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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9071/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
SA NF (C.F. [...]) e RÒ NI (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. Fabio Campanella, presso cui
è stato eletto domicilio in Seregno, via Silva n. 25, giusta procura in atti
ATTORI E
IL OB s.r.l.s. (C.F. 15276991005), con il patrocinio dell'avv.
Guglielmo Marmiroli, presso cui è stato eletto domicilio in Roma, via della
Brianza n. 6, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140011 - vendita di cose immobili
CONCLUSIONI delle parti:
Per SA NF e RÒ NI (dalle note conclusive depositate in data 14.12.2024):
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili
Nel merito in via principale:
Accertare legittimità del termine essenziale intimato a parte resistente a adempiere alle prestazioni pattuite nel contratto preliminare del 26 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni e conseguentemente allo spirare di detto termine;
Accertare la risoluzione di diritto del contratto preliminare del 26 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni allo spirare del termine intimato a parte resistente con pec rispettivamente del 21 e 25 novembre 2023; Accertare l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto preliminare del 26 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni successivamente allo spirare del termine intimato a parte resistente con pec rispettivamente del 21 e 25 novembre 2023 con diritto al versamento del doppio della caparra confirmatoria nel tempo versata e per l'effetto; Condannare al pagamento del doppio della caparra confirmatoria nel tempo versata a parte resistente determinata nella somma di € 104.000,00 Con vittoria di spese, onorari e diritti.
Per IL OB s.r.l.s. (dalle note conclusive depositate in data
19.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: (i) in via preliminare, accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, ovvero, in subordine, quello di Rieti, con adozione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;
(ii) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande proposte dai ricorrenti;
(iii) nel merito, accertare e dichiarare il diritto della IL OB S.r.l.s. di ritenere le somme versate dai ricorrenti a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385, comma 2, c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, SA NF e RÒ
NI hanno allegato di aver stipulato in data 26 febbraio 2021, in qualità di promissari acquirenti, un contratto preliminare con IL OB s.r.l., quale promittente venditrice;
detto contratto aveva ad oggetto la vendita di un villino in costruzione sito in Fiano Romano (RM), via Tiberina al n. 68, per il corrispettivo di euro 250.000,00.
Gli attori, premesso di aver versato alla controparte, a titolo di caparra confirmatoria, la complessiva somma di euro 52.000,00 ed assumendo, altresì, l'avvenuta risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere e di recesso per l'inadempimento della promittente venditrice, la quale non aveva osservato il termine pattuito per la consegna dell'immobile e per la stipulazione del contratto definitivo, hanno evocato in giudizio la predetta società, rassegnando nei suoi confronti conclusioni di merito di contenuto analogo a quanto riportato in epigrafe.
1.1. IL OB s.r.l.s. ha domandato il rigetto delle stesse, eccependo l'incompetenza per territorio di questo Tribunale e sostenendo l'infondatezza della domanda avversaria.
1.2. La causa è stata istruita mediante assunzione di prova per interrogatorio formale.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente va disattesa, siccome infondata.
2.1. Sul punto, premesso che il rapporto contrattuale oggetto di causa vede contrapposte, da un lato, una società commerciale, e, dall'altro lato, due persone fisiche, deve rilevarsi che queste ultime non risultano svolgere attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, e, in ogni caso, nella vicenda in esame hanno agito per scopi estranei ad attività di tal genere.
I ricorrenti vanno dunque qualificati come consumatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 206/2005. Essi risultano essere residenti in [...](cfr.: doc. 38 dei ricorrenti).
2.2. Ora, l'art. 33, comma 2, lettera u) D. Lgs. n. 206/2005 considera vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, in tal modo introducendo un criterio di collegamento della competenza cui può derogarsi soltanto con clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale, mancante nella specie.
La difesa della resistente, alla luce del richiamo, da parte della difesa avversaria, dell'art. 66 bis D. Lgs. n. 206/2005, ha contestato l'applicabilità del criterio di collegamento in questione, sulla scorta dell'art. 47, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 206/2005, in virtù del quale le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I del
Decreto in questione non si applicano ai contratti “aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili”. In realtà, la norma di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), D. Lgs. n. 206/2005 non rientra nel Capo sopra indicato, sicché risulta ininfluente il richiamo tanto dell'art. 66 bis quanto dell'art. 47, innanzi citati.
La Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 497 del 14.01.2021) ha affermato che “gli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono applicabili anche ad un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, o di un professionista intellettuale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, non risultando decisivo, in senso contrario, che le parti abbiano espressamente richiamato in contratto la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, atteso che quest'ultima concorre, in presenza dei relativi presupposti applicativi, con le disposizioni a tutela del consumatore, almeno in difetto di un rapporto di reciproca incompatibilità o esclusione”.
2.3. Peraltro, anche ove si voglia - in astratto - ritenere diversamente, andrebbe lo stesso affermata la competenza per territorio di questo Tribunale, osservandosi che l'obbligazione di pagamento del doppio della caparra, dedotta in giudizio, avendo ad oggetto una somma certa e determinata in base al contratto ed essendo, nell'assunto dei ricorrenti, esigibile, alla luce della già avvenuta risoluzione di diritto del contratto, deve essere adempiuta presso il domicilio dei creditori, vale a dire in Monza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182, comma terzo, c.c.
3. Passando dunque all'esame del merito, deve rilevarsi che le doglianze dei ricorrenti riguardano sostanzialmente l'inosservanza da parte della società
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio resistente dei termini pattuiti nel contratto preliminare di cui trattasi, nonché nelle sue successive modifiche. 3.1. È bene, dunque, riepilogare brevemente quali siano stati gli accordi tra le parti sul punto in questione.
3.2. Con il contratto preliminare concluso in data 26 febbraio 2021 (cfr.: doc. 1 dei ricorrenti), alla clausola C.3, le parti hanno stabilito che “la stipula del Rogito
Notarile, tramite Notaio di Roma da indicare a cura e scelta di “Parte Promissaria Acquirente”, con la conseguente consegna dell'immobile, si terrà entro trenta giorni dal fine lavori, fine lavori che dovrà avvenire entro e non oltre il 30/04/2022”. Alla successiva clausola H del medesimo contratto, le parti hanno pattuito, tra l'altro, che “l'Atto Notarile verrà redatto entro e non oltre il termine essenziale nello Studio Notarile”, in tal modo qualificando come essenziale il termine di trenta giorni dalla fine dei lavori per la stipulazione del contratto definitivo.
Tale essenzialità, invece, non è stata concordata con riferimento al termine del 30 aprile 2022, stabilito per la fine dei lavori.
Al riguardo, invero, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 32238 del 10.12.2019) ha affermato che “l'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi”.
Nessuna indicazione ulteriore relativa all'essenzialità del termine nell'interesse dei ricorrenti si rinviene in atti, non potendo valere, al riguardo, la generica esigenza, manifestata in atti dagli stessi, di stare vicino al loro nipote.
3.3. Con successiva scrittura in data 2 maggio 2022 (cfr.: doc. 7 dei ricorrenti), alla clausola 3, le parti hanno concordato che “la stipula del Rogito Notarile, tramite Notaio di Roma da indicare a cura e scelta di “Parte Promissaria
Acquirente”, con la conseguente consegna dell'immobile, si terrà entro trenta giorni dal fine lavori, fine lavori che dovrà avvenire entro e non oltre il 30/11/2022”. In tale sede, non è stata più riprodotta la precedente indicazione circa l'essenzialità del termine stabilito per la conclusione del contratto definitivo dinanzi al notaio.
3.4. Con un'ultima scrittura datata 28 novembre 2022 (cfr.: doc. 13 dei ricorrenti), le parti, di comune accordo, hanno stabilito “di voler posticipare la data di consegna dell'immobile in costruzione come preliminare di compravendita già firmato in data 26/02/2021 per 'acquisto della piena proprietà del Villino “A” sito in Fiano Romano (RM) Via Tiberina n. 68, la data di consegna dell'immobile avverrà entro e non oltre il 30/03/2023”. Anche tale termine non è stato indicato dalle parti come essenziale.
4. La documentazione prodotta dalla società resistente, segnatamente il doc.
6, dimostra che, nonostante l'avvenuta scadenza del termine da ultimo indicato, i ricorrenti non hanno rivolto all'impresa particolari solleciti nei mesi successivi.
4.1. In particolare, dalla trascrizione delle conversazioni intercorse sulla chat in questione emergono varie comunicazioni cordiali e, segnatamente, uno scambio di messaggi risalente al 6 ottobre 2023, del seguente tenore:
“[06/10/23, 17:00:16] NF SA Via Tiberina: Ok grazie, mi confermi di aver letto il wz dello spostamento della fontana?
[06/10/23, 17:07:50] Maurizio Sozio: Si l'ingegnere mi ha detto di fare la modifica”. Ciò significa che, almeno a tale data, nonostante il superamento del termine pattuito ormai da oltre sei mesi, i ricorrenti non davano alcun segno di aver perso interesse all'acquisto immobiliare.
4.2. Il documento in esame è stato disconosciuto dalla difesa dei ricorrenti, all'udienza del 28 marzo 2024, in maniera cumulativa con altri documenti e senza particolari specificazioni.
In tema di contestazione relativa alla conformità all'originale di un documento prodotto in copia, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 27633 del
30.10.2018) ha avuto modo di affermare che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Un analogo principio è stato affermato dalla Suprema Corte anche con riferimento al disconoscimento ex art. 2712 c.c.: “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”
(cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 12794 del 13.05.2021). Il disconoscimento della documentazione in questione risulta, dunque, privo di qualunque efficacia.
4.3. La difesa della resistente ha sostenuto che anche nel successivo mese di novembre 2023 i contatti tra le parti, funzionali al buon esito della compravendita, erano proseguiti, con la richiesta di varianti da parte dei promissari acquirenti e con un accordo finalizzato a far conseguire agli odierni ricorrenti la disponibilità dell'immobile entro il 31 dicembre 2023, per poi rogitare nei primi mesi del 2024 (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 8).
Tale assunto, contestato dai ricorrenti, non può ritenersi provato.
Invero, la prova per interrogatorio formale ammessa su detta circostanza ha dato esito negativo, avendo i ricorrenti negato, tra l'altro, i capitoli di prova 7 e 8 del seguente tenore: “7) “Vero che in detti sopralluoghi la IL OB, nelle persone del sig. Quinto Cardilli e dell'ing. Renato Sozio, vi ha proposto di conseguire la disponibilità del Villino oggetto del compromesso del 26 febbraio 2021 entro il 31 dicembre 2023, per poi andare a rogito nei primi mesi del 2024”;
8) “Vero che avete accettato la proposta della IL OB (di cui al capitolo che precede) di conseguire la disponibilità del Villino oggetto del compromesso del 26 febbraio 2021 entro il 31 dicembre 2023, per poi andare a rogito nei primi mesi del 2024”.”. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'assunto della resistente circa la richiesta da parte dei ricorrenti, nel novembre 2023, di spostamento di alcune prese elettriche e di altri lavori extra capitolato, oggetto dei capitoli di prova n. 1, 4 e 5 di cui alla comparsa di risposta. Dette circostanze sono state tutte negate dai ricorrenti in sede di assunzione della prova per interrogatorio formale.
La prova per testi offerta sul punto dalla resistente, per come formulata, è da ritenersi sostanzialmente ininfluente.
Infatti, diversamente dai capitoli articolati con riguardo alla prova per interrogatorio formale, quelli relativi alla prova testimoniale miravano unicamente a provare che le parti, incontratesi in cantiere nel mese di novembre 2023, avevano “lungamente parlato”, senza che fosse stato per nulla specificato l'oggetto di tali conversazioni.
5. Per ciò che concerne lo scioglimento del contratto oggetto di causa, deve rilevarsi quanto segue.
5.1. Con comunicazione inviata via p.e.c. alla resistente in data 21 novembre
2023 (cfr.: doc. 32 dei ricorrenti), il difensore di SA NF e RÒ
NI ha intimato alla IL OB s.r.l. la consegna dell'immobile entro tre giorni dal ricevimento della stessa.
Con altra comunicazione inviata via p.e.c. alla resistente in data 25 novembre
2023, alle ore 10.32 (cfr.: doc. 34 dei ricorrenti), il difensore di SA
NF e RÒ NI ha nuovamente intimato alla IL OB
s.r.l. la consegna dell'immobile, questa volta nel termine massimo ed essenziale di ulteriori quindici giorni dal ricevimento della stessa, avvertendo la controparte
“che decorso tale termine il contratto preliminare è risolto di diritto con richiesta di ricevimento del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata”. Trattasi, con ogni evidenza, di un atto che, al di là del richiamo, da ritenersi improprio, del termine essenziale, è qualificabile come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., avendone tutti i caratteri previsti dalla legge.
Il difensore della promittente venditrice ha risposto alla prima intimazione sopra indicata, con comunicazione in data 25 novembre 2023, alle ore 12:12:47 (cfr.: doc. 20 della resistente), eccependo l'illegittimità del termine assegnato e manifestando che era “intenzione della IL OB dare priorità all'ultimazione delle lavorazioni interne al Villino ed immettere i sig.ri SA-
RÒ nel possesso dell'immobile quanto prima e comunque entro il 31 dicembre p.v., e procedere, a seguire, nei primi mesi del 2024 alla stipula del contratto di compravendita”. Con successiva comunicazione del 18 dicembre 2023 (cfr.: doc. 21 della resistente), il difensore della promittente venditrice ha nuovamente affermato l'illegittimità della condotta di controparte, ha richiamato la pregressa disponibilità a consegnare l'immobile entro la fine del 2023, ma ha anche dichiarato che, in caso di ripensamento dei promissari acquirenti, “alla luce della condotta strumentale dei Suoi Assistiti, del mancato riscontro alla mia pec del 25 novembre u.s. e dell'imminente periodo natalizio, la consegna dell'immobile dovrà essere differita rispetto a quella originariamente proposta (31 dicembre 2023)”. Proprio con riferimento alla dichiarata disponibilità della promittente venditrice a completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, immettendo la controparte nella detenzione dell'immobile, appare utile considerare che dal doc. 31 prodotto dalla società resistente risulta che la stessa ha “presentato il fine lavori e la
Segnalazione Certificata per l'Agibilità in data 27 maggio 2024 prot. 17472 al Comune di Fiano Romano”. Anche dalla p.e.c. in data 13 giugno 2024, prodotta dalla resistente quale doc. 34
(la cui produzione deve ritenersi ammissibile in quanto trattasi di documento di formazione successiva alla scadenza delle preclusioni istruttorie), emerge che i lavori relativi all'edificazione di un'altra unità immobiliare ubicata nel medesimo contesto erano terminati solo nel marzo 2024. Da quanto precede si desume che la scadenza del 31 dicembre 2023, indicata nella comunicazione della resistente del 25 novembre 2023 non aveva ragionevoli probabilità di essere rispettata e che, ove gli odierni ricorrenti non avessero deciso di ritenere risolto il rapporto contrattuale oggetto di causa, essi avrebbero dovuto attendere altri mesi prima di ottenere anche solo la semplice disponibilità dell'unità immobiliare.
Al riguardo, va ulteriormente rilevato che, nel frattempo, evidentemente confidando nella consegna dell'immobile, SA NF e RÒ
NI avevano promesso in vendita a terzi la loro abitazione di Monza, pattuendo quale termine per il rogito e per la consegna dell'unità immobiliare la data del 31 dicembre 2023, termine, quest'ultimo, già prorogato rispetto a quello originariamente concordato (cfr.: doc. 26 dei ricorrenti).
5.2. Alla luce di quanto precede, benché non risultino documentati o altrimenti provati solleciti dei ricorrenti alla società resistente nel periodo immediatamente anteriore al 21 novembre 2023, non per questo il notevole ritardo nell'adempimento da parte della promittente venditrice può ritenersi giustificato.
Si noti, al riguardo, che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. 2, sentenza n. 4314 del 04.03.2016), “l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo”.
In concreto, la non scarsa importanza dell'inadempimento della resistente si desume dai seguenti elementi:
- il termine rimasto inadempiuto non era quello originariamente concordato, ma un termine già prorogato per la seconda volta;
- dalla data del 30 marzo 2023, da ultimo prevista per la consegna dell'immobile ai promissari acquirenti, erano ormai decorsi altri otto mesi allorché il difensore dei ricorrenti aveva inviato alla controparte la diffida ad adempiere;
- la nuova data di consegna proposta dalla società resistente non aveva concrete possibilità di essere rispettata;
- alla data del 31 dicembre 2023, i ricorrenti si sarebbero trovati a dover trasferire a terzi la loro abitazione;
in caso contrario, essi avrebbero dovuto sostenere le conseguenze economiche del loro inadempimento nei confronti di chi doveva acquistare l'unità immobiliare.
5.3. Da quanto precede deriva, come conseguenza, che, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, la diffida ad adempiere sopra menzionata non può essere ritenuta illegittima.
6. Può dunque passarsi all'esame delle domande proposte dalle parti.
6.1. A seguito dell'inutile decorso del termine di quindici giorni assegnato con la diffida ad adempiere del 25 novembre 2023, il contratto preliminare oggetto di causa deve considerarsi risolto ex art. 1454 c.c.
Va dunque accolta la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto medesimo.
Alla luce di quanto innanzi osservato, al contrario, risulta improprio qualunque richiamo ad un termine essenziale, ipotesi non ricorrente nella fattispecie, ed al recesso, non potendosi recedere da un contratto ormai non più in vigore tra le parti. In ordine a quest'ultimo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n.
18392 del 08.06.2022) ha affermato che “in tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicchè la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio”.
In concreto, i ricorrenti hanno domandato in questa sede non già l'emissione della sentenza costitutiva di cui all'art. 1453 c.c., bensì il semplice accertamento della risoluzione già verificatasi.
6.2. Per quanto riguarda la sorte della caparra, premesso che il versamento della stessa e la causale dei relativi pagamenti risultano documentati (cfr.: doc. 1, 3, 9, 10, 11 e 12 dei ricorrenti), deve in primo luogo rigettarsi, siccome infondata, la domanda della resistente di accertamento del suo diritto alla ritenzione della somma in questione, e ciò proprio alla luce del suo grave inadempimento.
6.3. Va accolta, invece, la domanda dei ricorrenti di condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra. A tale proposito, sotto il profilo giuridico, nel precedente già innanzi citato (cfr.:
Cass., Sez. 2, ordinanza n. 18392 del 08.06.2022), la Suprema Corte ha osservato che “la connessione che l'art. 1385, co. 2 c.c. istituisce tra l'esercizio del diritto di recesso e la ritenzione (o il pagamento del doppio) della caparra, con riferimento al caso de quo, è di contestualità/successione temporale. Non è invece di dipendenza esclusiva delle sorti della caparra rispetto al diritto di recesso, che escluda cioè ogni altra correlazione della ritenzione (o pagamento del doppio) della caparra con altri fenomeni: post hoc, non propter hoc. Ciò comporta che, oltre a siffatta contestualità/successione temporale (recesso-ritenzione della caparra o richiesta del doppio), si può profilare giuridicamente anche l'altra (diffida ad adempiere-inutile decorso del termine-risoluzione del contratto- ritenzione della caparra o richiesta del doppio). Tale alternativa viene incontro alle aspettative di senso generate da situazioni come il caso de quo”.
Pertanto, l'effetto in esame può essere conseguito dalla parte non inadempiente non solo mediante l'esercizio del recesso, ma anche a seguito di risoluzione di diritto del contratto ottenuta per l'inutile decorso del termine assegnato con la diffida ad adempiere, come nella specie.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo degli importi tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da SA NF e RÒ NI nei confronti di IL OB s.r.l.s., così provvede:
1. accerta l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare oggetto di causa per inadempimento della società resistente;
2. condanna IL OB s.r.l.s. a pagare a SA NF e RÒ
NI, a titolo di doppio della caparra confirmatoria, la complessiva somma di euro 104.000,00;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. condanna IL OB s.r.l.s. a rifondere a SA NF e RÒ
NI le spese processuali, che liquida in complessivi euro 786,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice Davide De Giorgio
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
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2 Tribunale di Monza
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9071/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
SA NF (C.F. [...]) e RÒ NI (C.F.
[...]), con il patrocinio dell'avv. Fabio Campanella, presso cui
è stato eletto domicilio in Seregno, via Silva n. 25, giusta procura in atti
ATTORI E
IL OB s.r.l.s. (C.F. 15276991005), con il patrocinio dell'avv.
Guglielmo Marmiroli, presso cui è stato eletto domicilio in Roma, via della
Brianza n. 6, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140011 - vendita di cose immobili
CONCLUSIONI delle parti:
Per SA NF e RÒ NI (dalle note conclusive depositate in data 14.12.2024):
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, procedendo nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili
Nel merito in via principale:
Accertare legittimità del termine essenziale intimato a parte resistente a adempiere alle prestazioni pattuite nel contratto preliminare del 26 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni e conseguentemente allo spirare di detto termine;
Accertare la risoluzione di diritto del contratto preliminare del 26 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni allo spirare del termine intimato a parte resistente con pec rispettivamente del 21 e 25 novembre 2023; Accertare l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto preliminare del 26 febbraio 2021 e successive modifiche ed integrazioni successivamente allo spirare del termine intimato a parte resistente con pec rispettivamente del 21 e 25 novembre 2023 con diritto al versamento del doppio della caparra confirmatoria nel tempo versata e per l'effetto; Condannare al pagamento del doppio della caparra confirmatoria nel tempo versata a parte resistente determinata nella somma di € 104.000,00 Con vittoria di spese, onorari e diritti.
Per IL OB s.r.l.s. (dalle note conclusive depositate in data
19.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa: (i) in via preliminare, accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, ovvero, in subordine, quello di Rieti, con adozione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;
(ii) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande proposte dai ricorrenti;
(iii) nel merito, accertare e dichiarare il diritto della IL OB S.r.l.s. di ritenere le somme versate dai ricorrenti a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385, comma 2, c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, SA NF e RÒ
NI hanno allegato di aver stipulato in data 26 febbraio 2021, in qualità di promissari acquirenti, un contratto preliminare con IL OB s.r.l., quale promittente venditrice;
detto contratto aveva ad oggetto la vendita di un villino in costruzione sito in Fiano Romano (RM), via Tiberina al n. 68, per il corrispettivo di euro 250.000,00.
Gli attori, premesso di aver versato alla controparte, a titolo di caparra confirmatoria, la complessiva somma di euro 52.000,00 ed assumendo, altresì, l'avvenuta risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere e di recesso per l'inadempimento della promittente venditrice, la quale non aveva osservato il termine pattuito per la consegna dell'immobile e per la stipulazione del contratto definitivo, hanno evocato in giudizio la predetta società, rassegnando nei suoi confronti conclusioni di merito di contenuto analogo a quanto riportato in epigrafe.
1.1. IL OB s.r.l.s. ha domandato il rigetto delle stesse, eccependo l'incompetenza per territorio di questo Tribunale e sostenendo l'infondatezza della domanda avversaria.
1.2. La causa è stata istruita mediante assunzione di prova per interrogatorio formale.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla resistente va disattesa, siccome infondata.
2.1. Sul punto, premesso che il rapporto contrattuale oggetto di causa vede contrapposte, da un lato, una società commerciale, e, dall'altro lato, due persone fisiche, deve rilevarsi che queste ultime non risultano svolgere attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, e, in ogni caso, nella vicenda in esame hanno agito per scopi estranei ad attività di tal genere.
I ricorrenti vanno dunque qualificati come consumatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 206/2005. Essi risultano essere residenti in [...](cfr.: doc. 38 dei ricorrenti).
2.2. Ora, l'art. 33, comma 2, lettera u) D. Lgs. n. 206/2005 considera vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, in tal modo introducendo un criterio di collegamento della competenza cui può derogarsi soltanto con clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale, mancante nella specie.
La difesa della resistente, alla luce del richiamo, da parte della difesa avversaria, dell'art. 66 bis D. Lgs. n. 206/2005, ha contestato l'applicabilità del criterio di collegamento in questione, sulla scorta dell'art. 47, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 206/2005, in virtù del quale le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I del
Decreto in questione non si applicano ai contratti “aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili”. In realtà, la norma di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), D. Lgs. n. 206/2005 non rientra nel Capo sopra indicato, sicché risulta ininfluente il richiamo tanto dell'art. 66 bis quanto dell'art. 47, innanzi citati.
La Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 497 del 14.01.2021) ha affermato che “gli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono applicabili anche ad un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, o di un professionista intellettuale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, non risultando decisivo, in senso contrario, che le parti abbiano espressamente richiamato in contratto la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, atteso che quest'ultima concorre, in presenza dei relativi presupposti applicativi, con le disposizioni a tutela del consumatore, almeno in difetto di un rapporto di reciproca incompatibilità o esclusione”.
2.3. Peraltro, anche ove si voglia - in astratto - ritenere diversamente, andrebbe lo stesso affermata la competenza per territorio di questo Tribunale, osservandosi che l'obbligazione di pagamento del doppio della caparra, dedotta in giudizio, avendo ad oggetto una somma certa e determinata in base al contratto ed essendo, nell'assunto dei ricorrenti, esigibile, alla luce della già avvenuta risoluzione di diritto del contratto, deve essere adempiuta presso il domicilio dei creditori, vale a dire in Monza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182, comma terzo, c.c.
3. Passando dunque all'esame del merito, deve rilevarsi che le doglianze dei ricorrenti riguardano sostanzialmente l'inosservanza da parte della società
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio resistente dei termini pattuiti nel contratto preliminare di cui trattasi, nonché nelle sue successive modifiche. 3.1. È bene, dunque, riepilogare brevemente quali siano stati gli accordi tra le parti sul punto in questione.
3.2. Con il contratto preliminare concluso in data 26 febbraio 2021 (cfr.: doc. 1 dei ricorrenti), alla clausola C.3, le parti hanno stabilito che “la stipula del Rogito
Notarile, tramite Notaio di Roma da indicare a cura e scelta di “Parte Promissaria Acquirente”, con la conseguente consegna dell'immobile, si terrà entro trenta giorni dal fine lavori, fine lavori che dovrà avvenire entro e non oltre il 30/04/2022”. Alla successiva clausola H del medesimo contratto, le parti hanno pattuito, tra l'altro, che “l'Atto Notarile verrà redatto entro e non oltre il termine essenziale nello Studio Notarile”, in tal modo qualificando come essenziale il termine di trenta giorni dalla fine dei lavori per la stipulazione del contratto definitivo.
Tale essenzialità, invece, non è stata concordata con riferimento al termine del 30 aprile 2022, stabilito per la fine dei lavori.
Al riguardo, invero, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 32238 del 10.12.2019) ha affermato che “l'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi”.
Nessuna indicazione ulteriore relativa all'essenzialità del termine nell'interesse dei ricorrenti si rinviene in atti, non potendo valere, al riguardo, la generica esigenza, manifestata in atti dagli stessi, di stare vicino al loro nipote.
3.3. Con successiva scrittura in data 2 maggio 2022 (cfr.: doc. 7 dei ricorrenti), alla clausola 3, le parti hanno concordato che “la stipula del Rogito Notarile, tramite Notaio di Roma da indicare a cura e scelta di “Parte Promissaria
Acquirente”, con la conseguente consegna dell'immobile, si terrà entro trenta giorni dal fine lavori, fine lavori che dovrà avvenire entro e non oltre il 30/11/2022”. In tale sede, non è stata più riprodotta la precedente indicazione circa l'essenzialità del termine stabilito per la conclusione del contratto definitivo dinanzi al notaio.
3.4. Con un'ultima scrittura datata 28 novembre 2022 (cfr.: doc. 13 dei ricorrenti), le parti, di comune accordo, hanno stabilito “di voler posticipare la data di consegna dell'immobile in costruzione come preliminare di compravendita già firmato in data 26/02/2021 per 'acquisto della piena proprietà del Villino “A” sito in Fiano Romano (RM) Via Tiberina n. 68, la data di consegna dell'immobile avverrà entro e non oltre il 30/03/2023”. Anche tale termine non è stato indicato dalle parti come essenziale.
4. La documentazione prodotta dalla società resistente, segnatamente il doc.
6, dimostra che, nonostante l'avvenuta scadenza del termine da ultimo indicato, i ricorrenti non hanno rivolto all'impresa particolari solleciti nei mesi successivi.
4.1. In particolare, dalla trascrizione delle conversazioni intercorse sulla chat in questione emergono varie comunicazioni cordiali e, segnatamente, uno scambio di messaggi risalente al 6 ottobre 2023, del seguente tenore:
“[06/10/23, 17:00:16] NF SA Via Tiberina: Ok grazie, mi confermi di aver letto il wz dello spostamento della fontana?
[06/10/23, 17:07:50] Maurizio Sozio: Si l'ingegnere mi ha detto di fare la modifica”. Ciò significa che, almeno a tale data, nonostante il superamento del termine pattuito ormai da oltre sei mesi, i ricorrenti non davano alcun segno di aver perso interesse all'acquisto immobiliare.
4.2. Il documento in esame è stato disconosciuto dalla difesa dei ricorrenti, all'udienza del 28 marzo 2024, in maniera cumulativa con altri documenti e senza particolari specificazioni.
In tema di contestazione relativa alla conformità all'originale di un documento prodotto in copia, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 27633 del
30.10.2018) ha avuto modo di affermare che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Un analogo principio è stato affermato dalla Suprema Corte anche con riferimento al disconoscimento ex art. 2712 c.c.: “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”
(cfr.: Cass., Sez. 6 - 1, ordinanza n. 12794 del 13.05.2021). Il disconoscimento della documentazione in questione risulta, dunque, privo di qualunque efficacia.
4.3. La difesa della resistente ha sostenuto che anche nel successivo mese di novembre 2023 i contatti tra le parti, funzionali al buon esito della compravendita, erano proseguiti, con la richiesta di varianti da parte dei promissari acquirenti e con un accordo finalizzato a far conseguire agli odierni ricorrenti la disponibilità dell'immobile entro il 31 dicembre 2023, per poi rogitare nei primi mesi del 2024 (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 8).
Tale assunto, contestato dai ricorrenti, non può ritenersi provato.
Invero, la prova per interrogatorio formale ammessa su detta circostanza ha dato esito negativo, avendo i ricorrenti negato, tra l'altro, i capitoli di prova 7 e 8 del seguente tenore: “7) “Vero che in detti sopralluoghi la IL OB, nelle persone del sig. Quinto Cardilli e dell'ing. Renato Sozio, vi ha proposto di conseguire la disponibilità del Villino oggetto del compromesso del 26 febbraio 2021 entro il 31 dicembre 2023, per poi andare a rogito nei primi mesi del 2024”;
8) “Vero che avete accettato la proposta della IL OB (di cui al capitolo che precede) di conseguire la disponibilità del Villino oggetto del compromesso del 26 febbraio 2021 entro il 31 dicembre 2023, per poi andare a rogito nei primi mesi del 2024”.”. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'assunto della resistente circa la richiesta da parte dei ricorrenti, nel novembre 2023, di spostamento di alcune prese elettriche e di altri lavori extra capitolato, oggetto dei capitoli di prova n. 1, 4 e 5 di cui alla comparsa di risposta. Dette circostanze sono state tutte negate dai ricorrenti in sede di assunzione della prova per interrogatorio formale.
La prova per testi offerta sul punto dalla resistente, per come formulata, è da ritenersi sostanzialmente ininfluente.
Infatti, diversamente dai capitoli articolati con riguardo alla prova per interrogatorio formale, quelli relativi alla prova testimoniale miravano unicamente a provare che le parti, incontratesi in cantiere nel mese di novembre 2023, avevano “lungamente parlato”, senza che fosse stato per nulla specificato l'oggetto di tali conversazioni.
5. Per ciò che concerne lo scioglimento del contratto oggetto di causa, deve rilevarsi quanto segue.
5.1. Con comunicazione inviata via p.e.c. alla resistente in data 21 novembre
2023 (cfr.: doc. 32 dei ricorrenti), il difensore di SA NF e RÒ
NI ha intimato alla IL OB s.r.l. la consegna dell'immobile entro tre giorni dal ricevimento della stessa.
Con altra comunicazione inviata via p.e.c. alla resistente in data 25 novembre
2023, alle ore 10.32 (cfr.: doc. 34 dei ricorrenti), il difensore di SA
NF e RÒ NI ha nuovamente intimato alla IL OB
s.r.l. la consegna dell'immobile, questa volta nel termine massimo ed essenziale di ulteriori quindici giorni dal ricevimento della stessa, avvertendo la controparte
“che decorso tale termine il contratto preliminare è risolto di diritto con richiesta di ricevimento del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata”. Trattasi, con ogni evidenza, di un atto che, al di là del richiamo, da ritenersi improprio, del termine essenziale, è qualificabile come diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., avendone tutti i caratteri previsti dalla legge.
Il difensore della promittente venditrice ha risposto alla prima intimazione sopra indicata, con comunicazione in data 25 novembre 2023, alle ore 12:12:47 (cfr.: doc. 20 della resistente), eccependo l'illegittimità del termine assegnato e manifestando che era “intenzione della IL OB dare priorità all'ultimazione delle lavorazioni interne al Villino ed immettere i sig.ri SA-
RÒ nel possesso dell'immobile quanto prima e comunque entro il 31 dicembre p.v., e procedere, a seguire, nei primi mesi del 2024 alla stipula del contratto di compravendita”. Con successiva comunicazione del 18 dicembre 2023 (cfr.: doc. 21 della resistente), il difensore della promittente venditrice ha nuovamente affermato l'illegittimità della condotta di controparte, ha richiamato la pregressa disponibilità a consegnare l'immobile entro la fine del 2023, ma ha anche dichiarato che, in caso di ripensamento dei promissari acquirenti, “alla luce della condotta strumentale dei Suoi Assistiti, del mancato riscontro alla mia pec del 25 novembre u.s. e dell'imminente periodo natalizio, la consegna dell'immobile dovrà essere differita rispetto a quella originariamente proposta (31 dicembre 2023)”. Proprio con riferimento alla dichiarata disponibilità della promittente venditrice a completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, immettendo la controparte nella detenzione dell'immobile, appare utile considerare che dal doc. 31 prodotto dalla società resistente risulta che la stessa ha “presentato il fine lavori e la
Segnalazione Certificata per l'Agibilità in data 27 maggio 2024 prot. 17472 al Comune di Fiano Romano”. Anche dalla p.e.c. in data 13 giugno 2024, prodotta dalla resistente quale doc. 34
(la cui produzione deve ritenersi ammissibile in quanto trattasi di documento di formazione successiva alla scadenza delle preclusioni istruttorie), emerge che i lavori relativi all'edificazione di un'altra unità immobiliare ubicata nel medesimo contesto erano terminati solo nel marzo 2024. Da quanto precede si desume che la scadenza del 31 dicembre 2023, indicata nella comunicazione della resistente del 25 novembre 2023 non aveva ragionevoli probabilità di essere rispettata e che, ove gli odierni ricorrenti non avessero deciso di ritenere risolto il rapporto contrattuale oggetto di causa, essi avrebbero dovuto attendere altri mesi prima di ottenere anche solo la semplice disponibilità dell'unità immobiliare.
Al riguardo, va ulteriormente rilevato che, nel frattempo, evidentemente confidando nella consegna dell'immobile, SA NF e RÒ
NI avevano promesso in vendita a terzi la loro abitazione di Monza, pattuendo quale termine per il rogito e per la consegna dell'unità immobiliare la data del 31 dicembre 2023, termine, quest'ultimo, già prorogato rispetto a quello originariamente concordato (cfr.: doc. 26 dei ricorrenti).
5.2. Alla luce di quanto precede, benché non risultino documentati o altrimenti provati solleciti dei ricorrenti alla società resistente nel periodo immediatamente anteriore al 21 novembre 2023, non per questo il notevole ritardo nell'adempimento da parte della promittente venditrice può ritenersi giustificato.
Si noti, al riguardo, che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. 2, sentenza n. 4314 del 04.03.2016), “l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo”.
In concreto, la non scarsa importanza dell'inadempimento della resistente si desume dai seguenti elementi:
- il termine rimasto inadempiuto non era quello originariamente concordato, ma un termine già prorogato per la seconda volta;
- dalla data del 30 marzo 2023, da ultimo prevista per la consegna dell'immobile ai promissari acquirenti, erano ormai decorsi altri otto mesi allorché il difensore dei ricorrenti aveva inviato alla controparte la diffida ad adempiere;
- la nuova data di consegna proposta dalla società resistente non aveva concrete possibilità di essere rispettata;
- alla data del 31 dicembre 2023, i ricorrenti si sarebbero trovati a dover trasferire a terzi la loro abitazione;
in caso contrario, essi avrebbero dovuto sostenere le conseguenze economiche del loro inadempimento nei confronti di chi doveva acquistare l'unità immobiliare.
5.3. Da quanto precede deriva, come conseguenza, che, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, la diffida ad adempiere sopra menzionata non può essere ritenuta illegittima.
6. Può dunque passarsi all'esame delle domande proposte dalle parti.
6.1. A seguito dell'inutile decorso del termine di quindici giorni assegnato con la diffida ad adempiere del 25 novembre 2023, il contratto preliminare oggetto di causa deve considerarsi risolto ex art. 1454 c.c.
Va dunque accolta la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto medesimo.
Alla luce di quanto innanzi osservato, al contrario, risulta improprio qualunque richiamo ad un termine essenziale, ipotesi non ricorrente nella fattispecie, ed al recesso, non potendosi recedere da un contratto ormai non più in vigore tra le parti. In ordine a quest'ultimo, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n.
18392 del 08.06.2022) ha affermato che “in tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicchè la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio”.
In concreto, i ricorrenti hanno domandato in questa sede non già l'emissione della sentenza costitutiva di cui all'art. 1453 c.c., bensì il semplice accertamento della risoluzione già verificatasi.
6.2. Per quanto riguarda la sorte della caparra, premesso che il versamento della stessa e la causale dei relativi pagamenti risultano documentati (cfr.: doc. 1, 3, 9, 10, 11 e 12 dei ricorrenti), deve in primo luogo rigettarsi, siccome infondata, la domanda della resistente di accertamento del suo diritto alla ritenzione della somma in questione, e ciò proprio alla luce del suo grave inadempimento.
6.3. Va accolta, invece, la domanda dei ricorrenti di condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra. A tale proposito, sotto il profilo giuridico, nel precedente già innanzi citato (cfr.:
Cass., Sez. 2, ordinanza n. 18392 del 08.06.2022), la Suprema Corte ha osservato che “la connessione che l'art. 1385, co. 2 c.c. istituisce tra l'esercizio del diritto di recesso e la ritenzione (o il pagamento del doppio) della caparra, con riferimento al caso de quo, è di contestualità/successione temporale. Non è invece di dipendenza esclusiva delle sorti della caparra rispetto al diritto di recesso, che escluda cioè ogni altra correlazione della ritenzione (o pagamento del doppio) della caparra con altri fenomeni: post hoc, non propter hoc. Ciò comporta che, oltre a siffatta contestualità/successione temporale (recesso-ritenzione della caparra o richiesta del doppio), si può profilare giuridicamente anche l'altra (diffida ad adempiere-inutile decorso del termine-risoluzione del contratto- ritenzione della caparra o richiesta del doppio). Tale alternativa viene incontro alle aspettative di senso generate da situazioni come il caso de quo”.
Pertanto, l'effetto in esame può essere conseguito dalla parte non inadempiente non solo mediante l'esercizio del recesso, ma anche a seguito di risoluzione di diritto del contratto ottenuta per l'inutile decorso del termine assegnato con la diffida ad adempiere, come nella specie.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo degli importi tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da SA NF e RÒ NI nei confronti di IL OB s.r.l.s., così provvede:
1. accerta l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare oggetto di causa per inadempimento della società resistente;
2. condanna IL OB s.r.l.s. a pagare a SA NF e RÒ
NI, a titolo di doppio della caparra confirmatoria, la complessiva somma di euro 104.000,00;
3. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
4. condanna IL OB s.r.l.s. a rifondere a SA NF e RÒ
NI le spese processuali, che liquida in complessivi euro 786,00 per anticipazioni ed euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 18 marzo 2025.
Il Giudice Davide De Giorgio
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