3, C.C., 589, CO. 2 C.P., 187, 6 CO., C.P.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto che ella
(l'opposta/appellante, si intende) non fosse più (com)proprietaria dell'immobile al momento della concessione di quest'ultimo, ad un terzo, in locazione.
pagina 2 di 7 Sul punto ha dedotto, in particolare, di avere precisato, in primo grado, che sia lei (l'opposta/appellante, si intende) che CI FA, fossero tutt'ora comproprietarie dell'immobile sito in Napoli alla Via Nuova San Rocco
169 (catastalmente n. 46) riportato presso l'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, in virtù delle risultanze delle denunce di successione e delle planimetrie depositate in catasto e riportate in atti, evidenziando di essere tutt'ora titolare della quota pari ad 11/24 dell'immobile, non avendo il notaio rogante precisato, nel contratto di compravendita del 30.1.2020, quale porzione dell'intero immobile fosse stato
“assegnato” a CI FA.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2953 C.C. E DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. – OMESSA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che non corrispondesse al vero quanto sostenuto dal primo giudice circa il mancato deposito della documentazione notarile richiesta nelle denunce di successione, avendo, invece, già in sede di ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo, depositato il contratto di compravendita del
30 Giugno 2020, registrato a Napoli il 5 Febbraio 2020, contenente la denuncia di successione e le planimetrie depositate al catasto regolarmente presenti nei documenti del primo grado del giudizio, ed avendo il Tribunale di
Napoli, in ogni caso, fatto riferimento proprio al menzionato documento, con la conseguenza che alcun dubbio potesse sussistere al riguardo.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112, 115 E 116 C.P.C., DELL'ART 2043 COD. CIV., ART. 191 C.D.S., DEGLI ARTT. 2909 COD. CIV. E 324 E 329, II
CO., C.P.C. - OMESSA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI.
Con il terzo motivo LO AR ha sostenuto quanto segue: “…l'omessa pronuncia di rigetto è senza dubbio conseguenza della pronuncia di mancato riconoscimento delle trascrizioni notarili, configurandosi la figura dell'assorbimento in senso improprio che si ha, questa difesa lo rammenta solo a se stessa, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento.”.
E, alla luce di quanto dedotto, LO AR, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte (in virtù del principio della soccombenza) anche al pagamento delle spese di lite del primo grado, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza 8703/2023 della sez. IX del Tribunale di Napoli, dott. Ardituro, depositata il 25 settembre 2023 e per l'effetto così provvedere: 1) Accertare e dichiarare La sig.ra CI FA stipulava un contratto di locazione ad uso abitativo per l'intero immobile sito in Napoli alla Via Nuova San Rocco 169 (catastalmente n. 46) con il sig. CE Guido. 2)
Accertare e dichiarare La sig.ra CI cioè nell'atto di locazione (poi neanche formalizzato all'Agenzia dell'Entrate) ha distorto il suo titolo di proprietà approfittando di questa mancata precisazione del Notaio dalla stipula dell'atto si evince quindi che tutt'ora la sig.ra LO detiene la quota pari ad 11/24 dell'immobile per cui è valido e pienamente efficace. 3) Accertare e dichiarare valido ed efficace il D.I.
1468/2022 emesso dal Tribunale di Napoli volto ad ottenere la porzione di canoni di locazione illegittimamente detenuta dalla sig.ar CI
FA. 4) Riformare integralmente la sentenza N. 8703/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 25 settembre 2023 5) Per l'effetto
pagina 3 di 7 Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario dal presente giudizio maggiorato secondo il D.M 55/2014, con distrazione a favore dell'avv. Pasquale ARno che ne ha fatto anticipo”.
Iscritta la causa al n. 4746/2023 del Ruolo Generale si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
5.2.2024, CI FA, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra LO AR perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
Voglia confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”.
Con ordinanza del 28.2.2024 è stata rigettata l'istanza dell'appellante (di cui alle note di trattazione scritta depositate il 23.2.2024) volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza del 15.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 9.4.2025 dalla difesa di LO AR e il 14.4.2025 dalla difesa di CI FA), all'udienza del 15.4.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da LO AR è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, avendo il Tribunale di
Napoli correttamente ritenuto che la stessa non avesse provato di essere, al momento del contratto di locazione stipulato dalla CI con un terzo, ancora comproprietaria dell'immobile locato e che, quindi, non avesse titolo per chiedere (come, invece, aveva fatto in sede monitoria) il rimborso, pro quota, dalla parte ingiunta/opponente, dei canoni di locazione percepiti da quest'ultima.
****
Passando ad analizzare, specificamente, i motivi di gravame, la Corte rileva, innanzitutto, l'infondatezza del primo.
Il Tribunale di Napoli, infatti, ha correttamente valutato il contenuto degli atti prodotti dalle parti, rilevando che, con atto notarile di compravendita del 30.1.2020 (cfr. tale atto, ridepositato in questo grado, telematicamente, da entrambe le parti) l'opponente (CI FA) aveva acquistato la quota di 11/24 della proprietà piena dell'immobile oggetto di causa dall'opposta (LO AR), ossia proprio la quota di cui era titolare, per l'appunto, quest'ultima, con la conseguenza che, al momento della successiva locazione (del 14.5.2020; cfr. il contratto di locazione ridepositato telematicamente, in questo grado, dall'appellante), l'opposta non fosse più comproprietaria di tale immobile e che, dunque, non avesse titolo, si ribadisce, per pretendere, in sede monitoria, il rimborso, pro quota, dei canoni riscossi dalla locatrice.
pagina 4 di 7 Trattandosi, peraltro, della vendita di una quota ideale (11/24) della piena proprietà del detto immobile, è privo di fondamento l'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe stata ancora comproprietaria (per la detta quota) dell'immobile in quanto il notaio rogante non avrebbe precisato (nel detto contratto di compravendita del
30.1.2020) quale porzione dell'intero immobile fosse stato “assegnato” a CI FA.
In altri termini, la compravendita ha avuto ad oggetto i diritti (ossia la quota ideale di 11/24, per l'appunto) sull'intero immobile e non anche una porzione ben individuata (materialmente) di quest'ultimo.
Il Tribunale di Napoli ha anche rilevato che dal 2001 - momento in cui era stata stipulata la compravendita con la quale l'opposta era divenuta proprietaria degli 11/24 esimi dell'immobile, al 2020, momento nel quale aveva poi ceduto le quote di 11/24 alla CI - l'immobile era in proprietà della LO AR e dell'ex coniuge OR
SE, rispettivamente nelle quote di 11/24 e 13/24, senza che l'opposta avesse prodotto documentazione dalla quale desumere alcun cambiamento delle quote in proprietà delle LO lungo tutto il periodo dal 30 novembre 2001 al 31 gennaio 2020.
E ha reputato, anche in questo caso correttamente, che non rilevassero (contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta/appellante) le denunce di successione in atti, in alcun modo circostanziate.
Come, infatti, evidenziato dall'appellata, dall'elenco sintetico estratto dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Napoli – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1 in data 10 febbraio 2022 (agli atti), non emergevano formalità in favore di LO AR, successivamente al 5 febbraio 2001, fatta eccezione per alcune mere denunce di successione ma senza elementi (né dedotti né, a- fortiori, dimostrati) per reputare che esse si riferissero eventualmente alla successione del coniuge OR SE (proprietario della rimanente quota di 13/24).
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Anche il secondo motivo è privo di fondamento, non avendo l'appellante colto specificamente, nell'ambito della doglianza espressa nell'ambito di tale motivo (e come correttamente sostenuto dall'appellata), la ratio decidendi sottesa alla seguente valutazione del tribunale: “Parte opposta non ha provato né ha prodotto documentazione dalla quale desumere alcun cambiamento delle quote in proprietà delle LO lungo tutto il periodo dal 30 novembre 2001 al 31 gennaio 2020”.
In sostanza, come evidenziato dall'appellata, il Tribunale non ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che quest'ultima non avesse depositato il contratto di compravendita del 30 giungo 2020, registrato a Napoli il 05.02.2020, bensì, prendendo atto che la detta parte, gravata dal relativo onere (spettando alla creditrice opposta provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa), non avesse prodotto idonea documentazione dalla quale desumere un cambiamento delle quote di cui era titolare lungo tutto il periodo dal
2001 (momento in cui era stata stipulata la compravendita con la quale l'opposta era divenuta proprietaria degli
11/24) sino al 30 Gennaio 2020 (momento nel quale la stessa LO aveva ceduto le quote di 11/24 alla pagina 5 di 7 CI), ha reputato, correttamente, che la quota di proprietà della opposta (11/24) fosse stata trasferita alla CI e che, di conseguenza, non fosse più comproprietaria dell'immobile oggetto di causa.
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Risulta infondato anche il terzo motivo.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non ha deciso la controversia dichiarando assorbite (e, dunque, non esaminandole esplicitamente) alcune domande, eccezioni o, comunque, profili sollevati dalle parti.
In ogni caso la Corte rileva che, anche interpretando la doglianza di LO AR tenendo conto del riferimento al “mancato riconoscimento delle trascrizioni notarili…”, il motivo è comunque privo di fondamento, posto che l'appellante non ha (neanche) specificato a quali trascrizioni intendesse riferirsi e, soprattutto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., in che modo tali trascrizioni, ove considerate dal Tribunale, avrebbero potuto condurre al rigetto dell'opposizione proposta da CI FA (e, dunque, alla conferma del decreto ingiuntivo).
A ciò va comunque aggiunto che, contrariamente all'assunto della mancata considerazione delle trascrizioni notarili, il Tribunale aveva espressamente considerato la nota di trascrizione dell'atto di compravendita del 21 novembre 2001, rilevando che la stessa desse “atto delle reali vicende traslative avutesi a seguito di tale atto di compravendita a seguito del quale entrambi i coniugi, LO AR e OR SE, hanno acquistato ciascuno la metà della quota di 11/12 dell'immobile, con la conseguenza che ognuno di essi ha acquistato la quota di 11/24, cui ZE SE ha aggiunto la quota di 2/24 di cui era già proprietario per successione” e che
“Dalla ricostruzione degli atti depositati, dunque, emerge che LO AR non è più comproprietaria dell'immobile”.
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Al rigetto dell'appello segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellata IO (con conseguente assorbimento della nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado invocata, in suo favore, dalla LO).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi
(ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 1.100,01 ad euro 5.200,00, tenuto conto del valore (euro 3.850,00) della pagina 6 di 7 controversia (così determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n.
35195).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4746/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da LO AR avverso la sentenza n. 8703/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 25/09/2023.
2. Dichiara tenuta e condanna LO AR al pagamento, in favore di CI FA, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.457,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 29.4.2025
Il Presidente
SE De Tullio
Il Consigliere est.
SE Gustavo Infantini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
SE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
SE Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4746 dell'anno 2023, vertente tra
CH IA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale ARno. C.F._1
-APPELLANTE-
e
CI ST (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Visconti. C.F._2
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 8703/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
25/09/2023 e notificata in pari data, in tema di rimborso, pro quota, di canoni di locazione.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti: Come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate il 9.4.2025 dalla difesa di LO AR e il 14.4.2025 dalla difesa di CI FA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO AR ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, CI FA, proponendo appello avverso la sentenza n. 8703/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25/09/2023 (e notificata in pari data ai fini della decorrenza del c.d. termine breve di trenta giorni per l'impugnazione).
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pagina 1 di 7 Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta da CI FA avverso il decreto ingiuntivo n.1468/2022 emesso dallo stesso Tribunale e, per l'effetto, ha revocato tale decreto, condannando la parte opposta (LO AR) a pagare le spese di lite in favore della detta opponente (spese liquidate in euro
100,00 per esborsi ed in euro 2.540,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge).
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In sede monitoria LO AR, deducendo di essere comproprietaria, per la quota di 11/24, dell'immobile sito in Napoli alla Via Nuova San Rocco 169 (catastalmente n. 46; riportato al N.C.E.U. al foglio 14, particella 110, sub. 15, piano 3, z.c. 2, cat. A2), concesso in locazione ad uso abitativo, senza alcun preavviso e, comunque, senza autorizzazione, dall'altra comproprietaria (CI FA) ad un terzo, con contratto stipulato in data
14.05.2020, aveva chiesto ed ottenuto (con il suddetto decreto) che fosse ingiunto a CI FA il pagamento di euro 3.850,00, oltre interessi legali, lamentando la mancata corresponsione della sua quota di canoni (11/24esimi) relativamente al periodo dal maggio 2020 (inizio del rapporto di locazione) al 26.04.2021 (data di riconsegna dell'immobile), pari, per l'appunto, ad euro 3.850,00 (a fronte del totale di canoni incassati dall'altra comproprietaria, pari ad euro 9.800,00).
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Con la sentenza n. 8703/2023 impugnata in questa sede il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta da CI FA ritenendo, in sintesi, che, in base agli atti depositati, LO AR non fosse più comproprietaria dell'immobile al momento del contratto di locazione (stipulato nel maggio del 2020) – e che, quindi, non avesse titolo per ottenere il rimborso, pro quota, dei detti canoni di locazione - essendo tale contratto stato concluso tre mesi dopo l'avvenuto trasferimento delle quote in proprietà della LO in favore di CI
FA (con atto di compravendita del 30 gennaio 2020).
Il primo giudice ha precisato, in aggiunta: “Al riguardo non rilevano le denunce di successione in atti, in alcun modo circostanziate, in quanto dal 2001 - momento in cui è stata stipulata la compravendita con la quale l'opposta è divenuta proprietaria degli
11/24 esimi dell'immobile, al 2020, momento nel quale ha ceduto le quote di 11/24 alla sig.ra CI - l'immobile era in proprietà della
LO AR e del OR SE rispettivamente nelle quote del 11/24 esimi e 13/24 esimi. Parte opposta non ha provato né ha prodotto documentazione dalla quale desumere alcun cambiamento delle quote in proprietà delle LO lungo tutto il periodo dal 30 novembre 2001 al 31 gennaio 2020.”.
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LO AR ha censurato la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2947, CO. 3, C.C., 589, CO. 2 C.P., 187, 6 CO., C.P.
Con il primo motivo l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente ritenuto che ella
(l'opposta/appellante, si intende) non fosse più (com)proprietaria dell'immobile al momento della concessione di quest'ultimo, ad un terzo, in locazione.
pagina 2 di 7 Sul punto ha dedotto, in particolare, di avere precisato, in primo grado, che sia lei (l'opposta/appellante, si intende) che CI FA, fossero tutt'ora comproprietarie dell'immobile sito in Napoli alla Via Nuova San Rocco
169 (catastalmente n. 46) riportato presso l'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati del Comune di Napoli, in virtù delle risultanze delle denunce di successione e delle planimetrie depositate in catasto e riportate in atti, evidenziando di essere tutt'ora titolare della quota pari ad 11/24 dell'immobile, non avendo il notaio rogante precisato, nel contratto di compravendita del 30.1.2020, quale porzione dell'intero immobile fosse stato
“assegnato” a CI FA.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2953 C.C. E DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. – OMESSA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI.
Con il secondo motivo l'appellante ha sostenuto che non corrispondesse al vero quanto sostenuto dal primo giudice circa il mancato deposito della documentazione notarile richiesta nelle denunce di successione, avendo, invece, già in sede di ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo, depositato il contratto di compravendita del
30 Giugno 2020, registrato a Napoli il 5 Febbraio 2020, contenente la denuncia di successione e le planimetrie depositate al catasto regolarmente presenti nei documenti del primo grado del giudizio, ed avendo il Tribunale di
Napoli, in ogni caso, fatto riferimento proprio al menzionato documento, con la conseguenza che alcun dubbio potesse sussistere al riguardo.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112, 115 E 116 C.P.C., DELL'ART 2043 COD. CIV., ART. 191 C.D.S., DEGLI ARTT. 2909 COD. CIV. E 324 E 329, II
CO., C.P.C. - OMESSA VALUTAZIONE DI DOCUMENTI.
Con il terzo motivo LO AR ha sostenuto quanto segue: “…l'omessa pronuncia di rigetto è senza dubbio conseguenza della pronuncia di mancato riconoscimento delle trascrizioni notarili, configurandosi la figura dell'assorbimento in senso improprio che si ha, questa difesa lo rammenta solo a se stessa, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento.”.
E, alla luce di quanto dedotto, LO AR, invocando, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte (in virtù del principio della soccombenza) anche al pagamento delle spese di lite del primo grado, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza 8703/2023 della sez. IX del Tribunale di Napoli, dott. Ardituro, depositata il 25 settembre 2023 e per l'effetto così provvedere: 1) Accertare e dichiarare La sig.ra CI FA stipulava un contratto di locazione ad uso abitativo per l'intero immobile sito in Napoli alla Via Nuova San Rocco 169 (catastalmente n. 46) con il sig. CE Guido. 2)
Accertare e dichiarare La sig.ra CI cioè nell'atto di locazione (poi neanche formalizzato all'Agenzia dell'Entrate) ha distorto il suo titolo di proprietà approfittando di questa mancata precisazione del Notaio dalla stipula dell'atto si evince quindi che tutt'ora la sig.ra LO detiene la quota pari ad 11/24 dell'immobile per cui è valido e pienamente efficace. 3) Accertare e dichiarare valido ed efficace il D.I.
1468/2022 emesso dal Tribunale di Napoli volto ad ottenere la porzione di canoni di locazione illegittimamente detenuta dalla sig.ar CI
FA. 4) Riformare integralmente la sentenza N. 8703/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 25 settembre 2023 5) Per l'effetto
pagina 3 di 7 Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario dal presente giudizio maggiorato secondo il D.M 55/2014, con distrazione a favore dell'avv. Pasquale ARno che ne ha fatto anticipo”.
Iscritta la causa al n. 4746/2023 del Ruolo Generale si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
5.2.2024, CI FA, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra LO AR perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto
Voglia confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”.
Con ordinanza del 28.2.2024 è stata rigettata l'istanza dell'appellante (di cui alle note di trattazione scritta depositate il 23.2.2024) volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ed è stata fissata, ai sensi degli artt. 349-bis, 350 e 352 c.p.c., l'udienza del 15.4.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 9.4.2025 dalla difesa di LO AR e il 14.4.2025 dalla difesa di CI FA), all'udienza del 15.4.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da LO AR è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, avendo il Tribunale di
Napoli correttamente ritenuto che la stessa non avesse provato di essere, al momento del contratto di locazione stipulato dalla CI con un terzo, ancora comproprietaria dell'immobile locato e che, quindi, non avesse titolo per chiedere (come, invece, aveva fatto in sede monitoria) il rimborso, pro quota, dalla parte ingiunta/opponente, dei canoni di locazione percepiti da quest'ultima.
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Passando ad analizzare, specificamente, i motivi di gravame, la Corte rileva, innanzitutto, l'infondatezza del primo.
Il Tribunale di Napoli, infatti, ha correttamente valutato il contenuto degli atti prodotti dalle parti, rilevando che, con atto notarile di compravendita del 30.1.2020 (cfr. tale atto, ridepositato in questo grado, telematicamente, da entrambe le parti) l'opponente (CI FA) aveva acquistato la quota di 11/24 della proprietà piena dell'immobile oggetto di causa dall'opposta (LO AR), ossia proprio la quota di cui era titolare, per l'appunto, quest'ultima, con la conseguenza che, al momento della successiva locazione (del 14.5.2020; cfr. il contratto di locazione ridepositato telematicamente, in questo grado, dall'appellante), l'opposta non fosse più comproprietaria di tale immobile e che, dunque, non avesse titolo, si ribadisce, per pretendere, in sede monitoria, il rimborso, pro quota, dei canoni riscossi dalla locatrice.
pagina 4 di 7 Trattandosi, peraltro, della vendita di una quota ideale (11/24) della piena proprietà del detto immobile, è privo di fondamento l'assunto dell'appellante secondo cui sarebbe stata ancora comproprietaria (per la detta quota) dell'immobile in quanto il notaio rogante non avrebbe precisato (nel detto contratto di compravendita del
30.1.2020) quale porzione dell'intero immobile fosse stato “assegnato” a CI FA.
In altri termini, la compravendita ha avuto ad oggetto i diritti (ossia la quota ideale di 11/24, per l'appunto) sull'intero immobile e non anche una porzione ben individuata (materialmente) di quest'ultimo.
Il Tribunale di Napoli ha anche rilevato che dal 2001 - momento in cui era stata stipulata la compravendita con la quale l'opposta era divenuta proprietaria degli 11/24 esimi dell'immobile, al 2020, momento nel quale aveva poi ceduto le quote di 11/24 alla CI - l'immobile era in proprietà della LO AR e dell'ex coniuge OR
SE, rispettivamente nelle quote di 11/24 e 13/24, senza che l'opposta avesse prodotto documentazione dalla quale desumere alcun cambiamento delle quote in proprietà delle LO lungo tutto il periodo dal 30 novembre 2001 al 31 gennaio 2020.
E ha reputato, anche in questo caso correttamente, che non rilevassero (contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta/appellante) le denunce di successione in atti, in alcun modo circostanziate.
Come, infatti, evidenziato dall'appellata, dall'elenco sintetico estratto dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Napoli – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 1 in data 10 febbraio 2022 (agli atti), non emergevano formalità in favore di LO AR, successivamente al 5 febbraio 2001, fatta eccezione per alcune mere denunce di successione ma senza elementi (né dedotti né, a- fortiori, dimostrati) per reputare che esse si riferissero eventualmente alla successione del coniuge OR SE (proprietario della rimanente quota di 13/24).
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Anche il secondo motivo è privo di fondamento, non avendo l'appellante colto specificamente, nell'ambito della doglianza espressa nell'ambito di tale motivo (e come correttamente sostenuto dall'appellata), la ratio decidendi sottesa alla seguente valutazione del tribunale: “Parte opposta non ha provato né ha prodotto documentazione dalla quale desumere alcun cambiamento delle quote in proprietà delle LO lungo tutto il periodo dal 30 novembre 2001 al 31 gennaio 2020”.
In sostanza, come evidenziato dall'appellata, il Tribunale non ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che quest'ultima non avesse depositato il contratto di compravendita del 30 giungo 2020, registrato a Napoli il 05.02.2020, bensì, prendendo atto che la detta parte, gravata dal relativo onere (spettando alla creditrice opposta provare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa), non avesse prodotto idonea documentazione dalla quale desumere un cambiamento delle quote di cui era titolare lungo tutto il periodo dal
2001 (momento in cui era stata stipulata la compravendita con la quale l'opposta era divenuta proprietaria degli
11/24) sino al 30 Gennaio 2020 (momento nel quale la stessa LO aveva ceduto le quote di 11/24 alla pagina 5 di 7 CI), ha reputato, correttamente, che la quota di proprietà della opposta (11/24) fosse stata trasferita alla CI e che, di conseguenza, non fosse più comproprietaria dell'immobile oggetto di causa.
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Risulta infondato anche il terzo motivo.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure non ha deciso la controversia dichiarando assorbite (e, dunque, non esaminandole esplicitamente) alcune domande, eccezioni o, comunque, profili sollevati dalle parti.
In ogni caso la Corte rileva che, anche interpretando la doglianza di LO AR tenendo conto del riferimento al “mancato riconoscimento delle trascrizioni notarili…”, il motivo è comunque privo di fondamento, posto che l'appellante non ha (neanche) specificato a quali trascrizioni intendesse riferirsi e, soprattutto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., in che modo tali trascrizioni, ove considerate dal Tribunale, avrebbero potuto condurre al rigetto dell'opposizione proposta da CI FA (e, dunque, alla conferma del decreto ingiuntivo).
A ciò va comunque aggiunto che, contrariamente all'assunto della mancata considerazione delle trascrizioni notarili, il Tribunale aveva espressamente considerato la nota di trascrizione dell'atto di compravendita del 21 novembre 2001, rilevando che la stessa desse “atto delle reali vicende traslative avutesi a seguito di tale atto di compravendita a seguito del quale entrambi i coniugi, LO AR e OR SE, hanno acquistato ciascuno la metà della quota di 11/12 dell'immobile, con la conseguenza che ognuno di essi ha acquistato la quota di 11/24, cui ZE SE ha aggiunto la quota di 2/24 di cui era già proprietario per successione” e che
“Dalla ricostruzione degli atti depositati, dunque, emerge che LO AR non è più comproprietaria dell'immobile”.
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Al rigetto dell'appello segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'appellata IO (con conseguente assorbimento della nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado invocata, in suo favore, dalla LO).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla durata e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi
(ossia in base al 50% di quelli medi per tutte le fasi, anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez.
II, Ord., 27/03/2023, n. 8561) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 1.100,01 ad euro 5.200,00, tenuto conto del valore (euro 3.850,00) della pagina 6 di 7 controversia (così determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n.
35195).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4746/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da LO AR avverso la sentenza n. 8703/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 25/09/2023.
2. Dichiara tenuta e condanna LO AR al pagamento, in favore di CI FA, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.457,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 29.4.2025
Il Presidente
SE De Tullio
Il Consigliere est.
SE Gustavo Infantini
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