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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 27/09/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento -
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Isabella Martin Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Silvia Rosà Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 190/2023 R.G.
promossa
da
(C.F. Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. FELICI EURIALO del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AUGUSTO FILIPPO del foro di Bolzano;
- appellante -
contro
(C.F. ), in personale del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. ANDRIOLLO JURI del foro di
Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 905/2023 del
Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 03/11/2023;
Causa riservata al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 17.9.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte appellante Parte_1
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza, deduzione e difesa, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza del Tribunale di Bolzano n. 905/2023 pubblicata in data
3/11/2023 – notificata in data 3/11/2023 contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale, riformare l'impugnata sentenza nel senso di
declinare la competenza territoriale del Tribunale di Roma, per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare
l'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i
gradi di giudizio;
- in subordine e NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, senza recesso
alcuno per quanto sopra, revocare il decreto ingiuntivo opposto e
rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in
diritto per le motivazioni sopra specificate;
- in ogni caso condannare l'appellata al pagamento delle spese di
lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante.
di parte appellata CP_1
2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1.- Rigettare l'appello avversariamente proposto, confermando
l'impugnata sentenza n. 905/2023 del Tribunale di Bolzano;
2.- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.A.P.
come per legge
FATTI DI CAUSA
1. richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bolzano CP_1
nei confronti di il decreto ingiuntivo n. Parte_1
826/2021, emesso il 3.6.2021, per l'importo capitale di €
5.981,78, oltre spese legali, allegando trattarsi del corrispettivo di merce fornita, come da fatture allegate rimaste impagate.
1.1. Con atto di citazione dd. 13.7.2021 Parte_1
svolgeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo,
eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano e contestando nel merito il credito avversario, chiedendo quindi la revoca del decreto opposto.
1.2. Costituitasi in giudizio, contestava l'asserita CP_1
incompetenza del Tribunale di Bolzano, produceva i d.d.t.
sottoscritti relativi alla merce fornita, allegava la sussistenza di un rapporto commerciale pluriennale tra le parti, e precisava le modalità di esecuzione degli ordini di cui è causa, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
1.3. Il giudice di prime cure accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e,
3
concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (rito civile ante riforma d.lgs. 149/2022), riteneva la causa ritenuta matura per la decisione sulla sola produzione documentale.
1.4. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza gravata, ha respinto l'opposizione, ritenendola infondata, ed ha confermato il decreto ingiuntivo, con onere delle spese ad integrale carico dell'odierna appellante soccombente.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del Tribunale di Bolzano sulla base dell'art. 1498 co. 3 c.c., ha riconosciuto come irrilevante il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto effettuato dall'opponente successivamente alla produzione degli stessi da parte dell'opposta, ed ha ritenuto che emergesse dal complesso degli elementi assertivi e documentali addotti da parte opposta, nonché dal contegno processuale di parte opponente, la prova dell'avvenuta conclusione degli ordini della merce riportata nelle fatture azionate in via monitoria. Ha infine ritenuto provato anche il quantum debeatur, sulla base da un lato dell'assenza di contestazione da parte dell'opponente, e dall'altro del presunto utilizzo da parte della venditrice di un prezziario unico, da cui ricavava come non fosse necessaria una specifica pattuizione con il singolo cliente.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'odierna appellante,
[...]
, ha interposto appello articolato in Parte_2
tre motivi di impugnazione, così rubricati:
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I. Violazione ovvero falsa/errata applicazione dell'art. 1498
c.c., dell'art.1182 c.c. e dell'art. 20 c.p.c. – Incompetenza
territoriale
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
III. Violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all'art. 2697 c.c.
2.1. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata solo in data
6.8.2025, l'appellata ha resistito CP_1
all'impugnazione chiedendone la reiezione e formulando le conclusioni sopra riportate.
2.2. Il Consigliere istruttore fissava udienza ai sensi dell'art. 352
c.p.c. per il giorno 27.11.2024, assegnando i relativi termini massimi per il deposito delle memorie difensive conclusionali;
l'udienza veniva successivamente rinviata al 17.9.2025, e la causa veniva quindi riservata al Collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto la propria competenza territoriale sulla domanda proposta da in via monitoria. CP_1
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe falsamente applicato la regola dell'art. 20 c.p.c., e dell'art. 1498 c.c., atteso che nel caso di specie non erano intercorsi accordi fra le parti
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derogatori della regola generale prevista dall'art. 1498 co. 2 c.c.,
secondo cui il pagamento va effettuato nel luogo in cui si esegue la consegna della merce.
Aggiunge che al caso di specie non sarebbe neppure applicabile l'art. 1182 co. 3 c.c., poiché la regola ivi dettata farebbe riferimento secondo costante giurisprudenza unicamente alle obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo convenzionale o giudiziale “che ne abbia stabilito la misura o la scadenza”, mentre nel caso di specie esse non erano affatto state determinate al momento del sorgere dell'obbligazione. Il forum destinatae
solutionis, a mente dell'art. 1182 co. 4 c.c., andrebbe quindi individuato nella specie nel Tribunale di Roma, corrispondente al domicilio del cliente-debitore, e ciò anche in applicazione dei fori alternativi di cui agli artt. 19 e ss. c.p.c.
1.1. Il motivo è infondato.
L'appellante ha contestato la sussistenza di uno solo dei due fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c., ossia quello dell'esecuzione dell'obbligazione (“forum destinatae solutionis”).
Nulla ha eccepito o argomentato in merito al secondo foro alternativo, la cui scelta è rimessa all'attore, relativo al luogo ove l'obbligazione è sorta (“forum contractus”).
È noto che il convenuto (nel caso di specie l'attrice opponente,
convenuta in senso sostanziale), che eccepisca l'incompetenza territoriale derogabile del giudice adito dall'attore, ha l'onere di contestare, a mente dell'art. 38 c.p.c., la sussistenza della
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competenza rispetto a tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ed è altresì tenuto ad indicare il diverso giudice ritenuto competente per ciascuno di essi, rendendosi altrimenti l'eccezione incompleta ed in quanto tale insussistente
(v. per tutte Cass. civ. 16284/2019, seguita da conforme e costante giurisprudenza).
Pertanto, non avendo nel caso di specie l'attrice opponente contestato la sussistenza del criterio di competenza territoriale in base al luogo in cui è sorta l'obbligazione (art. 20 c.p.c.: “Per
le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il
giudice del luogo in cui è sorta … ), né avendo indicato quale sarebbe il diverso giudice competente rispetto a tale criterio,
l'eccezione di incompetenza è incompleta e non ne consente l'esame nel merito.
Peraltro, avendo la convenuta opposta allegato la conclusione per via telefonica degli ordini di merce di cui è causa, circostanza che
è rimasta incontestata da parte dell'opponente, il luogo della conclusione del contratto si identifica con quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente, ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione (Cass. civ. 609133/2009). Ne
consegue che nel predetto luogo si radica il primo dei fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c., coincidente nel caso di specie con la località di Egna, sede legale della convenuta opposta, compresa nel circondario del Tribunale di Bolzano.
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2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente motivato la propria decisione sulla presunta genericità delle contestazioni mosse da parte opponente e sulla sufficienza degli elementi probatori addotti da parte opposta, ritenendo così erroneamente sussistente la prova presuntiva della sussistenza del credito;
lamenta che in tal modo il Tribunale avrebbe violato gli art. 115
c.p.c. e 2697 c.c., ed operato un'inversione dell'onere probatorio a danno dell'attrice opponente, che avrebbe dovuto fornire la prova negativa di non avere richiesto ed ordinato la fornitura in esame, e di non averla ricevuta.
Aggiunge che l'opponente avrebbe invero contestato in forma specifica, né ambigua né generica, e sin dall'atto di citazione in opposizione, le deduzioni avversarie, in particolare relativamente alla mancata produzione del contratto di vendita, alla mancata prova dell'avvenuta conclusione degli ordini oggetto delle fatture azionate, ed alla mancata sottoscrizione dei d.d.t. prodotti dalla convenuta opposta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel porre a carico dell'opponente l'onere della prova circa il fatto che il firmatario dei d.d.t. non era un proprio impiegato. In tale contesto, anche il riferimento del Tribunale alla necessità dell'esperimento di querela di falso sarebbe erroneo, essendo sufficiente il disconoscimento a privare di efficacia probatoria i d.d.t. prodotti da parte opposta.
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3. Infine, con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'opponente abbia contestato solo l'an della vendita e non il quantum, e nella parte in cui ha ritenuto che i prezzi della merce non fossero stati oggetto di trattativa individuale fra le parti.
Afferma l'appellante di avere contestato tutti i presupposti dell'azione, comprese le voci di addebito in relazione alle prestazioni oggetto di causa.
Inoltre, lamenta l'erroneità della presunzione operata dal
Tribunale, in violazione dell'art. 2697 c.c., ove ha ritenuto che,
essendo la venditrice una multinazionale, essa operi sulla base di un prezziario fisso e che i prezzi oggetto di causa non avrebbero dovuto essere concordati singolarmente.
4. Il secondo e terzo motivo di appello vengono esaminati congiuntamente, in quanto i temi ivi sollecitati relativi al riparto dell'onere probatorio ed alla formazione di prove presuntive sono fra loro connessi.
4.1. I motivi sono fondati.
4.1.1. È invero condivisibile la doglianza dell'appellante, nella parte in cui censura la sentenza di prime cure per avere affermato la genericità ed ambiguità delle contestazioni dell'appellante alle allegazioni avversarie.
L'opponente, attuale appellante, ha contestato sin dall'atto di citazione, ed anche nelle difese successive, di avere ordinato e ricevuto la merce oggetto delle fatture azionate in via monitoria
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(così si legge in atto di citazione: “Nel caso che ci occupa l'opposta
non ha prodotto il contratto né tantomeno documentazione idonea
ad individuare quale sia stata la prestazione adempiuta (cui
sarebbero riferibili le fatture emesse) né, di conseguenza, se la
stessa sia stata adempiuta esattamente” … Fermo ed
impregiudicato quanto sopra esposto, si eccepisce che
[...]
non ha mai ricevuto la merce descritta nelle fatture e che Parte_1
la controparte non ha prodotto i DDT … Ferma tale contestazione,
ci si riserva comunque di controdedurre all'esito della eventuale
produzione del contratto da parte dell'opposta, dei DDT e/o di
documentazione che consenta l'esatta identificazione della
prestazione (presupposto delle fatture azionate) e delle modalità di
adempimento della stessa.”; così nelle note scritte per la prima udienza dd. 10.2.2022: “L'opponente non ha mai sottoscritto
alcun ordine relativo alla merce indicata nelle fatture e nei
documenti di trasporto prodotti, che peraltro non sono stati firmati
da soggetti abilitati al ritiro della merce o che abbiano poteri di
rappresentanza della società opponente”; così in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.: “Ferma ed impregiudicata l'eccezione
preliminare d'incompetenza, si ribadisce che il legale rapp.te
dell'opponente, né altri soggetti (dipendenti o altro) hanno mai
sottoscritto alcun ordine relativo alla merce indicata nelle fatture
né tantomeno i documenti di trasporto prodotti.”).
4.1.2. L'opposta, dal canto suo, non ha prodotto la documentazione contrattuale, né gli ordini d'acquisto
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controfirmati dall'opponente; ha allegato che gli ordini sarebbero avvenuti telefonicamente, per tramite delle impiegate di CP_1
sig.re Tomassetti e Piemonte, ed ha offerto prova
[...]
testimoniale dell'avvenuta conclusione per via telefonica dei detti ordini, prova che è stata ritenuta superflua dal primo giudice.
4.1.3. Tuttavia, a fronte della mancanza di prova scritta attestante gli ordini di acquisto di cui è causa, e a fronte altresì
della specifica contestazione di parte opponente (convenuta in senso sostanziale) circa l'avvenuta conclusione degli stessi, il
Collegio non ritiene che la prova della conclusione degli ordini di acquisto sia desumibile, in via presuntiva, dal complesso degli elementi addotti da parte appellata Controparte_2
. In primo luogo, la circostanza che le parti intrattenessero
[...]
rapporti commerciali dal 2013 (questa sì rimasta incontestata da parte opponente) è neutra rispetto alla conclusione degli specifici ordinativi di cui si discute.
4.1.5. Parimenti non ha attitudine probatoria il bonifico effettuato dall'opponente in data 14.7.2020 a favore dell'opposta per € 2.999,18, che -diversamente da quanto sostenuto dall'appellata-, non risulta affatto versato quale acconto sul maggior dovuto a in forza degli ordini di cui è causa. CP_1
Infatti, il pagamento non è riferibile agli otto ordini de quibus,
atteso che parte di essi (Ordine n. 2104441514 del 4.8.2020,
Ordine n. 2104971446 del 12.8.2020, Ordine n. 2106404033 del
4.9.2020) sono stati impartiti dopo l'esecuzione del bonifico
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stesso, e così l'emissione delle relative fatture è successiva al
14.7.2020; inoltre, l'importo oggetto di bonifico corrisponde esattamente alla somma delle cinque fatture n. 4277291911 del
17.4.2020 per € 437,25, n. 4277291914 del 17.4.2020 per €
1.670,00, n. 4277291915 del 17.4.2020 per € 245,77, n.
4277293860 del 20.4.2020 per € 135,97 e n. 4277321167 del
30.4.2020 per € 510,19, recanti una data immediatamente precedente a quelle di cui è causa (v. estratto conto CP_1
sub doc.to 4 parte convenuta opposta).
In tale prospettiva, il pagamento effettuato dall'opponente in data
14.7.2020 non assume la valenza di un parziale riconoscimento del debito, né può addursi in alcun modo a sostegno dell'avvenuta conclusione degli ordini oggetto di giudizio.
4.1.6. Quanto ai documenti di trasporto prodotti dall'opposta
(doc.to 3 fascicolo di primo grado), occorre anzitutto precisare che:
1. il n. 8812761816 è riferito alla merce oggetto della fattura n.
4277347807 (ordine n. 2098390900);
2. il n. 2511807 non ha riferimento in nessuna delle fatture prodotte dall'opposta (ordine n. 2099456339);
3. il n. 2519208 non ha riferimento in nessuna delle fatture prodotte dall'opposta (ordine n. 2099896777);
4. il n. 8337798903 è riferito alla merce oggetto della fattura n.
4277456502 (ordine n. 2099896777);
5. il n. 8813154097 è riferito alla merce oggetto della fattura n.
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4277529119 (ordine n. 2101271898);
6. il n. 2586779 non ha riferimento in nessuna fattura delle fatture prodotte dall'opposta (ordine n. 2104441514);
7. il n. 8813800598 è riferito alla merce oggetto della fattura n.
4277864336 (ordine n. 2103404033);
8. il n. 8813800597 è riferito alla merce oggetto della fattura n.
4277864336 (ordine n. 2103404033).
A prescindere, pertanto, dalla questione della paternità della sottoscrizione apposta in calce ai d.d.t. prodotti dall'opposta,
deve evidenziarsi preliminarmente che solo cinque di essi hanno riscontro nelle otto fatture azionate in via monitoria.
In particolare, quattro fatture (le n. 4277417255, 4277441084,
4277774106, 4277817463) recano nell'indicazione della merce acquistata d.d.t. non prodotti in giudizio dall'opposta.
Quanto ai d.d.t. che trovano invece riscontro nelle fatture (per un valore di merce pari a ca. € 1.650 iva inclusa), deve rilevarsi che l'appellante ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce ad essi nei seguenti termini: “L'opponente non ha mai sottoscritto
alcun ordine relativo alla merce indicata nelle fatture e nei
documenti di trasporto prodotti, che peraltro non sono stati firmati
da soggetti abilitati al ritiro della merce o che abbiano poteri di
rappresentanza della società opponente. L'opponente disconosce
formalmente le firme apposte nei DDT depositati con la comparsa
di costituzione, non avendo mai ricevuto la merce Parte_1
riportata nei citati documenti, che non sono sottoscritti da
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personale abilitato alla ricezione” (così nelle note scritte d'udienza dd. 10.2.2022, prima difesa utile successiva alla produzione dei d.d.t. da parte dell'opposta).
Ebbene, l'appellata aveva allegato già in comparsa di costituzione e risposta in primo grado che la sottoscrizione in calce ai d.d.t.
non fosse da attribuire al legale rappresentante dell'appellante,
ma ad un dipendente della stessa (tale sig. ). Parte_3
Tale affermazione è rimasta incontestata da parte dell'opponente,
che, come sopra riportato, si è limitata ad affermare che la sottoscrizione non sia attribuibile a soggetti abilitati al ritiro della merce o con potere di rappresentanza della società. L'opponente,
però, non ha mai contestato che il sig. lavori alle proprie Parte_3
dipendenze o che la sottoscrizione non sia a lui attribuibile.
Di conseguenza, come riconosciuto dal Tribunale, il disconoscimento della sottoscrizione in calce ai menzionati d.d.t.,
così come effettuato dall'opponente, è inidoneo a privare di efficacia probatoria i documenti.
4.1.7. Tuttavia, ritiene il Collegio che l'avvenuta consegna di parte della merce oggetto delle fatture de quibus, e l'assenza di contestazioni da parte dell'appellante rispetto alle dette consegne, non siano di per sé sufficienti ad integrare, neppure in via indiziaria, la prova dell'avvenuto conferimento dei relativi ordini di acquisto e dell'avvenuto accordo in ordine al prezzo di compravendita.
4.1.8. Infatti, l'appellante contestando l'an debeatur ha in ogni
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caso implicitamente contestato anche il quantum del corrispettivo richiesto dall'appellata per la merce asseritamente fornita, e l'appellata non ha prodotto gli ordini di acquisto sottoscritti dall'appellante.
In tale prospettiva, non soccorrono quale elemento di prova le fatture commerciali prodotte da in sede monitoria, CP_1
in quanto nel giudizio di merito il credito va provato con gli ordinari mezzi di prova, essendo le fatture inidonee a fornire la prova tanto dell'esistenza quanto della liquidità di un credito (per tutte Cass. civ. 19944/2023 e Cass. civ. 30309/2022).
L'appellata vittoriosa in primo grado si è costituita tardivamente nel giudizio di appello, e non ha reiterato le istanze di prova orale,
relative alla conclusione del contratto, non accolte nel giudizio di primo grado, essendosi limitata a richiedere il rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza di prime cure.
Ne consegue che è in ogni caso rimasto improvato, da parte della creditrice, il prezzo della compravendita, che costituisce un elemento essenziale del contratto posto a fondamento della propria domanda di adempimento.
4.1.9. In definitiva, ritiene il Collegio che gli elementi assertivi e documentali addotti dall'opposta siano complessivamente insufficienti a dare prova dell'avvenuta conclusione degli ordini di acquisto e dell'avvenuto accordo sul prezzo della merce riportata nelle fatture azionate con decreto ingiuntivo.
4.2. L'appello risulta pertanto fondato, e deve conseguentemente
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pronunciarsi la riforma della sentenza impugnata con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass. civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16526
del 13/06/2024, Rv. 671298 – 03) vengono poste interamente a carico di parte appellata.
va dunque condannata alla rifusione in favore CP_1
dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, da liquidarsi, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in euro 2.540,00 per compensi (tab. n. 2 – scaglione di valore: da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 – nei limiti dei valori minimi per tutte le fasi come esposti dall'opponente in nota spese), oltre a euro 146,80 per anticipazioni, al 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Le spese del giudizio di appello vengono liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi (tab. n. 12 – scaglione di valore: da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 – valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria), oltre euro 384,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA
come per legge. Non viene applicato alcun aumento ex art. 4,
comma 1-bis D.M. n. 55/2014, non avendo utilizzato l'appellante link telematici ai propri documenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
[...]
[...]
[...]
nei confronti di Parte_4 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n.
[...]
905/2023, pubblicata in data 03/11/2023, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna rifondere a CP_1 [...]
le spese del primo grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di euro
2.540,00 per compensi, oltre euro 146,80 per anticipazioni,
oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
3. Condanna rifondere a CP_1 [...]
le spese del presente grado di Parte_1
giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro
3.966,00 per compensi, oltre euro 384,00 per anticipazioni,
oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Bolzano, lì 24.09.2025
La Presidente Dr. Isabella Martin
La Consigliera est. Dr. Silvia Rosà
Il Funzionario Giudiziario
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