Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505 del 2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1505 del 2024 vg promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. Monica Roccato Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina, P.zza B. Buozzi n. 9, giusta procura speciale in atti e nata a [...] il [...] con il Parte_2 patrocinio dell'Avv. Fabrizio Cappio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Latina, in Strada Chiesuola n. 148, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “CONDIZIONI / 1. La figlia verrà affidata in via Persona_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dalla madre presso l'immobile dei suoi genitori sito in Roccacorga (LT), Via Pozzi n. 243, tale situazione alloggiativa permarrà sino a quando la non reperirà diversa abitazione: la stessa si impegnerà a ricercare un nuovo Pt_2
alloggio entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e comunque non appena raggiungerà una stabilità economica che glielo consentirà; / 2. Il padre si impegna Parte_1
a versare entro il giorno 20 di ogni mese l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre a concorrere nelle spese straordinarie nella misura del 70% (residuando una Per_1
partecipazione di del 30% nelle ridette spese) in base a quanto previsto dal Parte_2
Pagina 1
/ 3. Le parti convengono che l'Assegno Unico famigliare sarà percepito al 100% da;
/ 4. Il diritto di visita del padre sarà così Parte_1
regolato: In inverno, nella prima e terza settimana del mese, il padre preleverà da scuola Per_1
il martedì ed ivi la riporterà il mercoledì, pernottando con la stessa il martedì. Durante il week- end, invece, il padre preleverà la figlia minore dalla casa della madre il sabato mattina alle ore
9.00, accompagnandola a scuola direttamente il lunedì mattina, con pernotto nelle serate del sabato e della domenica. In inverno, nella seconda e nella quarta settimana del mese quindi quelle senza week-end, invece, il padre starà con con pernotto dal martedì all'uscita di scuola Per_1
sino all'ingresso del giovedì mattina. D'estate, nella prima e nella terza settimana del mese, il padre preleverà dalla casa materna il martedì alle ore 9.00 ed ivi la riporterà il mercoledì sera Per_1
alle 19.00, pernottando con la stessa la notte del martedì. Durante il week-end, invece, il padre preleverà la figlia minore dalla casa della madre il sabato mattina alle ore 9.00 per ivi riportarla il lunedì mattina alle ore 9.00, con pernotto nelle serate del sabato e della domenica. D'estate, nella seconda e nella quarta settimana del mese, invece, il padre starà con con pernotto dal Per_1
martedì alle 9.00 sino alle 19.00 del giovedì, allorquando la riaccompagnerà presso la casa materna. , inoltre, trascorrerà con il padre in inverno una settimana continuativa di Per_1
vacanza; da individuarsi di comune accordo tra i genitori;
d'estate, invece, n. 21 giorni da frazionarsi liberamente in tre settimane, individuate di concerto tra i genitori in base ai reciproci piani ferie, da comunicarsi entro il giorno 31 maggio;
In ogni caso trascorrerà ad anni Per_1
alterni il giorno 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro, il giorno 31 dicembre con un genitore ed il giorno 1° gennaio con l'altro, il 26 dicembre con un genitore e il 6 gennaio con l'altro; durante le vacanze pasquali, con le modalità di cui sopra, trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro; le festività nazionali verranno trascorse ad anni alterni con entrambi i genitori;
a prescindere dalla turnazione settimanale, il compleanno del padre verrà trascorso con il predetto e così il compleanno della madre;
stessa cosa dicasi per la festa della mamma e quella del papà; sempre a prescindere dai giorni calendarizzati, i genitori si impegnano affinché il compleanno della figlia venga festeggiato con entrambi e Per_1
che lo stesso sia dai predetti congiuntamente organizzato;
/ 5. I genitori, in merito agli impegni e le attività quotidiane della figlia relativi alla scuola, al percorso educativo, alle Persona_1
attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, rimandano a quanto allegato nel piano genitoriale.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore,
Pagina 2 , nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale ormai interrotta, Persona_1
chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha espresso parere favorevole.
Con le note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno confermato la volontà di regolamentare l'affido della minore alle condizioni concordate in ricorso.
***
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse della minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla osta, pertanto, all'omologa delle condizioni concordate dalle parti.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 1505 del 2024, così provvede:
“Omologa le condizioni di affido della figlia minore concordate dalle parti. Persona_1
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
Pagina 3