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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1285 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1979, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avv.
Eduardo AN DR, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte ricorrente) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile. Si è costituito il , eccependo: CP_1
o il difetto di legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente, atteso che l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento della cittadinanza italiana in capo all'avo/a e ai suoi discendenti, non essendo, tuttavia, possibile un accertamento incidenter tantum in materia di status;
o la carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, non avendo questa documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o quanto alla linea di discendenza per via femminile, la non retroattività, oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, trattandosi di situazioni esaurite;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione dell'avo e/o dell'ava;
o la voluntas legis ricavabile dalla recente riforma (d.l. del 28/03/2025), che, ad avviso del resistente, e a prescindere dal dato formale relativo alla sua entrata in vigore, CP_1 imporrebbe un'interpretazione restrittiva della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche con riferimento alle controversie alle quali la riforma non si applica.
L'amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda, o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 25/06/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di
Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere disattesa la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024. A tacere del fatto che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n. 43A/1998), si osserva, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, si è, in ogni caso, ormai pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, dichiarandola inammissibile e infondata, stante l'inammissibilità di un intervento della Corte volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza attraverso una pronuncia manipolativa che, fra molteplici possibili opzioni, operi scelte connotate da un ampio margine di discrezionalità, rimesse in via esclusiva al legislatore e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
Ne deriva il non luogo a provvedere sull'istanza in questione.
Sulla legittimazione ad agire.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione del circa l'asserito difetto di legittimazione CP_1 ad agire in capo alla parte ricorrente, eccepito in ragione dell'impossibilità, per lo scrivente giudicante, di procedere all'accertamento incidentale dello status di cittadino italiano in capo all'avo/a nonché in capo alle ulteriori persone presenti nella linea di discendenza.
È appena il caso di osservare, infatti, che l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla parte ricorrente non presuppone il positivo accertamento, benché in via incidentale, circa lo status di cittadino italiano in capo a ciascun soggetto presente nella linea di discendenza, sino ad addivenire alla parte, odierna ricorrente, bensì, semplicemente, il positivo accertamento circa:
- la presenza di un avo/a di nazionalità italiana;
- la linea di trasmissione dall'avo/a in questione;
così come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in tal senso: Cass. civ. n.
25317/2022, secondo cui “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
Sull'interesse ad agire.
Infondata è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa e per non avere, quindi, atteso l'inutile decorso del termine di 730 gg., decorrenti dalla presentazione dell'istanza, di cui godono le amministrazioni per provvedere.
Si osserva, infatti, al riguardo: - da un lato, che il ricorrente ha allegato l'impossibilità sostanziale di presentazione della domanda in via amministrativa presso il competente , atteso il superamento del Parte_2 limite di iscrizioni mensile previsto dalla piattaforma telematica di prenotazione denominata
“prenotami”;
- dall'altro lato, che è, in ogni caso, nota la situazione dei lunghissimi tempi di attesa, presso i
Consolati esteri, che trascorrono prima di essere convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, con conseguente vanificazione del diritto vantato dal ricorrente, che, a sua volta, giustifica il loro interesse ad agire in via giurisdizionale.
Che ciò costituisca un fatto più che notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n. 10204/2016,
n. 5438/2017 e n. 5530/2017) – è, del resto, reso palese dal fatto che il legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024).
Sulla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale.
Del tutto inconferente è, invece, nel caso di specie, la deduzione circa la non retroattività delle note sentenze costituzionali n. 87/1975 e n. 30/1983 oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, trattandosi di rapporti esauriti a quella data.
Nel caso di specie, infatti, la retroattività di tali sentenze oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione (retroattività pure riconosciuta, in ogni caso, dalla giurisprudenza di legittimità) non viene in rilievo, non essendoci, nella linea di trasmissione di cittadinanza, passaggi di cittadinanza per via materna e/o matrimoni con cittadini stranieri anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Sull'onere della prova.
Quanto, ancora, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio. È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_1 fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
Sul decreto-legge del 28 marzo 2025.
Infine, non pertinente, nel caso di specie, è il richiamo alla normativa sopravvenuta, la quale – com'è noto –, per espressa previsione del legislatore, non si applica alle domande di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis che, come quella oggetto del presente giudizio, risultino già pendenti alla data del 27 marzo 2025.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, si osserva che il ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha puntualmente allegato e documentato la sua linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Ferrazzano Persona_1
(Campobasso) e successivamente emigrato in Colombia senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, nato il Persona_1 Persona_2
17/08/1952;
- da al di lui figlio, Persona_2 Parte_1
(odierno ricorrente), nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna. Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, come già osservato, il ricorrente ha documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il certificato notarile del 16 dicembre 2023 – doc. n. 7 allegato al ricorso introduttivo –, attestante l'accesso dell'istante al portale
“Prenotami” del sito web dell'Ambasciata d'Italia di Bogotà, da cui si evince l'assenza di date disponibili per il servizio richiesto).
Il ricorrente ha, in ogni caso, allegato – a sostegno della proposizione della domanda direttamente in via giurisdizionale – la nota situazione di incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso l'Ambasciata d'Italia di
Bogotà, a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità
Consolari derivante, a sua volta, dall'enorme domanda (il che costituisce un fatto notorio, ai sensi dell'art. 115, co. 2, c.p.c.) e a fronte, altresì, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni
(lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, il quale ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo all'odierno ricorrente. Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo allo stesso, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_1 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1285/2024, così provvede:
• Dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 18 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1285 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1979, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'avv.
Eduardo AN DR, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte ricorrente) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile. Si è costituito il , eccependo: CP_1
o il difetto di legittimazione ad agire in capo alla parte ricorrente, atteso che l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento della cittadinanza italiana in capo all'avo/a e ai suoi discendenti, non essendo, tuttavia, possibile un accertamento incidenter tantum in materia di status;
o la carenza di interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, non avendo questa documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o quanto alla linea di discendenza per via femminile, la non retroattività, oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, delle sentenze n. 87/1975 e n. 30/1983, trattandosi di situazioni esaurite;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione dell'avo e/o dell'ava;
o la voluntas legis ricavabile dalla recente riforma (d.l. del 28/03/2025), che, ad avviso del resistente, e a prescindere dal dato formale relativo alla sua entrata in vigore, CP_1 imporrebbe un'interpretazione restrittiva della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche con riferimento alle controversie alle quali la riforma non si applica.
L'amministrazione resistente ha quindi concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda, o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 25/06/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di
Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere disattesa la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024. A tacere del fatto che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n. 43A/1998), si osserva, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, si è, in ogni caso, ormai pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, dichiarandola inammissibile e infondata, stante l'inammissibilità di un intervento della Corte volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza attraverso una pronuncia manipolativa che, fra molteplici possibili opzioni, operi scelte connotate da un ampio margine di discrezionalità, rimesse in via esclusiva al legislatore e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
Ne deriva il non luogo a provvedere sull'istanza in questione.
Sulla legittimazione ad agire.
Priva di pregio è, in primo luogo, l'eccezione del circa l'asserito difetto di legittimazione CP_1 ad agire in capo alla parte ricorrente, eccepito in ragione dell'impossibilità, per lo scrivente giudicante, di procedere all'accertamento incidentale dello status di cittadino italiano in capo all'avo/a nonché in capo alle ulteriori persone presenti nella linea di discendenza.
È appena il caso di osservare, infatti, che l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo alla parte ricorrente non presuppone il positivo accertamento, benché in via incidentale, circa lo status di cittadino italiano in capo a ciascun soggetto presente nella linea di discendenza, sino ad addivenire alla parte, odierna ricorrente, bensì, semplicemente, il positivo accertamento circa:
- la presenza di un avo/a di nazionalità italiana;
- la linea di trasmissione dall'avo/a in questione;
così come richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (in tal senso: Cass. civ. n.
25317/2022, secondo cui “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
Sull'interesse ad agire.
Infondata è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa e per non avere, quindi, atteso l'inutile decorso del termine di 730 gg., decorrenti dalla presentazione dell'istanza, di cui godono le amministrazioni per provvedere.
Si osserva, infatti, al riguardo: - da un lato, che il ricorrente ha allegato l'impossibilità sostanziale di presentazione della domanda in via amministrativa presso il competente , atteso il superamento del Parte_2 limite di iscrizioni mensile previsto dalla piattaforma telematica di prenotazione denominata
“prenotami”;
- dall'altro lato, che è, in ogni caso, nota la situazione dei lunghissimi tempi di attesa, presso i
Consolati esteri, che trascorrono prima di essere convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, con conseguente vanificazione del diritto vantato dal ricorrente, che, a sua volta, giustifica il loro interesse ad agire in via giurisdizionale.
Che ciò costituisca un fatto più che notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n. 10204/2016,
n. 5438/2017 e n. 5530/2017) – è, del resto, reso palese dal fatto che il legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024).
Sulla retroattività delle sentenze della Corte costituzionale.
Del tutto inconferente è, invece, nel caso di specie, la deduzione circa la non retroattività delle note sentenze costituzionali n. 87/1975 e n. 30/1983 oltre la data di entrata in vigore della Costituzione, trattandosi di rapporti esauriti a quella data.
Nel caso di specie, infatti, la retroattività di tali sentenze oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione (retroattività pure riconosciuta, in ogni caso, dalla giurisprudenza di legittimità) non viene in rilievo, non essendoci, nella linea di trasmissione di cittadinanza, passaggi di cittadinanza per via materna e/o matrimoni con cittadini stranieri anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
Sull'onere della prova.
Quanto, ancora, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio. È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_1 fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
Sul decreto-legge del 28 marzo 2025.
Infine, non pertinente, nel caso di specie, è il richiamo alla normativa sopravvenuta, la quale – com'è noto –, per espressa previsione del legislatore, non si applica alle domande di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis che, come quella oggetto del presente giudizio, risultino già pendenti alla data del 27 marzo 2025.
***
Nel merito, la domanda è fondata, e deve conseguentemente essere accolta.
In primo luogo, si osserva che il ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha puntualmente allegato e documentato la sua linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Ferrazzano Persona_1
(Campobasso) e successivamente emigrato in Colombia senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, nato il Persona_1 Persona_2
17/08/1952;
- da al di lui figlio, Persona_2 Parte_1
(odierno ricorrente), nato il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna. Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, come già osservato, il ricorrente ha documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v., in particolare, il certificato notarile del 16 dicembre 2023 – doc. n. 7 allegato al ricorso introduttivo –, attestante l'accesso dell'istante al portale
“Prenotami” del sito web dell'Ambasciata d'Italia di Bogotà, da cui si evince l'assenza di date disponibili per il servizio richiesto).
Il ricorrente ha, in ogni caso, allegato – a sostegno della proposizione della domanda direttamente in via giurisdizionale – la nota situazione di incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso l'Ambasciata d'Italia di
Bogotà, a causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità
Consolari derivante, a sua volta, dall'enorme domanda (il che costituisce un fatto notorio, ai sensi dell'art. 115, co. 2, c.p.c.) e a fronte, altresì, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni
(lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, il quale ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo all'odierno ricorrente. Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo allo stesso, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_1 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1285/2024, così provvede:
• Dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 18 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo