Articolo 33 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 35Articolo 37
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5 febbraio 1976
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10 marzo 1992
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8 maggio 2010
Art. 33. Divieto di iscrizione in piu' albi - Variazioni dello stato
giuridico-professionale - Trasferimenti

Non e' consentita l'iscrizione in piu' albi provinciali dei dottori agronomi e forestali.
Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza ((o di domicilio professionale,)) 'iscritto e' tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni.
Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.
Non e' ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero e' sospeso dall'albo.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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