Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6032 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
[...]
Avv. POLACCHI CLAUDIA
e YK IS Avv. NOBILI DANIELE e
CP_1
Avv. BOCCOLINI ROBERTA e GL
[...]
CP_2 [...]
Parte_2
Avv. SINATRA GIUSEPPE e GL DANIELA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza con cui il Tribunale di Viterbo ha deciso quanto segue: “ e hanno Parte_1 Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale , Controparte_3
2) accertare la simulazione personale del contratto di compravendita concluso tra ME EF e la in data 8.05.2015, in quanto Parte_3 dissimulante un acquisto effettuato tra la e 3) CP_1 Controparte_3 accertare la simulazione del contratto di permuta concluso tra ME EF e in data 8.05.2015, permuta che, secondo gli Controparte_3 istanti, in realtà dissimulava una compravendita dei beni oggetto di prelazione con la corresponsione del prezzo di € 250.000, ovvero, in via subordinata, del prezzo di € 350.000. In particolare parte attrice con la domanda principale deduceva la violazione del diritto di prelazione vantato sui terreni di proprietà del in ragione della loro qualità di coltivatori diretti e dell'esistenza CP_3 degli altri presupposti di legge. Secondo gli attori, infatti, i terreni in questione erano stati trasferiti dal a ME EF CP_3 attraverso un'articolata operazione che si era conclusa con la permuta in data 8.5.2015 in favore della EF dei beni oggetto di prelazione.
Tale permuta, al contrario, dissimulava un'operazione di vendita tra il e la EF. CP_3
Costituendosi in giudizio i convenuti hanno contestato le deduzioni ed argomentazioni avversarie ritenute infondate sia con riguardo alla sussistenza dei presupposti relativi al diritto di prelazione agraria, sia con riguardo alle domande di simulazione, concludendo per il rigetto di tutte le domande svolte dagli attori. Nel corso del processo, a seguito del decesso di , si Controparte_3 costituivano in giudizi gli eredi di quest'ultimo: la moglie ed Parte_2
i figli MI DA, e . Controparte_2 Controparte_5
Nel prosieguo, articolate le prove da parte di parte istante, le stesse non erano ammesse perché ritenute tardive (cfr provvedimento del 13.6.19). Infine rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.05.2020 la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda proposta deve essere rigettata perché non provata. Preliminarmente deve essere confermata la legittimità dell'ordinanza istruttoria del 13.6.2019 con la quale non erano state accolte le richieste di prove di parte attrice perché ritenute tardive in relazione ai concessi termini ex art. 183 cpc.
pag. 2/15 Infatti, dagli atti del processo risulta che il 17.05.2017 il giudice aveva concesso i termini di cui all'art. 183 CPC e che il relativo provvedimento era stato poi comunicato ai difensori sempre in data 17.05.2017 (alle ore 13:21:37 come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna ai difensori emessa dal sistema e risultante dal fascicolo telematico). Pertanto, avvenuta la comunicazione del provvedimento il 17.05.2017 (senza quindi contare il dies a quo), a partire dal 18.5.2017 le relative scadenze erano le seguenti: primo termine 16.06.2017; secondo termine 17.07.2017 (considerando che scadenza al 16.7.2015 che, però, era festivo); il terzo termine il 6.9.2017.
Dagli atti del processo risulta poi che parte attrice aveva depositato la prima memoria ex art. 183 cpc il 19.6.17 e la seconda, quella contenente le richieste istruttorie, in data 19.7.17, quindi ben oltre i termini stabiliti. Non appare, poi, fondato il rilievo di parte attrice secondo la quale, in ogni caso, v'era stata richiesta di prova testimoniale come prova contraria, considerando come, alla luce delle modalità di articolazione di tale prova, la stessa altro non era che una riproposizione della prova diretta già a suo tempo (tardivamente) richiesta. Alla luce di tali considerazioni deve essere quindi rigettata la richiesta di revoca del provvedimento istruttorio del 13.06.2019 e di rimessione della causa sul ruolo richiesto dal difensore degli istanti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pag. 3/15 Passando alla valutazioni da svolgere con riguardo al merito delle domande in esame, gli aspetti da verificare riguardano, in primo luogo l'esistenza o meno dei presupposti in capo agli istanti in relazione alla domanda di prelazione agraria;
successivamente, a fronte di una positiva valutazione di tali aspetti, passare eventualmente alle verifiche da compiere con riguardo alla domanda di simulazione . Con riguardo al primo aspetto è bene premettere che, ai sensi dell'art. 8 l. 590/65, per poter esercitare il diritto di prelazione cd. agraria, è necessario che il beneficiario versi nelle seguenti condizioni: 1) sia un coltivatore diretto e che coltivi il fondo concesso in affitto, a mezzadria, a colonia parziaria o a compartecipazione da almeno due anni;
2) non abbia venduto, nei due anni precedenti, altri fondi rustici che abbiano un imponibile fondiario superiore a mille lire, salvo cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;
3) il fondo per il quale vuole esercitare la prelazione non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. A tal riguardo deve segnalarsi poi che l'art. 7 della l. 87/71, ha esteso il diritto di prelazione al coltivatore diretto di terreni confinanti, a patto che il terreno oggetto della vendita non sia insediato da altri coltivatori diretti. In relazione alla figura di coltivatore diretto l'art. 31 della Legge n. 590/1965, stabilisce che per l'applicazione delle norme sulla prelazione agraria “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”. Sempre in relazione a tale figura, la Suprema Corte, in merito alla prova da fornire su tale aspetto, ha da tempo sostenuto che il relativo onere probatorio debba essere assolto non già attraverso il richiamo a dati di carattere meramente formale (l'iscrizione al registro delle imprese, ad albi o elenchi) ma, al contrario, operando un diretto riferimento ad una effettiva attività - stabile ed abituale - svolta dal soggetto richiedente, attraverso il riferimento a dati “concreti” (Cass. III, 08.01.2020, n. 123)1. 1 «Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e della domanda di riscatto, ex art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, la prova della qualità di coltivatore diretto in capo al richiedente deve essere fornita non mediante il dato formale della iscrizione allo SCAU, poiché ciò che rileva è
pag. 4/15 il dato obbiettivo della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo.». Trattandosi, quindi, di circostanza di fatto che prescinde da connotazioni formali, la relativa prova può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante prova testimoniale o per presunzioni (Cass. n. 19748/2011; Cass. n. 1020/ 2006). Inoltre, il fondo per il quale il coltivatore diretto intende esercitare la prelazione, in aggiunta agli altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Infatti, se sommando i fondi già posseduti con quelli da acquistare si dovesse superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del coltivatore diretto e della sua famiglia, l'acquirente perderebbe i requisiti per essere considerato coltivatore diretto e, di conseguenza, anche il diritto alla prelazione.
pag. 5/15 Tale dato, in genere si ricava attraverso valutazioni affidate a tecnici sulla base delle allegazioni di riferimento delle parti. Ulteriori dati, come visto, riguardano poi la mancata vendita, nel biennio precedente, da parte del coltivatore diretto di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille preclude il diritto di prelazione e l'esistenza di un rapporto negoziale che leghi il coltivatore diretto al fondo. Concludendo su tali aspetti è bene aggiungere che, secondo la giurisprudenza, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore, non affidandosi, come visto soltanto a dati formali ma effettuando una verifica in concreto;
ciò al fine di scongiurare intenti speculativi e salvaguardare le finalità sociali dell'istituto (Cass. n. 15899 del 20.07.2011) Passando al caso in esame, rileva questo giudice una serie di carenze probatorie con riguardo ai presupposti relativi alla qualità di coltivatore diretto ed alla prova circa il rapporto dimensioni del fondo/capacità lavorativa della famiglia delle parti. Con riguardo a parte istante ha affidato la prova circa la Parte_1 presenza del requisito di coltivatore diretto al mero dato formale, risultando, infatti, quest'ultimo iscritto nel Registro delle Imprese di Viterbo e presso la gestione speciale dell'INPS sin dall'anno 1986 oltre al fatto dell'essere lo stesso proprietario di diversi appezzamenti di terreno. Con riguardo a la prova di tale presupposto era stato invece Parte_1 affidato a quanto statuito con la sentenza (passata in giudicato) emessa dal Tribunale di Viterbo Sez. Agraria (la n.1506/2018) con la quale si definiva un procedimento pendente tra la Nekyiefourk e ed avente ad Parte_1 oggetto la nullità di un contratto di affitto agrario. Ora, trattandosi, come visto, di circostanze meramente di fatto lo stesso difensore aveva affidato - per entrambi gli attori - alle testimonianze richieste (poi non ammesse), la prova di tale dato, la cui esistenza, infatti, poteva emergere in particolare dalla narrazione di fatti riguardanti l'effettiva attività svolta dalle parti2. 2 (cfr. memoria datata 17.7.2017 “Vero che i signori e Pt_1 Parte_1 unitamente ai propri famigliari e e Controparte_6 Pt_4 Parte_5 provvedono direttamente e personalmente alla coltivazione dei terreni facenti parte della azienda agricola del signor di cui Parte_1 all'elenco contenuto nel fascicolo Azienda Agricola che le viene mostrato;
Vero che il signor nei periodi in cui il noccioleto non richiede Parte_1 particolari lavorazioni, presta anche alcune giornate presso terzi quale pag. 6/15 bracciante agricolo;
Vero che il signor anche allorquando Parte_1 presta attività di bracciante agricolo, terminata la giornata lavorativa presso terzi, si reca comunque a lavorare nei terreni oggetto della azienda agricola del padre, ivi compresi quelli oggetto della presente controversia sopra meglio descritti;
Vero che i signori e dal 2010 Pt_1 Parte_1 ad oggi, durante l'intero anno solare e annata agraria, provvedono direttamente e personalmente ad effettuare sui terreni facenti parte della azienda agricola e - quanto meno dal 2012 ad oggi anche su Parte_1 quelli oggetto del presente giudizio - le seguenti lavorazioni: potatura, raccolta legna e frasche, concimazione, trattamenti, tosatura dell'erba, sfalciatura manuale aree non meccanizzabili, raccolta dei frutti.- Vero che fino al mese di maggio 2015 il signor provvedeva anche a curare Parte_1
l'area circostante l'abitazione del in parte coltivata a CP_3 noccioleto, facendo proprio il raccolto delle piante ivi presenti. - Vero che i signori e traggono dalla attività di coltivazione diretta Pt_1 Parte_1
e personale dei terreni facenti parte della azienda agricola di cui al documento 18 che le viene mostrato la fonte principale del proprio reddito L'esito di tali prove poteva, inoltre, dirsi determinate non potendosi, infatti, attribuire “natura confessoria” al fatto che , Persona_1 avendo egli trasmesso la cd. “denuntiatio” ad entrambe le parti, di fatto aveva riconosciuto in capo agli istanti tale qualità.
pag. 7/15 Tale circostanza, al contrario, a parere di questo giudice, richiede in ogni caso, come visto, una positiva ed autonoma prova al riguardo. Ora, sulla base delle prove in atti non può dirsi che la qualifica di coltivatore diretto per sia stata dimostrata. La prova fornita Parte_1 al riguardo risulta legata al mero dato formale della iscrizione di quest'ultimo nei registri sopra indicati. Pertanto, alla luce di quanto richiesto dalla Suprema Corte, tale dato non può dirsi idoneo ad assolvere l'onere probatorio con riguardo alla necessità di una prova circa lo svolgimento, in concreto, di un'attività svolta dal richiedente nel settore agricolo.
Per , al contrario, tale qualità può ricavarsi da quanto Parte_1 argomentato dal Tribunale di Viterbo nella sentenza n. 1506/2019 facendo leva sulle testimonianze acquisite in quel processo. (cfr pag. 4, prima parte della indicata decisione). Sempre in relazione al , però, non sembra che si possa ammettere Parte_1 alcuna forma di pregiudizio in relazione al dedotto suo diritto di prelazione, considerando come lo stesso, pur avendo ricevuto dal la “denuntiatio” in data 17.3.2015 non aveva poi risposto nel CP_3 termine di 30 giorni a lui assegnato (la risposta era stata del 20.4.2015). Né può ritenersi illegittima - come sostenuto da parte istante - la indicata denuntiatio (considerando il termine previsto nel preliminare per la stipula dell'atto) considerando come, in ogni caso, ad essa la stessa parte aveva dato seguito senza nulla contestare al riguardo. A parere di questo Tribunale v'è, poi un ulteriore requisito rispetto al quale v'è carenza di prova. Tale dato riguarda il rapporto dimensioni del fondo/capacità lavorativa della famiglia della parte. A tal riguardo parte attrice ha sollecitato questo giudice a disporre CTU al fine di dar prova dell'indicato requisito, o, in subordine, a ricavare direttamente tale dato sulla base della documentazione depositata - sempre in data in data 19.7.2017 - con gli allegati 18, 23,24 e 25. Orbene, poiché le citate prove documentali, alla pari di quelle testimoniali, risultano tardivamente prodotte non possono essere legittimamente utilizzate nel presente giudizio. In particolare si segnala l'allegato n. 18 riguardante il documento Agea che contiene tutti i necessari dati per le necessarie determinazioni. Pertanto, non avendo la parte provveduto ad effettuare le dovute allegazioni, non si ritiene di poter legittimamente disporre una CTU. Alla luce di tali considerazioni si ritiene che in relazione agli odierni attori non sussistevano i presupposti di cui all'art. 8 legge n. 590/1965.
pag. 8/15 Difettando tali presupposti, ogni ulteriore valutazione circa la contestata simulazione non appare necessaria. La domanda deve essere quindi rigettata. In ragione della soccombenza, gli istanti devono essere inoltre condannati al pagamento delle spese processuali, che alla luce dei parametri disciplinati dal DM n.55/2014 (valore della causa fino a 260 mila euro, liquidate fasi di studio, introduttiva e decisoria), si liquidano, per ogni parte costituita, in euro 7.000,00 oltre oneri di legge. Al difensore con più parti, tale somma dovrà essere riconosciuta con un unico compenso e nella indicata misura di 7.000 euro, considerando la trattazione delle medesime questioni per tutte le parti difese.
pag. 9/15 Con Come da richiesta in atti, ai sensi dell'art. 2668, co. II. deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_1
2. Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento, in favore di ogni parte costituita, delle spese processuali, spese che si liquidano in euro 7.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali 15%.
3. Visto l'art. 2668 co. II CC ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al presente giudizio.”. Le parti appellate che si sono costituite hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione. MI DA ha optato per la contumacia. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto se non con riguardo alla regolazione delle spese di lite. Gli appellanti hanno sintetizzato come segue i motivi d'appello:
“1) Ha errato il Tribunale di Viterbo nel ritenere non provati in capo agli attori i requisiti richiesti dall'art. 8 Legge 590/1965 perché non contestati dai convenuti. Violazione dell'art. 115 c.p.c.
2) Ha errato il Tribunale di Viterbo nel rigettare le richieste istruttorie formulate dagli attori nelle memorie 183 comma 6 c.p.c. perché ritenute tardive. Violazione degli artt. 115, 155 e 183 comma 6 c.p.c. e nel ritenere non provata la qualifica di in capo al signor Parte_6 Parte_1
e degli altri requisiti di legge per l'esercizio della prelazione agraria in
[...] capo ad entrambi gli attori.
3) Ha errato il Tribunale di Viterbo nel ritenere il signor Parte_1 decaduto dal diritto di esercitare la prelazione per l'acquisto dei terreni oggetto del giudizio. Violazione dell'articolo 8 Legge 590/1965.
4) Ha errato il Tribunale di Viterbo a ritenere non provato il requisito del rapporto capacità lavorativa / fondo in capo agli attori. Violazione degli artt. 115, 61 e 191 c.p.c.
5) Ha errato il Tribunale di Viterbo nell'omettere di decidere in merito alle domande di simulazione proposte da parte degli attori, respingendo senza entrare nel merito la domanda di retratto. Violazione dell'articolo 112 cpc e degli articoli 1414 e seguenti c.c.
pag. 10/15 6) Ha errato il Tribunale di Viterbo nel pronunciare la condanna degli attori al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, duplicandole oltretutto per gli eredi del signor costituitisi in giudizio Controparte_3 con due diversi procuratori. Violazione dell'articolo 91 c.p.c. nonché degli articoli 1295 c.c. e 92 e 97 c.p.c.”.
Il primo motivo è infondato. Osserva la Corte che va fatta applicazione del principio richiamato dalla YK, secondo il quale “L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che il coltivatore di un fondo rustico, il quale aveva genericamente allegato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del retratto agrario, non poteva ritenersi liberato dall'onere di provarne la sussistenza, e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto).” (Cass. n. 21075 del 2016). Nel caso di specie gli attori, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, come dedotto dalla YK nel costituirsi nel presente grado, “si sono limitati ad allegare il possesso dei requisiti genericamente elencandoli così come testualmente indicati dall'art. 8 della Legge n. 590/1965 e ciò senza fornire alcuna reale allegazione di fatto che il convenuto avrebbe eventualmente potuto contestare.
In altri termini, a fronte di una generica (o in astratto anche argomentata) affermazione della parte attrice di essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere la prelazione agraria, ci si troverebbe di fronte ad una non consentita inversione dell'onere della prova, onere posto a carico del convenuto, con disapplicazione del principio per cui colui che intenda esercitare il retratto agrario ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. La stessa Suprema Corte ha rilevato inoltre, che l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova -
pag. 11/15 sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14.562/2016; Cass. n. 3576/2013). Si afferma in sostanza che l'onere di contestazione si attiva solo rispetto ad eventi, allegati e compiutamente raffigurati, che si è tenuti ragionevolmente a conoscere: il silenzio tenuto rispetto ad altri fatti, su cui la parte non è in grado di prendere posizione univoca, non può caricarsi di alcun significato, ed in tal caso l'onere probatorio resta intatto in capo a chi l'afferma. Ne consegue che il fatto sfavorevole non contestato deve consistere: a) in un fatto proprio;
b) in un fatto comune alle parti;
c) in un fatto cadente sotto la propria percezione. Nel caso in esame, non rientrano in tali categorie né la circostanza che il retraente non abbia ceduto altri fondi nel biennio né la circostanza che il fondo per il quale egli intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, né la circostanza della coltivazione del fondo nei due anni precedenti né tantomeno la qualifica di coltivatore diretto. È evidente, infatti, che si tratta di circostanze riguardanti la sola parte attrice, di regola non ricadenti sotto la percezione della parte convenuta, peraltro coinvolgenti anche valutazioni tecniche e di apprezzamento da parte del Giudicante.”.
Anche il secondo motivo è infondato. Poiché questa Corte ritiene di dover fare proprie le valutazioni di cui sopra, che impediscono di ritenere che gli attori siano sollevati ab onere probandi, deve concludersi che gli odierni appellanti non abbiano assolto l'onere probatorio ricadente su costoro (attori in primo grado) in merito al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 della Legge n. 590/1965. In particolare, fermo restando l'accertamento contenuto in sentenza, in ordine alla qualità di coltivatore diretto di , nessuna prova idonea Parte_1
è stata offerta quanto alla qualità di coltivatore diretto in capo a
[...]
e, comunque, alla sussistenza degli altri presupposti di legge in Pt_1 capo ad entrambi. Si ribadisce, come già accertato nella sentenza gravata, che in ordine al requisito della qualifica di coltivatore diretto, le iscrizioni presso il Registro delle Imprese e presso la gestione speciale dell'Inps non sono elementi sufficienti a fa ritenere provato tale elemento.
pag. 12/15 Sulla questione la giurisprudenza ha ritenuto che è irrilevante il dato formale dell'iscrizione in elenchi così come le altre certificazioni amministrative essendo necessario, piuttosto, fornire prova effettiva della diretta e abituale attività di coltivazione del fondo (cfr. ex plurimis Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. n. 14450/2005; Cass. n. 5673/2003), non potendo ritenersi vincolanti le decisioni assunte dalla P.A. in ordine alla iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti. Va aggiunto che “In tema di prelazione agraria, la comunicazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (modificato dall'art. 8 della legge n.
817 del 1971), non contenendo alcun riconoscimento implicito e costituendo solo l'adempimento unilaterale di una formalità dovuta, proveniente dal proprietario alienante il fondo, soggetto diverso dall'eventuale acquirente del fondo, nei cui confronti deve essere fatto valere il diritto di riscatto, non può esonerare il retraente dall'onere della prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale diritto, che resta a suo carico secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.” (Cass. 22187 del 2009).
Fatte queste premesse va rammentato che “Alla stregua dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell'affittuario, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi del fondo rustico, richiede, oltre ad un insediamento non precario, ma effettivo e stabile sul fondo, e al requisito negativo della mancata vendita, nel biennio precedente, di altri cespiti rustici, la condizione positiva che il predio per il quale viene esercitata la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Attesa la rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio di diritto,
l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto.” (Cass. 15899 del 2011).
Gli attori avrebbero dovuto dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto, ivi comprese la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente nonché la qualità di affittuari coltivatori diretti, dediti all'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia. Ma i capitoli di pag. 13/15 prova per testi articolati in primo grado devono essere ritenuti inammissibili in ragione della loro genericità, non essendo, tra l'altro indicati, con sufficiente specificità, quali e quanti fossero i familiari che coadiuvavano i retraenti nell'attività di coltivazione, le mansioni dagli stessi svolte, le attrezzature di corredo in dotazione delle loro aziende. Non si vede, infatti, come la ricorrenza della proporzione voluta dalla legge tra i terreni gestiti e gestendi dalla famiglia (ivi compreso, dunque, l'immobile oggetto di retratto), possa essere verificata senza conoscere, quanto meno, la composizione del nucleo;
le prestazioni lavorative ragionevolmente esigibili, secondo criteri di equo apprezzamento, dai singoli componenti, tenuto conto della loro età e della loro abituale occupazione;
l'estensione di eventuali altri fondi da essi coltivati, l'entità del reddito che avevano tratto dall'usuale svolgimento del lavoro agricolo. In sintesi, gli attori non hanno assolto l'onere di allegazione né quello di prova avendo mancato di indicare precisi riferimenti di fatto in ordine all'attività svolta, all'impegno profuso, ai mezzi impiegati ed al reddito tratto (Cass. 15899 del 2011 e
12893 del 2012).
Ciò che sarebbe sufficiente per il rigetto della domanda e, quindi, dell'appello.
Ma deve rilevarsi, inoltre, che gli attori non hanno formulato alcun tipo di allegazione circa il grado di meccanizzazione dell'azienda originaria condotta dai retraenti (Cass. 537 del 2020).
Da quanto precede consegue la superfluità dell'esame della censura che attiene alla dichiarata intempestività delle richieste istruttorie nonché del terzo e quarto motivo d'appello.
Il quinto motivo è infondato. Accertata l'inesistenza del diritto vantato dagli attori, in quanto non provate le condizioni legittimanti l'azione, difetta conseguentemente l'interesse a far dichiarare la simulazione del contratto di compravendita tra e CP_1
EF e del contratto di permuta tra il e la EF. CP_3
Questa la ragione, condivisa dalla Corte, per cui il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di simulazione.
Il sesto motivo è fondato.
pag. 14/15 Va fatta applicazione del principio che segue “Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014. (Cass. 8688 del 2023). Pertanto, con riferimento alle spese del primo grado, gli odierni appellanti devono essere condannati a corrispondere il solo importo di euro 7.000,00, oltre oneri di legge, in favore degli eredi di ( Controparte_3 Pt_2
, MI DA, e ).
[...] Controparte_2 Controparte_5
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza del tutto prevalente degli appellanti e vanno compensate per un quinto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
condanna e , in solido, alla rifusione delle Parte_1 Parte_1 spese di lite del primo grado, fermo il resto, in favore degli eredi di
( , MI DA, e Controparte_3 Parte_2 Controparte_2
) nella misura che liquida in euro 7.000,00, oltre oneri di Controparte_5 legge;
condanna e , in solido, alla rifusione di 4/5 Parte_1 Parte_1 delle spese di lite del secondo grado nella misura che liquida (per la quota) in euro 9.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle tre parti appellate costituite YK IS,
, e e CP_1 Controparte_2 Controparte_5
. Parte_2
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 15/15