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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 2400/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2400/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Bocchini Parte_1 C.F._1
Francesca e dall'avv. Guidi Moris, come da procura alle liti in atti;
- attore -
nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro ON P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Kornprobst Arno e dall'avv. Gasser Alexander, come da procura alle liti in atti;
- convenuto -
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
gestrice della pista da slittino “Laner” facente parte del complesso sciistico di CP_1
Ochsenweide, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa del sinistro occorso in data 08/03/2020 quando, acquistato il biglietto di ski-pass per l'accesso e l'utilizzo della pista da slittino, durante una discesa, a fine corsa, impattava contro un cumulo di ghiaccio a causa del ghiaccio presente sulla pista e per la presenza di due persone ferme in coincidenza del punto di arrivo che le impedivano di porre in essere la normale manovra di frenata.
Chiedeva, quindi, al Tribunale, in via principale, di “accertare e dichiarare che l'incidente descritto nella narrativa che precede deve ascriversi in via esclusiva alla responsabilità della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in termini di ON
responsabilità contrattuale sulla scorta del contratto atipico di skipass e/o di quella extracontrattuale ex art.2051 c.c. per cose in custodia, per aver omesso l'adozione delle misure previste dalla legge o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso essendo venuto meno all'obbligo di messa in sicurezza della pista;
accertare e dichiarare che i danni fisici, patrimoniale e non patrimoniali patiti dalla SI.ra per i fatti per cui è causa sono quelli descritti nella narrativa che precede, Parte_1 quantificati in €. 108.884,80, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
per l'effetto, condannare la società ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della SI.ra
[...]
, di tutti i danni riportati in occasione del sinistro descritto in narrativa, nella misura Parte_1 di €.108.884,80 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria delle spese e competenze di lite”
Con comparsa di risposta depositata in data 05/01/2021, si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale adito CP_1
in favore del Tribunale di Bolzano e, nel merito, contestava l'addebito di responsabilità e l'entità del risarcimento richiesto dalla Chiedeva, quindi, al Tribunale di dichiarare il difetto di Pt_1
competenza territoriale in favore del Tribunale di Bolzano e, nel merito, di rigettare le richieste attoree o, in subordine, di accertare il concorso di colpa dell'attrice con riduzione del risarcimento eventualmente dovuto.
Le parti comparivano all'udienza del 26.01.2022 e, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito dell'udienza, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del 10.10.2023, il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Assunta la prova per testi ammessa e depositata la disposta c.t.u. medico - legale, all'udienza del
16/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, va rilevato che, come già osservato con ordinanza del 03.06.2022, la - che “ha Pt_1
azionato in via principale e concomitante, ai fini del risarcimento del medesimo danno, sia il titolo di responsabilità contrattuale sulla scorta del contratto atipico di skipass, sia il titolo di responsabilità extracontrattuale per i danni provocati dalle cose in custodia ai sensi dell'art. 2051
c.c., sovrapponendo in tal modo - sempre in via principale - due distinte causae petendi cui corrispondono due diversi titoli di responsabilità fra loro incompatibili” - ha agito, in via principale, sulla base del contratto stipulato con la società essendo pacifico che la ON stessa ha acquistato, in data 08.03.2020, biglietto di skipass per l'accesso e l'utilizzo della pista da slittino denominata “Laner”, facente parte dell'impianto sciistico “Ochsenweide” - Lanier, gestito dalla convenuta.
Così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il contratto di "ski-pass" - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2563).
La ricostruzione operata dalla Suprema Corte trova conforto normativo nella (pur ermetica) disciplina della L. n. 363/2003 - vigente all'epoca della verificazione del sinistro per cui è causa -, che regolamenta unitariamente gli obblighi dei gestori con riferimento all'intera area sciabile attrezzata.
La definizione di area sciabile attrezzata introdotta dall'art. 2 della Legge 24.12.2003, n. 363 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”) postula la necessità di riunificazione dei distinti compiti del gestore ed infatti la legge considera l'area sciabile alla stessa stregua di un impianto sportivo che comprende, in una sorta di “unicum” funzionalmente connesso ed indissolubile, le piste, gli impianti di risalita e di innevamento, non potendosi quindi più scindere l'esercizio dell'impianto dalla gestione della pista ed entrambi fanno capo ad un unico soggetto che ne è responsabile: il gestore dell'area sciabile attrezzata. In tale ottica, il gestore viene chiamato a rispondere non solo dei sinistri che si verificano nella fase di risalita (tramite l'utilizzo di seggiovie, skylift, etc) ma anche, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di quelli occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi specifici su di lui gravanti in virtù del contratto medesimo (tra cui, a titolo esemplificativo, la segnalazione di fonti di pericolo, l'adozione di misure di protezione e, più in generale, la manutenzione delle piste).
Al fine di meglio individuare tali obblighi - e, di conseguenza, il perimetro della responsabilità contrattuale del gestore dell'impianto - occorre evidenziare come il sistema dei comprensori sciistici comprenda componenti naturali (il pendio, la neve, ecc.) ed artificiali (impianti di risalita che attraversano il tracciato di discesa, postazioni fisse e mobili di innevamento artificiale, manufatti di servizio o di deposito, ecc.) sicuramente soggetti alla manutenzione ed al controllo del gestore. Le piste, a loro volta, sono inserite nell'ambiente naturale - che può presentare, all'esterno dei tracciati sciabili, caratteristiche molto variabili (boschi, rocce, pendii, corsi d'acqua, e così via) - e subiscono l'influsso della componente climatica tipicamente invernale (nevicate, vento, nebbia, spesso con mutamenti repentini).
Il potere di controllo, e conseguentemente la responsabilità del gestore, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale “esterno” normalmente esistenti, ossia a quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un'attività sportiva peculiare quale quella sciistica.
Ne consegue che non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell'oggetto del potere di signoria da parte del custode, l'eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc., essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità. I criteri esposti trovano indiretta conferma nella L. n. 363 del 2003 - come già rilevato, vigente all'epoca della verificazione del sinistro per cui è causa -, che all'art. 3, 1 co., prevede che “I gestori...assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza... I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. Precisa l'art. 7 che “Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo
o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa”.
Orbene, nel caso di specie la ha rappresentato che, in data 08.03.2020, “Alle ore 12.30 circa, Pt_1 durante una discesa con lo slittino, l'odierna attrice a fine corsa andava a urtare violentemente un muro di ghiaccio posto alla fine della pista a causa della mancata messa in sicurezza della stessa. In particolare, la SI.ra impattava contro il citato cumulo di ghiaccio poiché sia il fondo Pt_1
ghiacciato sia la presenza di due persone ferme proprio in coincidenza del punto di arrivo le impediva di porre in essere normale manovra di frenata”. Ha, quindi, addebitato alla società la responsabilità - “contrattuale e/o extracontrattuale ex art. 2051 c.c.” ON
- “per avere colposamente omesso l'installazione di idoneo sistema di riparo e/o omesso di controllare che terze persone fossero presenti sulla pista a intralcio degli utenti nonché per aver omesso il soccorso e l'accompagnamento al più vicino Pronto Soccorso dell'infortunata” (cfr. atto di citazione).
L'odierna attrice ha dedotto di aver impattato contro il “muro di ghiaccio” per non essere riuscita a compiere la manovra di frenata.
Alla luce della successione degli eventi rappresentata dalla l'affermazione della - asserita - Pt_1 responsabilità della società per l'omessa protezione dell'ostacolo ON costituto, secondo la prospettazione attorea, dal “muro di ghiaccio”, presuppone il necessario accertamento delle ragioni che hanno impedito all'odierna attrice di porre in essere la manovra di frenata. Ove, infatti, il mancato compimento di tale manovra fosse imputabile alla o a terzi, Pt_1
alcuna responsabilità contrattuale potrebbe essere addebitata all'odierna convenuta.
Ciò posto, deve rilevarsi come la non abbia formulato alcun capitolo di prova al fine di Pt_1
comprovare che la pista fosse ghiacciata nel punto in cui la stessa ha perso il controllo dello slittino, tenuto conto peraltro del fatto che il sinistro è avvenuto intorno alle 12:00 e, quindi, in un orario in cui le temperature sono più alte rispetto a quelle della notte che agevolano la formazione del ghiaccio.
Peraltro, nel rapporto di incidente dalla stessa prodotto, la neve viene indicata come “compatta” - e non “dura” -, il meteo è descritto come sereno ed è riportata l'assenza di vento.
La non ha neppure precisato in quale tratto la pista fosse ghiacciata - se nel tratto a S, nel Pt_1
successivo tratto pianeggiante o nel tratto finale in cui sono posti i due cumuli di neve - e non ha indicato se il tratto ghiacciato fosse più o meno ampio.
L'assenza di ogni specifica allegazione al riguardo non consente di verificare se la - asserita - presenza di ghiaccio sulla pista al momento di verificazione del sinistro integrasse, per le sue concrete caratteristiche, un pericolo non tipico, ma “atipico”, tale da determinare il sorgere dell'obbligo, in capo alla società di provvedere alla sua eliminazione. ON
Quanto, poi, alla presenza delle persone ferme in coincidenza del punto di arrivo della pista, va rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Sotto il profilo degli obblighi nascenti a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di skipass, e cioè dalla responsabilità contrattuale, non c'è dubbio che il titolare dell'impianto assume l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. A siffatti incombenti non può tuttavia darsi un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore” (cfr. Cass. civ., sez. III, 22.10.2014, n. 22344).
La posizione di controllo e garanzia del gestore della pista da sci, quindi, non si estende fino a comprendere l'obbligo di impedire che gli utenti della pista tengano comportamenti scorretti e imprudenti che possano costituire fonte di pericolo per sé o per altre persone che accedano all'area sciabile, sicché deve escludersi la sua responsabilità per i danni da costoro cagionati a terzi con la propria condotta colposa. (cfr. Trib. Avezzano 25.4.2009).
Le carenze assertive e probatorie circa la presenza del ghiaccio sulla pista - solo genericamente riferita dai testi di parte attrice, sentiti a prova contraria su altre circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati dalla convenuta - e l'impossibilità di imputare alla società la ON
presenza di terze persone sulla pista a intralcio degli utenti rendono superflua ogni indagine circa l'asserita responsabilità dell'odierna convenuta “per avere colposamente omesso l'installazione di idoneo sistema di riparo”. Tale verifica presuppone, infatti, come già evidenziato, il necessario accertamento delle ragioni che hanno impedito alla di porre in essere la normale manovra di Pt_1
frenata, circostanza che ben potrebbe essere imputabile alla esclusiva condotta della stessa.
Peraltro, dalla documentazione acquisita al presente giudizio, emerge come i cumuli di neve presenti alla fine della pista fossero ben visibili agli sciatori e correttamente segnalati dal gestore mediante l'apposizione, sulla loro sommità, di cartellonistica di colore giallo/rosso recante la dicitura “fine pista-end of trail”.
Inoltre, dalle fotografie prodotte dalla società (cfr. doc. n. 8 e 10) e da ON
quanto riferito dai testimoni della stessa, risulta che tali cumuli sono posti al termine della pista, dopo un tratto che, pur essendo in pendenza, segue una zona pianeggiante di frenata di circa 20 metri.
Quanto, infine, all'omessa attivazione dei soccorsi lamentata dall'odierna attrice, deve rilevarsi come quest'ultima non abbia comprovato in che termini l'asserito inadempimento della società
[...]
abbia eziologicamente inciso sulla verificazione del danno, determinando un CP_1 aggravamento del pregiudizio già asseritamente prodottosi per effetto dell'impatto con il cumulo di neve posto al termine della pista da slittino. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non può essere addebitata alla società
[...]
alcuna responsabilità contrattuale. CP_1
Esaurito l'esame del thema decidendum legato alla causa petendi azionata in via principale, è possibile procedere all'esame delle questioni legate alla causa petendi azionata in via gradata dalla che ha invocato la responsabilità extracontrattuale della società convenuta per i danni provocati Pt_1 dalle cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Orbene, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. da ultimo Cass. n. 7789/2024).
Nel caso di specie, deve escludersi che la abbia assolto l'onere probatorio sulla medesima Pt_1
incombente di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Rilevano anche a tal fine le - già evidenziate - carenze assertive e probatorie circa la presenza di ghiaccio sulla pista, carenze che impediscono di verificare l'eziologica riconducibilità alla cosa in custodia del mancato compimento della manovra di frenata e del conseguente impatto contro il cumulo di neve posto al termine della pista.
Inoltre, secondo quanto rappresentato dalla stessa la manovra di frenata è stata impedita dalla Pt_1
presenza di due persone ferme in fondo alla pista da slittino, circostanza che può ritenersi dotata di rilevanza causale esclusiva ai fini della produzione del danno lamentato dall'odierna attrice.
Ne deriva che anche la domanda attorea fondata sul titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia - pari alla somma richiesta a titolo risarcitorio (cfr. Cass. n.
28417/2018 secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato
a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del
"decisum") - e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate. Oggetto di regolazione sono anche le spese di c.t.u., così come liquidate con separato decreto del
16/11/2024, e le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte - avente natura di allegazione difensiva tecnica - che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, c. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso Cass. n. 84/2013). Al riguardo, quanto alle spese per il consulente tecnico di parte della convenuta, appare opportuna una decurtazione fino all'ammontare di euro 350,00 (comprensivo di oneri eventualmente dovuti), in ossequio ad un principio di proporzione rispetto all'opera ed al compenso liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2400/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 ON
che si liquidano in euro 7.052,00 a titolo di compenso professionale ed in euro 350,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del
16/11/2024 - definitivamente a carico di Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2400/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Bocchini Parte_1 C.F._1
Francesca e dall'avv. Guidi Moris, come da procura alle liti in atti;
- attore -
nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro ON P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Kornprobst Arno e dall'avv. Gasser Alexander, come da procura alle liti in atti;
- convenuto -
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
gestrice della pista da slittino “Laner” facente parte del complesso sciistico di CP_1
Ochsenweide, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa del sinistro occorso in data 08/03/2020 quando, acquistato il biglietto di ski-pass per l'accesso e l'utilizzo della pista da slittino, durante una discesa, a fine corsa, impattava contro un cumulo di ghiaccio a causa del ghiaccio presente sulla pista e per la presenza di due persone ferme in coincidenza del punto di arrivo che le impedivano di porre in essere la normale manovra di frenata.
Chiedeva, quindi, al Tribunale, in via principale, di “accertare e dichiarare che l'incidente descritto nella narrativa che precede deve ascriversi in via esclusiva alla responsabilità della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in termini di ON
responsabilità contrattuale sulla scorta del contratto atipico di skipass e/o di quella extracontrattuale ex art.2051 c.c. per cose in custodia, per aver omesso l'adozione delle misure previste dalla legge o, in ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso essendo venuto meno all'obbligo di messa in sicurezza della pista;
accertare e dichiarare che i danni fisici, patrimoniale e non patrimoniali patiti dalla SI.ra per i fatti per cui è causa sono quelli descritti nella narrativa che precede, Parte_1 quantificati in €. 108.884,80, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
per l'effetto, condannare la società ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della SI.ra
[...]
, di tutti i danni riportati in occasione del sinistro descritto in narrativa, nella misura Parte_1 di €.108.884,80 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria delle spese e competenze di lite”
Con comparsa di risposta depositata in data 05/01/2021, si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale adito CP_1
in favore del Tribunale di Bolzano e, nel merito, contestava l'addebito di responsabilità e l'entità del risarcimento richiesto dalla Chiedeva, quindi, al Tribunale di dichiarare il difetto di Pt_1
competenza territoriale in favore del Tribunale di Bolzano e, nel merito, di rigettare le richieste attoree o, in subordine, di accertare il concorso di colpa dell'attrice con riduzione del risarcimento eventualmente dovuto.
Le parti comparivano all'udienza del 26.01.2022 e, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito dell'udienza, il Giudice rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del 10.10.2023, il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Assunta la prova per testi ammessa e depositata la disposta c.t.u. medico - legale, all'udienza del
16/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, va rilevato che, come già osservato con ordinanza del 03.06.2022, la - che “ha Pt_1
azionato in via principale e concomitante, ai fini del risarcimento del medesimo danno, sia il titolo di responsabilità contrattuale sulla scorta del contratto atipico di skipass, sia il titolo di responsabilità extracontrattuale per i danni provocati dalle cose in custodia ai sensi dell'art. 2051
c.c., sovrapponendo in tal modo - sempre in via principale - due distinte causae petendi cui corrispondono due diversi titoli di responsabilità fra loro incompatibili” - ha agito, in via principale, sulla base del contratto stipulato con la società essendo pacifico che la ON stessa ha acquistato, in data 08.03.2020, biglietto di skipass per l'accesso e l'utilizzo della pista da slittino denominata “Laner”, facente parte dell'impianto sciistico “Ochsenweide” - Lanier, gestito dalla convenuta.
Così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Il contratto di "ski-pass" - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06/02/2007, n.
2563).
La ricostruzione operata dalla Suprema Corte trova conforto normativo nella (pur ermetica) disciplina della L. n. 363/2003 - vigente all'epoca della verificazione del sinistro per cui è causa -, che regolamenta unitariamente gli obblighi dei gestori con riferimento all'intera area sciabile attrezzata.
La definizione di area sciabile attrezzata introdotta dall'art. 2 della Legge 24.12.2003, n. 363 (“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”) postula la necessità di riunificazione dei distinti compiti del gestore ed infatti la legge considera l'area sciabile alla stessa stregua di un impianto sportivo che comprende, in una sorta di “unicum” funzionalmente connesso ed indissolubile, le piste, gli impianti di risalita e di innevamento, non potendosi quindi più scindere l'esercizio dell'impianto dalla gestione della pista ed entrambi fanno capo ad un unico soggetto che ne è responsabile: il gestore dell'area sciabile attrezzata. In tale ottica, il gestore viene chiamato a rispondere non solo dei sinistri che si verificano nella fase di risalita (tramite l'utilizzo di seggiovie, skylift, etc) ma anche, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di quelli occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi specifici su di lui gravanti in virtù del contratto medesimo (tra cui, a titolo esemplificativo, la segnalazione di fonti di pericolo, l'adozione di misure di protezione e, più in generale, la manutenzione delle piste).
Al fine di meglio individuare tali obblighi - e, di conseguenza, il perimetro della responsabilità contrattuale del gestore dell'impianto - occorre evidenziare come il sistema dei comprensori sciistici comprenda componenti naturali (il pendio, la neve, ecc.) ed artificiali (impianti di risalita che attraversano il tracciato di discesa, postazioni fisse e mobili di innevamento artificiale, manufatti di servizio o di deposito, ecc.) sicuramente soggetti alla manutenzione ed al controllo del gestore. Le piste, a loro volta, sono inserite nell'ambiente naturale - che può presentare, all'esterno dei tracciati sciabili, caratteristiche molto variabili (boschi, rocce, pendii, corsi d'acqua, e così via) - e subiscono l'influsso della componente climatica tipicamente invernale (nevicate, vento, nebbia, spesso con mutamenti repentini).
Il potere di controllo, e conseguentemente la responsabilità del gestore, non può ritenersi esteso alle situazioni di rischio naturale “esterno” normalmente esistenti, ossia a quelle a cui lo sciatore accetta di esporsi nel momento in cui decide di praticare un'attività sportiva peculiare quale quella sciistica.
Ne consegue che non potrà ritenersi esigibile, sia sotto il profilo del corretto adempimento, sia dell'oggetto del potere di signoria da parte del custode, l'eliminazione dei rischi naturali c.d. tipici, quali la presenza di zone alberate ai fianchi del tracciato, la mutevolezza del pendio, la presenza di tratti nevosi di differente consistenza, ecc., essendo sufficiente la segnalazione nel caso di non immediata percepibilità. I criteri esposti trovano indiretta conferma nella L. n. 363 del 2003 - come già rilevato, vigente all'epoca della verificazione del sinistro per cui è causa -, che all'art. 3, 1 co., prevede che “I gestori...assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza... I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”. Precisa l'art. 7 che “Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo
o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa”.
Orbene, nel caso di specie la ha rappresentato che, in data 08.03.2020, “Alle ore 12.30 circa, Pt_1 durante una discesa con lo slittino, l'odierna attrice a fine corsa andava a urtare violentemente un muro di ghiaccio posto alla fine della pista a causa della mancata messa in sicurezza della stessa. In particolare, la SI.ra impattava contro il citato cumulo di ghiaccio poiché sia il fondo Pt_1
ghiacciato sia la presenza di due persone ferme proprio in coincidenza del punto di arrivo le impediva di porre in essere normale manovra di frenata”. Ha, quindi, addebitato alla società la responsabilità - “contrattuale e/o extracontrattuale ex art. 2051 c.c.” ON
- “per avere colposamente omesso l'installazione di idoneo sistema di riparo e/o omesso di controllare che terze persone fossero presenti sulla pista a intralcio degli utenti nonché per aver omesso il soccorso e l'accompagnamento al più vicino Pronto Soccorso dell'infortunata” (cfr. atto di citazione).
L'odierna attrice ha dedotto di aver impattato contro il “muro di ghiaccio” per non essere riuscita a compiere la manovra di frenata.
Alla luce della successione degli eventi rappresentata dalla l'affermazione della - asserita - Pt_1 responsabilità della società per l'omessa protezione dell'ostacolo ON costituto, secondo la prospettazione attorea, dal “muro di ghiaccio”, presuppone il necessario accertamento delle ragioni che hanno impedito all'odierna attrice di porre in essere la manovra di frenata. Ove, infatti, il mancato compimento di tale manovra fosse imputabile alla o a terzi, Pt_1
alcuna responsabilità contrattuale potrebbe essere addebitata all'odierna convenuta.
Ciò posto, deve rilevarsi come la non abbia formulato alcun capitolo di prova al fine di Pt_1
comprovare che la pista fosse ghiacciata nel punto in cui la stessa ha perso il controllo dello slittino, tenuto conto peraltro del fatto che il sinistro è avvenuto intorno alle 12:00 e, quindi, in un orario in cui le temperature sono più alte rispetto a quelle della notte che agevolano la formazione del ghiaccio.
Peraltro, nel rapporto di incidente dalla stessa prodotto, la neve viene indicata come “compatta” - e non “dura” -, il meteo è descritto come sereno ed è riportata l'assenza di vento.
La non ha neppure precisato in quale tratto la pista fosse ghiacciata - se nel tratto a S, nel Pt_1
successivo tratto pianeggiante o nel tratto finale in cui sono posti i due cumuli di neve - e non ha indicato se il tratto ghiacciato fosse più o meno ampio.
L'assenza di ogni specifica allegazione al riguardo non consente di verificare se la - asserita - presenza di ghiaccio sulla pista al momento di verificazione del sinistro integrasse, per le sue concrete caratteristiche, un pericolo non tipico, ma “atipico”, tale da determinare il sorgere dell'obbligo, in capo alla società di provvedere alla sua eliminazione. ON
Quanto, poi, alla presenza delle persone ferme in coincidenza del punto di arrivo della pista, va rilevato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “Sotto il profilo degli obblighi nascenti a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di skipass, e cioè dalla responsabilità contrattuale, non c'è dubbio che il titolare dell'impianto assume l'impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. A siffatti incombenti non può tuttavia darsi un'estensione tale da far ricadere sul gestore la responsabilità della non appropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe di un'obbligazione praticamente inesigibile, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli che esse di solito hanno, la normale imprevedibilità di quelle condotte anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore” (cfr. Cass. civ., sez. III, 22.10.2014, n. 22344).
La posizione di controllo e garanzia del gestore della pista da sci, quindi, non si estende fino a comprendere l'obbligo di impedire che gli utenti della pista tengano comportamenti scorretti e imprudenti che possano costituire fonte di pericolo per sé o per altre persone che accedano all'area sciabile, sicché deve escludersi la sua responsabilità per i danni da costoro cagionati a terzi con la propria condotta colposa. (cfr. Trib. Avezzano 25.4.2009).
Le carenze assertive e probatorie circa la presenza del ghiaccio sulla pista - solo genericamente riferita dai testi di parte attrice, sentiti a prova contraria su altre circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati dalla convenuta - e l'impossibilità di imputare alla società la ON
presenza di terze persone sulla pista a intralcio degli utenti rendono superflua ogni indagine circa l'asserita responsabilità dell'odierna convenuta “per avere colposamente omesso l'installazione di idoneo sistema di riparo”. Tale verifica presuppone, infatti, come già evidenziato, il necessario accertamento delle ragioni che hanno impedito alla di porre in essere la normale manovra di Pt_1
frenata, circostanza che ben potrebbe essere imputabile alla esclusiva condotta della stessa.
Peraltro, dalla documentazione acquisita al presente giudizio, emerge come i cumuli di neve presenti alla fine della pista fossero ben visibili agli sciatori e correttamente segnalati dal gestore mediante l'apposizione, sulla loro sommità, di cartellonistica di colore giallo/rosso recante la dicitura “fine pista-end of trail”.
Inoltre, dalle fotografie prodotte dalla società (cfr. doc. n. 8 e 10) e da ON
quanto riferito dai testimoni della stessa, risulta che tali cumuli sono posti al termine della pista, dopo un tratto che, pur essendo in pendenza, segue una zona pianeggiante di frenata di circa 20 metri.
Quanto, infine, all'omessa attivazione dei soccorsi lamentata dall'odierna attrice, deve rilevarsi come quest'ultima non abbia comprovato in che termini l'asserito inadempimento della società
[...]
abbia eziologicamente inciso sulla verificazione del danno, determinando un CP_1 aggravamento del pregiudizio già asseritamente prodottosi per effetto dell'impatto con il cumulo di neve posto al termine della pista da slittino. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, non può essere addebitata alla società
[...]
alcuna responsabilità contrattuale. CP_1
Esaurito l'esame del thema decidendum legato alla causa petendi azionata in via principale, è possibile procedere all'esame delle questioni legate alla causa petendi azionata in via gradata dalla che ha invocato la responsabilità extracontrattuale della società convenuta per i danni provocati Pt_1 dalle cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Orbene, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. da ultimo Cass. n. 7789/2024).
Nel caso di specie, deve escludersi che la abbia assolto l'onere probatorio sulla medesima Pt_1
incombente di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Rilevano anche a tal fine le - già evidenziate - carenze assertive e probatorie circa la presenza di ghiaccio sulla pista, carenze che impediscono di verificare l'eziologica riconducibilità alla cosa in custodia del mancato compimento della manovra di frenata e del conseguente impatto contro il cumulo di neve posto al termine della pista.
Inoltre, secondo quanto rappresentato dalla stessa la manovra di frenata è stata impedita dalla Pt_1
presenza di due persone ferme in fondo alla pista da slittino, circostanza che può ritenersi dotata di rilevanza causale esclusiva ai fini della produzione del danno lamentato dall'odierna attrice.
Ne deriva che anche la domanda attorea fondata sul titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia - pari alla somma richiesta a titolo risarcitorio (cfr. Cass. n.
28417/2018 secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato
a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del
"decisum") - e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate. Oggetto di regolazione sono anche le spese di c.t.u., così come liquidate con separato decreto del
16/11/2024, e le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte - avente natura di allegazione difensiva tecnica - che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, c. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. in tal senso Cass. n. 84/2013). Al riguardo, quanto alle spese per il consulente tecnico di parte della convenuta, appare opportuna una decurtazione fino all'ammontare di euro 350,00 (comprensivo di oneri eventualmente dovuti), in ossequio ad un principio di proporzione rispetto all'opera ed al compenso liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2400/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 ON
che si liquidano in euro 7.052,00 a titolo di compenso professionale ed in euro 350,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del
16/11/2024 - definitivamente a carico di Parte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti