Versione
27 gennaio 1989
27 gennaio 1989
Art. 18. Esercizio abusivo della professione 1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 e' punito ai sensi dell' articolo 348 del codice penale .
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo e' iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione.
3. La sanzione e' applicata dalla competente autorita' della regione competente per territorio.
2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo e' iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione.
3. La sanzione e' applicata dalla competente autorita' della regione competente per territorio.
Commentario • 1
- 1. AGCM, segnalazione del 27/06/2008 (rif. AS460), ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA (LEGGE QUADRO 2 GENNAIO 1989, N. 6 E LEGGI REGIONALI)Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 27 giugno 2008 · 0.73075795
AS460 - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA (LEGGE QUADRO 2 GENNAIO 1989, N. 6 E LEGGI REGIONALI) Roma, 27 giugno 2008 Senato della Repubblica Presidente Senatore Renato Schifani Camera dei Deputati Presidente Onorevole Gianfranco Fini Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidente Onorevole Silvio Berlusconi Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Onorevole Raffaele Fitto Regione Autonoma Valle d'Aosta Presidente Onorevole Luciano Caveri Con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 31/07/2002, n. 420Provvedimento: […] che la norma censurata consentirebbe di fatto alle guide ambientali escursionistiche di praticare attività che integrano l'esercizio della professione di guida alpina, attività per le quali è prevista, in mancanza di idonea abilitazione, l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 6 del 1989 che richiama l'art. 348 del codice penale, in tema di esercizio abusivo della professione di guida alpina;Leggi di più...
- figure professionali operanti nel settore·
- prospettata sovrapposizione nell’ambito di competenza professionale delle guide alpine·
- manifesta inammissibilità della questione.·
- assunto contrasto con i principî fondamentali della legge statale in materia·
- abilitazione a percorsi in ambienti montani·
- intervenuta sostituzione del parametro costituzionale di riferimento·
- regione emilia-romagna·
- turismo·
- difetto di motivazione sul punto·
- disciplina regionale·
- guida ambientale escursionistica