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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11136/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FERRERI PAOLO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FARIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
***
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente CP_1 tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 2 L. 224/84 si considera inabile l'assicurato o il titolare di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, invece, si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di GENNAIO 2024.
In particolare, il ctu ha così concluso. “L'obiettività clinica riscontrata in sede di visita peritale , supportata dalla documentazione sanitaria in atti , ha evidenziato una riduzione dei movimenti della colonna ai gradi medi , contrattura dei muscoli paravertebrali e segni di coinvolgimento radicolare secondario vista la positiva delle manovre semeiologiche. Appare evidente come tale patologia limiti in modo severo la funzionalità statico dinamica del rachide rendendolo certamente non in grado di affrontare posture e sollecitazioni incongrue come quelle richieste dalla tipologia lavorativa del ricorrente che è quella di autista addetto al carico e scarico delle casse di bevande. Tale quadro è aggravato dalla pregressa frattura della gamba dx e della lesione della mano sx indennizzate dall' con il 17 % di danno biologico. Il ricorrente inoltre ha subito una tiroidectomia CP_2 totale per un gozzo con successiva terapia radiometabolica che ha provocato una complicanza attinica. Il sig ha subito anni orsono un trauma domestico con emorragia cerebrale cui è Pt_1 reliquata una sdr psico organica che si manifesta con un lieve rallentamento ideo motorio ed una depressione del tono dell'umore. Ancora il ricorrente è affetto da un diabete mellito tipo 2 in trattamento orale in attuale fase di buon compenso glico metabolico ma che può andare incontro
a scompenso durante lo sforzo fisico costante e da una poliglobulia che necessita di periodi salassi per ripristinare i normali valori dell'ematocrito.
Data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate così posso rispondere in scienza e coscienza ai quesiti posti dalla S.V.Ill.ma: è affetto da affezioni permanenti che riducono Parte_1 la propria capacità di lavoro in ocuupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo
(1/3) , con decorrenza Gennaio 2024.”
Si ritiene di aderire conclusioni cui è pervenuto il CTU, non contestate dalle parti.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11.10.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal GENNAIO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi, CP_1 previa verifica a cura dell' dei requisiti diversi da quello sanitario. Pt_2
2. Spese di lite compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 10.04.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo