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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 695/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ROSA Parte_1
LOMBARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. BRUNO FERRO', Controparte_1
giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, - dipendente dell' Controparte_1 Parte_1
Part
con la qualifica di infermiere, posizione economica 7D5 – convenendo in giudizio l'
[...] rassegnava le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare - sulla base dei fatti provati e del materiale probatorio agli atti - la sussistenza in capo al Ricorrente del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”:
→ dal 8 novembre 2013 al 8 novembre 2018 e, altresì, dal 9 novembre 2018 al 31 gennaio
2019, OVVERO per il periodo di anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
quanto sopra, anche con riferimento all'ulteriore periodo di tempo maturato e maturando sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, con riferimento al diverso periodo che verrà accertato in corso di causa;
CP_2
→ per un importo complessivo Euro 11.013,26 dal 8 novembre 2013 al 8 novembre 2018 (per
Euro 10.537,50) e, altresì, dal 9 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 (per Euro 475,76), OVVERO per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
OLTRE alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, OVVERO per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'Ill.mo
Giudice adito;
il tutto, OLTRE interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria;
e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, con sede legale in Via Diana n. 3 e sede effettiva per la notifica degli atti giudiziari in
[...]
Via Sant'Anna II Tronco n. 18/D – 89128, Reggio Calabria (RC), P.IVA , in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Ricorrente, della differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”:
- per un importo complessivo di Euro 11.013,26 dal 8 novembre 2013 al 8 novembre 2018 (per
Euro 10.537,50) e, altresì, dal 9 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 (per Euro 475,76), OVVERO per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
OLTRE alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, OVVERO per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'Ill.mo
Giudice adito;
il tutto, OLTRE interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria.”
A sostegno della domanda deduceva in punto di fatto di essere obbligato, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, ad indossare e a dismettere una divisa, senza mai ricevere la correlativa indennità.
Richiamando l'art. 27 3° comma, “Clausole speciali”, C.C.N.L. del 20.09.2001 – a mente del quale, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature – e l'art 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003 (attuativo delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE) - che impone di considerare come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” - concludeva che al lavoratore non era lasciata alcuna autonomia di luogo e di tempo nell'organizzazione dell'attività “preliminari” di vestizione e svestizione della divisa, gravando sullo stesso l'obbligo di presentarsi sul posto di lavoro, avendo già indossato la divisa, nei locali a ciò appositamente adibiti dal datore di lavoro, con il conseguente diritto alla retribuzione del tempo necessario ad effettuare tali operazioni.
Rilevava che l'obbligo di retribuire il tempo necessario alla vestizione/svestizione oltre che essere unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria era stato altresì riconosciuto dall'Asp che, con regolamento entrato in vigore nell'ottobre 2016 aveva previsto che
“Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta
d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione.
Part Si costituiva, l' eccependo l'inefficacia del regolamento citato dalla resistente in quanto mai formalmente deliberato e, nel merito, la mancanza di prova sia che l'attività di vestizione e svestizione fosse esuberante rispetto all'orario di lavoro sia che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita al fine di consentire le suddette operazioni.
Con note del 13 dicembre 2019, il ricorrente rilevava che l'eccezione di inefficacia del regolamento aziendale era in sostanza irrilevante posto che la fonte del diritto rivendicato era di
Part rango legislativo;
argomentava, inoltre, che la nota n. 36766 del 27.06.2017, citata dall' con la quale era stato disposto che restava confermata la fase sperimentale del sistema di rilevazione automatica delle presenze, e che tale fase sperimentale fosse regolata “con riferimento alle indicazioni dell'ultima versione del regolamento aziendale, predisposta in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti, e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale.”, unitamente alla circostanza che il Regolamento fosse stato pubblicato sul sito internet dell' (“www.asp.rc.it”; MENU “Rilevazione automatica CP_4 presenze Avvisi e Modulistica”, “Regolamento Presenze”), deponeva nel senso della vigenza dello stesso .
Ciò posto, l' , dopo avere sottolineato che i turni soggiacciono al principio della Tes_1
flessibilità oraria, immanente alle professioni sanitarie, talché l'eccedenza oraria impiegata per indossare e dismettere la divisa doveva essere valutata rispetto al monte ore complessivo, rappresentava che era dimostrato dagli estratti dal sistema di rilevazione automatica delle presenze che era prassi che egli dedicasse “alla vestizione/svestizione della divisa minuti in eccedenza, prima e dopo, rispetto alle 7/10 ore di cui si compone il suo turno di lavoro”.
Allegava, inoltre, in relazione al periodo antecedente all'installazione dei marcatempi e per tutte le giornate nelle quali non risultava alcuno sforamento orario dai report delle timbrature, la sussistenza di una prassi generalizzata di cui descriveva i passaggi.
Premettendo che, presso il nosocomio di Locri, sono installati (ed effettivamente operativi a far tempo dal mese di ottobre 2016) n. tre rilevatori automatici delle presenze, che tuttavia ai reparti in discorso si accede anche da altri ingressi più agevoli, rappresentava che i dipendenti effettuavano le seguenti attività prima dell'inizio del turno lavorativo: : a) parcheggiavano il proprio veicolo nel primo posto disponibile;
b) si dirigevano direttamente al reparto al fine di abbreviare il più possibile il passaggio delle consegne o comunque di “prendere in carico” il paziente, consentendo, dunque, un passaggio più rapido delle informazioni necessarie per gestire i singoli pazienti;
c) indossavano la divisa fornita dall'Ospedale, con la precisazione che gli spogliatoi (talvolta suddivisi in “uomini” e “donne”) adibiti all'attività di vestizione/svestizione sono dislocati all'interno dei vari reparti in cui i dipendenti rispettivamente prestano servizio;
d) solo successivamente, si recavano , percorrendo i corridoi all'interno dell' a timbrare la Pt_2
presenzapresso il punto di installazione del dispositivo marcatempo (ciò, a far tempo dal mese di ottobre 2016, da quando cioè erano effettivamente operativi i predetti rilevatori automatici delle presenze).
Simmetricamente, dopo la fine del turno: si recavano a timbrare l'uscita presso il punto di installazione del dispositivo marcatempo (ante ottobre 2016: annotavano l'uscita sui c.d. “fogli di presenza”, posti all'interno del reparto); poi, tornavano nel reparto ove prestavano servizio e si accertavano che i colleghi del turno successivo avessero, nel frattempo, preso correttamente e completamente in carico pazienti e ricoverati;
dismettevano la divisa cambiandosi negli spogliatoi dislocati all'interno del reparto;
infine, si recavano nell'area ove hanno parcheggiato il proprio veicolo, all'incirca 15/20 minuti dopo la fine del proprio turno.
Il Giudice di prime cure, dopo avere esaminato il quadro normativo e ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha accolto il ricorso.
In particolare ha rilevato che, potendosi considerare in re ipsa l'obbligo di indossare una specifica divisa direttamente sul luogo di lavoro e non preventivamente a casa, vigeva in generale nella materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il principio in base al quale il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale avrebbe dovuto fornire la prova dell'esatto adempimento.
Nel caso di specie, peraltro, ricorrente aveva allegato le attestazioni delle presenze per gli anni oggetto di giudizio, con i fogli di presenza rilasciati dal datore di lavoro e, dal 1.10.2016 in poi, con la certificazione del sistema elettronico (badge). Part Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituito il Congiusta, che ha chiesto il rigetto dell'appello
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 29 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con il primo motivo di appello l' eccepisce “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro.Non soltanto: non è stato dimostrato che i dipendenti siano obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
Con il secondo motivo viene dedotta “erronea valutazione del quantum in ordine al ccnl 2016-
2018.”
Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
La tesi del ricorrente appare permeate da alcuni equivoci di fondo: fermo e incontestato che il tempo dedicato alla vestizione svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che le modalità delle stesse siano imposte dal datore di lavoro.
L'equivoco appare evidente dallo iato esistente tra le allegazioni del ricorrente - che sostiene di spendere del tempo aggiuntivo rispetto al normale turno di lavoro e che ciò sarebbe risultato dalle timbrature prodotte - e la domanda giudiziale: il riconoscimento della retribuzione per trenta minuti di default per ogni turno, è sganciato totalmente dai minuti in eccesso risultanti dalle timbrature.
A questo proposito, appare opportuno fare alcune precisazioni in ordine al regolamento
Part Part dell' prodotto dall'appellato, di cui l' ha contestato l'efficacia, ancorchè il lavoratore abbia
- nel momento in cui ha eccepito l'irrilevanza della contestazione effettuata dall' Pt_1 sostanzialmente convenuto sull'inidoneità dello stesso a fondare le domande svolte in giudizio.
Il lavoratore ha prodotto un documento che sì è denominato regolamento, ma è privo di un qualsiasi requisito formale atto a far qualificare lo stesso come tale. La circostanza è resa evidente dal frontespizio del documento depositato: lo spazio successivo alle parole “Approvato con delibera commisariale del” è lasciato in binaco, cosi come bianco è lo spazio relativo alla data di approvazione.
In sintesi il documento prima ancora di essere inefficace è giuridicamente inesistente.
Ciò posto, è nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicità in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore dall'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita, che appunto esonera il lavoratore da qualsiasi onere probatorio, non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineari i contorni dei reciproci diritti e doveri in materia, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la susissistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato. Nel caso di specie non viene nemmeno indicato il reparto e viene esplicitamente affermato che gli spogliatoi si trovano all'interno dei reparti stessi.
Alla citata carenza di allegazione si aggiunge la contraddittorietà delle restanti affermazioni
L'attisano ha affermato, in relazione al periodo nel quale erano installati i marcatempo, di avere prolungato il proprio turno per indossare e dismettere la divisa e ciò sarebbe risultato dal prospetto delle timbrature depositato.
E però da tale prospetto emerge una estrema variabilità: dall'assenza di eccedenza di tempo rispetto al turno di lavoro (anzi, alle volte, emerge un un orario inferiore ripsetto a quello del turno allegato), all'eccedenza di pochi minuti, all'eccedenza di un numero maggiore di minuti, alle volte pari anche a trenta/quaranta minuti, quasi mai, però, distribuiti simmetricamente tra entrata e uscita anzi spesso concentrati o in entrata o in uscita.
Da tale estrema altalenanza, non soltanto, emerge la mancanza di un obbligo imposto dall'Azienda (su cui meglio infra) ma soprattutto emerge il contrasto con quanto allegato: se vi era un obbligo sia in entrata che in uscita di prolungamento del turno per indossare e dismettere la divisa, appare incomprensibile perché i minuti aggiuntivi si concentrino spesso o solo all' inizio o solo alla fine del turno.
Né vale il richiamo effettuato dal lavoratore, al precipuo ed esplicito scopo di sanare tale evidente contraddittorietà, all'istituto della flessibilità in base alla quale “l'inizio e il termine effettivi del turno di lavoro sono, nei limiti della flessibilità, prerogativa del lavoratore e, dunque, non sindacabili”. Principio senz'alto giusto ma del tutto inidoneo a risolvere la segnalata incongruenza.
Le contraddizioni in punto di allegazione sono, se è possibile, ancora più evidenti con riferimento alla “prassi” seguita dai dipendenti dell'azienda descritta nei minimi particolari dal lavoratore.
Lo stesso ha, infatti, sostenuto, che i dipendenti per comodità rispetto al luogo in cui avevano parcheggiato la macchina si recavano direttamente in reparto, per lo scambio di consegne e indossare la divisa, per poi andare a timbrare il cartellino, e, alla scadenza del turno - cosa francamente incomprensibile, - si recavano con la divisa ancora indosso a timbrare il cartellino posto nei vari ingressi del nosocomio, per poi tornare in reparto, cambiarsi e finalmente avviarsi verso l'uscita
Quindi da una parte il lavoratore sostiene che il prolungamento orario sia dimostrato dal report delle timbrature – dunque l'orario precedente e successivo, rispetto all'inizio e alla fine del turno era regolarmente registrato- e dall'altra allega la sussistenza di un prassi, peraltro alquanto farraginosa, in base alla quale, invece, le attività di vestizione e svestizione erano effettuate, non durante il turno, bensì prima e dopo rispettivamente la timbratura in ingresso e la timbratura in uscita.
Il tutto, senza dimostrare il secondo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza e cioè la sussistenza di un obbligo.
Il lavoratore, infatti, si è limitato alla mera affermazione dell'esistenza di un siffatto obbligo Part senza precisarne - a fronte di esplicita contestazione da parte dell' - la fonte e senza allegare alcun indice sintomatico (possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge. Senza che emerga, come già detto, dalla natura del reparto e dall'ubicazione degli spogliatoi la sussistenza di un'implicita direttiva in tal senso.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non era certo idonea a attestare la sussistenza di un obbligo che per essere giuridicamente tale o è consacrato in esplicite direttive o potrebbe essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati o ancor prima mai allegati dal ricorrente.
Anzi, non è superfluo ricordare, che proprio dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta
– report delle presenze e c.d prassi seguita dai dipendenti – emerge una estrema variabilità, connessa peraltro ad esigenze di comodità del dipendente (scelta dell'entrata più vicina al parcheggio), che cozza irrimediabilmente con la sussistenza di alcun obbligo imposto dalla datrice di lavoro.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Vista la complessità della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale in materia sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 , avverso la sentenza n. 914/2022 del Giudice del lavoro di Locri, Controparte_5
pubblicata in data 26/10/2022, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta da Controparte_5
Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 695/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ROSA Parte_1
LOMBARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. BRUNO FERRO', Controparte_1
giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, - dipendente dell' Controparte_1 Parte_1
Part
con la qualifica di infermiere, posizione economica 7D5 – convenendo in giudizio l'
[...] rassegnava le seguenti conclusioni: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare - sulla base dei fatti provati e del materiale probatorio agli atti - la sussistenza in capo al Ricorrente del diritto vantato per differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”:
→ dal 8 novembre 2013 al 8 novembre 2018 e, altresì, dal 9 novembre 2018 al 31 gennaio
2019, OVVERO per il periodo di anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
quanto sopra, anche con riferimento all'ulteriore periodo di tempo maturato e maturando sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, con riferimento al diverso periodo che verrà accertato in corso di causa;
CP_2
→ per un importo complessivo Euro 11.013,26 dal 8 novembre 2013 al 8 novembre 2018 (per
Euro 10.537,50) e, altresì, dal 9 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 (per Euro 475,76), OVVERO per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
OLTRE alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, OVVERO per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'Ill.mo
Giudice adito;
il tutto, OLTRE interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria;
e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, con sede legale in Via Diana n. 3 e sede effettiva per la notifica degli atti giudiziari in
[...]
Via Sant'Anna II Tronco n. 18/D – 89128, Reggio Calabria (RC), P.IVA , in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Ricorrente, della differenza retributiva a titolo di “INDENNITA' DIVISA”:
- per un importo complessivo di Euro 11.013,26 dal 8 novembre 2013 al 8 novembre 2018 (per
Euro 10.537,50) e, altresì, dal 9 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 (per Euro 475,76), OVVERO per l'importo da quantificare per anni cinque decorrenti dalla data di notifica del presente ricorso;
OLTRE alle ulteriori somme maturate e maturande sino all'emanazione della sentenza che definisce il presente giudizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro, OVVERO per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. dall'Ill.mo
Giudice adito;
il tutto, OLTRE interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze al saldo e con ogni conseguente declaratoria.”
A sostegno della domanda deduceva in punto di fatto di essere obbligato, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, ad indossare e a dismettere una divisa, senza mai ricevere la correlativa indennità.
Richiamando l'art. 27 3° comma, “Clausole speciali”, C.C.N.L. del 20.09.2001 – a mente del quale, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature – e l'art 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003 (attuativo delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE) - che impone di considerare come orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” - concludeva che al lavoratore non era lasciata alcuna autonomia di luogo e di tempo nell'organizzazione dell'attività “preliminari” di vestizione e svestizione della divisa, gravando sullo stesso l'obbligo di presentarsi sul posto di lavoro, avendo già indossato la divisa, nei locali a ciò appositamente adibiti dal datore di lavoro, con il conseguente diritto alla retribuzione del tempo necessario ad effettuare tali operazioni.
Rilevava che l'obbligo di retribuire il tempo necessario alla vestizione/svestizione oltre che essere unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria era stato altresì riconosciuto dall'Asp che, con regolamento entrato in vigore nell'ottobre 2016 aveva previsto che
“Al personale che ha l'obbligo di indossare una divisa per disposizioni datoriali, è riconosciuta
d'ufficio l'eccedenza oraria ad ogni cambio turno di 15 minuti prima e dopo per la rispettiva vestizione e svestizione.
Part Si costituiva, l' eccependo l'inefficacia del regolamento citato dalla resistente in quanto mai formalmente deliberato e, nel merito, la mancanza di prova sia che l'attività di vestizione e svestizione fosse esuberante rispetto all'orario di lavoro sia che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita al fine di consentire le suddette operazioni.
Con note del 13 dicembre 2019, il ricorrente rilevava che l'eccezione di inefficacia del regolamento aziendale era in sostanza irrilevante posto che la fonte del diritto rivendicato era di
Part rango legislativo;
argomentava, inoltre, che la nota n. 36766 del 27.06.2017, citata dall' con la quale era stato disposto che restava confermata la fase sperimentale del sistema di rilevazione automatica delle presenze, e che tale fase sperimentale fosse regolata “con riferimento alle indicazioni dell'ultima versione del regolamento aziendale, predisposta in linea con le indicazioni pervenute dai tavoli di concertazione sindacale all'uopo esperiti, e di cui si dispone la pubblicazione sul sito aziendale.”, unitamente alla circostanza che il Regolamento fosse stato pubblicato sul sito internet dell' (“www.asp.rc.it”; MENU “Rilevazione automatica CP_4 presenze Avvisi e Modulistica”, “Regolamento Presenze”), deponeva nel senso della vigenza dello stesso .
Ciò posto, l' , dopo avere sottolineato che i turni soggiacciono al principio della Tes_1
flessibilità oraria, immanente alle professioni sanitarie, talché l'eccedenza oraria impiegata per indossare e dismettere la divisa doveva essere valutata rispetto al monte ore complessivo, rappresentava che era dimostrato dagli estratti dal sistema di rilevazione automatica delle presenze che era prassi che egli dedicasse “alla vestizione/svestizione della divisa minuti in eccedenza, prima e dopo, rispetto alle 7/10 ore di cui si compone il suo turno di lavoro”.
Allegava, inoltre, in relazione al periodo antecedente all'installazione dei marcatempi e per tutte le giornate nelle quali non risultava alcuno sforamento orario dai report delle timbrature, la sussistenza di una prassi generalizzata di cui descriveva i passaggi.
Premettendo che, presso il nosocomio di Locri, sono installati (ed effettivamente operativi a far tempo dal mese di ottobre 2016) n. tre rilevatori automatici delle presenze, che tuttavia ai reparti in discorso si accede anche da altri ingressi più agevoli, rappresentava che i dipendenti effettuavano le seguenti attività prima dell'inizio del turno lavorativo: : a) parcheggiavano il proprio veicolo nel primo posto disponibile;
b) si dirigevano direttamente al reparto al fine di abbreviare il più possibile il passaggio delle consegne o comunque di “prendere in carico” il paziente, consentendo, dunque, un passaggio più rapido delle informazioni necessarie per gestire i singoli pazienti;
c) indossavano la divisa fornita dall'Ospedale, con la precisazione che gli spogliatoi (talvolta suddivisi in “uomini” e “donne”) adibiti all'attività di vestizione/svestizione sono dislocati all'interno dei vari reparti in cui i dipendenti rispettivamente prestano servizio;
d) solo successivamente, si recavano , percorrendo i corridoi all'interno dell' a timbrare la Pt_2
presenzapresso il punto di installazione del dispositivo marcatempo (ciò, a far tempo dal mese di ottobre 2016, da quando cioè erano effettivamente operativi i predetti rilevatori automatici delle presenze).
Simmetricamente, dopo la fine del turno: si recavano a timbrare l'uscita presso il punto di installazione del dispositivo marcatempo (ante ottobre 2016: annotavano l'uscita sui c.d. “fogli di presenza”, posti all'interno del reparto); poi, tornavano nel reparto ove prestavano servizio e si accertavano che i colleghi del turno successivo avessero, nel frattempo, preso correttamente e completamente in carico pazienti e ricoverati;
dismettevano la divisa cambiandosi negli spogliatoi dislocati all'interno del reparto;
infine, si recavano nell'area ove hanno parcheggiato il proprio veicolo, all'incirca 15/20 minuti dopo la fine del proprio turno.
Il Giudice di prime cure, dopo avere esaminato il quadro normativo e ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha accolto il ricorso.
In particolare ha rilevato che, potendosi considerare in re ipsa l'obbligo di indossare una specifica divisa direttamente sul luogo di lavoro e non preventivamente a casa, vigeva in generale nella materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il principio in base al quale il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale avrebbe dovuto fornire la prova dell'esatto adempimento.
Nel caso di specie, peraltro, ricorrente aveva allegato le attestazioni delle presenze per gli anni oggetto di giudizio, con i fogli di presenza rilasciati dal datore di lavoro e, dal 1.10.2016 in poi, con la certificazione del sistema elettronico (badge). Part Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati.
Si è costituito il Congiusta, che ha chiesto il rigetto dell'appello
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 29 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Part Con il primo motivo di appello l' eccepisce “ l'erronea interpretazione dei dati fattuali e documentali /Mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la domanda di indennità di divisa.”
In particolare l'Asp, rilevando che non vi è dubbio che sussista in capo al ricorrente l'obbligo di indossare l'abbigliamento di servizio per ragioni di igiene e di sicurezza, eccepisce che non è stato provato se il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolga al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro.Non soltanto: non è stato dimostrato che i dipendenti siano obbligati ad indossare gli indumenti di lavoro prima della timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
Con il secondo motivo viene dedotta “erronea valutazione del quantum in ordine al ccnl 2016-
2018.”
Il primo motivo di appello è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
La tesi del ricorrente appare permeate da alcuni equivoci di fondo: fermo e incontestato che il tempo dedicato alla vestizione svestizione della divisa debba essere retribuito e non necessiti di alcuna autorizzazione, ciò non significa che il lavoratore sia esonerato dall'onere di provare che tali attività siano state svolte al di fuori del turno di lavoro e che le modalità delle stesse siano imposte dal datore di lavoro.
L'equivoco appare evidente dallo iato esistente tra le allegazioni del ricorrente - che sostiene di spendere del tempo aggiuntivo rispetto al normale turno di lavoro e che ciò sarebbe risultato dalle timbrature prodotte - e la domanda giudiziale: il riconoscimento della retribuzione per trenta minuti di default per ogni turno, è sganciato totalmente dai minuti in eccesso risultanti dalle timbrature.
A questo proposito, appare opportuno fare alcune precisazioni in ordine al regolamento
Part Part dell' prodotto dall'appellato, di cui l' ha contestato l'efficacia, ancorchè il lavoratore abbia
- nel momento in cui ha eccepito l'irrilevanza della contestazione effettuata dall' Pt_1 sostanzialmente convenuto sull'inidoneità dello stesso a fondare le domande svolte in giudizio.
Il lavoratore ha prodotto un documento che sì è denominato regolamento, ma è privo di un qualsiasi requisito formale atto a far qualificare lo stesso come tale. La circostanza è resa evidente dal frontespizio del documento depositato: lo spazio successivo alle parole “Approvato con delibera commisariale del” è lasciato in binaco, cosi come bianco è lo spazio relativo alla data di approvazione.
In sintesi il documento prima ancora di essere inefficace è giuridicamente inesistente.
Ciò posto, è nota l'evoluzione giurisprudenziale in materia: dall'affermazione della necessità di un'eterodirezione esplicità in ordine alle attività di vestizione/svestizione delle divise al riconoscimento della sussistenza della c.d. eterodirezione implicita - che esonera il lavoratore dall'onere probatorio in ordine alla sussistenza di specifiche direttive datoriali in tal senso - laddove, come nel caso di specie, superiori esigenze di igiene e sanità impongano che le divise siano indossate all'interno dei luoghi di lavoro.
Ma la c.d eterodirezione implicita, che appunto esonera il lavoratore da qualsiasi onere probatorio, non riguarda i tempi di vestizione e svestizione: la giurisprudenza, chiamata da oltre un decennio a delineari i contorni dei reciproci diritti e doveri in materia, ha precisato che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”.( Cass. 4249/25)
In motivazione è stato altresì ricordato che “l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti”.
In sintesi se non vi è dubbio che il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito è altrettanto indubbio che :1) sia onere del lavoratore dimostrare di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retributo;
2) le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la susissistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso, desumibili ad esempio dalla circostanza di essere assegnati a reparti che non tollerano nemmeno un minuto di possibile scopertura con un'ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato. Nel caso di specie non viene nemmeno indicato il reparto e viene esplicitamente affermato che gli spogliatoi si trovano all'interno dei reparti stessi.
Alla citata carenza di allegazione si aggiunge la contraddittorietà delle restanti affermazioni
L'attisano ha affermato, in relazione al periodo nel quale erano installati i marcatempo, di avere prolungato il proprio turno per indossare e dismettere la divisa e ciò sarebbe risultato dal prospetto delle timbrature depositato.
E però da tale prospetto emerge una estrema variabilità: dall'assenza di eccedenza di tempo rispetto al turno di lavoro (anzi, alle volte, emerge un un orario inferiore ripsetto a quello del turno allegato), all'eccedenza di pochi minuti, all'eccedenza di un numero maggiore di minuti, alle volte pari anche a trenta/quaranta minuti, quasi mai, però, distribuiti simmetricamente tra entrata e uscita anzi spesso concentrati o in entrata o in uscita.
Da tale estrema altalenanza, non soltanto, emerge la mancanza di un obbligo imposto dall'Azienda (su cui meglio infra) ma soprattutto emerge il contrasto con quanto allegato: se vi era un obbligo sia in entrata che in uscita di prolungamento del turno per indossare e dismettere la divisa, appare incomprensibile perché i minuti aggiuntivi si concentrino spesso o solo all' inizio o solo alla fine del turno.
Né vale il richiamo effettuato dal lavoratore, al precipuo ed esplicito scopo di sanare tale evidente contraddittorietà, all'istituto della flessibilità in base alla quale “l'inizio e il termine effettivi del turno di lavoro sono, nei limiti della flessibilità, prerogativa del lavoratore e, dunque, non sindacabili”. Principio senz'alto giusto ma del tutto inidoneo a risolvere la segnalata incongruenza.
Le contraddizioni in punto di allegazione sono, se è possibile, ancora più evidenti con riferimento alla “prassi” seguita dai dipendenti dell'azienda descritta nei minimi particolari dal lavoratore.
Lo stesso ha, infatti, sostenuto, che i dipendenti per comodità rispetto al luogo in cui avevano parcheggiato la macchina si recavano direttamente in reparto, per lo scambio di consegne e indossare la divisa, per poi andare a timbrare il cartellino, e, alla scadenza del turno - cosa francamente incomprensibile, - si recavano con la divisa ancora indosso a timbrare il cartellino posto nei vari ingressi del nosocomio, per poi tornare in reparto, cambiarsi e finalmente avviarsi verso l'uscita
Quindi da una parte il lavoratore sostiene che il prolungamento orario sia dimostrato dal report delle timbrature – dunque l'orario precedente e successivo, rispetto all'inizio e alla fine del turno era regolarmente registrato- e dall'altra allega la sussistenza di un prassi, peraltro alquanto farraginosa, in base alla quale, invece, le attività di vestizione e svestizione erano effettuate, non durante il turno, bensì prima e dopo rispettivamente la timbratura in ingresso e la timbratura in uscita.
Il tutto, senza dimostrare il secondo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza e cioè la sussistenza di un obbligo.
Il lavoratore, infatti, si è limitato alla mera affermazione dell'esistenza di un siffatto obbligo Part senza precisarne - a fronte di esplicita contestazione da parte dell' - la fonte e senza allegare alcun indice sintomatico (possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavore di indossare e dismettere la divisa ripettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge. Senza che emerga, come già detto, dalla natura del reparto e dall'ubicazione degli spogliatoi la sussistenza di un'implicita direttiva in tal senso.
Alla luce di tali considerazioni, la prova articolata si appalesa del tutto inammissibile, in quanto volta a confermare tramite testimoni la circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non era certo idonea a attestare la sussistenza di un obbligo che per essere giuridicamente tale o è consacrato in esplicite direttive o potrebbe essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati o ancor prima mai allegati dal ricorrente.
Anzi, non è superfluo ricordare, che proprio dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta
– report delle presenze e c.d prassi seguita dai dipendenti – emerge una estrema variabilità, connessa peraltro ad esigenze di comodità del dipendente (scelta dell'entrata più vicina al parcheggio), che cozza irrimediabilmente con la sussistenza di alcun obbligo imposto dalla datrice di lavoro.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Vista la complessità della vicenda e l'evoluzione giurisprudenziale in materia sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 , avverso la sentenza n. 914/2022 del Giudice del lavoro di Locri, Controparte_5
pubblicata in data 26/10/2022, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta da Controparte_5
Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)