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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2524 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Palaia Raffaele Tiziano, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti , depositate in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di
Catanzaro; resistente
Oggetto: opposizione accertamento tecnico preventivo provvedendo all'udienza del 10.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispetti atti di causa, come da dispositivo e contestuale esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, non ritenendo congrua la valutazione delle competenti commissioni sanitarie, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato in data 19.01.2023, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art.1 L.18/80 -per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e status di persona portatore di handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/1992, con decorrenza dalla data della domanda;
status non correttamente valutato, in occasione della visita di medico legale, della
Commissione Medica di Catanzaro.
Instaurato così il procedimento n. 120/2023 RG, veniva conferito l'incarico, quale consulente tecnico d'ufficio, al dott. , per l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti, sicchè Persona_1
in data 19.05.2023 la sig.ra veniva sottoposto a visita. Parte_1
Il nominato consulente tecnico, effettuata la visita ed esaminata la documentazione sanitaria agli atti, riteneva che : “Dall'attenta valutazione del caso in questione e dell'analisi meticolosa della letteratura scientifica recente, si riportano di seguito le risposte ai quesiti sopra richiesti.
La SI.ra , di anni 73 risulta affetta da: “VASCULOPATIA CEREBRALE IN PZ Parte_1
CON DEMENZA DI ALZHEIMER DI GRADO MODERATO. IPOACUSIA
NEUROSENSORIALE BILATERALE”.
Tali condizioni morbose hanno reso la SI.ra “ ultrasessantacinquenne Parte_1 Per_2
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età(L 509/88 L.124/98) medio-grave 67%-99%” nonché “portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.5.2.1992
n.104” dalla data della visita medica espletata da parte della Commissione Medica dell di CP_1
Catanzaro il 13/07/ 2022.
Il presente quadro clinico consente di affermare che le patologie di cui soffre la SI.ra Parte_1
non soddisfano i criteri per concedere una assistenza continua. Tuttavia la percentuale
[...]
d'invalidità può ritenersi pari al 100%(cento per cento). Decorrenza: 01/05/2023.
Non presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale integrante le condizioni previste dall'art.3 comma 3 della legge 104/92. “ Pertanto non riconosceva né lo stato di necessità di assistenza continua ed alcuna grave compromissione dello stato generale con impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente, né una minorazione fisica, psichica o sensoriale integrante le condizioni previste dall'art.3 comma 3 della legge 104/92.
Avverso tale risultanza peritale la ricorrente formulava, espressamente, il proprio dissenso in data 17.10.2023, e successivamente presentava ricorso in opposizione – chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento dello stato patologico, tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona portatore di handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L.104/1992, condannando l' all'erogazione della corrispondente prestazione, con vittoria di CP_1
spese diritti ed onorari, da distrarsi a favore del legale costituito e dichiaratosi distrattario.
Si costituiva in giudizio l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione, CP_1
contestando le avverse deduzioni e chiedendo l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Veniva disposta la rinnovazione dell'accertamento tecnico medico-legale, e nominato il dott.
per l'espletamento delle operazioni peritali. Persona_3
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 10.07.2025, con contestuale stesura dei motivi della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve CP_1 essere rigettata in quanto infondata, poiché l'opposizione è, stata tempestivamente depositata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 445 bis comma VI c.p.c.
L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 17.10.2023, è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice, decorrente dal 28.09.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato in data 03.11.2023.
Nel merito, per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di persona portatore di handicap in situazioni di gravità, è necessario che parte richiedente provi di essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge.
Nel caso di specie, in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 legge
18/80 e dall'art 3- comma 3- L. 104/92, va detto, che dalla disposta consulenza è risultata la fondatezza del ricorso proposto dalla ricorrente, tuttavia, i requisiti venivano riconosciuti in data successiva alla presentazione della richiesta, ovvero dalla data della visita peritale.
Il consulente tecnico dott. nominato nella presente causa, nel suo elaborato Persona_3
peritale, è pervenuto con argomentazioni logiche ed immuni da vizi e pienamente coerenti, alla conclusione che : “ Sulla base delle considerazioni cliniche testé fatte, valutate alla luce di quanto previsto e tabellato dal legislatore attraverso le vigenti disposizioni di legge, in risposta ai quesiti posti si ritiene che il complesso patologico di cui in diagnosi renda la SI.ra invalida Parte_1
al 100% con necessità di assistenza continua dal 12.02.2025, data di inizio delle operazioni peritali.
Per le difficoltà nella sfera individuale e in quella di relazione che crea il complesso patologico di cui in diagnosi, si ritiene che la SI.ra sia persona handicappata in situazione di Parte_1
gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 ), dal 12.02.2025, data di inizio delle operazioni peritali.”
Non emergendo, pertanto, alcuna verificabile argomentazione che induca a discostarsi dalle valutazioni svolte, in sede di accertamento tecnico, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. In base ad esse, va quindi accolta la richiesta della ricorrente di accedere alla provvidenza economica prevista dall'art. 1 L 18/80 ed art. 3, comma 3, L.
104/92, con decorrenza dal mese di febbraio 2025.
Il riconoscimento della prestazione, successivamente sia alla visita effettuata dalla
Commissione Medico Legale, che alla presentazione del ricorso in opposizione, giustifica la compensazione delle spese.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' così CP_1
come le spese di CTU, della precedente fase, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari per godere del beneficio di cui all'art. 1 L. 18/80 ed all'art 3- comma 3- L.
104/92, a decorrere dal 12.02.2025;
- compensa le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di questa fase, come separatamente liquidate,
e della precedente fase, definitivamente a carico dell' Controparte_2
[...]
Catanzaro 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2524 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2023 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Palaia Raffaele Tiziano, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti , depositate in atti, ed elettivamente domiciliato presso la sede di
Catanzaro; resistente
Oggetto: opposizione accertamento tecnico preventivo provvedendo all'udienza del 10.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispetti atti di causa, come da dispositivo e contestuale esposizione delle
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, non ritenendo congrua la valutazione delle competenti commissioni sanitarie, con ricorso per accertamento tecnico preventivo, depositato in data 19.01.2023, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art.1 L.18/80 -per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e status di persona portatore di handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/1992, con decorrenza dalla data della domanda;
status non correttamente valutato, in occasione della visita di medico legale, della
Commissione Medica di Catanzaro.
Instaurato così il procedimento n. 120/2023 RG, veniva conferito l'incarico, quale consulente tecnico d'ufficio, al dott. , per l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti, sicchè Persona_1
in data 19.05.2023 la sig.ra veniva sottoposto a visita. Parte_1
Il nominato consulente tecnico, effettuata la visita ed esaminata la documentazione sanitaria agli atti, riteneva che : “Dall'attenta valutazione del caso in questione e dell'analisi meticolosa della letteratura scientifica recente, si riportano di seguito le risposte ai quesiti sopra richiesti.
La SI.ra , di anni 73 risulta affetta da: “VASCULOPATIA CEREBRALE IN PZ Parte_1
CON DEMENZA DI ALZHEIMER DI GRADO MODERATO. IPOACUSIA
NEUROSENSORIALE BILATERALE”.
Tali condizioni morbose hanno reso la SI.ra “ ultrasessantacinquenne Parte_1 Per_2
con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età(L 509/88 L.124/98) medio-grave 67%-99%” nonché “portatore di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 L.5.2.1992
n.104” dalla data della visita medica espletata da parte della Commissione Medica dell di CP_1
Catanzaro il 13/07/ 2022.
Il presente quadro clinico consente di affermare che le patologie di cui soffre la SI.ra Parte_1
non soddisfano i criteri per concedere una assistenza continua. Tuttavia la percentuale
[...]
d'invalidità può ritenersi pari al 100%(cento per cento). Decorrenza: 01/05/2023.
Non presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale integrante le condizioni previste dall'art.3 comma 3 della legge 104/92. “ Pertanto non riconosceva né lo stato di necessità di assistenza continua ed alcuna grave compromissione dello stato generale con impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente, né una minorazione fisica, psichica o sensoriale integrante le condizioni previste dall'art.3 comma 3 della legge 104/92.
Avverso tale risultanza peritale la ricorrente formulava, espressamente, il proprio dissenso in data 17.10.2023, e successivamente presentava ricorso in opposizione – chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento dello stato patologico, tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona portatore di handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3,
L.104/1992, condannando l' all'erogazione della corrispondente prestazione, con vittoria di CP_1
spese diritti ed onorari, da distrarsi a favore del legale costituito e dichiaratosi distrattario.
Si costituiva in giudizio l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione, CP_1
contestando le avverse deduzioni e chiedendo l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Veniva disposta la rinnovazione dell'accertamento tecnico medico-legale, e nominato il dott.
per l'espletamento delle operazioni peritali. Persona_3
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 10.07.2025, con contestuale stesura dei motivi della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve CP_1 essere rigettata in quanto infondata, poiché l'opposizione è, stata tempestivamente depositata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 445 bis comma VI c.p.c.
L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 17.10.2023, è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice, decorrente dal 28.09.2023 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato in data 03.11.2023.
Nel merito, per ottenere l'indennità di accompagnamento e lo status di persona portatore di handicap in situazioni di gravità, è necessario che parte richiedente provi di essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge.
Nel caso di specie, in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 1 legge
18/80 e dall'art 3- comma 3- L. 104/92, va detto, che dalla disposta consulenza è risultata la fondatezza del ricorso proposto dalla ricorrente, tuttavia, i requisiti venivano riconosciuti in data successiva alla presentazione della richiesta, ovvero dalla data della visita peritale.
Il consulente tecnico dott. nominato nella presente causa, nel suo elaborato Persona_3
peritale, è pervenuto con argomentazioni logiche ed immuni da vizi e pienamente coerenti, alla conclusione che : “ Sulla base delle considerazioni cliniche testé fatte, valutate alla luce di quanto previsto e tabellato dal legislatore attraverso le vigenti disposizioni di legge, in risposta ai quesiti posti si ritiene che il complesso patologico di cui in diagnosi renda la SI.ra invalida Parte_1
al 100% con necessità di assistenza continua dal 12.02.2025, data di inizio delle operazioni peritali.
Per le difficoltà nella sfera individuale e in quella di relazione che crea il complesso patologico di cui in diagnosi, si ritiene che la SI.ra sia persona handicappata in situazione di Parte_1
gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 ), dal 12.02.2025, data di inizio delle operazioni peritali.”
Non emergendo, pertanto, alcuna verificabile argomentazione che induca a discostarsi dalle valutazioni svolte, in sede di accertamento tecnico, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. In base ad esse, va quindi accolta la richiesta della ricorrente di accedere alla provvidenza economica prevista dall'art. 1 L 18/80 ed art. 3, comma 3, L.
104/92, con decorrenza dal mese di febbraio 2025.
Il riconoscimento della prestazione, successivamente sia alla visita effettuata dalla
Commissione Medico Legale, che alla presentazione del ricorso in opposizione, giustifica la compensazione delle spese.
Le spese di CTU, già liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' così CP_1
come le spese di CTU, della precedente fase, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari per godere del beneficio di cui all'art. 1 L. 18/80 ed all'art 3- comma 3- L.
104/92, a decorrere dal 12.02.2025;
- compensa le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di questa fase, come separatamente liquidate,
e della precedente fase, definitivamente a carico dell' Controparte_2
[...]
Catanzaro 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro