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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 629/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30.3.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , nata Rovigo il 10.1.1974, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), nata a [...] il [...] e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall' Avv. C.F._3
Alessio Orsini;
appellante
contro on sede Controparte_1
legale in Longare (VI), Via Ponte di Costozza n. 12 (C.F. – P.I. ) in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_2
[... [...]
[...] [
(C.F. e P.I. , con sede in Rovigo, alla Via Casalini n. 10, contumace;
[...] P.IVA_3
in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Parte_4
con sede legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. e P.IVA , nella Parte_5 P.IVA_4
qualità di procuratrice speciale di con sede legale in Milano, via Parte_6
Vittorio Betteloni, n. 2, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Renato P.IVA_5
Sardi;
appellate
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. sentenza n. 789/2022 pubblicata il 28.9.2022
del Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare,
disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza e del mutuo ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata della Sentenza n. 789/2022 pubblicata il 28/09/2022 e non notificata, emessa dal Tribunale di
Rovigo, nella persona del Giudice Istruttore dott. Pier Francesco Bazzega, a definizione del giudizio civile RG n. 2717/2018, di opposizione a decreto ingiuntivo e non notificata: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande spiegate dalla intervenuta o in ogni caso la tardività e quindi l'inammissibilità della nuova Parte_6
produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione ed intervento e nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.;
2 accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto in capo alla Parte_6
accertare e dichiarare la nullità del mutuo per simulazione relativa;
accertare e dichiarare la nullità del mutuo per concessione abusiva del credito e per difetto di causa in concreto;
accertare e dichiarare la nullità del mutuo per difetto della causa in concreto per essere stato utilizzato per percepire somme indebite applicate sul conto aziendale del SI;
Parte_3
accertare e dichiarare in via incidentale la nullità della fideiussione;
in accoglimento delle conclusioni così come precisate nelle note di trattazione scritta dell'udienza di p.c. del 01.06.2022 di seguito riprodotte:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare:
Attesa la pregiudizialità del giudizio pendente innanzi a Codesto Tribunale di Rovigo con il numero 3025/2018, disporre la sospensione del presente giudizio di opposizione o la riunione di quello successivamente incardinato;
Nel merito, in via principale:
Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque
REVOCARE integralmente il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto alla per tutti i motivi dedotti nel CP_1
presente atto;
ACCERTARE E DICHIARARE, che il mutuo chirografario oggetto di diretta ingiunzione altro non è se non il consolidamento dell'esposizione in conto corrente n. 26/000063118 su cui venne
3 concesso un fido ordinario di modo che i due rapporti possano ritenersi collegati ed unitari e che entrambi i finanziamenti, ovvero di fido in conto corrente prima e di mutuo poi, vennero concessi dalla Banca solo formalmente alle SIe e che non nemmeno Parte_1 Parte_2 Pt_7
in requisiti di finanziabilità, volendo invece finanziare la ditta individuale “ Parte_8
” e quindi ACCERTARE E DICHIARARE la simulazione del fido in conto corrente e
[...]
del mutuo chirografario solo formalmente intestati a dei consumatori e che in realtà vennero concessi per aggirare le norme di settore e finanziare indirettamente la ditta individuale del SI
e per l'effetto dichiarare inefficace il contratto di mutuo chirografario e il fido in Parte_3
conto corrente nei confronti delle SIe e rispetto alle quali non potrà Parte_1 Parte_2
produrre alcun effetto ai sensi dell'art. 1414 c.c., con conseguente rigetto integrale della richiesta di pagamento, rispetto alla quale dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva;
ACCERTARE E DICHIARARE l'abusiva concessione del credito per tutti i motivi dedotti ed in particolare per assenza dei presupposti reddituali di finanziabilità, con conseguente declaratoria di nullità del mutuo ed in ogni caso inefficacia nei confronti delle SIe e Parte_1 Pt_2
ai sensi dell'art. 1414 c.c.;
[...]
ACCERTARE E DICHIARARE in ogni caso la non esigibilità delle somme poiché frutto di un contratto illegittimo posto in essere in danno degli opponenti.
ACCERTARE E DICHIARARE in via subordinata rispetto alla simulazione, nullità e comunque inefficacia del mutuo, la sua annullabilità per violenza ex art. 1434 c.c. e ss;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità o comunque l'inefficacia e l'inutilizzabilità della fideiussione omnibus per tutti i motivi dedotti e per ciò che concerne la nullità per violazione delle norme sulla concorrenza, come sancito dalla Cass. con ordinanza del 12.12.2017, da dichiararsi anche solo in via incidentale con revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
4 In via subordinata:
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del finanziamento chirografario oggetto d'ingiunzione e del collegato conto corrente n. 26/000063118, entrambi intestati alle SIe
e per tutti i motivi esposti nel presente atto ed in particolare per nullità Parte_1 Parte_2
della causa in concreto poiché contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. ed utilizzato per percepire somme indebite, frutto d'usura, anatocismo ed interessi, commissioni, valute ed oneri ultralegali, applicati sul rapporto di conto corrente 16699084 della ditta individuale
[...]
” di cui ha ridotto l'apparente saldo debitore, nonché perché utilizzato per Parte_8
aggirare le norme di settore inerenti la sana e prudente concessione e gestione del credito finanziando indirettamente un soggetto che non avrebbe voluto finanziare direttamente;
In via ulteriormente subordinata:
ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi tutti indicati nel presente atto la pattuizione usuraria riferita al finanziamento chirografario oggetto di giudizio, come dedotto in narrativa, ai sensi della normativa antiusura di cui alla l. 108/98, art. 644 c.p., includendo ogni onere e spesa collegati all'erogazione del credito, compresi interessi moratori, commissioni di estinzione anticipata, e ogni altro costo collegato all'erogazione del credito, escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c. e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE
il reale saldo dare – avere tra le parti effettuate le eventuali compensazioni;
Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c.,
salvo ed illimitato ogni più ampio diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
5 Con condanna alle spese, del doppio grado di giudizio, nonché ai compensi di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
- per parte appellata costituita:
“Nel merito, rigettare tutte le ragioni di appello formulate, con piena conferma della sentenza appellata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Su ricorso di con decreto ingiuntivo n. 810/18 emesso dal Tribunale di Rovigo il CP_2
13.9.2018 è stato ingiunto a e a - quali obbligate in via principale - nonché Parte_1 Parte_2
a - quale garante in forza di fideiussione omnibus - il pagamento di € 83.307,06, Parte_3
oltre interessi e spese, per mancato rimborso del residuo dovuto in forza del mutuo chirografario n. 33324 di originari € 100.000,00 contratto in data 12.12.2016, oltre interessi e spese di lite.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo: che il mutuo era stato solo formalmente concesso alle opponenti, ma costituiva una forma surrettizia di finanziamento accordato all'impresa individuale del loro padre , ritenuta non ulteriormente finanziabile in Parte_3
via diretta, al fine di ripianare, in ultima analisi, l'esposizione debitoria relativa al conto corrente ipotecario n. 26/16699084 del 12.1.2000 a questa intestato;
che, in particolare, il mutuo era stato accordato alle sorelle per ripristinare il saldo negativo del c/c n. 63118 – affidato - alle Pt_1
stesse intestato, a sua volta cagionato da precedenti disposizioni di bonifico effettuate dalla banca in favore del predetto conto dell''impresa individuale del padre;
che il mutuo n. 33324 era nullo per difetto di causa in concreto o per abusiva concessione del credito (anche per mancata valutazione del merito creditizio) o comunque inefficace per simulazione relativa;
che erano stati pattuiti interessi usurari;
che era nulla la fideiussione omnibus rilasciata dal padre per effetto d'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Banca d'Italia.
Si è costituita la banca ingiungente opposta, negando la fondatezza dei motivi di opposizione, ed
6 in particolare osservando: che il mutuo era stato accordato alle per ripristinare il Parte_9
saldo negativo del c/c n. 63118 – affidato - alle stesse intestato, a sua volta cagionato da precedenti disposizioni di bonifico dalle stesse e non dalla banca attuate autonomamente in favore del conto dell'impresa individuale del loro padre;
che le opponenti erano partecipi - nella quotidiana operatività e nella percezione degli utili - dell'impresa individuale del padre ed avevano richiesto l'apertura di credito sul conto n. 63118 per affrontare operazioni di ristrutturazione aziendale dell'attività imprenditoriale cui in tal modo partecipavano;
che il mutuo chirografario oggetto di causa era stato lecitamente concesso al fine di estinguere il debito formatosi sul conto n. 63118, senza che fossero predicabili invalidità dello stesso, risultando altresì infondate le doglianze di usurarietà del mutuo perché formulate sull'erroneo presupposto della sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora;
che la fideiussione prestata da Pt_3
andava qualificata come contratto autonomo di garanzia, che non era provata l'intesa
[...]
anticoncorrenziale determinante l'inserimento delle clausole negoziali contestate, che risultava comunque applicabile l'art. 1419 c.c.
Con comparsa del 30.5.2022 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Parte_4
procuratrice speciale di a sua volta cessionaria del credito di Parte_6 CP_2
con contratto del 1.12.2020, facendo proprie le conclusioni della banca cedente.
Disposto lo scambio di memorie ed esclusa l'ammissione della richiesta c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1.6.2022. Con sentenza n. 789/2022 pubblicata il
28.9.2022, il Tribunale di Rovigo ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta.
Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello gli opponenti, sulla base di quattro motivi:
1) Erroneità – violazione di legge della sentenza nella parte in cui non ha rilevato
7 l'inammissibilità dell'intervento di o delle domande nuove da questa Parte_6
proposte – violazione di legge della sentenza nella parte in cui il giudice ha consentito la produzione di documentazione tardiva con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., comunque idonea a provare la titolarità del diritto in capo a Parte_6
2) Erroneità – violazione di legge della sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato la simulazione relativa e/o la nullità per concessione abusiva del credito e/o per difetto della causa in concreto;
3) Erroneità – violazione di legge della sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato la nullità per difetto della causa in concreto a fronte dell'utilizzo delle somme erogate a e Pt_1
per ripianare il conto della impresa individuale affetto da plurimi vizi;
Parte_2
4) Erroneità – violazione di legge della sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato in via incidentale la nullità della fideiussione omnibus rilasciata da . Parte_3
Con atto di costituzione e risposta, si è costituita quale procuratrice di Parte_4
la quale ha sostenuto l'infondatezza dei motivi d'appello concludendo per Parte_6
la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.3.2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_3
, nella quale è stata fusa per incorporazione l'originaria
[...]
ingiungente che non si è costituita seppur ritualmente citata. CP_2
Il primo motivo d'appello, relativo all'ammissibilità dell'intervento di ed Parte_6
alla prova della titolarità del credito in capo all'intervenuta è infondato.
Si deve premettere che l'appellante presenta(va) assai debole interesse in ordine alla questione
8 cui ha invece dato ampio spazio nell'atto d'impugnazione: in primo luogo, la creditrice originaria era ed è rimasta parte del giudizio (l'eventuale accoglimento del motivo non farebbe che confermare la titolarità del credito in favore di quella); in secondo luogo, il processo prosegue comunque, così come avvenuto, tra le parti originarie, salva l'efficacia della sentenza anche nei confronti del successore a titolo particolare, abbia o meno questi esercitato la facoltà di intervenire nel giudizio, assumendo quest'ultimo un ruolo processuale esclusivo solo allorquando, in conseguenza dell'intervento e del consenso di tutte le parti, l'alienante venga estromesso (art. 111, comma 3, c.p.c.), estromissione che, nel caso di specie, non si è verificata;
in terzo luogo, non vi è nessun pericolo per i debitori, nel caso concreto di pagare “male” pagando all'intervenuta, poiché la successione a titolo particolare appare pacifica quantomeno tra gli enti interessati: intervenuta in primo grado la cessionaria in prossimità del termine per la precisazione delle conclusioni, gli scritti conclusivi sono stati depositati solo da questa che, sola, si è costituita nel giudizio d'appello, e per di più è stata depositata (come si dirà) dichiarazione dell'originaria creditrice che dà atto dell'effettuata cessione del credito a Parte_6
In ogni caso, quanto all'ammissibilità dell'intervento non vi è dubbio di sorta, essendo esso avvenuto (poco) prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni: è sufficiente rammentare che “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione” (artt. 268 comma 1 c.p.c.), con la conseguenza che l'atto di intervento volontario del 30 maggio 2022 è ammissibile, essendo stato fissato termine per la precisazione delle conclusioni al successivo 1° giugno;
ed anzi, come precisato dalla Corte di Cassazione, il disposto dell'art. 111, commi 1 e 3, c.p.c. fa sì che l'intervento del successore a titolo particolare possa liberamente avvenire nel corso del giudizio di primo grado e in sede di appello. Questi,
nello spiegare intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, essendo succeduto nella titolarità del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 cod. proc. civ. e non dall'art. 105 cod. proc. civ. e dà
9 luogo, una volta avvenuto, ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (Cass. 18767/2017) o autonomo, come invece vorrebbe l'odierno appellante.
Quanto alla diversa questione relativa alla prova della c.d. titolarità del credito per effetto della cessione, si deve osservare quanto segue.
Devono in primo luogo richiamarsi le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione
(ordinanza n. 20495/2020) a proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
Vero è che risulta essere variamente dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e di merito la questione se sia sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito la produzione in giudizio della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale oppure se sia richiesta un'ulteriore prova ed in particolar modo se il cessionario (di regola una società di cartolarizzazione istituita si sensi della legge n. 130 del 1999) debba produrre il contratto di cessione recante la specifica indicazione del rapporto bancario oggetto di causa.
Deve in proposito tenersi conto di quanto osservato dal giudice di legittimità con l'ordinanza n.
2780/2019: “questa Corte intende dare continuità a quanto statuito da Cass. n. 22268 del 13 settembre 2018. Quanto al primo motivo, in particolare, il giudice d'appello ha affermato che la
10 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi,
sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”.
La produzione del contratto di cessione non costituisce, in ogni caso, requisito indefettibile della prova della cessione del credito (v. ancora Corte di Cassazione, ordinanza n. 2780/2019); in questo senso si è espressa Cass sez. 1, con Ordinanza n. 31188 del 29.12.2017 secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Il Collegio ritiene peraltro condivisibili le considerazioni espresse dalla stessa Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 24798 del 5.11.2020, nella quale si è osservato: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Nella specie, costituendosi, l'intervenuta ha dedotto di aver acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco” in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 1.12.2020 -
11 dunque quando nella causa avanti al Tribunale di Rovigo erano già decorsi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. - con, tra gli altri, . Controparte_4
Orbene, è vero che con la comparsa di costituzione è stato prodotto il solo avviso di avvenuta cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 143 del
5.12.2020 (doc. 2 e che il testo dello stesso non contiene indicazioni testuali Parte_4
sufficienti a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in quanto fa rinvio ad un elenco non prodotto, e tuttavia proprio l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
rinvia anche, consentendo a chiunque di verificare l'avvenuta cessione del singolo rapporto tramite il codice identificativo dello stesso (ndg), ad un sito internet, tutt'ora attivo, come il
Collegio ha potuto verificare. Questo, unitamente alla condotta processuale delle controparti,
avendo la banca convenuta ingiungente di fatto abbandonato il giudizio dopo la costituzione della cessionaria, era prova da valutarsi idonea a dimostrare l'intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Vero è poi che, a fronte della contestazione svolta dagli opponenti in comparsa conclusionale,
con la memoria ex art. 190 c.p.c. l'intervenuta ha depositato ulteriore documentazione, di cui l'appellante ha rilevato l'inammissibilità, lamentando anche violazione del contraddittorio.
Si deve osservare in proposito, come statuito dalla Suprema Corte che la “coincidenza di posizione processuale assunta dal successore a titolo particolare e dal suo dante causa comporta
che il primo non possa proporre domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del suo
diritto di intervenire, qualora venga contestato da una delle parti originarie (Cass. 10490/2001).
Accertamento, questo, che per avvenire deve poter comportare per l'interveniente la possibilità
di addurre ogni prova a ciò funzionale (e per le parti originarie la correlata facoltà di addurre
ogni prova utile a contestare l'asserita legittimazione).
Depone in questo senso il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ., secondo cui in sede di legittimità
possono e debbono essere prodotti i documenti diretti a fornire la prova della legittimazione a
12 proporre ricorso da parte di chi si assuma successore del soccombente in tempi anche successivi
a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del medesimo (Cass.
6238/2006); tale possibilità, se è data all'interno del processo di legittimità, a maggior ragione
non può che essere riconosciuta anche nei gradi di merito, caratterizzati da preclusioni meno
rigide in tema di nuove produzioni documentali.
Il riconoscimento della preclusione di un simile accertamento in correlazione con lo sviluppo
del processo comporterebbe, per contro, non solo la negazione del diritto di intervento che
invece l'art. 111, comma 3, cod. proc. civ. espressamente riconosce, ma anche l'obbligo per il
successore nel diritto controverso di soggiacere agli effetti di merito della sentenza pronunciata,
ai sensi del successivo capoverso, senza avere la possibilità di prendere parte alla lite per
l'impossibilità di far valere la propria legittimazione” (Cass., n. 996/21; v. già S.U., n.
10790/2017).
Con riguardo al caso di specie, nel momento in cui, contestata la c.d. legittimazione sostanziale dell'intervenuta da parte degli opponenti in sede di comparsa conclusionale (legittimamente in difetto di sede anteriore nella quale ciò fosse stato in concreto possibile) e riscontrato un deposito di documentazione – in ipotesi – rilevante in sede di memoria di replica, il Tribunale avrebbe dovuto, al fine di poterne tenere conto in sede di decisione, consentire il contraddittorio sulla documentazione sopravvenuta, anche rimettendo la causa in decisione.
Osserva tuttavia il Collegio, quanto alla presente fase di giudizio, che sia che si ritenesse tale documentazione non producibile in primo grado nella fase decisionale sia che si ritenga avvenuta una violazione del contraddittorio con conseguente nullità, in parte qua, della decisione, trasformatasi tale nullità in motivo di gravame, la Corte d'Appello si trova comunque, onde verificare l'effettiva sussistenza della legittimazione addotta, ad esaminare la documentazione a tal fine prodotta dall'interveniente anche nella presente sede.
Ebbene, pur ritenendosi, come si è osservato sopra, già assolto l'onere della prova con il deposito
13 dell'avviso pubblicato in G.U. munito di dirimente indicazione del sito internet che consentiva e consente a chiunque di verificare l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti, la prova è in ogni caso completata e raggiunta dalla produzione (sub 3 e seguenti) del contratto di cessione intercorso tra Rovigo Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa e Parte_6
(proposta e accettazione con elenco crediti) e dalla dichiarazione di cessione di
[...] [...]
che, nonostante gli omissis del documento contrattuale, rendono palese la Controparte_1
successione dell'intervenuta nel credito dell'originaria ingiungente.
Per completezza si rileva, quanto al passaggio dell'atto d'appello contenente ulteriore contestazione in ordine alla mancata prova dell'iscrizione della cessionaria tra le c.d. società
veicolo, che già nella comparsa d'intervento ex art. 111 c.p.c. erano indicati gli estremi dell'iscrizione di nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca Parte_6 Pt_6
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 “al n. 35745.9”, dato suscettibile di agevole verifica trattandosi di elenco pubblico.
Il secondo e il terzo motivo d'appello, da esaminarsi congiuntamente, denunciano alternativi profili di inefficacia o invalidità del mutuo per cui è causa, che il Tribunale ha ritenuto - secondo gli appellanti, erroneamente - insussistenti.
Il motivo è infondato.
Quanto alla dedotta simulazione relativa del rapporto (secondo la tesi attorea il rapporto di finanziamento sarebbe in effetti stato concluso col padre di OI e e non con queste, Parte_2
che pur vi compaiono formalmente come parte), si deve in primo luogo ricordare che in detta situazione debbono trovare applicazione gli artt. 1417 e 2722 cc, secondo cui la prova della simulazione può essere data senza limiti solo dove essa venga fatta valere dai terzi, essendo esclusa detta prova, così come la prova per presunzioni, ove essa abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e per i quali si alleghi che la stipulazione sia stata
14 anteriore o contemporanea, come è nell'ipotesi di specie.
In ogni caso la tesi è palesemente smentita non solo dalle prove offerte dalle parti ma già dalle stesse deduzioni attoree, avendo le stesse opponenti indicato come la banca volle stipulare il contratto con le figlie e non con il padre in quanto riteneva non ulteriormente finanziabile l'impresa individuale di costui (atto di citazione in primo grado, pag. 6: “Il motivo per cui,
probabilmente, la Banca decise di finanziare la ditta individuale del SI per il tramite Pt_1
della concessione di un fido alle di Lui figlie, è da ricercarsi nel fatto che, ritenne che il SI
fosse già troppo esposto con i precedenti 3 mutui fondiari e con il conto corrente Parte_3
ipotecario e quindi non fosse ulteriormente finanziabile”). La doglianza attorea confonde, a tutto concedere, la destinazione finale della somma erogata con l'accordo contrattuale, che molto chiaramente ebbe quali parti formali ed effettive le figlie di;
ciò anche senza voler Parte_3
ricordare che quello che poteva al più sostenersi per l'apertura di credito che consentì a e Pt_1
di bonificare (con disposizione di queste: doc. 5 conv. primo grado) quasi centomila Parte_2
euro sul conto intestato al padre non può dirsi per il mutuo, cui si riferisce l'ingiunzione, che servì principalmente per ripianare l'esposizione debitoria che, anche per effetto di quei trasferimenti di denaro, presentava il conto corrente n. 63118 acceso nel 2015 dalle attrici appellanti (e non quello intestato al padre, n. 16699084).
Per di più il Tribunale ha opportunamente evidenziato – e ciò rileva anche con riguardo ai profili di asserita invalidità – ancora una volta già sulla base della documentazione attorea, come sia emerso un interesse proprio (e non solo parentale) delle opponenti ad aiutare o sviluppare l'impresa di cui era titolare il padre, giacché esse contribuivano in quella col loro lavoro e partecipavano con quota del 20% ciascuna alla distribuzione degli utili (docc. 2,3, 4, 20 e 23 att. primo grado: dichiarazioni dei redditi e procura ad operare sul conto dell'impresa familiare).
Quanto al fatto in sé che la ragione giustificatrice del mutuo possa essere individuata in quella di
15 ripianare un precedente debito – al di là del fatto che, come si è evidenziato, si tratta del debito maturato sul predetto conto affidato 63118 acceso dalle opponenti, e non di quello maturato sul diverso conto 16699084 che con precedenti disposizioni ed avvalendosi dell'apertura di credito ottenuta esse avevano contribuito a parzialmente ripianare – non può trarsi, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado citando Cass. n. 23149 del 25.7.2022, una ragione di nullità
del contratto di finanziamento.
Nel frattempo è peraltro intervenuta la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 emessa dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che ha ulteriormente confermato la validità del c.d. mutuo solutorio, fissando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Né, infine, la nullità del mutuo può essere affermata rilevando una carente o inadeguata valutazione da parte della banca mutuante del merito creditizio delle opponenti appellanti,
carenza desunta dalle stesse dal conseguimento da parte loro di redditi insufficienti a far fronte all'obbligo restitutorio.
Pur essendo indubbio dovere della banca quello di valutare con prudenza e adeguata istruttoria le condizioni finanziarie e patrimoniali e, quindi, la capacità restitutoria di colui che chiede un finanziamento (v. ex multis Cass., n. 1387/2023; n. 18610/2022; n. 9983/2017), dovere desumibile dal combinato disposto degli artt. 1176, 1337 c.c. e 5 T.U.B, non vi è nessuna norma
16 dell'ordinamento che consenta di affermare che la generica violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio comporti nullità del contratto di mutuo, costituendo l'eventuale condotta inappropriata dell'istituto di credito, semmai, presupposto per la condanna al risarcimento dei danni e/o per la risoluzione del contratto nei casi che lo consentano. E d'altra parte la Cassazione ha più volte, anche con riguardo ad altre fattispecie di violazioni in presenza delle quali taluno invocava la sanzione della nullità del contratto, statuito che la violazione di una norma imperativa non dà necessariamente luogo alla nullità del contratto, dal momento che l'art. 1418 c.c., comma 1, facendo salva l'ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio mediante la predisposizione di un meccanismo alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma (Cass. n. 7243/2024; n. 25209/2023; S.U.
n. 33719/2022; S.U. n. 8472/2022, S.U, nn. 26724 e 26725 del 2007): operando in materia il principio di non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità, la conclusione corretta risulta anche in un caso quale quello si specie quella di escludere la nullità virtuale, non rilevando nel caso la diversa e più complessa situazione in cui la mancata valutazione del merito creditizio possa aver realizzato in concreto gli elementi del concorso della banca in un reato quale quello di bancarotta (cfr. Cass., n. 26248/2024).
Gli appellanti (recte l'appellante ) hanno infine, col quarto motivo d'appello, Parte_3
censurato la sentenza gravata per aver escluso la nullità della fideiussione omnibus rilasciata da il 12.8.2015 (doc. 3 att. primo grado), per conformità al modello ABI del 2003 e Parte_3 conseguente violazione della disciplina antitrust di cui all'art. 2 l. 287/1990.
Resistono tuttavia al gravame le statuizioni del giudice di prime cure secondo cui: “Anche sul
punto si è di recente espressa la Suprema Corte a sezioni unite (n. 41994 del 30/12/2021), affermando che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
17 a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle
dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno allegato ragioni per cui l'assenza delle clausole contestate avrebbe dovuto indurli a non stipulare il negozio fideiussorio, né hanno allegato in
quali termini le tre clausole contestate avrebbero trovato applicazione nel rapporto fideiussorio
e dunque rileverebbero nella presente sede decisoria, non risultando derogato l'art. 1957 cc, né esercitato il diritto da parte della banca di pretendere dal garante il rimborso di somme restituite
dalla banca al garantito, né escussa la garanzia a seguito di dichiarazione di invalidità dell'obbligazione garantita.
La parziale nullità della fideiussione prestata, limitata alle tre clausole che riproducono lo
schema ABI (citazione, pag. 23), non inficia la validità della garanzia nel suo complesso, sì che anche sotto tale profilo l'opposizione va rigettata”.
Nel presente grado di giudizio l'appellante ha insistito nella tesi della nullità totale della fideiussione rilasciata per assenza dei presupposti in fatto di quella parziale, ma l'affermazione secondo cui “è chiaro che la Banca non avrebbe mai negoziato il contenuto della propria fideiussione che, essendo stata redatta sul modello ABI, non era suscettibile di modifica”
costituisce mera illazione, una minore garanzia essendo per definizione migliore della mancanza di garanzia: secondo l'appellante la banca avrebbe piuttosto preteso altre garanzie, ma è più
verosimile che accanto a tali altre garanzie la banca avrebbe comunque preferito avere anche la fideiussione seppur priva delle clausole nulle.
Ciò osservato, si deve tuttavia aggiungere come sia dirimente in senso negativo rispetto all'eccezione attorea il fatto che si tratti, nella specie, di una fideiussione omnibbus sottoscritta
18 nel 2015, e dunque in un periodo di molto successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, la cui istruttoria ha – come è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005, senza che sia stato assolto l'onere di parte attrice di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto in discussione, dell'intesa illecita. In questo senso si è chiaramente espressa la Suprema Corte, nell'avvertire che, affinché si possa dichiarare la nullità della fideiussione per il motivo indicato nella specie dall'opponente, la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè
persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 17 gennaio 2025, n. 1170; nello stesso senso, Cass., n. 3887/25).
L'appello deve in conclusione essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata costituita, vittoriosa, vanno poste a carico solidale degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 Parte_3
conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo, n. 789/2022 del 27.9.2022;
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellata costituita Parte_6
rappresentata dalla mandataria delle spese di lite del presente giudizio,
[...] Parte_4
liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
20
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 629/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 30.3.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , nata Rovigo il 10.1.1974, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), nata a [...] il [...] e (C.F. CodiceFiscale_2 Parte_3
), nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dall' Avv. C.F._3
Alessio Orsini;
appellante
contro on sede Controparte_1
legale in Longare (VI), Via Ponte di Costozza n. 12 (C.F. – P.I. ) in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_2
[... [...]
[...] [
(C.F. e P.I. , con sede in Rovigo, alla Via Casalini n. 10, contumace;
[...] P.IVA_3
in persona del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Parte_4
con sede legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. e P.IVA , nella Parte_5 P.IVA_4
qualità di procuratrice speciale di con sede legale in Milano, via Parte_6
Vittorio Betteloni, n. 2, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Renato P.IVA_5
Sardi;
appellate
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. sentenza n. 789/2022 pubblicata il 28.9.2022
del Tribunale di Rovigo.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare,
disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza e del mutuo ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
Nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata della Sentenza n. 789/2022 pubblicata il 28/09/2022 e non notificata, emessa dal Tribunale di
Rovigo, nella persona del Giudice Istruttore dott. Pier Francesco Bazzega, a definizione del giudizio civile RG n. 2717/2018, di opposizione a decreto ingiuntivo e non notificata: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande spiegate dalla intervenuta o in ogni caso la tardività e quindi l'inammissibilità della nuova Parte_6
produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione ed intervento e nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.;
2 accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto in capo alla Parte_6
accertare e dichiarare la nullità del mutuo per simulazione relativa;
accertare e dichiarare la nullità del mutuo per concessione abusiva del credito e per difetto di causa in concreto;
accertare e dichiarare la nullità del mutuo per difetto della causa in concreto per essere stato utilizzato per percepire somme indebite applicate sul conto aziendale del SI;
Parte_3
accertare e dichiarare in via incidentale la nullità della fideiussione;
in accoglimento delle conclusioni così come precisate nelle note di trattazione scritta dell'udienza di p.c. del 01.06.2022 di seguito riprodotte:
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare:
Attesa la pregiudizialità del giudizio pendente innanzi a Codesto Tribunale di Rovigo con il numero 3025/2018, disporre la sospensione del presente giudizio di opposizione o la riunione di quello successivamente incardinato;
Nel merito, in via principale:
Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque
REVOCARE integralmente il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
Sempre nel merito in via principale:
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto alla per tutti i motivi dedotti nel CP_1
presente atto;
ACCERTARE E DICHIARARE, che il mutuo chirografario oggetto di diretta ingiunzione altro non è se non il consolidamento dell'esposizione in conto corrente n. 26/000063118 su cui venne
3 concesso un fido ordinario di modo che i due rapporti possano ritenersi collegati ed unitari e che entrambi i finanziamenti, ovvero di fido in conto corrente prima e di mutuo poi, vennero concessi dalla Banca solo formalmente alle SIe e che non nemmeno Parte_1 Parte_2 Pt_7
in requisiti di finanziabilità, volendo invece finanziare la ditta individuale “ Parte_8
” e quindi ACCERTARE E DICHIARARE la simulazione del fido in conto corrente e
[...]
del mutuo chirografario solo formalmente intestati a dei consumatori e che in realtà vennero concessi per aggirare le norme di settore e finanziare indirettamente la ditta individuale del SI
e per l'effetto dichiarare inefficace il contratto di mutuo chirografario e il fido in Parte_3
conto corrente nei confronti delle SIe e rispetto alle quali non potrà Parte_1 Parte_2
produrre alcun effetto ai sensi dell'art. 1414 c.c., con conseguente rigetto integrale della richiesta di pagamento, rispetto alla quale dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva;
ACCERTARE E DICHIARARE l'abusiva concessione del credito per tutti i motivi dedotti ed in particolare per assenza dei presupposti reddituali di finanziabilità, con conseguente declaratoria di nullità del mutuo ed in ogni caso inefficacia nei confronti delle SIe e Parte_1 Pt_2
ai sensi dell'art. 1414 c.c.;
[...]
ACCERTARE E DICHIARARE in ogni caso la non esigibilità delle somme poiché frutto di un contratto illegittimo posto in essere in danno degli opponenti.
ACCERTARE E DICHIARARE in via subordinata rispetto alla simulazione, nullità e comunque inefficacia del mutuo, la sua annullabilità per violenza ex art. 1434 c.c. e ss;
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità o comunque l'inefficacia e l'inutilizzabilità della fideiussione omnibus per tutti i motivi dedotti e per ciò che concerne la nullità per violazione delle norme sulla concorrenza, come sancito dalla Cass. con ordinanza del 12.12.2017, da dichiararsi anche solo in via incidentale con revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
4 In via subordinata:
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del finanziamento chirografario oggetto d'ingiunzione e del collegato conto corrente n. 26/000063118, entrambi intestati alle SIe
e per tutti i motivi esposti nel presente atto ed in particolare per nullità Parte_1 Parte_2
della causa in concreto poiché contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. ed utilizzato per percepire somme indebite, frutto d'usura, anatocismo ed interessi, commissioni, valute ed oneri ultralegali, applicati sul rapporto di conto corrente 16699084 della ditta individuale
[...]
” di cui ha ridotto l'apparente saldo debitore, nonché perché utilizzato per Parte_8
aggirare le norme di settore inerenti la sana e prudente concessione e gestione del credito finanziando indirettamente un soggetto che non avrebbe voluto finanziare direttamente;
In via ulteriormente subordinata:
ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi tutti indicati nel presente atto la pattuizione usuraria riferita al finanziamento chirografario oggetto di giudizio, come dedotto in narrativa, ai sensi della normativa antiusura di cui alla l. 108/98, art. 644 c.p., includendo ogni onere e spesa collegati all'erogazione del credito, compresi interessi moratori, commissioni di estinzione anticipata, e ogni altro costo collegato all'erogazione del credito, escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c. e per l'effetto ACCERTARE E DICHIARARE
il reale saldo dare – avere tra le parti effettuate le eventuali compensazioni;
Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c.,
salvo ed illimitato ogni più ampio diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
5 Con condanna alle spese, del doppio grado di giudizio, nonché ai compensi di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”;
- per parte appellata costituita:
“Nel merito, rigettare tutte le ragioni di appello formulate, con piena conferma della sentenza appellata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Su ricorso di con decreto ingiuntivo n. 810/18 emesso dal Tribunale di Rovigo il CP_2
13.9.2018 è stato ingiunto a e a - quali obbligate in via principale - nonché Parte_1 Parte_2
a - quale garante in forza di fideiussione omnibus - il pagamento di € 83.307,06, Parte_3
oltre interessi e spese, per mancato rimborso del residuo dovuto in forza del mutuo chirografario n. 33324 di originari € 100.000,00 contratto in data 12.12.2016, oltre interessi e spese di lite.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo: che il mutuo era stato solo formalmente concesso alle opponenti, ma costituiva una forma surrettizia di finanziamento accordato all'impresa individuale del loro padre , ritenuta non ulteriormente finanziabile in Parte_3
via diretta, al fine di ripianare, in ultima analisi, l'esposizione debitoria relativa al conto corrente ipotecario n. 26/16699084 del 12.1.2000 a questa intestato;
che, in particolare, il mutuo era stato accordato alle sorelle per ripristinare il saldo negativo del c/c n. 63118 – affidato - alle Pt_1
stesse intestato, a sua volta cagionato da precedenti disposizioni di bonifico effettuate dalla banca in favore del predetto conto dell''impresa individuale del padre;
che il mutuo n. 33324 era nullo per difetto di causa in concreto o per abusiva concessione del credito (anche per mancata valutazione del merito creditizio) o comunque inefficace per simulazione relativa;
che erano stati pattuiti interessi usurari;
che era nulla la fideiussione omnibus rilasciata dal padre per effetto d'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Banca d'Italia.
Si è costituita la banca ingiungente opposta, negando la fondatezza dei motivi di opposizione, ed
6 in particolare osservando: che il mutuo era stato accordato alle per ripristinare il Parte_9
saldo negativo del c/c n. 63118 – affidato - alle stesse intestato, a sua volta cagionato da precedenti disposizioni di bonifico dalle stesse e non dalla banca attuate autonomamente in favore del conto dell'impresa individuale del loro padre;
che le opponenti erano partecipi - nella quotidiana operatività e nella percezione degli utili - dell'impresa individuale del padre ed avevano richiesto l'apertura di credito sul conto n. 63118 per affrontare operazioni di ristrutturazione aziendale dell'attività imprenditoriale cui in tal modo partecipavano;
che il mutuo chirografario oggetto di causa era stato lecitamente concesso al fine di estinguere il debito formatosi sul conto n. 63118, senza che fossero predicabili invalidità dello stesso, risultando altresì infondate le doglianze di usurarietà del mutuo perché formulate sull'erroneo presupposto della sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora;
che la fideiussione prestata da Pt_3
andava qualificata come contratto autonomo di garanzia, che non era provata l'intesa
[...]
anticoncorrenziale determinante l'inserimento delle clausole negoziali contestate, che risultava comunque applicabile l'art. 1419 c.c.
Con comparsa del 30.5.2022 si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Parte_4
procuratrice speciale di a sua volta cessionaria del credito di Parte_6 CP_2
con contratto del 1.12.2020, facendo proprie le conclusioni della banca cedente.
Disposto lo scambio di memorie ed esclusa l'ammissione della richiesta c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1.6.2022. Con sentenza n. 789/2022 pubblicata il
28.9.2022, il Tribunale di Rovigo ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta.
Avverso la sentenza hanno proposto tempestivo appello gli opponenti, sulla base di quattro motivi:
1) Erroneità – violazione di legge della sentenza nella parte in cui non ha rilevato
7 l'inammissibilità dell'intervento di o delle domande nuove da questa Parte_6
proposte – violazione di legge della sentenza nella parte in cui il giudice ha consentito la produzione di documentazione tardiva con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., comunque idonea a provare la titolarità del diritto in capo a Parte_6
2) Erroneità – violazione di legge della sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato la simulazione relativa e/o la nullità per concessione abusiva del credito e/o per difetto della causa in concreto;
3) Erroneità – violazione di legge della sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato la nullità per difetto della causa in concreto a fronte dell'utilizzo delle somme erogate a e Pt_1
per ripianare il conto della impresa individuale affetto da plurimi vizi;
Parte_2
4) Erroneità – violazione di legge della sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato in via incidentale la nullità della fideiussione omnibus rilasciata da . Parte_3
Con atto di costituzione e risposta, si è costituita quale procuratrice di Parte_4
la quale ha sostenuto l'infondatezza dei motivi d'appello concludendo per Parte_6
la conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.3.2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_3
, nella quale è stata fusa per incorporazione l'originaria
[...]
ingiungente che non si è costituita seppur ritualmente citata. CP_2
Il primo motivo d'appello, relativo all'ammissibilità dell'intervento di ed Parte_6
alla prova della titolarità del credito in capo all'intervenuta è infondato.
Si deve premettere che l'appellante presenta(va) assai debole interesse in ordine alla questione
8 cui ha invece dato ampio spazio nell'atto d'impugnazione: in primo luogo, la creditrice originaria era ed è rimasta parte del giudizio (l'eventuale accoglimento del motivo non farebbe che confermare la titolarità del credito in favore di quella); in secondo luogo, il processo prosegue comunque, così come avvenuto, tra le parti originarie, salva l'efficacia della sentenza anche nei confronti del successore a titolo particolare, abbia o meno questi esercitato la facoltà di intervenire nel giudizio, assumendo quest'ultimo un ruolo processuale esclusivo solo allorquando, in conseguenza dell'intervento e del consenso di tutte le parti, l'alienante venga estromesso (art. 111, comma 3, c.p.c.), estromissione che, nel caso di specie, non si è verificata;
in terzo luogo, non vi è nessun pericolo per i debitori, nel caso concreto di pagare “male” pagando all'intervenuta, poiché la successione a titolo particolare appare pacifica quantomeno tra gli enti interessati: intervenuta in primo grado la cessionaria in prossimità del termine per la precisazione delle conclusioni, gli scritti conclusivi sono stati depositati solo da questa che, sola, si è costituita nel giudizio d'appello, e per di più è stata depositata (come si dirà) dichiarazione dell'originaria creditrice che dà atto dell'effettuata cessione del credito a Parte_6
In ogni caso, quanto all'ammissibilità dell'intervento non vi è dubbio di sorta, essendo esso avvenuto (poco) prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni: è sufficiente rammentare che “l'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione” (artt. 268 comma 1 c.p.c.), con la conseguenza che l'atto di intervento volontario del 30 maggio 2022 è ammissibile, essendo stato fissato termine per la precisazione delle conclusioni al successivo 1° giugno;
ed anzi, come precisato dalla Corte di Cassazione, il disposto dell'art. 111, commi 1 e 3, c.p.c. fa sì che l'intervento del successore a titolo particolare possa liberamente avvenire nel corso del giudizio di primo grado e in sede di appello. Questi,
nello spiegare intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, essendo succeduto nella titolarità del diritto in contestazione;
pertanto il suo intervento - che è regolato dall'art. 111 cod. proc. civ. e non dall'art. 105 cod. proc. civ. e dà
9 luogo, una volta avvenuto, ad una fattispecie di litisconsorzio necessario - non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (Cass. 18767/2017) o autonomo, come invece vorrebbe l'odierno appellante.
Quanto alla diversa questione relativa alla prova della c.d. titolarità del credito per effetto della cessione, si deve osservare quanto segue.
Devono in primo luogo richiamarsi le considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione
(ordinanza n. 20495/2020) a proposito della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale: “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
Vero è che risulta essere variamente dibattuta nella giurisprudenza di legittimità e di merito la questione se sia sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito la produzione in giudizio della pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale oppure se sia richiesta un'ulteriore prova ed in particolar modo se il cessionario (di regola una società di cartolarizzazione istituita si sensi della legge n. 130 del 1999) debba produrre il contratto di cessione recante la specifica indicazione del rapporto bancario oggetto di causa.
Deve in proposito tenersi conto di quanto osservato dal giudice di legittimità con l'ordinanza n.
2780/2019: “questa Corte intende dare continuità a quanto statuito da Cass. n. 22268 del 13 settembre 2018. Quanto al primo motivo, in particolare, il giudice d'appello ha affermato che la
10 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi,
sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”.
La produzione del contratto di cessione non costituisce, in ogni caso, requisito indefettibile della prova della cessione del credito (v. ancora Corte di Cassazione, ordinanza n. 2780/2019); in questo senso si è espressa Cass sez. 1, con Ordinanza n. 31188 del 29.12.2017 secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Il Collegio ritiene peraltro condivisibili le considerazioni espresse dalla stessa Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 24798 del 5.11.2020, nella quale si è osservato: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Nella specie, costituendosi, l'intervenuta ha dedotto di aver acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a sofferenza, individuabili “in blocco” in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 1.12.2020 -
11 dunque quando nella causa avanti al Tribunale di Rovigo erano già decorsi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. - con, tra gli altri, . Controparte_4
Orbene, è vero che con la comparsa di costituzione è stato prodotto il solo avviso di avvenuta cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 143 del
5.12.2020 (doc. 2 e che il testo dello stesso non contiene indicazioni testuali Parte_4
sufficienti a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in quanto fa rinvio ad un elenco non prodotto, e tuttavia proprio l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
rinvia anche, consentendo a chiunque di verificare l'avvenuta cessione del singolo rapporto tramite il codice identificativo dello stesso (ndg), ad un sito internet, tutt'ora attivo, come il
Collegio ha potuto verificare. Questo, unitamente alla condotta processuale delle controparti,
avendo la banca convenuta ingiungente di fatto abbandonato il giudizio dopo la costituzione della cessionaria, era prova da valutarsi idonea a dimostrare l'intervenuta successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Vero è poi che, a fronte della contestazione svolta dagli opponenti in comparsa conclusionale,
con la memoria ex art. 190 c.p.c. l'intervenuta ha depositato ulteriore documentazione, di cui l'appellante ha rilevato l'inammissibilità, lamentando anche violazione del contraddittorio.
Si deve osservare in proposito, come statuito dalla Suprema Corte che la “coincidenza di posizione processuale assunta dal successore a titolo particolare e dal suo dante causa comporta
che il primo non possa proporre domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del suo
diritto di intervenire, qualora venga contestato da una delle parti originarie (Cass. 10490/2001).
Accertamento, questo, che per avvenire deve poter comportare per l'interveniente la possibilità
di addurre ogni prova a ciò funzionale (e per le parti originarie la correlata facoltà di addurre
ogni prova utile a contestare l'asserita legittimazione).
Depone in questo senso il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ., secondo cui in sede di legittimità
possono e debbono essere prodotti i documenti diretti a fornire la prova della legittimazione a
12 proporre ricorso da parte di chi si assuma successore del soccombente in tempi anche successivi
a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del medesimo (Cass.
6238/2006); tale possibilità, se è data all'interno del processo di legittimità, a maggior ragione
non può che essere riconosciuta anche nei gradi di merito, caratterizzati da preclusioni meno
rigide in tema di nuove produzioni documentali.
Il riconoscimento della preclusione di un simile accertamento in correlazione con lo sviluppo
del processo comporterebbe, per contro, non solo la negazione del diritto di intervento che
invece l'art. 111, comma 3, cod. proc. civ. espressamente riconosce, ma anche l'obbligo per il
successore nel diritto controverso di soggiacere agli effetti di merito della sentenza pronunciata,
ai sensi del successivo capoverso, senza avere la possibilità di prendere parte alla lite per
l'impossibilità di far valere la propria legittimazione” (Cass., n. 996/21; v. già S.U., n.
10790/2017).
Con riguardo al caso di specie, nel momento in cui, contestata la c.d. legittimazione sostanziale dell'intervenuta da parte degli opponenti in sede di comparsa conclusionale (legittimamente in difetto di sede anteriore nella quale ciò fosse stato in concreto possibile) e riscontrato un deposito di documentazione – in ipotesi – rilevante in sede di memoria di replica, il Tribunale avrebbe dovuto, al fine di poterne tenere conto in sede di decisione, consentire il contraddittorio sulla documentazione sopravvenuta, anche rimettendo la causa in decisione.
Osserva tuttavia il Collegio, quanto alla presente fase di giudizio, che sia che si ritenesse tale documentazione non producibile in primo grado nella fase decisionale sia che si ritenga avvenuta una violazione del contraddittorio con conseguente nullità, in parte qua, della decisione, trasformatasi tale nullità in motivo di gravame, la Corte d'Appello si trova comunque, onde verificare l'effettiva sussistenza della legittimazione addotta, ad esaminare la documentazione a tal fine prodotta dall'interveniente anche nella presente sede.
Ebbene, pur ritenendosi, come si è osservato sopra, già assolto l'onere della prova con il deposito
13 dell'avviso pubblicato in G.U. munito di dirimente indicazione del sito internet che consentiva e consente a chiunque di verificare l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti, la prova è in ogni caso completata e raggiunta dalla produzione (sub 3 e seguenti) del contratto di cessione intercorso tra Rovigo Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa e Parte_6
(proposta e accettazione con elenco crediti) e dalla dichiarazione di cessione di
[...] [...]
che, nonostante gli omissis del documento contrattuale, rendono palese la Controparte_1
successione dell'intervenuta nel credito dell'originaria ingiungente.
Per completezza si rileva, quanto al passaggio dell'atto d'appello contenente ulteriore contestazione in ordine alla mancata prova dell'iscrizione della cessionaria tra le c.d. società
veicolo, che già nella comparsa d'intervento ex art. 111 c.p.c. erano indicati gli estremi dell'iscrizione di nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca Parte_6 Pt_6
d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 “al n. 35745.9”, dato suscettibile di agevole verifica trattandosi di elenco pubblico.
Il secondo e il terzo motivo d'appello, da esaminarsi congiuntamente, denunciano alternativi profili di inefficacia o invalidità del mutuo per cui è causa, che il Tribunale ha ritenuto - secondo gli appellanti, erroneamente - insussistenti.
Il motivo è infondato.
Quanto alla dedotta simulazione relativa del rapporto (secondo la tesi attorea il rapporto di finanziamento sarebbe in effetti stato concluso col padre di OI e e non con queste, Parte_2
che pur vi compaiono formalmente come parte), si deve in primo luogo ricordare che in detta situazione debbono trovare applicazione gli artt. 1417 e 2722 cc, secondo cui la prova della simulazione può essere data senza limiti solo dove essa venga fatta valere dai terzi, essendo esclusa detta prova, così come la prova per presunzioni, ove essa abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento e per i quali si alleghi che la stipulazione sia stata
14 anteriore o contemporanea, come è nell'ipotesi di specie.
In ogni caso la tesi è palesemente smentita non solo dalle prove offerte dalle parti ma già dalle stesse deduzioni attoree, avendo le stesse opponenti indicato come la banca volle stipulare il contratto con le figlie e non con il padre in quanto riteneva non ulteriormente finanziabile l'impresa individuale di costui (atto di citazione in primo grado, pag. 6: “Il motivo per cui,
probabilmente, la Banca decise di finanziare la ditta individuale del SI per il tramite Pt_1
della concessione di un fido alle di Lui figlie, è da ricercarsi nel fatto che, ritenne che il SI
fosse già troppo esposto con i precedenti 3 mutui fondiari e con il conto corrente Parte_3
ipotecario e quindi non fosse ulteriormente finanziabile”). La doglianza attorea confonde, a tutto concedere, la destinazione finale della somma erogata con l'accordo contrattuale, che molto chiaramente ebbe quali parti formali ed effettive le figlie di;
ciò anche senza voler Parte_3
ricordare che quello che poteva al più sostenersi per l'apertura di credito che consentì a e Pt_1
di bonificare (con disposizione di queste: doc. 5 conv. primo grado) quasi centomila Parte_2
euro sul conto intestato al padre non può dirsi per il mutuo, cui si riferisce l'ingiunzione, che servì principalmente per ripianare l'esposizione debitoria che, anche per effetto di quei trasferimenti di denaro, presentava il conto corrente n. 63118 acceso nel 2015 dalle attrici appellanti (e non quello intestato al padre, n. 16699084).
Per di più il Tribunale ha opportunamente evidenziato – e ciò rileva anche con riguardo ai profili di asserita invalidità – ancora una volta già sulla base della documentazione attorea, come sia emerso un interesse proprio (e non solo parentale) delle opponenti ad aiutare o sviluppare l'impresa di cui era titolare il padre, giacché esse contribuivano in quella col loro lavoro e partecipavano con quota del 20% ciascuna alla distribuzione degli utili (docc. 2,3, 4, 20 e 23 att. primo grado: dichiarazioni dei redditi e procura ad operare sul conto dell'impresa familiare).
Quanto al fatto in sé che la ragione giustificatrice del mutuo possa essere individuata in quella di
15 ripianare un precedente debito – al di là del fatto che, come si è evidenziato, si tratta del debito maturato sul predetto conto affidato 63118 acceso dalle opponenti, e non di quello maturato sul diverso conto 16699084 che con precedenti disposizioni ed avvalendosi dell'apertura di credito ottenuta esse avevano contribuito a parzialmente ripianare – non può trarsi, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado citando Cass. n. 23149 del 25.7.2022, una ragione di nullità
del contratto di finanziamento.
Nel frattempo è peraltro intervenuta la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 emessa dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che ha ulteriormente confermato la validità del c.d. mutuo solutorio, fissando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Né, infine, la nullità del mutuo può essere affermata rilevando una carente o inadeguata valutazione da parte della banca mutuante del merito creditizio delle opponenti appellanti,
carenza desunta dalle stesse dal conseguimento da parte loro di redditi insufficienti a far fronte all'obbligo restitutorio.
Pur essendo indubbio dovere della banca quello di valutare con prudenza e adeguata istruttoria le condizioni finanziarie e patrimoniali e, quindi, la capacità restitutoria di colui che chiede un finanziamento (v. ex multis Cass., n. 1387/2023; n. 18610/2022; n. 9983/2017), dovere desumibile dal combinato disposto degli artt. 1176, 1337 c.c. e 5 T.U.B, non vi è nessuna norma
16 dell'ordinamento che consenta di affermare che la generica violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio comporti nullità del contratto di mutuo, costituendo l'eventuale condotta inappropriata dell'istituto di credito, semmai, presupposto per la condanna al risarcimento dei danni e/o per la risoluzione del contratto nei casi che lo consentano. E d'altra parte la Cassazione ha più volte, anche con riguardo ad altre fattispecie di violazioni in presenza delle quali taluno invocava la sanzione della nullità del contratto, statuito che la violazione di una norma imperativa non dà necessariamente luogo alla nullità del contratto, dal momento che l'art. 1418 c.c., comma 1, facendo salva l'ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio mediante la predisposizione di un meccanismo alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma (Cass. n. 7243/2024; n. 25209/2023; S.U.
n. 33719/2022; S.U. n. 8472/2022, S.U, nn. 26724 e 26725 del 2007): operando in materia il principio di non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità, la conclusione corretta risulta anche in un caso quale quello si specie quella di escludere la nullità virtuale, non rilevando nel caso la diversa e più complessa situazione in cui la mancata valutazione del merito creditizio possa aver realizzato in concreto gli elementi del concorso della banca in un reato quale quello di bancarotta (cfr. Cass., n. 26248/2024).
Gli appellanti (recte l'appellante ) hanno infine, col quarto motivo d'appello, Parte_3
censurato la sentenza gravata per aver escluso la nullità della fideiussione omnibus rilasciata da il 12.8.2015 (doc. 3 att. primo grado), per conformità al modello ABI del 2003 e Parte_3 conseguente violazione della disciplina antitrust di cui all'art. 2 l. 287/1990.
Resistono tuttavia al gravame le statuizioni del giudice di prime cure secondo cui: “Anche sul
punto si è di recente espressa la Suprema Corte a sezioni unite (n. 41994 del 30/12/2021), affermando che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
17 a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma
3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle
dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera
concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nel caso di specie, gli opponenti non hanno allegato ragioni per cui l'assenza delle clausole contestate avrebbe dovuto indurli a non stipulare il negozio fideiussorio, né hanno allegato in
quali termini le tre clausole contestate avrebbero trovato applicazione nel rapporto fideiussorio
e dunque rileverebbero nella presente sede decisoria, non risultando derogato l'art. 1957 cc, né esercitato il diritto da parte della banca di pretendere dal garante il rimborso di somme restituite
dalla banca al garantito, né escussa la garanzia a seguito di dichiarazione di invalidità dell'obbligazione garantita.
La parziale nullità della fideiussione prestata, limitata alle tre clausole che riproducono lo
schema ABI (citazione, pag. 23), non inficia la validità della garanzia nel suo complesso, sì che anche sotto tale profilo l'opposizione va rigettata”.
Nel presente grado di giudizio l'appellante ha insistito nella tesi della nullità totale della fideiussione rilasciata per assenza dei presupposti in fatto di quella parziale, ma l'affermazione secondo cui “è chiaro che la Banca non avrebbe mai negoziato il contenuto della propria fideiussione che, essendo stata redatta sul modello ABI, non era suscettibile di modifica”
costituisce mera illazione, una minore garanzia essendo per definizione migliore della mancanza di garanzia: secondo l'appellante la banca avrebbe piuttosto preteso altre garanzie, ma è più
verosimile che accanto a tali altre garanzie la banca avrebbe comunque preferito avere anche la fideiussione seppur priva delle clausole nulle.
Ciò osservato, si deve tuttavia aggiungere come sia dirimente in senso negativo rispetto all'eccezione attorea il fatto che si tratti, nella specie, di una fideiussione omnibbus sottoscritta
18 nel 2015, e dunque in un periodo di molto successivo rispetto a quello interessato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, la cui istruttoria ha – come è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005, senza che sia stato assolto l'onere di parte attrice di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all'epoca della sottoscrizione del contratto in discussione, dell'intesa illecita. In questo senso si è chiaramente espressa la Suprema Corte, nell'avvertire che, affinché si possa dichiarare la nullità della fideiussione per il motivo indicato nella specie dall'opponente, la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè
persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 17 gennaio 2025, n. 1170; nello stesso senso, Cass., n. 3887/25).
L'appello deve in conclusione essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata costituita, vittoriosa, vanno poste a carico solidale degli appellanti, secondo la regola della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22 in relazione al valore della causa, per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
19
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 Parte_3
conferma la sentenza del Tribunale di Rovigo, n. 789/2022 del 27.9.2022;
2. condanna gli appellanti alla rifusione in favore dell'appellata costituita Parte_6
rappresentata dalla mandataria delle spese di lite del presente giudizio,
[...] Parte_4
liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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