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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3294/2024 R.G. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza dei Gerani n. 38-39, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alessia Gabutti, che la rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente all'Avv. Cristina Fanetti APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
AU ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla via Duilio n. 7
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6420/2024 pubblicata il 2 giugno 2024
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la natura Parte_1
1 subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo precisato dal 23.09.2020 al
25.09.2021 e l'inquadramento della ricorrente nel III livello di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Acconciatura ed Estetica, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell'istante, della complessiva somma di €
16.078,94 per gli emolumenti di cui al C.C.N.L. Acconciatura ed Estetica come da conteggio analitico allegato, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'istante, da determinarsi in via equitativa, discendente, dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali”.
Sosteneva di aver lavorato, in assenza di un regolare contratto, alle dipendenze della società convenuta presso il centro estetico sito in Roma, alla via Cesare Maccari n. 166, in qualità di estetista, dall'inizio del rapporto di lavoro dal 23.9.2020 fino al mese di gennaio 2021, per tre giorni a settimana dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con mezz'ora di pausa per il pranzo, e dal gennaio 2021 fino a termine del rapporto, dal lunedì al sabato con un giorno di riposo (solitamente il mercoledì) dalle ore 8:30 alle ore 20:00. Aggiungeva che le mansioni espletate (consistenti nel “fare le cerette, la manicure, la pedicure, ivi compresi quelli estetici, trattamenti corpo con macchinari, trucco professionale e trattamenti con il laser”) rientravano nel III livello di classificazione del personale di cui al CCNL Acconciatura ed Estetica e che non aveva percepito le spettanze dovute, pur dando atto della percezione di somme con cadenza mensile, come precisate nei conteggi depositati.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, confutando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma – ritenuto che fosse stata raggiunta la prova di un rapporto di lavoro subordinato di due giorni a settimana, con orario dalle 16,30 alle 19,00, e che le mansioni espletate dalla non ascrivibili al III Parte_1 livello CCNL Acconciature e estetica, potevano rientrare nel IV livello - così decideva: “accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa con orario 16,30-19 per due giorni a settimana e lo svolgimento di mansioni di IV livello CCNL Acconciature ed estetica, con la durata 23.9.2020- 25.9.2021 e la retribuzione indicata in ricorso;
condanna parte resistente al risarcimento danni da omissione contributiva”.
Avverso tale decisione proponeva appello per il motivo denominato Parte_1
“violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra chiesto e pronunciato – omessa pronuncia sulle domande del ricorso”: 1) innanzi tutto lamentava che la sentenza n.
6420/2024, nel decidere la controversia, non si era pronunciata sulla domanda avente ad oggetto la condanna alle differenze retributive;
2) con riferimento al danno da omissione contributiva, 2 deduceva che, “prestando acquiescenza alla pronuncia nel merito, ovvero alla condanna al risarcimento danni da omissione contributiva”, ne chiedeva la quantificazione.
In definitiva, l'appellante chiedeva che la sentenza impugnata fosse parzialmente riformata, con conseguente accoglimento integrale del ricorso di primo grado.
Si costituiva in giudizio la confutando gli avversi motivi di Controparte_1 doglianza. Deduceva che la sentenza recava, nella motivazione, tutti gli elementi atti alla quantificazione dell'eventuale credito (4° livello, un anno di lavoro, 5 ore settimanali), rendendo di fatto inammissibile il ricorso;
in ogni caso, la tabella del CCNL applicato per il 4° livello full time del periodo reca una retribuzione di euro 1.139,90; pertanto, riproporzionato tale importo ad un part time di 5 ore settimanali, la retribuzione della dipendete sarebbe stata pari ad euro 1.139,90/173
(divisore orario full time) x 22,5 (ore mensili medie) = 148,25, di gran lunga superiore al percepito.
Posto che la sentenza non era stata impugnata quanto a livello ed orario, non era dato comprendere su quali basi l'appellante rivendicasse differenze retributive;
egualmente, nessuna omessa pronuncia vi era stata quanto alla pretesa quantificazione del danno contributivo, eventualmente connesso in futuro all'effettiva perdita pensionistica. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese
All'udienza del 15 luglio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello non è meritevole di accoglimento.
2.1. Il primo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza impugnata sostenendo che la stessa ha omesso di pronunciare in ordine alle differenze retributive richieste, è infondata.
E invero, la lettura della pronuncia di primo grado rivela che il Tribunale ha statuito anche in ordine alla domanda volta ad ottenere le differenze retributive, subito dopo aver accertato che l'orario lavorativo era complessivamente pari a 5 ore settimanali e le mansioni espletate dalla odierna appellante erano riconducibili al IV livello, non già al (superiore) III livello rivendicato: il primo giudice ha, infatti, rilevato che “non ha evidenziato differenze retributive né Parte_1 per l'ipotesi di un diverso orario riferito sempre al livello III (per il quale presenta un conteggio riferito invece ad un part- time all'82% e poi ad un full- time, come detto non provati), né per
l'ipotesi di applicazione del livello II”, da intendersi, evidentemente, come IV livello (non essendo mai stato citato né dal Tribunale né dalle parti un livello – il II – superiore a quello espressamente richiesto).
Ebbene, con tale motivazione - che parte dal presupposto che la lavoratrice, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva dato atto di aver ricevuto, durante il rapporto, somme chiaramente superiori a quelle che le sarebbero spettate in ragione dell'orario e dell'inquadramento riconosciuti dal
3 Tribunale – la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive è stata respinta.
Coerentemente, nel dispositivo della sentenza il primo giudice ha così statuito: “Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa con orario 16,30-19 per due giorni a settimana e lo svolgimento di mansioni di
IV livello CCNL Acconciature ed estetica, con la durata 23.9.2020-25.9.2021 e la retribuzione indicata in ricorso;
condanna parte resistente al risarcimento danni da omissione contributiva”.
Tale dispositivo, letto unitamente alla motivazione della sentenza, resa contestualmente, rende evidente che il Tribunale ha riconosciuto come dovuta unicamente la retribuzione indicata in ricorso come già riconosciuta dalla parte datoriale in costanza di rapporto, non già ulteriori differenze non espressamente richieste con riferimento all'inquadramento e all'orario di lavoro in concreto accertati.
Orbene, non si è in alcun modo confrontata con la motivazione del Parte_1
Tribunale, avendo erroneamente ritenuto che lo stesso fosse incorso in un'omessa pronuncia. Non ha, quindi, evidenziato eventuali errori logici o giuridici nelle valutazioni del primo giudice sul punto.
Tale lacuna, secondo i pacifici insegnamenti dei giudici di legittimità, deve essere valutata alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza
n. 18932 del 27/09/2016).
Ebbene, l'odierna appellante non ha contestato la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto di non poter riconoscere alcuna differenza retributiva a fronte di conteggi elaborati con esclusivo riguardo ad un inquadramento e ad un orario non dimostrati.
Sussiste, dunque, una statuizione del Tribunale, non censurata dalla parte impugnante e dunque ormai coperta dal giudicato, idonea a comportare la reiezione della domanda in disamina. Si
è verificata, dunque, una preclusione processuale che impone al Collegio, investito del ricorso avverso la sentenza di primo grado, di dichiarare inammissibile la doglianza.
2.2. Egualmente inammissibile è il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante si è limitato a chiedere la quantificazione del risarcimento danni da omissione contributiva, ignorando le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della pronuncia sul punto. 4 E invero, il Tribunale ha chiarito, con ampi richiami giurisprudenziali, le ragioni per cui la condanna al richiesto risarcimento del danno, prima dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, poteva essere emessa solo in forma generica.
La parte appellante non si è confrontata in alcun modo con le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della propria decisione sul punto;
il gravame, infatti, non “dialoga” con il provvedimento impugnato e con le argomentazioni ivi svolte, cui non è stata contrapposta alcuna argomentazione volta ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; il che, come detto, è inammissibile, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle attività svolte nel grado e della semplicità delle questioni trattate.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
5
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 15 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3294/2024 R.G. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza dei Gerani n. 38-39, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alessia Gabutti, che la rappresenta e difende, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente all'Avv. Cristina Fanetti APPELLANTE
E
in persona dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
AU ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla via Duilio n. 7
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6420/2024 pubblicata il 2 giugno 2024
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata la natura Parte_1
1 subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo precisato dal 23.09.2020 al
25.09.2021 e l'inquadramento della ricorrente nel III livello di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Acconciatura ed Estetica, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell'istante, della complessiva somma di €
16.078,94 per gli emolumenti di cui al C.C.N.L. Acconciatura ed Estetica come da conteggio analitico allegato, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'istante, da determinarsi in via equitativa, discendente, dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali”.
Sosteneva di aver lavorato, in assenza di un regolare contratto, alle dipendenze della società convenuta presso il centro estetico sito in Roma, alla via Cesare Maccari n. 166, in qualità di estetista, dall'inizio del rapporto di lavoro dal 23.9.2020 fino al mese di gennaio 2021, per tre giorni a settimana dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con mezz'ora di pausa per il pranzo, e dal gennaio 2021 fino a termine del rapporto, dal lunedì al sabato con un giorno di riposo (solitamente il mercoledì) dalle ore 8:30 alle ore 20:00. Aggiungeva che le mansioni espletate (consistenti nel “fare le cerette, la manicure, la pedicure, ivi compresi quelli estetici, trattamenti corpo con macchinari, trucco professionale e trattamenti con il laser”) rientravano nel III livello di classificazione del personale di cui al CCNL Acconciatura ed Estetica e che non aveva percepito le spettanze dovute, pur dando atto della percezione di somme con cadenza mensile, come precisate nei conteggi depositati.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, confutando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma – ritenuto che fosse stata raggiunta la prova di un rapporto di lavoro subordinato di due giorni a settimana, con orario dalle 16,30 alle 19,00, e che le mansioni espletate dalla non ascrivibili al III Parte_1 livello CCNL Acconciature e estetica, potevano rientrare nel IV livello - così decideva: “accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa con orario 16,30-19 per due giorni a settimana e lo svolgimento di mansioni di IV livello CCNL Acconciature ed estetica, con la durata 23.9.2020- 25.9.2021 e la retribuzione indicata in ricorso;
condanna parte resistente al risarcimento danni da omissione contributiva”.
Avverso tale decisione proponeva appello per il motivo denominato Parte_1
“violazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c. – corrispondenza tra chiesto e pronunciato – omessa pronuncia sulle domande del ricorso”: 1) innanzi tutto lamentava che la sentenza n.
6420/2024, nel decidere la controversia, non si era pronunciata sulla domanda avente ad oggetto la condanna alle differenze retributive;
2) con riferimento al danno da omissione contributiva, 2 deduceva che, “prestando acquiescenza alla pronuncia nel merito, ovvero alla condanna al risarcimento danni da omissione contributiva”, ne chiedeva la quantificazione.
In definitiva, l'appellante chiedeva che la sentenza impugnata fosse parzialmente riformata, con conseguente accoglimento integrale del ricorso di primo grado.
Si costituiva in giudizio la confutando gli avversi motivi di Controparte_1 doglianza. Deduceva che la sentenza recava, nella motivazione, tutti gli elementi atti alla quantificazione dell'eventuale credito (4° livello, un anno di lavoro, 5 ore settimanali), rendendo di fatto inammissibile il ricorso;
in ogni caso, la tabella del CCNL applicato per il 4° livello full time del periodo reca una retribuzione di euro 1.139,90; pertanto, riproporzionato tale importo ad un part time di 5 ore settimanali, la retribuzione della dipendete sarebbe stata pari ad euro 1.139,90/173
(divisore orario full time) x 22,5 (ore mensili medie) = 148,25, di gran lunga superiore al percepito.
Posto che la sentenza non era stata impugnata quanto a livello ed orario, non era dato comprendere su quali basi l'appellante rivendicasse differenze retributive;
egualmente, nessuna omessa pronuncia vi era stata quanto alla pretesa quantificazione del danno contributivo, eventualmente connesso in futuro all'effettiva perdita pensionistica. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese
All'udienza del 15 luglio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello non è meritevole di accoglimento.
2.1. Il primo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza impugnata sostenendo che la stessa ha omesso di pronunciare in ordine alle differenze retributive richieste, è infondata.
E invero, la lettura della pronuncia di primo grado rivela che il Tribunale ha statuito anche in ordine alla domanda volta ad ottenere le differenze retributive, subito dopo aver accertato che l'orario lavorativo era complessivamente pari a 5 ore settimanali e le mansioni espletate dalla odierna appellante erano riconducibili al IV livello, non già al (superiore) III livello rivendicato: il primo giudice ha, infatti, rilevato che “non ha evidenziato differenze retributive né Parte_1 per l'ipotesi di un diverso orario riferito sempre al livello III (per il quale presenta un conteggio riferito invece ad un part- time all'82% e poi ad un full- time, come detto non provati), né per
l'ipotesi di applicazione del livello II”, da intendersi, evidentemente, come IV livello (non essendo mai stato citato né dal Tribunale né dalle parti un livello – il II – superiore a quello espressamente richiesto).
Ebbene, con tale motivazione - che parte dal presupposto che la lavoratrice, nel ricorso ex art. 414 c.p.c., aveva dato atto di aver ricevuto, durante il rapporto, somme chiaramente superiori a quelle che le sarebbero spettate in ragione dell'orario e dell'inquadramento riconosciuti dal
3 Tribunale – la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive è stata respinta.
Coerentemente, nel dispositivo della sentenza il primo giudice ha così statuito: “Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa con orario 16,30-19 per due giorni a settimana e lo svolgimento di mansioni di
IV livello CCNL Acconciature ed estetica, con la durata 23.9.2020-25.9.2021 e la retribuzione indicata in ricorso;
condanna parte resistente al risarcimento danni da omissione contributiva”.
Tale dispositivo, letto unitamente alla motivazione della sentenza, resa contestualmente, rende evidente che il Tribunale ha riconosciuto come dovuta unicamente la retribuzione indicata in ricorso come già riconosciuta dalla parte datoriale in costanza di rapporto, non già ulteriori differenze non espressamente richieste con riferimento all'inquadramento e all'orario di lavoro in concreto accertati.
Orbene, non si è in alcun modo confrontata con la motivazione del Parte_1
Tribunale, avendo erroneamente ritenuto che lo stesso fosse incorso in un'omessa pronuncia. Non ha, quindi, evidenziato eventuali errori logici o giuridici nelle valutazioni del primo giudice sul punto.
Tale lacuna, secondo i pacifici insegnamenti dei giudici di legittimità, deve essere valutata alla luce del principio secondo il quale nel giudizio di appello la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza
n. 18932 del 27/09/2016).
Ebbene, l'odierna appellante non ha contestato la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto di non poter riconoscere alcuna differenza retributiva a fronte di conteggi elaborati con esclusivo riguardo ad un inquadramento e ad un orario non dimostrati.
Sussiste, dunque, una statuizione del Tribunale, non censurata dalla parte impugnante e dunque ormai coperta dal giudicato, idonea a comportare la reiezione della domanda in disamina. Si
è verificata, dunque, una preclusione processuale che impone al Collegio, investito del ricorso avverso la sentenza di primo grado, di dichiarare inammissibile la doglianza.
2.2. Egualmente inammissibile è il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante si è limitato a chiedere la quantificazione del risarcimento danni da omissione contributiva, ignorando le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della pronuncia sul punto. 4 E invero, il Tribunale ha chiarito, con ampi richiami giurisprudenziali, le ragioni per cui la condanna al richiesto risarcimento del danno, prima dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, poteva essere emessa solo in forma generica.
La parte appellante non si è confrontata in alcun modo con le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento della propria decisione sul punto;
il gravame, infatti, non “dialoga” con il provvedimento impugnato e con le argomentazioni ivi svolte, cui non è stata contrapposta alcuna argomentazione volta ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; il che, come detto, è inammissibile, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono determinate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle attività svolte nel grado e della semplicità delle questioni trattate.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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