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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RT TE Presidente
Dott. AD CA UT Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6.12.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9636/2024, pubblicata il 07/11/2024,
TRA
( Parte_1 CodiceFiscale_1
-APPELLANTE
CONTRO
( Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Avv. P.IVA_1
ZA EL e ZA GA ed elettivamente domiciliata in Mestre ( Ve) piazza Ferretto
55/a -APPELLATA-
n persona del legale rappresentante ( P.I. ) domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_2
UNIQLEGAL STAPA in Milano Corso Vercelli 40
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9636/2024, pubblicata il
07/11/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 7 Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ai sensi dell'art283 c.p.c., in accoglimento del dispiegato gravame, riformare la sentenza n. 9636/24 del Tribunale di
Milano, nella parte in cui dichiara che non ha diritto ad agire esecutivamente Parte_1 nei confronti di in forza della sentenza n. 1912/21 del Tribunale di Firenze, nonché nella CP_1 parte in cui dichiara che il non avrebbe prodotto in giudizio la prova Parte_1 dell'avvenuta denuncia, conseguentemente respingendo l'opposizione da quest'ultima CP_1 proposta e ,per effetto di quanto sopra, ordinare ad l'assegnazione delle somme CP_2 pignorate all'ordine di . Parte_1
Per Controparte_1
In via preliminare: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in difetto dei presupposti ex art. 283 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: accertata e ritenuta l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e delle domande avversarie ex art. 345 e 346 c.p.c., ovvero l'infondatezza delle stesse, confermarsi l'impugnata sentenza n. 9636/2024 del Tribunale di Milano del 7.11.2024, e per l'effetto, rigettarsi le domande tutte avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e dichiararsi nullo e/o invalido e/o inefficace l'atto di precetto datato 12.8.2022, nonché l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 16.11.2022 ed improcedibili i successivi atti di esecuzione;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e segg. mod., con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via principale, nel merito:
- ci si rimette alla decisione che l'Ecc.ma Corte assumerà con riguardo al merito del proposto appello, ferma restando la correttezza dell'operato di Controparte_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e oneri di legge.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio:
Con sentenza n.1912/2021 il Tribunale di Firenze, in accoglimento delle domande promosse da e accertava la responsabilità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nella causazione del sinistro Controparte_3 Parte_1 occorso ad il 30.7.2017 e li condannava, in solido, al pagamento della somma di Parte_2
€ 17.710,00 in favore di e di € 1.622,50 in favore degli altri attori, oltre interessi Parte_2
e spese di lite.
In forza della già menzionata sentenza agiva esecutivamente nei confronti di Parte_1
, terza chiamata nel predetto giudizio, nei Controparte_1 confronti della quale aveva svolto domanda di regresso, con le forme del pignoramento presso terzi, esecutata Controparte_2
proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e il giudice dell'esecuzione CP_1 sospendeva la procedura e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito. introduceva dunque il giudizio rg 42925/23 avanti il Tribunale di Milano per Parte_1 sentir accertare e dichiarare obbligata a tenerlo indenne per tutte le somme richieste in CP_1 forza della sentenza del Tribunale di Firenze n.1912/2021 nel rispetto della copertura assicurativa a lui garantita quale associato di;
conseguentemente chiedeva di ordinare al CP_1 terzo pignorato l'assegnazione in suo favore delle somme pignorate. Controparte_2
Si costituiva che contestava il diritto di Controparte_1 ad agire esecutivamente nei suoi confronti non essendoci prova della denuncia Parte_1 dell'infortunio ad , presupposto per la domanda di garanzia, e neppure del pagamento CP_1 effettuato dall'attore a favore dei signori Concludeva per la dichiarazione di Pt_2 inammissibilità/improcedibilità della esecuzione promossa.
Si costituiva anche terza pignorata, che richiamava la dichiarazione resa in Controparte_2 sede esecutiva rimettendosi alla decisione del giudice quanto alla proposta opposizione.
Il giudizio esitava nella sentenza 9636/2024 con la quale il Giudice accertava che la sentenza n.1912/2021 del Tribunale di Firenze, azionata da non costituiva idoneo titolo Parte_1 esecutivo in suo favore nei confronti di posto che il dispositivo della sentenza non
CP_1 contiene un chiaro comando di condanna di in favore di ma rinvia alla
CP_1 Pt_1 motivazione della sentenza nella quale è scritto che la domanda di “non può che essere Pt_1 accolta purchè la denuncia del sinistro sia stata tempestivamente presentata dall'istruttore ad dovendo dare atto che agli atti di causa non è stata prodotta”. Non essendo stata
CP_1 fornita la prova richiesta accoglieva pertanto l'opposizione proposta da , dichiarava
CP_1
pagina 3 di 7 non avente diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti e lo condannava in Parte_1 conseguenza al pagamento in favore di e di delle spese del grado. CP_1 CP_2
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza n. 9636/2024 interponeva appello instando per la Parte_1 riforma della sentenza in quanto viziata da un grave errore di omessa valutazione delle prove, laddove non aveva riconosciuto il diritto di regresso nei confronti di , deducendo di aver CP_1 fornito prova della denuncia del sinistro alla stessa.
Si costituiva in giudizio contestando l'appello ed instando per la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
Si costituiva altresì terza pignorata, che dichiarava di rimettersi alla decisione CP_2 del giudice.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere Istruttore assegnava i termini ex art 352 cpc.
Parte appellante non depositava gli scritti conclusivi salvo la nota di precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'8.7.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione. La causa veniva poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 15.7.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione di primo grado aveva ad oggetto l'accertamento del diritto di di procedere esecutivamente nei confronti di in forza della Parte_1 CP_1 sentenza n. 1912/2021 del Tribunale di Firenze.
Il Tribunale di Firenze, con detta sentenza, accertava la responsabilità di Controparte_3
e nella causazione del sinistro occorso ad
[...] Parte_1 Parte_2 il 30.7.2017 e li condannava, in solido, al risarcimento del danno.
Con riferimento alla domanda di manleva svolta da nei confronti di , il Parte_1 CP_1
Tribunale disponeva che “la domanda rivolta dal sig. avverso viene Parte_1 CP_1 accolta nei limiti di quanto rilevato nella motivazione della sentenza” -così in dispositivo- e, in motivazione, “la domanda avanzata da avverso la propria Assicurazione (a Pt_1 CP_1 sua volta dotata di copertura assicurativa con ) non può che essere accolta purché la CP_4 denuncia del sinistro sia stata tempestivamente presentata dall'istruttore ad dovendo CP_1 dare atto che agli atti di causa non è stata prodotta”.
pagina 4 di 7 In forza di tale sentenza, notificava ad atto di precetto ed agiva Parte_1 CP_1 esecutivamente nei suoi confronti con le forme del pignoramento presso terzi, esecutata
Controparte_2
proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. e il giudice dell'esecuzione, instaurato il CP_1 contraddittorio, sospendeva la procedura esecutiva e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio di merito veniva quindi introdotto da avanti il Tribunale di Milano Parte_1 per sentir accertare il suo diritto a proseguire nell'esecuzione già promossa nei confronti di che, al contrario, insisteva per la improcedibilità della esecuzione. CP_1
Il Tribunale di Milano concludeva nel senso che la sentenza n.1912/2021 del Tribunale di
Firenze, azionata dal non costituisce idoneo titolo esecutivo in suo favore nei confronti Pt_1 di . CP_1
Ritiene la Corte di condividere quanto rilevato dal Giudice di primo grado.
Il dispositivo della sentenza del Tribunale di Firenze, per come formulato, non contiene una statuizione di condanna di in favore di ma rinvia alla motivazione, nella quale CP_1 Pt_1
l'accoglimento della domanda di garanzia è subordinata all'accertamento (da compiersi in futuro) della tempestività della denuncia del sinistro, la cui prova si afferma non essere stata fornita in giudizio. Si legge, infatti, nella motivazione, che la domanda di “non può che Pt_1 essere accolta purché la denuncia del sinistro sia stata tempestivamente presentata dall'istruttore ad dovendo dare atto che agli atti di causa non è stata prodotta”. CP_1
Si è in presenza, dunque, di una condanna condizionata non già a un evento futuro e incerto, ma alla prova di un fatto costitutivo del diritto (la prova della tempestiva denuncia del danno) che il creditore avrebbe dovuto fornire nell'ambito del giudizio nel quale la condanna è stata emessa e che, per espressa affermazione del giudice, in quel giudizio non è stata fornita.
Siffatta sentenza non costituisce titolo esecutivo, non potendo il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione all'esecuzione ricorrere ad elementi extratestuali non acquisiti al processo che avrebbero dovuto essere sottoposti, nel giudizio in cui il titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.
Secondo consolidato insegnamento del S.C., infatti, il giudice dell'esecuzione, nell'interpretazione del titolo giudiziale può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo e a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 10806/2020).
pagina 5 di 7 Né può farsi a meno di rilevare che, secondo l'insegnamento del S.C., anche le sentenze condizionali di condanna (subordinate, cioè, ad un evento futuro e incerto (e non già, come nel caso in esame, ad un evento che avrebbe dovuto essere accertato nel giudizio conclusosi con la sentenza fatta valere come titolo esecutivo) non sono ammesse quando l'evento futuro ed incerto, al quale è condizionato l'obbligo attuale di una determinata prestazione, richieda altri accertamenti di merito, da effettuare in un ulteriore giudizio di cognizione, diversi da quello relativo all'avvenuto verificarsi o meno di tale evento (Cass.n. 12444/2003; Cass. n. 978/1991).
Quanto in precedenza osservato, toglie rilievo alla considerazione che, in ogni caso, non Pt_1 ha offerto prova della tempestiva denuncia presentata ad . CP_1
L'appellante, infatti, fonda l'intero appello sul presupposto che la comunicazione e-mail dal medesimo inviata in data 10.11.20217 costituisca valida denuncia del sinistro, quale condizione dell'azione esecutiva richiesta dalla sentenza del Tribunale di Firenze. tuttavia contesta CP_1 di non aver mai ricevuto tale comunicazione e-mail che risulta infatti inviata all'indirizzo “
[...]
, mentre l'indirizzo di posta elettronica dell'odierna appellata risulta essere Email_1
L'erroneità dell'indirizzo di posta elettronica risulta pacifica in quanto Email_2 mai smentita, neppure in questa sede, da parte dell'appellante che sul punto nulla replica.
L'ulteriore documentazione dimessa in atti si palesa del tutto irrilevante ai fini della prova della denuncia del sinistro, atteso che riguarda esclusivamente l'apertura e gestione del sinistro con e il suo broker Mag-JLT, nei confronti dei quali Controparte_5 risulta assolutamente estranea. CP_1
In conclusione, non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di in Parte_1 CP_1 forza della sentenza n.1912/2021 emessa dal Tribunale di Firenze all'esito del giudizio n.
17472/2018 R.G. in quanto tale sentenza non costituisce titolo idoneo all'esecuzione.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 9636/2024.
In applicazione del principio di soccombenza, a carico di sono poste le spese Parte_1 affrontate dagli appellati per il giudizio di appello, liquidate ai sensi del DM 147/2022 con applicazione dei parametri rispettivamente medi per Controparte_1
e minimi per nei cui confronti non sono state proposte domande
[...] Controparte_2
e che si è limitata a rimettersi alla decisione.
Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 3494/2024 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9636/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M.
[...]
147/2022 in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_2 grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.996,00, di cui
€ 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 15/7/2025
Il Cons. est. Il Presidente
AD CA UT RT TE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RT TE Presidente
Dott. AD CA UT Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6.12.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9636/2024, pubblicata il 07/11/2024,
TRA
( Parte_1 CodiceFiscale_1
-APPELLANTE
CONTRO
( Controparte_1
C.F. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli Avv. P.IVA_1
ZA EL e ZA GA ed elettivamente domiciliata in Mestre ( Ve) piazza Ferretto
55/a -APPELLATA-
n persona del legale rappresentante ( P.I. ) domiciliata presso Controparte_2 P.IVA_2
UNIQLEGAL STAPA in Milano Corso Vercelli 40
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9636/2024, pubblicata il
07/11/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
pagina 1 di 7 Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza impugnata ai sensi dell'art283 c.p.c., in accoglimento del dispiegato gravame, riformare la sentenza n. 9636/24 del Tribunale di
Milano, nella parte in cui dichiara che non ha diritto ad agire esecutivamente Parte_1 nei confronti di in forza della sentenza n. 1912/21 del Tribunale di Firenze, nonché nella CP_1 parte in cui dichiara che il non avrebbe prodotto in giudizio la prova Parte_1 dell'avvenuta denuncia, conseguentemente respingendo l'opposizione da quest'ultima CP_1 proposta e ,per effetto di quanto sopra, ordinare ad l'assegnazione delle somme CP_2 pignorate all'ordine di . Parte_1
Per Controparte_1
In via preliminare: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in difetto dei presupposti ex art. 283 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito: accertata e ritenuta l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e delle domande avversarie ex art. 345 e 346 c.p.c., ovvero l'infondatezza delle stesse, confermarsi l'impugnata sentenza n. 9636/2024 del Tribunale di Milano del 7.11.2024, e per l'effetto, rigettarsi le domande tutte avversarie in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa e dichiararsi nullo e/o invalido e/o inefficace l'atto di precetto datato 12.8.2022, nonché l'atto di pignoramento presso terzi notificato il 16.11.2022 ed improcedibili i successivi atti di esecuzione;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e segg. mod., con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via principale, nel merito:
- ci si rimette alla decisione che l'Ecc.ma Corte assumerà con riguardo al merito del proposto appello, ferma restando la correttezza dell'operato di Controparte_2
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e oneri di legge.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio:
Con sentenza n.1912/2021 il Tribunale di Firenze, in accoglimento delle domande promosse da e accertava la responsabilità di Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nella causazione del sinistro Controparte_3 Parte_1 occorso ad il 30.7.2017 e li condannava, in solido, al pagamento della somma di Parte_2
€ 17.710,00 in favore di e di € 1.622,50 in favore degli altri attori, oltre interessi Parte_2
e spese di lite.
In forza della già menzionata sentenza agiva esecutivamente nei confronti di Parte_1
, terza chiamata nel predetto giudizio, nei Controparte_1 confronti della quale aveva svolto domanda di regresso, con le forme del pignoramento presso terzi, esecutata Controparte_2
proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e il giudice dell'esecuzione CP_1 sospendeva la procedura e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito. introduceva dunque il giudizio rg 42925/23 avanti il Tribunale di Milano per Parte_1 sentir accertare e dichiarare obbligata a tenerlo indenne per tutte le somme richieste in CP_1 forza della sentenza del Tribunale di Firenze n.1912/2021 nel rispetto della copertura assicurativa a lui garantita quale associato di;
conseguentemente chiedeva di ordinare al CP_1 terzo pignorato l'assegnazione in suo favore delle somme pignorate. Controparte_2
Si costituiva che contestava il diritto di Controparte_1 ad agire esecutivamente nei suoi confronti non essendoci prova della denuncia Parte_1 dell'infortunio ad , presupposto per la domanda di garanzia, e neppure del pagamento CP_1 effettuato dall'attore a favore dei signori Concludeva per la dichiarazione di Pt_2 inammissibilità/improcedibilità della esecuzione promossa.
Si costituiva anche terza pignorata, che richiamava la dichiarazione resa in Controparte_2 sede esecutiva rimettendosi alla decisione del giudice quanto alla proposta opposizione.
Il giudizio esitava nella sentenza 9636/2024 con la quale il Giudice accertava che la sentenza n.1912/2021 del Tribunale di Firenze, azionata da non costituiva idoneo titolo Parte_1 esecutivo in suo favore nei confronti di posto che il dispositivo della sentenza non
CP_1 contiene un chiaro comando di condanna di in favore di ma rinvia alla
CP_1 Pt_1 motivazione della sentenza nella quale è scritto che la domanda di “non può che essere Pt_1 accolta purchè la denuncia del sinistro sia stata tempestivamente presentata dall'istruttore ad dovendo dare atto che agli atti di causa non è stata prodotta”. Non essendo stata
CP_1 fornita la prova richiesta accoglieva pertanto l'opposizione proposta da , dichiarava
CP_1
pagina 3 di 7 non avente diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti e lo condannava in Parte_1 conseguenza al pagamento in favore di e di delle spese del grado. CP_1 CP_2
Il presente grado di appello:
Avverso la suddetta sentenza n. 9636/2024 interponeva appello instando per la Parte_1 riforma della sentenza in quanto viziata da un grave errore di omessa valutazione delle prove, laddove non aveva riconosciuto il diritto di regresso nei confronti di , deducendo di aver CP_1 fornito prova della denuncia del sinistro alla stessa.
Si costituiva in giudizio contestando l'appello ed instando per la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
Si costituiva altresì terza pignorata, che dichiarava di rimettersi alla decisione CP_2 del giudice.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere Istruttore assegnava i termini ex art 352 cpc.
Parte appellante non depositava gli scritti conclusivi salvo la nota di precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'8.7.2025 la causa veniva rimessa innanzi al Collegio per la decisione. La causa veniva poi decisa nella camera di consiglio svoltasi il 15.7.2025.
***
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione di primo grado aveva ad oggetto l'accertamento del diritto di di procedere esecutivamente nei confronti di in forza della Parte_1 CP_1 sentenza n. 1912/2021 del Tribunale di Firenze.
Il Tribunale di Firenze, con detta sentenza, accertava la responsabilità di Controparte_3
e nella causazione del sinistro occorso ad
[...] Parte_1 Parte_2 il 30.7.2017 e li condannava, in solido, al risarcimento del danno.
Con riferimento alla domanda di manleva svolta da nei confronti di , il Parte_1 CP_1
Tribunale disponeva che “la domanda rivolta dal sig. avverso viene Parte_1 CP_1 accolta nei limiti di quanto rilevato nella motivazione della sentenza” -così in dispositivo- e, in motivazione, “la domanda avanzata da avverso la propria Assicurazione (a Pt_1 CP_1 sua volta dotata di copertura assicurativa con ) non può che essere accolta purché la CP_4 denuncia del sinistro sia stata tempestivamente presentata dall'istruttore ad dovendo CP_1 dare atto che agli atti di causa non è stata prodotta”.
pagina 4 di 7 In forza di tale sentenza, notificava ad atto di precetto ed agiva Parte_1 CP_1 esecutivamente nei suoi confronti con le forme del pignoramento presso terzi, esecutata
Controparte_2
proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. e il giudice dell'esecuzione, instaurato il CP_1 contraddittorio, sospendeva la procedura esecutiva e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio di merito veniva quindi introdotto da avanti il Tribunale di Milano Parte_1 per sentir accertare il suo diritto a proseguire nell'esecuzione già promossa nei confronti di che, al contrario, insisteva per la improcedibilità della esecuzione. CP_1
Il Tribunale di Milano concludeva nel senso che la sentenza n.1912/2021 del Tribunale di
Firenze, azionata dal non costituisce idoneo titolo esecutivo in suo favore nei confronti Pt_1 di . CP_1
Ritiene la Corte di condividere quanto rilevato dal Giudice di primo grado.
Il dispositivo della sentenza del Tribunale di Firenze, per come formulato, non contiene una statuizione di condanna di in favore di ma rinvia alla motivazione, nella quale CP_1 Pt_1
l'accoglimento della domanda di garanzia è subordinata all'accertamento (da compiersi in futuro) della tempestività della denuncia del sinistro, la cui prova si afferma non essere stata fornita in giudizio. Si legge, infatti, nella motivazione, che la domanda di “non può che Pt_1 essere accolta purché la denuncia del sinistro sia stata tempestivamente presentata dall'istruttore ad dovendo dare atto che agli atti di causa non è stata prodotta”. CP_1
Si è in presenza, dunque, di una condanna condizionata non già a un evento futuro e incerto, ma alla prova di un fatto costitutivo del diritto (la prova della tempestiva denuncia del danno) che il creditore avrebbe dovuto fornire nell'ambito del giudizio nel quale la condanna è stata emessa e che, per espressa affermazione del giudice, in quel giudizio non è stata fornita.
Siffatta sentenza non costituisce titolo esecutivo, non potendo il giudice dell'esecuzione e quello dell'opposizione all'esecuzione ricorrere ad elementi extratestuali non acquisiti al processo che avrebbero dovuto essere sottoposti, nel giudizio in cui il titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.
Secondo consolidato insegnamento del S.C., infatti, il giudice dell'esecuzione, nell'interpretazione del titolo giudiziale può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo e a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito
(cfr., ex plurimis, Cass. n. 10806/2020).
pagina 5 di 7 Né può farsi a meno di rilevare che, secondo l'insegnamento del S.C., anche le sentenze condizionali di condanna (subordinate, cioè, ad un evento futuro e incerto (e non già, come nel caso in esame, ad un evento che avrebbe dovuto essere accertato nel giudizio conclusosi con la sentenza fatta valere come titolo esecutivo) non sono ammesse quando l'evento futuro ed incerto, al quale è condizionato l'obbligo attuale di una determinata prestazione, richieda altri accertamenti di merito, da effettuare in un ulteriore giudizio di cognizione, diversi da quello relativo all'avvenuto verificarsi o meno di tale evento (Cass.n. 12444/2003; Cass. n. 978/1991).
Quanto in precedenza osservato, toglie rilievo alla considerazione che, in ogni caso, non Pt_1 ha offerto prova della tempestiva denuncia presentata ad . CP_1
L'appellante, infatti, fonda l'intero appello sul presupposto che la comunicazione e-mail dal medesimo inviata in data 10.11.20217 costituisca valida denuncia del sinistro, quale condizione dell'azione esecutiva richiesta dalla sentenza del Tribunale di Firenze. tuttavia contesta CP_1 di non aver mai ricevuto tale comunicazione e-mail che risulta infatti inviata all'indirizzo “
[...]
, mentre l'indirizzo di posta elettronica dell'odierna appellata risulta essere Email_1
L'erroneità dell'indirizzo di posta elettronica risulta pacifica in quanto Email_2 mai smentita, neppure in questa sede, da parte dell'appellante che sul punto nulla replica.
L'ulteriore documentazione dimessa in atti si palesa del tutto irrilevante ai fini della prova della denuncia del sinistro, atteso che riguarda esclusivamente l'apertura e gestione del sinistro con e il suo broker Mag-JLT, nei confronti dei quali Controparte_5 risulta assolutamente estranea. CP_1
In conclusione, non ha diritto ad agire esecutivamente nei confronti di in Parte_1 CP_1 forza della sentenza n.1912/2021 emessa dal Tribunale di Firenze all'esito del giudizio n.
17472/2018 R.G. in quanto tale sentenza non costituisce titolo idoneo all'esecuzione.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 9636/2024.
In applicazione del principio di soccombenza, a carico di sono poste le spese Parte_1 affrontate dagli appellati per il giudizio di appello, liquidate ai sensi del DM 147/2022 con applicazione dei parametri rispettivamente medi per Controparte_1
e minimi per nei cui confronti non sono state proposte domande
[...] Controparte_2
e che si è limitata a rimettersi alla decisione.
Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 3494/2024 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9636/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M.
[...]
147/2022 in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_2 grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 4.996,00, di cui
€ 1.029,00 per la fase di studio della controversia, € 709,00 per la fase introduttiva, €
1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso, in Milano il 15/7/2025
Il Cons. est. Il Presidente
AD CA UT RT TE
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