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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2339/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATOLI ORESTE, Parte_1 P.IVA_1
pec: Email_1 appellante contro
Controparte_1 appellato contumace
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Accogliere il presente appello indi a che rigettare la sentenza impugnata con il favore delle spese e condannare pertanto l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado.
Pag. 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2294/2019 pubblicata in data 8.05.2019 il Tribunale di Palermo si pronunciava in merito al giudizio di opposizione promosso da Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 emessa dal CP_1
in data 23/03/2015 per l'importo di € 513.762,87 oltre interessi.
[...]
2. Con detta sentenza il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del per la condanna Controparte_1
dell'opponente al rimborso delle spese di lite già liquidate con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2749/2000, essendo già munita di titolo esecutivo;
compensava tra le parti un quarto delle spese processuali, liquidandole in complessivi € 7.425,00, ponendo a carico dell'opponente la parte residua.
3. In particolare, il Tribunale rilevava:
- che l'ingiunzione opposta riguardava la restituzione delle somme versate dal in esecuzione della sentenza d'appello n. 1063/2016 e successivamente CP_1 svincolate con apposita determina e incamerate dalla società;
- che, essendo intervenuta la cassazione con rinvio della sentenza su cui si fondava il diritto alla percezione delle somme da parte della veniva Parte_1
meno il titolo giudiziario giustificativo del pagamento;
- che secondo l'orientamento di legittimità (Cass. n. 2480/2003) la domanda restitutoria è autonoma rispetto al giudizio di rinvio, e la parte che abbia ricevuto somme in esecuzione di una sentenza cassata è obbligata alla restituzione;
- che gli accessori del credito erano stati correttamente calcolati dalla data del pagamento.
4. Avverso la menzionata sentenza, ha proposto appello la Parte_1
chiedendone la riforma e la condanna dell'Amministrazione appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
5. All'uopo, l'appellante ha premesso che:
- con atto di citazione del 7.03.1997 conveniva in giudizio il Controparte_1
proponendo opposizione alla stima delle indennità dovute per l'espropriazione del
Pag. 2 di 7 fondo di sua proprietà, sito in e identificato catastalmente alla particella 383 CP_1
del foglio di mappa 50, della superficie di 4590 mq. Il fondo era stato occupato in via d'urgenza con ordinanza del 13.04.1991 ed espropriato in virtù della successiva ordinanza n. 3646/OS del 21.11.1996, notificata il 6.02.1997, e l'indennità era stata determinata in via provvisoria con ordinanza sindacale n. 1688 del 2.08.1996;
- il , costituitosi, contestava la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1 insisteva sulla correttezza della determinazione provvisoria dell'indennità;
- con separato atto di citazione del 2.11.1998, il conveniva in Controparte_1 giudizio la la e la Parte_1 Controparte_2 [...]
(queste ultime a titolo di mera litis Controparte_3
denuntiatio), proponendo a sua volta opposizione alla stima delle medesime indennità, deducendo l'erroneità del valore di mercato determinato dalla con la relazione di stima formulata all'esito della seduta del Controparte_3
22.08.1998 e comunicata il 7.10.1998;
- la costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione del Parte_1
e, in via riconvenzionale, invocava la determinazione Controparte_1 dell'indennità in misura superiore a quella riconosciuta;
- i due giudizi venivano riuniti e istruiti mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. All'esito, questa Corte, con sentenza n. 2063/2006 dei giorni 12/7-23/10/2006, dichiarava la nullità della citazione in giudizio della determinava in complessivi € Controparte_3
533.370,00 l'indennità dovuta in favore della società per Parte_2
l'espropriazione del fondo, ordinava al di depositare presso la Controparte_1
Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra la somma dovuta e quella già versata, oltre interessi legali decorrenti dalla data del provvedimento di espropriazione, e condannava lo stesso al pagamento della metà delle spese processuali, CP_1
compensando la restante metà;
- con la predetta sentenza, la Corte d'Appello rilevava che il terreno espropriato era vincolato alla realizzazione di immobili destinati all'edilizia scolastica, essendosi formato giudicato amministrativo in ordine agli atti che ne avevano stabilito tale
Pag. 3 di 7 destinazione urbanistica, e determinava il valore venale del fondo in lire 450.000/mq, per un totale di lire 2.065.500,000, equivalenti a € 1.066.740,00, somma poi ridotta della metà ai sensi dell'art. 5-bis l. 359/1992 e aumentata degli interessi legali;
- la Corte rigettava altresì la domanda di rivalutazione monetaria proposta dalla e non liquidava l'indennità per l'occupazione temporanea, in quanto Parte_1
non espressamente richiesta;
- avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Parte_1
chiedendo il riconoscimento di una maggiore somma a titolo di indennità di espropriazione, nonché l'accoglimento delle domande relative alla rivalutazione monetaria e all'indennità per l'occupazione temporanea;
- il proponeva ricorso incidentale, deducendo l'illegittimità Controparte_1 della stima del fondo espropriato, in quanto erroneamente qualificato come edificabile;
- con sentenza n. 21208/2014 del 21/5-8/10/2014, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale del dichiarando assorbiti CP_1
gli ulteriori motivi, e cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della
Corte d'Appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di legittimità;
- in particolare, la Cassazione affermava che, ai fini indennitari ex art. 5-bis, comma 3, della l. 359/1992, il terreno doveva considerarsi non edificabile, in quanto vincolato a destinazione scolastica, configurando un vincolo conformativo, espressione di pianificazione urbanistica generale, e non suscettibile di indennizzo pieno;
- a seguito della cassazione con rinvio, la provvedeva alla Parte_1
riassunzione della causa dinanzi al giudice competente e il Controparte_1
emetteva ordinanza di ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 in data
23/03/2015, richiedendo alla la restituzione di € 513.762,87 oltre Parte_1
interessi, somme precedentemente depositate presso la Cassa DD.PP. e successivamente incamerate dalla società;
Pag. 4 di 7 - che avverso l'ingiunzione proponeva opposizione e che la sentenza impugnata ha respinto l'opposizione veniva emessa qualche mese prima della definizione del giudizio di rinvio;
- che la Corte di Appello in sede di rinvio accertava un credito in favore della di complessivi € 2.052.737,57. Pt_1
6. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il è rimasto CP_1 CP_1 contumace.
7. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 20 novembre 2024, la Parte_1 ha depositato le note difensive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con l'unico motivo di appello, la chiede la riforma della Parte_1 sentenza impugnata deducendo che il giudice del rinvio, attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, ha accertato che l'importo di €
513.000,00, oggetto della domanda restitutoria, costituisce una parte del maggiore credito spettante all'appellante. La sentenza del giudice del rinvio, in quanto esecutiva, è già stata notificata all'Amministrazione comunale per consentirne l'adempimento.
9. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
10. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che i giudizi di rinvio e di restituzione ex art. 389 c.p.c. sono tra loro autonomi, ma nel caso in cui, prima della decisione sulla domanda restitutoria, il giudice del rinvio confermi la condanna (o la aumenti), viene meno la causa giustificativa della restituzione (cfr.
Cass. 27409/2023; Cass. n. 17374/2018).
11. In tal caso, dunque, se il giudice del rinvio ha nuovamente condannato al pagamento, confermando o aumentando l'importo, la domanda di restituzione è infondata, perché il titolo è stato validamente ricostituito. Il diritto alla ripetizione sorge, infatti, solo in assenza di un valido titolo al momento della proposizione della domanda. Se il titolo viene ricostituito nel giudizio di rinvio, la restituzione non è dovuta.
Pag. 5 di 7 12. Nel caso di specie, con atto depositato il 20.03.2015 la a seguito Parte_1
della cassazione con rinvio della sentenza impugnata, riassumeva il giudizio chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione del bene sulla base del suo valore venale, quantificato in lire 450.000 al mq, pari complessivamente a €
1.066.741,72, e riproponeva contestualmente i motivi di ricorso per Cassazione precedentemente dichiarati assorbiti.
13. La Corte d'Appello, competente per il giudizio in riassunzione, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza di rinvio, disponeva una nuova consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla determinazione del valore venale del bene espropriato, tenuto conto della sua natura inedificabile.
14. Con sentenza n. 1862/2019 del 23.09.2019, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da la Corte ha determinato in € Parte_2
890.000,00 l'indennità dovuta in favore della predetta società per l'espropriazione di
4.590,00 mq del fondo di sua proprietà, nonché in complessivi € 421.081,25 l'indennità spettante per l'occupazione temporanea del medesimo fondo.
15. La Corte ha ordinato, inoltre, al di depositare presso la Cassa Depositi CP_1
e Prestiti la differenza tra gli importi così determinati e le somme già corrisposte, oltre gli interessi al tasso legale e all'ulteriore danno, calcolato in misura pari alla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento ablativo e l'effettivo adempimento dell'obbligazione principale, tenuto conto degli adempimenti parziali intermedi.
16. A ciò si aggiunga che con le note del 14.3.2023 la ha prodotto la Pt_1
documentazione, formatasi successivamente all'introduzione del presente giudizio, attestante l'intervenuto pagamento da parte del di tutte le somme dovute. CP_1
17. Conclusivamente, alla luce, dunque, della sentenza della Corte d'Appello n.
1862/2019, quale Giudice di rinvio, che ha definito il giudizio connesso agli indennizzi dovuti alla società a seguito dell'esproprio eseguito dal Parte_1
ripristinando il titolo che rendeva legittimo il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 513.000,00, oggetto della pretesa restituzione, la sentenza
Pag. 6 di 7 impugnata, che ha ordinato la restituzione delle dette somme, si appalesa errata e deve essere riformata.
18. Le superiori considerazioni conducono all'accoglimento dell'appello.
19. La circostanza che la legittimità del titolo sia venuta meno dopo l'instaurazione del presente giudizio di appello giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti:
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2294/2019 pubblicata in data 08.05.2019 proposto dalla nei confronti del Parte_1 [...]
e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento emessa dal CP_1 CP_1
in data 23/03/2015;
[...]
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2339/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NATOLI ORESTE, Parte_1 P.IVA_1
pec: Email_1 appellante contro
Controparte_1 appellato contumace
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
Accogliere il presente appello indi a che rigettare la sentenza impugnata con il favore delle spese e condannare pertanto l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado.
Pag. 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 2294/2019 pubblicata in data 8.05.2019 il Tribunale di Palermo si pronunciava in merito al giudizio di opposizione promosso da Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 emessa dal CP_1
in data 23/03/2015 per l'importo di € 513.762,87 oltre interessi.
[...]
2. Con detta sentenza il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del per la condanna Controparte_1
dell'opponente al rimborso delle spese di lite già liquidate con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2749/2000, essendo già munita di titolo esecutivo;
compensava tra le parti un quarto delle spese processuali, liquidandole in complessivi € 7.425,00, ponendo a carico dell'opponente la parte residua.
3. In particolare, il Tribunale rilevava:
- che l'ingiunzione opposta riguardava la restituzione delle somme versate dal in esecuzione della sentenza d'appello n. 1063/2016 e successivamente CP_1 svincolate con apposita determina e incamerate dalla società;
- che, essendo intervenuta la cassazione con rinvio della sentenza su cui si fondava il diritto alla percezione delle somme da parte della veniva Parte_1
meno il titolo giudiziario giustificativo del pagamento;
- che secondo l'orientamento di legittimità (Cass. n. 2480/2003) la domanda restitutoria è autonoma rispetto al giudizio di rinvio, e la parte che abbia ricevuto somme in esecuzione di una sentenza cassata è obbligata alla restituzione;
- che gli accessori del credito erano stati correttamente calcolati dalla data del pagamento.
4. Avverso la menzionata sentenza, ha proposto appello la Parte_1
chiedendone la riforma e la condanna dell'Amministrazione appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
5. All'uopo, l'appellante ha premesso che:
- con atto di citazione del 7.03.1997 conveniva in giudizio il Controparte_1
proponendo opposizione alla stima delle indennità dovute per l'espropriazione del
Pag. 2 di 7 fondo di sua proprietà, sito in e identificato catastalmente alla particella 383 CP_1
del foglio di mappa 50, della superficie di 4590 mq. Il fondo era stato occupato in via d'urgenza con ordinanza del 13.04.1991 ed espropriato in virtù della successiva ordinanza n. 3646/OS del 21.11.1996, notificata il 6.02.1997, e l'indennità era stata determinata in via provvisoria con ordinanza sindacale n. 1688 del 2.08.1996;
- il , costituitosi, contestava la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1 insisteva sulla correttezza della determinazione provvisoria dell'indennità;
- con separato atto di citazione del 2.11.1998, il conveniva in Controparte_1 giudizio la la e la Parte_1 Controparte_2 [...]
(queste ultime a titolo di mera litis Controparte_3
denuntiatio), proponendo a sua volta opposizione alla stima delle medesime indennità, deducendo l'erroneità del valore di mercato determinato dalla con la relazione di stima formulata all'esito della seduta del Controparte_3
22.08.1998 e comunicata il 7.10.1998;
- la costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione del Parte_1
e, in via riconvenzionale, invocava la determinazione Controparte_1 dell'indennità in misura superiore a quella riconosciuta;
- i due giudizi venivano riuniti e istruiti mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. All'esito, questa Corte, con sentenza n. 2063/2006 dei giorni 12/7-23/10/2006, dichiarava la nullità della citazione in giudizio della determinava in complessivi € Controparte_3
533.370,00 l'indennità dovuta in favore della società per Parte_2
l'espropriazione del fondo, ordinava al di depositare presso la Controparte_1
Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra la somma dovuta e quella già versata, oltre interessi legali decorrenti dalla data del provvedimento di espropriazione, e condannava lo stesso al pagamento della metà delle spese processuali, CP_1
compensando la restante metà;
- con la predetta sentenza, la Corte d'Appello rilevava che il terreno espropriato era vincolato alla realizzazione di immobili destinati all'edilizia scolastica, essendosi formato giudicato amministrativo in ordine agli atti che ne avevano stabilito tale
Pag. 3 di 7 destinazione urbanistica, e determinava il valore venale del fondo in lire 450.000/mq, per un totale di lire 2.065.500,000, equivalenti a € 1.066.740,00, somma poi ridotta della metà ai sensi dell'art. 5-bis l. 359/1992 e aumentata degli interessi legali;
- la Corte rigettava altresì la domanda di rivalutazione monetaria proposta dalla e non liquidava l'indennità per l'occupazione temporanea, in quanto Parte_1
non espressamente richiesta;
- avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Parte_1
chiedendo il riconoscimento di una maggiore somma a titolo di indennità di espropriazione, nonché l'accoglimento delle domande relative alla rivalutazione monetaria e all'indennità per l'occupazione temporanea;
- il proponeva ricorso incidentale, deducendo l'illegittimità Controparte_1 della stima del fondo espropriato, in quanto erroneamente qualificato come edificabile;
- con sentenza n. 21208/2014 del 21/5-8/10/2014, la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale del dichiarando assorbiti CP_1
gli ulteriori motivi, e cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della
Corte d'Appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di legittimità;
- in particolare, la Cassazione affermava che, ai fini indennitari ex art. 5-bis, comma 3, della l. 359/1992, il terreno doveva considerarsi non edificabile, in quanto vincolato a destinazione scolastica, configurando un vincolo conformativo, espressione di pianificazione urbanistica generale, e non suscettibile di indennizzo pieno;
- a seguito della cassazione con rinvio, la provvedeva alla Parte_1
riassunzione della causa dinanzi al giudice competente e il Controparte_1
emetteva ordinanza di ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 in data
23/03/2015, richiedendo alla la restituzione di € 513.762,87 oltre Parte_1
interessi, somme precedentemente depositate presso la Cassa DD.PP. e successivamente incamerate dalla società;
Pag. 4 di 7 - che avverso l'ingiunzione proponeva opposizione e che la sentenza impugnata ha respinto l'opposizione veniva emessa qualche mese prima della definizione del giudizio di rinvio;
- che la Corte di Appello in sede di rinvio accertava un credito in favore della di complessivi € 2.052.737,57. Pt_1
6. Ritualmente instaurato il contraddittorio, il è rimasto CP_1 CP_1 contumace.
7. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 20 novembre 2024, la Parte_1 ha depositato le note difensive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con l'unico motivo di appello, la chiede la riforma della Parte_1 sentenza impugnata deducendo che il giudice del rinvio, attenendosi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, ha accertato che l'importo di €
513.000,00, oggetto della domanda restitutoria, costituisce una parte del maggiore credito spettante all'appellante. La sentenza del giudice del rinvio, in quanto esecutiva, è già stata notificata all'Amministrazione comunale per consentirne l'adempimento.
9. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
10. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che i giudizi di rinvio e di restituzione ex art. 389 c.p.c. sono tra loro autonomi, ma nel caso in cui, prima della decisione sulla domanda restitutoria, il giudice del rinvio confermi la condanna (o la aumenti), viene meno la causa giustificativa della restituzione (cfr.
Cass. 27409/2023; Cass. n. 17374/2018).
11. In tal caso, dunque, se il giudice del rinvio ha nuovamente condannato al pagamento, confermando o aumentando l'importo, la domanda di restituzione è infondata, perché il titolo è stato validamente ricostituito. Il diritto alla ripetizione sorge, infatti, solo in assenza di un valido titolo al momento della proposizione della domanda. Se il titolo viene ricostituito nel giudizio di rinvio, la restituzione non è dovuta.
Pag. 5 di 7 12. Nel caso di specie, con atto depositato il 20.03.2015 la a seguito Parte_1
della cassazione con rinvio della sentenza impugnata, riassumeva il giudizio chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione del bene sulla base del suo valore venale, quantificato in lire 450.000 al mq, pari complessivamente a €
1.066.741,72, e riproponeva contestualmente i motivi di ricorso per Cassazione precedentemente dichiarati assorbiti.
13. La Corte d'Appello, competente per il giudizio in riassunzione, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza di rinvio, disponeva una nuova consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla determinazione del valore venale del bene espropriato, tenuto conto della sua natura inedificabile.
14. Con sentenza n. 1862/2019 del 23.09.2019, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da la Corte ha determinato in € Parte_2
890.000,00 l'indennità dovuta in favore della predetta società per l'espropriazione di
4.590,00 mq del fondo di sua proprietà, nonché in complessivi € 421.081,25 l'indennità spettante per l'occupazione temporanea del medesimo fondo.
15. La Corte ha ordinato, inoltre, al di depositare presso la Cassa Depositi CP_1
e Prestiti la differenza tra gli importi così determinati e le somme già corrisposte, oltre gli interessi al tasso legale e all'ulteriore danno, calcolato in misura pari alla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento ablativo e l'effettivo adempimento dell'obbligazione principale, tenuto conto degli adempimenti parziali intermedi.
16. A ciò si aggiunga che con le note del 14.3.2023 la ha prodotto la Pt_1
documentazione, formatasi successivamente all'introduzione del presente giudizio, attestante l'intervenuto pagamento da parte del di tutte le somme dovute. CP_1
17. Conclusivamente, alla luce, dunque, della sentenza della Corte d'Appello n.
1862/2019, quale Giudice di rinvio, che ha definito il giudizio connesso agli indennizzi dovuti alla società a seguito dell'esproprio eseguito dal Parte_1
ripristinando il titolo che rendeva legittimo il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 513.000,00, oggetto della pretesa restituzione, la sentenza
Pag. 6 di 7 impugnata, che ha ordinato la restituzione delle dette somme, si appalesa errata e deve essere riformata.
18. Le superiori considerazioni conducono all'accoglimento dell'appello.
19. La circostanza che la legittimità del titolo sia venuta meno dopo l'instaurazione del presente giudizio di appello giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti:
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2294/2019 pubblicata in data 08.05.2019 proposto dalla nei confronti del Parte_1 [...]
e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento emessa dal CP_1 CP_1
in data 23/03/2015;
[...]
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 7 di 7