CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 892 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, promossa da:
con sede legale in Via Santa Parte_1
Brigida n. 39 – Napoli (c.f. ), capitale sociale € 655.153.674 i.v., iscritta al P.IVA_1 numero 6 dell'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93, già
[...]
giusta modifica di denominazione Controparte_1
con atto per Notaio da Roma in data 19 luglio 2019, Rep. 59590, Racc. Persona_1
30481, registrato a Roma 5 in data 8 agosto 2019 al n. 11481/1T , in persona del Dott.
nato a Napoli il [...] a [...] abilitato in virtù di procura conferita Parte_2
con atto autenticato dal Notaio in data 30 dicembre 2020 Rep. 49482, Racc. Persona_2
22816, registrato a Milano il 08.01.2021 al n. 676/1T , rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Ferraguto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma,
Via Po n. 12, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello
- Appellante – appellata incidentale
CONTRO
, (c.f.: ) res. in Roma, via Capo d'Africa n. 44 - Controparte_2 C.F._1
00184, erede del coniuge Persona_3
(c.f.: ) res. a Parigi (Francia) in Passage Des Parte_3 C.F._2
Marais 1 Bis, erede del padre Persona_3
, (C.F.: ) res. a Parigi (Francia) in Rue De Belleville Parte_4 C.F._3
45, erede del padre Persona_3 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Cigliano (C.F. ) e presso di lui C.F._4 elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via degli Scipioni, 132
- Appellati appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15786/2020 del Tribunale di Roma. pag. 2/9 CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 già (da ora semplicemente , ha impugnato la sentenza n. 15786/20 con CP_1 Pt_1 cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore degli odierni appellati della somma di €
118.000,24 oltre interessi legali e spese di procedura, ha così statuito:
“Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 13272/2017 tra le società e Parte_5
e in persona dei rispettivi Controparte_3 CP_4 legali rappresentanti pro tempore, , in proprio e in qualità di erede di Controparte_2
e in qualità di eredi di e di soci Persona_3 Parte_3 Parte_4 Persona_3 di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: CP_4
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 30284/2016, R.G. 81345/2016, emesso dal Tribunale di Roma il
29/12/2016;
- DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di in proprio e Parte_5 della legittimazione attiva di e di in proprio;
CP_4 CP_5
- DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la Controparte_1
al pagamento in favore di , e quali
[...] Controparte_2 Parte_4 Parte_3 eredi di della somma di € 118.000,24, da cui va detratto l'importo di € Persona_3
5.310,32 oltre interessi come determinati dalla sentenza n. 3659/2015 della Corte
d'Appello di Roma ed al pagamento, sulla somma degli interessi legali dalla odierna domanda al saldo;
pag. 3/9 - COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e CONDANNA le opponenti a rifondere alla controparte la residua parte, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Assoluta incertezza del soggetto passivo dell'ingiunzione di pagamento.
B) Difetto di legittimazione passiva di ex S.G.A. Pt_1
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività e/o l'esecuzione della sentenza appellata n.
15786/2020 del Tribunale di Roma, resa il 27.10.2020, pubblicata l'11.11.2020 e notificata l'11.01.2021, ricorrendo nella specie i gravi motivi di cui all'art. 283 cod. proc. civ., inaudita altera parte, ovvero previa eventuale fissazione di apposita udienza di discussione;
nel merito: in parziale riforma della sentenza appellata n. 15786/2020 del Tribunale di Roma, resa il
27.10.2020, pubblicata l'11.11.2020 e notificata l'11.01.2021, per i motivi sopra esposti,
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 già
[...] Controparte_3
nel presente giudizio;
[...]
- dichiarare inammissibili, improponibili, e comunque, respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e i Sigg.ri
[...] P_
, in proprio e quale erede di , e
[...] Persona_3 Parte_3 Pt_4
, quali eredi di nei confronti di
[...] Persona_3 [...] già Parte_1 Controparte_3
nel presente giudizio;
[...] in ogni caso:
pag. 4/9 con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge”.
Si sono costituiti gli appellati quali, oltre che contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, hanno a loro volto impugnato la medesima sentenza in via incidentale in ordine alla decorrenza degli interessi dovuti dalla controparte, in quanto palesemente in mala fede contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale con la conseguenza che essi sarebbero dovuti decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 3659/2015 e non già dalla data della domanda.
Hanno, pertanto, così concluso:
“Voglia la Corte d'Appello così pronunciare:
- In via cautelare, rigettare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'istanza di di Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività e/o dell'esecuzione della sentenza appellata;
- In via di cognizione sommaria, dichiarare, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello di er difetto di ragionevole probabilità di Parte_1 accoglimento;
- In via di cognizione ordinaria di merito: rigettare l'appello di Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale di , e in P_ Parte_3 Parte_4 riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che gli interessi sulla somma residua di euro
112.689,92 (118.000,24 - 5.310,32) decorrono, non già dalla data della domanda, bensì dal
18 giugno 1992 ed ammontano al 28 dicembre 2016 (data di emissione del decreto ingiuntivo n. 30284/2016, R.G. 81345/2016) ad euro 112.188,58; condannare
[...]
a pagare in loro favore la somma di euro 224.878,50 (112.689,92 + 112.188,58), Pt_1 oltre gli ulteriori interessi da tale data al soddisfo”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. pag. 5/9 L'appello proposto dal è certamente ammissibile, avendo la difesa appellante ben Pt_1
indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, invece, rileva la Corte quanto segue:
con il primo motivo viene censurata la sentenza in quanto errata, per non avere il
Giudicante, a detta della appellante, affermato la carenza di legittimazione della CP_1
e non avere, invece, tenuto conto della assoluta indeterminatezza del ricorso e,
[...]
quindi, del successivo emanato provvedimento monitorio, essendo stato il ricorso proposto indistintamente nei confronti sia nei confronti della odierna appellante quale mandante di già sia nei confronti di Parte_5 Controparte_6 Parte_5
La censura non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, infatti, nell'emettere il decreto ingiuntivo, ha espressamente indicato come destinataria quale mandataria di la quale, in effetti, è stata Parte_5 CP_1
parte del giudizio di opposizione e destinataria della originaria sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 3659/15 posta a fondamento del ricorso monitorio.
Dunque, non vi era alcun vizio di indeterminatezza del decreto opposto. Peraltro, in ogni caso in seguito alla opposizione è stato introdotto un giudizio di cognizione pieno che ha consentito a oggi di proporre in modo compiuto tutte le sue difese, CP_1 Pt_1
sicchè alcuna violazione vi è stata.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Non miglior sorte merita anche la seconda doglianza con cui si duole della Pt_1
erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva di la quale era subentrata ope legis quale CP_1
pag. 6/9 cessionaria dei soli crediti dell'ex Bando di Napoli e non nelle posizioni debitorie dello stesso, sicchè giammai essa avrebbe potuto essere condannata alla restituzione in favore del dante causa degli odierni appellati della somma portata dal decreto ingiunto prima e dalla sentenza della Corte di Appello n. 3659/15 poi. Questa, in effetti, non aveva affatto condannato S.G.A. e tanto meno ritenuto sussistente un suo debito poi azionato in via monitoria nei confronti delle controparti.
A tal fine, occorre prendere in esame la sentenza della Corte di Appello sopra indicata la quale, in riforma della sentenza del Tribunale, decidendo sul gravame proposto dalla società e dai signori e (quest'ultimo dante CP_4 Controparte_2 Persona_3
causa delle odierne parti appellate), ha così statuito: “in riforma della sentenza appellata,
rigetta ogni domanda svolta da nei confronti degli appellanti;
Controparte_6
condanna al pagamento in favore di della somma di € 5.310,32 CP_6 Persona_3
oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
pone a carico dell'appellata le spese di ctu. liquidate con autonomi decreti…..”
Va aggiunto che nel giudizio, la parte appellata espressamente indicata dalla Corte, è stata quale mandataria della Società per la Gestione di Attività . Controparte_6 CP_1
Nel corpo della motivazione della medesima sentenza si è dato altresì atto che “dalla ctu.
depositata in data 1.2.2013 emerge che alla data 18.6.1992, ovvero prima della riscossione del primo credito l'esposizione degli appellanti era di € 102.424,52 di cui € 79.757,54 per sorte capitale ed € 22.666,98 per interessi calcolati con esclusione di ogni capitalizzazione.
Intervenuto il pagamento del primo credito di £ 210.459.870 (pari ad € 108.693,45) e dovendo contabilizzare a tale data anche il secondo credito ceduto per £ 216.342.000 (pari ad € 111.731,31) per i motivi esposti in sentenza, deve ritenersi che alla data in questione pag. 7/9 non residuasse alcun debito degli appellanti ma anzi un loro credito di complessivi €
118.000,24”.
Dunque, la pronuncia di condanna, pur se per un importo inferiore, avendo il Collegio
ritenuto di limitarla alla originaria domanda di ripetizione della somma indebitamente percepita dalla banca (ovvero a soli € 5.310,32 oltre interessi) e ciò, “nonostante quanto in precedenza esposto circa la quantificazione delle somme che sarebbero state dovute”, è
stata pronunciata nei confronti della quale mandataria della odierna Controparte_6
appellante.
Ebbene, detta statuizione non è stata impugnata e dunque, in ordine alla legittimazione passiva della odierna appellante la sentenza della Corte di Appello è passata in giudicato e,
quindi, è preclusa in questa sede ogni ulteriore e diversa valutazione.
La sentenza deve, pertanto, essere confermata.
Anche l'appello incidentale proposto dagli appellati deve essere comunque respinto.
Esso si fonda sulla non ritenuta mala fede della banca in ordine alla presunta condotta illegittima da essa tenuta.
Cont Detta condotta, tuttavia, non era certamente attribuibile a e, dunque, ogni altra questione non può che ritenersi superata.
Atteso il rigetto di entrambi gli appelli, le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli, sia principale che incidentale proposti dalle parti, così provvede:
rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza in capo a tutti gli appellanti dei presupposti dell'art. 13 comma
1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel
Dr. ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 892 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, promossa da:
con sede legale in Via Santa Parte_1
Brigida n. 39 – Napoli (c.f. ), capitale sociale € 655.153.674 i.v., iscritta al P.IVA_1 numero 6 dell'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93, già
[...]
giusta modifica di denominazione Controparte_1
con atto per Notaio da Roma in data 19 luglio 2019, Rep. 59590, Racc. Persona_1
30481, registrato a Roma 5 in data 8 agosto 2019 al n. 11481/1T , in persona del Dott.
nato a Napoli il [...] a [...] abilitato in virtù di procura conferita Parte_2
con atto autenticato dal Notaio in data 30 dicembre 2020 Rep. 49482, Racc. Persona_2
22816, registrato a Milano il 08.01.2021 al n. 676/1T , rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonio Ferraguto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma,
Via Po n. 12, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello
- Appellante – appellata incidentale
CONTRO
, (c.f.: ) res. in Roma, via Capo d'Africa n. 44 - Controparte_2 C.F._1
00184, erede del coniuge Persona_3
(c.f.: ) res. a Parigi (Francia) in Passage Des Parte_3 C.F._2
Marais 1 Bis, erede del padre Persona_3
, (C.F.: ) res. a Parigi (Francia) in Rue De Belleville Parte_4 C.F._3
45, erede del padre Persona_3 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Francesco Cigliano (C.F. ) e presso di lui C.F._4 elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via degli Scipioni, 132
- Appellati appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15786/2020 del Tribunale di Roma. pag. 2/9 CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 già (da ora semplicemente , ha impugnato la sentenza n. 15786/20 con CP_1 Pt_1 cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento in favore degli odierni appellati della somma di €
118.000,24 oltre interessi legali e spese di procedura, ha così statuito:
“Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 13272/2017 tra le società e Parte_5
e in persona dei rispettivi Controparte_3 CP_4 legali rappresentanti pro tempore, , in proprio e in qualità di erede di Controparte_2
e in qualità di eredi di e di soci Persona_3 Parte_3 Parte_4 Persona_3 di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: CP_4
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 30284/2016, R.G. 81345/2016, emesso dal Tribunale di Roma il
29/12/2016;
- DICHIARA la carenza di legittimazione passiva di in proprio e Parte_5 della legittimazione attiva di e di in proprio;
CP_4 CP_5
- DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la Controparte_1
al pagamento in favore di , e quali
[...] Controparte_2 Parte_4 Parte_3 eredi di della somma di € 118.000,24, da cui va detratto l'importo di € Persona_3
5.310,32 oltre interessi come determinati dalla sentenza n. 3659/2015 della Corte
d'Appello di Roma ed al pagamento, sulla somma degli interessi legali dalla odierna domanda al saldo;
pag. 3/9 - COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e CONDANNA le opponenti a rifondere alla controparte la residua parte, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA nella misura di legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Assoluta incertezza del soggetto passivo dell'ingiunzione di pagamento.
B) Difetto di legittimazione passiva di ex S.G.A. Pt_1
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività e/o l'esecuzione della sentenza appellata n.
15786/2020 del Tribunale di Roma, resa il 27.10.2020, pubblicata l'11.11.2020 e notificata l'11.01.2021, ricorrendo nella specie i gravi motivi di cui all'art. 283 cod. proc. civ., inaudita altera parte, ovvero previa eventuale fissazione di apposita udienza di discussione;
nel merito: in parziale riforma della sentenza appellata n. 15786/2020 del Tribunale di Roma, resa il
27.10.2020, pubblicata l'11.11.2020 e notificata l'11.01.2021, per i motivi sopra esposti,
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_1 già
[...] Controparte_3
nel presente giudizio;
[...]
- dichiarare inammissibili, improponibili, e comunque, respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze, anche istruttorie, proposte da CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e i Sigg.ri
[...] P_
, in proprio e quale erede di , e
[...] Persona_3 Parte_3 Pt_4
, quali eredi di nei confronti di
[...] Persona_3 [...] già Parte_1 Controparte_3
nel presente giudizio;
[...] in ogni caso:
pag. 4/9 con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge”.
Si sono costituiti gli appellati quali, oltre che contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, hanno a loro volto impugnato la medesima sentenza in via incidentale in ordine alla decorrenza degli interessi dovuti dalla controparte, in quanto palesemente in mala fede contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale con la conseguenza che essi sarebbero dovuti decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 3659/2015 e non già dalla data della domanda.
Hanno, pertanto, così concluso:
“Voglia la Corte d'Appello così pronunciare:
- In via cautelare, rigettare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'istanza di di Parte_1 sospensione della provvisoria esecutività e/o dell'esecuzione della sentenza appellata;
- In via di cognizione sommaria, dichiarare, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'appello di er difetto di ragionevole probabilità di Parte_1 accoglimento;
- In via di cognizione ordinaria di merito: rigettare l'appello di Parte_1 in accoglimento dell'appello incidentale di , e in P_ Parte_3 Parte_4 riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che gli interessi sulla somma residua di euro
112.689,92 (118.000,24 - 5.310,32) decorrono, non già dalla data della domanda, bensì dal
18 giugno 1992 ed ammontano al 28 dicembre 2016 (data di emissione del decreto ingiuntivo n. 30284/2016, R.G. 81345/2016) ad euro 112.188,58; condannare
[...]
a pagare in loro favore la somma di euro 224.878,50 (112.689,92 + 112.188,58), Pt_1 oltre gli ulteriori interessi da tale data al soddisfo”.
Respinta la invocata inibitoria, alla udienza a trattazione scritta del 7.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. pag. 5/9 L'appello proposto dal è certamente ammissibile, avendo la difesa appellante ben Pt_1
indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, invece, rileva la Corte quanto segue:
con il primo motivo viene censurata la sentenza in quanto errata, per non avere il
Giudicante, a detta della appellante, affermato la carenza di legittimazione della CP_1
e non avere, invece, tenuto conto della assoluta indeterminatezza del ricorso e,
[...]
quindi, del successivo emanato provvedimento monitorio, essendo stato il ricorso proposto indistintamente nei confronti sia nei confronti della odierna appellante quale mandante di già sia nei confronti di Parte_5 Controparte_6 Parte_5
La censura non è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, infatti, nell'emettere il decreto ingiuntivo, ha espressamente indicato come destinataria quale mandataria di la quale, in effetti, è stata Parte_5 CP_1
parte del giudizio di opposizione e destinataria della originaria sentenza della Corte di
Appello di Roma n. 3659/15 posta a fondamento del ricorso monitorio.
Dunque, non vi era alcun vizio di indeterminatezza del decreto opposto. Peraltro, in ogni caso in seguito alla opposizione è stato introdotto un giudizio di cognizione pieno che ha consentito a oggi di proporre in modo compiuto tutte le sue difese, CP_1 Pt_1
sicchè alcuna violazione vi è stata.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Non miglior sorte merita anche la seconda doglianza con cui si duole della Pt_1
erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva di la quale era subentrata ope legis quale CP_1
pag. 6/9 cessionaria dei soli crediti dell'ex Bando di Napoli e non nelle posizioni debitorie dello stesso, sicchè giammai essa avrebbe potuto essere condannata alla restituzione in favore del dante causa degli odierni appellati della somma portata dal decreto ingiunto prima e dalla sentenza della Corte di Appello n. 3659/15 poi. Questa, in effetti, non aveva affatto condannato S.G.A. e tanto meno ritenuto sussistente un suo debito poi azionato in via monitoria nei confronti delle controparti.
A tal fine, occorre prendere in esame la sentenza della Corte di Appello sopra indicata la quale, in riforma della sentenza del Tribunale, decidendo sul gravame proposto dalla società e dai signori e (quest'ultimo dante CP_4 Controparte_2 Persona_3
causa delle odierne parti appellate), ha così statuito: “in riforma della sentenza appellata,
rigetta ogni domanda svolta da nei confronti degli appellanti;
Controparte_6
condanna al pagamento in favore di della somma di € 5.310,32 CP_6 Persona_3
oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
pone a carico dell'appellata le spese di ctu. liquidate con autonomi decreti…..”
Va aggiunto che nel giudizio, la parte appellata espressamente indicata dalla Corte, è stata quale mandataria della Società per la Gestione di Attività . Controparte_6 CP_1
Nel corpo della motivazione della medesima sentenza si è dato altresì atto che “dalla ctu.
depositata in data 1.2.2013 emerge che alla data 18.6.1992, ovvero prima della riscossione del primo credito l'esposizione degli appellanti era di € 102.424,52 di cui € 79.757,54 per sorte capitale ed € 22.666,98 per interessi calcolati con esclusione di ogni capitalizzazione.
Intervenuto il pagamento del primo credito di £ 210.459.870 (pari ad € 108.693,45) e dovendo contabilizzare a tale data anche il secondo credito ceduto per £ 216.342.000 (pari ad € 111.731,31) per i motivi esposti in sentenza, deve ritenersi che alla data in questione pag. 7/9 non residuasse alcun debito degli appellanti ma anzi un loro credito di complessivi €
118.000,24”.
Dunque, la pronuncia di condanna, pur se per un importo inferiore, avendo il Collegio
ritenuto di limitarla alla originaria domanda di ripetizione della somma indebitamente percepita dalla banca (ovvero a soli € 5.310,32 oltre interessi) e ciò, “nonostante quanto in precedenza esposto circa la quantificazione delle somme che sarebbero state dovute”, è
stata pronunciata nei confronti della quale mandataria della odierna Controparte_6
appellante.
Ebbene, detta statuizione non è stata impugnata e dunque, in ordine alla legittimazione passiva della odierna appellante la sentenza della Corte di Appello è passata in giudicato e,
quindi, è preclusa in questa sede ogni ulteriore e diversa valutazione.
La sentenza deve, pertanto, essere confermata.
Anche l'appello incidentale proposto dagli appellati deve essere comunque respinto.
Esso si fonda sulla non ritenuta mala fede della banca in ordine alla presunta condotta illegittima da essa tenuta.
Cont Detta condotta, tuttavia, non era certamente attribuibile a e, dunque, ogni altra questione non può che ritenersi superata.
Atteso il rigetto di entrambi gli appelli, le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pag. 8/9 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli, sia principale che incidentale proposti dalle parti, così provvede:
rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza in capo a tutti gli appellanti dei presupposti dell'art. 13 comma
1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Presidente
Dr.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dr. Camillo Romandini
pag. 9/9