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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/07/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diana Rotunno
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30.06.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale (“condropatia ginocchio sinistro”) inutilmente richiesto in sede amministrativa con domanda presentata il 16.11.2022, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei CP_1 relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella complessiva misura del 6%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
1
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, le sollecitazioni e gli sforzi ai quali è stata sottoposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così concluso:
“Si riconosce un danno biologico del 10%(dieci) che sommato a una sindrome del tunnel carpale bilaterale già riconosciuta dall' (MP 519211291 del 25/06/2022) con danno biologico 6%. CP_1
Determina danno biologico complessivo del 15%(quindici) dalla data della domanda".
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.
Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% dalla domanda, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Parimenti le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire
2
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 15 per cento dalla domanda del 16.11.2022, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida complessivamente in €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 9 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diana Rotunno
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30.06.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata chiese al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n°
38/2000, alla corresponsione dell'indennizzo conseguente al riconoscimento della malattia professionale (“condropatia ginocchio sinistro”) inutilmente richiesto in sede amministrativa con domanda presentata il 16.11.2022, e conseguentemente condannare l' al pagamento dei CP_1 relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa (tenendo conto altresì dell'esistenza di altri postumi già riconosciuti nella complessiva misura del 6%), oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova testimoniale e l'invocata consulenza tecnica, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo e, dunque, oltre alle mansioni svolte dalla parte ricorrente, le sollecitazioni e gli sforzi ai quali è stata sottoposta durante l'espletamento della propria attività.
In ordine agli aspetti medico-legali, il c.t.u. ha così concluso:
“Si riconosce un danno biologico del 10%(dieci) che sommato a una sindrome del tunnel carpale bilaterale già riconosciuta dall' (MP 519211291 del 25/06/2022) con danno biologico 6%. CP_1
Determina danno biologico complessivo del 15%(quindici) dalla data della domanda".
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché
CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al 6% (trattandosi di fattispecie tutte pacificamente successive al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.
Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 15% dalla domanda, di talché l' deve essere CP_1 condannato al pagamento del relativo importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Parimenti le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di parte ricorrente a conseguire
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l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 15 per cento dalla domanda del 16.11.2022, condanna l' al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida complessivamente in €.2.700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 9 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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