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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente 1132/2020
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.1132/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18/09/2024
d a OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. MELONI ELENA Parte_1
Promessa di pagamento APPELLANTE
- Ricognizione di c o n t r o debito
, quale liquidatore del patrimonio di Controparte_1 [...]
, nominato, nel corso del giudizio di appello, in sostituzione del Per_1
precedente liquidatore , Controparte_2
APPELLATO
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Mantova, depositata in data 20 novembre 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Accogliere l'appello ex art. 702 quater c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto riforma dell'ordinanza e art. 702 ter c.p.c. del 20.11.2020, comunicata in data 23.11.2020, emessa dal Tribunale di Mantova – Giudice
Dott.ssa Arrigoni, nel procedimento rubricato al n. 205/2020 RG, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via preliminare
- Accertare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso ex art. 702 bis cpc notificato in data 05-20.02.2020 per mancanza dei presupposti probatori di cognizione piena richiesti dal rito sommario. - In via ulteriormente subordinata, accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile,
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa, con le conseguenze previste dall'ordinamento giuridico. Nel merito - Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. - Nell'ipotesi in cui emerga che abbia Persona_1
aderito alla convenzione di accollo tra Parte_2
e , dichiararsi tenuta parte resistente a
[...] Controparte_3 dimostrare di aver liberato, in modo espresso, l'originario debitore, Pt_2
in mancanza di liberazione, Parte_2 Controparte_4
estendersi il contradditorio anche nei confronti di
[...]
e quale obbligato il solido Controparte_5 CP_6
con trattandosi di litisconsorzio necessario e passivo. - Nella CP_6
denegata ipotesi di sussistenza di accollo liberatorio, dichiararsi CP_6
non tenuto al pagamento della somma di € 387.000,00 a favore del Dott.
, in qualità di liquidatore nominato ex art. 14 ter Controparte_2
L.3/2012 nel ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da
[...]
, in quanto non vi è la prova della decadenza dal termine previsto Per_1
per l'adempimento. e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Tribunale per tutti motivi meglio esposti bel presente atto
Dell'appellato
IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma II, c.p.c.. Accertare e dichiarare l'intervenuta definitività dell'ordinanza opposta nelle parti non espressamente impugnate così come precisate in atti. NEL MERITO
Respingere integralmente l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Mantova proposto dalla società in quanto del tutto infondato, CP_6 sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, confermare l'impugnata ordinanza in ogni sua parte. IN OGNI CASO Con vittoria integrale dei compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, quale liquidatore, ex lege 3/2012, del patrimonio di Controparte_2
, con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis rappresentava che Persona_1
- con atto del giorno 15.02.2012 a OG TA , n. Rep. Persona_2
32427, n. Racc. 8944, la società Parte_3
C.F. con sede legale in Mantova, Via Cremona n. 28,
[...] P.IVA_1
aveva alienato alla società odierna resistente un appezzamento di terreno edificabile sito nel Comune di Castelbelforte (MN), al prezzo complessivo di
Euro 387.000,00;
- in tale atto di compravendita era previsto che l'acquirente, in CP_6
adempimento della propria prestazione, si sarebbe accollata il debito di pari importo che la società venditrice aveva nei confronti del signor
[...]
, nato a [...], il [...], C.F. Per_1
; C.F._1
- il debito in questione derivava, in particolare, da un finanziamento effettuato dal signor a favore della Per_1 Parte_3
attraverso un bonifico bancario del giorno 25.07.2006 e sei
[...]
assegni circolari del giorno 10.12.2007;
- nonostante il perfezionamento della compravendita, la società CP_6
non aveva mai provveduto a restituire al signor le somme oggetto di Per_1
accollo ed anche la diffida del giorno 29.11.2018 era rimasta senza riscontro;
- con provvedimento del giorno 20.11.2018, il signor era Persona_1
stato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della legge 3/2012, e il ricorrente era stato nominato liquidatore che agiva ai sensi dell'art. 14 – decies Legge 3/2012;
-il debito della società nei confronti del signor risultava, CP_6 Per_1
quindi, per tabulas, avendo la stessa dichiarato, nell'atto di compravendita del 15.02.2012, di accollarsi il debito della società venditrice nei confronti del Per_1
- nell'atto era altresì precisato che “la società Acquirente dichiara di ben conoscere patti, clausole, condizioni e scadenze del detto finanziamento, obbligandosi alla piena osservanza e al rispetto degli stessi”; finanziamento che, sulla base di quanto riconosciuto in atti, era avvenuto a mezzo di bonifico bancario dell'importo di Euro 100.000,00 in data 25.07.2006, e di sei assegni circolari tutti datati 10.12.2007, dell'importo complessivo di Euro
287.000,00; si trattava di somme integralmente dovute a favore del signor anche Per_1
e soprattutto in considerazione del tempo trascorso e degli infruttuosi tentativi di adempimento spontaneo nei confronti della società debitrice.
Alla luce delle circostanze sopra indicate il ricorrente chiedeva che la società debitrice venisse condannata a corrispondergli la somma di euro 387.000,00, oltre interessi di legge dalla scadenza al saldo effettivo.
Si costituiva la società resistente la quale eccepiva, innanzitutto,
l'inammissibilità del ricorso per la carenza dei presupposti legittimanti il procedimento sommario.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che
- nell'atto di compravendita non si dava atto dei termini di pagamento “ma si faceva semplicemente rinvio ad un fantomatico contratto di finanziamento
(cfr. pag. 3 atto notarile del 15.02.2012) sottoscritto a suo tempo tra Per_1
e al quale si rimandava per le clausole, condizioni e Parte_2
scadenze, alla cui osservanza e rispetto si rimetteva il compratore”;
- il contratto di finanziamento in questione, nonostante la sua essenzialità nella causa al fine di stabilire se il termine di adempimento fosse scaduto, non era stato prodotto;
né nel ricorso né nella diffida ad adempiere a suo tempo inviata - ma mai ricevuta da – era stato indicato il termine CP_6
entro il quale parte acquirente avrebbe dovuto versare il corrispettivo;
nel contratto di compravendita vi era una clausola in cui si stabiliva che il venditore ( avrebbe provveduto a notificare al creditore Parte_3
l'avvenuto accollo del debito, ma, dagli atti depositati, non si poteva verificare tale circostanza;
-non era stato provato alcun inadempimento di parte resistente.
Parte resistente deduceva, inoltre, la mancanza di prova dell'adesione di alla convezione di accollo, con successiva liberazione di Persona_1
parte accollata, il difetto di legittimazione ad agire in capo al Dott.
[...]
, in qualità di liquidatore nominato ex art. 14 ter L.3/2012 nel CP_2
ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da e Persona_1
la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario e passivo.
Il resistente sosteneva in particolare che, nel caso di specie, si sarebbe trattato di un'ipotesi di accollo interno o semplice, ossia senza l'adesione del creditore e senza l'attribuzione al creditore di alcun diritto nei confronti dell'accollante. In sostanza si sarebbe obbligata nei confronti del CP_6
solo debitore originario a tenerlo indenne dalla sua obbligazione. Il creditore non avrebbe avuto, quindi, azione nei confronti dell'accollante.
Parte resistente sosteneva, altresì, che il ricorrente, oltre a non aver provato la decadenza dal beneficio del termine dell'obbligazione originaria non avrebbe provato il perdurante inadempimento di Al riguardo la CP_6
resistente rappresentava che il ricorrente aveva inviato comunicazione alla sede legale in data 05.12.2018 che tornava al mittente per trasferimento della stessa ditta.
Evidenziava, comunque, che, nella diffida di cui si è detto, parte ricorrente non aveva fatto menzione della decadenza dal beneficio del termine in relazione all'obbligazione accollata.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Mantova accoglieva la domanda.
Secondo il Tribunale, le difese delle parti non giustificavano l'invocato mutamento del rito.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che parte resistente non solo non avesse allegato né provato di aver effettuato alcun pagamento, ma avesse svolto una serie di difese incompatibili con l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.
Riteneva altresì che la domanda di pagamento effettuata dal creditore nei confronti dell'acquirente fosse una “manifestazione non Per_1 equivocabile” della volontà di aderire alla convenzione di accollo, con conseguente nascita in capo al creditore del diritto ad ottenere
l'adempimento da parte del terzo, ben potendo il creditore aderire successivamente alla convenzione di accollo, acquistando così il diritto alla solutio nei confronti del terzo”.
Il Tribunale, richiamando un precedente della Suprema Corte, riteneva che, nel caso di specie, non essendovi stata una volontà espressa e inequivoca di liberare il debitore originario, si fosse in presenza di un'obbligazione sussidiaria di quest'ultimo con l'onere per il creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante e che, quindi, non si fosse in presenza di un'ipotesi di litis consortio necessario.
Il Tribunale riteneva, inoltre, che non rilevasse il difetto di prova della notifica dell'accollo al creditore che aveva dichiarato di prestarvi adesione, tenuto conto del fatto che per la società resistente il pagamento del debito integrava una modalità di adempimento.
Con riguardo all'esistenza del finanziamento oggetto di causa, il Tribunale riteneva che emergessero “in via documentale il mutuo contratto dalla società venditrice IMPIANTI VINCENZONI di MULE' ANGELO e C. S.A.S.
e le modalità di dazione delle somme da parte del sig egli anni Pt_4
2006 e 2007”.
In relazione alla mancata indicazione del termine di scadenza del mutuo in questione, il Tribunale condivideva l'orientamento per il quale “la parte creditrice, anche se non si sia avvalsa della facoltà di chiedere al giudice la fissazione di un termine per l'adempimento, possa far valere
l'inadempimento del debitore ove risulti che questa non sia stata eseguita in un lasso di tempo eccedente il ragionevole e normale limite di tolleranza, tenuto conto delle specificità del caso e , nel caso di specie, “tenuto conto della consistente entità della somma concessa a prestito e del numero di anni trascorsi” doveva “ritenersi che la mancata restituzione della predetta somma” eccedesse “il normale e ragionevole limite di tolleranza”.
Su queste basi, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava parte resistente al pagamento delle spese. Avverso l'ordinanza in questione, la società proponeva appello, Parte_1
affidandosi a quattro motivi.
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità del gravame per violazione di quanto disposto nell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9 giugno 2021, celebratasi in modalità cartolari, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, a quella del 18 settembre 2024.
A tale udienza, anch'essa celebratasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e la Corte, concessi i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante si doleva del fatto che non sussistessero i presupposti per la celebrazione del rito sommario, dato che difettava la prova del finanziamento.
Con il secondo motivo di impugnazione, censurava il capo della sentenza con il quale era stato ritenuto che l'intimazione di pagamento inviata all'appellante fosse stata da questa conosciuta, non essendo mai entrata nella sua sfera di conoscenza.
Secondo parte appellante non poteva considerarsi adesione alla convenzione il semplice fatto che il terzo creditore avesse inviato un'intimazione di pagamento, tornata al mittente con la dicitura “trasferito”. Il fatto che l'indirizzo di spedizione fosse corretto, ma la raccomandata fosse tornata al mittente, senza effettiva conoscenza da parte del destinatario, non poteva vincere il principio di cui all'art.1335 c.c. Da ciò conseguiva la mancata prova dell'adesione di all'accollo tra Parte_5 Controparte_7
[...]
Parte appellante ribadiva, quindi, che, nel caso di specie, si sarebbe stati in presenza di un accollo interno senza alcun diritto del creditore nei confronti dell'accollante, a maggior ragione considerando che l'adesione indicata dal
Tribunale sarebbe avvenuta a distanza di sette anni dal mutuo. Con il terzo motivo si doleva della mancata ammissione della richiesta di produzione del contratto di finanziamento, posto alla base del prestito elargito a suo tempo da a Persona_1 Parte_2
Con il quarto motivo, si doleva dell'erronea applicazione del principio di cui all'art. 1817 c.c.
Ribadiva che del contratto di mutuo tra il e non Per_1 Parte_3
vi sarebbe alcuna prova, in quanto, nel contratto di compravendita tra la seconda e l'appellante, vi sarebbe stato solo un richiamo a un contratto di finanziamento.
Secondo l'appellante, inoltre, l'applicazione del 1817 c.c. sarebbe
“ingiustificata, illegittima e arbitraria posto che: - un termine di adempimento sussiste e desumibile dalla produzione del contratto di finanziamento;
- che non è possibile allo stato desumere il lasso di tempo ragionevole solo sulla base della data di stipula dell'atto notarile;
- non può considerarsi inadempiente l'accollante sulla base di semplici presunzioni”.
Non potrebbe, in particolare, presumersi che “un termine non sia stato stabilito e che sia demandata al giudice la fissazione del termine, in quanto come ricordato da tutte le parti, nel rogito a pag. 3 riga n. 14 si parla espressamente di scadenze di detto finanziamento”
L'applicazione di quanto previsto dall'art. 1817 c.c. avrebbe potuto avere luogo solo “nel caso in cui nel rogito vi fosse stato un rinvio solo parziale al contratto di finanziamento, rinviando alle sole clausole e non anche alle scadenze di pagamento”.
Da ciò conseguirebbe che non vi sarebbe “alcuna mancanza del termine di adempimento, il quale era previsto nel contratto di finanziamento che però, inspiegabilmente non viene prodotto o la cui produzione non viene ammessa”
Secondo l'appellante, inoltre, “il lasso di tempo ragionevole parrebbe essere valutato tenendo conto della data in cui era stato sottoscritto l'atto notarile, senza però considerare che nel corso dei 7 anni nulla veniva chiesto dal ceditore in termini di adempimento”. Stesse considerazioni varrebbero nei confronti del debitore originario al quale, a fronte di un prestito elargito nel
2006- 2007, nulla veniva chiesto. Secondo l'appellante emergeva, quindi, che per il creditore il lasso di tempo trascorso non fosse sufficiente a fondare il timore di inadempimento del debitore originario e dell'accollante e “non vi era il problema del superamento del normale limite di tolleranza del tempo trascorso senza adempimento”.
Difetterebbe, quindi, il presupposto per l'applicazione dell'art. 1817 c.c. che, nel caso di specie, sarebbe particolarmente sfavorevole per il debitore, in quanto nell'applicazione del 1817 c.c. si deve tener conto delle particolari condizioni economiche del debitore.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
Fatte queste premesse, l'appello è infondato e la sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione, va confermata.
Deve, innanzitutto osservarsi che l'appello, diversamente da quanto opinato da parte appellata è ammissibile, in quanto l'appellante ha individuato i capi della sentenza impugnata, muovendo ad essi le critiche che si sono sopra sintetizzate.
E' innanzitutto infondato il primo motivo di appello, posto che, quella di disporre il mutamento del rito, da parte del Tribunale, è una scelta discrezionale, dovendo il giudice verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata. E' stato chiarito che ove, in ipotesi, il Tribunale non abbia ammesso prove costituende perché ritenute incompatibili con il rito, queste possano essere reiterate in appello.
(Cass Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022). Conseguentemente il fatto di non avere disposto il mutamento del rito la sentenza, non può, di per sé, costituire motivo di impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., essendo la parte le cui richieste istruttorie siano state rigettate onerata di reiterarle con la proposizione dell'appello.
Nel caso di specie, peraltro, l'appellante, con riguardo al profilo probatorio, non ha avanzato alcuna istanza istruttoria.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Ciò posto e avuto riguardo al secondo motivo di appello, la Corte ritiene che l'adesione di all'accollo pacificamente stipulato Parte_6
dall'appellante e nell'atto di compravendita di cui si è Parte_3 detto, si sia verificata non con l'intimazione di pagamento del 29.11.2018 ma con la notifica del ricorso ex art. 702 bis dinnanzi al Tribunale di Mantova.
Occorre premettere che l'adesione all'accollo, da parte del creditore, è un atto unilaterale recettizio e quindi per produrre i suoi effetti deve giungere nella sfera di conoscenza del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c..
Giova al riguardo ricordare che la spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 cod. civ., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale, ancorché errando, l'abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto. (Cass. n. 9303 del 08/06/2012).
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento di cui si discute, pur spedita all'indirizzo corretto, è pacificamente tornata al mittente con la dizione
“trasferito” e non è, quindi, entrata nella sfera di conoscenza dell'accollante.
Peraltro, del tutto pacificamente, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui il liquidatore del patrimonio di ha chiesto il pagamento del Parte_6
debito accollato, è stata notificata all'appellante.
Va al riguardo ricordato che, ai sensi dell'art. 14 decies della legge 3/2012, il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge diretta a recuperare i crediti del debitore.
Conseguentemente avendo il liquidatore richiesto, con il ricorso ex art 702 bis, il pagamento del debito accollato, ha contestualmente e necessariamente aderito all'accollo stipulato a favore del debitore.
Venendo adesso al terzo motivo di impugnazione, deve, innanzitutto, osservarsi che il motivo non è stato esplicitato essendosi parte appellante limitata all'indicazione del titolo del motivo (“mancata ammissione della richiesta di produzione del contratto di finanziamento posto alla base del prestito elargito a suo tempo da e ). Persona_1 Parte_2 Si tratta, quindi, di motivo inammissibilmente formulato ed è, in ogni caso infondato per le ragioni che si illustreranno con riferimento al quarto motivo di impugnazione.
Venendo infine al quarto motivo, va, preliminarmente, ricordato che parte appellante, nel contratto stipulato con ha dato Parte_3 espressamente atto di “ben conoscere patti, clausole, condizioni e scadenze del detto finanziamento, obbligandosi alla piena osservanza e rispetto degli stessi”.
Se così stanno le cose, non vi è dubbio che il finanziamento esistesse, che fosse indicato un termine di adempimento e che questo sia scaduto, in quanto, se così non fosse, l'appellante, conoscendolo, l'avrebbe indicato con ciò, tra l'altro, riversando su controparte l'onere della prova contraria, attraverso la produzione del contratto di finanziamento. Conseguentemente, una volta dedotto l'inadempimento era onere dell'accollante provare l'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, sono, quindi, provati il finanziamento dedotto in causa, la scadenza del termine di adempimento ivi indicato e l'inadempimento dell'appellante.
Dalle considerazioni sopra svolte discende, inoltre, che la censura mossa, sia pure inammissibilmente, con il terzo motivo di impugnazione, è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da € 260.001- a €
520.000,00 e tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Mantova, depositata in data 20 novembre 2020.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese processuali del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la
“fase introduttiva”, € 2.940,00 per la fase istruttoria ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente 1132/2020
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.1132/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18/09/2024
d a OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. MELONI ELENA Parte_1
Promessa di pagamento APPELLANTE
- Ricognizione di c o n t r o debito
, quale liquidatore del patrimonio di Controparte_1 [...]
, nominato, nel corso del giudizio di appello, in sostituzione del Per_1
precedente liquidatore , Controparte_2
APPELLATO
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Mantova, depositata in data 20 novembre 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Accogliere l'appello ex art. 702 quater c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto riforma dell'ordinanza e art. 702 ter c.p.c. del 20.11.2020, comunicata in data 23.11.2020, emessa dal Tribunale di Mantova – Giudice
Dott.ssa Arrigoni, nel procedimento rubricato al n. 205/2020 RG, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via preliminare
- Accertare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso ex art. 702 bis cpc notificato in data 05-20.02.2020 per mancanza dei presupposti probatori di cognizione piena richiesti dal rito sommario. - In via ulteriormente subordinata, accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile,
l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa, con le conseguenze previste dall'ordinamento giuridico. Nel merito - Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. - Nell'ipotesi in cui emerga che abbia Persona_1
aderito alla convenzione di accollo tra Parte_2
e , dichiararsi tenuta parte resistente a
[...] Controparte_3 dimostrare di aver liberato, in modo espresso, l'originario debitore, Pt_2
in mancanza di liberazione, Parte_2 Controparte_4
estendersi il contradditorio anche nei confronti di
[...]
e quale obbligato il solido Controparte_5 CP_6
con trattandosi di litisconsorzio necessario e passivo. - Nella CP_6
denegata ipotesi di sussistenza di accollo liberatorio, dichiararsi CP_6
non tenuto al pagamento della somma di € 387.000,00 a favore del Dott.
, in qualità di liquidatore nominato ex art. 14 ter Controparte_2
L.3/2012 nel ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da
[...]
, in quanto non vi è la prova della decadenza dal termine previsto Per_1
per l'adempimento. e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato dinnanzi al Tribunale per tutti motivi meglio esposti bel presente atto
Dell'appellato
IN VIA PREGIUDIZIALE Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma II, c.p.c.. Accertare e dichiarare l'intervenuta definitività dell'ordinanza opposta nelle parti non espressamente impugnate così come precisate in atti. NEL MERITO
Respingere integralmente l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di
Mantova proposto dalla società in quanto del tutto infondato, CP_6 sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, confermare l'impugnata ordinanza in ogni sua parte. IN OGNI CASO Con vittoria integrale dei compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, quale liquidatore, ex lege 3/2012, del patrimonio di Controparte_2
, con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis rappresentava che Persona_1
- con atto del giorno 15.02.2012 a OG TA , n. Rep. Persona_2
32427, n. Racc. 8944, la società Parte_3
C.F. con sede legale in Mantova, Via Cremona n. 28,
[...] P.IVA_1
aveva alienato alla società odierna resistente un appezzamento di terreno edificabile sito nel Comune di Castelbelforte (MN), al prezzo complessivo di
Euro 387.000,00;
- in tale atto di compravendita era previsto che l'acquirente, in CP_6
adempimento della propria prestazione, si sarebbe accollata il debito di pari importo che la società venditrice aveva nei confronti del signor
[...]
, nato a [...], il [...], C.F. Per_1
; C.F._1
- il debito in questione derivava, in particolare, da un finanziamento effettuato dal signor a favore della Per_1 Parte_3
attraverso un bonifico bancario del giorno 25.07.2006 e sei
[...]
assegni circolari del giorno 10.12.2007;
- nonostante il perfezionamento della compravendita, la società CP_6
non aveva mai provveduto a restituire al signor le somme oggetto di Per_1
accollo ed anche la diffida del giorno 29.11.2018 era rimasta senza riscontro;
- con provvedimento del giorno 20.11.2018, il signor era Persona_1
stato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della legge 3/2012, e il ricorrente era stato nominato liquidatore che agiva ai sensi dell'art. 14 – decies Legge 3/2012;
-il debito della società nei confronti del signor risultava, CP_6 Per_1
quindi, per tabulas, avendo la stessa dichiarato, nell'atto di compravendita del 15.02.2012, di accollarsi il debito della società venditrice nei confronti del Per_1
- nell'atto era altresì precisato che “la società Acquirente dichiara di ben conoscere patti, clausole, condizioni e scadenze del detto finanziamento, obbligandosi alla piena osservanza e al rispetto degli stessi”; finanziamento che, sulla base di quanto riconosciuto in atti, era avvenuto a mezzo di bonifico bancario dell'importo di Euro 100.000,00 in data 25.07.2006, e di sei assegni circolari tutti datati 10.12.2007, dell'importo complessivo di Euro
287.000,00; si trattava di somme integralmente dovute a favore del signor anche Per_1
e soprattutto in considerazione del tempo trascorso e degli infruttuosi tentativi di adempimento spontaneo nei confronti della società debitrice.
Alla luce delle circostanze sopra indicate il ricorrente chiedeva che la società debitrice venisse condannata a corrispondergli la somma di euro 387.000,00, oltre interessi di legge dalla scadenza al saldo effettivo.
Si costituiva la società resistente la quale eccepiva, innanzitutto,
l'inammissibilità del ricorso per la carenza dei presupposti legittimanti il procedimento sommario.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che
- nell'atto di compravendita non si dava atto dei termini di pagamento “ma si faceva semplicemente rinvio ad un fantomatico contratto di finanziamento
(cfr. pag. 3 atto notarile del 15.02.2012) sottoscritto a suo tempo tra Per_1
e al quale si rimandava per le clausole, condizioni e Parte_2
scadenze, alla cui osservanza e rispetto si rimetteva il compratore”;
- il contratto di finanziamento in questione, nonostante la sua essenzialità nella causa al fine di stabilire se il termine di adempimento fosse scaduto, non era stato prodotto;
né nel ricorso né nella diffida ad adempiere a suo tempo inviata - ma mai ricevuta da – era stato indicato il termine CP_6
entro il quale parte acquirente avrebbe dovuto versare il corrispettivo;
nel contratto di compravendita vi era una clausola in cui si stabiliva che il venditore ( avrebbe provveduto a notificare al creditore Parte_3
l'avvenuto accollo del debito, ma, dagli atti depositati, non si poteva verificare tale circostanza;
-non era stato provato alcun inadempimento di parte resistente.
Parte resistente deduceva, inoltre, la mancanza di prova dell'adesione di alla convezione di accollo, con successiva liberazione di Persona_1
parte accollata, il difetto di legittimazione ad agire in capo al Dott.
[...]
, in qualità di liquidatore nominato ex art. 14 ter L.3/2012 nel CP_2
ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da e Persona_1
la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario e passivo.
Il resistente sosteneva in particolare che, nel caso di specie, si sarebbe trattato di un'ipotesi di accollo interno o semplice, ossia senza l'adesione del creditore e senza l'attribuzione al creditore di alcun diritto nei confronti dell'accollante. In sostanza si sarebbe obbligata nei confronti del CP_6
solo debitore originario a tenerlo indenne dalla sua obbligazione. Il creditore non avrebbe avuto, quindi, azione nei confronti dell'accollante.
Parte resistente sosteneva, altresì, che il ricorrente, oltre a non aver provato la decadenza dal beneficio del termine dell'obbligazione originaria non avrebbe provato il perdurante inadempimento di Al riguardo la CP_6
resistente rappresentava che il ricorrente aveva inviato comunicazione alla sede legale in data 05.12.2018 che tornava al mittente per trasferimento della stessa ditta.
Evidenziava, comunque, che, nella diffida di cui si è detto, parte ricorrente non aveva fatto menzione della decadenza dal beneficio del termine in relazione all'obbligazione accollata.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Mantova accoglieva la domanda.
Secondo il Tribunale, le difese delle parti non giustificavano l'invocato mutamento del rito.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che parte resistente non solo non avesse allegato né provato di aver effettuato alcun pagamento, ma avesse svolto una serie di difese incompatibili con l'avvenuta estinzione del debito di cui è causa.
Riteneva altresì che la domanda di pagamento effettuata dal creditore nei confronti dell'acquirente fosse una “manifestazione non Per_1 equivocabile” della volontà di aderire alla convenzione di accollo, con conseguente nascita in capo al creditore del diritto ad ottenere
l'adempimento da parte del terzo, ben potendo il creditore aderire successivamente alla convenzione di accollo, acquistando così il diritto alla solutio nei confronti del terzo”.
Il Tribunale, richiamando un precedente della Suprema Corte, riteneva che, nel caso di specie, non essendovi stata una volontà espressa e inequivoca di liberare il debitore originario, si fosse in presenza di un'obbligazione sussidiaria di quest'ultimo con l'onere per il creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante e che, quindi, non si fosse in presenza di un'ipotesi di litis consortio necessario.
Il Tribunale riteneva, inoltre, che non rilevasse il difetto di prova della notifica dell'accollo al creditore che aveva dichiarato di prestarvi adesione, tenuto conto del fatto che per la società resistente il pagamento del debito integrava una modalità di adempimento.
Con riguardo all'esistenza del finanziamento oggetto di causa, il Tribunale riteneva che emergessero “in via documentale il mutuo contratto dalla società venditrice IMPIANTI VINCENZONI di MULE' ANGELO e C. S.A.S.
e le modalità di dazione delle somme da parte del sig egli anni Pt_4
2006 e 2007”.
In relazione alla mancata indicazione del termine di scadenza del mutuo in questione, il Tribunale condivideva l'orientamento per il quale “la parte creditrice, anche se non si sia avvalsa della facoltà di chiedere al giudice la fissazione di un termine per l'adempimento, possa far valere
l'inadempimento del debitore ove risulti che questa non sia stata eseguita in un lasso di tempo eccedente il ragionevole e normale limite di tolleranza, tenuto conto delle specificità del caso e , nel caso di specie, “tenuto conto della consistente entità della somma concessa a prestito e del numero di anni trascorsi” doveva “ritenersi che la mancata restituzione della predetta somma” eccedesse “il normale e ragionevole limite di tolleranza”.
Su queste basi, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava parte resistente al pagamento delle spese. Avverso l'ordinanza in questione, la società proponeva appello, Parte_1
affidandosi a quattro motivi.
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità del gravame per violazione di quanto disposto nell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 9 giugno 2021, celebratasi in modalità cartolari, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, a quella del 18 settembre 2024.
A tale udienza, anch'essa celebratasi in modalità cartolari, le parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe e la Corte, concessi i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante si doleva del fatto che non sussistessero i presupposti per la celebrazione del rito sommario, dato che difettava la prova del finanziamento.
Con il secondo motivo di impugnazione, censurava il capo della sentenza con il quale era stato ritenuto che l'intimazione di pagamento inviata all'appellante fosse stata da questa conosciuta, non essendo mai entrata nella sua sfera di conoscenza.
Secondo parte appellante non poteva considerarsi adesione alla convenzione il semplice fatto che il terzo creditore avesse inviato un'intimazione di pagamento, tornata al mittente con la dicitura “trasferito”. Il fatto che l'indirizzo di spedizione fosse corretto, ma la raccomandata fosse tornata al mittente, senza effettiva conoscenza da parte del destinatario, non poteva vincere il principio di cui all'art.1335 c.c. Da ciò conseguiva la mancata prova dell'adesione di all'accollo tra Parte_5 Controparte_7
[...]
Parte appellante ribadiva, quindi, che, nel caso di specie, si sarebbe stati in presenza di un accollo interno senza alcun diritto del creditore nei confronti dell'accollante, a maggior ragione considerando che l'adesione indicata dal
Tribunale sarebbe avvenuta a distanza di sette anni dal mutuo. Con il terzo motivo si doleva della mancata ammissione della richiesta di produzione del contratto di finanziamento, posto alla base del prestito elargito a suo tempo da a Persona_1 Parte_2
Con il quarto motivo, si doleva dell'erronea applicazione del principio di cui all'art. 1817 c.c.
Ribadiva che del contratto di mutuo tra il e non Per_1 Parte_3
vi sarebbe alcuna prova, in quanto, nel contratto di compravendita tra la seconda e l'appellante, vi sarebbe stato solo un richiamo a un contratto di finanziamento.
Secondo l'appellante, inoltre, l'applicazione del 1817 c.c. sarebbe
“ingiustificata, illegittima e arbitraria posto che: - un termine di adempimento sussiste e desumibile dalla produzione del contratto di finanziamento;
- che non è possibile allo stato desumere il lasso di tempo ragionevole solo sulla base della data di stipula dell'atto notarile;
- non può considerarsi inadempiente l'accollante sulla base di semplici presunzioni”.
Non potrebbe, in particolare, presumersi che “un termine non sia stato stabilito e che sia demandata al giudice la fissazione del termine, in quanto come ricordato da tutte le parti, nel rogito a pag. 3 riga n. 14 si parla espressamente di scadenze di detto finanziamento”
L'applicazione di quanto previsto dall'art. 1817 c.c. avrebbe potuto avere luogo solo “nel caso in cui nel rogito vi fosse stato un rinvio solo parziale al contratto di finanziamento, rinviando alle sole clausole e non anche alle scadenze di pagamento”.
Da ciò conseguirebbe che non vi sarebbe “alcuna mancanza del termine di adempimento, il quale era previsto nel contratto di finanziamento che però, inspiegabilmente non viene prodotto o la cui produzione non viene ammessa”
Secondo l'appellante, inoltre, “il lasso di tempo ragionevole parrebbe essere valutato tenendo conto della data in cui era stato sottoscritto l'atto notarile, senza però considerare che nel corso dei 7 anni nulla veniva chiesto dal ceditore in termini di adempimento”. Stesse considerazioni varrebbero nei confronti del debitore originario al quale, a fronte di un prestito elargito nel
2006- 2007, nulla veniva chiesto. Secondo l'appellante emergeva, quindi, che per il creditore il lasso di tempo trascorso non fosse sufficiente a fondare il timore di inadempimento del debitore originario e dell'accollante e “non vi era il problema del superamento del normale limite di tolleranza del tempo trascorso senza adempimento”.
Difetterebbe, quindi, il presupposto per l'applicazione dell'art. 1817 c.c. che, nel caso di specie, sarebbe particolarmente sfavorevole per il debitore, in quanto nell'applicazione del 1817 c.c. si deve tener conto delle particolari condizioni economiche del debitore.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
Fatte queste premesse, l'appello è infondato e la sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione, va confermata.
Deve, innanzitutto osservarsi che l'appello, diversamente da quanto opinato da parte appellata è ammissibile, in quanto l'appellante ha individuato i capi della sentenza impugnata, muovendo ad essi le critiche che si sono sopra sintetizzate.
E' innanzitutto infondato il primo motivo di appello, posto che, quella di disporre il mutamento del rito, da parte del Tribunale, è una scelta discrezionale, dovendo il giudice verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata. E' stato chiarito che ove, in ipotesi, il Tribunale non abbia ammesso prove costituende perché ritenute incompatibili con il rito, queste possano essere reiterate in appello.
(Cass Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022). Conseguentemente il fatto di non avere disposto il mutamento del rito la sentenza, non può, di per sé, costituire motivo di impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., essendo la parte le cui richieste istruttorie siano state rigettate onerata di reiterarle con la proposizione dell'appello.
Nel caso di specie, peraltro, l'appellante, con riguardo al profilo probatorio, non ha avanzato alcuna istanza istruttoria.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Ciò posto e avuto riguardo al secondo motivo di appello, la Corte ritiene che l'adesione di all'accollo pacificamente stipulato Parte_6
dall'appellante e nell'atto di compravendita di cui si è Parte_3 detto, si sia verificata non con l'intimazione di pagamento del 29.11.2018 ma con la notifica del ricorso ex art. 702 bis dinnanzi al Tribunale di Mantova.
Occorre premettere che l'adesione all'accollo, da parte del creditore, è un atto unilaterale recettizio e quindi per produrre i suoi effetti deve giungere nella sfera di conoscenza del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c..
Giova al riguardo ricordare che la spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 cod. civ., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale, ancorché errando, l'abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto. (Cass. n. 9303 del 08/06/2012).
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento di cui si discute, pur spedita all'indirizzo corretto, è pacificamente tornata al mittente con la dizione
“trasferito” e non è, quindi, entrata nella sfera di conoscenza dell'accollante.
Peraltro, del tutto pacificamente, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui il liquidatore del patrimonio di ha chiesto il pagamento del Parte_6
debito accollato, è stata notificata all'appellante.
Va al riguardo ricordato che, ai sensi dell'art. 14 decies della legge 3/2012, il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge diretta a recuperare i crediti del debitore.
Conseguentemente avendo il liquidatore richiesto, con il ricorso ex art 702 bis, il pagamento del debito accollato, ha contestualmente e necessariamente aderito all'accollo stipulato a favore del debitore.
Venendo adesso al terzo motivo di impugnazione, deve, innanzitutto, osservarsi che il motivo non è stato esplicitato essendosi parte appellante limitata all'indicazione del titolo del motivo (“mancata ammissione della richiesta di produzione del contratto di finanziamento posto alla base del prestito elargito a suo tempo da e ). Persona_1 Parte_2 Si tratta, quindi, di motivo inammissibilmente formulato ed è, in ogni caso infondato per le ragioni che si illustreranno con riferimento al quarto motivo di impugnazione.
Venendo infine al quarto motivo, va, preliminarmente, ricordato che parte appellante, nel contratto stipulato con ha dato Parte_3 espressamente atto di “ben conoscere patti, clausole, condizioni e scadenze del detto finanziamento, obbligandosi alla piena osservanza e rispetto degli stessi”.
Se così stanno le cose, non vi è dubbio che il finanziamento esistesse, che fosse indicato un termine di adempimento e che questo sia scaduto, in quanto, se così non fosse, l'appellante, conoscendolo, l'avrebbe indicato con ciò, tra l'altro, riversando su controparte l'onere della prova contraria, attraverso la produzione del contratto di finanziamento. Conseguentemente, una volta dedotto l'inadempimento era onere dell'accollante provare l'avvenuto adempimento.
Nel caso di specie, sono, quindi, provati il finanziamento dedotto in causa, la scadenza del termine di adempimento ivi indicato e l'inadempimento dell'appellante.
Dalle considerazioni sopra svolte discende, inoltre, che la censura mossa, sia pure inammissibilmente, con il terzo motivo di impugnazione, è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da € 260.001- a €
520.000,00 e tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Mantova, depositata in data 20 novembre 2020.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese processuali del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la
“fase introduttiva”, € 2.940,00 per la fase istruttoria ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli