Articolo 2 della Legge 31 marzo 1932, n. 474
Articolo 1
Versione
2 giugno 1932
Art. 2.

La presente legge avra' effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Grandi - Mosconi - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 2 giugno 1932