Art. 8.
Per il potenziamento delle opere marittime, nonche' per altri interventi rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2 della citata legge 31 ottobre 1957, n. 1009 , e' ulteriormente aumentata di lire 7.470.000.000.
Per il completamento e la nuova esecuzione di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , la spesa di lire 500 milioni autorizzata con l'art. 7 della ripetuta legge 31 ottobre 1957, n. 1009 e' elevata a lire 4.500.000.000.
Per il potenziamento delle opere marittime, nonche' per altri interventi rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2 della citata legge 31 ottobre 1957, n. 1009 , e' ulteriormente aumentata di lire 7.470.000.000.
Per il completamento e la nuova esecuzione di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , la spesa di lire 500 milioni autorizzata con l'art. 7 della ripetuta legge 31 ottobre 1957, n. 1009 e' elevata a lire 4.500.000.000.