Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Stefania Basso Consigliere dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18/3/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2153 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024 (ivi riunita la causa n.2653/24)
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Parte_1
Biondi, con cui è elettivamente domiciliato al seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE-APPELLATO
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Allocca e Luca Lepre, presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, Corso Garibaldi n. 187
APPELLATO-APPELLANTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.7.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.387/2024, pubblicata il 12/4/24, con cui il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta, aveva condannato l' resistente al pagamento in suo favore dell'importo di euro CP_2 1.122,68 a titolo di ricalcolo della retribuzione per ferie e festività soppresse con l'incidenza dell'indennità perequativa/compensativa, indennità di turno e buono pasto, con compensazione delle spese di lite.
Parte appellante si doleva della disposta compensazione delle spese del grado nonostante l'accoglimento integrale della sua domanda.
Cont Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado, nonché la correzione della sentenza con l'indicazione della somma di euro 1.140,28 in luogo di euro 1.122,68.
Nel presente giudizio non si costituiva la società resistente nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.
Con ricorso depositato il 9/10/24 anche l' Controparte_1
proponeva appello avverso la medesima sentenza, censurando la
[...] decisione per avere ritenuto che anche il ticket restaurant dovesse essere incluso nella retribuzione feriale, assimilandolo erroneamente all'indennità di mensa.
Si è costituito ritualmente l'appellato che ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendone l'infondatezza.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di entrambe le parti, le cause, previa riunione dei giudizi connessi come da separata ordinanza, sono state decise secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico va esaminato prioritariamente l'appello proposto dalla società che va accolto per quanto di ragione.
Trattasi di appello parziale perchè riguarda solo l'incidenza ai fini della retribuzione feriale del ticket mensa, non essendovi censure in ordine all'indennità perequativa e compensativa, su cui è sceso il giudicato.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.13425/2019 del 17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020 n.22401 e più recentemente da Cass. 2023/19663) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato:
1. che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.:
“Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, art. 2109, comma 2, c.c. “Ha ... diritto... ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE secondo cui: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” nonché art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati – secondo cui “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”;
2. che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_1 C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata) al quale non si può derogare;
3. che la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto a ferie annuali retribuite, sottolineando in particolare che la direttiva nr. 88 del 2003 si limita “a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori”;
4. che la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C- 131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50) ha espressamente evidenziato che “l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)” e che
“L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60)”;
4. che l'orientamento della Corte Europea è in questo senso costante (v. pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C- 155/10, W. e altri, punto 21) essendo sempre più efficacemente affermato “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”, cosicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore”;
5. che è stato chiaramente sostenuto dalla Corte di Giustizia anche che “non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”;
6. che “In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia”.
Fatta tale premessa, osserva il Collegio come l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure sia del tutto adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza. L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012:
“ Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo
, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della
“indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa:-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Le argomentazioni suesposte hanno trovato piena conferma in due recentissime decisioni della Suprema Corte (cfr Cass. n.25840/24 e 25850/2024), che ha confermato le sentenze di questa stessa Corte in fattispecie analoghe in cui si discuteva della retribuzione feriale e precisamente dell'incidenza dell'indennità perequativa e compensativa.
La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui
“la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Ha inoltre osservato che la Corte di merito, attenendosi all'osservanza del principio dell'efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, aveva correttamente proceduto ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
Ha quindi affermato: “6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica.
7.1. In ogni caso, correttamente la Corte territoriale ha fatto riferimento alla natura di tali indennità come già conformate nella contrattazione di rango non nazionale, che veniva in considerazione”.
Diversa appare, invece, la questione del computo dei ticket mensa nella retribuzione feriale, oggetto precipuo del presente appello, non condividendo la Corte l'interpretazione dell'accordo sindacale del 28/10/2004, sulla cui base il primo giudice ha attribuito agli stessi natura retributiva.
In linea generale deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Sez. Lav. n. 5547/2021, conf. Cass. sez. Lav. n. 15629/2021).
Cont A tal proposito l' ha sostenuto che i ticket mensa, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale (vedi accordi del 16.12.2012 e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio (in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa.
Ciò posto, ritiene la Corte che né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28/10/2004 e neppure l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa.
La clausola n.1 dell'accordo si limita a prevedere l'abolizione della voce stipendiale “premio di produttività” e l'elevazione del ticket buono pasto ad euro 5,00 ma, in assenza di una previsione espressa, nulla autorizza a ritenere che la voce stipendiale abolita sia confluita nel rimborso spese mutando la natura di quest'ultimo.
In buona sostanza la mera prossimità lessicale delle due previsioni contrattuali, in assenza di altri elementi, non conforta la tesi dell'appellato secondo cui il ticket mensa avrebbe sostituito il compenso di produttività assumendone la natura retributiva. Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale.
Peraltro su tale specifica questione non si è ancora espressa la Suprema Corte, considerato che nelle sentenze in precedenza richiamate non risulta fosse stato proposto uno specifico motivo di gravame che la investisse.
L'importo calcolato a tale titolo va, quindi, detratto dai conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente riforma della sentenza sul punto e rideterminazione delle somme spettanti quali indicate in dispositivo.
Cont Come secondo motivo di appello l' censura la sentenza per avere accolto la domanda anche per il periodo successivo a luglio 2022, nonostante l'accordo del 10/05/2022, con cui, a decorrere da luglio 2022, è stata istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980,come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”..
La censura è infondata dal momento che, come si legge nella memoria difensiva del , l'importo di 8 euro è stato decurtato a Pt_1 partire dal 1° luglio 2022; tanto si evince dalla colonna di cui al conteggio allegato al ricorso di prime cure, denominata “totale indennità fisse al netto della indennità retribuzione per ferie di cui all'accordo del 10.05.2022”.
A questo punto va esaminato l'appello del lavoratore volto ad ottenere la riforma della sentenza in punto di spese del primo grado interamente compensate.
Tale gravame, considerato il parziale accoglimento della domanda di prime cure, in conseguenza di quanto innanzi detto, va parzialmente Cont accolto reputandosi congrua la condanna dell' al pagamento delle spese nella misura della metà, che si liquida come da dispositivo, non apparendo giustificata una integrale compensazione delle stesse per le oscillazioni giurisprudenziali, considerati i consolidati principi espressi dalla Cassazione in tema di retribuzione feriale già prima del deposito dei ricorsi di prime cure. Le spese del presente grado di appello, invece, si compensano interamente attesa la reciproca soccombenza, le ragioni della presente decisione e l'oggetto dei reciproci appelli.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma Cont dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna l' al pagamento della minore somma di euro 639,78 in luogo di quella maggiore di cui alla sentenza impugnata, oltre gli accessori.
Cont Compensa per metà le spese del primo grado e condanna l' al pagamento dell'ulteriore metà che liquida in euro 320,00, oltre iva, cpa e spese come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Biondi.
Compensa interamente le spese del presente grado.
Napoli 18/3/25
Il Presidente rel. est.