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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2523/2022 ruolo generale affari contenziosi civili da:
nato a [...] il [...], con l' Parte_1
avv. GALLO GIOVANNI BATTISTA - RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...], con l' CP_1
avv. GENTILE TERESA SESTILIA MARIA - RESISTENTE
E
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_2
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio religioso (legge n. 898/1970
e successive modifiche)
CONCLUSIONI: come da note di p.c. ex art. 127 ter CPC
FATTO e DIRITTO
1 Con ricorso presentato in data 4.11.2022, ha Parte_1
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in San Lorenzo Bellizzi in data 9.5.1993 (registro atti di matrimonio del
[...]
detto Comune, anno 1993, parte II^, serie A, n. 1). Ha dedotto che dal rapporto di coniugio non sono nati figli;
che si è separato dalla moglie con accordo omologato da questo Tribunale con decreto del 27.2/1.3.2018; che tale accordo ha previsto, tra l' altro, che egli dovesse contribuire al mantenimento della moglie con un assegno mensile di € 250,00; che il mutamento delle condizioni
1 economiche e personali sue e della moglie giustificano l' eliminazione ovvero la riduzione dell' assegno di mantenimento da lui dovuto alla moglie.
2 si è associata alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio ma si è opposta all' eliminazione ovvero riduzione dell' assegno di mantenimento, facendo presente che il mutamento delle condizioni personali ed economiche medio tempore sopravvenute hanno riguardato solo lei stessa e in senso peggiorativo rispetto al tempo dell' accordo di separazione.
3 All' esito dell' udienza di comparizione coniugi del 7.3.2023, il Presidente del
Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti confermando l' obbligo, in capo al marito, di contribuire al mantenimento della moglie come concordato in sede di separazione.
Disattesa la richiesta della difesa del di interrogatorio formale Parte_1
della e richiesta ad entrambe le parti la produzione delle ultime CP_1
dichiarazioni dei redditi presentate, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio con ordinanza del 3.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190
CPC, ridotti a gg. 20 + 20.
4 Con nota del 20.3.2023 il PM ha espresso parere non oppositivo alla domanda di cessazione degli effetti civili.
***
5 La domanda di divorzio, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, merita accoglimento stante l' accertata impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, l' irrevocabilità del decreto di omologa dell' accordo di separazione e l' avvenuto decorso dei sei mesi dalla data dell' udienza presidenziale del giudizio di separazione (causa di scioglimento del matrimonio di cui all' art. 3 n. 2 lettera b legge 898/1970 e successive modifiche).
6 L' unica questione controversa attiene alla spettanza in capo alla CP_1 dell' assegno divorzile di cui all' art. 5 comma 6 legge n. 898/1970, a mente del quale << con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
2 ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive>>.
Orbene, premesso che tale assegno presuppone <la precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi>>
(Cass. I^, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024), va osservato che, nel caso di specie, sussiste tale disparità, atteso che: a) il è proprietario Parte_1
esclusivo della casa ove abita in Villapiana laddove la è proprietaria CP_1
solo per 1/3 della casa ove ella abita in Francavilla Marittima;
b) il Parte_1
è infermiere a tempo indeterminato dell' Controparte_3
laddove la è operaia che lavora con contratti a tempo
[...] CP_1
determinato; c) il ha dichiarato un reddito imponibile negli ultimi Parte_1 tre anni pari a € 32.357,00 (anno 2021), € 36.602,00 (anno 2022) e €
32.279,00 (anno 2021) laddove la ha dichiarato redditi di ben CP_1 minore importo pari a € 10.473,00 (anno 2021), € 16.254,00 (anno 2022) e €
8.342,00 (anno 2023), redditi comprensivi dell' assegno di mantenimento versatole dal marito separato.
7 Tanto assodato sul piano della disparità economico reddituale, è certamente riconoscibile in favore della un assegno divorzile a carico dell' ex CP_1
marito in funzione esclusivamente assistenziale, tenuto in particolare conto della durata del matrimonio (o meglio della convivenza vissuta durante il matrimonio: dal 1993 al 2017: 24 anni).
8 Per quanto attiene all' entità dell' assegno, occorre considerare che con l' accordo di separazione il ha versato alla moglie l' importo di € Parte_1
30.000,00 quale somma concordata per ristorarla della cessione della sua quota della ex casa coniugale;
inoltre, con il medesimo accordo il si è impegnato a estinguere da solo il mutuo contratto da Parte_1 entrambi i coniugi per l' acquisto, a nome del solo marito, della casa di
Villapiana (in forza dell' atto di surroga con il Banco di Napoli del 26.1.2017, il rimborso del mutuo avviene nell' arco di 15 anni con rate mensili di € 412,00
3 cadauna di cui la prima è scaduta in data 1 aprile 2017: pertanto l' ultima rata andrà a scadere l' 1.3.2032).
Alla luce delle suindicate circostanze di fatto, l' entità dell' assegno divorzile può ragionevolmente essere stabilita nell' importo mensile di € 180,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
P.Q.M.
Vista la legge n. 898/1970 e succ. mod.,
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a San Lorenzo Bellizzi Parte_1 CP_1
in data 9.5.1993;
b) Ordina all' ufficiale dello stato civile del Comune di San Lorenzo Bellizzi di annotare la presente sentenza a margine dell' atto di matrimonio;
c) Dispone che il , con decorrenza dal mese successivo alla Parte_1
data di pubblicazione della presente sentenza, versi alla , a CP_1 titolo di assegno divorzile, l' assegno di € 180,00 entro il 10 del mese
(importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT);
d) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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