Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 13245/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/12/2024
da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. BERLASSO ELISA
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/06/2012 in SAN GIOVANNI AL
NATISONE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 9, Parte 2, Serie C, dell'anno 2012;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 07/01/2014), minorenne;
Per_1
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
in merito a ciò, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento condiviso della minore, nonostante la mancanza di un'apposita condizione pattuita tra le parti in questo senso, essendo evidente, anche in base ai tempi di frequentazione della figlia, che tale sia il regime maggiormente conforme agli interessi della minore e alla stessa volontà dei genitori;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Pt_1
e il cui matrimonio è stato celebrato in data 30/06/2012 in
[...] Pt_2 Parte_2
SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD), al n. 9, Parte 2, Serie C, dell'anno 2012, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Per_1
3) dispone che la figlia minore sia collocata presso la madre e che il regime di permanenza Per_1 con i genitori sia il seguente:
a) lunedì e mercoledì con la mamma;
b) martedì e giovedì con il papà;
c) venerdì, sabato e domenica in alternanza con i genitori, in modo tale che risulti il venerdì con uno e sabato e domenica con l'altro;
4) dispone che il mantenimento di sia diretto in capo ai genitori, con la precisazione che, Per_1 qualora il reddito della sig.ra dovesse ridursi e risultare inferiore a quello del Parte_1 sig. quest'ultimo verserà alla prima euro 150,00 al mese a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia minore, somma che verrà versata entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente della madre;
5) le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo stilato dall'osservatorio sul diritto di famiglia di Udine;
6) dà atto che la sig.ra percepirà interamente l'assegno unico per la figlia minore Parte_1
e che il sig. si impegna a sottoscrivere ogni documento che dovesse essere Parte_2 all'uopo necessario;
7) dà atto che, fatto salvo quanto previsto nel ricorso, le parti hanno dichiarato di aver definito ogni questione tra di loro intercorrente e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 9, Parte 2, Serie C, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini