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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/04/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3386/2022 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. Serena Crescenzo, presso il cui studio, sito in Sarno, alla P.zza Marconi n. 13 bis, elettivamente domicilia;
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Anna Maria NAPOLETANO, elettivamente domiciliata in San
Valentino Torio, alla Via Provinciale, n. 64,;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 386/2021 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore per una serie di vendite come risultanti dalle fatture in atti, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 6.241,60, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso, l'inidoneità della fattura a costituire prova del credito, disconosceva il rapporto, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione;
citava, pertanto, parte opposta al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002). Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, si rinvia all'ordinanza del 03 agosto 2023 in relazione alle sollevate eccezioni preliminari.
In secondo luogo, al fine di determinare il thema decidendum, non risulta efficacemente contestata l'esecuzione della prestazione della opposta, né tantomeno l'importo richiesto.
Giova, difatti, precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016).
Con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009).
Si aggiunga, infine, che qualsiasi contestazione formulata dal convenuto “deve essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un "mero disconoscimento”, posto che il disconoscimento "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. ord. n. 1250 del 2018; si veda anche Cass., ord. n. 21898 del 2018).
Nel caso di specie, parte opponente non ha fornito alcun concreto motivo di contestazione del rapporto, al netto di un generico disconoscimento;
si aggiunga, inoltre, che non risulta riconosciuta la rivalutazione, sicchè l'eccezione sollevata da parte opponente non merita accoglimento.
In conclusione, a fronte del quadro probatorio documentale prodotto da parte opposta a sostegno del credito, non giova a parte opponente limitarsi ad un generico disconoscimento della documentazione prodotta, senza alcuna concreta allegazione idonea a contrastarne la portata probatoria.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del
Codice di Procedura Civile.
Infine, non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., norma che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta. Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 3386/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 01 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 01 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3386/2022 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. Serena Crescenzo, presso il cui studio, sito in Sarno, alla P.zza Marconi n. 13 bis, elettivamente domicilia;
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Anna Maria NAPOLETANO, elettivamente domiciliata in San
Valentino Torio, alla Via Provinciale, n. 64,;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione si domandava la revoca del decreto ingiuntivo n. 386/2021 emesso dal
Tribunale di Nocera Inferiore per una serie di vendite come risultanti dalle fatture in atti, con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare, in favore di parte opposta, la somma di euro 6.241,60, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi moratori.
L'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso, l'inidoneità della fattura a costituire prova del credito, disconosceva il rapporto, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione;
citava, pertanto, parte opposta al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese.
Parte opposta si costituiva, chiedendo la conferma del D.I. emesso, con rigetto dell'opposizione.
In via di premessa, giova precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione, e non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso (in proposito si veda Cass.,
Ordinanza n. 7741 del 2017 “la nullità del decreto ingiuntivo non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposte in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se
l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20613 del 07/10/2011)”.
Più precisamente, trattasi di ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.; pertanto, non consiste in un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità, e dunque, “la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione”
(Cass., Ordinanza n. 15224 del 16/07/2020; Cass. sent. n. 2573 del 2002). Ciò posto, l'opposizione è infondata.
In primo luogo, si rinvia all'ordinanza del 03 agosto 2023 in relazione alle sollevate eccezioni preliminari.
In secondo luogo, al fine di determinare il thema decidendum, non risulta efficacemente contestata l'esecuzione della prestazione della opposta, né tantomeno l'importo richiesto.
Giova, difatti, precisare che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass., sent. n. 1540 del 2007, richiamata da Cass., sent. n. 8647 del 2016).
Con l'ulteriore precisazione che la contestazione deve essere specifica, in modo tale da richiamare circostanze fattuali pertinenti e significative;
difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, va equiparata alla mancanza di contestazione (si veda Cass., Sentenza n. 8933 del 2009).
Si aggiunga, infine, che qualsiasi contestazione formulata dal convenuto “deve essere puntuale ed analitica, e non limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un "mero disconoscimento”, posto che il disconoscimento "deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. ord. n. 1250 del 2018; si veda anche Cass., ord. n. 21898 del 2018).
Nel caso di specie, parte opponente non ha fornito alcun concreto motivo di contestazione del rapporto, al netto di un generico disconoscimento;
si aggiunga, inoltre, che non risulta riconosciuta la rivalutazione, sicchè l'eccezione sollevata da parte opponente non merita accoglimento.
In conclusione, a fronte del quadro probatorio documentale prodotto da parte opposta a sostegno del credito, non giova a parte opponente limitarsi ad un generico disconoscimento della documentazione prodotta, senza alcuna concreta allegazione idonea a contrastarne la portata probatoria.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta la conferma del provvedimento monitorio opposto e la declaratoria di esecutività dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647, 653 e 654 del
Codice di Procedura Civile.
Infine, non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., norma che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta. Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 3386/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 01 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 01 aprile 2025.