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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 3725/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3725 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria della Parte_1 P.IVA_1
p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rossetto. Parte_2 P.IVA_2
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario D'Agostino. Parte_3 C.F._1
CP_2
e p. iva e c.f. ). Controparte_3 P.IVA_3
-APPELLATA - contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 454/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
9.3.2021, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 3.2.2025, sia dalla difesa di che dalla difesa della quale mandataria della Parte_3 Parte_1 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC), il 7.9.2021, la per il tramite della propria Parte_2 mandataria (la poi sostituita dalla ha convenuto in giudizio, dinanzi a Controparte_4 Parte_1 questa Corte, e la proponendo appello avverso la sentenza Parte_3 Controparte_3
n. 454/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 9.3.2021.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Nola ha accolto l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c. da avverso un precetto di pagamento – notificatogli dalla - per Parte_3 Controparte_3 un credito pari ad euro 817.774,82 (fondato sul decreto ingiuntivo n. 8192/1992 del Tribunale di Napoli), dichiarando l'inefficacia esecutiva del precetto opposto e condannando la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del di lite (liquidate in € 16.481,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione, oltre all'importo del contributo unificato, se dovuto e versato).
Il Tribunale di Nola, in sintesi, ha reputato fondata la predetta opposizione in base all'intervenuta prescrizione – in mancanza di prova di atti interruttivi - dell'avanzata pretesa creditoria, essendo decorso il termine decennale tra la notifica del pignoramento del 22.3.1994 e quella del successivo atto di precetto del 2.11.2004, così restando assorbiti gli altri motivi di opposizione (concernenti l'asserita usurarietà degli interessi come conteggiati in precetto e l'intervenuto soddisfacimento della pretesa creditoria attraverso l'insinuazione del creditore al passivo del fallimento della società di cui il era stato fideiussore). Pt_3
****
La (e, per essa, la mandataria , deducendo di essere la titolare del Parte_2 Controparte_4 credito suddetto (a seguito delle vicende successorie a titolo particolare meglio riportate nell'atto di appello) ha censurato la sentenza n. 454/2021 emessa dal Tribunale di Nola sulla base di un unico, articolato motivo, premettendo, quanto all'origine e alla sussistenza del credito vantato nei confronti del , che: “rispetto al Pt_3
Credito, il Sig. , unitamente ad altri soggetti in via solidale, prestava fideiussione in favore del Pt_3 Parte_4
[.. per la somma di Lire 29.908.996.954, a seguito della stipula della Moda Italia s.r.l. con BN, del contratto di finanziamento a rogito del
Notaio Rep. 140120 del 20 giugno 1986 e successiva modificazione a rogito del medesimo professionista del 6 agosto 1987. 2. A Per_1 fronte dell'inadempimento della debitrice principale, BN chiedeva ed otteneva, in data 21 ottobre 1992, il decreto ingiuntivo n.
8192/1992 con il quale ingiungeva, inter alia, all'odierno appellato, in via solidale con gli altri fideiussori, il pagamento dell'importo di Lire
800.000.000 (pari ad Euro 413.165,52) oltre interessi, spese, diritti ed onorari come liquidati (il “Decreto Ingiuntivo”).
3. Il Decreto
Ingiuntivo, notificato al Sig. in data 30 ottobre 1992, veniva dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva in data 12 Pt_3 novembre 1993, cui seguiva la notifica dell'atto di precetto in data 10 gennaio 1994. Per quanto occorrer possa valga altresì riferire che, sulla scorta del medesimo titolo veniva incardinata la procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 718/1994 ai danni del garante
Quagliarello, anch'esso fideiussore della debitrice principale, ed in relazione alla quale, con ordinanza – anch'essa allegata al fascicolo di primo grado- , il G.E. del Tribunale di Napoli Dott. Attanasio sanciva la decorrenza della relativa prescrizione solo dal 20 novembre 2003, data in cui la procedura veniva estinta ai sensi della legge 302/98 e dell'art. 567 c.p.c.
4. Sennonché, nelle more, in data 22 luglio 1994, interveniva la dichiarazione del fallimento ad opera del Tribunale di Napoli della debitrice principale, a Parte_4
pagina 2 di 9 r.l., recante R.G.F. n. 539/1994 (il “Fallimento”), cui seguiva il deposito della domanda di insinuazione al passivo da parte di BN, la quale veniva ammessa in via privilegiata per l'importo di Lire 39.760.938.693 ed in via chirografaria per la somma di Lire 27.808.000.000
– rispettivamente pari ad Euro 20.534.811,10 ed Euro 10.746.435,15. Per quanto occorrer possa, ai fini che si chiariranno meglio in punto di diritto, si precisa sin d'ora che la procedura concorsuale in parola si definiva solo in data 5 febbraio 2016. 5. Non essendosi soddisfatta in sede fallimentare, la CE si adoperava per il recupero coattivo del credito ai danni dei fideiussori, dando corso alla notifica, in data 14 dicembre 2017, di atto di precetto al Sig. , per il pagamento della somma complessiva di Euro 817.774,82 Pt_3
(ottocentodiciassettemilasettecentosettantasettantaquattro/82), oltre interessi maturandi al saldo, oltre IVA e CPA sui compensi professionali.”.
Ciò premesso, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse omesso di esaminare un significativo documento rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione del suindicato credito azionato.
In particolare, secondo l'appellante, non sarebbe stata presa in considerazione l'istanza (contenuta nel fascicolo di parte dell'opposta) del curatore del fallimento (R.G. Fall. n. 539/1994) della società debitrice
, con cui, oltre a riconoscere l'intervenuta insinuazione e ammissione di Parte_4
BN (originaria creditrice) al passivo del detto fallimento, la stessa era stata qualificata quale maggior creditrice in forza di un credito privilegiato di allora Lire 39.760.936.628.
Ragion per cui, ad avviso della essendosi il Tavasso reso fideiussore del Parte_2 [...]
(società poi fallita), ed essendo il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento emessa nei Parte_4 confronti di entrambi (e munita di formula esecutiva), stato ritualmente ammesso al passivo del Fallimento
(recante R.G.F. n. 539/1994) - la cui chiusura sarebbe stata dichiarata solo in data 5 febbraio 2016 - non sarebbe maturata alcuna prescrizione, contrariamente a quanto reputato dal primo giudice, determinando l'insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c.
Ciò tenendo anche conto che tale ammissione al passivo fallimentare del credito originariamente appartenente alla BN (di cui era poi divenuta cessionaria essa appellante) non era stata neanche contestata dall'opponente, la cui difesa, anzi, nell'ambito della comparsa conclusionale, aveva sostenuto che la parte opposta avesse già ottenuto il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del debitore principale (la società ), in Parte_4 conseguenza dell'ammissione al passivo del fallimento della predetta società per l'intero suo credito, ragion per cui, a fronte del riconoscimento del proprio credito la BN e, per essa, la non Controparte_3 avrebbe avuto azione nei suoi confronti, quale fideiussore, se non nel caso di incapienza nella ripartizione dell'attivo.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente escluso l'interruzione della prescrizione, non tenendo conto delle azioni intraprese nei confronti degli altri fideiussori della debitrice principale e, in particolare, del Quagliarello, come meglio riportato nell'atto di appello.
pagina 3 di 9 E, alla luce di quanto dedotto - invocando, in conseguenza della riforma impugnata, anche una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, e ribadendo la reputata infondatezza di alcune altre doglianze (in primo luogo sull'asserita applicazione dei tassi di interessi usurari) oggetto dell'avversa opposizione
(ritenute assorbite dal Tribunale di Nola per effetto dell'accertata prescrizione del credito) - l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ammettere per la forma il presente appello e, conseguentemente, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza impugnata, avente n. 454/2021 e resa dal Tribunale di Napoli in data 8 marzo 2021, non notificata, emendarla nel senso indicato in narrativa così accertando e dichiarando la legittimità e l'ammontare del credito come indicato nell'atto di precetto, poi opposto. Sul punto, per quanto occorre possa, valga altresì riportare pedissequamente le conclusioni nel merito rassegnate in primo grado dalla creditrice cedente e dante causa, ICR8, sulle quali si insiste: - Rigettare il proposto atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni e/o alcuna delle ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e per
l'effetto dichiararsi valido ed efficace il precetto notificato. - Condannare in ogni caso il signor al pagamento delle Parte_3 spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Con vittoria e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Iscritta la causa al numero 3725/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
16.2.2022, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Parte_3 conclusioni: “…confermare la Sentenza dI Tribunale di Nola G.I. dott. Triglione n. 454/2021 e per l'effetto dichiarare che l'opponente nulla deve alla quale mandataria e per essa alla in Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 forza del titolo azionato in quanto il credito vantato è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare prescritte le somme richieste nel D.I. n. 8192/1992 e in conseguenza dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 14 dicembre 2017; -
Condannare l'appellante alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a suo favore a sue spese presso la Conservatoria di Registri immobiliari di
Napoli 2 come da Ordinanza del Tribunale di Nola del 29/09/2015; - condannare l'opposto alla condanna delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A., tenendo conto dell'importo del precetto del 14 dicembre 2017 di € 817,774,82 a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
La pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
In data 27.9.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata il 22.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale dell'8.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 4.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
In data 24.1.2025 la ha dato atto dell'intervenuto conferimento dell'incarico a Parte_2 Parte_1 per la gestione ed il recupero dei propri crediti, in sostituzione della
[...] Controparte_5
pagina 4 di 9 Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 3.2.2025, sia dalla difesa di che dalla difesa Parte_3 della quale mandataria della , la causa è stata riservata in decisione con Parte_1 Parte_2 ordinanza del 4.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la contumacia della non essendosi costituita in Controparte_3 giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello effettuata, nei suoi confronti, a mezzo PEC, il
7.9.2021.
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Ciò posto, l'appello proposto dalla non merita accoglimento per la ragione assorbente, rispetto Parte_2 ad ogni altra considerazione (il che rende superfluo l'esame dei motivi di gravame), rappresentata dalla mancanza di prova della sua legittimazione attiva o, meglio, della titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso, in capo a tale società appellante.
Al riguardo va detto quanto segue.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Parte_3 [...] proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c., avverso il precetto di pagamento Controparte_3
– notificatogli da quest'ultima in data 14.12.2017 - per un credito pari ad euro 817.774,82 (cfr. atto di opposizione, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado).
Con tale atto di precetto (ridepositato telematicamente, in questa sede, dall'appellato/opponente), la aveva intimato al Tavasso il pagamento della detta somma sulla base del Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 8192/1992, con cui il Tribunale aveva ingiunto, tra gli altri, anche al detto opponente/appellato il pagamento, in via solidale, in favore della , di lire 800.000.000 (pari ad euro Controparte_6
413.165,52), oltre interessi convenzionali dall'1.4.1992, oltre che il pagamento delle spese della fase monitoria.
In particolare la aveva dedotto che in data 29.12.2005 la Controparte_3 Controparte_6
, con contratto di cessione in blocco effettuato ai sensi e per gli effetti della l. 130/1999, le aveva ceduto pro
[...] soluto un portafoglio di crediti di varia natura, tra cui quello oggetto del detto decreto ingiuntivo n. 8192/1992, e che di tale cessione vi era stata menzione nella Gazzetta Ufficiale del 24.1.2006.
Con l'atto di appello la ha dedotto che, in data 28 ottobre 2019, nell'ambito di una successiva Parte_2 operazione di cartolarizzazione, la le aveva ceduto pro soluto – con contratto di Controparte_3 cessione di crediti concluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, con efficacia economica dall'1 giugno 2019 (incluso) - un portafoglio di crediti pagina 5 di 9 pecuniari a sofferenza, tra cui il credito in questione, come da Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 134 del 14 novembre 2019.
nel costituirsi, in questo secondo grado di giudizio, con comparsa di costituzione depositata il Parte_3
16.2.2022, ha eccepito “preliminarmente… e fatte salve le proprie ragioni senza costituire accettazione del contradittorio”, la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, richiamando l'impostazione giurisprudenziale secondo cui l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c.
E, a fronte di tale specifica contestazione, la società appellante non ha dimostrato compiutamente di essere divenuta cessionaria proprio del credito in questione (di cui era titolare, originariamente, la Controparte_6
, poi asseritamente ceduto alla e da quest'ultima ad essa appellante) – e
[...] Controparte_3 dunque, la propria titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso- non avendo prodotto il contratto di cessione del 18.10.2019, ma essendosi limitata a produrre l'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
14.11.2019 (parte Seconda, n.134), da cui, tuttavia, non risultano indicazioni sufficientemente precise e dettagliate che consentano di ricondurre, con certezza, il credito per cui è causa, a quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tale avviso, infatti, si faceva riferimento soltanto alla cessione, a titolo oneroso e pro soluto, da parte della alla di un portafoglio di crediti pecuniari in essere Controparte_3 Parte_2 identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, costituito da “crediti ipotecari e chirografari” acquistati da dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. con contratti di cessione Controparte_3 del 29.12.2004, del 29.12.2005 e da altri istituti di credito, derivanti da “mutui ipotecari, finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche e vantati verso debitori classificati a sofferenza” e contrassegnati dagli “NDG” elencati.
Invero, quanto alla mancata prova che il credito per cui è causa facesse parte di quelli oggetto di cessione in blocco, va rilevato che, secondo la più recente impostazione della giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993,art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata (ma non è il caso di specie) l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle pagina 6 di 9 suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 25/04/2025, n. 10926; Sez. III, Ord., 22/04/2025, n. 10543; Sez. III, Ord., 22/04/2025, n. 10541).
In definitiva, quanto alla prova dell'inclusione dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco (il che non discende dalla mera prova della notifica), allegando che la cessione in blocco è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale si dimostra che è stato posto in essere un equipollente della notificazione ai debitori ceduti, ma non anche che uno specifico credito rientri tra quelli oggetto della cessione.
In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco.
È, al riguardo, peraltro necessario che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientri tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione in ragione delle relative comuni caratteristiche (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/04/2025, n. 10742; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/02/2024, n. 3405).
Quindi, ove una delle parti del giudizio venga ad agìre nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione (nel caso di specie l'appellato ha contestato entrambi i profili, si ribadisce, richiamando una specifica impostazione giurisprudenziale formatasi su tale profilo).
Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio.
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
pagina 7 di 9 Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/04/2025, n. 10018) ma non è il caso di specie (risultando dal detto avviso che l'iniziativa sia stata della cessionaria, ossia della . Parte_2
Né quanto detto sino ad ora può considerarsi superato da quanto dedotto dall'appellante nell'ambito della propria comparsa conclusionale depositata il 3.4.2025, secondo cui la controparte avrebbe sollevato tale eccezione concernente il difetto di legittimazione attiva in capo ad essa appellante (si tratta, propriamente, come detto, del difetto della titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso) solo con la comparsa di costituzione in questo secondo grado di giudizio e non anche in quello di primo grado, a seguito dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., di essa Parte_2
Ed infatti, la questione relativa alla titolarità attiva del rapporto litigioso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951), salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/03/2025, n. 5791); giudicato interno che, per l'appunto, nel caso di specie non si
è formato, non essendosi il Tribunale di Nola pronunciato su tale questione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
13/02/2024, n. 3910; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 31/10/2017, n. 25906).
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La Corte rileva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni (quantificata in euro 100.000,00) formulata dall'appellato, per la prima volta, solo con la memoria di replica depositata il 24.4.2025.
Ciò sia per il divieto dei nova in appello, ex art. 345 c.p.c., sia, in ogni caso, perché con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/12/2023, n. 34781).
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Al rigetto dell'appello proposto dalla (per il tramite della detta mandataria) segue, ai sensi Parte_2 dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche pagina 8 di 9 operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell' appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti dall'articolo 5, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00), in base al valore (euro 817.774,82) della controversia (valore determinato, ai sensi dell'art. 17, co.1, c.p.c., in base al credito oggetto dell'opposizione a precetto).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3725/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia della Controparte_3
2. Rigetta l'appello proposto dalla (per il tramite della propria mandataria Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 454/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 9.3.2021.
3. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_2 favore dell'avv. Rosario D'Agostino, difensore dichiaratosi antistatario di , dei compensi Parte_3 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 13.077,35, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 7.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3725 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria della Parte_1 P.IVA_1
p.i. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rossetto. Parte_2 P.IVA_2
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario D'Agostino. Parte_3 C.F._1
CP_2
e p. iva e c.f. ). Controparte_3 P.IVA_3
-APPELLATA - contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 454/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data
9.3.2021, in tema di opposizione a precetto”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 3.2.2025, sia dalla difesa di che dalla difesa della quale mandataria della Parte_3 Parte_1 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC), il 7.9.2021, la per il tramite della propria Parte_2 mandataria (la poi sostituita dalla ha convenuto in giudizio, dinanzi a Controparte_4 Parte_1 questa Corte, e la proponendo appello avverso la sentenza Parte_3 Controparte_3
n. 454/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 9.3.2021.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Nola ha accolto l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c. da avverso un precetto di pagamento – notificatogli dalla - per Parte_3 Controparte_3 un credito pari ad euro 817.774,82 (fondato sul decreto ingiuntivo n. 8192/1992 del Tribunale di Napoli), dichiarando l'inefficacia esecutiva del precetto opposto e condannando la società opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del di lite (liquidate in € 16.481,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione, oltre all'importo del contributo unificato, se dovuto e versato).
Il Tribunale di Nola, in sintesi, ha reputato fondata la predetta opposizione in base all'intervenuta prescrizione – in mancanza di prova di atti interruttivi - dell'avanzata pretesa creditoria, essendo decorso il termine decennale tra la notifica del pignoramento del 22.3.1994 e quella del successivo atto di precetto del 2.11.2004, così restando assorbiti gli altri motivi di opposizione (concernenti l'asserita usurarietà degli interessi come conteggiati in precetto e l'intervenuto soddisfacimento della pretesa creditoria attraverso l'insinuazione del creditore al passivo del fallimento della società di cui il era stato fideiussore). Pt_3
****
La (e, per essa, la mandataria , deducendo di essere la titolare del Parte_2 Controparte_4 credito suddetto (a seguito delle vicende successorie a titolo particolare meglio riportate nell'atto di appello) ha censurato la sentenza n. 454/2021 emessa dal Tribunale di Nola sulla base di un unico, articolato motivo, premettendo, quanto all'origine e alla sussistenza del credito vantato nei confronti del , che: “rispetto al Pt_3
Credito, il Sig. , unitamente ad altri soggetti in via solidale, prestava fideiussione in favore del Pt_3 Parte_4
[.. per la somma di Lire 29.908.996.954, a seguito della stipula della Moda Italia s.r.l. con BN, del contratto di finanziamento a rogito del
Notaio Rep. 140120 del 20 giugno 1986 e successiva modificazione a rogito del medesimo professionista del 6 agosto 1987. 2. A Per_1 fronte dell'inadempimento della debitrice principale, BN chiedeva ed otteneva, in data 21 ottobre 1992, il decreto ingiuntivo n.
8192/1992 con il quale ingiungeva, inter alia, all'odierno appellato, in via solidale con gli altri fideiussori, il pagamento dell'importo di Lire
800.000.000 (pari ad Euro 413.165,52) oltre interessi, spese, diritti ed onorari come liquidati (il “Decreto Ingiuntivo”).
3. Il Decreto
Ingiuntivo, notificato al Sig. in data 30 ottobre 1992, veniva dichiarato esecutivo e munito di formula esecutiva in data 12 Pt_3 novembre 1993, cui seguiva la notifica dell'atto di precetto in data 10 gennaio 1994. Per quanto occorrer possa valga altresì riferire che, sulla scorta del medesimo titolo veniva incardinata la procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. n. 718/1994 ai danni del garante
Quagliarello, anch'esso fideiussore della debitrice principale, ed in relazione alla quale, con ordinanza – anch'essa allegata al fascicolo di primo grado- , il G.E. del Tribunale di Napoli Dott. Attanasio sanciva la decorrenza della relativa prescrizione solo dal 20 novembre 2003, data in cui la procedura veniva estinta ai sensi della legge 302/98 e dell'art. 567 c.p.c.
4. Sennonché, nelle more, in data 22 luglio 1994, interveniva la dichiarazione del fallimento ad opera del Tribunale di Napoli della debitrice principale, a Parte_4
pagina 2 di 9 r.l., recante R.G.F. n. 539/1994 (il “Fallimento”), cui seguiva il deposito della domanda di insinuazione al passivo da parte di BN, la quale veniva ammessa in via privilegiata per l'importo di Lire 39.760.938.693 ed in via chirografaria per la somma di Lire 27.808.000.000
– rispettivamente pari ad Euro 20.534.811,10 ed Euro 10.746.435,15. Per quanto occorrer possa, ai fini che si chiariranno meglio in punto di diritto, si precisa sin d'ora che la procedura concorsuale in parola si definiva solo in data 5 febbraio 2016. 5. Non essendosi soddisfatta in sede fallimentare, la CE si adoperava per il recupero coattivo del credito ai danni dei fideiussori, dando corso alla notifica, in data 14 dicembre 2017, di atto di precetto al Sig. , per il pagamento della somma complessiva di Euro 817.774,82 Pt_3
(ottocentodiciassettemilasettecentosettantasettantaquattro/82), oltre interessi maturandi al saldo, oltre IVA e CPA sui compensi professionali.”.
Ciò premesso, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse omesso di esaminare un significativo documento rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione del suindicato credito azionato.
In particolare, secondo l'appellante, non sarebbe stata presa in considerazione l'istanza (contenuta nel fascicolo di parte dell'opposta) del curatore del fallimento (R.G. Fall. n. 539/1994) della società debitrice
, con cui, oltre a riconoscere l'intervenuta insinuazione e ammissione di Parte_4
BN (originaria creditrice) al passivo del detto fallimento, la stessa era stata qualificata quale maggior creditrice in forza di un credito privilegiato di allora Lire 39.760.936.628.
Ragion per cui, ad avviso della essendosi il Tavasso reso fideiussore del Parte_2 [...]
(società poi fallita), ed essendo il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento emessa nei Parte_4 confronti di entrambi (e munita di formula esecutiva), stato ritualmente ammesso al passivo del Fallimento
(recante R.G.F. n. 539/1994) - la cui chiusura sarebbe stata dichiarata solo in data 5 febbraio 2016 - non sarebbe maturata alcuna prescrizione, contrariamente a quanto reputato dal primo giudice, determinando l'insinuazione al passivo, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c.
Ciò tenendo anche conto che tale ammissione al passivo fallimentare del credito originariamente appartenente alla BN (di cui era poi divenuta cessionaria essa appellante) non era stata neanche contestata dall'opponente, la cui difesa, anzi, nell'ambito della comparsa conclusionale, aveva sostenuto che la parte opposta avesse già ottenuto il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del debitore principale (la società ), in Parte_4 conseguenza dell'ammissione al passivo del fallimento della predetta società per l'intero suo credito, ragion per cui, a fronte del riconoscimento del proprio credito la BN e, per essa, la non Controparte_3 avrebbe avuto azione nei suoi confronti, quale fideiussore, se non nel caso di incapienza nella ripartizione dell'attivo.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente escluso l'interruzione della prescrizione, non tenendo conto delle azioni intraprese nei confronti degli altri fideiussori della debitrice principale e, in particolare, del Quagliarello, come meglio riportato nell'atto di appello.
pagina 3 di 9 E, alla luce di quanto dedotto - invocando, in conseguenza della riforma impugnata, anche una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, e ribadendo la reputata infondatezza di alcune altre doglianze (in primo luogo sull'asserita applicazione dei tassi di interessi usurari) oggetto dell'avversa opposizione
(ritenute assorbite dal Tribunale di Nola per effetto dell'accertata prescrizione del credito) - l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ammettere per la forma il presente appello e, conseguentemente, in accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza impugnata, avente n. 454/2021 e resa dal Tribunale di Napoli in data 8 marzo 2021, non notificata, emendarla nel senso indicato in narrativa così accertando e dichiarando la legittimità e l'ammontare del credito come indicato nell'atto di precetto, poi opposto. Sul punto, per quanto occorre possa, valga altresì riportare pedissequamente le conclusioni nel merito rassegnate in primo grado dalla creditrice cedente e dante causa, ICR8, sulle quali si insiste: - Rigettare il proposto atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni e/o alcuna delle ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta e per
l'effetto dichiararsi valido ed efficace il precetto notificato. - Condannare in ogni caso il signor al pagamento delle Parte_3 spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. Con vittoria e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Iscritta la causa al numero 3725/2021 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il
16.2.2022, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Parte_3 conclusioni: “…confermare la Sentenza dI Tribunale di Nola G.I. dott. Triglione n. 454/2021 e per l'effetto dichiarare che l'opponente nulla deve alla quale mandataria e per essa alla in Parte_2 Controparte_4 Controparte_3 forza del titolo azionato in quanto il credito vantato è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare prescritte le somme richieste nel D.I. n. 8192/1992 e in conseguenza dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 14 dicembre 2017; -
Condannare l'appellante alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a suo favore a sue spese presso la Conservatoria di Registri immobiliari di
Napoli 2 come da Ordinanza del Tribunale di Nola del 29/09/2015; - condannare l'opposto alla condanna delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A., tenendo conto dell'importo del precetto del 14 dicembre 2017 di € 817,774,82 a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
La pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita. Controparte_3
In data 27.9.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza depositata il 22.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale dell'8.1.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 4.2.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
In data 24.1.2025 la ha dato atto dell'intervenuto conferimento dell'incarico a Parte_2 Parte_1 per la gestione ed il recupero dei propri crediti, in sostituzione della
[...] Controparte_5
pagina 4 di 9 Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 3.2.2025, sia dalla difesa di che dalla difesa Parte_3 della quale mandataria della , la causa è stata riservata in decisione con Parte_1 Parte_2 ordinanza del 4.2.2025 (comunicata ritualmente alle parti della cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la contumacia della non essendosi costituita in Controparte_3 giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello effettuata, nei suoi confronti, a mezzo PEC, il
7.9.2021.
****
Ciò posto, l'appello proposto dalla non merita accoglimento per la ragione assorbente, rispetto Parte_2 ad ogni altra considerazione (il che rende superfluo l'esame dei motivi di gravame), rappresentata dalla mancanza di prova della sua legittimazione attiva o, meglio, della titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso, in capo a tale società appellante.
Al riguardo va detto quanto segue.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Parte_3 [...] proponendo opposizione, ai sensi dell'art. 615, co.1, c.p.c., avverso il precetto di pagamento Controparte_3
– notificatogli da quest'ultima in data 14.12.2017 - per un credito pari ad euro 817.774,82 (cfr. atto di opposizione, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado).
Con tale atto di precetto (ridepositato telematicamente, in questa sede, dall'appellato/opponente), la aveva intimato al Tavasso il pagamento della detta somma sulla base del Controparte_3 decreto ingiuntivo n. 8192/1992, con cui il Tribunale aveva ingiunto, tra gli altri, anche al detto opponente/appellato il pagamento, in via solidale, in favore della , di lire 800.000.000 (pari ad euro Controparte_6
413.165,52), oltre interessi convenzionali dall'1.4.1992, oltre che il pagamento delle spese della fase monitoria.
In particolare la aveva dedotto che in data 29.12.2005 la Controparte_3 Controparte_6
, con contratto di cessione in blocco effettuato ai sensi e per gli effetti della l. 130/1999, le aveva ceduto pro
[...] soluto un portafoglio di crediti di varia natura, tra cui quello oggetto del detto decreto ingiuntivo n. 8192/1992, e che di tale cessione vi era stata menzione nella Gazzetta Ufficiale del 24.1.2006.
Con l'atto di appello la ha dedotto che, in data 28 ottobre 2019, nell'ambito di una successiva Parte_2 operazione di cartolarizzazione, la le aveva ceduto pro soluto – con contratto di Controparte_3 cessione di crediti concluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, con efficacia economica dall'1 giugno 2019 (incluso) - un portafoglio di crediti pagina 5 di 9 pecuniari a sofferenza, tra cui il credito in questione, come da Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 134 del 14 novembre 2019.
nel costituirsi, in questo secondo grado di giudizio, con comparsa di costituzione depositata il Parte_3
16.2.2022, ha eccepito “preliminarmente… e fatte salve le proprie ragioni senza costituire accettazione del contradittorio”, la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, richiamando l'impostazione giurisprudenziale secondo cui l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c.
E, a fronte di tale specifica contestazione, la società appellante non ha dimostrato compiutamente di essere divenuta cessionaria proprio del credito in questione (di cui era titolare, originariamente, la Controparte_6
, poi asseritamente ceduto alla e da quest'ultima ad essa appellante) – e
[...] Controparte_3 dunque, la propria titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso- non avendo prodotto il contratto di cessione del 18.10.2019, ma essendosi limitata a produrre l'estratto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
14.11.2019 (parte Seconda, n.134), da cui, tuttavia, non risultano indicazioni sufficientemente precise e dettagliate che consentano di ricondurre, con certezza, il credito per cui è causa, a quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tale avviso, infatti, si faceva riferimento soltanto alla cessione, a titolo oneroso e pro soluto, da parte della alla di un portafoglio di crediti pecuniari in essere Controparte_3 Parte_2 identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, costituito da “crediti ipotecari e chirografari” acquistati da dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. con contratti di cessione Controparte_3 del 29.12.2004, del 29.12.2005 e da altri istituti di credito, derivanti da “mutui ipotecari, finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche e vantati verso debitori classificati a sofferenza” e contrassegnati dagli “NDG” elencati.
Invero, quanto alla mancata prova che il credito per cui è causa facesse parte di quelli oggetto di cessione in blocco, va rilevato che, secondo la più recente impostazione della giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993,art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata (ma non è il caso di specie) l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle pagina 6 di 9 suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 25/04/2025, n. 10926; Sez. III, Ord., 22/04/2025, n. 10543; Sez. III, Ord., 22/04/2025, n. 10541).
In definitiva, quanto alla prova dell'inclusione dello specifico credito contestato tra quelli ceduti in blocco (il che non discende dalla mera prova della notifica), allegando che la cessione in blocco è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale si dimostra che è stato posto in essere un equipollente della notificazione ai debitori ceduti, ma non anche che uno specifico credito rientri tra quelli oggetto della cessione.
In caso di contestazione da parte del debitore in ordine ad una tale ricomprensione, la relativa prova può presumersi allorquando il credito in considerazione rientri nella categoria di quelli ceduti in blocco.
È, al riguardo, peraltro necessario che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientri tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione in ragione delle relative comuni caratteristiche (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/04/2025, n. 10742; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/02/2024, n. 3405).
Quindi, ove una delle parti del giudizio venga ad agìre nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione (nel caso di specie l'appellato ha contestato entrambi i profili, si ribadisce, richiamando una specifica impostazione giurisprudenziale formatasi su tale profilo).
Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio.
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima medesima debba essere oggetto di adeguata prova e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58 TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
pagina 7 di 9 Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente
(Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/04/2025, n. 10018) ma non è il caso di specie (risultando dal detto avviso che l'iniziativa sia stata della cessionaria, ossia della . Parte_2
Né quanto detto sino ad ora può considerarsi superato da quanto dedotto dall'appellante nell'ambito della propria comparsa conclusionale depositata il 3.4.2025, secondo cui la controparte avrebbe sollevato tale eccezione concernente il difetto di legittimazione attiva in capo ad essa appellante (si tratta, propriamente, come detto, del difetto della titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso) solo con la comparsa di costituzione in questo secondo grado di giudizio e non anche in quello di primo grado, a seguito dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., di essa Parte_2
Ed infatti, la questione relativa alla titolarità attiva del rapporto litigioso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951), salvo il formarsi di uno specifico giudicato interno
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/03/2025, n. 5791); giudicato interno che, per l'appunto, nel caso di specie non si
è formato, non essendosi il Tribunale di Nola pronunciato su tale questione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
13/02/2024, n. 3910; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 31/10/2017, n. 25906).
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La Corte rileva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni (quantificata in euro 100.000,00) formulata dall'appellato, per la prima volta, solo con la memoria di replica depositata il 24.4.2025.
Ciò sia per il divieto dei nova in appello, ex art. 345 c.p.c., sia, in ogni caso, perché con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/12/2023, n. 34781).
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Al rigetto dell'appello proposto dalla (per il tramite della detta mandataria) segue, ai sensi Parte_2 dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria: cfr. cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez.
II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche pagina 8 di 9 operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell' appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti dall'articolo 5, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00), in base al valore (euro 817.774,82) della controversia (valore determinato, ai sensi dell'art. 17, co.1, c.p.c., in base al credito oggetto dell'opposizione a precetto).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3725/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia della Controparte_3
2. Rigetta l'appello proposto dalla (per il tramite della propria mandataria Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 454/2021 emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata il 9.3.2021.
3. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_2 favore dell'avv. Rosario D'Agostino, difensore dichiaratosi antistatario di , dei compensi Parte_3 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 13.077,35, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 7.5.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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